Volume 8 — LIBRO TRENTESIMOTERZO (continued 3)
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Possedeva questa Regina la città di Lucera di Puglia, ovvero de' Saraceni, la città di Nocera detta dei Pagani, la città di Sorrento, la città della Cava, e, come Principessa di Sulmona, la città di Sulmona, colle loro appartenenze. Il nuovo Vicerè Conte di Ripacorsa rispettava questa Regina come Padrona, nè si impacciava nel governo di quelle città dove ella esercitava assoluto ed indipendente imperio. Osserviamo per ciò in questi tempi, spediti alle scritture provenienti da Roma, più Regii Placiti, non meno dal Conte di Ripacorsa nel Regno, che dalla Regina Giovanna nelle sopraddette città a lei appartenenti. Tutti con più chiarezza dimostranti l'inconcussa pratica di tal requisito, e reputato allora grave eccesso e delitto il trascurarsi.
Ma niun più chiaro documento conferma questo rigore, quanto una lettera, che il Re Ferdinando il Cattolico scrisse a' 22 di maggio dell'anno 1508 a questo Vicerè piena di minacce e molto terribile, per aver il Conte, forse a riguardo della Regina Giovanna, rilasciato alquanto il rigore in una occasione, che saremo a riferire. Essendo insorta una controversia nella città della Cava, nella quale la Regina come città sua vi avea parte, avea il Papa mandato un Corriere Appostolico con un Breve, il quale ebbe ardimento di valersene senza il Placito Regio, e di notificarlo allo stesso Vicerè; ciò che partorì gravi disordini. Il Conte di Ripacorsa con sue lettere ne avvisò Ferdinando, il quale risedeva allora a Burgos. Rispose il Re con tal risentimento e tanta alterazione, che fra l'altre cose gli scrisse, che egli era rimaso molto mal contento di lui, che non avea in affare cotanto grave proceduto con quel rigore, che meritava, con aver permesso un pregiudizio di tanta importanza contra la sua dignità Regale e sue preminenze, e come abbia potuto soffrire quell'atto del Corriero Appostolico, senza farlo tosto impiccare: che questo era un attentato contra il diritto, e che non vi era memoria, che contra un Re, o Vicerè di questo suo Reame, si fosse altre volte ardito tanto, ch'egli voleva far valere questa sua ragione nel Regno di Napoli, siccome nelli Regni di Spagna, e siccome praticavasi ancora in quelli di Francia; che questi attentati del Papa, siccome l'esperienza ha fatto conoscere, non eran ad altro drizzati, che ad augumentare la sua giurisdizione; onde aveano fortemente scritto al suo Ambasciadore residente in Roma, affinchè portasse al Papa le sue querele, con dimostrazioni forti, poich'egli era risoluto, se non rivocava il Breve, e si cassassero tutti gli atti, ch'erano seguiti, di sottrarre dalla sua ubbidienza tutti i Reami della Corona di Castiglia e d'Aragona: facesse avvertita bene la Regina di questa sua fermezza e proposito, ed egli invigilasse, che nel Regno non entrasse Bolla, Breve o altra scrittura Appostolica contenente interdetti o altra provvisione toccante quell'affare direttamente o indirettamente, nè permetta, che qualsivoglia altre scritture di tal natura siano quivi rappresentate, o pubblicate.
Questa lettera del Re, ancorchè non rapportata dal Chioccarello, fu tutta intera impressa nel suo idioma Spagnuolo dall'autore del Trattato de Jure Belgarum circa Bullar. receptionem[262]; e viene ancora rapportata in idioma franzese da Van-Espen nel suo Trattato De Placito Regio nell'Appendice[263], dove allega questa pratica del nostro Regno per inconcussa e non mai interrotta.
Il Conte di Ripacorsa, atterrito da questo risentimento del Re, non tralasciò in tutto il tempo del suo governo invigilare più di quello, che avea fatto per lo passato, che non si ricevesse scrittura alcuna di Roma senza il Placito Regio, e di punire i trasgressori, siccome avea già fatto nell'occasione del possesso dato senza Exequatur d'una Rettoria, con farne carcerare molti, e ad un Prete, che per la stessa cagione era parimente stato carcerato, obbligollo a dar malleveria di presentarsi, e così lo fece rilasciare.
Parimente essendo stato avvisato, che s'era presentata nella Corte di Cività Ducale un'inibitoria del Papa, onde il Giudice non voleva in quella causa procedere, scrisse egli a' 7 aprile di questo medesimo anno 1508 al Governadore di quella Terra, che restava di ciò molto maravigliato, perchè dovea sapere, che in questo Regno tutte le provvisioni Appostoliche non si possono presentare senza Exequatur: ed essendo stata presentata quell'inibitoria senza tal atto non ne dovea fare alcuna stima, e per ciò gli ordinava, che dovesse in quella causa procedere, non ostante detta inibitoria, e che questo praticasse nell'avvenire, quando occorrerà, in simiglianti casi. Ed a' 30 giugno del medesimo anno diede ordine all'Arcivescovo di Nazaret Regio Cappellan Maggiore di non dar licenza, senza cognizione di causa, di far citare per Roma i Possessori dei beneficj, e senza che egli ne stia inteso. E nel seguente anno 1509 fece condur prigione con buona custodia in Napoli un tal D. Felice, della Diocesi di Nola, per essersi servito di certe provvisioni di Roma senza il dovuto Exequatur Regium[264].
Non meno che il Conte di Ripacorsa, la Regina Giovanna d'Aragona serbò questo istituto nelle Città del suo Dominio. Come padrona di Lucera de' Saraceni, a primo giugno del 1510 concedè il suo Regio Exequatur ad un ordine venuto di Roma contra il Patriarca d'Antiochia, Vescovo di quella Città. Come Principessa di Sulmona a' 8 maggio del 1512, concedè il suo Placito Regio a Prospero de Rusticis per lo Vescovado della Città di Sulmona conferitogli da Papa Giulio II con Bolle Appostoliche de' 30 aprile del 1512. Come Signora della città di Nocera de' Pagani, a 30 giugno del medesimo anno concedè Exequatur a Domenico de Jacobaccio per lo Vescovado di detta città, conferito dal medesimo Pontefice; siccome a' 12 febbrajo del 1515, lo concedè a D. Pietro Jacopo Veneto di Napoli per la Chiesa Parrocchiale di S. Matteo di Ancipontico di detta città di Nocera conferitagli dal Papa. Come padrona della città di Sorrento lo concedè a 8 ottobre del 1514, al Reverendo Messere Alberto fratello del Cardinal di Sorrento per l'Arcivescovado di Sorrento, che il Papa glie lo avea conferito per resignazione fattagli dal detto Cardinal suo fratello. E finalmente, come Signora della Cava concedè l'Exequatur ad una Bolla del Pontefice Lione X[265] il qual Pontefice, ancorchè avesse promulgata una terribile Costituzione[266] contra gl'Imperadori, Re ed altri Principi, che pretendevano doversi ricercar il loro Placito o sia Exequatur alle provvisioni di Roma; non fu però quella accettata da niun Principe, ma rimase vana ed inutile e senza effetto veruno.
AUSTRIACI.
Nel principio del Regno di Carlo V fu da' suoi Luogotenenti, mandati da lui a governar questo Regno, costantemente serbato questo medesimo istituto. Il Vicerè D. Carlo di Lanoja concedè l'Exequatur alle Bolle spedite da Adriano VI a Gianpietro Caraffa Vescovo di Chieti, per l'Arcivescovato di Brindisi. Ed il Vicerè Conte di S. Severina scrisse al Capitano della città dell'Aquila, che compliva al servizio di S. M. che il Cardinal di Siena non pigliasse possessione di quella Chiesa, senza espresso suo ordine, e che debbia stare in questo con grandissima avvertenza, dandogli di tutto ragguaglio, in modo che la possessione non si abbia a dare a persona alcuna, senza espresso ordine d'esso Vicerè[267].
Questo costume, senza minima contraddizione, serbossi inviolabilmente nel Regno di Carlo V infino che assunto al Papato Clemente VII non venisse a costui in pensiero di usar ogni sforzo per toglierlo. Seguitando le pedate de' suoi predecessori promulgò una Costituzione, a quella di Papa Lione X consimile, nel dì primo gennajo dell'anno 1533[268] ed acciocchè venisse ubbidita nei Regno di Napoli, fece scrivere all'Imperadore da Antonio Montalto Promotor Fiscale del Regno di Sicilia, che facesse abolire in Napoli l'Exequatur Regium, come dalle sue lettere in data de' 20 dicembre 1533, dove si legge; Ricerca ancora Sua Santità da Vostra Maestà, che levi dal Regno di Napoli quella servitù del Regio Exequatur, imposto alle lettere Appostoliche, siccome Vostra Maestà è obbligato di levarla per le condizioni dell'investitura, che ha di quel Regno, e del giuramento prestato in essa etc.[269].
Ma non meno l'Imperadore, che D. Pietro di Toledo, che si trovava allora Vicerè nel Regno, non vi diedero orecchio, e seguitossi come prima il medesimo istituto; anzi il Toledo, perchè fosse a tutti nota la costanza del suo Principe, a' 3 aprile del 1540, scrisse una lettera Regia a tutti i Governadori delle province del Regno, nel quale ricordava loro quest'antico costume del Regno, che qualunque provvisione, che veniva da fuori, non si potesse eseguire senza sua saputa, e licenza: che per ciò gli ordinava, che così dovessero eseguire e far osservare nelle loro province: e se si facesse il contrario, ne pigliassero informazione, e subito glie la mandassero; e contra i Notari e Laici procedessero alla loro carcerazione: e se fossero Cherici si facci ordine, che vengano fra certo tempo a Napoli ad informare il Vicerè, acciò si possa per esso procedere, come conviene.
Ed il Vicerè Francesco Pacecco a' 16 giugno del 1557, scrisse parimente al Governadore di Benevento ordinandogli, che non facesse pubblicare in detta città provvisione alcuna venuta da Roma senza licenza d'esso Vicerè in scriptis col Regio Exequatur[270]. Così furono repressi i pensieri di Clemente VII, nè sino al Pontificato di Pio V si tentò altro dalla Corte di Roma.
Ma sopra tutti questi Pontefici, niuno più ardentemente combattè questo Exequatur, quanto Pio V, il quale voleva, che in tutti i modi si abolisse nel Regno; ed avendo l'Ambasciador del Re Filippo II in Roma voluto da ciò ritrarlo, egli rispose, secondo che rapporta Girolamo Catena[271], il preteso Exequatur Regio, o alcuna licenza de' Secolari, non aver luogo nell'esecuzione di alcun ordine Ecclesiastico. Ciò essere chiaramente decretato da' Sacri Canoni e Concilj, e non dissimile dalla predicazione della parola di Dio, della quale chiedere alcuna licenza a' Secolari, intollerabil cosa sarebbe, etc. E conchiuse non intendere sì gravi abusi in disonor di Dio e della Santa Sede tollerare. Che gli Ufficj erano distinti; e però i Principi conservassero il loro, e lasciassero alla Chiesa quel ch'è di Dio, replicando spesso quelle parole; Reddite quae sunt Caesaris, etc.
Al Cardinal Alessandrino suo nipote, figliuolo di sua sorella, che mandò a Madrid, fra le altre istruzioni dategli, fu questa, e le dimande, che costui fece al Re Filippo II furono: Col quale abuso furono accumulati quelli di Napoli, ove in moltissimi capi non si osserva il Concilio Tridentino, ed in infinite maniere s'impedisce l'esecuzione delle lettere, ed espedizioni Appostoliche, a quali abusi, e particolarmente a quello dell'Exequatur Regio, è obbligata la Maestà Vostra per proprio giuramento a rimediare e rimovere, come potrà vedere dalle clausole dell'investitura di Giulio II in persona di Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III in persona della Maestà Vostra da lei giurata[272].
Il Duca d'Alcalà nostro Vicerè, che il buon destino lo portò al governo di Napoli in questi tempi appunto, ove vi era maggior bisogno della sua fortezza e vigore per resistere a' sforzi del Pontefice Pio, per combatterlo alla prima, non si contentò di seguitare lo stile degli altri Vicerè suoi predecessori; ma imitando il Re Ferdinando ed il costume degli altri Reami, dove i Principi con perpetue e perenni leggi ed editti, aveano ciò stabilito ne' loro Stati per via di legge scritta, così volle far egli ancora nel Regno di Napoli.
In Francia è pur troppo noto, che vi sono molti editti de' loro Re, come di Lodovico XI del 1475, e di molti altri suoi successori, che possono vedersi ne' volumi delle Pruove delle libertà della Chiesa Gallicana[273]. Parimente nelle province della Fiandra se ne leggono moltissimi di Filippo il Buono Duca del Brabante del 1447, degli Arciduchi Massimiliano e Filippo del 1485 e 1495, e di altri rapportati da Van-Espen[274]. E così nella Spagna ancora, secondo ci testifica Salgado, da cui il nostro Vicerè Duca d'Alcalà prese l'esempio.
Perciò egli a' 30 agosto del 1561 fece promulgare Prammatica, colla quale ordinò, che non si pubblicassero Rescritti, Brevi ed altre provvisioni Appostoliche senza Regio Exequatur e licenza sua in scriptis obtenta, a fine che quelli, che usassero tale temerità, si possano castigare; e se si pubblicasse alcuno di detti Rescritti, Brevi, o altre provvisioni Appostoliche senza sua licenza e consueto Regio exequatur, se ne pigli diligente informazione, e subito se gl'invii, acciò si possa procedere a severo castigo contra coloro, che presumeranno d'usare tal temerità.
Questa Prammatica la vediamo oggi il giorno impressa nelle volgari edizioni sotto il titolo De Citationibus[275], la quale fu sottoscritta anche da' famosi Reggenti Villano e Revertera; e si legge parimente nel 4 volume de' M. S. Giur. del Chioccarello, fu anche impressa nell'antiche, e viene allegata da molti Scrittori. Nella Consulta che fece il Consiglio del Brabante nell'anno 1652 all'Arciduca Leopoldo, che vien rapportata da Van-Espen nell'Appendice[276], si cita questa Prammatica del Duca d'Alcalà con queste parole: Quant au Royaume de Naples, il y a Ordonnance expresse in Pragmatica Regni Neapolitani, tit. De Collation. prag. 6 (volendo dire De Citationib. prag. 5). Viene anche allegata da Van-Espen[277] e de' nostri Italiani lungo catalogo ne tessè il Reggente Rovito ne' suoi Commentarj[278].
In esecuzione di questa legge furono da poi da lui dati varj ordinamenti, perchè esattamente s'osservasse. Nel 1566 scrisse una lettera a tutti gli Arcivescovi del Regno, anche a quello di Benevento, coll'occasione d'una Bolla fatta trasmettere dal Papa nel Regno, con seriamente esortarli, che sapendo, che simili Bolle, o altre provvisioni di Roma non possono essere pubblicate ed eseguite senza il Placito Regio, avvertissero molto bene a non farla in modo alcuno pubblicare, e che a tal fine ordinassero a' Vescovi loro suffraganei ed altri Prelati, che facessero il medesimo. E ne' seguenti anni, particolarmente nel 1568, castigò con carceri e più severamente coloro, che trasgredendo la legge, ardivano valersi di scritture di Roma senza Exequatur.
Dall'altro canto il Pontefice Pio gridava ad alta voce col Commendator Maggiore di Castiglia, Ambasciador del Re Filippo II in Roma: che questi erano gravi abusi in disonor di Dio e della Santa Sede, e ch'egli non poteva tollerarli; siccome in fatti dal Cardinal Alessandrino suo nipote nell'istesso anno 1568 fece scrivere in suo nome una lettera a tutti i Vescovi e Prelati del Regno, nella quale diceva loro che la mente di Sua Santità era, che le Bolle ed altri rescritti, che erano da lui mandati nel Regno, avvertissero a non sottoporli ad alcuno Exequatur Regium, ma che prontamente li eseguissero. Ma il Duca d'Alcalà, avvisato di tutto ciò dal Commendator Maggiore, il quale gli mandò copia di questa lettera, proseguì costantemente il medesimo tenore, e fattane di tutto ciò Consulta al Re, egli intanto invigilava con sommo rigore, che non fosse ricevuta o pubblicata in Regno scrittura alcuna senza prima presentarsegli, e senza che, prima esaminata, non fosse a quella dato l'Exequatur.
Ed è notabile insieme e commendabile la sua vigilanza, che insino a' Giubilei, che venivano da Roma era da' Nunzi richiesto il Regio Exequatur; ond'è, che a' 14 e 15 decembre del medesimo anno mandò lettere circolari a tutti i Governadori delle province del Regno ed altri Capitani d'alcune città principali, facendoli consapevoli, come il Nunzio di sua Santità residente in Napoli gli avea presentato memoriale, dimandandogli il Regio Exequatur ad un Giubileo mandato dal Papa nel Regno, acciò che lo potesse pubblicare, e che da lui gli era stato conceduto; per ciò ordinava, che con tal notizia permettessero per le città e luoghi delle dette province la pubblicazione di quello.
La Corte di Roma, usando delle solite arti, vedendo che gli ufficj e minacce col Duca d'Alcalà erano senz'alcun frutto, tentò la via della Corte di Spagna: onde diede incombenza al Nunzio residente in Madrid presso la persona del Re Filippo, che proccurasse a drittura col Re far argine al rigore del Duca, mandandogli tre Brevi intorno alla riforma de' Frati Conventuali di San Francesco, che intendeva far pubblicare nel Regno, affinchè non ne fosse dal Duca impedita l'esecuzione. Ma il Re Filippo scrisse sì bene al Duca, che il suo desiderio era, che s'adempisse a quanto si conteneva in quelli Brevi; ma nell'istesso tempo, con ammonimento scritto di sua propria mano in una postdata, gl'insinuò, che facesse eseguire i Brevi colla solita forma dell'Exequatur[279].
Si tentò parimente dal Nunzio in Ispagna doversi togliere quest'uso in Napoli, così perchè erano cessate le cagioni, perchè prima ne' tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore cacciava l'altro, era forse necessario, come anche perchè presentemente non serviva per altro, se non per estorquer denari nell'interposizione di quello. Il Re nel seguente anno 1569 ne diede al Duca per sua lettera di tutto ciò ragguaglio, dimandando da lui esserne informato, con avvisargli quanti denari si esigono per la spedizione di quello ed a chi toccano, affine di potersi trovar modo, che si spedissero gratis, e con ciò serrargli totalmente la bocca. Il Duca d'Alcalà, con sua Consulta fece accorto il Re di quanto era stato sinistramente informato dal Nunzio: che questo Exequatur era la maggior prerogativa e preminenza, che tenevano i Re in questo Regno: che per costume antichissimo, avvalorato anche per Prammatica fatta dal Re Ferdinando I nel 1473, era stato in tutti i tempi osservato che non s'estorquon denari per la spedizione di quello, ma alcuni pochi diritti, de' quali (per sua istituzione) ed a chi si pagassero ne gli mandava per ciò notamento particolare e distinto: anzi, per togliergli ogni pretesto, ordinò, che gli diritti, che spettavano al Cappellan Maggiore, suo Consultore e Maestrodatti non si esigessero dalle Parti, ma che si ponessero a conto della Regia Corte per la vita di quelli, che tenevano questi Uffici, e di vantaggio diede provvidenza, che il tutto si spedisse tosto e senz'alcuna dilazione e tedio delle Parti[280].
Al Duca d'Alcalà finalmente noi dobbiamo, che l'animo del Re Filippo II già dubbio e vacillante per le continue istigazioni e sinistri informi del Nunzio del Papa residente in Madrid, si rassodasse e stesse fermo e costante, e finalmente ributtasse pretensione cotanto fastidiosa ed insolente. Il Duca non tralasciava con sue Consulte spesso avvertirlo, che non cedesse a questo punto, ch'era il fondamento della sua regal giurisdizione e la maggior prerogativa, ch'egli tenesse in questo Regno, per la qual cosa il Re ebbe da poi sempre questa avvertenza, quando vedeva drizzati a lui questi ricorsi insino a Spagna, di mettersi in sospetto, e di non risolvere cos'alcuna, ma rimetter l'affare al Vicerè di Napoli e suo Collateral Consiglio.
Si vide ciò nella promulgazione della Bolla De Censibus, stabilita in quest'anno dal Pontefice Pio V, dove regolava a suo talento questo contratto, e pre tendeva che dovesse quella osservarsi, non meno nello Stato della Chiesa Romana, che in tutti i Dominj dei Principi Cristiani. Non istimò la Corte di Roma tentar questo a dirittura col Duca d'Alcalà, ma fece dall'Arcivescovo di Napoli mandar al Re a dirittura la Bolla, dimandandogli, che la facesse eseguir ciecamente nel Regno. Ma il Re sospettando quel ch'era, e riputando l'affare di molta importanza, non volle risolver da se cos'alcuna; onde a' 3 marzo del 1569, scrisse una lettera drizzandola al Duca Vicerè, al suo Collaterale ed al Presidente del S. C, nella quale dava loro notizia della dimanda fattagli dall'Arcivescovo, e che riputando egli l'affare degno di matura riflessione e di molta importanza, voleva per ciò, che esaminassero e discutessero questa Bolla, nella discussione della quale intervenissero non solo i Reggenti della Cancelleria, ma anche Giannandrea de Curtis, Antonio Orefice e Tommaso Altomare allora Regj Consiglieri; affinchè, quella esaminata, lo avvisassero di ciò, che poteva occorrere sopra di quella, e se v'era alcuno inconveniente, affine di poter pigliare la risoluzione, che conviene; replicando il medesimo in un altra sua regal carta de' 13 luglio del medesimo anno.
Il Duca d'Alcalà, in esecuzione di questi ordini regali, fece esaminar la Bolla, e si vide, che in quella il Papa s'arrogava molte cose, ch'eccedevano la sua potestà spirituale, e si metteva a decider quistioni, che non s'appartenevano a lui, ma s'appartenevano alla potestà temporale de' Principi: che quella conteneva alcuni capi, che volendoli eseguire portavan degl'inconvenienti, e sopra tutto si notò, che facendosi quella valere nel Regno, si sarebbe impedito il libero contrattare de' sudditi; onde, sebbene l'Arcivescovo di Napoli avesse nell'istesso tempo presentato altro memoriale al Vicerè, dimandando sopra la suddetta Bolla l'Exequatur Regium, si stimò bene non concederlo, e che per ciò quella non si dovesse ricevere, nè presso noi eseguire, come pregiudiziale al pubblico bene, ed al commercio. Anzi avendo l'Arcivescovo di Chieti l'arto intendere al Governadore d'Apruzzo, che il Cardinal Alessandrino aveagli scritto, che facesse pubblicare nella sua Diocesi la Bolla, e che per ciò egli intendeva pubblicarla, il Governadore ne avvisò il Duca, il quale a' 7 aprile del medesimo anno 1569, scrissegli una lettera Regia, incaricandogli, che parlasse all'Arcivescovo con farlo intero, che contenendo quella Bolla alcuni capi, li quali eseguendosi, saria l'istesso, che levare il contrattare, per ciò quella si stava esaminando, per potersi pigliare resoluzione; e quando quella sarà presa in Napoli, se ne darebbe notizia per tutto il Regno: e che intanto l'esorti da sua parte, che non voglia a patto veruno pubblicarla, o farla da altri pubblicare; e ch'egli stesso avvertito a non consentire, che si pubblichi, così questa, come altra Bolla, o provvisione di Roma senz'il solito e consueto Exequatur, con avvisarlo di quanto sarebbe occorso[281]. Nè durante il suo governo la fece egli qui valere; ed il Cardinal di Granvela successore all'Alcalà ne fece ancor egli, a' 31 luglio del 1571, Consulta al Re, con avvertirlo, che quella eseguendosi nel Regno partorirebbe di molti e gravi inconvenienti. Quindi è che presso di Noi non fu giammai questa Bolla ricevuta, nè praticata, siccome ora non si pratica nè ne' Tribunali, nè altrove[282]; ed osservasi la Bolla del Pontefice Niccolò V, come quella che fu dal Re Alfonso I inserita in una sua Prammatica, perchè acquistasse fra noi forza di legge, altrimente nè meno avrebbe potuto obbligarci all'osservanza; poichè dar regola e norma a contratti è cosa appartenente alla potestà temporale de' Principi, ed è cosa appartenente ali Imperio, non già al Sacerdozio; e consimili Bolle avranno tutta l'autorità nello Stato della Chiesa di Roma, ma non già fuori di quello ne' Dominj degli altri Principi d'Europa.
L'ordine del tempo richiederebbe, che si dovesse finir qui di parlare di questo Exequatur Regium; ma io reputo serbarne uno migliore, se per non esser obbligato a venire di nuovo a parlare di questa materia, con proseguirla dopo la morte del Duca d'Alcalà nei tempi degli altri Vicerè suoi successori insino ad oggi, perchè tutta intera, quanto ella è, sia collocata sotto gli occhi di tutti, e particolarmente di coloro, che avranno parte nel governo di questo Reame, acciò che conoscendo per tanti successi, quanto fosse stato questo Exequatur sempre odioso alla Corte di Roma, e che non si tralasciò pietra, che non fu mossa per abbatterlo, comprendano all'incontro, che tanti sforzi non si facevano per altro, che per isvellere il principal fondamento della Giurisdizione Regale e la maggior preminenza, che tengono i Principi ne' loro Reami; donde sia loro un solenne documento di dovere invigilar sempre, che non sia quello in minima parte tocco; ma proccurino, tenendo innanzi gli occhi il vigore e la costanza del Duca d'Alcalà, far in modo, che rimanga quello per sempre saldo e vie più fermo e ben radicato, a tal che qualunque furia d'impetuoso vento non vaglia a farlo un punto crollare.
Morto il Pontefice Pio V, i suoi successori seguitando, come per lo più sogliono, le medesime pedate contrastarono non meno di lui l'Exequatur. Infra gli altri, que' che più si distinsero, furono Papa Gregorio XIII e Clemente VIII.
Papa Gregorio, riputandolo come una disautorazione della Sede Appostolica, non meno che reputollo il Pontefice Pio, l'ebbe sempre in orrore, e pose ogni studio ed opera col Re Filippo II, perchè affatto si levasse dal Regno. Trovando però durezza nel Re, fece che la cosa si ponesse in trattato, e che il Re destinasse suoi Ministri in Roma per trovare almeno qualche onesto temperamento e moderazione, già che tentare di levarsi affatto, vedeva essere impresa, non che dura e malagevole, ma affatto disperata ed impossibile. Fu lungamente trattato in Roma fra i Ministri del Re e del Papa, infra l'altre differenze giurisdizionali, di questo punto; ma toltone le promesse de' nostri Ministri, che si sarebbe usato un modo più pronto, affinchè il medesimo, senza molta cognizione di causa, si spedisse tosto, e senz'alcuna dilazione e con poca spesa e tedio delle Parti, i Ministri del Papa non ne avanzarono altro. Qualunque Bolla, o altra provvisione, che veniva di Roma, si esponeva all'esame, nè si eseguiva, se non con permissione regia. Questo Pontefice, a cui dobbiamo la riformazione del nuovo Calendario, sperimentò ancora, che dal Principe di Pietra Persia D. Giovan di Zunica, il quale si trovava allora nostro Vicerè, non si volle permettere mai la pubblicazione ed accettazione di quel Calendario nel Regno, sino che il Re con sua particolar carta scrittagli a' 21 agosto del 1582[283] non glie lo ordinasse: nè si fece eseguire assolutamente, ma con alcune riserbe e moderazioni, come diremo nel libro seguente, quando ci toccherà più diffusamente ragionare di questa nuova Riforma del Calendario, fatta da Gregorio.
Il Duca d'Ossuna nel 1584 ripresse l'arroganza ed ardire de' Vescovi di Gravina, di Ugento e di Lecce, il primo de' quali avea avuto ardimento di pubblicare alcuni monitorj venutigli da Roma senza Exequatur; e gli altri due d'aver parimente pubblicate due Bolle senza questo indispensabile requisito. Gli chiamò tutti tre in Napoli, e ne fece due Consulte al Re, rappresentandogli, come perniciosi abusi questi attentati, a' quali dovea dar presto ed efficace rimedio per ovviare maggiori pregiudicj e disordini; perchè s'era la Corte di Roma avanzata sino a spedir da Roma un Cursore ad intimare un monitorio a Madama d'Austria senza Exequatur[284].
Non minor vigilanza ebbe sopra di ciò il Conte di Miranda successore dell'Ossuna, al quale avendo, nel 1587, scritto l'Ambasciador di Roma sopra il darsi l'Exequatur ad una Bolla del Papa, per la quale volendo formare in Roma un Archivio, pretendeva, che si dovessero mandare dal Regno Inventarj e tutte le scritture de' beni, rendite e giurisdizioni di tutte le Chiese ed Ospedali di esso: gli fu dal Conte risposto, che quello non poteva concedersi, mandandogli una relazione degl'inconvenienti che ne sarebbon seguiti, dandosi a quella Bolla esecuzione.
Nel Pontificato di Clemente VIII essendo Arcivescovo di Napoli il Cardinal Gesualdo si ripresero col medesimo vigore le contese, coll'occasione che diremo. Questo Pontefice nel 1596 avea drizzato al Cardinale un Breve, per cui ordinava, che tutti i Monasterj di Monache di S. Francesco dell'Osservanza non stassero più sotto la sua immediata protezione, ma riconoscessero gli Ordinarj, levando i Monaci, che vi erano, ed assistevano ne' Divini ufficj, con ponervi de' Preti: nel qual Breve erano anche inclusi i Monasterj di S. Chiara, dell'Egiziaca e della Maddalena di Napoli, che sono di patronato regio: il Cardinale avea fatto intimare il Breve a' Monaci e Monache senza Exequatur; onde il Vicerè Conte d'Olivares mandò il Segretario del Regno a fargli ambasciata regia, perchè s'astenesse d'eseguire il Breve, e fece poner le guardie a' Monasterj; e nell'istesso tempo ne fece Consulta al Re, ne avvisò il Duca di Sessa Ambasciadore in Roma, e volle anche scriverne egli a dirittura al Papa. Poteva ben il Conte antivedere qual risposta dovesse aver da Clemente, il quale non meno che i suoi predecessori, avea in odio l'Exequatur. La risposta del Papa, oltre di distendersi a biasimare i rilasciati costumi di que' Monaci e Monache, conteneva che l'Exequatur era un abuso, introdotto nel Regno ne' tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore spesso cacciava l'altro: che ora non ve ne era più bisogno, lodando perciò la condotta del Cardinale, che, senza ricercarlo, avea intimato il suo Breve. Il Vicerè replicò al Papa con altra sua lettera, facendogli vedere quanto giusto fosse e quanto non men antico, che non mai interrotto quest'uso dell'Exequatur nel Regno: ch'essendo una delle maggiori prerogative del Re e 'l principal fondamento della sua regal giurisdizione, non avrebbe permesso, che in conto veruno vi si pregiudicasse. Scrissene anche al Duca di Sessa, risoluto di venire a' rimedj più estremi per ripulsare ogni altro attentato, ed in gennajo del seguente anno 1597 ne fece altra Consulta al Re.
Il Cardinal Gesualdo, come Prelato di molta prudenza, prevedendo, che continuandosi la via intrapresa, era per capitar male, pensò un espediente per togliere ogni briga: fece che i Monaci rinunziassero il governo di que' Monasterj in sue mani, e da lui, come Ordinario, fu la rinunzia ricevuta, eccettuati però i Monasterj, ch'erano di patronato regio: fatta questa rinunzia per pubblico istromento, il Cardinale scrisse due biglietti al Vicerè, ne' quali dandogli di tutto ciò ragguaglio, dichiarava, ch'egli come Ordinario, senza aver bisogno del Breve di Roma, e con ciò d'Exequatur, intendeva governarli; e che perciò, esclusi i Monasteri, ch'erano di protezione regia, nelli quali non pretendeva innovare cos'alcuna, volendo visitare, ed entrar di persona ne' Monasterj del Gesù, di San Francesco, di S. Girolamo e di S. Antonio di Padova, pregava il Vicerè, che restasse servito comandare, che se gli dasse ogni ajuto e favore, acciò, come Ordinario, potesse fare l'ufficio suo senz'impedimento alcuno. Il Vicerè in vista di questi viglietti, ordinò al Reggente della Vicaria, che subito facesse levare le guardie poste di suo ordine in que' quattro Monasteri, e diedegli licenza, che potesse entrarvi: ed in cotal guisa fu terminato quest'affare con molta lode, non meno del Vicerè, che del Cardinale.
Questo tenore fu da poi costantemente tenuto dagli altri Vicerè, che al Conte d'Olivares successero: e finchè regnò Filippo II, fece valere nel Regno questa sua preminenza, come in tempo di tutti gli altri suoi predecessori.
Nel Regno di Filippo III, non si permise sopra ciò novità alcuna, e questo Exequatur, reso ormai celebre per le tante contese sopra di quello insorte, era costantemente ritenuto e riputato tanto caro e prezioso, che si stimava, il volersi volontariamente cedere a questo punto, uno de' più segnalati e preziosi doni, che da Re di Spagna potesse farsi giammai alla Corte di Roma; la quale l'avrebbe riputato d'un valore infinito. Tanto che Tommaso Campanella in que' suoi fantastici discorsi, che compose sopra la monarchia di Spagna, che M. S. vanno per le mani di alcuni, volendo aggiustar con nuovi e strani modi quella Monarchia, dice, che il Re di Spagna per togliere al Papa ogni sospezione, potrebbe cedere al punto dell'Exequatur in qualche parte, e mandar Vescovi e Cardinali alli governi di Fiandra e del Mondo Nuovo, e che in cotal guisa le cose riuscirebbero a suo modo; poichè (e' soggiunge) si vede, che il Papa con la indulgenza della Cruciata, gli dona più guadagni, ch'egli non spende a regalare Cardinali, Vescovi ed altri religiosi, e dove si pensa perdere, guadagnerebbe. Ed altrove ne' medesimi discorsi, dice, che potrebbe farsi un cambio tra 'l Re ed il Papa; il Re, che gli ceda l'Exequatur, ed all'incontro il Papa gli doni l'autorità dell'ultima appellazione, sì che possa comporre un Tribunale, dove egli come Cherico sia il Capo, ed unito a due Vescovi, siano Giudici d'ogni appellazione. Ma lasciando da parte stare questi sogni, nel nostro Reame, non meno nel Regno di Filippo III, (dove per tralasciar altri esempj a' Brevi che spediva il Papa di Conti Palatini e di Cavalieri aurati, non si dava l'Exequatur, se non ristretto, che potessero solamente portare torquem, seu habitum Equitis aurati[285]) che nel Regno di Filippo IV suo figliuolo, e di Carlo II, ultimo degli Austriaci di questa discendenza, non vi è scrittura, che venga da Roma, che non sia ricercato l'Exequatur. S'espongono tutte all'esame, siano Commessioni e patenti del Nunzio Appostolico e de' Collettori: siano Brevi, Decreti o Editti attenenti al S. Ufficio, ovvero al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro: siano per proibizioni di libri, per Indulgenze e Giubilei: siano in fine monitorj e citazioni: ed in breve di qualunque provvisione, che di Roma ci venga, non si permette la pubblicazione, e molto meno l'esecuzione senza questo indispensabile requisito. Il Vicerè col suo Collaterale Consiglio commette l'esame della scrittura al Cappellan Maggiore e suo Consultore, il quale ne fa a quel Tribunale relazione, da cui non vi essendo inconvenienti, nè pregiudizio, si concede l'Exequatur, e sovente anche si niega. Questo è l'inveterato ed antico stile introdotto nel Regno, fin da che in quello si stabilì il Principato mantenuto nella serie di tanti secoli, da tutti i Principi, che lo ressero; ed a' dì nostri maggiormente stabilito dal nostro Augustissimo Principe, il quale, negli anni 1708 e 1709, residendo in Barcellona, con più sue regali carte[286] dirette al Cardinal Grimani nostro Vicerè, comandò, che in tutte le provvisioni, che ci vengono da Roma, si fosse inviolabilmente osservato; in guisa che al presente dura vie più stabile e fermo, che mai.
CAPITOLO VI. Contese per li Visitatori Appostolici mandati dal Papa nel Regno; e per le proibizioni fatte a' Laici citati dalla Corte di Roma, di non comparire in quella in modo alcuno.
Il costume di mandarsi dal Pontefice romano in queste nostre province, come Suburbicarie, i Visitatori Appostolici, fu molto antico: abbiam rapportato nel X Libro di questa Istoria, che Papa Niccolò II diede questo carico a Desiderio, celebre Abbate di Monte Cassino, per la Campagna, Principato. Puglia e Calabria, che come Legato della Sede Appostolica visitasse tutte le Chiese e Monasteri di quelle province[287]; e lo stesso si praticava nell'altre province d'Europa. Ma quanto danno questi Legati portassero alle Province lor commesse, fu ben a lungo ivi da noi narrato, tanto che vennero in tal orrore nella Francia e negli altri Regni, che ne furono discacciati, e con severi editti proibito, che più non s'ammettessero.
I primi nostri Re Normanni, per ciò che s'attiene al Regno di Sicilia, vi diedero qualche rimedio, e per la famosa Bolla di Urbano II fondamento di quella Monarchia, per la quale il Re era dichiarato Legato della S. Sede, non furono più ricevuti in quell'Isola. Ma la nostra Puglia e la Calabria, sotto i quali nomi eran comprese allora tutte le altre province, che oggi compongono il Regno di Napoli, rimasero nella disposizione antica. Quindi avvenne, che nella pace fatta in Benevento nel 1157, tra il Re Guglielmo I con Papa Adriano IV, intorno a questi Legati, fosse per la Sicilia convenuto, che la Chiesa Romana potessevi avere le elezioni e consegrazioni nella forma ivi descritta, excepta appellatione, et Legatione, quae nisi ad petitionem nostram, et haeredum nostrorum, ibi non fiant. Della Puglia però e della Calabria si convenne in cotal guisa: Consecrationes, et visitationes libere Romana Ecclesia faciet Apuliae, vel Calabriae Civitatum, ut voluerit, aut illarum partium, quae Apuliae sunt affines, Civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra, vel nostrorum haeredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio, nisi cum voluntate nostra, nostrorumque haeredum. In Apulia, et Calabria, et partibus illis, quae Apuliae sunt affines, Romana Ecclesia libere Legationes habebit[288]. Fuvvi con tutto ciò data qualche provvidenza intorno ad evitar i danni, che seco portavano tali Legazioni alle Chiese del Regno, con soggiungervi: Illi tamen, qui ad hoc a Romana Ecclesia fuerint delegati, possessiones Ecclesiae non devastent.
Con tutto che potesse la Chiesa di Roma liberamente mandar nel Regno questi Visitatori, o Legati, non si trascurò però mai d'invigilare sopra le Commessioni, che portavano. Erasi alle volte veduto, che eccedevano i confini d'una potestà spirituale, e sovente mettevan mano sopra persone laiche, e perciò doveano presentarsi ed esporsi all'esame, a fin di potersi eseguire; ond'eravi bisogno del Placito Regio, siccome in tutte l'altre provvisioni, che venivan da Roma, e tanto più se le Commessioni erano per la città di Napoli, già dichiarata Sede Regia, ove i Re aveano fermata la loro residenza, e da poi in lor vece i Vicerè loro Luogotenenti.
Nel Pontificato di Pio V, mentr'era il Regno governato dal Duca d'Alcalà, la Corte di Roma, abusandosi di questa facoltà, tentava intorno a ciò far delle sorprese; poichè il Papa avea spedito un Breve al Vescovo di Strongoli, col quale come suo Delegato e della Sede Appostolica, gli dava commessione di poter visitare alcuni Vescovadi ed Arcivescovadi, dei quali ve n'erano alcuni di Patronato Regio, come di Salerno, Gaeta e Cassano, insieme con tutte le Chiese d'essi, e tutte le persone Ecclesiastiche, eziandio quelle ch'erano esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario. Parimente in una Bolla separata davansi al medesimo Vescovo molte istruzioni pregiudizialissime alla giurisdizione e preminenze regali; poichè si toccavano anche i laici, si dava facoltà al medesimo di poter visitare gli Ospedali, esiger conto delle loro rendite e proventi, ancorchè fossero amministrati da' laici; ma quel che sopra tutto era intollerabile, si fu, che il Vescovo teneva istruzione segreta ed ordine del Papa di dover eseguire queste commessioni, senza dimandarne Exequatur; ed avea già cominciato, senza richiederlo al Vicerè, a visitare alcune di quelle Chiese. Il Duca d'Alcalà con maniere pur troppo dolci e gentili, fece avvertire al Vescovo, che non eseguisse queste sue commessioni senza chiederne Exequatur; e poichè egli diceva, che teneva ordine di Sua Santità che non lo pigliasse, se gli replicò, che s'astenesse intanto d'eseguirlo, fin ch'egli non ne informava Sua Maestà, con supplicarla di non voler permettere questa novità nel Regno. Se ne astenne perciò il Vescovo, ed in tanto il Duca scrissene in Roma all'Ambasciadore del Re; scrissene al Commendatore D. Ernando Torres, ed ancora al Cardinal Alessandrino, perchè s'interponessero col Papa per far ordinare al Vescovo, che pigliasse l'Exequatur, nè permettesse, che in suo tempo si avesse a soffrire questo pregiudizio. Ma 'l Pontefice Pio, alterandosi alle dimande fattegli, non volle consentirlo; tanto che postosi l'affare in trattato col Nunzio di Napoli, si concertò un nuovo modo da tenere, ma nemmeno fu trovato di soddisfazione del Nunzio; onde obbligarono il Vicerè d'unire tutto il Collaterale, così di Giustizia, come quel di Stato, e di farne a' 29 dicembre del 1566 una piena Consulta al Re Filippo, nella quale con somma premura pregavalo a considerare li tanti pregiudizj, che poteva ciò apportare alla sua Regal Giurisdizione, e che con celerità gli ordinasse quel che dovea eseguire, tanto ne' casi suddetti, quanto negli altri simili, che alla giornata potevano occorrere; tanto maggiormente, che il Papa minacciava di voler proibire la celebrazione de' Divini ufficj nel Regno, con ricordare e nominare sempre le scomuniche, che sono nella Bolla Coenae.
Re Filippo, seriamente considerando l'affare essere di somma importanza, scrisse premurosamente al suo Ambasciadore in Roma, che impegnasse tutti i suoi talenti con vigore, sicchè il Papa s'acquietasse al modo concertato in Napoli, di spedirsi lettere esecutoriali, conforme alla minuta offerta dal Vicerè, di che finalmente il Pontefice si contentò, levandosi solamente alcune clausole, e che quelle s'indirizzassero generalmente ad ogni persona, senza toccare in quella, nè Ecclesiastici, nè Secolari. Scrisse parimente il Re al Duca d'Alcalà, che non facesse permettere visite degli Ospedali, che sono istituiti ed amministrati da persone Secolari; molto meno del Monastero di S. Chiara, ed in tutte l'altre cose, che appartengono a Padronato Regio e preminenza regale: resistesse alle istruzioni del Vescovo di Strongoli in tutti quelli capi, che toccavano i laici; ed in fine, che colla sua prudenza, e saviezza valendosi delle vie e mezzi, che più gli pareranno convenire al suo regal servizio, proccurasse con tutta la modestia trattare col Pontefice il giusto e 'l convenevole. Il Duca portossi con tal desterità ed efficacia, che ridusse il Nunzio, in commessioni simili, a dimandar l'Exequatur; ed i Vicerè suoi successori non permisero per ciò mai a' Visitatori Appostolici eseguire le loro Commessioni, se non presentate prima, e trovatele a dovere, loro si concedeva l'Exequatur, sempre però colla clausola, che potessero eseguirle contra le persone Ecclesiastiche, e sovente si moderavano quelle Commessioni, che erano riputate pregiudiziali alle preminenze regali ed a' diritti del Regno.
Ma affare più difficile e scabroso ebbe a trattare questo Ministro nel medesimo tempo col Pontefice Pio. Avea egli mandato in Napoli per suo Nunzio Paolo Odescalchi; a costui oltre delle Commessioni dategli degli Spogli, e delle Decime, e di ciò, che concerneva in generale il suo Ufficio, avea anche spedite Commessioni particolari per altre cause fuori degli Spogli, fra l'altre, se gli dava potestà di far inquisizione e conoscere delli beni ecclesiastici malamente alienati in questo Regno da anni cento in qua, delle nullità ed invalidità di dette alienazioni, benchè fossero confermate dalla Sede Appostolica, o suoi Commessarj: di conoscere anche delle indebite occupazioni e ritenzioni di detti beni, e quelli trovatigli malamente alienati ed occupati, reintegrarli al dominio di quelle Chiese, dalle quali apparissero alienati e distratti: con potestà di astringere li possessori di quelli, senza far distinzione di persone Ecclesiastiche, o Secolari, non solo alla restituzione di que' beni, ma alla soddisfazione de' frutti da quelli pervenuti.
Il Nunzio presentò al Vicerè tutte queste sue Commessioni: alle regolari fu data licenza d'eseguirle colle solite condizioni e limitazioni; ma per quest'ultima fugli assolutamente proibito di poterla eseguire, e gli fu negata ogni licenza. Il Nunzio della risoluta resistenza ne diè avviso in Roma, e dall'altro canto il Duca ne fece a' 28 febbraio del 1568 una piena Consulta al Re, nella quale seriamente l'avvertiva, che l'esecuzione di quella era pregiudizialissima alla Regal Giurisdizione, e che sarebbe stato il medesimo, che vedersi eretto nel Regno un nuovo Tribunale Ecclesiastico contra i laici, e contra l'antico costume, avendo sempre i Tribunali Regj proceduto in queste cause contra i laici convenuti, conforme alla regola, che l'Attore debba seguire il Foro del Reo, ministrando alle Chiese e persone ecclesiastiche, che tali e simili litigj hanno intentato contra quelli, complimento di giustizia, nè s'è mai permesso, che contra laici in simili cause avessero proceduto Giudici Ecclesiastici, tanto Ordinari, quanto Delegati Appostolici. Soggiungendogli, che il Pontefice Paolo III, avendo tentata la medesima impresa, destinando in questo Regno Giudici con simili Commessioni, e spezialmente quest'istesso Paolo Odescalchi, che al presente era venuto per Nunzio, portando simile Commessione a tempo, che governava questo Regno il Cardinal Pacecco, gli fu denegata licenza d'eseguirla, e lo stesso anche praticossi con Giulio III, che se ciò potesse aver luogo, saria lo stesso ch'ergere un Tribunal nuovo di Giudici Ecclesiastici in questo Regno, giammai costumato: e da ciò ancora ne nascerebbero grandissime perturbazioni a la quiete e tranquillità pubblica: ne seguirebbero grandissimi danni e dispendj a' sudditi, dovendosi porre sossopra le alienazioni de' beni Ecclesiastici fatte da tanto lungo tempo, d'anni cento, non solo ad istanza di Parte ma ex mero officio e per inquisizione, come s'esprime in detta Commessione. Per li quali motivi, gli altri Pontefici predecessori cessarono da tal impresa, nè procederono più oltre; e che perciò la Maestà Sua dovea interporre tutta la sua regal autorità col presente Pontefice, affinchè facesse desistere il Nunzio da tal pretensione come gli altri suoi Antecessori aveano fatto. Il Re per queste forti insinuazioni fece sì, che la visita e commessione del Nunzio Odescalchi non avesse effetto: il Papa lo richiamò, ed a' 9 febbraio del 1569 ne mandò in Napoli un altro.
Ma non per questo pose la Corte di Roma in abbandono l'impresa; si tentarono in appresso modi pur troppo vergognosi. Il Cardinal Morrone con Ernando de Torres posero in trattato l'affare in Roma, e consultarono insieme un espediente, che siccome lo qualifica questo Cardinale in una sua lettera, che a' 18 agosto del seguente anno 1570 scrisse al Vicerè, era non solo di maggior servizio di Dio, ma di sommo onore ed utile di Sua Maestà e di gran lode de' suoi Ministri. Il Cardinal si arrossì forse in questa sua lettera specificar al Duca questo espediente, ma glie lo fece scrivere da D. Ernando, il quale accludendogli la lettera del Cardinale, l'avvisava, che pur che facesse egli eseguire nel Regno la Bolla di conoscere delle cause de' beni malamente alienati delle Chiese, il Cardinale gli avea detto, che di tutto quello si ricupererà, daranno il terzo a Sua Maestà, e che il negozio si tratterebbe nel Regno, come quello della Fabbrica di S. Pietro, coll'intervento di quelle persone, ch'esso Vicerè resterà servito deputare, e che senza dubbio toccheranno a Sua Maestà più di centomila ducati, e che sarà molto grande il servizio, che perciò si farà a Dio, alle Chiese, all'anime di quelli, che al presente possedono questi beni ingiustamente ed indebitatamente, al Papa ed alla Fabbrica di San Pietro; che perciò gli pareva, ch'esso Vicerè dovesse dar a ciò orecchio, perchè sarebbe con ciò anche padrone di potere gratificare alcuni Baroni: gli scrive ancora, che il Cardinale gli avea detto, che il Papa aveagli comunicato, che consimile Bolla mandava in Ispagna, siccome ancora avea fatto per tutta Italia.
Il Duca d'Alcalà scandalizzato di ciò, non rispose altro, che ne avrebbe avvisato Sua Maestà per attendere la sua deliberazione, non potendo da se risolvere; onde a' 12 Ottobre del medesimo anno mandò una piena Consulta al Re, avvisandolo minutamente di tutto ciò, con inviargli ancora le copie delle lettere del Cardinale e dell'Ernando, non lasciando d'insinuargli gli inconvenienti e pregiudizi, che sarebbero seguiti, concedendosi tal licenza con modi così scandalosi.
Il savio Re Filippo abbominando l'offerta, ed insieme arrossendosene, rispose, a' 7 marzo del 1571, al Duca, che non conveniva a lui d'entrare in questa pratica; che perciò andasse dilatando la risposta, ed essendo obbligato a darla, senza dar ad intendere che avesse scritto cosa alcuna di ciò a lui, e facendosegli nuove istanze, rispondesse, che avendo da poi meglio considerato l'affare, non gli era parso darne parte a Sua Maestà; ma considerati i tanti inconvenienti e di grandissimo momento, che potevano nascere e per gli esempi altre volte praticati, avea risoluto per li medesimi rispetti seguitargli, e di non far su ciò, durante il suo governo, novità alcuna: che questa sua risoluzione la facesse intendere al Cardinale per la medesima via di D. Ernando ed in cotal maniera facesse terminare questo negozio e questa pratica[289]. Così fece il Duca, ed in cotal maniera si pose fine al trattato; e siccome in que' pochi mesi, ch'egli sopravvisse, (poichè poco tempo da poi fu dalla morte a noi involato) non fu introdotta novità alcuna, così diede esempio agli altri Vicerè suoi successori di resistere sempre a simili imprese della Corte di Roma, i quali non solo obbligarono tutti i Visitatori Appostolici a non eseguire le loro commessioni senza Regio Exequatur; ma, quando accadeva concedersi, si dava sempre colla clausola: Quo ad Ecclesias, et beneficia Ecclesiastica, et quo ad bona, et possessiones contra personas Ecclesiasticas tantum; et dummodo non operetur directe, nec indirecte contra personas laicas; neque super Praelaturis, Beneficiis, Monasteriis et Ospitalibus et Cappellaniis, quae sunt sub protectione regia. Ed oltre a ciò s'usava molta vigilanza, affinchè i Commessarj destinati da questi Visitatori non angariassero con estorsioni e gravezze l'istesse persone Ecclesiastiche.
Resistè parimente questo Ministro con vigore agli attentati della Corte di Roma, che s'arrogava sovente di citar persone laiche, anche sudditi e Feudatarj del Regno per cause ecclesiastiche e temporali a dover comparire, tuttochè rei, in Roma in quel Tribunale, dovo venivano citati. Ancorchè il Re Ferdinando I, a' 24 aprile del 1474, con particolar Prammatica avesse sotto pena di confiscazion di beni, rigorosamente proibito di comparirvi[290], ed il Re Federico con molto vigore avesse fatto valere nel suo Regno quella Prammatica, siccome sotto l'Imperador Carlo V fece ancora il Conte di Ripacorsa, mostrando gran risentimento per una citazione fatta da Roma al Duca d'Atri; con tutto ciò nel Pontificato di Pio V, non s'astenevano i Tribunali di Roma di tentarlo: non se n'astennero nel 1567 con Marcello Caracciolo, il quale ad istanza del Fisco della Sede Appostolica fu citato a comparire in Roma ed a rilasciare il Casal di Monte d'Urso vicino a Benevento con suoi vassalli e giurisdizioni. Giancamillo Mormile, figliuolo di Cesare, per una causa della lumiera, che possedeva nel Lago d'Agnano, patì lo stesso; e così parimente l'Università di Montefuscoli, terra allora del Marchese di Vico, la quale fu interdetta e sospesa da' Divini ufficj, perchè citata in Roma a dover rilasciare alcuni territori, non volle ubbidire. Ma quel che era insoffribile, si allegava per causa di poter comandare, citare ed astringere i laici del Regno, l'essere questo soggetto alla Sede Appostolica. Il Duca d'Alcalà non potè soffrire questi abusi, con vigore gli ripresse, e mandò tre Consulte al Re Filippo, dove con premura grande l'avvisava de' pregiudizj e pregava dovervi dar pronto e vigoroso rimedio[291].
Dall'aver con tal vigore il Duca combattuto questo temerario ardire della Corte di Roma, ne nacque, che i Vicerè suoi successori, animati ancora dalla volontà del Re già pienamente informato dal Duca, vi usarono ogni vigilanza e rigore; onde il Duca d'Ossuna fece nel 1582 carcerare un Cursore, che avea avuto ardimento di citare Madama Margherita d'Austria sorella di D. Giovanni d'Austria, la quale dimorava nella città dell'Aquila, statale assignata per sua dote, con imporsele, che comparisse in Roma per una lite mossale dalla Regina vedova di Francia. Ed il Conte di Benavente ne fece maggiori risentimenti, perchè essendo stati citati in Roma il Duca di Maddaloni sopra un Juspatronato Baronale ed il Marchese di Circello per la Bagliva della sua terra del Colle, pretesa dal Cardinal Valente, come Abate di S. Maria di Carato, ne fece grave rappresentazione nel 1605 in Ispagna al Re Filippo III, dal quale fugli risposto con sua lettera de' 18 marzo del 1606 che non permettesse far comparire i citati in Roma, incaricandogli, che per riparare un eccesso tanto pregiudiziale e di mala conseguenza facesse tanta estraordinaria dimostrazione che non solo servisse per riparo, ma d'esempio; e che proccurasse avere in mano il Cherico, che intimò il Marchese, e si cacciasse dal Regno; e che all'Abate, che lo fece intimare, si sequestrasse la temporalità, e si cercassero i suoi parenti; ed in fine usasse tutte le diligenze per castigare un tal eccesso.
CAPITOLO VII. Contese insorte per li casi misti, e per la porzione spettante al Re nelle Decime, che s'impongono dal Papa nel Regno alle persone Ecclesiastiche.
Al Duca d'Alcalà parimente dobbiamo, che nel nostro Regno si fosse tolto quell'abuso, che i Giudici Ecclesiastici, sol perchè avessero prevenuto, potessero procedere contra i laici in certi casi, che per ciò appellarono misti. Infra l'altre intraprese della Giustizia Ecclesiastica, come altrove si disse, si fu questa d'avere gli Ecclesiastici inventato un certo genere di giudicio, chiamato di Foro misto, volendo, che contra il secolare possa procedere così il Vescovo come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione; nel che veniva sovente a rimaner il Magistrato deluso, perchè gli Ecclesiastici, per la esquisita lor diligenza e sollecitudine, quasi sempre erano i primi a prevenire: onde non lasciando mai luogo al secolare, s'appropriavano di quelli la cognizione. Infra gli altri reputavano di Foro misto, il sacrilegio, l'usura, l'adulterio, la poligamia, l'incesto, il concubinato, la bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, ed il costringimento per le Decime e per la soddisfazione de' Legati pii.
Il Pontefice Pio, usando de' soliti modi, faceva dal suo Nunzio in Madrid importunare il Re Filippo, querelandosi del Duca, che nel Regno impediva a Vescovi, ancorchè prevenissero, di conoscere contra i secolari ne' narrati casi; tanto che il Re scrisse a' 17 luglio del 1569 una lettera al Duca, ordinandogli che avesse fatto consultare e risolvere dal Collaterale con tre o quattro altri del Consiglio di Santa Chiara, e con li due Avvocati Fiscali, queste controversie, se i Vescovi, quando prevengono, possano conoscere ne' suddetti casi. Il Duca fece assembrare i Reggenti del Collaterale con tutti gli altri Ministri, che il Re volle che intervenissero per Aggiunti, ed esattamente discusso l'affare, con pienezza di voti fu conchiuso, che quest'era un abuso: in conformità di che si scrisse dal Duca a' 19 luglio del seguente anno 1570 una solenne e piena Consulta a Sua Maestà di quel, che s'era conchiuso in Collaterale, coll'intervento di que' Ministri e de' due suoi Fiscali: cioè, che in questo Regno la cognizione di questi casi contra laici spetta privativamente a Giudici Regj, e non alli Prelati, e non si dà prevenzione, come i Vescovi pretendono: in esecuzione del quale stabilimento, accadendo il caso, che i Vescovi volevano impacciarsi ne' delitti di sortilegio, di spergiuro, d'incesto, o d'altro, rapportato di sopra o d'intrigarsi ad esazion di decime contra laici, loro si faceva valida resistenza: le cui pedate seguitarono da poi il Cardinal Granvela e gli altri Vicerè suoi successori, de' quali ci rimangono ancora presso il Chioccarello nel tom. 5 de' suoi M. S. Giurisdizionali molti esempj.
Fu antico costume nel nostro Regno, che qualora i Pontefici, o per occasione di guerra contra Infedeli o per altra cagione imponevano decime sopra beni Ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al Re, e di questa pratica ve n'è memoria ne' nostri Archivj sin da' tempi di Papa Sisto IV e del Re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici consapevoli di questo diritto per loro volontà, permettevano esigerla, altre volte senza loro espresso volere, ed i collettori di dette Decime ch'erano per lo più Vescovi o altre persone Ecclesiastiche, davano il conto delle loro esazioni nella Regia Camera, e li denari, che s'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte de' quali era riserbata per detta porzione al Re spettante, altra era consignata alle persone destinate da' Sommi Pontefici. Nel Pontificato di Pio V minacciando il Turco guerre crudeli ne' nostri mari, ed ardendo allora la guerra di Malta cotanto ben descritta dal Presidente Tuano, questo Pontefice per ajutare le forze de' Principi Cristiani, affinchè s'opponessero ad un così potente ed implacabil nemico, taglieggiava sovente gli Ecclesiastici, e nel nostro Regno impose con Placito Regio più decime sopra i loro beni. Era veramente commendabile il zelo, che avea il Pontefice Pio per queste espedizioni, ma nell'istesso tempo si proccurava dalla Corte di Roma, che l'esazione di quelle pervenisse tutta intera in loro mani: cominciava a difficoltare questo dritto del Re, e fece sentire a D. Giovanni di Zunica, allor Ambasciadore in Roma, ed al Vicerè di Napoli, che mostrassero il titolo, onde veniva al Re questo diritto. Il Duca d'Alcalà rispose come conveniva, ed il Re Filippo avvisato da D. Giovanni di Zunica di questa domanda, a primo luglio del 1570, gli rispose, che facesse sentire a quella Corte, che il suo Re non teneva necessità alcuna di mostrare il titolo, col quale costumasi in Regno pigliarsi questa parte di decime: che Sua Santità voglia conservarlo in quella quasi possessione, nella quale egli stava, e stettero i suoi predecessori, perchè non consentirà mai, che sia spogliato di quella.
Ancorchè da queste contese niente avesse ricavato Roma intorno a questo punto, con tanta costanza sostenuto, nulladimanco, per la pietà del Re, e perchè veramente il bisogno della guerra di Malta era grande, si compiacque il Re, che le decime imposte sopra le persone Ecclesiastiche del Regno per soccorso di quell'Isola, si esigessero da' Ministri Ecclesiastici, i quali dovessero tutte impiegarle a quel fine; ed affinchè quest'atto non recasse alcun pregiudizio alle ragioni del Re, si fece fare dichiarazione da Fra Martino Royes, deputato Collettore Generale sopra l'esazione di dette decime, come Sua Maestà graziosamente concedeva a detta Religione la metà di dette decime, che a lui toccava, e similmente concedeva, che i denari di dette decime non pervengano alla Regia General Tesoreria, com'è consueto, ma s'esigano per le persone deputate da detta Religione, e per esso Fra Martino in nome della medesima. Parimente, intendendo il Papa imporre tre decime sopra i frutti Ecclesiastici di questo Regno, per ajutare a complire le fortificazioni della città di Malta, quando però S. M. avesse rimessa a quella Religione la metà a se spettante, il Re benignamente vi condescese; siccome nei tempi, che seguirono, in consimili occasioni, per ajutare i Principi Cristiani, che si trovavano travagliati da Infedeli, o Eretici, senza pigliarsi cos'alcuna, ordinava a' suoi Ministri, che facessero liberamente esigere queste decime per impiegarle in spedizioni così pie.
Questa pietà del Re Filippo non fu però sufficiente a rimovere la Corte di Roma dall'impresa; poichè tra le istruzioni date al Cardinal Alessandrino nella sua Legazione vi fu anche questa, di dolersi col Re, come, così ne' Regni di Napoli e di Sicilia come nel Ducato di Milano, era gravata la Giurisdizione Ecclesiastica nell'impedimento che si dava nell'esigere le decime, che Sua Santità avea imposte sopra il Clero d'Italia, sotto colore, ch'apparteneva parte di quelle a S. M., dicendo altresì, che sebbene si fossero ottenute intorno a ciò alcune permissioni per li Pontefici passati, non s'avea da formar regola universale; e che per ciò avesse per bene Sua Maestà lasciarlo a libera disposizione di Sua Santità; e pretendendo tenere in quello alcuno diritto, se ne dasse conto a Sua Santità, acciò potesse quietare sua mente, e levarsi da ogni scrupolo.
Ma il Cardinal di Granvela successore del Duca, a cui il Re partecipò i punti della Legazione suddetta, rispose al Re con sua Consulta de' 22 marzo del 1572, che intorno a ciò Sua Santità poteva levarsi ogni scrupolo, perchè questo era un costume antichissimo, e che i Re suoi predecessori n'erano stati da tempi immemorabili in pacifica e quieta possessione con consenso de' Sommi Pontefici medesimi: onde dovea parere ora cosa stranissima, che l'amor filiale e sommo rispetto portato sempre a Sua Santità abbia da partorir contrario effetto di dimandargli il titolo di cosa cotanto chiara, ereditata da' suoi maggiori e permessa da tanti Sommi Pontefici. I medesimi sentieri furono da poi calcati dal Conte di Miranda e dagli altri Vicerè suoi successori, tanto che ora questo costume vi dura nel Regno più fermo, che mai[292].
CAPITOLO VIII. Contese per li Cavalieri di S. Lazaro.
Parve veramente destinato il Duca d'Alcalà dal Cielo per resistere a tante intraprese della Corte di Roma, che mosse sotto il Pontificato di Pio V. Una assai nuova, e stravagante saremo ora a raccontarne: e poichè il soggetto ha in se qualche dignità, non ci rincresce di pigliarla un poco più dall'alto, manifestando la instituzione ed origine di questi Cavalieri; e quali disordini apportassero nel Regno.
Questi Cavalieri vantano un'origine molto antica, e la riportano intorno all'anno 363 sotto l'Imperador Giuliano, ne' tempi di Basilio Magno, e di Damaso I. R. P. Confermano questa loro antichità da tanti Ospedali, che sotto il nome di S. Lazaro, l'Istoria porta, essere stati in que' primi tempi costrutti per tutto l'Orbe Cristiano, e sopra ogni altro in Gerusalemme, e nelle altre parti di Oriente[293]. Ma questa prima instituzione, per l'incursione de' Barbari e per l'ingiuria de' tempi, venne quasi a mancare, infino che Onorio III ed Innocenzio III non la ristabilissero, e ne prendessero protezione, intorno all'anno 1200. Da poi Gregorio IX ed Innocenzio IV concedettero loro molti privilegj, e prescrissero al loro Ordine una nuova forma, con facoltà di poter creare un Maestro. Alessandro IV con grande liberalità confermogli i privilegj, e quanto da' suoi antecessori era stato lor conceduto.
I Principi del secolo, tirati dall'esempio de' Pontefici, e dal pietoso loro istituto, consimile a quello degli antichi Ebrei (di cui Fleury[294] ce ne rende testimonianza) dell'Ospedalità, e di curare gl'impiagati, e specialmente coloro, ch'erano infettati di lebbra, gli cumularono di beni temporali. I primi furono i Principi della Casa di Svevia, e fra gli altri Federico, il quale concedè loro molte possessioni in Calabria, nella Puglia ed in Sicilia[295]. I Pontefici romani, ed in fra gli altri Niccolò III, Clemente IV, Giovanni XXII, Gregorio X e poi Urbano VI, Paolo II e Lione X favorirono gli acquisti, e con permetter loro di potergli ritenere, sempre più avanzando, divennero molto ricchi. Ma loro avvenne ciò, che l'esperienza ha sempre in casi simili mostrato, che per le soverchie ricchezze, per li favori soverchi dei Principi e per li tanti privilegj de' Romani Pontefici, venisse a mancare la buona disciplina e l'antica pietà; ed all'incontro a decadere di riputazione e stima presso i Fedeli. I Pontefici, infra gli altri privilegj, avean lor conceduto, che le robe rimase per morte dei lebbrosi, o dentro, o fuori degli Ospedali, s'appartenessero ad essi; parimente, che potessero costringere i lebbrosi a ridursi negli Ospedali, ancorchè repugnassero. I Principi davano mano e facevano eseguire nei loro Dominj queste concessioni: onde anche fra Noi leggiamo[296], che il nostro Re Roberto a' 20 aprile 1311 scrisse a tutti i suoi Ufficiali di questo Regno, avvisandogli, come i Frati Religiosi dell'Ospedale di S Lazaro di Gerusalemme gli aveano esposto, ch'essi in vigor de' Privilegi lor conceduti da' Sommi Pontefici aveano autorità di constringere que' che sono infetti di lebbra, dovunque accadesse trovargli, di ridurgli e restringerli negli Ospedali deputati all'abitazione di tali infermi, anche con violenza bisognando, separandogli dall'abitazione de' sani e dando loro gli alimenti necessarj; e poichè alcuni di questi infermi ricusavano venire a detti Ospedali, ajutati spesso da loro parenti potenti, perciò il Re ordina a' suddetti suoi ufficiali, che prestino ogni favore, acciò possano ridurre detti lebbrosi in dette case, con costringergli ancora e pigliargli personalmente. E sotto 'l Regno dell'Imperadore Carlo V pur leggiamo, che Andrea Caraffa Conte di S. Severina, Vicerè di questo Regno a petizione di Alfonso d'Azzia Maestro di S. Lazaro, a' 18 decembre del 1525, ordinò a tutti gli Ufficiali del Regno, che facessero giustizia ad un Vicario del suddetto Alfonso, che avea da andare a ricuperare molte robe per lo Regno di persone infette di lebbra, decadute per la lor morte alla Religione, in vigor dei privilegj e Bolle de' Sommi Pontefici.
Questi modi indiscreti, usati sovente per uccellare le robe di que' miserabili, in decorso di tempo gli fecero cadere dalla stima, e a poco a poco vennero in tanta declinazione, che appena erane rimaso il nome. Ma assunto al Pontificato Pio IV, costui gli rialzò ed a somiglianza degli altri Religiosi Cavalieri gli ornò di molti, ed ampi privilegj, ed immunità, restituendogli nell'antica dignità e per G. Maestro dell'Ordine creò Giannotto Castiglione. Pio V parimente gli onorò e favorì, tanto che in questi tempi presso di noi nel Viceregnato del Duca d'Alcalà s'erano molto rialzati, ed in sommo pregio avuti.
Ma che i Pontefici Romani con tanti onori e prerogative avessero voluto innalzargli senza altrui pregiudizio, era comportabile, ma che ciò avesse da ridondare in pregiudizio de' Principi, ne' cui Stati essi dimoravano, non era da sopportare. Essi ancorchè laici ed ammogliati, in vigor di queste papali esenzioni e privilegi pretendevano, così in riguardo delle loro persone, come de' loro beni, essere esenti dalla regal giurisdizione, non star sottoposti a' pagamenti ordinarj, ed estraordinarj del Re; e quel ch'era appo noi insoffribile, il lor numero cresceva in immenso, perchè erano creati Cavalieri, non pur dal G. Maestro, ma anche dal Nunzio del Papa residente in Napoli, ciò che abbonandosegli, avrebbe recato grandissimo detrimento e pregiudizio alle regali preminenze.
Perciò il Duca d'Alcalà non fece valere nel Regno que' lor vantati privilegj, ed ordinò, che fossero trattati in tutto, come veri laici, ed a' 15 maggio del 1566 ne fece una piena Consulta al Re Filippo, nella quale l'avvisava, come il Nunzio di Napoli avea fatta una gran quantità di Cavalieri di S. Lazaro, ed ogni dì ne creava de' nuovi e questo lo faceva per esimergli dalla giurisdizione di Sua Maestà, e suoi Tribunali, pretendendogli esenti, ancorchè fossero meri laici, e che possono pigliar moglie e far quel che loro piace; e quando si volessero osservare i privilegi dell'esenzione, che pretendono, multiplicando in infinito il lor numero, gran parte del Regno verrebbe a sottrarsi dalla real giurisdizione; onde avendo il Nunzio richiesto l'Avvocato Fiscale, che gli desse il braccio per far imprigionare uno di questi Cavalieri e lo facesse tenere in suo nome, il Fiscale ricusò farlo, con dirgli, che nè il Nunzio nè il G. Maestro avea potestà, nè giurisdizione sopra detti Cavalieri per essere laici, sottoposti alla giurisdizione di Sua Maestà; ed avendo il Nunzio mandato il suo Auditore in casa del Fiscale a mostrargli i privilegi conceduti da' Pontefici Romani a detta Religione, gli fu risposto, che di quelli, non poteva tenerne conto alcuno, così per mancar loro il Regio Exequatur, come ancora per essere pregiudizialissimi alla giurisdizione regale; ma l'Auditore vedendosi convinto, non seppe far altro, che presentargli la Bolla in Coena Domini, avvertendolo, che come Cristiano volesse mirare di far osservare quel che Sua Santità avea conceduto al detto G. Maestro, altrimente sarebbe scomunicato. Avvertiva perciò il Duca in questa Consulta a Sua Maestà, che l'eseguire nel Regno quelli privilegi conceduti a detto G. Maestro, oltre d'indebolirsi la sua regal giurisdizione, sarebbe stato di gran detrimento per li pagamenti ordinari ed estraordinarj, a' quali i suoi sudditi erano obbligati.
Il Re rescrisse al Duca sotto il 12 luglio del medesimo anno, ordinando; che non s'introducesse nel Regno la Religione di S. Lazaro, anzi si levasse, ed annullasse ciò, che si era introdotto, ordinando, che niuno portasse l'abito di quella[297].
Parimente i Reggenti di Collaterale, per ordine del Duca, a' 13 agosto del medesimo anno fecero una piena relazione, nella quale fra l'altre cose dicevano, che il creare e dar l'abito a questi Cavalieri, per lo tempo passato l'avea sempre fatto il G. Maestro, e non il Nunzio, e mai li Maestri han tenuta giurisdizione alcuna, eccetto che di cacciare e segregare li lebbrosi dal commercio de' sani: e che i privilegi pretesi da detta Religione erano pregiudizialissimi alla giurisdizione di Sua Maestà e sono stati nuovamente conceduti da Pontefici Pio IV e Pio V i quali mai furono ricevuti nel Regno, nè a quelli dato Exequatur, anzi sempre si è loro negato, come a' presente si nega. E contra detti Cavalieri si è proceduto e procede tanto in cause civili, quanto criminali per li Tribunali Regj, come se fossero meri laici: ed essendo stati carcerati alcuni di quelli in Vicaria, ancorchè si sia dimandata la rimissione al loro G. Maestro, o al di lui Vicario, non se gli è dato mai orecchio, ma ordinato, che la causa resti; ed alcuni sono stati anche condennati ad esilio. Anzi quando i G. Maestri hanno pretesa ragione sopra i beni de' Lazarati, si è commesso agli Ufficiali Regj, che loro ministrassero giustizia: e pretendendo uno di Castellamare, ch'era dell'abito di S. Lazaro, essere esente dalli pagamenti Fiscali, dal Tribunale della Regia Camera fu condennato a pagare come tutti gli altri Cittadini, per non godere esenzione alcuna.
Vedendo la Corte di Roma, che il Duca niente faceva valere questi privilegj, tentò a dirittura il Re Filippo, con offerirgli in perpetua amministrazione l'Ordine suddetto ne' suoi Regni; ma il Re scrisse al Duca, che per quel che tocca alla renunzia, che si offeriva fare in persona sua, acciò sia perpetuo Amministratore di quell'Ordine, eragli paruto di non convenire accettarla, onde che non ne facesse più parlare. Mitigarono nondimeno l'animo del Re, che siccome prima avea ordinato, che si levasse tal Ordine dal Regno permise da poi, che vi restasse, ma che i Cavalieri di quello si riputassero come meri laici. Così egli nel 1579 volle star inteso dello stato di detto Ordine; onde dalla Regia Camera, per ordine del Marchese di Montejar allora Vicerè, fu fatta relazione di tutte le Commende, che teneva nel Regno, e di che rendite erano, riferendogli parimente, che questi Cavalieri non godevano nè immunità, nè franchigia alcuna.
Ma come poi il Duca di Savoja ne fosse stato di quest'Ordine creato G. Maestro, siccome è al presente, è bene che si narri. Morto che fu in Vercelli nel 1562 Giannotto Castiglione, sedendo da poi nella Cattedra di Roma Gregorio XIII, questi per maggiormente illustrarlo, creò perpetuo G. Maestro di quello Emmanuele Filiberto Duca di Savoja[298], il quale nell'anno seguente, avendo tenuto a Nizza un'assemblea di Cavalieri, si fece da quelli dare solenne giuramento, con farsi riconoscere per loro Gran Maestro, e nuove leggi e riti per maggiormente decorarlo prescrisse loro; ed avendone ottenuta conferma dal Papa, unì, e confuse in uno l'Ordine di S. Maurizio (da chi i Duchi di Savoja vantano tirar l'origine[299]) con questo altro di S. Lazaro, li quali prima erano Ordini distinti, ed assignò loro due Ospizj, uno a Nizza, l'altro a Torino. Quindi è, che questi Cavalieri si chiamino de' Santi Maurizio e Lazaro, e quindi avvenne ancora, che questi Cavalieri e le Commende, che abbiamo ancora nel Regno si creino e concedano dal Duca di Savoja; onde leggiamo, ch'essendosi spedito un monitorio dalla Camera Appostolica, in nome del Duca di Savoja, Gran Maestro della Religione de' Santi Maurizio e Lazaro, a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Prelati ed altre persone Ecclesiastiche, che dovessero ubbidire, ed osservare i Privilegi conceduti alla suddetta Religione per Brevi Appostolici, fu quello presentato in Collaterale dal Commendator Maggiore Giovan Francesco Reviglione nel 1608 per ottenerne il Regio Exequatur; ma esaminato dal Cappellan Maggiore, da costui si fece relazione al Vicerè, che potea quello concedersi a riguardo delle persone Ecclesiastiche solamente[300].
In Francia quest'Ordine ebbe pure fortuna: fu quello, siccome in tutti gli altri Regni d'Europa, distinto da quello di San-Giovanni Gerosolimitano; ma poi i Cavalieri di quest'Ordine, come loro emoli proccurarono d'estinguerlo, siccome finalmente l'ottennero da Innocenzio VIII, il quale nell'anno 1490 con suo diploma l'estinse e lo confuse col Gerosolimitano. Tennero i Cavalieri di S. Giovanni per molto tempo nascosto questo diploma; ma quando pervenne alla notizia de' Cavalieri di S. Lazaro, ne fu del diploma, come abusivo portata appellazione al Senato di Parigi l'anno 1544. Fu la causa quivi dibattuta e fu pronunziato a favore degli appellanti; ed essendo stato rivocato il diploma pontificio, fu interposto decreto che per l'avvenire gli Ordini de' Joannitii e Lazarini fossero distinti e separati. Da quel tempo (poichè non potevano farlo apertamente) con astuzia e vafrizie proccuravano i Cavalieri di S. Giovanni, che l'Ordine di S. Lazaro a poco a poco si abolisse, proccurando, che il Gran Maestrato di questo fosse appresso di loro, siccome fuvvi insino ad Emaro Casto, il quale per la sua fede e virtù, se ben fosse egli Joannita, restituì quest'Ordine, e lo pose nell'antico splendore[301]. Quindi avvenne, che i Cavalieri di S. Giovanni aspirassero sempre a soprantendere a quelli di S. Lazaro: e quindi veggiamo ancora in Napoli nella Chiesa di S. Giovanni a Mare, Commenda della Religione di Malta, eretta una Cappella di S. Lazaro, pretesa per ciò ad essi subordinata e soggetta.
CAPITOLO IX. Contese insorte per li Testamenti pretesi farsi da' Vescovi a coloro, che muojono senza ordinargli; ed intorno all'osservanza del Rito 235 della Gran Corte della Vicaria.
Quest'abuso ancora ebbe a combattere il nostro Duca d'Alcalà, che ne' suoi tempi erasi reso purtroppo insolente ed insoffribile. Ebbe principio, come fu da noi accennato ne' precedenti libri di quest'Istoria, ne' tempi dell'ignoranza, o per dir meglio della trascuraggine de' Principi e de' loro Ufficiali: nacque quando gli Ecclesiastici senza trovar chi lor resistesse, sostenevano, che ogni cosa, dove si trattasse di salvezza dell'anima, fosse di loro giurisdizione: per somigliante ragione mantenevano, che la conoscenza de' testamenti, essendo una materia di coscienza, loro s'appartenesse, dicendo medesimamente, ch'essi erano li naturali esecutori di quelli. Non s'arrossivano ancora di dire, che il corpo del defunto testatore, essendo lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora s'era impadronita de' suoi mobili per quietare la sua coscienza, ed eseguire il suo testamento.
Ed in fatti in Inghilterra, il Vescovo o altro proposto da sua parte, s'impadroniva de' mobili di quello ch'era morto intestato, e gli conservava per 7 anni, nel qual termine potevano gli eredi, componendosi con lui, ripigliarseli. E Carlo di Loysò[302] rapporta, che anticamente in Francia gli Ecclesiastici non volevano seppellire i morti, se non si metteva tra le lor mani il testamento, o in mancanza del testamento non s'otteneva comando speziale del Vescovo; tanto che gli eredi per salvare l'onore del defunto morto senza testare, dimandavano permissione di testare per lui ad pias causas; e di vantaggio vi erano Ecclesiastici, li quali costringevano gli eredi dell'intestato di convenire a prender uomini per arbitri, come il defunto, e che quantità avesse dovuto legare alla Chiesa; ma regolarmente quest'arbitrio se lo presero i Vescovi, i quali s'arrogavano questa autorità di disporre ad pias causas per coloro, che morivano senza testamento. Per questa intrapresa degli Ecclesiastici, fin a' nostri tempi è rimasto il costume, che i Curati ed i Vicari siano capaci di ricevere li testamenti come i Notari. Era per ciò rimaso in alcune Diocesi del nostro Regno che i Vescovi per antica consuetudine potessero disporre per l'anima del defunto intestato; e la pretensione erasi avanzata cotanto, che lusingavansi poter disporre delle robe di quello con applicarle eziandio a loro medesimi; ed in alcune parti del Regno i Prelati anche indistintamente pretesero d'applicarsi in beneficio loro la quarta parte de' mobili del defunto. Il Cardinal di Luca[303] condanna gli eccessi e gli reputa abusivi, e vorrebbe riforma e moderazione secondo l'arbitrio di un uomo prudente. Parimente in Roma, le Congregazioni de Cardinali del Concilio e de' Vescovi, per render plausibile il costume, lo moderano e restringono a certe leggi; ma non assolutamente lo condannano. Così ancora Mario Caraffa Arcivescovo di Napoli, avendo nell'anno 1567 tenuto quivi un Concilio Provinciale, dichiarò in quello esser ciò un condannabile abuso, ma moderò la condanna con dire, che dove era tal consuetudine, il Vescovo con la pietà, che conviene, avendo riguardo al tempo, a luoghi, alle persone e con espresso consenso e volontà degli eredi, poteva dispensare alcuna moderata quantità di denari, per messe ed altre opere pie, per suffragio dell'anime di que' defunti. Ciò che fu approvato (siccome tutto il Sinodo) da Pio V, precedente esame e relazione della Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio.
Ma i nostri Re e loro Luogotenenti, come un abuso pernizioso, lo proibirono sempre ed affatto lo rifiutarono. Tengono nel Regno questa pretensione alquanti Vescovi, fondati nella consuetudine, come il Vescovo di Nocera de' Pagani, il Vescovo d'Alife, quello d'Oppido, l'altro di S. Marco ed alcuni altri, che possono osservarsi nell'Italia Sacra dell'Ughello.
Il Duca d'Alcalà non potendo soffrire nel suo governo questi abusi, siccome furono tolti in Francia ed altrove, proccurò anch'egli sterminarli nel nostro Regno, e vedendo che alcuni Vescovi, e fra gli altri quello d'Alife, s'erano in ciò ostinati, i quali negavan la sepoltura, quando loro non volesse in ciò consentirsi; oltre avere a quelli scritte gravi ortatorie, perchè se n'astenessero, scrisse nel 1570 una forte lettera a D. Giovanni di Zunica Ambasciadore del Re in Roma, incaricandogli, che parlasse al Pontefice con premura di questi aggravj, che si facevan da tali Vescovi, affinchè quelli con effetto se n'astenessero. L'Ambasciadore ne parlò al Papa, dal quale non ne ottenne altra risposta, che quando il defunto tiene erede, il Vescovo non può de jure testare per quello, ma se nol tiene, può farlo, per quel che tocca ad opere pie. Al Vescovo d'Oppido, che pretendeva ancora far testamenti a quelli, che morivano intestati, parimente si fece ortatoria, che se n'astenesse, e non avendo voluto ubbidire, assembratosi il Collateral Consiglio, fu determinato, che se gli potevano sequestrare i frutti, ma che prima di venirsi a ciò, se gli spedisse altra ortatoria.
Le medesime pedate furono da poi calcate da' Vicerè suoi successori: il Conte di Miranda, avendo il Vescovo di S. Marco scomunicata la Baronessa di S. Donato, perchè non voleva dargli la quarta parte de' beni mobili rimasi nell'eredità di D. Ippolito San Severino Barone di S. Donato suo marito, morto ab intestato, a' 31 marzo del 1586, gli scrisse una grave ortatoria, che l'assolvesse e non la molestasse; e non avendo voluto ubbidire, ordinò la carcerazione di tutti i parenti più stretti del suo Vicario, e 'l sequestro dei beni, e fecene da poi, a' 10 giugno del seguente anno, una Consulta al Re rappresentandogli il caso.
Parimente il Vescovo di Nocera de' Pagani pretese da Laudania Guerritore madre e tutrice de' figli ed eredi di Marcello Pepe di detta città di Nocera, di dovergli pagare quel ch'egli avea disposto nel testamento, che avea fatto ad pias causas per detto Marcello, morto ab intestato; ma il Vicerè scrissegli un ortatoria insinuandogli, che se n'astenesse, nè più per questa causa le dasse molestia[304]. Nè, quando si voglia usare la debita vigilanza, si permettono ora più nel Regno simili abusi.
Non finirono qui i contrasti di giurisdizione col Duca d'Alcalà: per tralasciarne alcuni di non tanto momento, merita qui essere annoverato quello, che s'ebbe a sostenere per l'osservanza del Rito 235 della Gran Corte della Vicaria, che si pretese dagli Ecclesiastici renderlo vano ed inutile.
Fu antico costume nel nostro Regno, conforme per altro alle leggi ed alla ragione, che la cognizione del Chericato, quando s'opponeva ne' Tribunali Regj, perchè s'impedisse il procedere nelle cause de' Cherici, s'appartenesse a' Giudici medesimi, da' quali la rimessione si pretendeva. Così essi doveano conoscere delle Bolle, che si producevano, de' requisiti che bisognava colui avere per esser rimesso, di vestir abiti chericali, aver tonsura, vivere chericalmente, non mescolarsi in mercanzie ed ogni altro a ciò attenente; siccome per tutto il tempo, che regnarono fra noi i Re della illustre Casa d'Angiò, fu senz'alcuna controversia praticato; tanto che la Regina Giovanna II, nella compilazione de' Riti, che fece fare della Gran Corte della Vicaria, infra gli altri, vi fece anche inserir questo.
Nel Pontificato di Pio V, fra l'altre imprese degli Ecclesiastici si vide ancor questa che i Vescovi pretendevano, che alla sola loro asserzione si dovessero rimettere i Cherici, e che ad essi s'appartenesse la cognizione del Chericato, e se vi concorrevano i soliti requisiti. Il Vescovo d'Andria avendo ciò preteso, ed essendosegli negato, scomunicò il Governatore e Giudice di quella città, perchè non aveano rimessi alcuni carcerati; ma il Duca d'Alcalà approvò la condotta del Governatore, e a' 19 luglio del 1570 ne fece Consulta al Re[305], e scrisse all'Ambasciadore in Roma, che avesse rappresentato al Papa i pregiudizi e novità, che tentavano i Vescovi del Regno, e fra gl'altri di voler essi conoscere del Chericato, con togliere la cognizione a' Giudici Regj, che avean sempre avuta, conforme al Rito della Vicaria; con avvertirlo, che questa era una materia delle più importanti, che potevano occorrere nel Regno, non solo a riguardo dell'offesa della regal giurisdizione ed autorità, ma anche per la quiete de' popoli e de' sudditi di Sua Maestà. L'Ambasciadore trattò con efficacia l'affare col Pontefice, il quale avendo conosciuto la domanda essere ragionevole, risposegli, che non avrebbe alterato questo costume.
Ma non perciò gli Ecclesiastici restarono ne' seguenti tempi di proseguire l'impresa, sebbene trovaron sempre resistenza; anzi nel Viceregnato del Conte di Miranda venne lettera del Re, sotto li 12 decembre del 1587, che nel conoscersi delle cause di remissione de' Cherici procedessero i Tribunali ordinarj del Re, senza che in quelle si permettesse novità alcuna. E ne' tempi meno a noi lontani, il Consigliere ed Avvocato Fiscale allora del regal patrimonio, Fabio Capece Galeota diede in istampa un discorso drizzato al Vicerè Duca d'Alba, sostenendo questa pratica conforme al Rito, dimostrandola ancora non men legittima, che successivamente approvata in diversi tempi da Sommi Pontefici, e D. Pietro Urries ne compilò un trattato a parte, e se bene la Corte di Roma avesse vietato il libro, non si tenne però conto alcuno della proibizione, siccome si disse nel XXVII libro di quest'Istoria.
CAPITOLO X. Legazione de' Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino a Filippo II per questi ed altri punti giurisdizionali: donde nacque il costume di mandarsi da Napoli un Regio Ministro in Roma per comporli.
Il Pontefice Pio V, che invigilò a pari di qualunque altro Pontefice di stendere come poteva meglio, la giurisdizione Ecclesiastica sopra i Dominj de' Principi Cristiani, non ben soddisfatto del Duca di Alcalà, che compiendo alle sue parti attraversò sempre i suoi disegni, si risolse finalmente di far trattare questi punti a dirittura col Re Filippo, e gli spedì a questo fine successivamente due Legati. Il primo fu il P. Vincenzo Giustiniani Generale dell'Ordine dei Predicatori, che fu da poi da lui fatto Cardinale; ed il secondo fu Michele Bonello Cardinal Alessandrino suo nipote, che partì per Ispagna e Portogallo con varie commessioni, poco prima della morte del Duca d'Alcalà, seguita in Napoli l'anno 1571.
Il Cardinal Giustiniano si sbrigò subito della sua Legazione; poichè avendo rappresentato al Re alcuni aggravi (la maggior parte de' quali furono i medesimi riferiti di sopra) che diceva farsi nel Regno a' Vescovi, in diminuzione della giurisdizione ed immunità Ecclesiastica, e fra gli altri di non permettergli di conoscere sopra il Chericato: il Re dando provvidenza ad alcuni di poco momento, considerando gli altri di somma importanza, e che avean bisogno di molta considerazione; nè potevan risolversi senza che dal Vicerè di Napoli ne fosse stato pienamente informato, ne lo rimandò con lettera de' 28 settembre 1570, diretta al Pontefice Pio, nella quale con molto rispetto gli scrisse aver ricevuto il suo Breve, che gli portò il Cardinal Giustiniano in sua credenza sopra le cose toccanti alla giurisdizione Ecclesiastica, e che quantunque per li viaggi e continue sue occupazioni, che da poi l'erano sopravvenute, non avea avuto luogo e quel tempo, che si desiderava per trattar di quelle, maggiormente per essere molto gravi ed importanti: tuttavia per soddisfare Sua Santità, si era provvisto in alcune, come intenderebbe dal suddetto Cardinale; ma che venuta che sarebbe l'informazione, ch'egli aspettava da Napoli, avrebbe proccurato di provvedere al di più, in maniera, che la dignità Ecclesiastica non fosse pregiudicata[306].
Scrisse nel medesimo tempo due ben lunghe lettere al Duca d'Alcalà, inviandogli i capi presentatigli dal Legato, per li quali diceva venire pregiudicata la giurisdizione Ecclesiastica, incaricandogli, che dovesse comunicarli col Consiglio Collaterale, il quale con matura discussione e deliberazione rispondesse a ciascheduno di quelli, e ne gli facesse poi a lui relazione; acciò che con più maturità potesse egli deliberare quel che conveniva; siccome fu eseguito: poichè fattasi questa relazione, fu da poi fatta esaminare da alcune persone del suo Real Consiglio, che per ciò si deputarono, e con loro accordo e col parere suddetto de' Reggenti del Collaterale di Napoli, fu decretato sopra alcuni Capi della medesima.
In cotal guisa terminò la Legazione del Cardinal Giustiniano; ma assai più onorevole fu quella del Cardinal Alessandrino nipote del Papa, il quale fu da Pio inviato al Re Filippo II, non meno per queste contese giurisdizionali, che per cagioni assai più serie e gravi, e non meno per lo Regno di Napoli, che per quello di Sicilia e del Ducato di Milano; e sopra tutto per la guerra, che minacciava il Turco, il quale formidabile più che mai poneva terrore non meno alla Germania, che all'istessa Italia. Per ciò il Pontefice Pio era tutto inteso a stimolare i Principi Cristiani, che uniti insieme accorressero alla difesa delle province Cristiane, minacciate da così fiero e potente nemico: mandò a questo fine il Cardinal Commendone a Cesare, a cui diede incombenza che dopo aver trattato con colui delle cose di Germania, passasse a Sigismondo Augusto Re di Polonia, per invitarlo all'alleanza d'una guerra non meno salutare, che necessaria; siccome mandò a' Principi d'Italia Paolo Odescalchi Vescovo di Penne, per passare i medesimi ufficj: mandò ancora il Cardinal Alessandrino suo nipote al Re Filippo in Ispagna, dal quale, sopra tutti gli altri Principi, sperava valevoli soccorsi, commettendo parimente al Cardinale, che passasse poi al Re di Portogallo, ed indi andasse in Francia ad invitare anche quel Re all'impresa[307].
Giunto che fu il Cardinal Alessandrino in Ispagna, fu incontrato con molto onore ne' con fini da molti Signori, che il Re avea mandato a riceverlo: gli andò incontro Diego Spinosa Vescovo Saguntino, dal quale allora si maneggiavano gli affari più gravi della Corona, e finalmente introdotto nella Corte, fu dal Re Filippo ricevuto con eccessive rimostranze di onore e di stima.
La somma e principal sua commessione era di esortare il Re, come fece, acciò si affrettasse di somministrare valevoli ajuti per la guerra contra il Turco: che quelli, oltre che sarebbero stati i più grandi e considerabili, avrebbero stimolato gli altri Principi, mossi dal suo esempio a seguirlo, ed a stringere l'alleanza: lo pregò in secondo luogo che se bene per questo istesso fine dovea egli passar in Portogallo e poi in Francia, con tutto ciò più efficaci sarebbero stati questi ufficj, se S. M. s'interponesse a dirittura con que' Re, e sopra tutto invitando Massimiliano Cesare a partecipare di questa santissima guerra. Filippo rese grazie al Pontefice, che cotanto onorificamente di lui sentiva, ma che dovea colla sua prudenza riguardare ancora di quante cure e molestie era egli circondato, e quanto fosse grave la mole che e' sosteneva d'una guerra ancor'ella di Religione, quanto era quella di Fiandra, la quale se non vi dava riparo, poteva nelle viscere della Cristianità recar più danno di quella minacciata dal Turco: del rimanente, che non avrebbe tralasciato i suoi soccorsi, e da' suoi Stati d Italia somministrar quegli ajuti, per quanto comportavano le forze di que' Regni: non avrebbe ancora tralasciato d'accompagnare con que' Re i suoi con gli ufficj del Pontefice, e sopra tutto coll'Imperador Massimiliano suo cugino[308].
Trattossi ancora del Titolo di Gran Duca di Toscana attribuito a Cosimo Duca di Fiorenza: esagerava il Cardinale, che senza grave ingiuria di Sua Maestà e del Pontefice non dovea quello tollerarsi: dovea riflettersi essersi con ciò offesa non meno l'autorità e dignità sua regale, che la maestà della Sede Appostolica; con tutto ciò niente sopra quest'affare si conchiuse.
Ma il Pontefice Pio non volle tralasciare in questa occasione, dove egli mostrava cotanto zelo per la Fede di Cristo contra gl'implacabili nemici di quella, di proccurar anche per la sua Sede non piccioli vantaggi: fece far dal Cardinale doglianze col Re, come nel Regno di Sicilia la giurisdizione Ecclesiastica veniva grandemente abbassata da suoi Regj Ministri per quella Monarchia da essi inventata, che non ha altro sostegno, che un supposto ed apocrifo diploma d'Urbano II. E diceva, che oltre di non potere il diploma comprendere, che le persone di Ruggiero Conte di Sicilia e di Calabria, e di Simone suo figliuolo, ovvero l'erede di Ruggiero solamente, si vedeva chiaro essere quello molto sospetto, dal luogo e dal giorno che ivi si leggevano. Porta la data di Salerno dell'anno 1095, nel qual tempo il Pontefice Urbano intervenne nel Concilio di Chiaramonte convocato in Francia per la guerra sacra, per la cui spedizione fu per tutto quell'anno sempre occupato. L'Autore, che la prima volta lo cavò fuori alla luce del Mondo, cioè Tommaso Fazzello, essere un uomo nuovo, di niun nome ed autorità: egli dice averlo avuto da un altro di non maggior fede, il qual fu Gio. Luca Barberio Siciliano. Essere ancora da Pietro di Luna scismatico attribuito a Ferdinando d'Aragona, ed a Martino parimente Re d'Aragona, che prese per moglie Maria Regina di Sicilia, affinchè i Vescovi non potessero contra i Ministri regj valersi delle censure Ecclesiastiche, ma che poco da poi, a richiesta de' tre Ordini del Regno, fu quel privilegio affatto abolito e tolto. Richiedeva perciò Sua Santità, che quella pretesa Monarchia affatto si abolisse, ed il Regno di Sicilia in tutte le cose si riducesse secondo il prescritto del Concilio di Trento, e la giurisdizione Ecclesiastica fosse restituita nella sua autorità e suo splendore. Il Re Filippo considerando fra se l'importanza della cosa, con molta gravità rispose al Legato, che quelle ragioni, che insieme co' Regni i suoi maggiori gli avean tramandate, siccome egli aveale ricevute, così non poteva far di meno di non lasciarle nella maniera istessa a' suoi successori, e che i suoi Ministri non le serbassero[309]. Del rimanente, se vi era qualche eccesso in valersene, per l'osservanza dovuta alla S. Sede, avrebbe egli scritto che l'emendassero. Con questa risposta ne fu rimandato il Cardinale. Nè di ciò se ne mosse da poi più parola, se non sotto il Regno di Filippo III, venne al Cardinal Baronio, con grande importunità, voglia di contrastarla nell'XI tomo de' suoi Annali; ma ne fu fatta da Spagna severa rimostranza, come altrove si è detto. E negli ultimi nostri tempi avendo voluto il Pontefice Clemente XI con sua Bolla abolirla, servendosi dell'opportunità del tempo, quando quel Regno era in mano del Duca di Savoja; riuscirono anche vani gli sforzi suoi, che diedero motivo all'incomparabile Dupino di scrivere, a richiesta di quel Principe, quel dotto libro, sostenendo non meno la Monarchia, che facendo vedere quanto erano deboli li argomenti del Baronio, sopra i quali Clemente avea appoggiata la sua Bolla.
Serbossi in ultimo luogo il Cardinal Alessandrino, di proporre al Re Filippo in questa sua Legazione, i pregiudizj, ch'e' diceva farsi alla Giurisdizione Ecclesiastica nel Regno di Napoli e Stato di Milano; ma ricevè quella stessa risposta, che fu data al Cardinal Giustiniano: essere queste cose di somma importanza, e che per ciò non poteva da se niente risolvere, se prima non ne fosse informato dal Vicerè di Napoli e dal suo Ambasciadore residente in Roma.
Intanto era nel mese di aprile di quest'anno 1571 accaduta in Napoli la morte del Duca d'Alcalà, e ritrovandosi in Roma il Cardinal di Granvella fu dal Re a costui comandato, che tosto si portasse in Napoli a prendere le redini di quel governo in luogo del Duca morto, siccome prontamente fece. Per adempir il Re a quanto avea promesso al Cardinal Legato, scrisse in quest'istesso anno quattro lettere, una nel mese di novembre diretta al suo Ambasciadore in Roma D. Giovanni di Zunica, e tre altre nel seguente mese di Decembre al Cardinal di Granvela suo Vicerè in Napoli. Avvisava in quelle a' medesimi, come essendo giunto in Ispagna il Cardinal Alessandrino Legato di Sua Santità, e ricevuto da lui, ed accarezzato come conveniva, e si dovea a persona di tanta dignità, e cotanto al Papa congiunta, gli avea fra l'altre sue commessioni esposti alcuni Capi, nelli quali pretendeva, che si pregiudicasse la Giurisdizione Ecclesiastica, tanto nelli Regni di Napoli e di Sicilia, quanto nello Stato di Milano: in Napoli per l'Exequatur Regium: in Sicilia per la Monarchia: ed in Milano per la Famiglia armata dell'Arcivescovo e per la Chiesa di Malta: gli mandava per ciò copia di que' Capi colle risposte e repliche del detto Legato: gl'inviava ancora copia de' memoriali dati a lui dal Cardinal Giustiniano colle risposte fatte nello margine di ciascun capo, acciò l'Ambasciadore con questo antivedere si regolasse col Papa in Roma per quel che conveniva. Al Vicerè Granvela, si diffuse assai più, dandogli notizia, che intorno a' punti contenuti ne' memoriali datigli dal Cardinal Giustiniano, ed alle decretazioni fatte dal suo Regal Consiglio col parere de' Reggenti del Collaterale di Napoli, ancorchè dal suddetto Cardinal Alessandrino si fosse alle medesime replicato, nulladimeno essendosegli risposto come conveniva, finalmente erasi quietato, e pensava per ciò partirsi fra tre dì, seguendo il suo cammino per Portogallo. Per ciò che poi s'atteneva a' suddetti nuovi Capi toccanti al Regno presentatigli dal suddetto Cardinale, ne gl'inviava copia, affinchè gli facesse esaminare da' Reggenti del Collaterale e da altre persone pratiche di scienza e di coscienza. Dopo di che ne gl'inviasse molto particolare e distinta relazione col suo parere, acciò che replicandosi dal Papa, possa egli con fondamento rispondergli e prevenire quanto bisognava per la buona condotta di quest'affare. Nella seconda lettera drizzata al medesimo Vicerè, gli dava ragguaglio delle rappresentazioni fattegli intorno all'osservanza del Concilio di Trento, e delle sue generali risposte dategli: e nella terza l'incaricava la vigilanza ed accortezza ricercata intorno all'Exequatur, acciò non si diminuisse la sua Giurisdizione.
Il Cardinal Granvela, così sopra tutti questi Capi, come sopra quelli contenuti ne' memoriali dati al Re dal Cardinal Giustiniano, col parere del Collaterale, in risposta di queste regali lettere, mandò al Re più Consulte, nelle quali regolandosi con l'istessi sentimenti, che s'ebbero nel governo del Duca d'Alcalà suo predecessore, informò il Re pienamente di tutto: di che mal soddisfatta la Corte di Roma, vedendo che così queste controversie di Giurisdizione comprese nelli Capi dati da' Cardinali Giustiniano ed Alessandrino, come molte altre, che alla giornata faceva sorgere, non si potevano comporre a suo modo, per via di lettere e di relazioni, che vicendevolmente si mandavano, ed in Roma, ed in Napoli, ed alla Corte di Madrid: pensò di ridurle in trattato in Roma, per dove desiderava, che dal Re si mandassero suoi Ministri, affine di potersi quelle ivi dibattere e risolvere. Per ciò il Pontefice Pio V richiese il Re Filippo, che mandasse suoi Ministri in Roma, i quali uniti con quelli, ch'egli avrebbe deputati per sua parte, avessero potuto aggiustarle, ed amichevolmente comporle. Il Re Filippo, non ben intendendo l'arcano, ovvero per compiacere al Pontefice, di cui ostentava somma osservanza, promise di mandargli; ma essendo poco da poi a primo di maggio del seguente anno 1572 succeduta la morte del Pontefice, non ebbe la promessa alcun effetto.
Ma Gregorio XIII, che succedette al Pontefice Pio, non tralasciò di farsi adempire la premessa; onde più volte istantemente lo richiese, che gli mandasse, siccome con effetto nel 1574 furon mandati. Scrisse il Re al Pontefice a' 4 giugno del suddetto anno una lettera, nella quale gli diceva, che per soddisfare alle sue istanze fattegli di mandare in Roma alcune persone per trattare le differenze di Giurisdizione occorse ne' suoi Regni d'Italia, inviava in Roma D. Pietro d'Avila Marchese de las Navas, ed il Licenziato Francesco di Vera del suo Consiglio, li quali giunti col suo Ambasciadore D. Giovanni di Zunica trattassero di comporre amichevolmente quelle differenze, e qualunque altra che mai potesse insorgere nei suoi Regni di Napoli e di Sicilia e nel Ducato di Milano. Mandò parimente a' medesimi ampia proccura a questo fine, ed insieme le istruzioni della maniera di doversi portare nel trattarle: dando di tutto ciò avviso al Vicerè Granvela per sua norma.
Quindi nacque il costume di mandarsi in Roma Ministri del Re per trattare di questi affari: Missioni per altro fin dal loro cominciamento sempre inutili: il Marchese de las Navas, ed il Consigliere di Vera inutilmente s'affaticarono. Ma non perciò s'interruppe questo cominciato stile: morto il Marchese, fu nel 1578 mandato in Roma in suo luogo D. Alvaro Borgia Marchese d'Alcanizes, al quale il Re parimente mandò proccura di trattare insieme coll'Ambasciadore Zunica e Consigliere Vera questi negozj, dandogli la medesima potestà, che teneva il Marchese de las Navas colle medesime istruzioni. Anzi avendo il Governadore di Milano mantenuto il medesimo istituto di mandare da quello Stato una persona per quelli affari in Roma, il Re Filippo II scrisse nel 1579 al Marchese di Mondejar nostro Vicerè, dicendogli che per lettera del Commendator Maggiore suo Ambasciadore in Roma, e del Marchese di Alcanizes avea inteso, che conveniva molto per la buona intelligenza della materia di Giurisdizione Secolare ed Ecclesiastica del Regno tenere in Roma una persona tanto pratica ed intelligente, com'era il Dottor Giacomo Ricardi, che dimorava in Roma mandato da Milano dal Marchese de Aymonte Governadore di quello Stato; che per ciò gli ordinava, che da Napoli si mandasse in Roma una persona, ancorchè fosse Reggente di Cancelleria e particolarmente il Reggente Salernitano, come più intelligente in detti negozj, o pure dal Consiglio di Capuana, o dalla Camera della Summaria, ovvero d'altro qualsivoglia, che sia dimandato dal detto Ambasciadore e Marchese: e che subito l'invii in Roma, acciò col lume, che darà, si possa procedere in detti negozj[310].
Così ne' tempi meno a noi lontani, leggiamo, che per le controversie giurisdizionali insorte tra il Vescovo di Gravina, e l'Arciprete d'Altamura, fu dal Cardinal Zapata mandato in Roma il Consigliere Giovan-Battista Migliore per comporle e terminarle. E ne' tempi de' nostri Avoli, per le nuove contese insorte per la Bolla di Gregorio XIV, fu in Roma mandato il Consigliere Antonio di Gaeta; missione per altro vana ed inutile; ed a' dì nostri successivamente il Consigliere Falletti; il Fiscale di Camera Mazzaccara; ed ultimamente il Consigliere Lucini. Le missioni dei quali avrebbero potuto a bastanza far avvertito il Re che è tutta spesa perduta per questa via sperare una cotal composizione e fine di queste differenze giurisdizionali. Le maniere più proprie ed efficaci, quando voglia seguitarsi lo stile degli Spagnuoli, di saldar queste piaghe, non già all'uso di Francia, ma con empiastri ed unguenti, sarebbero quelle che ci vengono additate da' più saggi e prudenti Giureconsulti insieme e Teologi, cioè di deputare vicendevolmente personaggi d'alto affare, a' quali, come Compromissori, si commettesse la composizione di quelle, ed alla loro determinazione di doversi ciecamente ubbidire: questo modo, che sovente vien praticato nel Contado di Barcellona, dice Jacopo Menochio, celebre Giureconsulto di Pavia nel suo trattato De Jurisdictione, essere stato sempre da lui riputato il più acconcio in Italia, per terminare affatto queste contese; i Romani, che dovrebbero più d'ogni altro desiderarlo, han mostrato sempre di abborrirlo, perchè sanno, che con tenerle sospese ed indecise, per la loro vigilanza e desterità, il tempo porterà congiunture tali, delle quali sapranno ben valersene, e ricavarne profitto.