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Le lettere di Michelangelo Buonarroti

CONTRATTI ARTISTICI DI MICHELANGELO BUONARROTI (continued 3)

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Relevans etc. Rogans etc.

Quibus premissis omnibus et singulis idem Constituens sibi et me notario publico infrascripto unum vel plura instrumenta etc. Presentibus ibidem veneralibus viris dominis Bartholomeo Dominici Antonii, legnaiuolo populi Santi Laurentii de Florentia, et ser Ioannantonio Iohannis magistri Ugolini presbitero populi Santi Ambrosii de Florentia testibus.

Archivio di Stato in Firenze. Firenze, 22 d'agosto 1528.

LIII.

Allogazione a Michelangelo del gruppo di marmo di Ercole e Cacco.[612]

XXII augusti 1528. Prefati excelsi domini et Vexillifer simul adunati — desiderando che d'uno certo marmo che si truova all'ora all'Opera, fatto venire circa tre anni sono da Carrara per farne la imagine et figura di Cacco, et constituirla in luogo publico per ornamento della città, se ne facci qualche bella statua, et però si lavori da uomo excellente in tale mestiero, et cognoscendo la perizia et scienzia inaudita, così nella scultura come nella pittura, dello egregio et unico exemplo di qualunche di decte dua virtù, Michelagniolo Buonarroti, loro dilectissimo cittadino, deliberorno per loro solemne partito, et observato quello che per loro Signorie si doveva observare, ch'el decto marmo, non obstante che pel passato fussi stato allogato ad altri, si debba dare et concedere, et così per il dicto partito dectono e concedono el prefato marmo al prenominato Michelagniolo Bonarroti, el quale ne debba cavare e farvi drento una figura insieme o congiunta con altra, che et come parrà et piacerà a Michelagniolo decto, per collocarla in quel luogo e modo che per questa Signoria sarà deliberato: el qual Michelagniolo per di qui a Ognisanti proximo ad venire debba a sua beneplacito entrare in opera in detto marmo, et continuare fino alla perfectione di tal figura.

Archivio di Stato in Firenze. Firenze, 6 d'aprile 1529.

LIV.

Michelangelo è eletto governator generale delle fortificazioni di Firenze.[613]

A dì VI d'aprile MDXXIX.

Li Magnifici Signori Dieci — desiderando che la munitione et fortificazione della nostra città, dopo lunga discussione et matura consultatione finalmente giudicata non solo utile, ma necessaria a resistere agli imminenti pericoli che si veggono ogni giorno non solo a noi, ma a tutta Italia, per le frequenti inundationi de' barbari soprastare; et veduto tale et così importante impresa non si poter al desiderato fine et alla debita perfezione conducere, senza l'ordine et indirizo d'alcuno excellente architectore, che e' concepti suoi atti secondo la disciplina di quella arte, come peritissimo uomo sappia et come amorevole verso questa patria etiam voglia mettere in opera; hanno hauto in consideratione molte persone che in tale professione sono famosissime, et finalmente giudicorono, dove abondono e' proprii e domestici thesori, esser cosa superflua degli externi andar cercando. Pertanto, considerata la virtù et disciplina di Michelagnolo di Lodovico Bonarroti vostro cittadino, et sapendo quanto egli sia excellente nella architectura, oltre alle altre sue singularissime virtù et arte liberali, in modo che per universale consenso delli huomini non trova hoggi superiori; et appresso, come per amore et affectione verso la patria è pari a qualunche altro buono et amorevole cittadino; ricordandosi della fatica per lui durata et diligentia usata nella sopradetta opera sino a questo dì gratis et amorevolmente; et volendo per lo advenire per li sopradetti effecti servirsi della industria et opera sua; spontaneamente et per lor proprio motu, in ogni miglior modo et via che seppeno et poterno, detto Michelagnolo conduxono in generale governatore et procuratore costituito sopra alla detta fabrica et fortificatione delle mura, et qualunche altra spetie di fortificatione et munitione della città di Firenze, per uno anno proximo, hoggi felicemente da incominciare et da finire come segue; con piena autorità di ordinare et comandare a qualunche persona circa le cose pertinenti alla detta reparatione o dependente da quella etc. con stipendio e provisione di fiorini uno largo d'oro in oro, netto d'ogni retentione, el giorno, et per ciascuno giorno, da doversegli stantiare et pagare nel modo et forma, come fu ultimamente per legge proveduto che si pagassino le spese da farsi per il sopradetto magistrato de' Signori Dieci.

Archivio Buonarroti. Roma, 29 d'aprile 1532.

LV.

Nuovo contratto per la sepoltura di papa Giulio II.

In nomine Domini, Amen. Anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo, indictione quinta, die vero vigesima nona mensis aprilis, pontificatus Santissimi in Christo patris et domini nostri, domini Clementis divina providentia pape Septimi, anno nono; coram eodem domino nostro papa Clemente Septimo; de qua sue Sanctitatis voluntate, consensu pariter et assensu ad infrascripta omnia et singula interveniente. In mei Camere apostolice notarii, testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia, personaliter constituti magnifici viri domini Ioannes Maria de la Porta Mutinensis, et illustrissimi domini Francisci Marie ducis Urbini apud eundem sanctissimum Dominum Nostrum orator, et Hieronimus Stacculus de Urbino, Romanam Curiam sequens, eiusdem illustrissimi Ducis procuratores; de quorum mandato constat publico instrumento manu domini Bernardini ser Gasparis de Factoribus civis et notarii publici Pisauriensis, sub die xiiij decembris, millesimi quingentesimi trigesimi primi, ex una; et magister Michael Angelus de Bonarottis, civis florentinus, pictor et statuarius in Urbe unicus, partibus ex altera. Asserentes quod alias felicis recordationis Iulius papa Secundus in humanis agens, locavit et ad fabricandum dedit et ad construendum sui sepulchrum seu sepulturam marmoream pro ducatis decem millibus; et inde defuncto predicto Iulio, illius exequtores pro sexdecim millibus, seu verioribus summis predicto magistro Michaeli Angelo denuo locarunt, prout in instrumento desuper per publicos notarios, et presertim vno per ser Albizum notarium publicum florentinum confecto: ad que et illorum tenores partes predicte pro nunc se retulerunt plenius; continetur, quod que pro huiusmodi sepulchri confectione idem magister Michael Angelus habuit, prout idem habuisse confessus fuit in diversis solutionibus summam octo milium ducatorum auri de Camera, et sepulchrum huiusmodi nondum est perfectum, prout nec illud partes intendunt construi et confici iuxta dicta alias conventa:

Hinc est, quod propterea ad infrascriptam dicte partes, cum presentia, voluntate et consensu prefati sanctissimi domini nostri Pape, noviter devenerunt concordiam et capitulationem; videlicet, quod prefatus sanctissimus Dominus Noster et procuratores prenominati nomine seu nominibus quibus supra, vigore dicti mandati, omnibus melioribus modo, via, iure, causa et forma quibus magis, melius, tutius, et efficacius de iure vel consuetudine dici et fieri potest et debet, prenominatum magistrum Michael Angelum ibidem presentem[614] acceptantem et stipulantem pro se suisque heredibus et successoribus quietent, liberent et absolvant, prout quietarunt, liberarunt penitus et absolverunt ab observatione hactenus factarum conventionum et summa ducatorum octo millium predictorum: cassantes propterea, extinguentes, et annullantes, ac pro cassis, irritis et annullatis habentes omnes et singulos contractus, pacta et conventiones desuper alias occasione confectionis et constructionis dicti sepulchri cum predicto Iulio Secundo, et illius exequtoribus seu aliis quibuscumque personis initos et factos, cum pacto perpetuo de amplius non repetendo summam et calculum sive computum illorum ab ipso magistro Michele, nec ab illius heredibus sive successoribus in iudicio vel extra. Hanc autem quietationem, cassationem, absolutionem fecerunt supranominati sanctissimus Dominus Noster et procuratores prefati, eo quia predictus magister Michael Angelus promisit facere et dare novum modellum seu designum dicti sepulchri ad sui libitum, in quo et illius compositione ponet et dabit, prout dare promisit idem magister Michael Angelus, sex statuas marmoreas inceptas et nondum perfectas, Rome vel Florentie existentes, hic Rome, sua manu et opere perfectas, nec non alia quecumque ad dictum sepulchrum parata. Et insuper idem magister Michael Angelus pro dicto conficiendo sepulchro promisit infra triennium proxime a kalendis augusti incipiens, solvere et exbursare usque ad summam duorum millium ducatorum auri de Camera, comprehensa et computata in eisdem duobus millibus ducatis, domo posita in Urbe prope Macellum Corvorum, ubi nonnulle statue marmoree pro dicto sepulchro existunt, et totum illud plus quod ultra dicta duo millia ducatorum pro conficiendo et construendo dicto sepulchro exponi necesse erit. Et ut sepulchrum seu sepultura huiusmodi confici, construi et ad debitum finem perduci possit, prelibatus sanctissimus dominus noster Papa, dedit, prout dat, licentiam, facultatem dicto magistro Michaeli Angelo presenti et stipulanti, ut supra, ut dicto durante triennio possit ad urbem Romam venire et singulo anno in ea stare et commorari per duos menses et plus vel minus prout dicto santissimo Domino Nostro placebit. Et de consensu dictorum procuratorum similiter dedit facultatem dicto magistro Michaeli Angelo, quod preter dictas sex statuas, possit opus sepulchri huiusmodi in totum vel in partem ali seu aliis locare ad modellum et designum quod ipse dabit. Et insuper promisit idem magister Michael Angelus dictum sepulchrum perficere iuxta designum et modellum infra triennium in loco infra quattuor menses sibi ab hodie assignando in Urbe; et quod pecunias predictas per eum exbursandas, ut supra, illas semper exbursabit de tempore in tempus de consensu et voluntate procuratorum seu procuratoris prefati illustrissimi ducis Urbini, seu ad id deputati pro eo agentis, et non aliter nec alio modo. Et insuper convenerunt partes predicte, quod in eventu in quem prefatus magister Michael Angelus premissa non observaverit, quietantia premissa sit nulla et nullius momenti. Et ipse magister Michael Angelus teneatur ad observationem alias conventorum ac si presens contractus celebratus non fuisset et predictus illustrissimus dux Urbini et sui in pristinum statum redeant et ad dictam observationem alias conventorum ipsum compellere possint, non obstante hoc presenti instrumento et in eo contentis. Et successive incontanenter reverendissimi domini, dominus Antonius episcopus Portuensis, cardinalis de Monte nuncupatus, ac illustrissimus et reverendissimus dominus Hercules cardinalis de Mantua, nec non illustrissima domina Felix de Ruere de Ursinis, ibidem presentes; quatenus ad mandatum procurationis predictorum non esset ad premissa sufficiens; promiserunt et quilibet eorum promisit de rato in forma iuris valida, et dare instrumentum ratificationis infra duos menses. Pro quibus omnibus et singulis observandis et adimplendis prefati reverendissimi Cardinales et prefata illustrissima Felix sese et procuratores prefati eorum principaliter, nec non dictus magister Michael Angelus obligaverunt et quilibet eorum obligavit se, suosque heredes et successores et bona omnia presentia et futura in forma Camere apostolice ampliori, seque ac suos heredes et successores, nec non omnia et singula bona sua presentia et futura, mobilia et stabilia ubicumque existentia una pars alteri et altera alteri presentibus et stipulantibus pro se, suisque heredibus et successoribus respective etc. Et nominibus quibus supra respective — fecerunt constituerunt — suos procuratores, videlicet spectabiles viros dominos Iacobum Cortesium, Alexandrum Fuscherium, Felicem de Tibaldeschis et Salvatorem de Petrutiis in Romana Curia causarum procuratores, nec non Ioannem Frumenti, Philippum de Quintiliis, Iacobum Apocellum et Ioannem de Nicia, dicte Curie causarum Camere apostolice notarios. — Promictentes dicte partes et earum quelibet habere ratum, gratum atque firmum omne id et quicquid per dictos suos procuratores et eorum quemlibet dictum actum, gestum, factum et procuratum fuerit; et iuraverunt dicte partes et eorum quelibet, videlicet prefati reverendissimi domini Cardinales manu ad pectus admota more prelatorum; prefati vero procuratores et illustrissima domina Felix et magister Michael Angelus tactis scripturis sacrosanctis ad Sancta Dei evangelia in manibus mei notarii infrascripti, premissa omnia et singula semper attendere et observare et contra non facere, dicere vel venire aliqua ratione, iure, modo etc.

Actum Rome in palatio Apostolico et in camera eiusdem sanctissimi domini nostri Pape, presentibus ibidem discretis viris dominis Bernardo de Milanensibus canonico Ecclesie florentine, et fratre Sebastiano de Lucianis bullarum Sedis Apostolice plumbatore, testibus etc.

(Nell'occhietto di mano di Luigi del Riccio è scritto.)

Contratto fatto con lo imbasciatore del duca d'Urbino per conto della sepultura di papa Iulio, addì 29 d'aprile 1532.

Archivio Buonarroti. Roma, 29 d'aprile 1532.

LVI.

Volgarizzamento del precedente contratto.

Al nome di Dio, Amen. L'anno dalla Natività del nostro Signore M.D.XXXij, nella inditione quinta, a dì xxviiij del mese d'aprile, pontificato del Sanctissimo in Christo padre et signore, nostro signore Clemente per divina providentia papa VII, anno nono.

Dinanzi a detto Signor nostro papa Clemente vij, di volontà, consenso, et assenso di sua Santità a tutte le infrascripte cose interveniente et in presentia di me notaro della Camera Apostolica et testimoni infrascritti, a questo spetialmente chiamati et rogati; personalmente constituti li magnifici homini messer Giovan Maria della Porta modanese, et dello illustrissimo signor Francesco Maria duca d'Urbino apresso a detto Santissimo nostro, oratore, et messer Hyeronimo Stacculo da Urbino, seguitando la Romana Corte, di detto illustrissimo Duca procuratore; del loro mandato aparisce publico instrumento per mano di messer Bernardino di ser Gasparri de' Factori, ciptadino e notaro publico Pisauriense, sotto dì xiiij del mese di dicembre M.D.XXXj, da una parte; et maestro Michelagnolo de' Bonaroti, cittadin fiorentino, pittore et statuario in Roma, unico, per l'altra parte; affermando che altra volta la felice recordatione di Iulio papa II in vita sua locò et dètte a fabricare et construire il suo sepolcro o vero sepoltura marmorea per ducati diecimila, et dipoi defunto detto Iulio li sua executori per sedicimilia o vere (altre) somme al predetto maestro Michelagnolo di nuovo locorno, come per publici instrumenti per publici notari facti aparisce, et per uno di ser Albizo, notaro publico fiorentino; al tenor de' quali le parte predette si referirno pienamente, et per la factione del presente sepolcro epso maestro Michelagnolo hebbe, sì come epso confessò, in diversi pagamenti la somma di viij mila ducati d'oro di Camera, et detto sepolcro non è perfetto et le parte non intendano si facci et si construisca secondo l'altre dette conventioni:

Onde per questo le dette parte con la presentia, volontà et consenso del prefato santissimo signor nostro Papa, vennano a nuova concordia et capitulatione, cioè che 'l prefato santissimo Signor Nostro et procuratori prenominati, nel nome et nomi come di sopra et per vigor del detto mandato, in ogni miglior modo, via, ragione, causa et forma, che più et meglio et efficacemente di ragione o ver di consuetudine dire et fare si possa et debba, il prenominato maestro Michelagnolo, quivi presente et aceptante et stipulante per sè, sui heredi et successori, quietino, liberino et asolvino, sì come quietorno, liberorno et totalmente asolverno dalle oservationi et conventioni facte sino a qui et somma delli detti docati ottomilia; cassando, extinguendo perciò et anullando, et per cassi, rotti et anullati hebbano ogni et ciascheduno contratto, patti, conventioni per cagione come di sopra della constructione del detto sepolcro col predetto Iulio II et sua executori, o con qualunche altre persone incominciati et fatti; con patto perpetuo di più non ridomandare la somma, nè ricercare calculo o ver conto di quelli del detto maestro Michelagnolo, nè da sua heredi e successori in iudicio, nè fuora.

Questa presente quietatione, cassatione et absolutione feciano li sopra nominati santissimo Signor Nostro et procuratori prefati, perchè il detto maestro Michelagnolo promesse fare et dare nuovo modello o ver disegno del detto sepolcro ad suo piacere, nella composizione del quale porrà et darà come dar promesse sei statue marmoree cominciate et non finite in Roma o vero in Firenze existenti, qui in Roma, di sua mano et opera finite: similmente ogni altra cosa apartenente a detto sepolcro. Et oltre alle predette cose, detto maestro Michelagnolo per fabricare detto sepolcro promesse in fra tre anni proximi, a kalende d'agosto incominciarsi, pagare et sborsare per insino a la somma di duo milia ducati d'oro di Camera, compresa et computata ne' detti duo milia ducati la casa posta in Roma apresso al Macello de' Corbi, nella quale sono certe statue marmoree per il detto sepolcro, et tutto quel più che oltra a detti duo milia ducati, per construire et fare detto sepolcro fussi di necessità. Et aciochè il presente sepolcro o vero sepoltura fare, construire et a debito fine produr si possa, il prelibato santissimo signor nostro Papa dètte licentia, facultà a detto maestro Michelagnolo, presente et stipulante come di sopra, durante il detto termine possa ogni anno venire a Roma, et quivi stare dua mesi et più et meno come al detto santissimo Signor Nostro piacerà. Et di consenso de' detti procuratori, similmente dètte facultà al detto maestro Michelagnolo, che, dalle dette sei statue in fuora, possa l'opera del presente sepolcro in tutto o in parte ad altri locare secondo il modello et disegno che lui darà. Et oltre a le predette cose, detto maestro Michelagnolo promesse detto sepolcro finire secondo il disegno infra tre anni, nel loco infra quattro mesi a lui da oggi asegnarsi in Roma, et ch'e' danar predetti per lui sborsarsi come di sopra, sempre sborserà di tempo in tempo di consenso et volontà de' procuratori o ver procuratore del prefato illustrissimo signor duca d'Urbino o di sua agenti per questo deputati, et in altro modo. Et in oltre convennan le parte predette che in evento il detto maestro Michelagnolo le predette cose non osservassi, la sopradetta quietantia sia nulla et di nullo momento, et detto maestro Michelagnolo sia tenuto a l'osservantia delle cose altre volte convenute, come se 'l presente contratto celebrato non fussi: et il predetto illustrissimo duca d'Urbino nel suo pristino stato rimangha et a la detta oservatione de l'altre cose convenute, epso convenir possa, non obstante il presente instrumento et le cose contenute in epso. Et incontinenti doppo le dette cose il reverendissimo signore, signore Antonio episcopo Portuense cardinal de Monti, et lo illustrissimo et reverendissimo don Hercole cardinal di Mantova, et la illustrissima signora Felice della Rovere Orsina, quivi presenti, in caso che 'l mandato delli detti procuratori a le soprascripte cose non fussi sufficiente, promessano et ogniun di lor promesse de rato in forma di ragion valida et dare lo instrumento della retificatione infra duo mesi. Per le qual cose osservare et adempire li prefati reverendissimi Cardinali et la prefata illustrissima signora Felice, loro et li prefati procuratori, il lor principale, et similmente il detto maestro Michelagnolo se obligorno con tutti li lor beni et loro heredi in forma Camere colle clausole generale solite et consuete in forma pienissima.

Archivio Buonarroti. Firenze, 20 d'agosto 1533.

LVII.

Allogazione ad alcuni maestri scarpellini della cava delle pietre per le porte e scala della Libreria di San Lorenzo.

A dì 20 agosto 1533.

La presente per far noto et fede in che luogo et apresso di che persona bisogno fussi esser cierta cosa, come oggi questo dì noi Baptista Figiovanni et Michelagnolo Buonaroti, agienti della Santità di nostro Signore alla fabrica a San Lorenzo farsi da sua Beatitudine, abiamo convenuto con Francesco d'Andrea Luchesini et Michele et Leonardo di Ioanni Luchesini, sua nipoti da Settignano, e Antonio e Simon di Jacopo di Berto da Santo Martino a Mensola, tutti maestri scarpellini, et a questi allogato affare 2 porte et una scala per essa Libreria, e della pietra del Fossato, et del colore et sapore, secondo il saggio dalloro a noi portato: le quale 3 cose e pietre ànno a essere alloro spese fatte condurre alla detta fabrica e luogo, e dove si ànno a murare e dove sempre uno di loro maestri scarpellini abbia a esser presente con il maestro muratore; ma prima però ben lavorate nel modo, forma et misura, siccome è disegnato tutto non tanto in sul chiostro, ma per il modino fatto di terra dal nostro Michelagnolo, come ciascuno de' sopra detti maestri veduto apresso ànno. In che però si dichiara expresso che li scaglioni della scala ànno a essere 14, tutti d'un pezzo l'uno e massime li primi 7 colle rivolte, sanza che si dimostri alcun convento: in che come nelle 2 porte e scala la fusse alcuna pietra nella fabrica che noi ci volessimo o poter accomodare o servire, sia in nostro volere et potere et per loro non si potere richusare et quelle quale pietre ci servissimo, si abbino per 2 amici comuni far stimare et la tanta somma fatta far defalcar del credito loro; e in che altro in queste 3 cose spendio alcuno acadesse, come fatto si sia, non però nel murarle, abbiano a' esser alloro spese, in modo che a noi non sia altro obrigo di spendio, che la somma di ducati 360 a L. 7 per ducato, siccome per la scritta per loro data et per lor oferta è restata per la minor somma. Et promettono ancora aver condotto tutte 3 queste sopra dette cose nella perfettione nel modino lavorate et a piacimento di Michelagnolo, et poste alluogo per murarsi per tutto marzo 1534; cominciandosi però dalla prima porta in testa della Libreria et seguitando l'altra, et poi la scala: et in caso che per loro si mancassi el tanto promesso dare al tempo ordinato, la cosa fatta o non bene fatta, a noi sia licito potere eleggiere altri maestri et persone di nostro piacimento et fare fornire alcuna delle 3 cose, a spese di detti maestri, da essi cominciate o no. Et di esso spendio o altro nostro danno et sinistro siano obligati ciascuno di loro in tutto e uno per l'altro satisfare et restituire indirieto ogni somma di danari presi. Et in fede si sottoscriveranno essere obligati a quanto di sopra è scritto alla observantia et a senno del nostro savio.

Io Francesco e tutti li altri computati, che son 6 persone, si sono sotto scritti come etc.[615]

Archivio Vaticano. Roma, 1 di settembre 1535.

LVIII.

Breve di papa Paolo col quale elegge Michelangelo a supremo architetto, pittore e scultore del Palazzo Vaticano.[616]

Paulus Papa III. Dilecto filio Michaeli Angelo de Bonarrotis, patritio florentino.

Dilecte Fili, salutem etc. Excellentia virtutis tue cum in sculptura et pictura, tum in omni architectura, quibus te et nostrum seculum ampliter exornasti, veteres non solum adequando, sed congestis in te omnibus que singula illos admirandos reddebant, prope superando; Nos merito permovet, ut te in loco honoris et amoris nostri precipuo collocantes usum virtutis tue in picturis, sculpturis et architecturis Palatii nostri Apostolici ac operibus in illo nunc et pro tempore faciendis libenter capiamus. Itaque te supremum architectum, sculptorem, et pictorem eiusdem Palatii nostri Apostolici auctoritate apostolica deputamus, ac nostrum familiarem cum omnibus et singulis gratiis, prerogativis, honoribus, oneribus et antelationibus, quibus alii nostri familiares utuntur et uti possunt, seu consueverunt, facimus, et aliis familiaribus nostris aggregamus per presentes. Mandantes dilecto filio Magistro Domus nostre ut te in rotulo familiarium nostrorum describat et describi faciat, prout Nos etiam describimus. Et insuper, cum Nos tibi pro dipingendo a te pariete altaris Cappelle nostre pictura et historia ultimi Iudicii, ad laborem et virtutem tuam in hoc et ceteris operibus in Palatio nostro a te, si opus fuerit, faciendis, remunerando et satisfaciendo, introitum et redditum mille et ducentorum scutorum auri annuatim ad vitam tuam promiserimus, prout etiam promittimus per presentes; Nos, ut dictum opus a te inchoari ceptum prosequaris et perficias, et si quo alio in opere voluerimus, nobis inservias; Passum Padi prope Placentiam, quem quondam Iohannes Franciscus Burla dum viveret obtinebat, cum solitis emolumentis, iurisdictionibus, honoribus et oneribus suis pro parte dicti introitus tibi promissi, videlicet pro sexcentis scutis auri, quot ipsum Passum annuatim reddere accepimus, nostra promissione, quoad reliquos sexcentos scutos firma remanente ad vitam tuam, auctoritate Apostolica tenore presentium tibi concedimus; mandantes Vicelegato nostro Gallie Cispadane nunc et pro tempore existenti, ac dilectis filiis Antianis, Comunitati et hominibus dicte civitatis Placentie, et aliis ad quos spectat, ut te vel procuratorem tuum pro te in possessionem dicti Passus, eiusque exercitii admittant, et admissum tueantur, faciantque huiusmodi nostra concessione vita tua durante, pacifice frui et gaudere, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Rome apud Sanctum Marcum, prima septembris 1535, anno primo.

Museo Britannico. Roma, 27 di febbraio 1542.

LIX.

Raffaello da Montelupo piglia a finire da Michelangelo tre figure della sepoltura di papa Giulio II.

Sia noto a qualunque persona, come io Michelagniolo Buonarroti ò dato oggi questo dì venti sette di febraio 1542 a finire tre figure di marmo maggiore che 'l naturale, bozzate di mia mano, a Raffaello da Monte Lupo, scultore qui in Roma, per iscudi quattrocento: e dette figure detto Raffaello mi promette infra diciotto mesi darmele finite, come qui di sotto si sotto scriverrà; e per detto conto, detto dì gli ò dati scudi venticinque: infra diciotto mesi mi promette darmele finite, cominciando detto tempo oggi detto dì.

Io Rafaello da Monte Lupo prometto et obligomi fare quanto in questa di sopra si contiene, e pel sopradetto conto dal detto Michelagnolo ò risceuto oggi questo dì venti sette di febraio 1542 scudi venti cinque.

E più a dì 30 di marzo i' ò risceuti scudi venticinque, e' quali mi portò Gabriello suo garzone, pure per conto della sopradetta opra.

E più a dì 2 di giugnio ebbi da Urbino scudi trenta d'oro in oro per conto di Michelagnolo.

E più a dì 27 di luglio ò risceuto scudi venti cinque, computando quelli tre che avanzano alli trenta scudi d'oro.

Io Raffaello da Monte Lupo, scultore fiorentino, havendomi messer Michelangelo Buonarroti allogato più statue della sepultura di papa Iulio a fornire, et fra le altre una Vita contemplativa et una Vita attiva per scudi cento cinquanta di moneta; per la presente sono contento, non ostante tal convenzione, che detto messer Michelangelo possa fornire da sè dette dua statue, cioè la Vita contemplativa e attiva; quali fornendo lui da sè, io non habbia havere detti scudi centocinquanta, ma restino al detto messer Michelangelo, come è onesto. Et in fede ò fatto fare la presente, sotto scritta di mia propria mano, in Roma, addì 23 d'agosto 1542.

Io Rafaello da Monte Lupo sono contento come di sopra, e però mi sono sotto scritto.

Io Rafaello scultore fo fede come oggi questo dì 5 d'otobre 1542 ò risceuto scudi dieci di moneta da Urbino per conto di 4 teste di Termini per San Pietro in Vincola, che li à fatti Jacomo[617] mio garzone.

Archivio Buonarroti. Roma, 16 di maggio 1542.

LX.

Michelangelo alloga a maestro Giovanni de' Marchesi e a Francesco detto l'Urbino il lavoro del quadro e ornamento per la sepoltura di papa Giulio II.

✠ Ihesu, 1542.

Sia noto a chi vedrà la presente, come havendo messer Michelagnolo Bonarroti più fa tolto a fare la sepultura della bona memoria di papa Giulio in Santo Piero in Vincola con più statue, come per e' patti et conventioni fatti con li executori del testamento appare; et havendo di già dato principio al quadro et ornamento di detta sepultura, desiderando fornirla, conviene questo dì xvj di maggio 1542, con maestro Giovanni di Marchisi scarpellino, abitante in piazza di Brancha, et con Francesco di Bernardino d'Amadore da Urbino,[618] alle soptoscripte conventioni:

In prima aluogha loro tutta l'opera del quadro di detta sepultura da quello che sino al presente è fatto in su, come per uno disegnio fatto et soptoscripto di mano di me scriptore si vede, excepto certo ornamento che va sopra l'ultimo cornicione, il quale detto messer Michelagnolo à a far fare a sue spese: el quale resto di quadro, detti maestro Giovanni et Francesco hanno a fare di marmi nuovi o vechi, secondo parrà a loro, pure sieno buoni, et simili a quelli di sotto, et lavorarli nel medesimo modo et diligentia che il quadro fatto di sotto, secondo il disegnio et modello hauto dal detto messer Michelagnolo; e' quali marmi et lavoratura habbino a fare a loro spese, simile il murarli, et questo in tempo di otto mesi proximi da oggi, salvo giusto impedimento, et per prezzo di scudi septecento di giuli x per scudo; con patto che habbino a pigliare lo scudo d'oro per giuli undici. Delli quali scudi septecento ne ha dati loro questo dì scudi cento simili, e per lo avenire ogni volta mosterranno el lavoro fatto per la monta de' danari hauti, darà loro altri scudi cento, et così successive sino allo intero pagamento della fine de l'opera, la quale in tutto fornita, detto messer Michelagnolo pagherà loro il resto sino a l'intero pagamento. Et sono d'acordo che nascendo diferentie fra loro, ne sia iudice messer Donato Giannotti, alla semplice dichiaratione del quale promettono starne. Et per observantia di quanto è detto, si obrighano l'uno a l'altro, et l'altro a l'uno, sopto pena di rifare l'uno l'altro, di chi mancassi, di tutti danni, spese et interessi, da giudicarsi per il detto messer Donato Giannotti. Et in fede s'è fatto la prexente a richiesta di ciascuna delle parti, di mano di me Luigi del Riccio, prexenti messer Donato Giannotti et Francesco Bracci; quale sarà soptoscripta di mano di tutti a dua loro, e' quali d'acordo vogliono resti apresso di me Luigi del Riccio per servirne di loro chi ne havessi di bisognio etc. questo dì 16 di maggio sopradetto 1542, in Roma.

Io maestro Iouane ò reuto scude cento e prometo quato di sopra.

Io Luigi del Riccio in nome di Francesco da Urbino, non sappiendo lui scrivere, a sua richiesta fo fede che si obrigha et promette come di sopra.

Io Michelagniolo Buonarroti son contento e prometto quanto di sopra si contiene, questo dì sopra decto.

Io Donato Giannotti fui presente a quanto di sopra si contiene.

Io Francesco di Zanobi Bracci fui presente a quanto di sopra si contiene.

(Dietro.)

✠ Allogatione del quadro della sepoltura di papa Iulio a Francesco da Urbino et a maestro Giovanni scarpellino.

Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, 1 di giugno 1542.

LXI.

Nuova allogazione a maestro Giovanni de' Marchesi e all'Urbino del lavoro del quadro della sepoltura di papa Giulio II.

Avendo messer Michelagnolo Buonarroti sino addì 16 di maggio proximo passato allogato et dato a fare il resto del quadro della sepoltura di papa Iulio in San Pietro in Vincola a maestro Giovanni di Marchesi, scarpellino, abitante in piaza di Branca, et a Francesco di Bernardino d'Amadore da Urbino, con più patti e convenzione, come per una scritta fatta fra loro sopto ditto dì largamente appare; et essendo venuti detto maestro Giovanni et Francesco a rottura et a più differenzie insieme, per il che l'opera ne pativa; et desiderando messer Michelagnolo porre fine a tali lite, acciò che detta opera abbi più presto possibile la sua perfezione: di consenso di tutti a dua e' sopradetti maestro Giovanni et Francesco si ripiglia in sè la detta opera, ciedendo ciascuno di loro per la presente a tutte le iurisdictioni et ragioni, che per vigore della sopra allegata scripta o in qualunque altro modo ci potesino aver sopra, rendendola in tutto et per tutto liberamente al detto messer Michelagnolo, il quale, acciò che detta opera si fornisca, di nuovo la rialluoga come a piè:

In prima detto messer Michelagnolo alluoga la sopradetta opera a Francesco di Bernardino d'Amadore da Urbino, et a maestro Giovanni Marchesi scarpellino, per il medeximo prezo et a pagarsi ne' medesimi tempi et modi come nell'altra convenzione dichiarati, nella quale li abbino a fare buoni scudi 100, di giuli X per scudo, che hebbano in principio de l'opera, in diminuzione della somma di scudi 700 simili, che hanno havere di tutta l'opera, con patti che il detto Francesco da Urbino habbia ad attendere di continuo alla detta opera et esercitarsi in essa con ogni sua forza et ingegno, non attendendo ad altro, et habbia lui a provedere a tutti li garzoni bisognassino, et pagarli della compagnia, et a tôrre e' marmi mancassino per fornire l'opera, quali sieno buoni et recipienti per il lavoro; secondo la forma dell'altra convenzione, et habbia a sollecitar l'opera in modo che sia fornita a Natale proximo: in sino al qual tempo duri la provisione et non più: et durando più che detto tempo, in ogni modo sia tenuto a sollecitare come prima, senza provisione, et solo i marmi si habbino a comprare di comune consenso et della bontà secondo la forma della prima scritta, a iuditio di detto messer Michelagnolo; ma possa detto maestro Giovanni a suo piacere attendere alla sua bottega et alli altri lavori che alla giornata li accadessino. Et perchè detto Francesco da Urbino per seguitare questa opera ha lasciato altri lavori et facciende, per le quali aveva buona provisione, sono d'acordo che durante l'opera habbia scudi 6, di giuli X per scudo, il mese, cominciando addì 1 di giugno presente et così successive: quali scudi sei si habbino a porre a conto della compagnia: et il detto maestro Giovanni per essere libero della persona sua, non abbia avere cosa alcuna, ma possa a suo piacer andare a veder lavorare, acciò che li ordini che darà detto Urbino sieno idonei per l'opera.

Ancor vogliamo che alla fine del presente mese di giugno, detto maestro Giovanni et Francesco da Urbino habbino a far conto di tutti e' marmi messi et lavorati, pagati per detta opera sino a quel dì, presente Michelagnolo; et che detto maestro Giovanni habbia a produrre e' conti fatti altra volta con detto Francesco, et abbino a saldare ogni cosa sino a quel giorno: et nasciendo fra loro diferenzia alcuna ne sia iudice messer Michelagnolo, alla semplice parola del quale ciascuno di essi ne abbia a star, sotto pena di scudi 100 di pagarsi per chi contrafacessi subito al Governatore et Fiscale di Roma: et in oltre quello che recalcitrassi, s'intenda subito et sia fuori dell'opera, et non abbia più che fare in essa.

E di più sono d'accordo che di poi ogni mese detto Francesco abbia a fare conto con maestro Giovanni sopradetto, presente messer Michelagnolo, quale habbia a essere iudice di tutte le loro diferenzie sotto le pene sopradette contro a chi non stéssi a quanto lui dicessi.

Sono ancora d'accordo che tutti i marmi di detta opera si abbino a lavorare secondo il disegno dato loro (da) detto messer Michelagnolo, et nel modo parrà a lui, et alla fine dell'opera; la quale abbia a essere da lui aprovata se starà bene o no, et lui abbia a pagare loro quello restassino avere di scudi 700, di giuli X per scudo; et se l'opra fussi costata più, loro habbino a rifare lui, senza replica alcuna.

Convengono ancora che in fine di detta opera detto maestro Giovanni et Francesco abino a far conto insieme di tutto quello sarà costa, et essendovi utile, partecipino per metà, et similmente essendovi danno, che ciascuno concorra per metà et rifaccia detto messer Michelagnolo della sua rata; et nascendo tanto ne' conti quanto in ogni altra cosa diferenzia fra li detti Francesco et maestro Giovanni, se ne rimettino et ne voglino stare alla semplice dichiarazione di detto messer Michelagnolo, sotto le pene che di sopra è detto senza alcuna replica.

Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, 8 di luglio 1542.

LXII.

Lodo de' maestri chiamati a giudicare il lavoro di quadro fatto da sopraddetti Giovanni e Francesco.[619]

A dì 8 luio 1542.

Faciamo fede noi eletti camatti, cioè io maestro Iuliano, camatto da Michelangello Bonarota, e maestro Bernardino da Marco, camato da magistro Iovane da Sattri, e 'l dito Iuliano e Bernardino àno camato per terzo Andreia Bevelacqua scarpellino, a stimare e vedere uno lavoro che aveva a fare l'Orbino, e maestro Govane da Sattre a conpania; li sopra scritti maistri áno visto e misurato dito lavoro, trovano che dal dito lavoro n'è fato dali sete parte l'una, stimato ditto lavoro con consintimento dali sopra scrite partie, e noi d'acordo avemo stimati insieme.[620]

Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, 20 d'agosto 1542.

LXIII.

Ultima convenzione tra Michelangelo e gli agenti del duca d'Urbino per la sepoltura di papa Giulio II.

A dì XX agosto 1542.

In nomine Domini, Amen. Conciosia cosa che avendo messer Michelangelo Buonarroti più tempo fa preso a fabricare et costruere la sepoltura della felice remembranza di Iulio papa II con più et diversi patti et convenzioni, come per diversi contratti sopra di ciò fatti appare, li quali furono cassati et annullati per uno contratto fatto dinanti alla bona memoria di Clemente VII co' lo illustrissimo signor duca d'Urbino sotto dì XXVIIII di aprile MDXXXII con nove convenzioni: li quali il prefato messer Michelagnolo per iusti et legitimi impedimenti fin qui non ha possuto adimpire, nè dal fine a detta sepoltura secondo detto ultimo contratto, presertim per esser stato occupato in dipingere la capella di Sixto in el Palazzo apostolico; et non possendo il medesimo messer Michelagnolo ancor per l'avenire attendere a detta opera della sepoltura per essere costretto dalla Santità di nostro signor Paulo papa III, a dipingere la sua nuova capella, et per la ettà non potria resistere nella pittura et sculptura; desiderando levarsi et liberarsi in tutto del carigo, obligo et convenzione, che in el ditto contratto de' XXVIIII d'aprile 1532 si contengono; et per questo essendo ultimamente venuto a nuove convenzioni con la excellenzia del prefato signor duca d'Urbino, come per una sua lettera de' VI di marzo 1542 diretta al prefato messer Michelagnolo, dove si vede; finalmente per mezanità di sua Beatitudine oggi, questo giorno soprascritto, davanti a sua Santità et di suo consenso et volontà il prefato messer Michelagnolo constituto in presentia etc. di nuovo è convenuto e conviene con il prenominato illustrissimo signor Duca, e per sua Eccellenzia con il magnifico signor Girolamo Tiranno, suo oratore, presente, e per ditta sua Excellenzia stipulante, alle infrascritte convenzioni et patti:

Inprimis di comune consenso et volontà li prefati signori Ambasciatori et messer Michelagnolo cassorono, annullorno et invalidorno, et per cassi, annullati et invalidati ebbero et hanno il contratto sotto dì XXVIIII d'aprile 1532, quanto ogni altro contratto et scripture per conto di detta sepoltura fatte inanti et poi ditto contratto: et così il medesimo oratore messer Girolamo in nome di sua Excellenzia et per lei liberò et absolvì, et libera et absolve il medesimo messer Michelagnolo, presente et acceptante per sè et suoi eredi, da ogni obligo et promessa et anco convenzione, che il detto messer Michelagnolo per scripture publice e private, o in qual si voglia altro modo avesse fatto, per conto di detta sepoltura fin' a questo dì, come mai se ne fusse impacciato. Et questo ha fatto e fa detto oratore, però che messer Michelagnolo predetto ha già depositato in sul banco di messer Silvestro da Montauto et compagni di Roma, in nome et ad istanzia di sua Eccellenzia et per complemento et fine della sepoltura et opera, scudi 1400 di moneta, et ad commodo et pericolo di sua Excellenzia, talchè di detto deposito non abbia più a fare esso messer Michelagnolo; et detti scudi 1400 in modo alcuno non possa toccare o rimovere, se non per spendere giornalmente per finire detta opera, cioè scudi 800 che ha de avere Francesco d'Urbino, che già si crede n'abbia auto 300; et questi scudi 800 sono per la monta dell'opera della parte di sopra del quadro, cioè ornamento che ci resta a fare per detta sepoltura, allogatoli per prezzo di scudi 800, il quale piglierà alla giornata secondo che lavorerà; et scudi 550 che ha d'avere Raphaello da Montelupo, scultore, de' quali già si dice ha auto 105. Quali 550 sono per fornitura di cinque statue, allogateli a finire per detto prezzo: le quali statue sono una Nostra Donna con il Putto in braccio, quale di già in tutto è finita; una Sibilla, uno Profeta, una Vita attiva et una Vita contemplativa, bozzate et quasi finite di mano di detto messer Michelagnolo. Quali statue maestro Raphaello anderà alla giornata forniendo, et di più scudi 50 che si àranno a dare a Francesco d'Urbino per condurre le dette statue a San Pietro in Vincula, dove è cominciata detta sepoltura, et metterle in opera; et la statua del Moises, che va in questa opera, detto messer Michelagnolo la darà finita et condutta a l'opera a sue spese et per detti scudi 1400, come di sopra depositati di ordine et consenso del prefato signor ambasciatore. Esso signor ambasciatore quieta, libera et absolve detto messer Michelagnolo presente etc. della opera predetta et sepoltura, et di tutti li denari che detto messer Michelagnolo havesse avuti da qual si voglia persona per conto di detta sepoltura fino al dì presente, lasciando libera et espedita al detto messer Michelagnolo et per sua la casa, della quale si dice in ditto strumento di 29 aprile 1532, promettendo che mai per conto di detta opera et fabrica di sepoltura di Iulio papa II, nè per conto de' denari che messer Michelagnolo habbia avuti, nè per conto di detta casa, per tempo alcuno dalla excellenzia del prefato signor Duca, nè da altri in suo nome, o da altri sotto qual si voglia quesito colore di eredità, parentado, amicizia, execuzione di testamento o scripture publice o private sopra ciò fatte, o protesti etiam secretamente fatti, il detto messer Michelagnolo, per quanto sua Excellenzia puotrà, non sarà molestato: dechiarando, che per questo contratto si ponga silenzio perpetuo a questo negocio di sepoltura per conto di detto messer Michelagnolo. Et per maggiore et più valida fermezza di tutte le soprascritte cose, il prefato messer Girolamo, oratore, in nome della excellenzia del duca di Urbino prenominato, et per lui promettendo de rato in forma valida si obliga, videlicet, che sua Excellenzia ratificarà per publico instrumento questo contratto et tutto quello che in esso si contiene, et per lettera che sua Excellenzia scriverà a messer Michelagnolo in fra XV dì da oggi: il quale contratto et lettera sua Excellenzia, subito che saran qui venuti fra detto tempo, farà recognoscere fra XV dì da poi da tre persone degne di fede. E di presenzia, consenso et volontà di sua Beatitudine ambedui le parti, come di sopra, in detti nomi si obligorno in forma della Camera Apostolica da extendersi a longo con le submissioni, renunziazioni et constituzioni de' procuratori et con tutte le altre clausole necessarie et consuete, non mutata la substanzia delle cose predette, et giurorno etc. Quibus omnibus et singulis premissis coram sua Sanctitate, sic ut prefertur lectis et stipulatis, etiam de illis idem prelibatus sanctissimus Dominus Noster plene informatus, salva etiam latissima et amplissima confirmatione etc. etc.

Acta fuerunt hec Rome in palatio Sancti Marci in camera sue Sanctitatis, presentibus ibidem Reverendis patribus domino Alexandro episcopo Adiacensi, sue Sanctitatis magistro domus, et Nicolao Ardinghello episcopo Forosemproniensi, eiusdem domini nostri Pape datario, D. Bernardino Helvino, thesaurario generali Sedis Apostolice, ac dominio Cortesio et aliis testibus etc.

(Firmato): Bartholomeus Cappellus, notarius rogatus.

Maestro Raffaello da Montelupo avere alli 21 d'agosto scudi 445, avuti da messer Hieronimo Tiranno, oratore del signor duca d'Urbino, per mano di messer Michelangelo Buonarroti.

Archivio Buonarroti. Roma, 21 d'agosto 1542.

LXIV.

Girolamo Tiranno, oratore del duca d'Urbino, alloga a Raffaello da Montelupo a finire cinque statue di marmo, e a Francesco detto l'Urbino a fare il resto del lavoro di quadro della sepoltura di papa Giulio II.

In nomine Domine, Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum, quod anno ab eiusdem Domini nativitate millesimi quingentesimi quadragesimi secundi, indictione quintadecima, die vero vigesima prima augusti, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pauli divina providentia pape iij, anno octavo, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum, personaliter constitutus:

Il magnifico messer Hieronimo Tiranno, oratore dell'illustrissimo signor duca di Urbino, in nome di sua Excellentia, di messer Michelangelo Buonarruoti, et de l'opera della sepoltura della felice recordazione di Iulio papa ij incominciata in la chiesa di San Pietro ad Vincula di Roma; acciochè la detta opera abbia il suo debito fine, in ogni miglior modo che possa et debba, allogò et dètte a maestro Raphaello da Montelupo, scultore fiorentino, a finire cinque statue di marmo che vanno in detta sepoltura et che erano prima sbozzate et quasi finite dal prefato messer Michelangelo Bonarruoti: le quali sonno, videlicet, una Nostra Donna con il Putto in braccio, una Sibilla, un Propheta, una Vita activa et una Vita contemplativa: et tutto per prezzo di scudi cinque cento cinquanta di moneta, a iuli x per scudo: le quali statue esso maestro Raphaello ha da dar finite del tutto nella stanza dove sono in casa del prefato messer Michelangelo Bonarruoti, nel modo et secondo che giornalmente li ordinarà et commetterà il detto messer Michelangelo, a cui obedienza ha da stare, et questo in tempo di xx mesi proximi, cominciati questo dì: de' quali scudi cento cinquanta detto maestro Raphaello, quivi presente, confessò avere avuto scudi cento cinque per mano del medesimo messer Michelangelo Bonarruoti in più partite fino a questo dì ventuno di agosto, et il resto, che sono scudi quattrocento quaranta cinque simili, ha avuto una cedula del banco di Silvestro da Montauto et compagni, per averli alla giornata; secondo andarà lavorando et di ordine et per poliza del predetto messer Michelangelo, sottoscritta di mano del prefato magnifico signore imbasciatore; et messer Luigi de Riccio: nome proprio promesse et promette che il prefato maestro Raphaello finirà per il detto prezzo le dette cinque statue in detto tempo, salvo iusto et legitimo impedimento; il qual cessante, sia in ogni modo tenuto a finirle.

Item il detto signor imbasciatore, in nome come di sopra, similmente allogò a Francesco d'Amadore da Urbino, etiam presente, tutto il resto del quadro, cioè de l'ornamento di detta sepoltura, cominciata, come è detto di sopra, in San Pietro ad Vincula, con tutto il fontespitio (sic) et candellieri; il qual quadro, ornamento et opera ha da fare di ordine et comandamento del detto messer Michelangelo, et come a lui parrà et secondo il disegno che ha mandato detto messer Michelangelo a sua Excellentia, dove di sua mano è notata l'altezza et larghezza: et questo, detto Francesco ha da fare per prezzo di scudi ottocento di moneta, a iuli x per scudo: la qual'opera detto Francesco promesse aver finita in dieci mesi proximi, similmente cominciati questo dì: de' quali scudi ottocento di moneta, detto Francesco confessò avere avuto trecento in più partite per mano del medesimo messer Michelangelo, et il resto ha ricevuto in una poliza over cedula del bancho di messer Silvestro da Montauto et compagni, per averli alla giornata, secondo andrà lavorando, di ordine et per poliza del detto messer Michelagnolo et sottoscritta di mano del prefato signor imbasciadore. Et più il detto Francesco si obligò et promesse che detto messer Michelagnolo ritoccherà la faccia della statua di papa Iulio che è in su l'opera et quella de' Termini, secondo che ad esso messer Michelangelo parrà stia bene. Et ancho detto Francesco da Urbino si obligò condurre et far condurre a sue proprie spese le cinque statue che vanno in detta sepoltura, da casa del detto messer Michelangelo dove sonno, in su detta opera, dove hanno a stare, per prezzo di scudi cinquanta simili di moneta, quali dicano già essere depositati come di sopra, per averli detto Francesco quando egli arrà condotte e poste dette statue a luogo loro. Li quali maestro Raphaello, messer Luigi et Francesco presenti per observatione di tutto quello che di sopra è detto et scritto, si obligorno et ciaschun si obligò in forma amplissima della Camera Apostolica, da extendersi con tutte le clausule, cautele et promissioni solite et opportune; et giurorno ad sancta Dei evangelia. Le quali cose furon fatte come di sopra, in Roma, nel Consolato de' Fiorentini, presenti messer Giovanni Pandolfini cittadin fiorentino, et Giovanni Bancozzo clerico fesulano, testimoni.

Et ego Bartholomeus Cappellus de Montepolitiano, Camere Apostolice notarius et nationis florentine de Urbe cancellarius, de premissis ut supra gestis rogatus, hoc presens publicum instrumentum aliena manu fideliter scriptum, subscripsi et publicavi meis nomine et signo consuetis in fidem premissorum muniendo, requisitus.

Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, 6 di febbraio 1543.

LXV.

Battista di Donato Benti prende a fare dall'Urbino un'arme di marmo per la sepoltura di papa Giulio II.[621]

Sia noto a chi vedrà la presente, come Francesco da Madore (sic) da Urbino à alogato et dato a fare a Batista da Pietra Santa[622] una arme di papa Iulio II, di marmo d'un pezo, secondo il modello auto da messer Michelagnolo Buonarroti, a tutta sua spesa della fattura: solo detto Francesco da Urbino li à a dare il marmo et fargnene portare a casa sua vicino a Camposanto, et di lì, fatta che la sarà, levarla et condurla a San Pietro in Vincula a spese sua, per prezzo di scudi 36, di giuli x per scudo, di moneta vechia; detto Pietra Santa promette averla di tutto finita per tutto marzo proximo 1543.

6 febbraio 1543, in Roma.

Archivio Buonarroti. Firenze, 14 di maggio 1548.

LXVI.

Fede di Bernardo Bini di aver pagato, in nome del cardinale Aginense, a Michelangelo 3000 ducati per conto della sepoltura di papa Giulio II.

In Dei nomine, Amen. Universis et singulis presentis publici instrumenti seriem inspecturis pateat evidenter et notum sit, quod anno Incarnationis Dominice millesimo quingentesimo quadragesimo octavo, indictione sexta, die vero xiiij mensis maii, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pauli divina providentia pape Tertii, anno quartodecimo, in mei notarii publici, testiumque infrascriptorum presentia, personaliter constitutus spectabilis vir Bernardus de Binis, civis florentinus, requisitus pro parte eximii viri Michelangeli de Bonarrotis, civis et scultoris florentini, volens veritatem manifestare, suo medio iuramento in manibus mei notarii prestito, dixit et testificatus est, qualiter in principio pontificatus domini Leonis pape Decimi in circa, ut vult recordari, ipse testis ad requisitionem et instantiam reverendissimi Cardinalis Agennensis, prout similiter vult recordari, solvit et numeravit sopradicto Michelangelo ducatos triamilia in circa occasione et causa et pro parte sepulchri seu sepulture felicis recordationis domini Iulii pape Secundi, quam dictus Michelangelus sculpebat; de quo fecit memoriam super libris dicti testis, quos non habet penes se; et quod fuit in urbe Rome, et quod predicta dixit pro veritate tantum. Super quibus rogavit me, ut publicum conficerem instrumentum.

Acta fuerunt hec omnia Florentie in domo dicti Bernardi, presentibus ibidem venerabilibus viris ser Iohanne Francisco Antonii Fattucci cappellano cathedralis Ecclesie florentine, et ser Matheo Maganzi presbitero florentino, testibus ad premessa vocatis, habitis et rogatis.

Et quia ego Scipio ser Alexandri de Braccesis Apostolica et imperiali auctoritatibus notarius et civis florentinus premissis omnibus dum sic agebatur, cum prenominatis testibus interfui et ex sic fieri vidi, et audivi, et in notam sumpsi ex qua hoc presens publicum instrumentum confeci et publicavi; ideo in fidem premissorum me subscripsi et signum meum apposui consuetum, rogatus et requisitus.

(Dietro è scritto.)

Confesso della ricevuta di scudi 3000 per conto della sepoltura di Iulio ij.

FINE DE' CONTRATTI E DEL VOLUME.

Notes in this chapter

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