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Degli ultimi casi di Romagna

DOCUMENTI

Reading edition

DIMOSTRAZIONE GENERALE DELL’ENTRATE E SPESE DEGLI STATI PONTIFICII

Estratta dal rapporto del signor Bowring Londra, 1838

SORGENTI PRINCIPALI D’ENTRATA

N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI

1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 3,280,000

2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 4,120,000

3 Bollo e registro 550,000

4 Uffizio della posta 250,000

5 Lotterie 1,300,000

Totalità delle entrate 9,500,000

SPESE D’AMMINISTRAZIONE

N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI

1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 760,000

2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 460,000

3 Bollo e registro 90,000

4 Uffizio della Posta 150,000

5 Lotterie 760,000

Totalità delle spese di amministr. 2,220,000

Entrata lorda scudi 9,500,000

Deduzione delle spese di amministrazione scudi 2,220,000

Entrata netta scudi 7,280,000

SPESE DELLO STATO

N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI

1 Palazzi sacri, collegi sacri, congregazioni ecclesiastiche, e corpo diplomatico all’estero 500,000

2 Debito pubblico 2,680,000

3 Spese del Governo dello Stato 530,000

4 Giustizia e polizia 920,000

5 Pubblica Istruzione, Belle Arti e Commercio 110,000

6 Limosine e pubblica beneficenza 280,000

7 Lavori pubblici, polizia e illuminazione di Roma 580,000

8 Truppa di Linea e Carabinieri 1,900,000

9 Cariche militari, Sanità e Marina 290,000

10 Feste pubbliche e spese straordinarie 44,000

11 Fondo di riserva 100,000

Totalità delle spese 7,934,000

OSSERVAZIONI

1 Questa dimostrazione risulta dai documenti officiali comunicati dal Governo pontificio al signor Bowring.

2. In questa dimostrazione non figurano la spese comunali e provinciali: e quindi apparisce che il Governo spende poco o nulla nelle provincie. Ricadono adunque sulle Comuni anche le spese che toccherebbero al Governo.

3. La tenuità dell’entrata risultante dal titolo bollo e registro dimostra la scarsità delle contrattazioni.

4 In questa dimostrazione non figura la spesa della truppa estera, che si valuta ascendere a seimila uomini, e costare dieci milioni di franchi.

5. Malgrado tutto questo, fra l’entrata e l’uscita vi è un deficit annuo di scudi 654,000.

GOVERNO PONTIFICIO

IN NOME DI SUA SANTITÀ PAPA GREGORIO XVI FELICEMENTE REGNANTE

SENTENZA

Ravenna, oggi 10 settembre 1845.

La Commissione speciale, straordinaria, mista, instituita con Notificazione della suprema Segreteria di Stato, 27 maggio 1843, ed ora in forza della Notificazione dell’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale don Francesco Massimo, legato dì Ravenna, 29 gennaro 1845, sedente in questa città, e composta degl’illustrissimi ed eccellentissimi signori:

Avvocato Antonio Colognesi, giudice del tribunale di appello per le quattro Legazioni, sostituito al signor com. cavalier avvocato Luigi Salina, presidente dello stesso tribunale.

Avvocato Attilio Fontana, assessore straordinario della legazione di Bologna, sostituito al predetto signor avvocato Colognesi.

Cavalier commendatore tenente colonnello Stanislao Freddi, comandante il corpo dei carabinieri pontificii nelle quattro Legazioni.

Cavalier tenente colonnello Luigi Magnani, comandante la piazza dì Bologna.

Cavalier tenente colonnello Camillo Viviani, comandante la piazza di Ferrara.

Si è radunata nella sala delle proprie udienze nel quartiere di San Vitale nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrente mese, unitamente al signor avvocato Giampietro Gozzi, procuratore fiscale, ed al signor avvocato Ulisse Pantoli, difensore d’ufficio, assistendo il signor Raffaele Magnani, facente funzione di cancelliere, per discutere; e nei giorni 9 e 10 stesso mese, a norma del dispaccio della suprema Segreteria di Stato 2 agosto p.º p.º N.º 5316, per giudicare la causa

in punto di società o lega per offendere e resistere alla forza pubblica,

contro

Orioli Achille, Cappi conte Carlo, Camerani Paolo, Versari Francesco, Gaiani Carlo, Miserocchi Felice, Barafa Andrea, Gambi Eugenio, Giansanti Ciriaco, Fabbri Annibale, Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico, Dalcini Angelo, Bertacchi Francesco, Samaritani Saverio, Della Valle Mauro, Moruzzi Eugenio, Tarifelli Leonardo, Golfarelli Emilio, Maraffi Domenico, Orioli Febo, Bertacchi Ermenegildo, De Marchi Filippo, Barbiani Giovanni, Bergozzi Giuliano, Gabici Pietro, Gabici Achille, Baroncelli Giovanni, Boschi Domenico, Gianfanti Andrea, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Rivalta Domenico, Zabberoni Pietro, Montignani Pietro, Vaccolini Giovanni, Savini Giovanni, Angelini Angelo, Fiorentini Onofrio, Landi Vincenzo, Pasini Mariano, Pambianchi Michele, Baldini Gaspare, Ortolani Giovanni, Pascoli Lucio, Pugiotti Francesco, Rava Gaetano, Gianfanti Giovanni, Della Torre Magni Marco, De Stefani Leonardo, Rambaldi Gaspare, Bezzi Giovanni, Vicari Augusto, Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Mazzetti Luigi, Gambi Domenico, Gambi Antonio, Pinzi Francesco, Conti Antonio, Fava Felice, Morigi Domenico, Landoni Teodorico, Carlini Gian Antonio, Paoletti Luigi[8]:

Quello spirito d’insubordinazione, che oggi pur troppo serpeggia in tante parti d’Europa, agitava eziandio da varii anni la tranquillità di queste province.

Fino dall’estate 1843, quando in Bologna i liberali, coalizzati col ceto dei contrabbandieri, tentarono colà di rinnovare la sacrilega ribellione dell’anno 1831, i liberali di Ravenna avevano qui formata la stessa alleanza colla turba dei contrabbandieri per conseguire lo scopo medesimo. Già si scorgevano allora pubblicamente ammutinarsi non poche centinaia di questi sciaurati, già si apprestavano le armi, si facevano girare intorno le polizze ove raccoglier le firme di coloro che volessero prender parte all’impresa, e fu udita la voce di chi annunziò non doversi attendere il meriggio di quel giorno per dare lo scoppio.

Ma l’aggredire a petto scoperto la milizia del principe non è cosa di sì facile assunto come l’ucciderne a tradimento un qualche individuo fra le tenebre della notte. Perciò tante millantazioni svanirono senza effetto, ed invece si limitarono tratto tratto a dare atroci esempi della più nera viltà.

I registri criminali sono pieni, e ribollono di molte denuncie di omicidii e ferimenti gravi dei pubblici funzionari, e di persone affezionate al governo, che per ispirito di partito si verificarono in questa provincia nel breve spazio di pochi anni, delitti sempre avvolti fra il mistero, senza che se ne potessero distinguere gli esecutori, comunque ogni ragionevole congettura guidasse a concludere che fossero architettati da una fazione micidiale.

L’ultimo però di questi misfatti, cioè l’omicidio del brigadiere Sparapani, cui successe l’altro del fuciliere svizzero Adolf, come dalla precedente nostra sentenza, eccitò in particolar guisa lo zelo instancabile di questo politico dicastero, e fece conoscere la necessità di svellere il male dalle sue radici, onde non si riproducessero in avvenire sì atroci delitti. Riscontrando pertanto le cagioni del disordine, seppe ravvisarlo nella esistenza di una società di tristi, parte col nome specioso di liberali, parte contrabbandieri d’instituto, ma tutti insieme collegati onde sconvolgere l’ordine pubblico, violare impunemente le sanzioni penali, opprimere la forza pubblica, che milita alla conservazione dello stato, alla esatta osservanza delle sue leggi. Se pertanto non era agevole di scuoprire gli autori degli enormi delitti finora avvenuti, non era arduo di ravvisare quegl’individui che appartenevano a tale perversa alleanza, e prevenire i sinistri effetti nelle loro cagioni. In simili pubbliche calamità non altra norma insegna la prudenza civile. O infatti la società è costretta a lasciare senza un freno valido il misfatto perfezionato, e quindi a rimanersi il bersaglio della malefica attività dei facinorosi, ovvero le conviene, alfine di evitare tanto disordine, di frenarlo con ostacoli che a lui vadano incontro nel tempo che si sviluppa, e lo arrestino per via prima che giunga alla sua meta criminosa.

Ordinò pertanto l’arresto di coloro che erano più gravemente sospetti di appartenere a tale iniqua collegazione, onde purgare la città da sì perniciosa zizzania, nam in mandatis Principum est, ut curet is qui reipublicae praeest, malis hominibus provinciam purgare. L. 3 Digestis, de officio Praesidis.

E poichè il carattere più spiegato di tale congrega era quello dell’odio e della nimistà contro la forza pubblica che mirava ad opprimere, per innalzare il vessillo del popolare dispotismo, perciò rimise al potere di questa Commissione speciale gli arrestati, onde, sottoposti a regolare processura, subissero il castigo meritato delle loro prave macchinazioni.

Portato il giudizio all’odierna radunanza, il primo obbietto d’ordine recato in campo dal difensore degl’imputati, fu quello della incompetenza, come se il relativo giudizio appartenesse ai magistrati ordinari.

Il consesso giudicante però non ha stimato di dover arrestarsi a simile difficoltà. Infatti la tesi proposta è la esistenza di una società di anarchici, che sogliono sovrastare al potere legittimo, dominando col proteiforme egoismo, onde far prevalere l’oggetto delle private loro passioni alla legge, all’ordine pubblico e al bene comune della società. Non può quindi giungersi a tale scopo senza prima abbattere la forza pubblica, che forma la barriera difenditrice d’ogni costituzione degli Stati. Summa Reipublicae tuitio, de stirpe duarum rerum, armorum scilicet, atque legum veniens, vimque suam exinde muniens. L. unic. de Justinianeo Codice confirmando. Perciò la soldatesca del governo è la legge istrumentale, la legge viva e animata che al comando del principe fa seguire l’obbedienza dei sudditi. Quindi le stesse leggi ci dicono: armari jura gladio ultore. L. 31. C. ad Leg. Jul. de adult., e la medesima giurisdizione s’indica: gladii potestas, gladii jus. L. 70 ff. de R. juris, L. 6 ff. de officio Proconsulis, L. 6 § 8 ff. de officio Praefecti, L. 6 ff. de interdictis et relegatis, con ciò dimostrandosi, che il potere legislativo e giudiziario attingono ogni loro efficacia dal potere esecutivo collocato nelle truppe del governo.

Ora, fino dal maggio 1843 pubblicatosi l’editto istitutore di questa Commissione, seppero gl’inquisiti che qualunque delitto in odio della forza pubblica sarebbe per l’avvenire giudicato colle forme e pene in tale editto prefisse. Se adunque posteriormente nell’agosto 1843 costoro si ammutinarono per investire la forza pubblica; se, svanite le loro folli speranze, proseguirono a mantenersi collegati per coadiuvarsi a vicenda nei pravi disegni, e tenere in istato d’oppressione la milizia, non possono declinare da quel fôro speciale che il legislatore aveva già loro stabilito prima della consumazione del delitto. Nè in ciò si fa onta alla giurisdizione ordinaria della sacra Consulta pei delitti di stato a termini degli articoli 45, 555 del regolamento di processura 5 novembre 1831, a cui è posteriore la notificazione 27 maggio 1843. Essendo instituita oggi una Commissione speciale, la quale protegge in queste due provincie le armi del principe, questa dee prevalere alla giurisdizione ordinaria. L. 80 ff. de R. juris. E se anche la giurisdizione volesse ritenersi mista o comulativa, dee farsi luogo alla prevenzione in forza dell’articolo 68 di processura, come saggiamente osservò il signor avvocato fiscale nelle sue conclusioni.

Ritenuta pertanto la competenza di questa Commissione, si è disceso a ventilare la seconda controversia, se consti, o no, in genere la esistenza della società illecita contestata agli odierni inquisiti.

Moltissimi testimoni deponevano di tale alleanza di tristi per volgare notorietà. Ma il tribunale non si è arrestato a simil voce, come ne avvertiva la perspicace sanzione del diritto canonico: Cap. Consuluit, 14 de appellationibus. — Cum multa dicuntur notoria quae non sunt, prohibere debes ne quod dubium est pro notorio videaris habere. Trattavasi di un delitto formato da vincoli razionali, il quale non cadeva sotto ai sensi in sè medesimo, ma potea soltanto rilevarsi nei propri effetti discontinui; nel qual caso anche le deposizioni sulle notorietà devono portarsi a minuto esame, calcolando le ragioni di scienza, le fonti onde i testimoni attingono il proprio asserto, e la corrispondenza della espressione usata dai deponenti nel caratterizzare il delitto cogli elementi su cui ne avevano essi formata la idea: altrimenti correva il giudice rischio di cedere i propri suffragi al popolo, e rendere gli uomini vittima di una parola. Farinacius, de delictis, quaest. 21 N. 89, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 105; de test., quaest. 70, ampliatio 3, N. 6. Di fatti il nome di società, peregrinando per tante materie economiche, scientifiche, civili e religiose, si veste di altrettante diverse significazioni, quante sono le cose e forme alle quali si applica. Zanchius, de societ., part. 1, cap. 1, N. 24. — Mantica, de tacitis et ambiguis conventionibus, lib. 6, N. 1. Perciò invece della espressione, i giudici hanno preso in loro scorta la definizione.

Così i pubblicisti definiscono la società: Societas est pactum vel quasi pactum de fine quodam conjunctis viribus assequendo. V Volfius, ibique V Vatel, in notis ad jus naturae et gentium, part. 7, c. 1, § 1.

Posta la definizione, si passò ad analizzare gli elementi che la compongono, seguendo i criminalisti, i quali indicano gli estremi costituenti il Collegio illecito.

Tre ne stabilivano gli antichi. Segno comune, area comune, vicendevole intelligenza, o trattato. Ma il chiarissimo Antonio Mattei, de criminibus, lib. 47, tit. 15, N. 1, 2, 3, ben riflette che i due primi estremi non sono necessarî. Non il primo, altrimenti si confonderebbe il segno colla cosa significata. Qualunque sia, infatti, il modo con cui i faziosi comunicano fra essi le loro perfide intelligenze, il vincolo d’iniquità è sempre lo stesso, sia poi che usino le indicazioni naturali e il linguaggio comune, sia che esista un distintivo di convenzione, o nel gesteggiare compagnevole, o nello stemma e impresa della società, o nella affissione del segnale, come a spiegata rivolta suol avvenire.

Nemmeno necessario è il secondo estremo della cassa od area comune. Imperciocchè, quantunque sia vero che non può darsi società senza comunione, benchè possa esserci comunione senza società (Leg. ut sit ff. pro socio. — Zanchius, de societ., part. 1, cap. 7, N. 42), pure non è necessario che siavi comunanza di materia o di cosa, bastando che vi esista una massa accomunata di opere, come nel caso presente (Grotius, de jure belli et pacis, lib. 2, cap. 12, de contractibus, § 4), così nella società delle carovane niuno dei viaggiatori comunica all’altro il dominio delle proprie salmerie, sebbene ponga in massa la propria opera e forza onde resistere in caso alle aggressioni dei barbari.

Restando dunque a provarsi il solo estremo del mutuo accordo a mal fine, questo rimaneva stabilito nelle tavole processuali da questi elementi.

1º. Dalle confessioni stragiudiziali di parecchi membri di tale collegazione, deposte da quattro testimoni uditi in processo. Se infatti questo delitto consiste nella reciproca intelligenza, e nell’animo di collimare tutti al reo fine, niuna miglior prova si potea conseguire di tale animo, se non la stessa confessione dei collegati. Nè deve obiettarsi che la confessione non può cangiare, o stabilire la natura della cosa, non supplendo questo mezzo alla deficiente prova fisica di un delitto in genere. Imperciocchè quest’obietto sarebbe appunto valutabile in un delitto di fatto permanente, ove, per esempio, la sola confessione di aver ucciso non basterebbe a provare il delitto in genere, quando della uccisione non constasse pei sensi. Ma, trattandosi appunto di un delitto razionale di fatto transeunte, perchè consistente nel reciproco accordo, la prova desunta dalla confessione stragiudiziale non può incontrar tale obietto, quando poi non è sola, ma da altri veementi indizi e argomenti corroborata. (Carpzovius, Prax. rer. crim., par. 1, quaest. 16. N. 1 et sequentibus). Tali veementi indizi si desumevano dalle varie cause di scienza che or l’uno, or l’altro dei molti testimoni esaminati in processo adduceva nel proprio giudizio sull’esistenza di tale società, e che si vengono qui in seguito annoverando quali altri mezzi costituenti la prova generica, cioè:

2.º Le numerose turbe di contrabbandieri, altri carichi delle merci in frode, altri guerniti di armi or apparenti, or nascoste, che si facevano vedere nei dintorni, entrando persino talvolta con somma impudenza, di pieno giorno, e transitando per la città sicuri di loro scarriera pel cumulo della forza maggiore. Imperciocchè al loro incontro i militi di finanza erano costretti di cedere alla forza dell’attruppamento, volgendo altrove il passo, e fingendo di non avere mirato un sì grave disordine. La provvida legge, sempre coerente a sè medesima, nell’editto 5 maggio 1822, tuttora vigente, stabilisce al contrabbando in conventicola di due, tre o più persone la pena da tre a cinque anni d’opera pubblica, ed eguale pena dai tre ai cinque anni d’opera pubblica sanziona l’art. 143 del vigente regolamento penale per la resistenza semplice alla forza, quando il delitto non è accompagnato da circostanze aggravanti, che lo rendano resistenza qualificata. E ciò sta in piena consonanza delle regole di comune diritto. Conciossiachè l’unire una forza insuperabile nell’eseguimento di un’azione vietata, onde se ne renda impossibile alla milizia del principe l’impedirlo, costituisce per sè stesso una certa violenza, ossia un timore incusso, il quale trattiene la soldatesca suo malgrado nell’impedire il contrabbando commesso in danno del pubblico erario (Leg. 1 ff. quod metus causa) ibi: vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati. Ciò che spiega il giureconsulto Voet, ad pandectas 4, 2, 1. Metui, vis inest, in quantum metus supponit et vim, quidem non absolutam, sed conditionatam, non illatam, sed ferendam. Sperelli, dec. 5. For. Ecclesiast., N.º 78 et seq.

3.º Gli assembramenti numerosi dei liberali e contrabbandieri che si vedevano in questa città fino al primo arrivo della Commissione per giudicare la causa degli omicidii Sparapani e Adolf, mostrando il loro disprezzo verso la forza pubblica, essendovi chi depone d’aver vedute le turbe di costoro passare vicino alcuni carabinieri, e fare ai medesimi stomachevoli oltraggi, dovendo quei soldati usare prudenza e continuare il loro cammino.

4.º Le pompe funebri celebrate coll’intervento di molti liberali in morte di persone del loro partito, e ciò con tale pubblico scandalo, che l’autorità ecclesiastica fu costretta a farne divieto con apposita circolare. Dal che si arguisce la unione di costoro e l’aderenza ai loro partigiani con fermezza durevole oltre la tomba.

5.º La fratellanza che si vedeva di continuo fra gente di simil pensare, e la loro fuga e persecuzione dei buoni. La quale duplice circostanza presenta in sè stessa la vera idea di fazione popolare. Lipsius, Politicorum, lib. 6, cap. 3: factionem nomino paucorum aut plurium inter se coitionem, et ab aliis dissensum.

6.º Il risentimento in comune delle pretese ingiurie, o per dir meglio, degli atti di giustizia esercitati sopra a qualche individuo della loro combriccola, o su qualche delinquente ai medesimi simigliante. Ciò pure addimostra che quei perfidi si consideravano tutti di una sola famiglia. «Spectat enim ad nos injuria, qua in his fit qui vel potestati nostra, vel effectui subjecti sunt». L. 1, § 3, ff. de injur.

7.º Gli applausi di comune accordo pubblicamente innalzati allorquando avveniva qualche omicidio per odio di parte in persona di un impiegato di polizia, o di un individuo della forza armata. Narra infatti un testimonio, che, trovandosi una sera in teatro, udì ripetere spesse volte fuor di proposito l’esclamazione bravo, bravo. Meravigliandosi di simile improntitudine, e chiestone d’intorno il motivo, poichè gli attori non meritavano certamente quegli encomii, fu ad esso risposto non esser rivolti gli applausi agli attori, ma a chi avea fatto il colpo di uccidere l’ispettore politico Montanari. Questo medesimo testimonio poi nella mattina successiva all’omicidio del brigadiere Sparapani, vide a passare gruppi di persone della feccia del Borgo Adriano, le quali, fra esse ridendo, esclamavano: bravo, bravo. Ed egli, che altro motivo non iscorgeva di simil grido, ricordando il senso del gergo, ne dedusse non molto fuor di proposito, che si applaudisse all’omicidio Sparapani.

8.º L’ordine che fra le compagnie dei contrabbandieri si scorgeva di dipendenti e di capi, locchè addimostra come fossero organizzati fra essi, costituenti perciò un collegio e un corpo sociale. Societas est multitudo ordinata; ordo autem quid aliud est quam series inferiorum, ac superiorum? Galganetti, de jur. pub., tit. 16, num. 21.

9.º L’uniformità del premio di uno scudo per ogni notte che si accordava per testa a ciascuno degli spalloni nel contrabbando, dal che si argomenta che non era distaccato un frodatore dall’altro, nel qual caso i compensi dei tirini sarebbero stati diversi secondo le varie convenzioni parziali, ma esisteva tra i contrabbandieri un sistema, un temperamento uniforme, una armonia di misure, e perciò un proponimento preso a comune, dirigendo i mezzi al fine con unione proporzionale.

10.º Finalmente, da qualche testimonio adducevansi altre ragioni di scienza, cioè la reciprocanza di aiuti fra l’uno e l’altro dei compagnoni, la esclusione di risse fra i medesimi, le frequenti gozzoviglie comuni, lo scambio reciproco delle vesti, onde non esser conosciuti nelle loro notturne sortite, i discorsi talvolta intesi origliando notte tempo, fatti da persone incognite riunite, che bisognava disfarsi, ovvero uccidere il tale ispettore di finanza, o il tal brigadiere de’ carabinieri, energico nella repressione del contrabbando, come avvenne prima dell’omicidio Sparapani; il provvedimento di danaro negl’indigenti, che parea derivato dai partigiani più facoltosi Al che deve aggiungersi l’argomento validissimo tratto dal bisogno che un contrabbandiere aveva di unirsi all’altro, onde ottenere una scambievolezza di sostegno per superare la forza di finanza.

Per li quali motivi di scienza esposti dai deponenti, si deduce non essere erronea la notorietà riferita dai testimoni, nè viziata quell’idea di società che si erano essi formata, essendosi tale immagine impressa nella loro mente come un fedele ritratto delle circostanze, e alla giusta impressione dei testimoni corrispondea l’espressione da essi usata in processo.

Ma qui si opponeva non essere stabilito il contratto di società fra costoro, nè per convenzione simultanea scritta, nè per annotamento nei ruoli, nè per altro segno espresso di alleanza. Per altro era facile il rispondere non essere necessario alla società un patto espresso ed esplicito, bastando eziandio l’implicito ed induttivo, ossia il consenso comune, esternato coi fatti. Tale appuntamento di consenso a mal fine espresso coi fatti, si verifica appunto nel caso concreto.

Se non che presentavasi il dubbio, se nella insubordinazione, nel comune disprezzo delle truppe pontificie si verificasse veramente tra correi o complici, l’idea del vincolo e dell’impegno reciproco, senza cui non può darsi vera idea d’alleanza. Ma trattandosi di fazione popolare a mal fine, non sembrò necessaria la mutua obbligazione, ossia l’idea del vincolo e dell’impegno, bastando a ciò l’abituale unione de’ consensi a mal fine, reciprocamente riconosciuta ed approvata, come si definisce appunto la fazione: Malorum in eamdem rem consensus, Cremani, de jur. crim., lib. 2, cap. 3, art. 1, par. 6. Difatti il carattere dell’impegno o vincolo non può mai legalmente verificarsi in una società illecita, in cui la turpe promessa non forma nodo fra i soci. L’obbligo di permanenza e perseveranza appena si verifica nelle società lecite, di cui è scritto nella legge Tamdiu C. pro socio: Manet autem societas eo usque donec in eodem consensu perseveraverint. At cum aliqui renunciaverint societati solvitur societas. Basta dunque all’idea di fazione il plesso ed intreccio che nasce dalle comuni perfide intenzioni, insieme manifestate, accettate, abitualmente ritenute, conformando ad esse l’esteriore condotta; ciocchè avvenendo, si verifica il comune impegno, non già in faccia ai soci, ma in faccia alla legge, divenendo ciascuno responsabile, non solamente del fatto proprio, ma dell’operato eziandio di ciascuno degli altri cui esso aderì; come nella costituzione Quo graviora, contro le società illecite, rimarcava appunto la santa memoria di Leone XII, ripetendo il detto di Paolo: Qui talia agunt digni sunt morte, et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.

Ma insorger qui potea la difesa, che, in tal guisa concependo una lega, si confonderebbe la società con ogni complicità, appellandosi impropriamente più delinquenti soci nel loro delitto.

Il quale ostacolo si togliea distinguendo in tre stadii il numero dei più concorrenti a un delitto, secondo gli effetti morali che ne derivano alla Repubblica. La sola qualità basta onde stabilire la complicità. Un numero superiore determinato dalle diverse leggi secondo la ferocia dei popoli e circostanza dei tempi, costituisce la conventicola, quella cioè che per soli pochi istanti e per un solo fatto speciale può formare una violenza pubblica capace nel momento di sovrastare alla legittima forza. Tale numero nelle nostre leggi è determinato negli art. 105, 106. Ma quando la società a mal fine si estende ad un numero considerevole e permanente d’individui, atto a compromettere lungo tempo la pubblica tranquillità, come nel caso presente, in cui i collegati s’indicano a centinaia, allora non trattasi di sola complicità, non di sola conventicola o violenza pubblica, ma di violata pace pubblica. Carpzovius, part. 1, cap. 35, de crim. fraternae pacis publica n. 13. — Bohemer., ad Carpzov., ibi, observat. 3, pag. 262. — Haunoldus, jurisprudentia judiciaria, tom. 2, tract. 2, cap. 2, n. 482. Anzi tale delitto di permanente violenza, costituito da simil collegio illecito, sale al titolo di lesa maestà, come si deduce dalla Legge 2 ff. de Collegiis. Quisquis illicitum collegium usurpaverit ea poena tenetur qua tenentur qui armatis hominibus loca publica vel templa occupasse judicati sunt. Che è appunto quella di lesa maestà come nella Legge 1, § 1, ff. ad Leg. Jul. Majestatis.

Il nostro Regolamento penale colloca esso pure il delitto delle società illecite fra quelli di lesa maestà, Lib. 2, tit. 2, art. 96, e ben a ragione. In ogni governo è necessario che siavi un potere capace di superare e trionfare di tutti gli ostacoli. Senza questo potere non vi è governo. Quando adunque una lega d’uomini violenti forma una antiperistasi alla forza del principe, talchè i ribaldi non possano più essere soggiogati dalla voce imperiosa della legge, allora si dichiara una aperta guerra al principe, la sovranità è lesa, e i refrattari sono ribelli.

Ma il difensore degl’inquisiti affacciava che lo scopo del contrabbando non presentava i caratteri di tanta gravezza. A ciò risponderassi primieramente col moto-proprio di Benedetto XIII, 17 settembre 1728, richiamato in vigore dalla circolare della Segreteria di Stato per gli affari interni 23 novembre 1833, N.º 8561, in cui i contrabbandieri in conventicola armata, costituita anche da tre sole persone, sono apertamente dichiarati ribelli. Inoltre i testimoni fiscali ci attestano che gli spalloni sono anche liberali, e uniti coi nemici del governo, tutti disposti ad insorgere, tutti pronti per resistere contro la forza. Havvi dunque la prova del fine pessimo, delittuoso. Ma, dato pure che i soci coinquisiti rimirassero al solo scopo del contrabbando, chi vorrebbe negare che anche un tale disegno, concepito da una moltitudine armata, ed abitualmente eseguito con tanta pubblicità ed audacia, non comprometta lo stato? Impossibile enim est ut sacris tributis non illatis alioqui respublica conservetur: Justinianus, Novella 149. Perciò i criminalisti anche più liberi riconoscono il contrabbando siccome un furto pubblico, un peculato indiretto, il quale dissecca le sorgenti del pubblico erario, induce la necessità di nuovi tributi, trasporta il carico delle imposte da un novero di cittadini a un altro, che ne sarebbe stato esente, quando i proventi della non frodata gabella fossero colati in integro nella cassa del principe, avvezza lo spirito al sotterfugio, che da un genere facilmente trapassa all’altro, insinua nei cittadini il disprezzo della legge, forma una guerra d’interessi tra l’egoismo dei privati e il paterno amministratore dei beni comuni, rende incerto il prezzo delle cose mercatabili, vacillando ognora tra quello netto da gabella, che offre di celato il contrabbandiere, e quello sopraccaricato della imposta, che richiedesi in fôro; spinge alla rovina gli onesti negozianti, fedeli contributori al loro principe, i quali non possono competere col mercadante frodatore; fomenta l’ozio della plebe, la quale in poche ore di rischio e di tenebre può lucrare quanto avrebbe dovuto acquistarsi colla paziente, ma tranquilla fatica di tutto il giorno, il quale trapassa in giuochi, gozzoviglie, ebrietà e mollezze, che spesso vanno a scolare nella sentina dei lupercali; toglie alle arti utili tante braccia di lavoratori, aumenta il costo delle mercedi di opere a pregiudizio dei committenti per lo scemato numero degli operieri, colloca il frodatore in una continua indisposizione di animo contro la forza del principe, con grave probabilità ad ogni scontro di resistenza, ferite, omicidii; espone, finalmente, la società a un sommo rischio della propria dissoluzione sopra tutti i rapporti, poichè, sottraendo le merci alla vista degli ufficiali finanzieri, vengono sottratte egualmente alla ispezione dei magistrati sanitarii, politici, religiosi: e quindi si possono introdurre vettovaglie malsane, carni insalubri, provenienze talvolta sospette di contagio epidemico, con pericolo della salute comune, del che non mancano anche nei moderni tempi recentissimi esempi. Penetrano nella città con tali clandestine introduzioni le corrispondenze, armi e gli emblemi che fomentano ognora il frenetico spirito della rivolta, e spargonsi libri ed immagini le più velenose per la morale, contrarie alle massime sacrosante della religione cattolica; disordini tutti i quali nascono ad un parto con quello del contrabbando, e che si eviterebbero in gran parte quando la violazione dei sacri termini tra stato e stato, dei confini continentali, delle mura cittadinesche, sanzionato dal comune diritto con severissime pene, cessasse una volta di sconvolgere fra noi l’ordine sociale.

Per questi motivi la Commissione si è convinta intorno alla esistenza del delitto in genere.

Passando ad esporre i motivi della prova specifica nel sistema dell’intima convinzione, sarà lecito di usare brevità.

Basti solo accennare che i massimi aggravati apparivano quasi tutti colpiti da due o tre testimoni di confessione stragiudiziale, amminicolata da gravi indizi, come Versari, Paccapeli, detto Galani, Gambi Eugenio, Barasa, Baroncelli, Pambianchi, De Stefani, De Marchi, altri dal possesso incolpante di prova congetturale scritta, come Felice Miserocchi, altri dal possesso di prova reale, siccome Orioli Achille, altri alfine da bastevoli, svariati argomenti, congetture ed indizi, i quali, posti nella bilancia giuridica e prudenziale, persuasero i giudicanti di ritenere la loro reità o complicità, se non positiva, almeno negativa per connivenza o adesione indiretta, graduando sul maggiore o minore concorso del dolo o colpa la pena applicabile. Nè parve rigore soverchio di valutare in un delitto di stato comunque vogliasi definire obliquo, la stessa complicità negativa, come è disposto dal comune diritto: Legge 5, Cod. ad Leg. Jul. Maj., § 6, perchè nei grandi delitti interessanti la comune sicurezza la stessa omissione di non impedire le conosciute trame, le intelligenze e i maneggi dei riottosi, forma una colpa punibile, sebbene con mite castigo.

Per gli altri inquisiti poi non colpiti da bastevoli indizi per ritenerli rei o complici, la giustizia del tribunale adottò le clausole degli art. 446, 447 del vigente regolamento di processura.

Scendendo, infine, a ragionare sulla pena, ritennero i giudicanti che la coalizzazione degl’inquisiti indettati per eguale illecito proponimento, costituisse una permanente violenza, collimando il concorso dell’uno ad accrescer l’audacia dell’altro, come in materia di società illecite condolevasi l’accennato immortale pontefice Leone XII. «Perspicue patet perniciosissimarum harum societatum vim et audaciam ex omnium qui iis nomen dedere consensione ac multitudine coalescere». Ma questo carattere di permanente violenza potrebbe comprendere diversi titoli criminosi. «Quoniam multa facinora sub uno violentiae nomine comprehenduntur» Leg. quoniam multa C. ad Leg. Jul. de vi pub.

Poichè dunque niuna prova esiste in processo che alcuno dei giudicabili siano correi o complici negli omicidii Sparapani e Adolf, ovvero negli altri ferimenti ed uccisioni di militari o funzionarii rimasti tuttora impuniti; poichè la unanime loro collegazione di fatto non presentava i caratteri della società espressa e secreta di cui nell’art. 96; poichè, infine, trattavasi di abito piuttosto che di specifici atti contestati di resistenza per applicare l’art. 143; il tribunale si limitò a contemplare il delitto come una permanente ingiuria atroce alla legittima podestà e forza del principe, commessa o assentita direttamente o indirettamente dagl’inquisiti in comune. E quindi fu misurata la pena sulla base degli art. 328, 329, 331, cogli aumenti circostanziali degli art. 107, 108 specialmente pei capi, e colla aggiunta edittale dei gradi preveduti dalla notificazione 27 maggio 1843.

PER TALI MOTIVI

INVOCATO IL SS. NOME DI DIO

LA COMMISSIONE SUDDETTA

definitivamente sentenziando ad unanimità di voti.

Ritenuta la competenza, ha dichiarato e dichiara essere provata in genere la esistenza in Ravenna d’una collegazione faziosa di molti individui anche armati, tendente alla infrazione delle leggi, specialmente erariali, con vilipendere in odio di uffizio, e incuter timore alla forza pubblica, la quale milita per la conservazione dello stato e per l’esatta osservanza delle sue leggi.

Parimente alla stessa unanimità ha dichiarato e dichiara constare in ispecie colpevoli di appartenere alla detta collegazione Versari Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi Felice, Gambi Eugenio, Barasa Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico, De Stefani Leonardo, Dellavalle Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico, Orioli Achille, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini Giovanni, Vicari Augusto, Cappi Carlo, Camerani Paolo, Rava Gaetano, Giansanti Ciriaco, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni Pietro, Savini Giovanni, Gabici Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni, Della Torre Magni Marco.

E perciò, visti gli art. 328, 329, 331, combinati cogli art. 107, 108 e 13 del vigente regolamento penale, e coll’art. 1. della Notificazione della Segreteria di stato 17 maggio 1843, alla stessa unanimità ha condannato e condanna Versari Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi Felice e Gambi Eugenio alla galera per anni quindici; Barasa Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Paterlini Lodovico e Randi Giuseppe alla galera per anni dieci; De Stefani Leonardo, Della Valle Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico alla galera per anni sette; Orioli Achille, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini Giovanni alla galera per anni cinque; Camerani Paolo, Cappi Carlo, Vicari Augusto, Rava Gaetano all’opera pubblica per anni cinque; Gianfanti Ciriaco, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giacomo all’opera pubblica per anni tre; Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni Pietro, Savini Giovanni, Gabini Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni, Della Torre Magni Marco all’opera pubblica per anni due.

Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare fino ad ora abbastanza provata la colpabilità dei Gambi Antonio, Fabbri Annibale, Bertacchi Ermenegildo, Gianfanti Andrea, Landoni Teodorico, Fiorentini Onofrio, Montignani Pietro, Pasini Mariano, Conti Antonio, Boschi Domenico, Mazzetti Luigi, Maraffi Domenico, Baldini Gaspare, Barbieri Giovanni, Pascoli Lucio, Golfarelli Emidio, Gubici Achille, Rivolta Domenico, Ortolani Giovanni, Rambaldi Gaspare, Giansanti Giovanni, Landi Vincenzo; doversi però tutti i suddetti, a termini dell’art. 447 del vigente regolamento, di processura trattenere in carcere altri sei mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente sentenza, onde assumere in tale spazio di tempo ulteriori indagini.

Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare abbastanza la colpabilità degli altri detenuti Poletti Luigi, Carlini Giovanni Antonio, Orioli Febo, Bergozzi Giuliano, Pugiotti Francesco, Gambi Domenico, Pinza Francesco, Fava Felice e Morigi Domenico; perciò, a’ termini degli articoli 446, 675, 676 del vigente regolamento di processura suddetto ha ordinato ed ordina che vengano dimessi dal carcere provvisoriamente.

Infine, sempre ad unanimità, ha dichiarato e dichiara esser tenuti in solido tutti i suddetti condannati al pagamento delle spese di processo e vitto, non che alla rifusione dei danni verso l’erario pubblico.

Tutte le suddette pene temporanee dovranno cominciare a decorrere tre mesi dopo la rispettiva carcerazione dei condannati.

Il signor ff. di presidente s’incarica della redazione motivata della presente sentenza.

Antonio Colognesi

Attilio Fontana

Stanislao tenente colonnello Freddi

Luigi Magnani, tenente colonnello

Camillo tenente colonnello Viviani

Luigi Trogli, cancelliere

Raffaele Magnani ff.

Governo Pontificio

Commissione speciale straordinaria mista sedente a Ravenna.

Vista la presente sentenza,

Visto il dispaccio della Segreteria di Stato in cui si dichiara che, essendo piaciuto all’eminentissimo e reverendissimo signor cardinal Massimo, legato di questa provincia, chiamare lo sguardo clementissimo di sua Santità sulla pronunciata sentenza, la Santità sua, in contemplazione dell’officio usato da sua Eminenza, si è degnata diminuire di due terzi la pena inflitta a ciascun condannato, e di ordinare che siano dimessi fin d’ora in libertà provvisoria i ventidue inquisiti che dovevano trattenersi in carcere per altri sei mesi,

Si ordina

Che, previa la intimazione della sentenza ad ognuno dei giudicati, vengano dimessi immediatamente dal carcere tutti coloro che sono stati dichiarati non bastantemente colpevoli, e vengano i condannati tradotti ad espiare le rispettive loro pene nel senso della sovraindicata minorazione.

Dalla Residenza della Commissione speciale straordinaria mista.

Gio. Pietro Gozzi Proc. Fiscale.

················

Ogni uomo di cuor retto, ancorchè inesperto della scienza legale, può dar giudizio di questa sentenza, del modo con che cerca giustificarsi, e dei principii al quali si appoggia.

M’è sembrato tuttavia opportuno mostrare quali diversi principii stimasse doversi seguire nel giudicar cause di lesa maestà, Giovanni Battista de Luca, cardinale di santa chiesa, nato a Venozza nella Basilicata, referendario delle due segnature ed auditore d’Innocenzo XI, che gli diede il cappello il 1 settembre del 1681.

Autore di molte opere legali tenute in gran conto (Teatro della giustizia e della verità. — Dottor Volgare), ebbe il merito d’avere assunta la storia del diritto come elemento sostanziale d’interpretazione: d’aver ridotte sotto il dominio della ragione e del buon senso molte questioni che la sofisticheria legale ed il probabilismo aveano stravolte sotto vane formole e distinzioni scolastiche: d’avere scritta l’opera del Dottor Volgare in italiano affinchè la giurisprudenza non fosse esclusivo monopolio de’ giuristi, ma nota al tempo stesso a’ padri di famiglia, a’ cittadini ed ai non professori.

Quest’uom dabbene, che doveva certamente aver in cuore un gran senso di giustizia, così s’esprime appunto nel Dottor Volgare, lib. XV, cap. 5, Dei delitti, § 100 Lesa maestà umana.

«Per quel che dunque appartiene all’altra specie di lesa maestà umana, questa contiene sotto di sè diverse specie, più o meno gravi; che però non è materia che in tutto riceva una stessa regola generale ed uniforme: mentre i criminalisti ne costituiscono diversi gradi o specie, delle quali si tratta ancora dagli scrittori ecclesiastici per il punto dell’immunità locale delle chiese, in occasione della eccettuazione di questo delitto che se ne fa per la bolla di Gregorio XIV, quando sia propria e del primo grado, ma non quando sia impropria e del grado inferiore.

»Ed inoltre in qualsivoglia specie si può parimente dire che sia una materia incapace d’una regola certa e generale, per la diversità non solamente delle leggi, ma ancora degli stili e dei costumi dei principati e paesi. Attesochè appresso alcune nazioni il ribellarsi al proprio principe, ed il movergli la guerra, o veramente l’aderire ad un altro principe suo nemico, o servirlo in guerra, è cosa la quale frequentemente si usa, col titolo di mal contento; così facilmente si perdona, ed il delinquente si riceve in grazia, nè ciò cagiona quegli scandali e quelle infamie o male impressioni che porta in altri paesi ed appresso altre nazioni, dalle quali ciò non mai si perdona: Che però (conforme si è detto) il tutto dipende dalle leggi e dallo stile de’ paesi, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, venendo più frequentemente queste materie regolate in gran parte da quella legge la quale volgarmente si dice politica, o veramente ragione di stato, onde dalle persone bene intendenti degli affari pubblici, forse con qualche ragione vengono stimati degni d’irrisione e di disprezzo quei puri legisti i quali con la solita inezia leguleica vogliono regolare queste materie con le regole generali della ragione civile comune, e con le leggi dell’impero romano, fatte quando questo risiedeva nell’Italia, o pure quando in Grecia, senza riflettere alla diversità dei tempi e dei costumi e de’ principati. Ed ancora senza fare la tanto opportuna, anzi necessaria riflessione alla storia legale, tante volle accennata nel proemio, ed altrove: — Cioè che in queste nostre parti europee occidentali queste leggi secondo la loro compilazione, la quale fu fatta in Grecia per ordine di Giustiniano, non furono conosciute, o veramente se furono conosciute, nondimeno andarono in tale disuso ed in oblivione, sotto la quale furono sepolte per lo spazio di molti secoli, nei quali, per le tante guerre e fazioni e per le mutazioni dei dominii così frequenti, quei delitti di ribellione erano trattati diversamente secondo la diversità delle nazioni e de’ dominii. Che però quando cominciò l’uso delle suddette leggi civili erano già invecchiati, non che introdotti gli stili e gli usi circa il modo di procedere in questi delitti in ciascun paese.

E per conseguenza troppo chiara resta la semplicità di costoro, e particolarmente nel volere applicare le autorità degli scrittori di un paese, fondate nelle leggi e negli stili particolari di quello, agli altri paesi totalmente diversi, e ne’ quali quelle leggi o stili non vi siano; che però queste autorità servono sempre per inorpellare le passioni, o veramente l’avarizia e la tirannia, la quale si voglia esercitare.

Questa specie di delitto contiene sotto di sè diverse specie subalterne, di maggiori o minori circostanze, o veramente di diversi gradi. Attesochè, uno è quella lesa maestà la quale si dice totalmente pubblica, e che riguarda lo stato della mutazione del principato. E questa si suole spiegare col termine della ribellione formale, sottraendosi dal dominio e dalla obbedienza di un principe, e dandosi sotto il dominio o veramente sotto la protezione di un altro, secondo le altre volte accennato famoso Vespero Siciliano. O veramente eleggendosi un principe proprio: — oppure mettendosi in stato di libertà e di repubblica. — E questa è la specie maggiore, e la primaria, sopra la quale merita dirsi manifesta pazzia quella de’ giuristi, nel mettervi bocca; e nel volerla regolare con le loro leguleiche proposizioni, e con le tradizioni dei dottorelli, attesochè di questi casi è regolatore l’evento della guerra e della maggiore o minore potenza, per quel che se n’è accennato anco nella materia giurisdizionale; che però pare avere la maggior parte più il politico che il legale.

E lo stesso pare cammini nell’altra specie di lesa maestà parimente pubblica, per la ragione dell’offesa la quale si faccia al principato, ancorchè il delitto per parte di chi lo commette non sia pubblico, nè popolare, com’è l’antecedente, ma sia privato: cioè che qualche suddito, ribellandosi al proprio principe e negandogli l’ubbidienza, gli muova guerra e gli faccia resistenza, o veramente che aderisca o si dia al servizio di un altro principe suo nemico, oppure gli dia aiuto di denaro, o d’arme e di vittovaglie in maniera che il delitto ferisca il principato, e non la persona particolare di quel principe ovvero di quel supremo magistrato.

La terza specie di lesa maestà, anche di primo grado, è quella la quale riguarda il delitto che si commetta dal suddito nella propria persona del principe sovrano, o veramente di quel suo vicario o supremo magistrato il quale in sua assenza lo rappresenti totalmente, e che vi stia in sua vece, ma che non ferisca il principato, perchè non si faccia per mutare il dominio nè la forma del governo, ma che solamente per vendetta privata o per odio pubblico si uccida quella persona. E parimente sopra questa specie di delitto cade poca disputa, che venga stimato gravissimo e degno di gravissime pene, della vita, della confiscazione dei beni, dell’infamia e di qualche gastigo anche nella posterità. Ma parimente gran parte vi hanno le leggi e gli stili particolari dei principali».

················

Domande dei sudditi pontificii, racchiuse nel manifesto diretto ai principi e popoli d’Europa.

1.º Ch’egli conceda piena e generale amnistia a tutti i prevenuti politici dall’anno 1821 fino a questo giorno.

2.º Ch’egli dia codici civili e criminali modellati su quelli degli altri popoli civili dell’Europa, i quali consacrino la pubblicità dei dibattimenti, l’istituzione dei giurati, l’abolizione della confisca e quella della pena di morte per le colpe di lesa maestà.

3.º Che il tribunale del santo Officio non eserciti veruna autorità sui laici, nè su questi abbiano giurisdizione i tribunali ecclesiastici.

4.º Che le cause politiche sieno quind’innanzi ricercate e punite dai tribunali ordinari, giudicanti colle regole comuni.

5.º Che i Consigli municipali siano eletti liberamente dai cittadini, ed approvati dal sovrano; che questi elegga i Consigli provinciali fra le terne presentate dai Municipali, ed elegga il supremo Consiglio di stato fra quelle che verranno avanzate dai provinciali.

6.º Che il supremo Consiglio di stato risieda in Roma, sovraintenda al debito pubblico, ed abbia voto deliberativo sui preventivi e consuntivi dello stato, e lo abbia consultivo nelle altre bisogne.

7.º Che tutti gl’impieghi e le dignità civili e militari e giudiziarie sieno pei secolari.

8.º Che l’istruzione pubblica sia tolta dalla soggezione dei vescovi e del clero, al quale sarà riservata la educazione religiosa.

9.º Che la censura preventiva della stampa sia ristretta nei termini sufficienti a prevenire le ingiurie alla divinità, alla religione cattolica, al sovrano ed alla vita privata dei cittadini.

10.º Che sia licenziata la truppa straniera.

11.º Che sia istituita una guardia cittadina, alla quale vengano affidati il mantenimento dell’ordine pubblico e la custodia delle leggi.

12.º Che, infine, il governo entri nella via di tutti quei miglioramenti sociali che sono realmente dello spirito del secolo, ad esempio di tutti i governi civili d’Europa.

In data 23 marzo 1831 fu pubblicato in Roma e nelle diverse città dello stato pontificio un editto che cominciava colle parole seguenti: — Un’era novella, ec., e prometteva alle popolazioni delle Romagne molti miglioramenti di governo. Ma dopo che fu affisso non riuscì più ad alcuno di averne copia; mi è perciò impossibile porlo come avrei voluto tra i documenti, ad appoggio della mia proposizione: «Non avere il governo mantenuto le promesse del 31.» Tuttavia, quand’anche non fosser cose note, a tutti, il solo fatto di affiggere un editto ed impedire poi che se ne spargano copie, parla chiaro abbastanza.

Al detto editto fu poscia sostituito l’altro in data 5 luglio 1831[9], che è attualmente in vigore. Ma tutti i governatori hanno in diverse epoche ricevute circolari derogatorie ai pochi buoni articoli che sono in esso, le quali circolari furono sette od otto.

A maggior prova in favore delle proteste incolpabili di violenza, trascrivo qui la relazione d’un fatto avvenuto in Faenza tre anni sono. Mi rendo garante della sua autenticità.

«Dopo che nel 1843 furono mandati a vuoto i tentativi di rivoluzione dello stato pontificio, e furono costretti ad emigrare il cavaliere Lovatelli e compagni, i volontari di Faenza cominciarono a dar segno di voler ripetere le infami aggressioni degli anni precedenti, percotendo ed impunemente ferendo ed ammazzando per le vie i pacifici cittadini. E precisamente in una sera del settembre 1843 manifestarono questa loro perversa determinazione aggirandosi per la città in copia e palesemente armati, e minacciando con gesti e parole. I cittadini, irritati di questa condotta, dalla pubblica forza tollerata, si unirono In numero forse di un migliaio circa, e si recarono Inermi sulla piazza maggiore, a protestare in faccia de’ carabinieri ivi accorsi, ed alla guardia degli Svizzeri, che non volevano, come nei passati tempi, essere impunemente percossi, feriti ed ammazzati. La forza usò prudenti parole a persuadere i più irritati a calmarsi: ed i volontari si dissiparono sentito il grosso ragunamento fattosi di cittadini sulla pubblica piazza e nelle logge di essa, protestando ad alta voce non volere più tollerare di essere bastonati nè ammazzati da sì infame canaglia di briganti: questi si dissiparono tornandosene alle loro abitazioni.

Alcuni giovani a nome di tutti salirono al pubblico palazzo per fare al governatore una rappresentanza, la quale fu amorevolmente accolta (intimidito da questo forte attruppamento di cittadini). In seguito la forza perquisì i volontari che incontrava di notte tempo, vietando loro di portare armi occulte, e questi non osarono più turbare la pace del paese. Nessuno poi dei cittadini fu per questo fatto nè manco ammonito dal governo.»

SULLE ATTUALI CONDIZIONI DELLA ROMAGNA

DI GINO CAPPONI

* * *

LA QUESTIONE ITALIANA

DI M. CANUTI

* * *

LETTERA AL ROMANO PONTEFICE

DI ORAZIO BUSHNELL

DOTTORE DI TEOLOGIA DI HARTFORD, STATI UNITI D’AMERICA

* * *

INDIRIZZO AI REVERENDI PRELATI

monsignor JANNI uditor santissimo e RUFFINI fiscale generale

Notes in this chapter

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