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I.
La leggenda di Dama.
Ci piace riprodurre questa leggenda talmudica la quale giova a mostrare come i dottori del Talmud riconoscessero che, anche nei pagani, potevano trovarsi virtù non comuni.
Viveva in Ascalon un pagano per nome Dama, figlio di un certo Nedina, il quale era tutto in sul traffico di pietre preziose, e ne traeva discreti guadagni.
Accadde una volta ch'egli trovossi abbondantemente provvisto appunto di quella qualità di gemme che il rito mosaico prescrive per l'efod (manto) del sommo sacerdote di Gerusalemme; nè era tanto facile che altra favorevole occasione gli si presentasse di venderle con profitto.
Un giorno Dama vede entrare nella sua bottega i sapienti venerabili d'Israello, i quali con una certa inquietudine ed ansia che di leggieri traspariva dal loro volto, gli chieggono se per avventura tenesse ancora nel suo negozio di quella sorta di gemme che all'efod abbisognavano.
“Ascolta! soggiungevano i vecchi: appunto per provvedere il sacro manto di queste gemme che ora gli mancano, ci siamo mossi noi stessi in tutta fretta, per tema che da altri si frapponesse ritardo a compire questa pia provvista. Se tu ne sei fornito ben puoi dirti fortunato; però che poco c'importa del prezzo, purchè abbiamo al più tosto le gemme, e possiamo ritornare colà ove con tant'ansia siamo aspettati.”
Giubilava il mercante a questa notizia e a questa proposta e tutto nel pensiero del grasso guadagno che ne avrebbe fatto, diede mano a quelle poche pietre preziose che gli stavano davanti, e presentatele ai sapienti d'Israello:
“Signori! disse: osservate se queste si affanno al vostro bisogno, e tosto che ci saremo accordati nel prezzo, io spero di potere in sull'istante darvene quel numero che sarà nel desiderio vostro.”
Le osservarono attentamente i saggi, e come le ebbero riscontrate eguali a quelle che il religioso rito prescrive, “È il caso nostro, risposero; ora parliamo del prezzo. Purchè non ci sia alcun ritardo nella rimissione delle pietre.”
Ma quanto al prezzo non ebbero a discorrere nè a discutere lungamente, poichè dall'un canto eravi facile arrendevolezza a ben pagare, dall'altro l'offerto guadagno superava di gran lunga le concette speranze. Onde, conchiuso il contratto, “Aspettate alquanto, o signori; in sull'istante io sarò qui di ritorno colle gemme.”
Tutto lieto della buona giornata, va per salire in sulle stanze e prendere dallo scrigno le riposte pietre. Lento lento però egli monta la scala, perocchè nella stanza appunto ove stava la preziosa arca, giaceva il vecchio padre infermiccio. Egli entra quasi in punta di piedi, e adagio adagio si accosta al letto per dargli notizia del buon contratto, e farsi rimettere la chiave dello scrigno che il vecchio timoroso teneva sempre presso di sè. Ma, o sorpresa! il vecchio dorme. Da lungo tempo non aveva più gustato riposo, ed ora era tutto immerso in dolce sopore.
Il figlio contempla un momento con gioia quel riposo del padre; poi pensa alla chiave, e ricorda che il vecchio soleva tenerla sotto al capo. Lo guarda ancora amorosamente, lo fissa immobile, poi dice fra sè stesso: — Pazienza! non si farà il contratto; ma io non disturberò il dolce riposo del padre mio. —
Ridiscese lento lento la scala, e “Signori; disse ai sapienti, per ora io non posso rimettervi le gemme.”
“Ma noi non possiamo aspettare, gli risposero tra indispettiti ed attoniti: o sull'istante, o ci rivolgeremo altrove.”
“Avete ragione: duole assai anche a me; ma io non posso altro.”
I saggi d'Israello se ne andarono; ma quando si venne a sapere la ragione del fatto, tutti lodarono il figliale rispetto di Dama.
L'anno dopo nacque nella greggia di Dama, caso veramente raro, una giovenca tutta rossa senza macchia alcuna quale appunto era prescritta per un sacro rito mosaico (342). Tosto i sapienti d'Israello corsero in casa sua per farne acquisto.
“Signori, disse egli, io so bene che nessun prezzo mi sarebbe da voi diniegato; ma a me basta soltanto che mi compensi della perdita che ho fatta l'anno scorso, per non mancare del debito mio verso il padre.”
I Rabbini meditando su tutto questo fatto, dissero: “Quanti tesori di ricompensa non debbono aspettarsi i fedeli dalla misericordia di Dio, la quale dà il premio delle buone opere anche a coloro che non hanno accettata la santa legge?” (Talmud Kiduscim, cap. 1).
II. *
Lettera patente dell'Imperatore Federico III
Noi Federigo, per grazia di Dio, Imperatore Romano, ecc.
Omissis
. . . . . Abbiamo saputo che l'illustrissimo Margravio Carlo di Baden, conte di Sparheim, Nostro caro cognato e principe, pigliando motivo da contestazioni insorte fra taluni Ebrei e Cristiani, ha commesso, verso questi primi, atroci azioni, martorizzandoli in guisa che ne morirono, ed impadronendosi poi dei loro beni. Ora come abbiamo invitato il predetto Margravio a non più commettere simili atti da Noi non permessi, così invitiamo voi tutti a voler obbedire a questa Nostra Patente. Il predetto Margravio Carlo avendo agito in siffatta guisa senza motivo, ma, a quanto ci consta, per odio e per sospetto che essi Ebrei abbiano fatto uso di sangue cristiano di cui hanno assoluto bisogno e che perciò abbiano commesso dei delitti, richiamiamo la vostra attenzione su quanto siamo per dire. I nostri santi padri, i papi, hanno fatto studiare la cosa da dotti e da giurisperiti ed hanno dichiarato che tali misfatti sono infondati e proibiti, ed hanno vietato vi si aggiusti fede. Ci affrettiamo quindi a dichiarare che essi Ebrei sono, coi loro averi, sudditi del Nostro Imperial Dominio e che perciò ci saremmo affrettati di studiare le accuse lanciate contro di loro se veramente vi fosse stata giustizia nel procedere del Margravio e se non vi fossero stati altri motivi che lo indussero ad agire frettolosamente e senza farcene rapporto. Ripetiamo pertanto in tutta la sua forza la Nostra imperiale Volontà, che tutti si astengano da simili azioni non avendo il Margravio avuto il diritto di agire come ha fatto, e mandino a Noi, cui tocca di giudicarne, ogni lagnanza. E questo ordiniamo seriamente, perchè tali ingiustizie non abbiano mai più a verificarsi, sicchè non dobbiamo più scrivere su tale argomento. Ordiniamo, poi, sotto pena di grave ammenda, si mettano subito in libertà gli Ebrei imprigionati e si restituiscano loro, conformemente a questa mia lettera imperiale, i loro averi. Tanto ordiniamo in forza dell'Imperial Nostro Diritto, e di più ordiniamo, al predetto Margravio, di pagare subito, alla Nostra Camera Imperiale, una multa di 100 marchi in oro fino, essendo nostra assoluta volontà, che se egli, o qualchedun altro, si dimostrasse disobbediente ed azzardasse, per nessuna ragione, di toccare, come già ha fatto, gli Ebrei od i loro beni, cadrebbe tosto in disgrazia.
Il Margravio, e tutti con lui, sono invitati a proteggere in ogni guisa gli Ebrei del Nostro Impero, e nessuno in nessun paese, città, villaggio, borgo o distretto, possa permettersi di toccare loro od i loro beni se non vogliono cadere nella disgrazia nostra e dell'Impero e se vogliono evitare un'altra volta la succitata multa. Questa è assoluta volontà Nostra, ed eseguendola non vi mancherà la Nostra benigna grazia.
Dato a Volkmark, suggellato col Nostro Imperiale Suggello, il venerdì avanti il giorno di San Giovanni, dopo la nascita di Cristo 1470. Nel 31º anno del Nostro romano Regno, il 19º dell'Impero ed il 13º del Regno Ungarico.
(Giovanni Cristoforo Wagenseil, “Benachrichtigungen” ecc., pagine 168–172).
III.
Lettera del Doge di Venezia, Pietro Mocenigo, al podestà e capitano di Padova.
Rub. Pro Judeis in causa beati Simonis de Tridento.
Cart. 14 retro.
Petrus mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Antonio erizo de suo mandato potestati et Bertucio contareno capitaneo padue et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Ad nostram pervenit notitiam quod ex causa cuinscumque rumoris dissipati scilicet in tridento inventum fuisse puerum necatum a Judeis illius loci molestantur et verberantur Judei habitantes in terris et locis nostris. Et quod absurdius est facto impetu a christianis soditis nostris aggredi illos et predari sursum deorsum commeantes. Queritur usque adeo ut transire de loco ad locum dubitent, ne cedantur et dispoliantur: cuius quidem temeritatis auctores et impulsores esse dicuntur quidam predicatores et etiam ipsi zaretanì contionem de his habentes in populo. Que res quantum nobis displiceat, quantum molesta et ingrata sit optime intelligere pro vestra prudentia potestis. Credimus certe rumorem ipsum de puero necato commentum esse et artem ad quem finem (343) videant et interpretentur alii. Nos vero volumus semper ut in terris et locis nostris Judei secure et impune inhabitarent: et omnis vis et iniuria absit ab illis non secus quod sit erga ceteros fideles et subditos nostros. Et si quis est qui aliter vel presumat vel cogitet, male nos et indignationem nostram novit. Et licet non dubitemus quod pro una circumspectione probe intelligatis ista non convenire: et presertim hoc tempore provideritis quod provisuri quod sitis nec in ista civitate et territorio nostro contra Judeos innovetur quodcumque dicta de causa. Tamen volumus et vobis mandamus ut sub severissimis penis providere debeatis, et talem operam dare quod secure et tute inhabitare voleant: et ut sursum deorsum ire et redire Judei omnes istic habitantes procedendo contra inobedientes et obviando ne a predicatoribus aut aliis excitetur populus ad tales insultus, quo nihil displicentius audire et intelligere possemus: has autem nostras literas in actis Cancellerie vestre ad futurorum memoriam registrare faciatis.
Datum in nostro ducali palatio
Die xxii aprilis — Jndictione viii, 1475.
Copia tratta dal Registro originale della Cancelleria di Padova segnato col N. xxvi — e chiamato Registro Verde. Si conserva nell'Archivio Antico annesso al Museo Civico.
IV.
1479 . . . Aprile.
Carteggio relativo all'arresto di alcuni Ebrei della provincia di Pavia, falsamente imputati d'avere, nelle loro cerimonie, crocifisso un fanciullo cristiano; e dichiarazione di provata innocenza, emessa il 28 aprile 1479, da Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza, con ordine di liberazione e resa dei beni confiscati (344).
1º
Illustrissimi et excellentissimi principes et domini domini mej metuendissimi. Aviso vostre excellentie qualiter noviter domino Antonino locumtenente del Cardinale ha dextenuto uno hebreo che sta in la tera dela Stratella per famiglo de uno Belhomo hebreo che sta in la terra de Arena, perchè el debe haver piglato uno puto et mandato al dicto Belhomo per fare le cerimonie deli hebrey, lo qual puto non se trova. El qual famiglo he stato examinato, et prout posso intendere ha confessato haver mandato esso puto al dicto Belhomo. Et intexo questo ho facto dextenire esso Belhomo: Et aziò se possa haver il vero dal dicto Belhomo bexognaria haver esso famiglo, et etiam la confessione per luy facta et li altri indicij per esso domino Antonino et seu il suo potestà assumpte, aziò etiam possa intendere li complici et participi de tal delicto, et provvedere circha il punire similli errori, li quali non sono da tollerare. Per la qual cossa piaqua a vostre excellentie scrivere al dicto domino Antonino, me vogla dare nele mane cussi dicto famiglo, come la confessione sua et altri indicij circha ciò assumpto per intendere il vero; avisando esse vostre excellentie che più virilmente se procedarà nante a mi che al dicto domino Antonino, perchè etiam questo he uno officio, et vostre excellentie non debano tolerare me sia tolta la jurisdicione, la qual cosa etiam cedarà ad utillitate de vostre excellentie, ala qual humiliter me racomando.
Papie, xx aprilis 1479.
Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum, fidelis servitor
Johannes Calzavacha.
A tergo. — Illustrissimis et excellentissimis principibus et dominis dominis ducibus Mediolani et dominis meis metuendissimis.
Mediolani — cito — cito.
2º
Illustrissimi signori mei. Per una mia di xx del presente avisaj vostre signorie illustrissime dela captura di uno ebreo facta per il locotenente del reverendissimo Cardinale di questa città, qual inculpava uno Belhomo pur ebreo che havea havuto nele mane uno puto christiano qual no se trova et se dubita lo habia facto morire, et pregava vostre illustrissime signorie facesero ch'io havese li indicij e la confessione di quelo ebreo era nelle mane di esso locotenente, aciò ch'io potese procedere contra dicto Belhomo, qual havea et ho nele mane luj e uno altro nominato Saya da Piasenza, quali examinandoli li ho trovati varij et mendazi. Pur il dicto Belhomo fin a questa hora sta sula negativa, ma invero dubito sia culpevele. Ora in questa il locotenente del reverendissimo Cardinale m'ha presentato una littera de xxi del presente di vostre illustrissime signorie, quale mi comandano deba vedere de havere dicto Belhomo nele mane et consignarlo al Capitaneo de Justicia de Milano, qual già duij dì fa, como ho scripto a prelibate vostre illustrissime signorie ho nele mane cum il cumpagno sopranominato, et como filiolo di ubedienza lo haveria de subito mandato ad esso capitaneo. Ma il locotenente ante me presentase le mie littre già havea facto intendere il tenore di queste littre a molti citadini quali di subito fycero convocare la provisione et hanno ellecto duy cittadini che hozi si partino per venire a vostre excellentie per obviare non si mandano, li quali som domino Ambrosio Pizono, et frate Boniforto Strazapata, et questa comunità m'ha facto grandissima instantia non manda dicto Belhomo finchè li ambasciatori loro non siano venuti da vostre excellentie, ma non seria già stato a sua richesta, ma il locotenente del Cardinale vene in previsione et dise che ante mandare il suo, volea venire prima lì, et così vene una a cum dicti ambasatori. Vedendo così mi som confidato de avisare prima prelibate vostre signorie di questo, ante lo mandi, qual tenerò in bona custodia donec vostre illustrissime signorie mi scriverano altro. Ho mandato ad Arena a fare fare discretione di tuti li beni del dicto Belhomo; e così ad investigare il vero ho dati certi tracti di corda al dicto Belhomo; pur non ha ancora voluto confessare. Ma se vostre illustrissime signorie mi lasaranno procedere non dubito trovare il vero. Ma non farò altro finchè vostre excellentie non me avisano di quanto habia a fare, quale ubedirò senza rispecto alcuno, et a quelle humilmente mi ricomando.
Papie, xxii aprilis 1479.
Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum.
Servitor
Johannes Calzavacha.
A tergo. — Illustrissimis et excellentissimis principibus et dominis dominis ducibus Mediolani etc, dominis meis metuendissimis etc.
Mediolani, — cito — cito.
3º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini singularissimi. Havemo inteso vostre signorie havere scripto al magnifico domino Comissario et Potestà di questa sua città, deba mandare in le mane del Capitaneo dela Justitia di quella città certi ebrey qualì, ut dicitur, hanno occixo in grandissimo vilipendio de tuta la christianità uno fanzullo in la terra de Arena; del quale caxo tuto questo populo, maxime li cittadini di questa città, et quanto sonno da più tanto etiam più se ne stupisseno et fanno grande murmuracione, che quando sij vero non sarebe allo pacto, da esser tollerato, imo speramo vostre signorie ne debiano fare grande dimostracione. Et perchè in quella jurisdicione unde è comisso el delicto debe anchora esser facta la punicione et sie in Pavia. Il che etiam ultra che sii de rasone, e molto honesto poj che il loro sangue et persone sonno taliter indebite oltragiate, essendo cossì, havemo deliberato mandare da esse vostre signorie il spectabile doctore domino Ambroxio Pizono advocato di questa comunità et domino frate Guiniforto Strazapata, ambo cittadini, quali ad nostro nome exponerano ad vostre signorie circha questo quanto da nuy hanno in comissione. Supplicando ad quelle se degnano darli benigna audientia et piena fede como ad nuy proprij, como speramo in le prelibate vostre signorie, ale quale si ricomandiamo.
Datum Papie die xxii aprilis 1479.
Earundem dominationum vestrarum fidelissimi servitoris
Deputati officio provixionis
comunis civitatis vestre Papie.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani etc., Papie Anglerieque comitibus, ac Janue et Cremone dominis dominis singularissimis.
4º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. Quest'hora per Ambroxio correro ho la secunda di vostre excellentie data heri circha il facto deli Judei quali mandarò omnino questa sera al Capitane dila Justicia, secundo m'è scripto per vostre excellentie, quibus me humiliter comendo. Datum Papie die 23, hora 10ma, aprilis 1479.
Earumdem dominationum vestrarum, ad Deum devotus orator.
Antoninus Malvicinus de Font.
locumtenens etc.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani, dominis meis singularissimis.
5º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. In executione dele litere de vostre signorie ho consignato a Johanne da Napoli dicto Rosso et ali compagni suoi provixionati de vostre signorie Belhomo judeo quale era qui destenuto, aciò che lo debano condure lì in le mani del capitaneo de castello di vostre signorie sempre secondo la continencia de epse lettere. A vostre signorie mi racomando. Papie die 25 aprilis 1479.
Illustrissimarum dominationum vestrarum
servus
Joannes Calciavacha, eques et doctor
commissarius et potestas ibi.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani, Papie Anglerieque comitibus, ac Janue dominis dominis meis singularissimis.
6º
1479. die xxviii aprilis de mane.
Congregatis infrascriptis senatoribus videlicet.
Magnifico domino Sfortia Secundo.
Reverendo domino Episcopo Comensi.
Domino Petro Francisco Vicecomite.
” Nicodemo Tranchedino.
” Orpheo de Richano.
” Azone Vicecomite.
” Cicho Symonetta.
” Johanne Symonetta.
”Bortholomeo Chalco } Secretari.
”Johanne Jacobo Symonetta
”Francisco Ritio, Cancellario.
Fuerunt vocatì dominus Antoninus Malvicinus vicarius reverendissimi domini cardinalis Papientis et dominus Ambrosius Pizonus et frater Bonifortus Strazapatta oratores Papienses, presente Turlurù puero quem asserebant a Belhomo hebreo in Arena crucifixum. Et petentibus ipsis oratoribus remitti hebreos detentos ob hanc causam ad potestatem Papiene laedatur sua juridictio etc.; fuit eis responsum quod illustrissimi principes nostri nolunt rumpere eorum jurisdicionem, sed quia huiusmodi imputacio fuit data hebreis alias et tamen fuit inventa falsa, voluerunt prefati principes nostri hoc intelligere, quia huiusmodi casus, si fuisset verus, erat atrocissimus et offendebat totam christianam religionem, ideo erat officium principis hoc ad se advocare et veritatem intelligere; et si fuissent reperti culpabiles, fuissent etiam remissi ad potestatem Papie ut punirentur. Et sic fuerunt dimissi dicti oratores et ordinatum quod scribantur littere huiusmodi responsionis ad comunitatem Papie, et, relaxerunt et liberentur omnes hebrej hac de causa detenti, et eorum bona eis serventur et extorta restituantur.
7º
Ex Mediolano die xxviii, aprilis 1479.
Commissario et potestati ac duodecim provisionis
Comunitatis Papie.
Dilecti nostri. Sonno stati da nuj el nobile doctore messer Ambrozio Pixono et Boniforto Strazapatta vostri ambaxatori li quali se sonno per vostra parte gravati che havendo noi facto condure qui Belhomo et Donato hebrei imputati de havere morto in Arena uno putto nominato Turlurù sia lesa la jurisdicione de quella nostra città, allegando la condemnatione et punitione deli dicti hebrei, casu quo essent culpabiles, et la absolutione sì essent innocentes doversi fare per voi Commissario et potestà suo judice ordinario; et per questo rechiedeveno volessimo rimettere li dicti hebrei. Noj gli havemo facto rispondere che nostra voluntà non fo maj, ne è, alterare ne rumpere la jurisdicione de quella nostra fidele Comunità, immo conservarla cusì como la conserviamo a tutti li altri nostri subditi. È ben vero che essendone venuto a notitia quanto di sopra è dicto della imputatione che se dava alli dicti hebrei, et considerato che quando tale cosa fosse stata vera de gravissima atrocità tendente in generale oprobrio della christiana religione et ad manifesta offensione della dignità nostra, ce è parso como a catholici et christiani principi essere nostro officio, et ad noj principalmente pertenere la investigatione et cognitione de sì horibile et detestando delicto, et fargli quella provisione che alla observantia della fede de Christo et al debito et honore nostro sè conveneva. Et per questo havemo voluto havere quì li dicti hebrei, et fare investigare con diligente examino la verità de questa cosa, con ferma dispositione che trovandosi culpabili li dicti hebrei fossero puniti et castigati in quella nostra città sotto voj Commissario et Potestà juxta suoi demeriti. Et cusì se veneva ad essere satisfacto al honore nostro, alla justicia et al desiderio de quella nostra comunità, benchè come principi et signori haressimo possuto et possemo simili et altri errori farli punire arbitrio nostro, dove et como ad noi paresse più conveniente, et ad più salubre exemplo. — Hora havendo effectualmente trovato che tale imputatione è stata falsa, et calumniosamente facta, como etiam altre volte è accaduto, et essendosi trovato el dicto putto ghiamato Turlurù vivo et senza lesione alcuna, conducto al cospecto nostro et veduto per li dicti vostri ambaxatori, se siamo maravigliati non senza molestia de questa scandalosa inventione dalla quale sonno stati per uscire periculosi inconvenienti tra populari et gente imperita; et havemo commandato et per tenore delle presente commandiamo che li predicti hebrej et tutti li altri destenuti per dicta casone siano liberamente relaxati senza offensione et danno alcuno, et alla liberatione deli dicti hebrei non c'è parso in cosa tanto manifesta s'y conveniente procedere per via judiciaria, ma summariamente quoniam effectus ipse declaravit falsitatem dicte imputationis, cuius autor nullus comparuit ad accusandum.
De questa nostra resposta et deliberatione havemo voluto darvi aviso per nostre littere, perchè distinctamente intendiati el tutto, et cognosciati che non haveti casone de posservi dolere de quello havemo facto per debito et honore nostro in questa facenda; immo doveti referircene gratie et como fideli subditi recevere a beneficio singulare che habiamo facto retrovare la verità de sì scandalosa imputatione. Volemo et ve comandiamo che debiati provedere, presertim voi potestà et comissario, che alli hebrej in quella città et sua jurisdicione non sia facta indebita molestia nè ultragio perchè non intendemo comportarlo, como a bocha havemo facto dire ad epsi vostri ambaxatori.
8º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. Per exeguire quelo ho in comissione per lettere de vostre illustrissime Signorie Mediolani date sub die 28 instantis mensis et signate Cichus, de fare restituire tute queli pigni sono tolti ali Ebrey de Arena, quali sono retenuti pel el judice del Malleficio, Sindici fiscali et notari et familia mia, li quali sindici judice notari et familia li ho havuto da mi et li ho facto intendere quelo me comete vostre illustrissime signorie sia restituite esse robe ad essi Ebrey senza spexa alcuna; et essi me hanno resposto che sono paratissimi ad obedire ali comandamenti de vostre illustrissime signorie, et così me hano consignate apreso di me tute esse robe. Ma dicono che essendo loro stati giorni sei sopra la hostaria cum cavali da victura, pare sia honesto siano satisfacti dela loro mercede et deli cavali da victura etiam se may non fuseno in dolo essi Ebrey, perchè questi tali officiali quali sono andati a fare questa tale descriptione sono in bona fede hano obedito ad quelo lì è comandato, maxime che essi Ebrey, per simile poca spexa, son certo non serano tropo retrogradi (345). Nichilominus exequiro sempre quelo m'è comisso per vostre illustrissime signorie le quale pregole se degnano scrivere quelo ho ad fare, se li pare tracta qualche composicione per così minima cosa, adciò che questi tali officiali in li facti dela camera, quando acaderà, siano più vigilanti, ale quale cum fede et devocione sempre me racomando. Datum Papie die ultimo aprilis 1479.
Earumdem dominationum vestrarum,
Fidelissimus servitor
Johannes de Calzavacha
ibidem Comissarius et Potestas.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis Ducisse et Duci Mediolani, Papie Anglerieque Comitibus ac Janue et Cremone dominis, dominis suis metuendissimis etc.
Dentur in manibus magnifici domini Cichi ducalis primi secretari dignissimi etc.
9º (346).
Bona, et Joannes Galeaz Maria Sforcia Vicecomites Duces Mediolani, ac Papie Anglerieq, Comites, ac Januæ et Cremonæ domini, Parte universitates heb.m in dominio nostro commorantium tenoris huiusmodi accepimus supplicationem V.z
Ill.mi ac Excell.mi Principes, Già sonno m.ti anni che li heb.i del duminio uro p. uarij modi sonno statti tribulati et aflitti nelle Robbe, et persone sue, non ostante che sempre siano statti pronti, et uolenterosi al bene, et utile del statto uro, in modo se trouano in li mali termini se le Ecc.me u͠re non si degnano prouedergli, però che da certo tempo in quà sonno perseguitatti nelle persone, et non pensando alc.i u͠ri offitiali quanto più è speso tanto manco gli è rimasto, cercando per uia inderetta di molestargli nelle persone de dì in dì, et de tempo in tempo studiando far noui inuentioni e che sij uero da dui mesi in quà sonno acaduti l'infrascritti casi, V. g. in ualenza trouandossi mancare un putto hebbeno suspitione contra li heb.i di d.a Terra, et li fù minaciato assai, et se per Dio gratia lo putto non si fusse trouato annegato in una foppa per certo l'incoreua mal assai. Similiter essendo perso un putto di Monte Castillo fù imputato alli heb.i di d.a Terra e poi fu trouato era caduto uia per una sua amida. Il simile accadete a Bormio, item a pauia essendo rimasto un putto da sera seratto fuori dal ponte di Ticino, et condotto p. un Zentilhuomo a casa sua a' fine di restituirlo à quello de chi era, et non se trouando così subbitto, fù suspicato et mormorato contra heb.i et cercato in casa sua et minaciatoli, in modo chel patrone della casa fugito per paura, et ancora non è ritornato, et se poi non fusse ritrouato non sariano passati senza pericoli, et molestie assai, come è accaduto a quello della stradella, et come alias acadete à Pauia che fureno sachegiati et fatto leuar il popolo à Rumore à risego di far nascere qualche gran scandolo et disordine con detrim.to et pericolo del statto de V. I. S. delle qual cose V. S. sono assai informate le quali sono diuulgate non solum in Lombardia ma etiamdio fuori di Lombardia, et li imputatti al detto luoco darena p. li tormenti grandi a loro fatti in diuersi luochi hanno confessato hauer comesso quello di che erano inocenti, et condotti in Castello et a casa del Cap.o di giust., p. tutto hanno Ratificato esser uero ciò haueuono d.o et se Dio per sua gratia non hauesse mandato che fusse trouato sariano statti tratatti pegio che quelli da Trento, che Dio sà sel fosse uero ò non pure sperano che Dio ne debba fare demostratione al tempo; è p. che se poderia desuiare qualche putto fuori del Dominio, aut per qualche altro inderetto fine inuilupato da qualche soy emuli per disfargli gli pare grauiss.mo che hauendo persa la Robba debbono sobiacere à tale, è tanto pericolo delle Robbe, è persone sue, per che à loro sarà imposibile hauer cura ne render conto de quanti putti si perdono nelli paesi doue habbitano. Però credono che ne uno de sanno intelleto debbia credere tale pazzie come li fi imputato per che la legge sua e nemicha dell'Umicidio, Item naturalm.te cadauno sia crudele quanto si uoglia aborisse, et hà in abominatione il sangue humano, et chel sia uero ch'essi heb.i non siano in dolo, si proua pm.te effecacissime rasone, et argomenti, così legalli come naturale, per degnis.me autoritate, et primo per la loro legge Moysaycha gli è prohibito l'humicidio, et in più luochi il mangiar sangue non pur humano, mà di qualunque animale se sia — et q.to si osserua tra heb.i item naturaliter cadauna creatura humana hà in erore, et abominatione non solo lo usare mà puro lo uedere, sangue humano, ò un corpo morto, quanto magis saria in erore ucidere uno p. usare del sangue suo, et chi uolesse dire che questo si facesse in dispretio di Christo, se risponde non è uero, ne uerissimile, p. che da Christo in quà sono statti m.ti heb.i che sono fatti Christiani, et Dottori Ecc.ti di grande fama, et authoritade come S. Paolo, Nicolo de lira, Bonaventura, et m.ti altri che erono informatiss.mi delli Ritti, et consuetudine heb.e et se hauessero saputo essere tale consuetud.e apud heb.i p. certo l'haueriano manifestatta, et pupallata, et la chiesa non gli haueria non solo concessi m.ti priueleggi, ma non li haueria tolerati ne toleraria, come hà fatto, et fà in tutte le prouincie de chrestianitate, mà li haueria scaciati et perseguitatti, et cosi li altri S.ri temporali e spirituali, et se forse se dicesse che questa fusse consuetudine secreta si risponde gli sonno statti heb.i Batezzati, per uarie prouincie di chrestianità degni di fede dalli qualli si può dimandare, et sapere se l'è uero ò no pure non si toglia tale informatione da trouati ne persone leggiere, ma mature, et de buono intelleto, et sentimento, et chi dicesse forse li sono alcuni pazzi che p. sua fantasia si mettano ad cometter tale neffando mancamento, si dice che comuniter li pazzi sono poueri, et non sono patresfamiglias imo sonno regiuti da altri, et se uolessero bene commettere tali mancamenti li altri suoi non la patirebbono, si per non contrafare alle legge così diuine come humane, etiam per non incorere in pericolo et descrimine delle persone et robbe sue, et li pazzi non saperiano ne imaginare, ne gouernare tale cose, ne haueria rispetto farlo secretto, ò palese, item se questo fosse uero li sono ut ita dicant inumerabili heb.i richi in terre de Turchi, Morri, et Saraceni, et altri infideli, che teneno schiaui et fameglij et poteriano hauer delli putti ad suo piacere da fare cio che uolesseno senza tanti rispetti ne pericoli senza impaciarsi da fare tale cose in Terra de cristiani con tanti pericoli non solum della robba ma etiam delle persone loro, Item della destrution de ierusalem fatta per titto uespasiano in qua che li heb.i furono condotti à roma non si e mai ditto ne trouato habbino fatto tale mancam.to et saria impossibile se lo hauessero fatto che p. qualche modo, et in qualche tempo non fusse statto scuoperto, et desiderando de obuiare in futurum a tale machinatione, et pericoli, et che all'auidità d'alc.i offitiali, et altre persone sia ripresa et estinta, et gitatta à parte in totum, supp.no ut is attentis si degnano V.re S.rie scriuere et mandare p. sue patenti le͠re sub indignationis pena alli suoi offitiali p.te et futuri, che à modo non s'impazzano da fare nouitatte alc.a occ.ne alicuius imputationis fiende in antea contra di supp.ts et se pur a V. I. S. non piacesse de cosi fare, saltem si degnino scriuere et mandare che acadendo p. disgratie alc.e imput.ne fatti p. persone degne di fede contra li supp.ti, che li uff.li predetti siano obligatti sub.o mandare q.to tale imputato qua à Milano da V. I. S. quali habino ad rimettere la cognitione del tutto a chi li pare et piace in la pte città, il quale sia obligato p.mo et ante omnia hauer denanti à se l'imputatori e testimonij quali siano degni di fede, et omni eceptione maiores con l'imputati et li diano copia delli inditij perchè forsi li purgariano per altra uia che per tormenti, et non ficendo purgatti per altra uia non mettono alc.o d'essi heb.i alla tortura senza partecipatione, et espresso consentimento di uno christiano sudd.to uro effetto per li heb.i allo esamine ad presso à d.o uffitiale ad cio la cosa passa maturamente et se cosi facendo li trouarano in dolo li faciano punire senza alc.a rimissione, et se sarano innocenti de sibi imputatis non siano torterati, robbati ne malmenati, et eo casu li falsi imputatori siano poniti pena talionis, accio loro imprendano et siano essempio ad li altri da astenerse da false imputationi, et cosi s'obuiarà à tali è tanti inconuinienti, et se alc.o falera sarà punito il che hauerano per gratia singolare da V. S. alle qualle se raccomandeno, et nelle qualle hanno sua speranza con rasone. Cuius intelleto et considerato tenore constitoq., nobis non nullis ec memoratis hebreis superioribus diebus fuisse indebitte imputatos quemadmodum ec eorum etiam naratur suplicatione nec sensum obicientis quas ex ea suplicatione nobis causas exposuerunt sed eas admittentes ueluti a ratione non dissentientes dignum arbitramur oportune fore prouidendum ne qua indebita afficiantur iniuria, Tenore igitur presentium comitimus et expresse mandamus omnibus et singulis comissarijs, et potestat. Jusdicentibus, et offitialibus nostris ac Pheudatariores nostrorum presentibus et futuris, ut sub indignationis nostre pena de cetero, eis oblata uel alicui eom querella seu denuntia, uel acusatione, seu imputatione q. alicquis heb.i seu aliquis eorum debuerint seu debuerunt aliquem Christianum seu christianam aliquam ocidisse uel aliqua pena afficisse ut eius biberunt sanguinem seu aliud quicqua contra fidem Christianam, uel in eius contumelia et iniuriam faciant uel q. in graue scelus inciderint, contra huiusmodi imputatum, seu imputatos, seu acusatos, non procedant, sed eos legitimis prius precedentibus indicijs saltem per duos testes omni suspitione carentes seu sufficientia indicia que alies de Iure equiperent: inditijs duorum testium, ut puta unius testis omni suittione carentis deponentis de uero actu ipsius delitti duntacat personaliter detineat seu detineri faciant, ad nos postmodum illico mittendos una cum accusatoribus, et testibus, prouidendo deiude ne aliquis fiat tumultus, uel iniuria contra alios hebreos uel eorum bona comittentes ex nunc officiali ad hoc p. nos deputando, quod p.mo et ante omnia coram se habeat huiusmodi delictti imputatores et testes una cum imputatis indiciorunq. copia ipsis imputatis trade͠n: ut ea purgare ualeant infra debitum terminum ipsi imputato statuendum, que si non purgauerit id post modum faciat quid iustitia suadebit habito apud se ad omnia facenda aliquo iurisperito uel causidico christiano, qui bone sit fame per eum seu alios hebreos agentes pro eo aligendo, qui intersit ecamini, et sine cuius partecipatione et consensu ad predicta, ne aliquid predictorum facere possit si uero falso fuerint imputati puniantur imputantes de calumnia, et ad satisfactionem damnorum interesse et expensarum, que et quas talis indebite imputatus proinde, passus fuerit ac fecerit et ultra contra eum ciuiliter et criminaliter fiat quod aduersus similes de Iure fieri debet, si uero testes conuincti fuerint de falsitate, contra eos procedatur et puniantur secundum formam Decretorum nostrorum super hoc disponentium ne heb.i predicti indebite uecentur cum per ecclesiam patiantur, Christianorum terras inhabitare pro christi redemptoris n.ri memoria, et hec omnia aliquibus legibus decretis statutis ordinibus et consuetudinibus in contrarium facientibus non attentis, quibus quo ad premissa ec certa scientia, et de n.re Potestatis plenitud.ne etiam absolute derogamus et derogatum esse omnino uolumus in quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostriq. sigilli impressione muniu. Dat Mediolani die xviiij. Maij mcccclxx nono.
Ego Jo Antonius f. q. D. Vincentij de insullo inferiori uerone pub. et imperiali authe notarius predicta omnia fideliter exemplaui ab alio in carta simili ecistenti mihi esemplandum tradito, et restituto nilq. illi addidi uel diminui ita ut mutet sensum sententiamus in aliquo in quorum fidem me subscripsi cum signi mei tabelionatus opositione.
S. Cichus.

(S T) Ego Jacobus Bagatta f. g. D.ni Bonifatij de S. Michaele ad portus uerone pub. ueneta authe not: premissa omnia fideliter exemplaui ab alio in carta simili in foleo magno ecistenti mihi esemplandum tradito, statimq. postea restituto uel addito, nel dimenuto quod sensum nutet sententiaq: in aliquo, in quorum fidem me subscripsi signaq mei tabelionatus apposui Consuetum etc.
![[[I B M]]](/illustrations/2cb81da85523fc51.png)
Nos Jacobus suriano Pottas et michael Priulo Capitanehus Rect.res Verone pro ser.mo Ducali Dominio Venetiane uniuersis et singulis attestamur suprasc.tum Dominum Jacobum Bagattam esse Notarium publicum et legalem istins mag.ce Ciuitatis et eius publicis scripturis hic et ubiq locorum plena fides hadibenda esse in quorum fidem et Verone ex offi.o mag.ce cam nre fisc.a Die Iune 4.to maij 1626 Ind. nona etc.
Alcides Cimarlinus Coa.r M.e Cam.e uerone Concordat cum suo originali Ego fr Dominicus M.a de Bononia Not Apostolius S.ore Inq.m Verone, etc.
V.
Massimiliano II.
Noi Masimilian secondo Diuina fauente clementia romanorum imperator sempre Augusto
omissis
faciamo noto publicam.te con le presenti a chiascheduno, sicome l'Università hebraica habitante nel sacro Imperio per suoi nontij, con scritt.re degne di fede humilm.te ha fatto presentar un preuilegio, ouer imunità all'istessa uniuersità heb.ca dato et concesso gratiosamente dall'inuitiss.mo Imperator Carlo Quinto felice memoria n.ro diletto cugino, et socero, qual è del tenor è di parola in parola come qui a basso cioè
Noi Carlo Quinto
omissis (347)
“Hauendone più oltre segnificato l'uniuersità heb.ca qualm.te più uolte sonno statti imputatti che per il lor bisogno sia necessario auer sangue Christiano, et per cio per colpe, et fatti qualli debeno per essa causa perpetrare à Christiani non è manifesto à sciente fatto ne ancora sufficiente proue, et inditij, mà per causa di depressione, et suspitione; ò uer à nuda delatione, ò simplice segnificatione de suoi maleuoli contra li loro priuileggi, et antichi consueti sono grauissimamente molestatti, tratenuti captiui, tormentatti, condenati di uita alla morte, tolto le lor robbe et facultà, euidentem.te non obstante che li santiss.mi padri n.ri li pontefici habbino fatto dichiarat.ne et prohibitione di credere, et ancora il q. N.ro S.re et Attauo imperator fedrico preclariss.me memorie per tali papali declarationi specialm.te fatto espedire seriose comess.ne et mandati per tutti li statti del Imperio, et specialm.te ad alcuni di essi di tal intento desistere, et etiamdio prouedere, et non permetter quello anci occorendo tali casi rimetter quelli à sua Maiestà, come supremo S.re et giudice dell'unita heb.ca senza alcun mezzo spetante, et seriosam.te hà commandato etiam contra li priuilegij, et antichi soliti delli heb.i grauem.te molestatti pregionati, tormentati, di uita alla morte, condenati, et li beni et facultà loro uiolentem.te statti tolti et noi per esse declarationi papale, ò dell'espeditte comissioni del n.ro Attauo imper.re Fedrico preso tanta informatione che quello è imputatto alli heb.i necessario non hà da esser. Pertanto etiam per altre più cause mouente ordinamo et sancimo, che p. l'hauenire ne un di qual sia grado si uoglia per tal causa prenda più ne un heb.o ò heb.a et senza precedenti, et sufficiente inditij, o uer proua di Testimonij fide degni, ò trouando in frangenti crimine non tormentatti, ne condenati da uita alla morte, Ma occorendo tali querimonie ò imputationi quel p.mo rimettere, o riportare a noi, et nri sucessori Rom: Imperatori, o Regi, come suprema superiorità in Imperio dell'Uniuersità heb.a et cui eupeture la risolutione, per il che statuimo, ordinamo, sancimo, declaramo, et uolemo, dalla predetta ampia nra atta imperiale, et di certa scienza che per l'auuenire tutti li priuileggi, ire, libertadi, gratie, defensioni, protectioni, saluaguardie, saluicondotti, et confermatione della prefatta uniuersità heb.a in tutti, et cadaun suoi punti, articoli, clausale, continentie, sententie, comprehensioni siano totalmente roborosi, ualidi et stabilm.te osseruati, et essequiti in tutti i modi, come tutti et cadauno specialm.te di parola in parola in questa nra imperial Lra fussero descritti, et espressi, quali etiamdio sono in q.a sufficientem.te compresi et espressi hauer uolemo, Et ancora che la prefata unita heb.a et suoi sucess.ri generalm.te et specialm.te debba hauer li soprascritti nostri di nouo concessum Priuilegij, gratie, deffensioni, protectioni, saluaguardie, et saluicondutti, permanere in quelli, et contra essi, ne in generale, ne in speciale da niuno, ne per rapina, offensione personale ne reale di beni, et facoltà loro, ne espulsione, ne ridutione, obserciatione di scole sinaghoghe di essi, ne alias per altra uia debano esser molestatti perturbati, et impediti, anci loro, et suoi sucessori q.ti quietam.te godere et fruire posino, et debino senza impedim.to da niuno et si e contra inscientem.te o importuna instantia, da noi, o nri sucessori in imperio si statuisse è concedesse, ò si espedisse alcuna cosa in contrario alli sopradetti, et à questo nro priuileggio parim.te se a quelli se facesse acordo alcuno ò altro incomparso senza nra uolonta et assenso tutto questo contra essi non debba hauer effetto ne robore, ne ualore, anzi tutto esser inualido infirmo, et impregiudiciale; Per che noi tutto questo, et cadaun particolarm.te ec nunc pro ut ex tunc, et ec tunc pro ut ex nunc, cassamo, anulamo, irritamo, inualidamo in uirtù di q.ta lera sopra cio comandiamo à tutti, et qualunque Principi ecclesiastici, et seculari, prelati, Conti, Baroni, S.ri cauaglieri, Nobili, Capitani, Prefetti, Prouinciali, Vicedomini, Profetti, Locotenente, officiali, Giudici, Potestadi, Consiglieri, Cittadini, comuni, et tutti li altri nri et del Imperio sudd. fideli, di qualunque grado, Dignità, ò conditione, siano pnti et futuri, seriosamente con questa littera, et uolemo che lassate totalm.te permanere la prefatta nra unita heb.a in generalità et particularità, con le sopra scritte papali declarationi, et de nri Predecessori nel imp.rio et q.ta nra libertà, priuilegij, confirmatione, deffensione, protectione, saluaguardie, et salui condotti, osseruare, defendere, et protegere, et non contrafar, ne ad' altri permetter contrafar in modo, et in uia niuna, cossi cara à cadauno sia la nra, et imperii indignat.ne, et pena graue, è ancora molta nominatiua di schiuare Marche cinquanta d'oro puriss.mo quale cadauno tante uolte temerariamente contrafarà, se non uorà abstenersi, la qual per la mittà à noi, et la nra imperial cam.a et l'altra mittà all'Unita heb.a ò uer alli offesi irremisibilmente sarà aplicata senza Inganno. In fede de cio sigilato col nro imperiale appendente segillo.
“Datta in nra, et imperij, Cittade Spira alli 3 del mese di Aprille di poi la nattiuità di Christo diletto S.re 1544: Nel nro imperial gouerno nel uigesimo quarto ò altri nri Regni nel uigesimo nono anni etc.”
Et de più humilm.te han pregato, et supplicato à noi, come Imp. de Rom. che gratiosam.te ghe uogliono renouar, confirmar et aprobar i suoi descritti Priuileggij et immunità
omissis (348)
Datta nella nra ò del nro Imperio. Città d'Augusta alli 8 del mese di marzo dopo la natiuità del nro S.re e saluator 1566: nel nro imperial gouerno nel quarto nel Hungaro nel Terzo, et nel Boheno nel 18 anno etc. Masimigliano
Vice ac Nomine R.mi Dni Archicancell Magautini
Ad m.tu sac. ces. Miti propriu.
V. Io: Bap: Weber e. Haller etc.
Ego Gaspar f. q. D. Iac. Antonis de seraualle pnb: imperiali autte not.s et V. Cancell. Mag.ce Coiatis Rob.ti attestor fidemque indubia facio quibuscuq — Priuilegium concessa Uniuersitatti Hebraice ab inuictissimo Cesare Carolo Quinto sub die 3 aprilis 1544: ex Ciuitate Spire et confirmatum ab inuictissimo Cesare Masemigliano secundo ex Ciuitate Auguste sub die 8 Martij 1566: munitum sigillo magno imperiali
omissis
et hoc ec suo authentico transupto e lingua germana, qua caleo in Italam fideliter, et sincere, a suo sensu penitus non discendis uertisse, et traduisse in omnibus pro ut sopra etc in quoru testimoniu me manu propria subscripsi, signoq. meo actis tabelionatus solito muniui
Ad Laudem Dei Opt.i Maximi
Nos Carolus Rusca. I. V. D. Perginen: Roboretti, e sui districtus pretor — omissis (349) — Roboreti die X Juni. MDCII.
Ego Jacobus Bagatta f. q. D. Bonifatij de S. Michaele ad portas Verone publicus Veneta Anthe Notarius (350). . .
Nos Iacobus suriano Pottas, et Michael Priulo capitaneus Rectores Verone (segue la legalizzazione). Verone ex uff. magn. Cam.e n.re fisc.s Die lune 4.to maij 1626. Ind. nona. — Concordat cum suo originali ver.a F. Fr: Dominicus M.a de Bononia Not.ro Apliu S.ne Inq.nis Verone.
VI. *
Martino Lutero.
Tomo 5, Witt. Foglio 443. Pregai si trattasse bene (gli ebrei) si istruissero nella Sacra Scrittura, e così avrebbero potuto rimanere presso di noi; ma se noi li cacciamo colla forza, li incolpiamo di avere sparso sangue cristiano, di puzzare e di altre simili sciocchezze, trattandoli come cani, qual guiderdone possiamo da essi sperare? (351).
VII. *
Stefano Re di Polonia
Noi Stefano, per grazia di Dio, Re di Polonia, omissis, pubblichiamo a tutti ed a ciascuno che ne abbia bisogno.
Giunse a noi ed alle nostre orecchie, cosa meravigliosa e da noi non prima udita, sulla uccisione di fanciulli cristiani e precisamente sul ratto e sulla uccisione del figlio di un certo eccellentissimo Studsionsky nel circolo di Gostina. Siccome non soltanto si sospettano gli Ebrei di questo misfatto, ma vengono anche apertamente accusati, così crediamo necessario investigare e cercare premurosamente quanto siavi di vero in quest'accusa; e tanto più ciò ci sembra necessario in quanto simili accuse non si sollevano ora per la prima volta, essendo per numerose testimonianze venuto a conoscenza nostra che già da lungo tempo si è sparsa la voce aver gli Ebrei rubato ed ucciso fanciulli cristiani ed anche comperato (per farne vilipendio) il Santissimo Sacramento, voce che dette origine a scene deplorevoli.
Ora avendo due gentiluomini Studsionsky portato apertamente dinanzi a noi una simile accusa contro gli Ebrei ed avendoci mostrato un fanciullo morto, ordinammo si procedesse a severe indagini. Siffatte indagini furono dai nostri ufficiali condotte col maggior zelo, furono citati gli Ebrei e da ambe le parti si addussero prove e testimonii per porre in luce il vero; il risultato fu che non soltanto gli Ebrei non erano colpevoli, ma che nessun sospetto poteva venir su di loro formato. Anzi i predetti signori, saputo di essere stati tratti in errore e che nulla si era rinvenuto a carico degli Ebrei ritirarono l'accusa. Dimostrata, nel modo più assoluto, la loro innocenza in questo fatto, gli Ebrei si lagnarono meco amaramente perchè da queste popolari credenze che essi abbisognando di sangue cristiano, rapissero ed uccidessero fanciulli cristiani, o che vilipendessero il Santissimo Sacramento comperandolo dai Cristiani, e facendone spicciare sangue umano, non soltanto erano derivate loro numerose persecuzioni, ma s'eran trovati spesso in pericolo di vita, ed avevano dovuto soffrire crudelissimi martirii e persino acerba morte. Dopo averci dimostrato, con decreti e privilegi dei nostri antecessori, l'ingiustizia di tali pene, ci supplicarono caldamente, per mezzo di alcuni nostri Senatori, di provvedere, in modo definitivo, perchè non abbiano per lo stesso motivo a rinnovarsi gli insulti, le persecuzioni ed altre ingiustizie di cui già ebbero a soffrire. Commossi da questa preghiera, e desiderando precludere l'adito a simili calunnie e rimuovere una causa di tumulti e di persecuzioni che gli Ebrei ebbero spesso a soffrire per questo argomento, abbiamo deliberato in base alla nostra ferma convinzione ed in seguito a parere dei nostri Senatori, che nessuno osasse d'ora innanzi muovere agli Ebrei, nel nostro Regno e nei nostri dominii, l'ingiusto rimprovero del rapimento e dell'uccisione di fanciulli cristiani, o della compera del Santissimo Sacramento. Ed essendo essi innocenti di entrambi questi misfatti non devono perciò essere calunniati, nè accusati dinanzi un giudice o qualunque altro magistrato, essendosi nel fatto dimostrato che queste accuse non hanno base di fondamento, e che gli Ebrei non fanno uso di sangue, nè cercano di procurarsi il Santissimo Sacramento. Perciò chiunque si facesse lecito di ripetere tali accuse, vogliamo che, senza riguardo a rango, venga severamente punito, come autore di grandi disordini. Chi dunque incolpasse gli Ebrei di questi misfatti sarà punito come calunniatore; e colui che per questi motivi portasse contro di essi un'accusa dinanzi ad un giudice, sarà passibile della poena talionis e dannato nel capo.
Questa nostra decisione portiamo a cognizione di ciascuno che avesse bisogno di saperlo, e specialmente vogliamo che venghi notificato a tutti i Woiwodi, Starosti e Sottostarosti ed in generale a tutti impiegati, Sindaci e Consiglieri, ed ordiniamo che la Nostra Volontà sia da essi strettamente eseguita, portata a cognizione di tutti perchè agiscano solamente secondo la Nostra Volontà, altrimenti cadrebbe su di loro la nostra disgrazia.
Noi firmiamo per maggior sicurezza questo scritto e vi apponiamo il suggello della Nostra Corona.
Dato a Varsavia il 5 del mese di luglio dell'anno del Signore 1576 nel secondo anno del nostro Regno.
Stephanus Electus Rex.
VIII.
Sentenza a favore di Giuseppe, Ebreo veronese.
Exemplum ab alio ex concione undecima Ill.mi D.ni Iustiniani contareno Verone Potestatis die ult.o mensis februarij milesimi sexcentesimi tertij Jndictione prima
De
Ioseph hebreus q. Abrahamini dictus anselmi Accusatus a Bernardino Bertono calligarum resarcitore de sancto marco quia cum sero factum esset uigilie admirabilis ascensionis D.ni anni modo lapsi non nulli adolescentuli puerilibus iocis incumberent in curte uulgo nuncupata di Panthei idem Joseph scienter et dolose eiusdem Bernardini paruulum figlium hostio proprie domus assidentem ui rapuerit ac inuolutum palio nisi fuisset impijs eius manibus ereptus in uicinam heb.m stationem deferre tentauerit uel ut christianam animam è gremio sacrosancta Ecclesia matris disceptam ad iudaicam perfidiam, et perditionem deduceret, uel ut eodem infante crudeliter necato, et sacratiss.me morti n.ri saluatoris illuderet et innocenti sanguine ad pessimos et nefandos usus uteretur sicut alius factum esse quibusdam circonforanete — historie monamentis probare conatus est ipse accusator uel etiam ut huiusmodi facinore uindicaret amissionem figlie sue que quide per lauacrum regenerationis ab eius prauitatis errore ad aternam salute confugere proximis precedentibus mensibus elegerat, et ut in processu diffuse legitur.
Detentus et constitutus dictus Joseph negauit tantum comissise scelus et ipsi deffensionibus intimatis tam in scriptis quam in uoce p. Exc.m eius aduocatum nedum suas satis legitimas deffensiones deduxit uerum etiam demonstrauit uarijs allegatis sacre bibilie locis hebraicum ritum a sanguinis effusione abhoreri, segnificando etiam quod uarij principis hanc huiusce sanguinis usus famam pro uana nulla et falsa habuerunt publicis datis priuilegijs nempe Bona et Ioannes Galeatius Maria Sfortia Duces Mediolani ut constat sub die 19 maij 1479. Petrus Mocenigo Dux Venetiarum sub die 22 aprilis 1475 (352): et denique fridericus tertius Carolus Quintus et Maximiglianus secundus sub die octauo martii 1566; in quibus affirmatur olim à sanctissimis pontificibus prohibitum fuisse quicquam credere de huiusmodi obiecto impio sanguinis christiani abuso, et ex quibus omnibus tollitur omnis suspitio tam facinorosi sceleris obiecti, Eà propter Ill.mus Dnus Potestas una cum Ecc.mo consulatu antedictum Joseph relaxauit.
IX.
Giovanni Cristoforo Wagenseil.
Aiutaci o Dio! Come è mai possibile scoprire la verità in mezzo a tante schifose accuse, ognuna delle quali contraddice alle altre? Come non capir subito che non le sono che miserabili chiacchiere, e che da bocca cristiana mai dovrebbe esser proferita l'accusa che gli Ebrei in diverse occasioni si servano di sangue cristiano? E meno male ancora non le fossero che chiacchiere, ma pensare che in grazia di queste maledette menzogne, gli Ebrei furono maltrattati e torturati, che migliaia e migliaia ne furono messi a morte è cosa che commuoverebbe e farebbe gridar anche le pietre. (Benachrichtigungen, p. 130 e seg.).
Fu, ed è sempre, opinione fra i Cristiani, che gli Ebrei abbiano bisogno di sangue cristiano per mischiarlo agli azimi che mangiano di Pasqua ed al vino che bevono. Io stesso sono stato spesse volte spettatore quando Ebree od Ebrei, (perchè fra gli Ebrei anche uomini ricchi ed a modo sogliono aiutare a queste incombenze per far onore alla festa di Pasqua) apparecchiavano la pasta per le azzime, vidi come l'impastavano, come levavano la Challa, la bruciavano e dopo allestita la focaccia la infornavano, ma non mi accadde mai di osservare vi mischiassero qualche cosa che assomigliasse a sangue.
Fra tutti gli altri oggetti ed arnesi che gli Ebrei credono sacri e di cui si servono nelle loro funzioni posseggo anche una grande focaccia d'azimo e posso mostrarla a chicchessia per provare che non vi si trova la più piccola traccia di sangue. Il vino che si beve durante le feste di Pasqua deve essere cascher o purissimo, e guai se un cristiano avesse toccato, soltanto col dito mignolo, il torchio od il tino nel quale viene preparato, tanto meno adunque si permetterebbe vi si mischiasse una goccia di sangue cristiano (ibid., p. 132 e seguenti).
Qui non si tratta di sapere se un ebreo insultato da un fanciullo cristiano possa averlo ucciso. Il caso può benissimo essere accaduto, assai raramente però, se lo stesso dottissimo Grozio potè scrivere nel 5º libro del suo De Verit. Rel. Christ. che gli Ebrei non incorrono nè in idolatria, nè in adulterio, nè in reati di sangue. “Judaeos a tanto tempore nec ad falsum Deorum cultum deflexisse ut olim nec caedibus se contaminasse nec de adulteriis accusari” (ibid., p. 149).
A nulla valgono le stesse confessioni degli Ebrei perchè strappate loro con torture e tormenti così terribili che essi avrebbero confessato ben più di quanto non si pretendeva da loro. Taccio di quei malvagi Cristiani che bene spesso volendo denunciare gli Ebrei, per avvalorare l'accusa, uccidevano, Dio sa in che modo, i loro stessi bambini, ed i cadaveri o mettevano segretamente nelle case degli Ebrei, o sotterravanli nelle cantine o nei giardini loro, fatti questi pei quali migliaia e migliaia di Ebrei non soltanto furono spogliati dei loro beni e ridotti alla miseria, ma furono eziandio giustiziati coi più orribili supplizi (ibid., p. 198).
Malgrado accurate indagini, non mi venne fatto di trovare nessuna legge che scagionasse gli Ebrei dall'accusa di usar sangue cristiano, eccezione fatta per una legge di non so qual re di Polonia (353), che trovasi in un Codice manuscripto ben ordinato e conservato nella biblioteca di Lipsia col titolo: Promtuarii statutorum omnium et Constitutionum Regni Poloniae di Paulo Scerbicz anno 1590 ad usum domesticum, dove nella parte 1ª, cap. 15, De Judaeis, leggesi: Judaeus caedis pueri Christiani accusatus tribus Christianis, et totidem Judaeis convincatur: alioquin pro usu humani sanguinis non culpetur. Deficienti vero Actori in probatione poena talionis irrogetur (354).
Volesse Dio che leggi così giuste si fossero fatte dovunque, e si avesse spiegata maggior oculatezza allorquando gli Ebrei venivano accusati o per calunnia o per futili indizi prima di ricorrere alla tortura ed al supplizio per far loro confessare ciò che si voleva. Se poi talvolta fu provato aver gli Ebrei commesso qualche misfatto, ed è inevitabile che in un gran popolo non si trovino dei malfattori, non avviene ogni giorno lo stesso anche fra noi Cristiani? Perchè dunque non punirli, secondo giustizia, in ragione del delitto commesso, invece di sottoporli a pene stravaganti, colpendo assieme colpevoli ed innocenti ed ammazzandoli alla rinfusa? Le autorità dovrebbero pensare all'ammonizione del Re Giosafat: “Riguardate ciò che voi fate; perciocchè voi non tenete la ragione per un uomo, ma per lo Signore, il quale è con voi negli affari della giustizia. — Ora dunque, sia lo spavento del Signore sopra voi; prendete guardia al dover vostro e mettetelo ad effetto; perciocchè appo il Signore Iddio nostro non vi è alcuna iniquità” (2 Croniche xix, 6, 7). Esse avrebbero dovuto pensare a non gravare le loro povere anime e le loro conscienze della scomunica pronunciata da migliaia di leviti, e confermata da un Amen di centinaia di migliaia di persone contro chi contravviene ai precetti del Deuteronomio (xxvii, 19, 25) “Maledetto sia chi pervertisce la ragione del forestiere, dell'orfano e della vedova. Maledetto sia chi prende presenti per far morire l'innocente” (ibid., pag. 203 e segg.).
X. *
Parere della facoltà teologica di Lipsia dell'8 maggio 1714.
Dopo che certi accaduti avvenimenti esigono la soluzione del quesito “se si possa provare e credere che gl'Israeliti, secondo le leggi della propria religione, o per introdotte superstizioni, abbiano bisogno del sangue d'un cristiano, e che uccidano secretamente teneri fanciulli, che procurano di rapire” fu sopra ciò desiderato anche il nostro coscienzioso parere in nome di S. M. il Re di Polonia e del serenissimo principe elettore di Sassonia.
Quindi noi, conforme il nostro umilissimo obbligo, incominciamo la soluzione del quesito con una negativa, e di tale nostra negazione alleghiamo le ragioni seguenti:
I. Prima del 13º secolo dalla nascita di Cristo non si è parlato mai di questa grave accusa addossata al popolo ebreo, nè in tempi in cui niente si perdonava alla nazione ebrea, si saprebbe trovare conferma di ciò in qualsiasi documento, nè degli Ebrei dell'Oriente nè dell'Occidente. Perchè dunque dovevano gli Ebrei per così lunga epoca ommettere una crudeltà, e tosto dopo quest'epoca averla incominciata? Perchè non dovrebbero essi averla commessa del pari nei primordi del Cristianesimo, che quasi s'innalzava sulla loro rovina, ed allorquando la gelosia e l'amarezza dovevano esser maggiori? Perchè dovrebbero essi aver ommessa questa pratica ai tempi degli imperatori pagani, allorquando con maggior sicurezza potevano eseguirla? Perchè incominciare allora soltanto quando maggior pericolo li attendeva sotto principi cristiani? O come avrebbero taciuto questa cosa i Cristiani dei primi tempi, a cui tali fatti non potevano rimanere celati, mentre essi d'altronde non sanno mai abbastanza descrivere l'odio degli Ebrei contro di loro?
Ma per procedere alquanto innanzi colla storia intorno a questo fatto, e mostrar più chiaramente la sua falsità, osserviamo che intorno al 13º secolo, l'odio contro gl'Israeliti, in Germania particolarmente, erasi grandemente aumentato, e ciò principalmente a cagione di un certo monaco di nome Rodolfo, il quale, secondo ogni apparenza, tratto da ambiziosa imitazione di quelli che predicavano la crociata contro gl'infedeli in Oriente, instigò il popolo in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo a una simile crociata contro gli Ebrei, immaginandosi di acquistarsi così una fama in Germania come San Bernardo in Francia colle crociate contro i Maomettani; ma appunto il Santo Bernardo, in una lettera diretta ad Enrico Arcivescovo di Magonza, dannò il da colui eccitato eccidio degli Ebrei, lettera che s'incontra fra le sue epistole. Ciò nondimeno si continuarono nelle publiche prediche le veementi accuse; e varii frati si adoperarono valorosamente ad empire non solo le loro prediche, ma anche i loro libri di simili tragiche favole contro questa nazione, favole che facilmente irritavano il volgo insensato. Fra tali favole si è diffusa anche questa dell'uso del sangue cristiano in varie pratiche di religione o superstizione ebraica, e potrebbe ben essere che a ciò avesse dato occasione una sentenza dei dottori ebrei (spiegata da Elia levita nel suo Tisbì) la quale dice che niuno potesse sedere in Tribunale, vale a dire coprire onorevole carica se non avesse damim (la quale parola suona sangue ed anche denaro e qui è da intendersi nel senso di denaro).
L'epoca della favola ci è resa nota e chiara da Papa Gregorio IX, il quale, dopo scrupolose indagini intorno alle accuse che venivano date agli Ebrei, volendo impedire che si versasse il loro sangue, mandò fuori, nel 1235, una bolla pontificia, nella quale dichiara gli Ebrei immuni da questo e da altri delitti di cui venivano incolpati, e si lagna che tali accuse provengano dall'avarizia dei loro autori i quali agognano ai beni degli Ebrei, ed abusano della religione cristiana per palliare il proprio desiderio di arricchire; le quali cose egli ripete ancora in una bolla dell'anno seguente, come pure in un'altra diretta a San Luigi Re di Francia. Egli fu imitato, nell'anno 1247, dal Papa Innocenzo IV, in un'epistola agli Arcivescovi d'Alemagna, in cui esplicitamente rigetta come una falsità che gli Ebrei uccidano fanciulli cristiani e facciano uso del loro sangue.
E così pure gl'imperatori romani, incominciando dal decreto, intorno a ciò promulgato dall'imperatore Federico III, hanno riconosciuto gli ebrei innocenti rapporto a questa accusa; lo che apparisce dal formulario dei privilegi ad essi confermati, come da quelli che sogliono essere accordati dagli imperatori quando vengono eletti, come può vedersi presso Linneo, tomo i, addit. ad 1, 3, c. (355).
Con eguali pubblici attestati furono gli Ebrei difesi da quest'accusa da Galeazzo e Bona Sforza Duchi di Milano, da Pietro Mocenigo, Doge di Venezia, e da altri grandi principi i quali facilmente si citerebbero, se ciò non ci portasse troppo in lungo.
Se poi nell'esame storico di questa cosa cerchiamo i giudizi d'uomini celebri intorno a questo fatto, troviamo che Pietro di Blois, nel libro Contra perfid. Jud., c. 8, dà chiaramente a divedere com'egli teneva la cosa per dubbiosa. Il dottor Martino Lutero nella parte undecima dell'antico Testamento, fol. 323, ha già da lungo tempo rigettata questa favola, che cioè gli Ebrei abbiano bisogno del sangue di un Cristiano, qual menzogna e follia. Lo stesso fece anche Horembek nei prolegomeni del suo libro De convertendis Judaeis, ed il professore, peritissimo nelle cose giudaiche, Wagenseil nel suo Infundibulo, pag. 99, ed in una apposita confutazione dell'opinione che gli Ebrei abbiano bisogno del sangue di un Cristiano, si è dichiarato contro questa calunnia. La rigettò anche di recente il celebre Basnage nel settimo libro della sua storia degli Ebrei. E ciò prescindendo da quanto hanno scritto a propria difesa contro questa falsa accusa in particolare Abarbanel nel suo Ezechiello, 36, 13; l'Ebreo Cardoso nel suo libro in lingua spagnuola “Los Excell.: decima calunnia de los Hebr. pagina 412”; Isacco Vira nel “Vindice sanguinis” e gli Ebrei di Metz in uno scritto pubblicato a Parigi nel 1670 col titolo: Factum servant de réponse au livre intitulé: Abrégé du procès fait aux Juifs de Metz.
Dacchè esiste la religione di Cristo, abbiamo veduto molte migliaia di Ebrei che l'hanno abbracciata, e fra questi neppure uno ha potuto deporre una testimonianza degna di fede in conferma di questa favola. Al contrario, il profondo dotto Cristiano Gerson, passato al Cristianesimo con onore sincero, ha combattuto questa favola, nella prefazione del suo Talmud degli Ebrei. Con lui è d'accordo il noto Pfeffercorn nel Spec. adhort. Jud. parte ii, dove egli fa una buona distinzione, dicendo che potrebbe ben essere che si sieno trovati degli Ebrei e che oggidì pure se ne trovino, che spinti da collera, odio e vendetta, uccidano segretamente un fanciullo Cristiano, nella stessa guisa che in mezzo a tutte le nazioni non può evitarsi qualche bricconeria; ma sostiene non potersi dare che ciò avvenga per aver essi bisogno del sangue di un Cristiano.
E il di sopra citato signor Wagenseil nella suaccennata confutazione, p. 163, attesta in nome della verità di Dio e del padre di Nostro Signore Gesù Cristo che fra tanti Ebrei battezzati che egli ha praticati, non ne ha trovato uno che confessasse che i suoi connazionali adoperassero in certi casi il sangue d'un Cristiano, per quanto egli intorno a ciò gl'interrogasse tutti accuratamente.
Noi potremmo a tutto ciò aggiungere la testimonianza di Tommaso, che viene ritenuto per un Ebreo convertito al Cristianesimo, il quale interrogato sopra questa cosa da Alfonso Re di Spagna, la negò, adducendo ragioni dedotte dalle leggi giudaiche, le quali non permettono ad un Ebreo simile uso del sangue, come puossi diffusamente riscontrare nel Scevet Jehudà, fol. 6, col. 2, ed anche nel Giudaismo svelato da Eisenmenger, tom. ii, cap. iii, pag. 226. Veramente gli annali della Chiesa dopo il tredicesimo secolo abbondano di diversi esempi di tali omicidii commessi dagli Ebrei, e fra questi molti furono raccolti da Genebrando nel quarto libro della sua Chronor., e dall'autore del libro intitolato: Quanto sia difficile a convertire il cuore di un Ebreo.
Ma in ciò tre cose sono da rimarcarsi:
1. Che le circostanze della maggior parte di queste storie sono talmente contraddicenti l'una all'altra, e con tali differenze sono raccontate dai diversi autori, che fra se stesse si distruggono, come nota il celebre Wagenseil.
2. La maggior parte di queste storie rimontano ai tempi dell'ignoranza e della credulità, e si rendono assai sospette mediante gli strani miracoli, dai quali sono accompagnate, ed è quindi da prendersi bene in considerazione quello che osserva Eisenmenger, (del resto dichiarato nemico dei Giudei), il quale dopo aver riportato alcuni esempi di tal fatto, dice: Non si odono ora più in Germania di consimili crudeli fatti (l. c., pag. 221); senza dubbio perchè la Germania dopo di esser divenuta più colta, ha perduta quella troppa credulità a simili fandonie, come pure ad altre, le quali ci fecero cauti anche verso di questa.
3. Finalmente devesi in riguardo a queste storie, avere in considerazione la distinzione fatta da Pffeffercorn che, dato anche che il più di esse sieno vere, che cioè alcuni Ebrei abbiano versato il sangue di cristiani o de' loro fanciulli, in nessuna guisa però non può ciò essere avvenuto per cagione che essi abbisognassero di quel sangue per la loro religione o per superstizione.
II. Ma dalle prove storiche della nullità di questa accusa, passiamo a quelle che la calunnia per se stessa ci offre, d'onde apertamente si vede, quanto incerti sieno stati gli autori della medesima, in quanto essi non hanno saputo a che cosa attribuire la necessità in cui sieno gli Ebrei di provvedersi di questo sangue.
Perocchè gli uni dicono: 1) gli Ebrei hanno bisogno del sangue dei Cristiani per non puzzare; altri: 2) per le loro focacce e il loro vino della pasqua; alcuni: 3) per arrestare il sangue della circoncisione; altri: 4) per ungere le mani dei sacerdoti quando danno la benedizione; altri: 5) per la benedizione degli sposi; taluni: 6) per ungere i loro morti, ai quali in pari tempo si grida all'orecchio: Se Gesù è il vero Messia, possa il sangue di questo innocente cristiano morto sperando nel suo Salvatore, procurarti la vita eterna; altri ancora: 7) per facilitare il parto; alcuni: 8) per curare malattie occulte; ed altri ancora: 9) per preparare un certo filtro. In tutte queste supposizioni non è soltanto la discrepanza che cade sotto gli occhi, ma anche la nullità delle medesime. Poichè in quanto alla prima non è provato che gli Ebrei mandino un odore particolare diverso dagli altri uomini, nè che quello si possa cangiare con del sangue, il quale nè fluido, nè secco tramanda alcun odore. La 2, 3, 4 e 5 supposizione sono del tutto assurde, poichè il sangue umano contaminerebbe quelle sacre operazioni. La sesta supposizione, cioè l'unzione dei morenti, è del tutto contraria alla fede degli Ebrei, i quali non potrebbero mai considerare come espiatorio il sangue di un fanciullo ucciso, e molto meno in vista del sangue di Cristo. La settima supposizione, di farne uso nei parti difficili, ci viene per semplice ragguaglio di un Ebreo rinnegato di nome Brenzen, il quale, spinto da ignoranza e malignità, sparse molte altre manifeste favole. 8) Non si sanno indicare le malattie occulte ed incurabili degli Ebrei, per le quali deve servire il sangue di un Cristiano, e non hanno altro fondamento se non che in un libercolo molto frivolo, di cui corre voce che vi sia la descrizione delle malattie particolari a ciascuna tribù, mentre è pur noto che la distinzione delle tribù d'Israele è già da lungo tempo andata perduta. 9) Secondo anche l'opinione di quelli che ancora credono ai filtri non può alcun altro sangue servire per formarne una bevanda che ispiri amore, tranne quello della persona verso cui si vuoi destare l'affetto, e non si può comprendere qual amore gli Ebrei vogliono far nascere col sangue dei bambini cristiani; laonde in tutte queste asserzioni risultano l'inverisimiglianza e la nullità.
III. Se veniamo ora ai principii ed alle leggi fondamentali della fede degli Ebrei, troviamo che questa non può in verun modo tollerare l'uso del sangue di fanciulli uccisi, e conseguentemente l'uccisione di essi. È principalmente noto con qual rigore gli Ebrei osservano la legge dei cibi puri ed immondi, e quanto debbano essere rilassati prima di mangiare, per esempio, la carne di porco. Or dunque il sangue principalmente, e tanto più il sangue umano, è fra i cibi vietati. Lev. 17. Così fra i comandi di Mosè che sono in alta riverenza presso gli Ebrei, sta la proibizione del sangue. Gen. 9, v. 4, nè può alcun Ebreo fruirne nè per cibo, nè per medicina. Non si può fare a meno di ripetere qui le parole di Tommaso al re Alfonso tolte dall'ebraico Scevet Jehudà: Ecco noi abbiamo veduto che un Ebreo non mangia sangue di tutto ciò che ha vita, anzi riguardano come proibito il bere il sangue dei pesci, dei quali i Talmudisti pure dicono che non merita il nome di sangue, perchè l'Ebreo non vi è abituato, sebbene egli veda che molti popoli ne mangiano; e quanto più orrore deve destare nell'Ebreo il sangue umano, del quale egli non ha veduto che alcun altro uomo faccia uso! Il re può accertarsi della cosa anche da questo che se un Ebreo mangiando fegato (od altra, cosa dura a masticare) gli venga sangue dai denti o dalle gengive, non continua a mangiarne se prima non l'ha nettato. È cosa nota che l'uomo ha in abborrimento il sangue de' suoi simili, assai più che il proprio sangue, perchè non vi è abituato. Anzi è da essi con tanta cura evitato il mangiar sangue, che essi, dietro i dettami del Talmud, non mangiano nemmeno un uovo in cui si mostri una piccola vena rossa di sangue, nè una bestia se fosse uccisa da un uccello di rapina, od altrimenti non sia stata scannata a dovere, per timore che non siavi rimasto alcun che di sangue. E non solamente è loro proibito mangiare il sangue, ma anche il toccare il sangue di un uomo morto, ed è riguardato come la più grande impurità. Noi troviamo su di ciò la legge nel Num. 19, secondo la quale il toccare tutto ciò che proviene da un corpo morto rende immondi, per il che eglino stessi non conservano il sangue dei loro martiri se mai sia spruzzato, ma lo lavano, raschiano, sotterrano. E con quanta esattezza non conservano essi la legge della purità, specialmente nelle loro solennità e sacre cerimonie, fra le quali primeggiano la Pasqua e la Circoncisione, e quanto assurda non è la supposizione che nelle medesime si servano del sangue di un Cristiano! Che se finalmente si volesse supporre che gli Ebrei non sieno spinti ad uccidere dei fanciulli da un bisogno della loro religione o superstizione, nè per alcuno degli usi fin qui addotti, ma bensì da quello stesso odio verso i Cristiani e la loro fede, pel quale essi per far onta a questa fede mettono in croce o martorizzano fino alla morte i fanciulli cristiani come ne vengono allegate alle varie storie, la quistione verrebbe a cangiarsi da quello che fu in principio proposto; ma per altro rimane tuttavia da ponderare che mentre simili barbarie non sono agli Ebrei comandate nè insinuate, e ch'essi non possono sperare alcun vantaggio, ma al contrario quel solletico ch'essi potrebbero risentire dall'onta recata con tali tragedie alla religione cristiana, sarebbe ben lungi dal compensare il pericolo, le sventure, l'odio, la persecuzione che avrebbero a temerne per la loro propria religione, non è credibile che volessero intraprendere tali orribili azioni, cui si oppongono la ragione e l'umanità.
E qui non puossi far a meno di convenire coll'intelligente Basnage nel succitato luogo, ove dice: È da temersi, che anche queste pretese crocefissioni di fanciulli cristiani non sieno state generalmente altro che pretesti per aizzare sovrani e popoli contro gli Ebrei: e più avanti, simili storie gli sembrano molto sospette, perchè sempre congiunte a manifesta crudeltà ed ingiustizia per parte dei cristiani, i quali invece di punire quelli soltanto che in seguito ad una sufficiente investigazione giuridica fossero trovati colpevoli, formavano un processo tumultuario, e innocenti e rei erano tratti a morte, purchè fossero ebrei; che in ogni tempo simili sollevazioni del popolo rendono la cosa incerta, perchè suole dietro una vaga diceria ammutinarsi ed essere causa dell'esecuzione, prima che siasi fatto campo ad un'ordinata investigazione. A conferma di ciò non possiamo a meno di riportare dagli annali di Bzovio ciò ch'è accaduto di simile in Praga nell'anno 1395.
Erasi sparsa voce che dagli Ebrei fosse stato flagellato e crocefisso un fanciullo cristiano, ed il popolo era per questo nel più grande inasprimento; e siccome temevasi che aspettando il ritorno del re Venceslao, che era assente, potesse egli ponderare la cosa ed investigare, specialmente essendosi egli esternato che in mezzo all'ira si deve ricordarsi della clemenza, così senza attendere la di lui presenza si fece un gran massacro, uccidendo quanti Ebrei si incontravano, senza alcuna distinzione e considerazione se fossero rei od innocenti.
Quando da alcuni Ebrei fossero pur commesse tali iniquità non si dovrebbero almeno attribuire all'universalità dei Giudei, in riflesso che non sono commesse in forza dei principii della loro religione, e soltanto come gli altri delitti dovrebbero esserne puniti gli autori, senza ulteriori conseguenze.
Il Dio della verità e della giustizia faccia che in ogni luogo venga ad ognuno fatta giustizia, senza distinzione di persone, e giudichi poi con clemenza i giudici della terra.
Questo nostro teologico attestato e parere è da noi rilasciato in forma autentica, munito del sigillo della nostra facoltà teologica.
Dato a Lipsia nell'8 maggio 1714.
(L. S.) Decano Seniore, nonchè gli altri dottori e professori della facoltà teologica presso l'Università di Lipsia. Visto, concorda col suo autentico e vero originale in ogni punto e clausola.
(L. S.) Tanto certifico io sottoscritto. In fede. Giovanni Sigismondo Tellemann, pubblico notaio per autorità imp.
XI.
Lettera dell'Em. Card. Corsini.
A Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia.
Varsavia.
“Molt'Illustre e Revmo Sigr come fratello: — Il renditore a V. S. della presente sarà l'Ebreo Giacobbe Selech di nazione Polacco, quello appunto, che fin dall'anno 1758, vivendo ancora il Sommo Pontefice Benedetto xiv, si portò in Roma per umilissimamente implorare in nome della nazione Ebrea di codeste parti caritatevole protezione dalla S. Sede a riparo degli intollerabili aggravi, che, nelle facoltà e nelle persone rappresentò soffrire dai Cristiani la medesima nazione frequentemente incolpata d'omicidii, sulla mal fondata persuasione del volgo, ch'essa, meschii sangue umano, e specialmente cristiano nell'impasto dell'azzime. Il regnante Sommo Pontefice Clemente XIII ha già fatto di questo ricorso diligente disamina, appigliandosi ancora a quelle provvidenze che sono convenienti al merito del medesimo, e che per altra parte giugneranno segretamente a di Lei notizia. Frattanto però ha espressamente ordinato S. S. che debba scriversi a V. S. e se le faccia palese essere Sua intenzione ch'Ella comparta al medesimo Giacobbe ogni più efficace e proficua assistenza, affinchè nel ripatriare non soffra il medesimo alcuna vessazione e molestia di chicchessia, e da quelli massimamente che V. S. potesse credere contro di lui male animati per il ricorso portato al Trono apostolico. In veduta pertanto del Sovrano Pontificio comando apparterrassi alla sperimentata di Lei prudenza l'adoperare i mezzi conducenti alla di lui esecuzione, prevenire chi si deve e compartire all'Esibitore di questa aiuto tale, onde conosca coll'effetto dover egli alla clemenza e pietà di nostro S.re la propria sicurezza e durevole tranquillità. Con che le auguro da Dio felicità”.
Roma, 9 febbraio 1760.
Come Fratello aff.mo
F.o A. Card. Corsini.
XII. *
Legge ungherese dell'anno 1791.
Art. 38. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l'ebraica) spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi del popolo, anche il pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti, vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell'opera dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei profeti, ripugnante soprattutto a tutto il vecchio testamento sul quale ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di incolpare l'intera nazione ebraica, di quello che non si avrebbe di incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un Cristiano.
XIII.
Una fanciulla smarrita a Mantova e poi trovata.
Anche a Mantova, nel 1824, si era preteso che gli Ebrei avessero ucciso una ragazza per usarne il sangue nei loro riti. I seguenti documenti varranno a mostrare non tanto la falsità della accusa, quanto il giudizio che di quelle accuse recavano, in tempi non certamente favorevoli agli Ebrei, l'autorità politica e l'ecclesiastica.
I. R. Delegazione di Mantova.
AVVISO.
Da alcuni giorni si è destata qualche inquietudine in questa città.
Lo smarrimento di una fanciulla, che dappoi si rinvenne, diede occasione alla malevolenza d'immaginare dei fatti i più assurdi e calunniosi in odio degli Israeliti, alcuno dei quali soffrì anche delle ingiurie ed offese personali; i colpevoli sono stati all'istante arrestati.
Qualche apparato maggiore di forza che si è trovato di spiegare in questo incontro richiamò la curiosità del popolo, il quale verso sera si affolla intorno alle pattuglie; inceppandone il movimento. Ciò diede già causa a degli inconvenienti, la repressione dei quali è tanto più importante in una fortezza.
A prevenirli quindi si ricordano le seguenti sanzioni penali:
(Omissis)
Dall'Imp. R. Delegazione Provinciale.
Mantova, 12 giugno 1824.
Il Consigliere di Governo Imp. R. Delegato Provinciale
Marchese Benzoni.
Dalla Tipografia Provinciale di L. Caranenti.
S. E. Illma e Revma Mons. Vescovo di Mantova, con lettera pastorale dello stesso giorno, plaudiva ai provvedimenti presi in questa circostanza dall'Autorità politica ed alle ragioni che li avevano inspirati.
XIV. *
Il predicatore di corte canonico Giovanni Emanuele Veith.
L'Illustrirtes Wiener Extrablatt recava nel suo numero 153 del 5 giugno 1882 la seguente notizia:
“Nell'anno 1840 quando gli animi erano eccitati, come lo sono adesso in Ungheria, il celebre canonico e predicatore della cattedrale di S. Stefano, dott. Emanuele Veith, che per il suo zelo religioso era tenuto in altissima considerazione dal principe Arcivescovo di Vienna, Milde, reputò necessario calmare gli animi eccitati. Ricorrendo la solennità dell'Ascensione, l'applaudito predicatore, dinanzi a migliaia di devoti cristiani pronunciò alla fine del suo discorso le seguenti notevoli parole: Voi tutti sapete, o devoti miei ascoltatori, e lo apprendano coloro che non lo sapessero, come io nascessi ebreo e per effetto della Divina Grazia divenissi cristiano, come servissi a questa mia convinzione nelle missioni cristiane, e come in ogni occasione dessi testimonianza alla verità ed obbedendo alla mia vocazione sinceramente pastorale, offrissi, per quanto sapevo ed in tutta coscienza, consolazione e speranza ai fedeli cristiani. E l'eccellente uomo, impugnato il Crocifisso, continuò con voce commossa: E così qui dinanzi a voi, ed al cospetto del mondo intero giuro in nome di Dio e della Santissima Trinità che tutti adoriamo, che la perfida bugia sparsa con perfida astuzia, che gli Ebrei nella solennità delle loro feste pasquali adoperino il sangue di un Cristiano, è sacrilega calunnia; giuro che niente di ciò si trova nè nel Vecchio Testamento nè negli scritti del Talmud che conosco profondamente ed ho attentamente studiati. Così Dio mi aiuti e mi sia indulgente nell'ultima mia ora”.
Il sig. dottor L. A. Frankl cavaliere di Hochwarth, segretario della Comunità israelitica di Vienna, per accertarsi dell'esattezza di questa notizia, si recò dal professore dottor Giovanni Veith, fratello superstite del fu canonico Veith, per ottenere da lui maggiori informazioni. In conseguenza gli venne rilasciata la seguente dichiarazione:
“A richiesta del sig. L. A. Frankl dichiaro esser vero quanto fu detto nell'Illustrirtes Extrablatt del 5 giugno e cioè che il fu mio fratello canonico Giovanni Emanuele Veith si pronunciò alla fine di una predica sull'inesattezza della fiaba che gli Ebrei adoperino pei loro riti pasquali il sangue di un fanciullo cristiano e dichiaro che mi rammento ciò essermi stato detto da mio fratello.
“Prof. Veith m. p.”
N. 15536.
Colla presente dichiaro che il signor dottor medico Giovanni Veith, a me personalmente cognito, dimorante in Vienna ha sottoscritto di suo proprio pugno la firma qui sopra esistente (356).
Vienna, 17 giugno 1882.
Francesco Krischker, m. p.
L. S. nominato sostituto dell'I. R. Notaio dottor Adolfo Faber con decreto dell'I. R. Tribunale di Vienna, 18 aprile 1882, n. 25074.
XV. *
Dichiarazione del Professore Molitor.
Nel terzo volume della mia Philosophie der Geschichte (Münster, Heisinger, 1839) avrei avuto l'occasione più adatta di esprimermi scientificamente sulla falsa imputazione adossata agli Ebrei di far colpevole uso di sangue, ma non me ne occupai, perchè ritenni che quest'accusa, la di cui falsità tanto spesso fu provata, fosse troppo avventata perchè valesse la pena di occuparsene, fosse pure per confutarla. Avendomi però il signor L. H. Loewenstein, autore del Damascia, istantemente invitato di esprimere pubblicamente, per onore della verità, la mia convinzione su questo importante soggetto, che pur troppo ha costato negli ultimissimi tempi tante vittime sanguinose, così non esito un solo momento a dichiarare la mia convinzione più coscienziosa.
“Ho fatto, degli scritti dei Rabbini e dei cabalisti, oggetto di uno studio di lunghi anni, e posso lusingarmi di conoscere abbastanza bene tanto la parte casuistica come la mistica dell'ebraismo, e mai mi si è presentato, nè negli scritti dei talmudisti, nè in quelli dei cabalisti, nè in qualunque siasi scritto ebraico, il più lontano motivo di credere a quella sciocca incolpazione lanciata contro l'ebraismo; nè ho mai scoperto la più lontana traccia di una simile tradizione sanguinaria fra gli Ebrei, benchè abbia studiato per lungo tempo le tradizioni ebraiche.
“Per quanto conosco delle leggi ebraiche è affatto impossibile che una tale vergognosa prescrizione possa essere stata introdotta nell'ebraismo, senza distruggere prima affatto la legge mosaica e quella del Talmud. Poichè il Pentateuco proibisce assolutamente e severamente in più luoghi l'uso di ogni sangue, ed il Talmud, secondo la sua abitudine, spinge questo divieto mosaico fino alle conseguenze più estreme, come è provato nello scritto Damascia, capitolo viii, pagine 363–368.
“Io non voglio negare l'esistenza di qualche stupido individuo ebreo, che abbia adoperato sangue umano a scopi magici, ma devo affermare assolutamente, che la magia nera è assolutamente proibita nell'ebraismo, e che nella Bibbia, nel Talmud e nella Kaballah non mi è noto nessun passo che potesse giustificare tali delitti. Se adunque singoli Ebrei commettessero tali delitti, essi agirebbero contro la loro legge, come agirebbero contro la propria i Cristiani, se li commettessero.
“L'incolpazione, che gli Ebrei facciano uso di sangue cristiano nelle loro cerimonie religiose, è un'idea che ha origine dal medio evo, e dimostra una totale ignoranza dell'ebraismo e dei suoi usi mentre ricorda una simile incolpazione, che una volta fu lanciata dai Pagani ai Cristiani, cioè che questi facessero sacrifici umani.
“In tutti i tempi però s'innalzarono nella cristianità potenti voci contro questo pregiudizio basato su di una crassa ignoranza.
“Specialmente i papi Gregorio IX (1235) ed Innocenzo IV (1287), hanno espressamente proibito nelle loro bolle, di perseguitare gli Ebrei per questa favolosa incolpazione.
“Anche il papa Sisto IV si dichiara energicamente contro la calunnia mossa agli Ebrei, e dopo l'istruzione fatta sulla morte di San Simoncino da Trento, che si pretese fosse stato ucciso dagli Ebrei per scopo religioso, proibì lo si santificasse ed ordinò non si molestassero più gli Ebrei di Trento. (Purtroppo se ne avevan già bruciati molti). Il doge di Venezia, Pietro Mocenigo in un decreto del 22 aprile 1475, ed uno Sforza duca di Milano dichiararono innocenti gli Ebrei di questo inventato delitto. Così dichiarò anche l'imperatore Federigo III e dopo lui molti Imperatori romani.
“Il Wagenseil tanto versato e pratico negli scritti degli Ebrei nel suo Unwidersprechlichen Widerlegung, e l'ex-ebreo e poi sacerdote cattolico Sonnenfels nel suo Jüdischen Bluteckel provarono a fondo e incontestabilmente la nullità e la piena falsità della incolpazione.
“Lutero, che non era certo amico degli Ebrei, dichiara (parte xi, foglio 323 ed. Altemb.) questa incolpazione bugiarda e pazza. A questa dichiarazione si unisce anche Basnage nella sua Histoire des juifs (parte vii, cap. xi).
“A questi e ad altri attestati più antichi devesi aggiungere l'esteso parere della Facoltà teologica di Lipsia dell'8 maggio 1714, ed in questi ultimi tempi:
“a) Il predicatore di corte a Vienna Veit. Questo pio sacerdote, ebreo battezzato, prestò dal pulpito, col crocifisso in mano, un solenne e sacro giuramento che nell'incolpazione verso gli Ebrei non vi era una parola di vero.
“b) Il vescovo Dräseke in una dichiarazione (accompagnata da un obolo per gl'infelici) nella Allgem. Zeitung des Judenthums.
“c) G. H. di Schubert, nella sua dichiarazione nella Allgem. Zeitung del 30 aprile 1840. (Damascia, pag. 54, 55).
“d) Il missionario, e già ebreo Giorgio Wildon Pieritz, sostenne quanto a questo riguardo è affermato nel giuramento di purificazione del Rabbino Manasse ben Israel, il cui testo leggesi nello scritto “Damascia” (pag. 237).
“e) Il D. Augusto Neander in Berlino, già ebreo, fece la stessa dichiarazione nella Berliner Zeitung, ed aiutò inoltre nel suo lavoro l'autore della Damascia (Damascia, pag. 104).
“f) Lo stesso fece anche il predicatore e missionario William Ayerst, A. M. (Dam. stesso) che nel suo scritto al Dott. Neander ne lodò l'impresa chiamandolo un “Laudable endeavours.”
“g) Uno dei più caldi ed intelligenti confutatori di questa assurda accusa fu in tempi recentissimi l'altrettanto zelante e costante avversario della religione ebraica Alessandro M. Caul, D. D., il quale dimostra nel suo “Reasons for believing ecc. ecc.”, dedicato alla Regina d'Inghilterra, nella maniera la più irrefragabile come stiano in contraddizione assoluta i sacrifici umani e lo spargimento di sangue, con le dottrine fondamentali dell'Ebraismo. In questo scritto trovasi anche una dichiarazione, firmata da trentacinque Ebrei convertiti al Cristianesimo, che dice che l'incolpazione è “una miserabile e diabolica bugia” (a foul and Satanic falsehood).
“h) Alle fatiche del Dr. M. Caul per la verità e giustizia si associò recentissimamente anche il dotto e intelligente sindaco, dottore in teologia Federigo di Meyer in una dichiarazione, depositata nelle mani del signor L. H. Loewenstein, perchè venisse pubblicata.
“Dopo così numerosi e chiari argomenti, dopo tante ed importanti voci, non mi resta altro a fare che di associarmi assolutamente alla dichiarazione del signor predicatore di Corte Weit e di inalzare con pura coscienza, senza inganno e ritegno le mani all'Onnipotente e di dichiarare e giurare solennemente che io non sono mai venuto a sapere, nè a voce nè in iscritto, o per altra via cosa alcuna che potesse servire di giustificazione all'incolpazione, che gli Ebrei si servano di sangue umano per qualunque cerimonia religiosa; anzi mi consta che agli Ebrei è proibito dalla loro legge nel modo più severo qualunque uso di sangue, e che essi proteggono da ogni contatto, col sangue in special modo, la pasta del Maza (azimo) perchè con tal contatto la Maza cesserebbe di poter essere mangiata secondo le leggi, giacchè il contatto del sangue la fa divenire Chamez (impura).
“Questa dichiarazione l'ho data perchè richiesto, chiamando testimonio l'Altissimo, il Dio della verità e dell'amore e l'affermo e la sostengo, per la pura e genuina verità del mio sapere e della mia convinzione.
“Voglia preservare Iddio i cuori di tutti i Cristiani da questa odiosa incolpazione.
(Firm.) L'autore dello scritto: “Filosofia della storia, o sopra la tradizione nel Vecchio Testamento e la sua relazione alla Chiesa del Nuovo Testamento.”
“Prof. Molitor”.
Si dichiara previa collatione, sub fide notariali, che la suddetta copia concorda col suo originale.
Francoforte sul Meno, 14 maggio 1841.
(L. S.) Fir. Dr. Giovanni Jacob Glöckner
Notaio della libera città di Francoforte.
XVI. *
Consigliere aulico Prof. Dott. G. H. von Schubert (357).
Altrettanto dobbiamo trovar naturale, che l'improvvisa scomparsa del Priore dei Francescani, o, come altri dicono, dei Cappuccini, di Damasco faccia impressione per la tragica natura del fatto, quale venne riferito da molti giornali, altrettanto ci riesce incomprensibile che sia stata fra noi, Cristiani del secolo xix, accettata e discussa una fiaba medioevale barbara ed insensata, posta in giro dai Turchi, sul modo con cui quegli scomparve; per essere cioè stato assassinato dagli Ebrei. Lo scrittore di queste righe, nella sua qualità di viaggiatore cristiano, ebbe occasione di conoscere a fondo gli Ebrei dell'Oriente e può asserire colla maggiore convinzione che quella strana ed atroce invenzione è in aperta contraddizione non soltanto coi sentimenti degli Ebrei dell'Oriente, ma con quelli di tutti gli Ebrei in generale, coi loro antichissimi usi, e coi loro riti religiosi osservati con scrupulosa severità. Per ciò siffatte dicerie dovranno essere poste fra le bugie anche nel caso che la tortura turca strappasse delle confessioni alle sue vittime fosse pure in dieci diversi luoghi, ed anche nel caso che dieci diversi corrispondenti troppo creduli, si facessero a ripetere tale voce per averla udita da altri. Infine chi scrive non può fare a meno di dubitare assaissimo, e ciò fino a prova in contrario, che quell'assassinio sia stato commesso da Ebrei.
XVII. *
Narrazione del Reverendo M. Pieritz (358).
Allorchè noi, cioè la Missione di Gerusalemme alla quale ho l'onore di appartenere, udimmo, come gli Ebrei di Damasco soffrissero per effetto della stessa calunnia, tante volte, e specialmente nel xiii secolo lanciata contro di voi, come già lo era stata contro i Cristiani dai Pagani nei primi tre secoli, fu risolto dalla nostra Missione e specialmente dal nostro reverendissimo signor Sopraintendente, che io dovessi subito recarmi a Damasco per dimostrare, coll'aiuto dei Consoli europei, come la vostra religione ben lungi dall'ordinare l'assassinio e l'uso del sangue ne formi espresso e severo divieto, e per ripetere in mio proprio nome lo spaventevole giuramento del vostro celebre Menasse Ben Israel.
Non possiamo da questa distanza decidere se gli Ebrei abbiano o meno commesso un assassinio, ma vogliamo in ogni caso evitare che di questo delitto si faccia colpa all'intera nazione.
Mi si destinò a tale Missione perchè, nato ebreo e versatissimo nelle discipline rabbiniche, senza essere in nessun modo amico o difensore del Rabbinato, ero specialmente designato per testimoniare su tale argomento.
Non voglio descrivere ciò che provai, quando fui a Damasco. Vidi che tutta l'accusa contro gli Ebrei era una cosa artificiale, e che loro si negava ogni onesto e giusto modo di difesa, mentre si impiegavano i più crudeli supplizi per estorcere loro false confessioni della colpa.
XVIII.
Traduzione del Firmano accordato da S. M. imperiale il Sultano Abd-el-Medijd agli Israeliti del suo impero.
Sulla domanda di Sir Moses Montefiore, membro della Società Reale, ed a lui consegnato a Costantinopoli, da Sua Eccellenza Reschid-Pascià, ministro degli affari esteri della Porta Ottomana, l'11 Hesvan 5601, 13 del mese di Ramazan 1256, corrispondente al 7 novembre 1840.
Firmano indirizzato al Capo della Giustizia a Costantinopoli, in testa del quale Sua Maestà Imperiale ha scritto di sua propria mano le parole seguenti: “Si eseguiscano gli ordini contenuti nel presente Firmano.”
Un antico pregiudizio esisteva contro gli Ebrei. Gli ignoranti credevano che gli Ebrei avessero l'uso di fare dei sacrifizi umani per impiegare il sangue nelle solennità della loro pasqua.
In conseguenza di questa opinione, gli Ebrei di Damasco e di Rodi (sudditi del nostro impero) vennero perseguitati da altre nazioni. Le calunnie inventate contro questi Ebrei, e le vessazioni alle quali vennero esposti, pervennero sino al nostro trono imperiale.
Non ha gran tempo che taluni Ebrei, abitanti nell'isola di Rodi, vennero tradotti a Costantinopoli, dove furono messi in istato di accusa e giudicati in conformità della nuova legislazione. La falsità delle accuse che loro si movevano venne completamente provata. Tutto quanto l'equità e la giustizia esigevano venne fatto per loro.
In oltre i libri religiosi degli Ebrei vennero sottoposti all'esame di uomini istruiti, assai versati nella loro letteratura teologica. Il risultato di questo esame dimostrò essere estremamente vietato agli Ebrei di fare uso non soltanto di sangue umano, ma persino di sangue d'animali. Necessaria conseguenza di questa proibizione è, che le accuse portate contro loro ed il loro culto non sono che pure calunnie.
Per questi motivi, e per l'affezione che portiamo a tutti i nostri sudditi, non possiamo permettere che la nazione ebraica (la cui innocenza nell'appostole delitto venne già riconosciuta) sia vessata e tormentata a proposito di accuse che non hanno nessun fondamento di verità. Ma vogliamo che conforme allo Hatti-scerif (359) promulgato a Gulhanè, la nazione ebraica posseda gli stessi vantaggi e goda degli stessi privilegi accordati alle altre nazioni sottoposte alla nostra autorità.
La nazione ebraica sarà protetta e difesa.
In conseguenza di questo divisamento nostro abbiam dato gli ordini i più positivi perchè gli Ebrei residenti in tutte le parti del nostro impero sieno d'ora innanzi protetti al pari di tutti gli altri sudditi della Sublime Porta, perchè nessuno possa in verun modo molestarli se non per giusta cagione, nè nello esercizio della loro religione, nè in quanto concerne la loro sicurezza e tranquillità.
In conseguenza, il presente firmano rivestito in testa della nostra firma, ed emanato dalla nostra Cancelleria imperiale, venne rilasciato alla nazione ebrea.
Così, dopo aver preso cognizione del presente firmano, voi, capo della magistratura, avrete gran cura di conformarvi strettamente a quanto esso dispone, e per impedire che in avvenire nulla si faccia in contraddizione di quanto esso dispone, lo farete registrare negli archivi del Tribunale. Lo rimetterete in seguito alla nazione israelitica, e veglierete scrupolosamente all'esecuzione dei Nostri ordini e della Nostra volontà sovrana.
Dato a Costantinopoli, il 12 Ramazan 1256 (6 novembre 1840).
XIX.
L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici.
Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca, troppo favorevole agli Ebrei.
L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig. Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà personale e dissanguamento.
Ecco come erano andati i fatti. Una bella domenica l'imputata, ragazza dai costumi leggieri anzichè no, dopo aver ascoltata la messa in Badia sparisce, e per quattro o cinque giorni la famiglia non ha più contezza dei fatti suoi.
Quattro o cinque giorni dopo la Giuditta Castilliero riappare, pallida e disfatta, in casa di una sua zia: alla piegatura d'ambe le braccia, sul dorso delle due mani, alla regione d'ambo i polsi la poveretta portava le traccie visibilissime di sei salassi, praticatile da mano, che i periti ebbero poi a dichiarare espertissima in quell'arte di dissanguare il prossimo, allora tanto cara ai figli d'Esculapio.
Chi aveva conciato la poveretta in quel modo?
Ecco ciò che essa narrò alla famiglia prima, all'autorità giudiziaria poi:
Appena escita di chiesa s'era recata in una bottega di ferramenta tenuta in Badia dal sig. Caliman Ravenna per acquistarvi delle forcelle. Trovato chiuso il negozio, fece per entrare dalla porta di casa, da cui per comunicazione interna si accedeva anche alla bottega, ma il proprietario stesso, il quale era in pari tempo esattore dei tributi erariali, la sorprese, l'afferrò e la cacciò in una camera a pian terreno, dove la chiuse a chiave.
La notte la Castilliero venne tolta dal suo carcere improvvisato, cacciata in una carrozza dove già si trovava una signora, e via.
Ommetto le peripezie del viaggio; dopo molto tempo la carrozza giunge in una città ed entra nel cortile di una casa; là la poveretta è tolta di carrozza ed introdotta in una camera ove sta giacente un'altra ragazza a metà dissanguata. Dopo molte e molte ore, durante le quali le due giovani non erano state visitate che da un domestico che aveva loro recato da mangiare, ecco entrare nella camera tre uomini, un vecchio e due giovani, afferrare la giovane Castilliero, praticarle i sei salassi sopra descritti, raccoglierne e pesarne il sangue e poi escire, lasciando la Castilliero sempre prigione, assieme alla compagna. Come il domestico si movesse a pietà delle due prigioniere, e nonchè agevolarla, loro proponesse la fuga, come questa si effettuasse, e la Castilliero e la sua compagna escissero dalla casa, teatro di così esecrabile mistero, io non dirò.
Basti il sapere che una volta fuor di gabbia, la giovane e misteriosa compagna di sventura della Castilliero si ricusa di seguirla, sicchè questa prosegue sola la fuga. Oltrepassa la soglia della città, trova un carrettiere compassionevole che la riceve sul carro, che le dice come la città da cui proveniva fosse Verona e che la conduce a Legnago, da dove poi fa ritorno a Badia.
È facile comprendere come quest'accusa nella quale trovavasi coinvolto uno dei principali negozianti del luogo, commovesse la piccola terra di Badia.
Il signor Ravenna fu arrestato, più forse per sottrarlo al furore popolare che lo voleva morto, che perchè la stolida accusa trovasse credenza nell'Autorità; ed il processo cominciò.
Dal processo apparvero molte e stranissime cose:
1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia, erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto scopo rituale.
2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei pacifici abitanti di Badia.
4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica, camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.
5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica presso i signori Ferragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare la sua storiella.
6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna alla Castilliero nella cattività e nella fuga.
Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato contro la Castilliero.
Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse, inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai nominare i proprii complici.
In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo pronunciava la seguente
Sentenza.
In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.
L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile, difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;