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Storia della Repubblica di Firenze v. 1/3

APPENDICE DI DOCUMENTI. (continued 2)

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Super qua quidem petitione — domini Priores et Vexillifer, habita invicem et una cum officio Gonfaloneriorum sotietatum Populi et cum offitio Duodecim Bonorum virorum Comunis Florentie deliberatione solempni; et demum inter ipsos omnes in sufficienti numero congregati, in palatio Populi Florentini, premisso et facto diligenti et secreto scruptinio et obtento partito ad fabas nigras et albas, per viginti octo omnium ipsorum; — providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die XXVII mensis ianuarii anno Domini MCCCLXXI, indictione decima: Quod dicta Petitio et omnia in ea contenta procedant, admictantur firmentur et fiant et firma et stabilita esse intelligantur et sint, et observentur et observari possint et debeant et executioni mandari in omnibus et per omnia, secundum Petitionis eiusdem continentiam et tenorem. —

Insieme alla sopra riferita Provvisione pubblichiamo, a più amplia dichiarazione di questa materia, il testo della forma di giuramento alla Parte, il quale doveva prestarsi da quei cittadini che volevano essere ammessi come veri Guelfi. Si legge in due atti de’ 17 e 21 agosto 1357 trascritti nel Registro originale delle Provvisioni di quell’anno, e rogati da ser Piero di ser Grifo da Pratovecchio notaro delle Riformagioni; in ciascuno dei quali precedono i nomi dei cittadini ammessi a giurare, e poi segue:

Volentes pro eorum parte, reverenti et humili vicissitudine se habere, gratiam ipsam eis et eorum cuilibet, et eorum et cuiuslibet eorum posteris, filiis et descendentibus, per lineam masculinam factam, — devotis animis et curvatis capitibus, pro se ipsis et quolibet eorum, ac etiam vice et nomine omnium et singulorum eorum filiorum, posterorum et descendentium per lineam masculinam, accettaverunt. Et insuper, dictis nominibus et quolibet eorum in solidum constituti, in presentia dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, Gonfaloneriorum sotietatum et Duodecim Bonorum virorum, et de eorum beneplacito et assensu, promiserunt dictis dominis Prioribus et Vexillifero et michi Petro notario, infrascripto, tanquam publice persone, stipulanti pro Comuni Florentie; et corporaliter iuraverunt, sacrosanctis Evangeliis manutactis: se et quemlibet eorum et eorum posteros, filios et descendentes per lineam masculinam esse perpetuo in futurum vere guelfos de Parte guelfa, et devotos et obedientes Sancte Matris Ecclesie, et sue captholice Partis guelfe; et omnia et singula facere que ad conservationem seu augumentum status guelforum Civitatis predicte, et ad exterminium emulorum cederent seu cedere credent, et se a contrariis abstinere.

E pure vogliamo dare qui il testo della citata Riformagione dell’11 dicembre 1364, approvata lo stesso giorno nel Consiglio del Capitano e Popolo e il giorno seguente in quello del Potestà e Comune; la quale proibisce ogni ricorso al Papa che fosse inteso a ottenere sgravio o dispensa dalle leggi e ordinamenti della Parte guelfa. Speriamo, quando che sia, di avere intero il Codice diplomatico di questa Parte con tutte le carte conservate in questo Archivio di Stato, e che ne mostrano la politica importanza.

Fundamenta Partis guelforum firmare cupientes, domini Priores Artium et Vexillifer iustitie Populi et Comunis Florentie, instantibus et infrascripta fieri petentibus multis zelatoribus dicte Partis, pro bono publico et comuni securitate status guelforum: habita super infrascriptis omnibus et singulis, invicem et una cum offitio Duodecim Bonorum virorum Comunis Florentie deliberatione solempni, — deliberaverunt, die decimo mensis decembris, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto. —

Quod nullus cuiuscumque condictionis existat, singularis persona, corpus seu collegium quodcumque, per se vel alium, quoquo modo adtentet, aliquam supplicationem Summo Pontifici vel eius locumtenenti seu Apostolice Sedis legato seu sacro Collegio Cardinalium seu alie cuicumque persone porrigere, seu eam scribere vel dictare, super remissione seu suspensione iuramenti seu pene alicuius, Camere Apostolice applicande; seu aliquid aliud facere, cuius vigore liceat, sine metu periurii vel pene dicte Camere applicande, aliquid disponere innovare corrigere vel reformare, contra vel preter formam ordinamentorum seu reformationum Populi et Comunis Florentie, hactenus editorum seu que in futurum edentur, in favorem Partis guelfe, contra ghibellinos seu suspectos dicte Parti (que ordinamenta firmata sunt vel erunt iuramento et adiectione pene dicte Camere applicande); nisi predicta fierent de consensu dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie Populi et Comunis Florentie, Gonfaloneriorum sotietatum Populi et Duodecim Bonorum virorum dicti Comunis et Consulum viginti unius Artium civitatis Florentie, nec non Capitaneorum dicte Partis guelfe, Priorum pecunie dicte Partis et Consilii Credentie dicte Partis, vel saltim duarum partium de tribus partibus ad minus cuiuslibet dictorum offitiorum (intelligendo dictos Consules quantum ad predicta, esse unum Collegium seu offitium); posito inter eos ad secretum scruptinium et partitum ad fabas nigras et albas, et obtento partito. De quo consensu appareat singulariter publicum instrumentum, scriptum manu notarii dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, videlicet de consensu eorum et dictorum Gonfaloneriorum et Duodecim et Consulum predictorum: de consensu vero Capitaneorum Partis, Priorum pecunie et Consilii Credentie dicte Partis apparere debeat publicum instrumentum scriptum manu notarii dicte Partis.

Si quis vero (quod absit) contra ea que supra dicta sunt aliquid adtentare presumpserit, puniatur pena librarum quingentarum f. p.; et nicchilominus talis contrafaciens ipso facto intelligatur esse et sit ghibellinus et suspectus dicte Parti, et omni offitio et benefitio Comunis predicti nec non etiam dicte Partis privatus et perpetuo remotus. Et nicchilominus eorum nomina et prenomina in libris dicte Partis describantur, tanquam ghibellini, inter alios ghibellinos, ad perpetuam rei memoriam; nec in perpetuum possint exinde abradi vel aboleri, pena incendii, tanquam falsario, abrasori vel cancellatori huiusmodi imminente. Et ex nunc notarius dicte Partis intelligatur habere et habeat mandatum a Capitaneis qui pro tempore erunt, illum seu illos tales ex parte Capitaneorum dicte Partis monendi quod renuptient et abstineant offitiis et ab offitiis supradictis, sub pena remotionis ab offitio. Et intelligatur esse et sit licentia concessa cuilibet de predictis accusandi et notificandi, absque aliqua solutione alicuius gabelle seu diricture seu promissione de prosequendo et sine satisdatione aliqua prestanda, et cursu temporis non obstante. Et quod quilibet rector possit teneatur et debeat super predictis procedere ex suo offitio et ad denunptiationem et notificationem cuiuscunque persone, etiam si sua non intersit, et punire in predictis; privillegio vel immunitate aliqua non obstante nec temporis cursu. Non obstantibus etc., cum clausulis opportunis et penalibus.

Nº VII. (Vedi pag. 339.)

DISCORSO D’AUTORE INCERTO, SCRITTO L’ANNO 1377

DEL PRINCIPIO E DI ALCUNI NOTABILI DEL PRIORATO.

(Dal Migliore, Zibaldone Istorico, nº 29, e dal Borghini Spogli, Cod. 43, ambedue nella Magliabechiana, Classe XXV. — Delizie degli Eruditi, tomo IX, pag. 274).

Introduzione del Borghini al seguente Discorso.

»Il discorso qui di sotto fu da me trovato in un libro antico, o per me’ dire, vecchio, e tutto intorno alla materia dell’ammonire. Chi se ne fusse l’autore non si vede: ma ben si può dal fatto indovinare, che fussi scritto poco innanzi al caso de’ Ciompi, e da persona che o per avere auti gli antenati suoi ghibellini, o per altra cagione non piccola, stette con gelosia di sè stesso. E dà alcuna notizia del progresso del Priorista; e perchè in quei tempi avevano cognizione di molti particolari, che non possiamo avere oggi noi, è verisimile, ed a me pare, che dia assai presso al segno, e che se ne possa cavare assai di buono.»

Nel 1282 si cominciò in Firenze l’officio de’ Priori delle Arti, che al presente sono e trassonsi per più onesto modo, e per avere più cardinali uomini al reggimento, di tre borse de’ Consolati delle maggiori e più orrevoli Arti di Firenze; ciò furono Calimala. Lana e Cambio.

Piaqque a’ cittadini l’offizio e ’l modo, e di presente aggiunsono tre Arti, acciò che fussino sei Priori, uno per sesto, ed aggiunsono l’Arte de’ Medici e Speziali, Por Santa Maria e Vaiai.

Questi Priori stavono a mangiare e a bere nella casa appresso alla Badia di Firenze; e fu dato loro sei berrovieri e sei messi, perchè potessino richiedere i cittadini.

Insino del 1292 seguitò questo Priorato d’uno per sesto, e mettevanvi tutti i buoni cittadini della città, e Grandi e Populani; così di quegli che erano stati Ghibellini, o vero eran tenuti, come delli altri, purchè e’ fussino tenuti buoni, e governarono bene la città, ed accrescerno senza discordia, insino a questo tempo; e non vi aveva artefici minuti, ma pure de’ più notabili ed antichi cittadini e non forestieri.

Nel detto tempo, al Priorato che cominciò a mezzo febbraio 1292 e finì a mezzo aprile 1293, si posono gli Ordini della iustizia e feciono il Gonfaloniere della iustizia, ciò fu Baldo de’ Ruffoli, ed allora prese il popolo l’arme della Croce, ed era infra gli altri Priori Giano della Bella, e fecesi l’ordine sopra i Grandi, che non potessino essere de’ Priori, ed altri ordini contro di loro. E così seguitò quel medesimo modo, che i Priori erano delle sopradette Arti e condizioni, salvo che niuno di casa de’ Grandi poteva essere de’ Priori, e così seguitò, salvo che ogni sesto avea avere la sua volta il Gonfaloniere di Giustizia; sì che quel sesto aveva dua Priori, a quella volta. E durò questo stato insino nel 1300, che venne messer Carlo di Valosa con la sua forza.

Quegli che si chiamavano di parte Nera rivolsono lo Stato e cacciorno i Bianchi, e levorno lo Stato a’ loro nemici, e poi incominciorno a far Priori loro amici di quella parte Nera, e chi avea avuto nome di ghibellino, o amico de’ Cerchi, e della lor parte Bianca fu levato dello Stato, e’ caporali bianchi cacciati.

E per questo modo medesimo erano i Priori comprendendo (o ch’egli venisse fatto, o ch’egli si facesse in pruova) le più volte, il terzo de’ Priori di quella gente che al presente non si chiamano originali guelfi, e così il Gonfaloniere della iustizia quasi delle tre volte l’una era in quella forma, ed alcuna volta poichè si feciono gli Ordini della iustizia ci cadeva alcuno artefice de’ Priori, ma poche volte.

Da questo tempo in qua, cioè dalla venuta di messer Carlo, che fu nel 1302, allora chiunque sentiva di bianco o ghibellino non fu più all’offizio del Priorato. È vero che in quello scambio vi fu messa gente nuova, che non vi erano più stati, cioè mercatanti venuti in ricchezza, di nuovo, ma non però artefici minuti; ed alcuna volta feciono due Priori per sesto, e dipoi il Gonfaloniere della iustizia ogni sesto la sua volta, e così durò nel 1315.

Ancora nel 1315, che fu la sconfitta a Montecatini in qua ancora hanno più nuove genti nel Priorato che non erano mai stati, salvo che artefici minuti, e così insino alla sconfitta d’Altopascio, ed alla venuta del Duca di Calavria. Allora anco entrò nel reggimento del Priorato gente nuova assai, che non vi erano mai più stati, ma pure artefici minuti non vi aveva. Così durò insino alla venuta del Duca d’Atene che fu nel 1342, e la cacciata nel 1343. Il Duca misse nel Priorato d’ogni generatione d’uomini.

I primi Priori, cacciato il Duca d’Atene, grandi e popolani furono dua per sesto.

Santo Spirito

Zanobi di messer Mannelli per grande,

Sandro da Quarata,

Niccolò di Cione Ridolfi,

Santa Croce

Messer Razzante Foraboschi per grande,

Borghino Taddei Borghini,

Nastasio Tolosini,

Santa Maria Novella

Ugo di Lapo Spini per grande,

Messer Marco de’ Marchi, giudice,

Antonio d’Orso,

San Giovanni

Messer Francesco Trita degli Adimari per grande,

Neri di Lippo,

Bellincione d’Uberto degli Albizzi.

Come questo offizio fu uscito di Palagio, che non vi compiè l’offizio, che i grandi furno tratti di Palagio per difetto di persone che vollono remuovere lo Stato, che erano i quattro grandi; stettonvi 24 dì, e non più i grandi; incontinente si cominciò a mettere nel reggimento artefici minuti, ed erano del continuo due o tre per offizio d’otto Priori, insino a tanto che si misse ordine che ne fussino due per offizio e fussino del quartiere d’onde si chiamava il Gonfaloniere; e da poi in qua n’è due per Priorato.

E da questo tempo in qua gli artefici minuti sono stati nel reggimento che prima non erano in tutto l’anno due, e questo ha fatto le divisioni de’ cittadini che ciascuno gli ha messi in uso, sì che sempre sono venuti entrando negli offizii così e più nelli altri, come in quello del Priorato; tanto che ora a’ nostri dì sono de’ Capitani di Parte, e de’ sette della Mercanzia, per ordine, come de’ Priori: e sì in ciascuno offizio ne andò ed oltre a ciò vanno in podesterie e in castellerie più che altre genti. È vero che non hanno però ancora dell’imbasciate. Ora Dio lo perdoni a chi l’ha fatto, che hanno lasciato li antichi cittadini orrevoli per tôrre i vili artefici e forestieri. Il fine si loderà per sè.

A chiarire ogni cosa dalla cacciata del Duca d’Atene in qua che fu nel 1343, oltre agli artefici entrati in offizio vi è entrata tutta la comunità della mezzana gente. Mercatanti, che mai i loro passati avevono auto alcuno offizio e sono tanta moltitudine che è impossibile; e questo durò insino nel 1357 che ogn’uomo che era mercatante, si può dire che aveva offizio s’egli era buon uomo, nonostante che per li tempi passati fussino stati tenuti i suoi ghibellini; e veramente ognuno era diventato guelfo d’animo, di volere e di ogni suo pensiero. Poteasi dire che a Firenze non fusse alcuno ghibellino che non fussi antichi nobili rubelli: ma della gente comune mezzana e minore di che nazione si fusse tutti di volontà erano guelfi.

Nel 1357 si fece una riformazione a chi fussi tenuto o reputato ghibellino o non vero guelfo, fussi ammonito e non potesse pigliare offizio di Comune, e da poi in qua sino nel 1377 è stato tratto gran quantità degli offizi di quelli che vi erano, e grandissima quantità ne stanno sospesi e con paura, o ghibellini o no che sieno de nazione. Dubitano molti di non esser tratti degli offizii, a posta di quelli che possono operare contro loro; ed assai volte per tema e per paura la ragione.... e ’l Consiglio, per non dispiacere a una delle parti de’ maggiori; e nondimeno il Comune perisce, perchè questi tali che dubitano non osano consigliare per non dispiacere a’ maggiori, e nondimeno è tanta la moltitudine di questa gente mezzana ch’è entrata ne’ sacchi, ch’è impossibile.... A Dio piaccia provvedere a sì buona Città che ciascuno abbia suo dovere, e la maggior parte di questa gente mezzana, sono gente che eglino e’ loro non avevano avuto offizio innanzi la venuta del Duca d’Atene.

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