Note 9 — DOCUMENTI
Reading edition
Per mostrar l’inefficacia di quest’editto basti notare le seguenti disposizioni:
Titolo II, Art. 2.
La nomina de’ consiglieri fu affidata per la prima volta ai delegati.
Art. 10.
Fu vietato che potesse porsi in deliberazione qualunque proposizione se prima l’oggetto della medesima non fosse stato manifestato all’autorità governativa.
Art. 12.
Fu stabilito che il processo verbale dovesse essere approvato dal delegato.
Titolo III, Art. 9.
Gli atti de’ Consigli provinciali furon sottoposti all’esame ed all’approvazione del preside e della congregazione governativa. Fu vietato che i Consigli provinciali potessero occuparsi di atti diversi dai meri amministrativi, e fu data al delegati facoltà di discioglierli ad arbitrio.