← Table of contents
Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3

Volume 3 — LIBRO UNDECIMO (continued 2)

Reading edition

Ecco come Ruggiero, dopo avere col valore e virtù sua superati tanti e sì potenti nemici, unì stabilmente tutte queste nostre province sotto il Regno d'un solo. Si videro ora fuori d'ogni altro timore d'esser di nuovo da stranieri nemici assalite, o da interne rivoluzioni sconvolte, avendovi il suo valore introdotta una più sicura e più tranquilla pace; tanto che cedendo i rumori delle battaglie e delle armi, gli fu dato spazio di potere in miglior forma stabilire il suo Regno, e di nuove leggi, e più salutari provedimenti fornirlo, in guisa che sopra tutti gli altri Reami di Occidente n'andasse altiero e superbo.

CAPITOLO IV. Il Regno è stabilito, e riordinato con nuove leggi ed Ufficiali.

Fu in cotal guisa stabilito il Regno, e queste nostre province pria divise in più Dinastie, e a varj Principi sottoposte, ora s'uniscono in una ben ampia e nobile Monarchia sotto la dominazione d'un solo. Il Ducato di Puglia e di Calabria; il Principato di Taranto, di Capua e di Salerno; i Ducati di Bari, di Napoli, di Sorrento, di Amalfi e di Gaeta, i due Abruzzi, ed infine tutte le regioni di qua del Tebro infino allo Stretto siciliano, ecco come in forma di Regno s'uniscono.

Ma i Siciliani non senza forte ragione pretendono, che non ancora fossero queste province unite in forma di Regno per se solo, ed indipendente dal Regno loro di Sicilia. Dicono, che rimasero come membri dipendenti dalla Corona di Sicilia, ch'era il lor capo, e precisamente da Palermo, ove il Re Ruggiero avea collocata e dichiarata la sua sede regia, ed ove era la Casa regale, ed ove i più supremi Ufficiali della Corona risiedevano, de' quali era la cura ed il governo ancora di queste province.

Ed in vero se si vogliano considerare i principj di questo Regno, e la Bolla d'Anacleto, che fu il primo a fondarlo, è chiaro, che un solo Regno fu stabilito, che abbracciava come capo la Sicilia, e come membri la Calabria e la Puglia e le altre province di qua del Faro, costituendo egli per capo di sì ampio Reame la Sicilia, come sono le parole della Bolla: Et Siciliam caput Regni constituimus. Quindi ancora si vede, che prima Ruggiero ne' suoi titoli s'appellava Re di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua; come se uno fosse il Regno, ma che abbracciasse così quell'isola, come queste altre province di qua del Faro. Ciò che manifestamente si vede dalle Costituzioni di Federico II compilate da Pietro delle Vigne, dove per Regno di Sicilia non pur intese la sola isola, ma tutte l'altre terre di qua del Faro; e più chiaramente si scorge dalla Costituzione Occupatis[532], dove Federico assegnando a ciascuna città del Regno di Sicilia un solo Giustiziero ed un Giudice, ne eccettua tre sole città, cioè Napoli, Capua e Messina, nelle quali per la loro grandezza ne stabilisce più; e Napoli e Capua le chiama città del Regno di Sicilia. Ed Andrea da Barletta, che fu coetaneo di Federico II, dicendo, che per vecchia consuetudine in Regno isto Siciliae le leggi de' Longobardi derogavano alle leggi romane, chiamò Regno di Sicilia quello, che ora diciamo Regno di Napoli, non potendo intendere dell'isola di Sicilia, dove i Longobardi non poser mai piede, e le loro leggi non furon ivi giammai osservate. Donde si convince, che i romani Pontefici non introdussero novità, prendendo il Regno di Sicilia non solo per l'isola, ma per tutte l'altre province di qua del Faro, che lo componevano; ma solamente per meglio spiegare quanto questo Regno di Sicilia abbracciasse, nell'investiture date da poi agli Angioini introdussero di dire Regnum Siciliae citra, et ultra Pharum, ed il primo che si valesse di questa formola fu Clemente IV, il quale nell'anno 1065 avendo investito del Regno di Napoli e di Sicilia Carlo d'Angiò, chiamollo Regnum Siciliae citra, et ultra Pharum. Così egli fu il primo, che per maggior chiarezza usò questa distinzione, non già che prima di lui per Regno di Sicilia non venisse inteso così l'uno, come l'altro Reame; onde è che il Fazzello[533], Arniseo[534], ed altri, malamente di ciò ne facciano Autori i romani Pontefici, quasi che contro l'antica descrizione d'Italia, e contro tutti gli Storici e Geografi antichi, dei quali il Fazzello tesse un lungo catalogo, che per Sicilia la sola isola intesero, avessero voluto trasportar anche questo nome alle altre province di qua del Faro.

Il medesimo fu da poi usato da' susseguenti Pontefici; e Gregorio XI ciò non bastandogli, avendo nell'anno 1363 conchiusa la pace tra Giovanna Regina di Napoli, e Federico III Re di Sicilia, chiamò nel suo diploma col nome di Sicilia il Regno di Napoli, e con quello di Trinacria il Regno della Sicilia. E Martino Re di Sicilia nominò pure ne' suoi diplomi il Regno napoletano Siciliam citra Pharum, ed il siciliano Siciliam ultra Pharum; e finalmente essendosi questi due Regni riuniti nella persona di Alfonso I, egli fu il primo, che usasse intitolarsi Rex utriusque Siciliae; del qual titolo poi si valsero i Re successori, i quali di amendue questi Regni furono possessori.

Fa forza ancora un'altra ragione a favor de' Siciliani, che pretendono queste province essere sotto Ruggiero rimase ancora come membri a riguardo del Regno di Sicilia, dal vedersi, che Ruggiero in Palermo stabilì la sua sede, e quivi la lor residenza aveano costituita ancora i primi Ufficiali della Corona, dai quali dipendevano tutti gli altri minori, distribuiti non solo nell'isola, ma anche in queste nostre province. In fatti si vede, che avendo questo glorioso Principe ad emulazione del Regno di Francia, da cui traea l'origine, introdotto nel suo i Grandi Contestabili, i Grandi Cancellieri, i Grandi Giustizieri, i Grandi Ammiranti, i Grandi Camerarj, i Grandi Protonotarj, e i Grandi Siniscalchi; questi supremi Ufficiali della Corona risiedevano presso la regal sua persona in Palermo, ed all'incontro in queste nostre province erano mandati i Giustizieri, i Camerarj, i Contestabili, ed i Cancellieri particolari, a ciascheduno dei quali si dava il governo d'una provincia, come alle province di Terra di Lavoro, della Puglia[535] ed altre, i quali erano subordinati a quelli sette ch'erano nella Casa regale ed i quali perciò acquistarono il nome, prima di Maestri[536] Giustizieri, ovvero Maestri Cancellieri, e poi lo mutarono in Grandi Giustizieri, Grandi Ammiranti, e Grandi Cancellieri; e leggiamo perciò in una carta dell'anno 1142 della Sicilia sacra[537], rapportata ancora da Camillo Tutini[538], che il celebre Giorgio Antiocheno Grand'Ammirante del Re Ruggiero, dicevasi Georgius Admiratorum Admiratus; ed il cotanto rinomato Majone di Bari Grand'Ammirante del Re Guglielmo, in una lettera scritta dal medesimo Re a Papa Adriano IV vien chiamato Majo Magnus Admiratus Admiratorum; ed egli medesimo nelle sue scritture si firmava: Majo Magnus Admiratus Admiratorum[539], come diremo appresso più distesamente, quando di questi Ufficiali dovremo ragionare.

Ma le ragioni, che in contrario convincono, queste province sotto Ruggiero essersi unite in un Regno separato ed independente da quello della Sicilia, non sono men forti, nè d'inferior numero delle prime. Ciò che Anacleto si facesse in quella sua Bolla, della quale l'istesso Ruggiero, fatta la pace con Innocenzio, si curò poco; egli è certo, che il Ducato di Puglia, sotto il qual nome a tempo de' Normanni si denotava tutta la cistiberina Italia, fu non altrimenti che il Contado di Sicilia eretto in Reame independente l'uno dall'altro Regno; e presso gli Scrittori di questo duodecimo secolo e de' seguenti, era per ciò chiamato il Regno di Puglia, ovvero d'Italia, non altramente che l'altro, Regno di Sicilia; ed i loro Re si appellarono non meno di Sicilia, che di Puglia, o d'Italia. Ed ebbero ancora queste nostre province la sede regia, siccome a questi tempi era Salerno; ed anche la città di Bari fu un tempo riputata Metropoli, Regiam Sedem, et totius Regionis Principem, come la qualifica Marino-Freccia[540]. Donde nacque la favola, che in Bari si fosse introdotto il costume di coronarsi i Re di Puglia colla corona di ferro, onde il Bargeo nella sua Siriade di Bari parlando, disse:

..... primi unde insignia Regni Sceptraque, purpureosque habitus, sacramque tiaram, Sumere tum Reges, Siculique, Italique solebant.

ed il nostro Torquato nella sua Gerusalemme conquistata[541] cantò pure:

E Bari, ove a' suoi Regi albergo scelse Fortuna, e diè corone, e insegne eccelse.

Ciò che a questi Poeti, intendendo forse degli antichi Re Tarantini, o favoleggiando, è permesso, non è condonabile ad alcuni Storici[542], i quali si diedero a credere, che veramente i Normanni ed i Svevi Re di Puglia s'incoronassero in Bari colla corona di ferro. Scrissero perciò che l'Imperadore Errico e Costanza sua moglie s'incoronassero a Bari; e che in Bari anche si fosse incoronato il Re Manfredi. Racconti tutti favolosi, poichè siccome si vedrà nel corso di quest'Istoria, e come pruova Inveges[543], questi Principi in Palermo, non già in Bari si coronarono. E narra Marino Freccia[544] (alla cui fede dovea acquietarsi il Beatillo, e non appartarsene senza ragione) che non avendo egli letto in alcuno Scrittore, che i Re di Puglia si coronassero a Bari, essendosi egli portato nell'anno 1551 in quella città, ne dimandò di questa coronazione i Baresi, i quali con maraviglia intesero la dimanda, come cosa nuova, non avendo essi tradizione alcuna, che nella loro città si fosse mai nei passati secoli praticata tal celebrità.

Ma non perchè in Bari città metropoli della Puglia, ovvero in Salerno sede regia de' Normanni, non si fossero incoronati questi Re, ma in Palermo, non perciò non amavano essi esser intitolati non meno Re di Sicilia, che di Puglia, ovvero d'Italia. Fra i monumenti delle nostre antichità ci restano ancora molte carte, nelle quali il Re Ruggiero e Guglielmo suo figliuolo così s'intitolavano. Nel tomo terzo della Sicilia Sacra se ne legge una, nella quale a Ruggiero dassi questo titolo: Rogerius Rex Apuliae etc, ed in altre rapportate dall'Ughello pur si legge lo stesso; ed Agostino Inveges[545], che reputò queste nostre province membri del Regno di Sicilia, dalle molte carte, ch'egli stesso rapporta, ove leggendosi titoli conformi, avrebbe potuto di ciò ricredersi; e nell'Archivio del monastero della Trinità della Cava abbiam noi veduto un diploma del Re Ruggiero spedito nel 1130 primo anno del suo Regno, che ha il suggello d'oro pendente, nel quale Ruggiero così s'intitola: Rogerius Dei Gratia Siciliae, Apuliae et Calabriae Rex, Adjutor Christianorum, et Clypeus, filius, et haeres Rogerii Magni Comitis: quindi è che nelle decretali[546] de' romani Pontefici i nostri Re vengono chiamati Re di Puglia.

Ma merita maggior riflessione un diploma rapportato da Falcone beneventano, dove questo titolo dassi a Ruggiero: Rogerius Dei gratta Siciliae, et ITALIAE Rex, Christianorum Adjutur, et Clypeus. Nel che affin di evitar gli errori, ne' quali sono molti inciampati, è da notarsi, che la Puglia, la quale fu sempre dimostrata per quella regione d'Italia di qua di Roma, ch'è bagnata dal mare Adriatico, e che secondo la descrizione d'Italia non abbracciava più che la X provincia di quella, fu da poi secondo il solito fasto dei Greci da essi chiamata assolutamente Italia; poichè, dominando essi prima tutta l'Italia, ed avendo da poi perdute quasi tutte le province di quella, con essergli negli ultimi tempi rimasa la sola Puglia; diedero alla medesima il nome d'Italia; perchè potessero ritener almeno nel nome quel fasto di chiamarsi ancora Signori d'Italia. Così abbiam veduto, che avendo essi perduta l'antica Calabria, e ritenendo ancora il Bruzio, e parte della Lucania, perchè non si scemassero i loro titoli, continuarono ancora a creare gli Straticò di Calabria, i quali tenendo prima la loro residenza in Taranto, perduta la Calabria, gli mandarono a risedere a Reggio, e quindi amministrando il Bruzio, e quella parte della Lucania, che era lor rimasa, diedesi perciò il nome di Calabria a quelle province che ora ancora il ritengono. Per questa ragione da Lupo Protospata viene chiamato Argiro Principe e Duca d'Italia, non intendendo certamente dell'Italia, secondo la sua maggior estensione, circondata da amendue i mari e dall'Alpi; ma della sola Puglia, di cui allora era capo Bari. Parimente quest'istesso Scrittore nell'anno 1033 ed altrove, chiama Costantino Protospata Catapanus Italiae[547].

(Gli Antichi Scrittori però, chiamavano Italia quell'ultima punta, che dal Golfo di S. Eufemia e di Squillaci si distende sino allo Stretto siciliano, detta poi Bruzia ed ora Calabria. Ciò pruova con alcuni passi di Aristotile, di Dionisio Alicarnasseo e di Strabone, Samuel Bocarto Geogr. Sacr. in Canaam, lib. 1, c. 33).

Intorno a che ne abbiam noi un altro chiarissimo documento in un diploma greco, il quale nell'anno 1253 in tempo dell'Imperador Corrado Re di Sicilia, fu fatto tradurre in Latino, che si legge presso Ughello[548], nel quale non essendosi, quando fu quello instromentato, ancora queste province innalzate in Reame, il Conte Ruggiero così s'intitola: Hoc est sigillum factum a Rogerio Duce Italiae, Calabriae, et Siciliae: ove si vede chiaro che per Italia i Greci non intendevano altro che la Puglia. E nella vita del Beato Nilo, che dal greco fu tradotta in latino da Cariofilo, si legge, che Niceforo regebat utramque Provinciam, Italiam, et Calabriam nostram, non intendendo altro per Italia, se non che la Puglia, da' Greci allor posseduta; e per questa medesima ragione da' greci Scrittori, e fra gli altri da Niceforo Gregora vien sempre appellato Carlo d'Angiò Rex Italiae; il quale da' Latini, siccome allora volgarmente si parlava, era detto Rex Apuliae. Anzi questo greco idiotismo di chiamare la Puglia Italia, non solo fu ritenuto da' Scrittori di quella Nazione, ma fu usato ancora da' nostri Autori latini, siccome presso Falcone beneventano s'incontra molto spesso, dove parlando dell'espugnazione fatta da Lotario Imperadore del castello di Bari, dice, de tali tantaque victoria tota Italia, et Calabria, Siciliaque intonuit[549].

Così infino che la Puglia fu ritenuta da' Greci, acquistò anche il nome d'Italia, col quale non si denotava altro, che quella sola provincia; ma da poi per opra de' Normanni avvenne, che il nome di Puglia oscurò i nomi di tutte le altre province a se vicine, le quali per questa cagione sotto questo nome eran anche designate. Ciò avvenne, perchè i Normanni le loro prime gloriose imprese l'adoperarono nella Puglia; e da poi che questa Nazione ne fece acquisto con tanta loro gloria e vanto, se ne sparse la fama per tutto l'Occidente, onde risonando il nome di Puglia frequentemente per le bocche de' stranieri, rimasero quasi del tutto oscuri i nomi dell'altre congiunte regioni; e fu bene spesso, spezialmente da' forestieri, in lor cambio unicamente usurpato il nome di Puglia per tutte l'altre province adiacenti; quindi avvenne, che per la Puglia s'intendeva non solo quella provincia, ma tutta l'Italia cistiberina, e tutte quelle province, che oggi compongono il Regno di Napoli; non altrimente di ciò, che presso i Popoli orientali dell'Asia veggiamo usarsi, i quali per le gloriose gesta de' Franzesi, tutti gli occidentali, non con altro nome chiamano, se non di Franzesi; la qual gloria non è nuova di questa Nazione; poichè sin da' tempi di Ottone Frisingense, per le frequenti spedizioni di Terra Santa, onde si renderono in Oriente rinomatissimi, leggiamo presso questo Scrittore, che gli Orientali, e singolarmente i Greci, ogni uomo occidentale, lo chiamavano Franzese[550]. Perciò intitolandosi Ruggiero Rex Apuliae, non della Puglia presa nel suo stretto e vero senso, dee intendersi, ma di tutto ciò che ora forma il nostro Regno. Per quest'istessa cagione molti Scrittori, ancorchè nominassero la sola Puglia, intendono però di tutta questa gran parte d'Italia, come presso Pietro Bibliotecario nella vita di Pascale, ed altri Autori spesso s'incontra[551]. Quindi avvenne ancora, che comunemente presso i nostri Popoli questo Regno, prima che da' romani Pontefici così spesso se gli dasse il nome di Sicilia di qua del Faro, e che negli ultimi tempi acquistasse quello di Regno di Napoli, fossesi appellato Regno di Puglia.

Fu perciò molto facile, che siccome da' Greci era stato dato il nome d'Italia alla Puglia, che non abbracciava più che una sola provincia, si fosse quello dato da poi con maggior ragione a tutte l'altre province di qua del Tebro, che pure sotto nome di Puglia erano denotate; onde si fece che a Ruggiero riuscisse meglio chiamarsi Re d'Italia, che di Puglia, così per esser un titolo più sublime e spezioso, risorgendo nella sua persona quello de' Re d'Italia, del quale se n'erano fregiati i Goti ed i Longobardi, come anche perchè sopra la Puglia non ritrovava questo titolo di Re, siccome lo trovò sopra la Sicilia; se pure non avesse voluto ricorrere a quegli antichissimi Re de' Dauni, de' Lucani e di Taranto, de' quali Freccia[552] tratta ben a lungo, ma pur troppo infelicemente. Reputò adunque Ruggiero intitolarsi non men Re di Sicilia, che d'Italia, per Italia non intendendo altro che la cistiberina, siccome presso gli Autori di questi tempi assolutamente per Italia intendevano questa parte; in quella guisa appunto, che avvenne, quando per le province d'Italia assolutamente erano denotate quelle sole, ch'erano sottoposte al Prefetto d'Italia, non quelle, che ubbidivano al Prefetto della città di Roma, ancorchè venissero comprese nella descrizione dell'Italia presa nella sua più larga estensione.

Si conosce da ciò chiaro, che intitolandosi Ruggiero non meno Re di Sicilia che d'Italia, ovvero di Puglia, che due Regni furono stabiliti independenti l'uno dall'altro, non un solo in guisa, che queste nostre province avessero avuto a reputarsi come membri e parte del Regno di Sicilia.

Si dimostra ciò ancora dalle leggi proprie, che ritenne, le quali non furono comuni con quelle della Sicilia, che si governava con leggi particolari; poichè queste nostre province anche da poi che furono ridotte in forma di Regno sotto Ruggiero, non riconobbero altre leggi, che le longobarde, e secondo le medesime si amministravano, le quali non ebbero autorità, nè alcun uso nella Sicilia, che non fu da' Longobardi mai acquistata, per non aver avute questa Nazione forze marittime, siccome l'ebbero i Normanni; onde il lor vigore non s'estese mai oltre il Faro. Così ciascun Regno avea leggi proprie, e secondo le medesime ciascun si regolava independentemente dall'altro; e ciascuna di queste province avea il suo Giustiziero co' suoi Tribunali, nè le cause quivi decise si portavano per appellazione in Palermo, quasi che ivi vi fosse un Tribunale superiore a tutti gli altri, ma restavano tutte in esse, come diremo più partitamente quinci a poco, quando degli ufficj della Corona farem parola.

E se tra le nostre antiche memorie non abbiamo, che Ruggiero o altro suo successor normanno avesse mandato nel Regno di Puglia alcun Vicerè, che avesse avuto il governo generale di tutto il Reame, come si praticò da poi negli ultimi tempi da' Principi d'altre Nazioni; ciò non fu per altro, se non perchè Ruggiero, e' due Guglielmi suoi successori solevano molto spesso in Salerno venire a risedere, ed anche perchè il lor costume era di creare i figliuoli della lor Casa regale, o Duchi di Puglia, o Principi di Capua o di Taranto, ed a' medesimi perciò commettere il governo de' Ducati o Principati a lor conceduti, siccome fece appunto Ruggiero, il quale ritiratosi a Palermo, lasciò il governo di queste province a' due suoi figliuoli, a Ruggiero Duca di Puglia, e ad Anfuso Principe di Capua.

Ma siccome è vero, che il Regno di Puglia fu independente da quello di Sicilia, e che avea leggi e Magistrati particolari, così ancora non può negarsi, che le leggi che Ruggiero stabilì in questo tempo, ed i supremi Ufficiali della Corona, che a somiglianza del Regno di Francia v'introdusse, furono comuni ad ambedue; essendo noto, che gli Ufficiali della Corona erano destinati così per l'uno, che per l'altro Reame; e così fu osservato finchè l'isola di Sicilia si sottrasse da' Re angioini, e si diede sotto il governo de' Re aragonesi, come vedremo nel corso di questa Istoria.

CAPITOLO V. Delle leggi di Ruggiero I, Re di Sicilia.

Ruggiero adunque essendo in cotal guisa con presta e maravigliosa fortuna divenuto tanto e sì potente Re, avendo debellati i suoi nemici, e ridotte sotto la sua ubbidienza le province ribellanti, pensò per via di molte utili e provvide leggi ridurle in quiete, dalla quale per le tante e continue guerre erano state assai tempo lontane.

Si governavano queste province, come tante volte si è detto, colle antiche leggi romane già quasi spente, e ritenute per tradizione più tosto, e come antiche usanze, che per leggi scritte. Le dominanti erano le leggi longobarde, le quali appresso i Normanni restarono intatte, e con molta religione osservate: e con tutto che si fossero in Amalfi ritrovate le Pandette, ed in alcune Accademie d'Italia, e precisamente in Bologna, si cominciassero per opra d'Irnerio a leggersi, ed il Codice colle Novelle di Giustiniano non fossero cotanto ignote; nulladimanco Ruggiero non permise, che ne' suoi dominj questi libri avessero autorità alcuna, ma alle leggi longobarde era dato tutto il vigore, e quelle solo s'allegavano nel Foro, e per esse si decidevano le controversie: di che n'abbiamo un illustre monumento, che mette in chiaro questa verità, perch'essendo insorta in quest'istessi tempi di Ruggiero nell'anno 1140 lite tra il monastero di S. Michele Arcangelo ad Formam presso Capua, e Pietro Girardi di Madaloni, pretendendo i Monaci di quel monastero aversi il suddetto Pietro occupato un territorio ne' lor confini, che dicevano appartenersi al monastero, fu prima la causa conosciuta da Riccardo, e da Leone Giudici di Madaloni, e da poi fu decisa in Capua, da essi e da' Giudici capuani, secondo ciò che Ebolo regio Camerario di Capua avea ordinato; e la sentenza fu profferita a favor del monastero dopo essersi fatto l'accesso sul luogo controvertito, dopo prodotti gli istromenti, e dopo esaminati alcuni testimonj; e fu trattata secondo ciò che le leggi longobarde stabilivano, e decisa a tenor delle medesime leggi, come può osservarsi dall'istromento della sentenza, che a futura memoria de' posteri, com'era allora il costume, si fece stipulare, il quale vien rapportato per intero da Camillo Pellegrino nella sua Istoria de' Principi longobardi[553].

Ma vedendo ora questo savio Principe, che il suo Regno per le tante turbulenze e mutazioni accadute, avea bisogno di nuove leggi per riparar i molti disordini che vi aveano lasciati le tante e continue guerre, si diede il pensiero di stabilirle; e se ben prima di lui Roberto Guiscardo, ed il Conte Ruggiero suo avo v'avessero introdotte alcune lodevoli Consuetudini, delle quali non è a noi rimasa altra memoria, se non quella che leggiamo presso Ugone Falcando[554]; nulladimanco egli fu il primo, che imitando Rotari Re de' Longobardi molte ne stabilì, le quali per mezzo d'uno suo editto promulgò nel Regno di Sicilia e di Puglia, volendo che quelle leggi s'osservassero in tutti due questi Reami, e fossero comuni ad ambedue. Queste sono le prime leggi del Regno, che volgarmente chiamiamo Costituzioni, le quali da Federico II Imperadore nipote di Ruggiero, insieme con le sue, e degli altri Re suoi predecessori furono da Pietro delle Vigne unite in un volume, come più partitamente diremo quando di questa compilazione dovremo ragionare. Tenne Ruggiero nello stabilirle il medesimo modo, che tennero i Re longobardi; cioè di stabilirle nelle pubbliche Assemblee convocate a questo fine degli Ordini de' Baroni ed Ufficiali, de' Vescovi e d'altri Prelati. Agostino Inveges[555] porta opinione, che Ruggiero, quando nell'anno 1140 prima di passar la seconda volta in Napoli, fermato in Ariano, tenne ivi la primiera Assemblea di Baroni e Vescovi, ed altri Prelati ecclesiastici, avesse decretate quelle Costituzioni, che abbiamo tra quelle di Federico II, le quali furono comuni per tutti i suoi Stati, contro l'opinione di Ramondetta[556], il quale con manifesto errore credette, che quelle non fossero statuite per l'isola di Sicilia. E narra Falcone[557] beneventano, che in quest'Assemblea promulgasse anco un editto, col quale fu proibito di potersi più spendere certa moneta romana, chiamata Romasina; facendo coniare in suo luogo altre nuove monete, ad una delle quali, come si disse, diede nome di Ducato di valore d'otto Romasine, la quale avea più mistura di rame che d'argento; siccome fece coniare i Follari; onde non pure i Tarini di Amalfi, ma queste nuove monete ebbero corso nel Regno.

Delle leggi di questo Principe noi solamente 39 ne abbiamo, sparse da Pietro delle Vigne nel volume delle Costituzioni, che compilò per comandamento di Federico II, e la prima è quella, che s'incontra nel libro primo sotto il titolo quarto de Sacrilegio Regnum. Fu per la medesima riputato come delitto di sacrilegio il porre in disputa i fatti, i consigli e le deliberazioni del Re; la quale Ruggiero, ritenendo quasi le medesime parole, tolse dalla legge del Codice sotto il titolo de Crimine Sacrilegii, ove gl'Imperadori Graziano, Valente e Teodosio stabilirono il medesimo: nè Ruggiero fece altro che di mutar il nome d'Imperadore, e porvi quello di Re. Ove è degno da notarsi, che le leggi del Codice di Giustiniano a tempo di Ruggiero non aveano vigore o autorità alcuna ne' suoi dominj; ma egli le leggi, che prese da quel volume, volle che s'osservassero come leggi proprie, e non di Principe straniero; non altrimenti che i Goti Re di Spagna, ancorchè dal Codice di Giustiniano avessero preso molte leggi, vollero che il loro Codice, non quello, avesse autorità ne' loro Stati.

Abbiamo l'altra di questo Principe sotto il titolo che siegue de arbitrio Regis, ove si comanda doversi dall'arbitrio del Giudice temperare quelle leggi, che cotanto severamente punivano i sacrileghi, purchè non si tratti di manifesta destruzion di tempj, o violenta frattura d'essi, ovvero di furti di notte tempo praticati di vasi sacri ed altri doni fatti alle Chiese: nei quali casi vuol che si pratichi la pena capitale.

Il Summonte vuole che la terza legge di Ruggiero sia l'altra, che siegue sotto il titolo de Usurariis, e così anche fa il suo traduttore Giannettasio, ma con manifesto errore; poichè quella non è di Ruggiero, ma di Guglielmo II suo nipote, attesochè stabilendosi in essa, che le quistioni degli usurarj riportate alla sua Curia, debbano terminarsi conforme al decreto del Papa ultimamente nella romana Curia promulgato, non si può intendere se non del decreto fatto da Papa Alessandro III nel Concilio di Laterano, che fu a tempo di Guglielmo II non di Ruggiero, come più diffusamente diremo parlando delle leggi di quel Principe; ond'è che nelle edizioni più corrette porti in fronte questa Costituzione Gulielmus, e non Rogerius.

La terza è quella, che si legge sotto il titolo de Raptu, et Violentia monialibus illata, per la quale viene imposta pena capitale a' rattori delle vergini a Dio sacrate, ancorchè non ancora velate, o anche se per motivo di matrimonio l'avessero rapite: fu ancor questa presa dal Codice di Giustiniano[558] ove quell'Imperadore stabilì il medesimo.

Se ne leggono due altre sotto il titolo de Officialibus Reip. Per la prima si stabilisce, che gli Ufficiali, che in tempo della lor amministrazione avranno sottratto il pubblico denaro, siano puniti di pena capitale. Per la seconda vien ordinato che gli Ufficiali che per lor negligenza faranno perdere o diminuire le pubbliche facoltà, siano astretti nella persona e nei beni a resarcire il danno, rimettendo loro per la sua pietà regia altre pene, che meriterebbero.

La sesta l'abbiamo sotto il titolo de Officio Magistrorum Camerariorum, et Bajulorum, ove s'ordina a' Giustizieri, Camerari, Castellani e Baglivi d'esser solleciti a somministrar a' Secreti della Dogana, ed a' Maestri Questori ovvero loro Ufficiali ogni lor consiglio ed aiuto sempre che ne saranno richiesti: la quale fu colle medesime parole rinovata da Guglielmo sotto il titolo de Officio Secreti.

La settima è collocata sotto il titolo de restitutione mulierum nel libro secondo; poichè quella che si legge nel libro primo sotto il titolo de Advocatis ordinandis se bene in alcune edizioni portasse in fronte il nome di Ruggiero, ella però è di Federico II come si vede chiaro dallo stile, e dalle cose che tratta; onde è che in altre edizioni più corrette, non si legge: Rex Rogerius, ma Idem, denotando Federico autor della legge precedente. In questa legge ordina Ruggiero a' suoi Ufficiali, che debbano, quando il bisogno lo richiede e sia conveniente, sovvenire alle donne non leggiermente gravate: la quale essendo molto generale ed oscura; Federico II volle dichiarar i casi, ne' quali alle donne debba darsi aiuto, onde questo Imperadore promulgò un'altra Costituzione, che si legge sotto il titolo de in integrum restitutione mulierum al libro secondo; ove dice: Obscuritatem legis Divi Regis Rogerii avi nostri de restituendis mulieribus editam declarantes, etc.

L'ottava e la nona sono poste sotto il titolo de Poena Judiciis, qui male judicavit. Nella prima si condannano i Giudici a nota d'infamia, e pubblicazione de' loro beni, ed alla perdita dell'ufficio, se con frode e con inganno avranno giudicato contro le leggi; e se per ignoranza, la pena si rimette all'arbitrio del Re. Nella seconda s'impone pena capitale, se per denaro avran condennato alcuno a morte.

La decima, che abbiamo sotto il titolo primo de Juribus rerum regalium del libro terzo, merita maggior riflessione di tutte l'altre; poichè è la prima legge feudale, che abbiano i nostri Principi normanni stabilita nel Regno. Chi prima su i Feudi avesse promulgata legge scritta, fu, come si è detto, l'Imperador Corrado il Salico, che riguarda la lor successione: l'Imperador Lotario alcune altre ne promulgò, ed una fra l'altre molto conforme a questa di Ruggiero de Feudo non alienando; ma siccome le leggi degli Imperadori d'Occidente insino a Lotario, come tutte le altre leggi longobarde comprese in quel volume non isdegnò Ruggiero che s'osservassero nel suo Regno, anche da poi che fu sottratto, e restò independente dall'Imperio, così non volle mai soffrire, che le leggi di Lotario suo inimico avessero alcuna autorità nei suoi dominj; perciò se bene Lotario presso Roncaglia nell'anno 1136 avesse promulgata legge, per la quale veniva proibito a' Feudatari alienare i Feudi, non avendo quella autorità alcuna nel Regno di Sicilia e di Puglia, bisognò che questo Principe, provvedendo alle sue Regalie, ne stabilisse una particolare, ch'è questa, per la quale strettamente si proibisce non solo a tutti i Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri qualsivoglia che tenessero Feudi o Regalie grandi o piccole che si fossero, di potergli in alcun modo alienare, donare, vendere in tutto o in parte, o in qualunque maniera diminuire; ma anche lo proibisce a' suoi Principi stessi, che erano allora i suoi propri figliuoli, cioè Ruggiero Duca di Puglia, Anfuso Principe di Capua, e Tancredi Principe di Taranto, non potendo in questi tempi, come rapporta Ugone Falcando[559] niuno aspirare a questi titoli di Principe o di Duca, salvo che i figliuoli del Re; e quindi è che Ruggiero in questa Costituzione gli chiama Principes nostros. E questa è quella Costituzione cotanto da Federico commendata, e che poi gli piacque ampliare in tutti gli altri contratti, alienazioni, transazioni, arbitramenti e permutazioni, dando potestà a coloro che senza il suo consenso e licenza alienassero di poter jure proprio rivocargli, siccome oggi giorno tuttavia si pratica, e va per la bocca de' nostri Forensi, appo i quali è molto celebre questa Costituzione di Federico[560], che comincia: Constitutionem divae memoriae Regis Rogerii avi nostri super prohibita diminutione Feudorum, et rerum Feudalium ampliantes, etc.

Non merita minor riflessione la undecima, che si legge sotto il titolo terzo dell'istesso libro terzo; poichè si vede per quella essere stato sempre lecito ai Principi di por freno a' loro sudditi, ed impedirgli, sempre che si recasse danno alla Repubblica, ed alle loro Regalie, di ascendere al Chericato. Così abbiam veduto, che Costantino M. proibì a' benestanti di farlo; e l'Imperador Maurizio vietò a' soldati di farsi Monaci, di che tanto Gregorio M. si doleva, non perchè riputasse di non esser in potestà degl'Imperadori di poterlo comandare, o che la legge fosse ingiusta, come egli stesso con ingenuità confessa, ma per esser di pernizioso esempio chiudere in tal maniera la via dello spirito per mondani rispetti. Ruggiero in questa sua legge temperando un'altra sua Costituzione, per la quale si proibiva affatto a' villani, senza licenza di lor padroni, di poter assumere l'Ordine chericale, stabilì: che solamente que' villani non potessero ascendere al Chericato, i quali per rispetto della lor persona fossero obbligati servire, come sono gli ascrittizi, i servi addetti alla gleba, ed altri consimili; ma que' che sono obbligati servire per riguardo del tenimento, ovvero beneficio del quale furono investiti, non gl'impedisce che anche senza licenza de' lor padroni possano farlo ma in tal caso devono rassegnar prima il beneficio nelle mani de' loro padroni, e poi farsi Cherici.

La duodecima legge di Ruggiero, che è sotto il titolo de dotario costituendo, riguarda ancora i Feudi, ed è la seconda, che questo Principe promulgò sopra di essi. In questa si permette a' Baroni, ed agli altri Feudatari, non ostante la proibizion di alienare, di poter sopra i Feudi costituire alle loro mogli il dotario, a proporzion de' Feudi, che posseggono, e secondo il lor numero e qualità. A' Conti e Baroni, che tengono più castelli si permette ancora di poterne uno assignare alle lor mogli per dotario, purchè però non sia quel castello, donde la Baronia, ovvero il Contado prenda il nome. Così a' Conti di Caserta non sarà lecito dar Caserta per dotario, ma bensì un altro castello del suo Contado; donde i nostri Autori[561] appresero, che l'assenso semplicemente conceduto, non s'estende mai al Capo della Baronia, o del Contado.

La decimaterza, che abbiamo sotto il titolo de matrimoniis contrahendis[562] merita ancora riflessione. Si vede chiaro per la medesima, che a' tempi di Ruggiero non fu reputata cosa impropria de' Principi, stabilire leggi intorno a' matrimoni; nè Giovanni Launojo la trascurò nel suo trattato: Regia in matrimonium potestas[563]; siccome non si dimenticò dell'altra di Federico II che incomincia: Honorem nostri diadematis, a questa conforme. Non ancora i Pontefici romani s'avean appropriata questa autorità, la quale da poi da Innocenzio III[564] e più dagli altri suoi successori fu reputata lor propria, e tolta a' Principi secolari. Sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano di queste leggi, ed insino a' tempi di Teodorico Re d'Italia e di Luitprando leggiamo, che essi non solo ci diedero le leggi intorno al modo e forma di contraergli, ma di vantaggio ci stabilirono i gradi ne' quali eran vietati, ed al Principe s'apparteneva di dispensargli; e Cassiodoro ne' suol libri ci lasciò le formole di tali dispense. Ruggiero in questa legge comandò, che i matrimoni dopo gli sponsali, e la benedizion sacerdotale, si dovessero celebrar solennemente e palesemente, proibendo affatto i matrimoni clandestini, in maniera che i figliuoli nati da tali matrimoni non si debbano reputare legittimi, nè succedere perciò a' loro padri, nè per testamento nè ab intestato: lo donne che perdano le loro doti, quasi che nè date, nè matrimonio possa considerarsi in questi contratti, contra la sua legge celebrati. Vuole però che a questo rigore non soggiacciano le vedove; nè abbia luogo ne' matrimoni contratti prima del tempo della promulgazion di questa sua legge. Federico II aggiunse da poi a' Conti, Baroni, ed a tutti gli altri Feudatari un altro legame, che non potessero prender moglie senza sua permissione; ed essendosi ammesse alla succession feudale le femmine, vietò a Baroni sotto pena della perdita de' loro Feudi, di casare le figliuole o nipoti, ovvero sorelle senza sua licenza, affinchè i Feudi non passassero a famiglie incognite, della cui fedeltà il Principe era dovere, che ne fosse informato, come lo stabilì nella Costituzione Honorem nostri diadematis, sotto il titolo, de uxore non ducenda sine permissione Regis.

Andrea d'Isernia, che fu Guelfo e perciò perpetuo detrattore delle gesta di Federico, scrivendo sotto i Re angioini in un secolo dove correvan altre massime, biasimando Federico, alle costui parole Honorem nostri diadematis, aggiunge: imo destructionem animae istius Federici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso. Come se all'economia del Principe non s'appartenesse far leggi sopra i matrimoni, e molto più in quelli de' suoi Baroni[565], ed impedirgli sovente, se si conoscessero perniziosi allo Stato, ovvero cagione di discordie interne tra famiglie nobili, e di numerose fazioni; di che i nostri Autori, e Francesco Ramos[566] fra gli altri, hanno trattato ben a lungo. E pur è vero, che non fu Federico il primo, che stabilì questa legge, egli la trovò nel suo Regno, ed il suo primo autore fu Guglielmo detto il Malo. I Baroni non si dolevano della legge, ma dell'abuso, che ne faceva Guglielmo, poichè questo Principe, perchè i Feudi ricadessero al suo Fisco, non mai concedeva la licenza di poter casare le loro figliuole, ovvero la differiva tanto, finchè fatte già vecchie, divenivano sterili, siccome presso Ugon Falcando[567] se ne lagnavano i Grandi del Regno di Sicilia, tumultuando perciò contro Guglielmo. Questa legge fu osservata in Sicilia insino al Regno del Re Giacomo, avendola questo Principe, in un Parlamento ivi tenuto, fatta abolire[568]. E presso di noi durò insino al Regno di Carlo II d'Angiò, il quale in un de' suoi Capitoli[569], stabiliti nel piano di S. Martino, la venne a riformare.

Non meno considerabile è la legge quattordici di Ruggiero, posta sotto il titolo de Administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem Praelatorum; poichè in lei più cose considerabili si incontrano. Primieramente merita riflessione ciocchè dice Ruggiero, essere tutte le Chiese del suo Regno, e particolarmente quelle, che sono prive del lor Pastore, sotto la sua potestà e protezione. Secondo, che perciò erasi introdotto costume non mai interrotto, o impugnato che morto il Prelato, i Baglivi del Re prendessero la cura ed amministrazione dell'entrate delle medesime, insino che le Chiese fossero proviste; e per terzo non adempiendo i Baglivi la loro incumbenza, secondo le relazioni, che ne avea avute, avea stimato stabilir legge, colla quale comandava, che dopo la morte dei Prelati, non più a' Baglivi si commettesse l'amministrazione e custodia delle Chiese, ma a tre de' migliori, più fedeli e sapienti della Chiesa, i quali debbano invigilare, e custodirle insino che saranno quelle proviste; con distribuire intanto delle rendite una porzione a coloro che servono alle medesime dimorando in esse, e l'altra per le fabbriche, o altro bisogno della Chiesa; ed eletto il Pastore, restituire il rimanente a lui, ovvero dargli conto dell'amministrazione passata. Gli spogli, che si videro da poi introdotti dalla Corte romana per tirar ivi ogni denaro, erano inauditi, e sarebbero stati reputati come destruttori non meno della disciplina ecclesiastica, che del buon governo del Regno: tutto era della Chiesa, e si spendeva per quella, e quel che sopravvanzava, era riserbato al successore. Non vi eran Nunzi o Collettori o Commessari, che appena spirato il Prelato dessero il sacco alla di lui casa, con prevenirlo sovente prima che quegli spirasse[570]. Quindi i nostri Re non meno che quelli di Francia vantavano la Regalia, come infra gli altri la pretese il Re Corrado[571]; e quindi deriva che abbiano sempre presa la cura, ed invigilato che l'entrate delle Chiese non capitino male, e sovente avessero ordinato, che delle medesime si riparassero le fabbriche, si sequestrassero a questo fine, e diedero perciò molti utili e salutari provedimenti, siccome ne' tempi men a noi lontani fecero Ferdinando I d'Aragona, il Re Federico, il Gran Capitano, il Duca d'Alcalà, ed altri che possono vedersi ne' volumi giurisdizionali presso Chioccarello[572].

Nè deve tralasciarsi quel che Andrea d'Isernia[573] notò sopra questa Costituzione di Ruggiero, la qual egli con manifesto errore crede, che fosse di Guglielmo, dicendo che quando ella fu stabilita parve giusta e regolare, perchè allora non era ancor compilato il volume de' decretali; e che sebbene Ruggiero con tanta utilità diede questa providenza, però da poi i Canonisti non hanno voluto ricever queste leggi de' Principi secolari, etiam si pro eis condantur, quia nolunt ut ponant falcem in messem alienam. Ma prima, che uscisse il volume de' decretali, non era stimata cosa impropria de' Principi di stabilir tali leggi, e particolarmente de' nostri Principi, li quali avendo essi fondate quasi tutte le Chiese del Regno di loro patrimonio, era giusto che fossero nella loro potestà e protezione.

La decimaquinta Costituzione di Ruggiero l'abbiamo nel libro terzo sotto il titolo de prohibita in terra demanii constructione Castrorum. Proibisce ne' luoghi demaniali del Re, che niuno possa sotto colore di miglior difesa erger torri, o Rocche; dovendo bastargli per lor sicurezza quelle del Re, o la sua regal protezione. La decimasesta è sotto il titolo de injuriis Curialibus personis irrogatis; per la quale viene a' Giudici imposto, che nel punir l'ingiurie notino diligentemente la qualità delle persone, alle quali si fanno, da chi, in qual luogo ed in che tempo; e se saranno offesi i suoi Ufficiali, si dichiara essersi fatta ingiuria non solamente a costoro, ma anche la dignità sua regale rimanerne offesa.

La legge 17 che è sotto il titolo de probabili experientia Medicorum è la prima, che presso di noi fosse stabilita, intorno ad evitar quanto fosse possibile, que' mali, che l'imperizia de' Medici poteva cagionare. Prima i prudentissimi Romani reputarono, che l'elezione ed approvazione de' Medici, non a' Presidi delle province, ma agli Ordini o Decurioni della città s'appartenesse per quella ragione, che Ulpiano[574] espresse con queste elegantissime parole: Ut certi de probitate morum, et peritia artis, eligant ipsi, quibus se, liberosque suos in aegritudine corporum committant. Ruggiero in questa sua legge ordinò, che niuno potesse medicare, se prima non si presenterà avanti i suoi Ufficiali e Giudici per essere esaminati, e dichiarati abili a quell'esercizio, imponendo pena di carcere e confiscazion de' loro beni, se per se soli senza questo esame temerariamente presumeranno di medicare. Federico II da poi dichiarando più ampiamente questa legge del suo avo, molte altre leggi stabilì intorno a' Medici, per le quali la Scuola di Salerno fu eretta in Accademia, siccome altresì quella di Napoli, ove piacque a questo Principe fondarne un'altra più famosa ed illustre, come diremo quando de' fatti di questo glorioso Augusto ci tornerà occasion di ragionare.

Leggesi ancora sotto il titolo de nova militia un'altra Costituzione di Ruggiero, che è la 18 per la quale vien proibito, che niuno possa esser ascritto alla milizia, se non deriverà da militare schiatta; e parimente che niuno possa esser Giudice o Notajo se i padri loro non siano stati di simile professione. Questa legge da Federico nella Costituzione seguente vien confermata, ed aggiunto ancora, che niuno di vil condizione possa esser ascritto a questi Ufficj, nè possa militare se non fia per lato paterno discendente da soldato. Egli è però vero, che Bartolomeo di Capua ci attesta, che queste Costituzioni a' suoi tempi non erano in osservanza nel Regno di Sicilia, avea però inteso, che così si praticava nel Regno di Francia, donde Ruggiero, per emular gl'istituti di quel Regno, l'apprese. E molto a proposito notò il Summonte, questa seconda Costituzione esser di Federico, non già di Ruggiero, come porta l'iscrizione nella vulgata edizione, vedendosi chiaramente, che per questa vien confermata quella di Ruggiero dal suo nipote Federico: poichè si fa menzione della precedente con quelle parole, contra prohibitionem divae memoriae avi nostri. Oltre a ciò, si conferma da quel, che rapporta Riccardo da S. Germano nella sua Cronaca, ove dice, che Federico nel Parlamento che tenne a S. Germano nel mese di febbrajo dell'anno 1232 tra l'altre sue Costituzioni che fece, vi fu anche quella de militibus; come osservò anche Tutini[575] dell'origine de' Seggi.

La 19 è quella che abbiamo sotto il titolo de Falsariis, per la quale si punisce con pena capitale colui che falsificasse o mutasse le lettere del Re, o il suo suggello. La ventesima è sotto il titolo seguente de cudentibus monetam adulterinam, ove con pena di morte e di confiscazione, si puniscono non solamente coloro, i quali coniassero moneta falsa, ma anche quelli che scientemente la ricevono, o in alcun modo consentono a tanto delitto. La ventesimaprima è sotto il titolo, che siegue de rasione monetae, per la quale vengon a morte parimente dannati, e confiscati i beni di coloro, che ardiranno di tosare, o in qualunque modo diminuire le monete d'oro o d'argento.

Se ne leggono da poi sette altre sotto sette diversi titoli disposte, per le quali varie pene s'impongono a' falsari. La prima scusa coloro, che ignorantemente si saranno serviti d'istromenti falsi. La seconda punisce con pena di falso, chi si vale di testimoni falsi. La terza colla medesima pena condanna quelli che nascondono, tolgono, radono o cancellano i pubblici testamenti. La quarta priva dell'eredità paterna colui che cancella, o nasconde il testamento del padre per succedergli ab intestato. La quinta dichiara che la qualità della persona aggrava e minuisce la pena del falso. La sesta punisce di pena capitale coloro, che avranno, o venderanno veleni, o medicamenti nocivi per alienar gli animi; e per la settima si dispone, che non sarà in tutto fuor di pena colui, che porgerà altrui poculi amatorj, o cibi nocivi, ancorchè per quelli non siasi recato alcun danno: le quali Costituzioni furono da poi da Federico approvate, e più ampiamente distese ne' titoli seguenti.

Nelle leggi, che sieguono di questo Principe, si vede chiaro quanto fra l'altre virtù sue ebbe cura dell'onestà ed onor delle donne. Nella 29 che abbiamo sotto il titolo de poena adulterii, si toglie a' mariti di poter in giudicio accusare d'adulterio le loro mogli, se in lor presenza permetteranno a quelle di trastullarsi co' loro drudi con atti lascivi e disonesti; e nella trentesima, che siegue sotto il titolo de prohibita quaestione foeminae, oltre dell'infamia, minaccia pena grave, e degna de' suoi tempi a que' mariti, che permetteranno alle mogli commettere adulterj.

Non meno piene d'onestà sono l'altre sei, che sieguono; proibisce per la prima alle donne oneste la conversazione colle prostitute, alle quali però vieta, che si possa usar violenza. Per la seconda, de repudiis concedendis, si permette al marito di poter dimandar il libello del repudio alla moglie, mentre che giustamente l'accusa d'adulterio. Per la terza de lenis; si puniscono colle pene istesse dell'adultere quelle, che useranno ruffianesmi per corrompere la castità delle donne. La quarta, confermata da poi da Federico, è terribile contro le madri, che prostituiscono le loro figliuole vergini; oltre della pena de' ruffiani, vuol che lor si tronchi il naso, soggiungendo queste gravi parole: Castitatem enim suorum viscerum vendere, inhumanum, et crudele; ma se mai per se stessa alcuna si sarà prostituita, e la madre avrà solamente dato il suo consenso, si lascia all'arbitrio del Giudice di punirla. Per la quinta sotto il titolo de poena uxoris in adulterio deprehensae, si permette al marito, che possa uccidere la moglie, e l'adultero ritrovandogli sul fatto, senza però interporre intervallo alcuno di tempo alla vendetta; e nella sesta sotto il titolo de poena mariti ubi adulter aufugit, si stabilisce, che se il marito lascerà fuggire l'adultero, e ritenerà la moglie, debba esser punito come ruffiano, purchè senza sua colpa l'adultero scappasse.

Così Ruggiero avendo per queste leggi proveduto all'onestà delle donne, con non minor saviezza provede alla sicurtà degli uomini; si leggono perciò tre altre sue leggi, che sono l'ultime, che abbiamo di questo Principe; e che compiscono il numero di trentanove. Per la prima sotto il titolo de venditione liberi hominis; si riduce in servitù colui, il quale scientemente venderà un uom libero. Per la seconda sotto il titolo de incendiariis, si impone pena capitale contro coloro, i quali fraudolentemente porranno fuoco nelle case altrui. E nell'ultima, s'impone la medesima pena a chi si sarà precipitato da alto, averà menato un sasso, o un ramo senza gridare, o avvisare, onde avesse ammazzato alcun uomo: il rigore della quale fu poi da Federico temperato nella Costituzione seguente.

Ecco come Ruggiero, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordinò con sì provvide ed utili leggi. Ancorchè per alcune di esse si dasse providenza su i matrimonj, su l'amministrazione delle Chiese, sopra i repudj e sopra i Cherici, non perciò erano riputate improprie, a questi tempi, de' Principi secolari. Non ancora s'erano intese quelle querele, che nacquero da poi de' Pontefici romani d'essersi offesa la loro immunità, e che fosse questo un metter la falce nella messe altrui. Cominciarono essi poco da poi pian piano a pretenderlo, e vi diedero l'ultima mano quando Gregorio IX ridotti in un Corpo tutti i rescritti, che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune quello, che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speziale era statuito, ed aboliti tutti gli altri, cavò fuori il decretale, che principiò a fondare e stabilire la Monarchia romana. Ecco parimente, come in questo nostro Reame, alle leggi antiche romane ritenute più per costume, che per leggi scritte, ed alle leggi longobarde, si fossero aggiunte da Ruggiero queste sue Costituzioni, le quali a riguardo delle romane e longobarde erano riputate leggi particolari, siccome quelle comuni ed universali.

§. I. Delle leggi feudali particolari del Regno.

Ma essendosi come altre volte abbiam notato, multiplicate in queste province le Baronie ed i Feudi, siccome in tutta Italia, surse ancora una nuova legge, feudale appellata. Questa nella sua origine fu introdotta per le costumanze de' Longobardi nelle città d'Italia, le quali furono varie e diverse, secondo varie eran le usanze di ciascuna città; tanto che la ragion feudale, prima non poteva chiamarsi, se non che legge non scritta de' Longobardi, onde è, che alcuni saviamente la dissero figlia del tempo, e da' Longobardi introdotta in Italia, non per iscritto, ma per costume; crebbe in cotal guisa da poi, insino che Corrado il Salico, che fu il primo, non pensasse colle leggi scritte ad accrescerla; siccome al di lui esempio fecero da poi gli altri Imperadori suoi successori; onde tutto ciò, che da queste Consuetudini feudali introdotte da' Longobardi, e dalle leggi scritte degli Imperadori surse, fu riputato la ragion comune dei Feudi; poichè in tutta Italia, e da poi in tutta Europa, adattandosi a lei l'altre province, furono quelle Consuetudini e leggi ricevute ed abbracciate. E per questa ragione a riguardo de' Feudi, non vi era differenza alcuna tra quelli, che viveano colle leggi longobarde, e quelli che si governavano colle leggi romane; poichè i Romani non conobbero Feudi, e se alcun Romano era investito di qualche Feudo, era tenuto osservare la legge longobarda, che de' Feudi disponeva, già che dalle romane niente potea ritrarsi.

Questa ragion comune feudale, prima di Ruggiero siccome era egualmente osservata in tutta Italia, così ancora ebbe forza ed autorità in queste nostre Province. Ma ridotte ora da Ruggiero in forma di Regno, e sottratte dall'Imperio, siccome alle leggi comuni romane e longobarde, aggiunse questo savio Principe le proprie, stabilite particolarmente per li suoi dominj, così ancora alla legge comune feudale, volle aggiungervi altre sue leggi feudali particolari, che dovessero osservarsi nel suo Regno, siccome tra le sue Costituzioni che sono a noi rimase, due ne abbiamo osservato attenenti a' Feudi. Seguitando le costui pedate aggiunsero da poi i due Guglielmi suoi successori altre leggi feudali; e finalmente Federico II moltissime altre ne stabilì, che si leggono nel volume delle Costituzioni; onde si fece, che nel nostro Regno altro fosse il Jus comune feudale, che è quello compreso ne' libri feudali, ed altro quello particolare per queste sole nostre province, che incominciandosi da Ruggiero, s'accrebbe da poi da Guglielmo, e più da Federico, e che col correr degli anni da tutti gli altri Re, che ressero questo Regno, fu in quella forma, che oggi si vede ampliato per tante Costituzioni, Capitoli, Grazie e Prammatiche, come diremo a più opportuno luogo. Nel che dovrà avvertirsi; che risedendo nella persona di Federico II la dignità imperiale e regale di Re di Sicilia, quelle sue Costituzioni, che si veggono ne' libri de' Feudi, sono quelle appartenenti al Jus comune de' Feudi; quelle, che sono nel volume delle nostre Costituzioni, appartengono al Jus feudale particolare del Regno di Sicilia.

Ruggiero adunque, siccome fu il primo, che alle romane e longobarde aggiungesse nuove leggi, così ancora fu il primo, che alla ragion comune feudale aggiungesse nel suo Regno nuove leggi feudali particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere a quelli contro le longobarde; e fu perciò, che introdusse il nuovo Jus Francorum, onde da poi presso di noi si rese celebre quella distinzione dei Feudi de Jure Longobardorum et Francorum.

Fra gli altri pregi di questo Principe, è lodato cotanto dagli Scrittori quel suo costume di voler essere informato delle leggi e costumi delle altre Nazioni, e ciò che reputava commendabile, introdurlo nel Regno suo; ma di niuna altra Nazione era egli più amante, quanto della franzese, donde egli traea origine; perciò fu più inchinato d'introdurre nel suo novello Regno tutte quelle usanze, e tutti quegl'istituti, che osservava in quel floridissimo Reame; per questa istessa cagione, come osserveremo quindi a poco, v'introdusse egli i sette Ufficj della Corona, che ivi erano; ed amante pur troppo de' Franzesi, diede gelosia e cruccio a' Siciliani e a' Pugliesi, che si vedevan perciò posposti negli onori a' forestieri[576].

Quindi, come si è detto, trassero l'origine nel nostro Regno i Feudi Juris Francorum, poichè Ruggiero facendo venir spesso dalla Francia Capitani ed altri soldati franzesi, si serviva di loro in tutte le sue ardue imprese, essendo stata sempre questa gente per valor militare riputata sopra tutte le altre; onde Ugone Falcando dice, che perciò soleva Ruggiero fargli venire: Transalpinos maxime, cum ab Normannis originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris anteferri, plurimum diligendos elegerat, et propemodum honorandos. E questo costume fu ritenuto anche da poi da' due Guglielmi suoi successori, anzi ne' principj del Regno di Guglielmo II fu cotanto nella sua Corte il favore de' Franzesi, che non si ritenne di crear suo Gran Cancelliero un Franzese, onde si rese numerosa la sua Corte di questa gente con indignazione grandissima de' Nazionali[577].

Per questo avvenne, che militando valorosamente questi Capitani sotto l'insegne di Ruggiero, e de' due Guglielmi, furono da essi investiti di molti Feudi, onde abbandonando la Francia, fermarono in queste province le loro famiglie, non lasciando intanto di vivere secondo i proprj loro costumi, che da Francia portarono; ed insino a' tempi di Federico II lor si permise, che dovessero così ne' giudicj, come in altre occorrenze, esser giudicati secondo i loro patrj istituti e costumi, fra' quali il più considerabile era, che ne' Feudi dovesse succedere il primogenito, esclusi tutti gli altri fratelli minori, non già, come con molta imprudenza si praticava da' Longobardi, secondo i quali venivan tutti ammessi alla successione, dividendo con tanto discapito dello splendore delle loro famiglie i Feudi; una delle principali ragioni, che fu della rovina de' medesimi in queste nostre province, come altrove fu da noi osservato. In tutta la Francia, come ne rendono a noi testimonianza Ottone Frisingense e Cujacio[578], con provido consiglio fu istituito, che i soli primogeniti succedessero ne' Feudi, reputando così potersi conservare lo splendor delle famiglie. Così tutti que' Capitani e soldati franzesi, che furono investiti di Feudi in queste nostre province, ritennero questo costume; e Ruggiero, ed i due Guglielmi, non solamente loro il permisero, ma anche che ritenessero tutti lor altri istituti, tanto che Federico II per toglier le confusioni, che si cagionavano perciò in questo Reame per queste leggi infra di lor difformi, ebbe bisogno di stabilire una Costituzione speziale, che è quella che si legge sotto il titolo de Jure Franc. in judic. subl. per la quale tolse, che ne' giudicj potessero più servirsi di que' loro particolari istituti; e tolse ancora quell'altro lor barbaro costume del duello, per quella sua celebre Costituzione Monomachiam.

Non però tolse, anzi approvò il lor costume, come molto commendabile, che ne' Feudi succedesse il primogenito; quindi avvenne che presso di noi tutti i Feudatarj si distinguessero in Franchi e Longobardi: per Franchi intendendo coloro che viveano intorno alle successioni de' Feudi Jure Francorum, e per Longobardi, quelli che viveano secondo la lor antica usanza, d'ammetter tutti i figliuoli alla successione de' loro Feudi. Era però il Jus Francorum reputato come speziale a riguardo del Jus Longobardorum, ch'era il comune, tanto che scrisse Andrea d'Isernia[579], colui che dice esser Franco, e perciò non dover dividere co' fratelli, allegando una ragione speziale, suo dee esser il peso di provarlo, già che comunemente tutti si presumono vivere secondo il Jus comune de' Longobardi, che stabilisce i Feudi doversi tra fratelli dividere.

Fu adunque in tempo di Ruggiero, che s'introdusse nel Regno questa ragion speziale di succedere ne' Feudi all'uso de' Franzesi, il quale non soddisfatto d'aver con sì provide leggi stabilito il suo novello Reame, e dalla Francia introdottovi nuovi costumi ed istituti per dargli forma più nobile, volle ancora illustrarlo, e renderlo più maestoso con introdurvi nuove dignità e più illustri, che prima non ebbe, onde ad emulazione di quello di Francia, l'adornò de' Principali Ufficj della Corona, che in quel Regno da molto tempo erano stati introdotti.

CAPITOLO VI. Degli Ufficj della Corona.

Dapoi che in Francia, nella stirpe di Ugo Ciappetta, restò estinta quella sublime dignità di Maestro del Palazzo, che come ruinosa a' Principi stessi, come si vide chiaro nel Regno di Ghilperico, fu riputato saggio consiglio di que' Re di spegnerla affatto, si videro da questa suppressione grandemente accresciuti quattro altri Ufficj di quella Corona, le cui funzioni eransi prima trasfuse in quello di Maestro del Palazzo, che per la sua grandezza e sublimità avea assorbiti tutti gli altri. Egli era perciò detto Capo de' Capi di tutti gli altri Ufficiali: Duca de' Duchi: e non senza ragione era assomigliato al Prefetto Pretorio sotto gli ultimi Imperadori romani. A lui non meno si riportavano le cose della guerra, che della giustizia; sovrastava alle Finanze, ed alla Casa del Re: in breve, era il Superior generale di tutti gli Ufficiali del Regno senza eccezione.

Dalla suppressione dunque di quest'Ufficio ripigliarono gli altri Uffizj della Corona la loro antica autorità, non riconoscendo poi altri per lor Capo e superiore, che il Re istesso; onde perciò i supremi vennero con titolo di Grandi decorati. Surse il Gran Contestabile, che ebbe la soprantendenza della guerra, ed il comando degli eserciti in campagna. Il Gran Ammiraglio capo dell'armate navali, che ebbe il comando sopra mare in guerra ed in pace. Il Gran Cancelliero per la soprantendenza della giustizia, capo di tutti gli Ufficiali di pace, e Magistrato de' Magistrati, dipendendo da lui i Giustizieri, i Protonotarj, e tutti gli altri minori Cancellieri. Il Gran Tesoriero, ovvero Gran Camerario, capo della Camera de' Conti, ed Ufficial supremo delle Finanze; ed il Gran Siniscalco, ovvero Giudice della Casa del Re, poichè ebbe il governamento della medesima.

Tutti questi Ufficj erano chiamati della Corona, ovvero del Regno, perchè non riguardano il servigio della persona del Re, ma del Regno: e Ruggiero stabilito ch'ebbe il suo, ve gl'introdusse insieme con gli altri Ufficiali minori subordinati a' medesimi. Prima, queste nostre province non gli conobbero, e le loro funzioni venivano esercitate sotto altro nome da diversi altri Ufficiali: e se ben sotto i Goti se ne fosse avuta qualche conoscenza, avendocene Cassiodoro lasciata qualche notizia, onde è da credersi, che i Franzesi dai Goti gli apprendessero; nulladimanco essendo stati questi discacciati da' Greci, ed i Greci da' Longobardi, si vede che nè gli uni, nè gli altri in tutto il tempo, che dominarono queste Province, l'usarono[580]. I Greci le governarono per Straticò e Catapani; onde è, che oggi ancora presso di noi sia rimasto qualche vestigio di questi Ufficiali. In Salerno ancor si ritiene il nome di Straticò, come in Messina. In Puglia i Catapani furono assai rinomati; onde è che per questo nome di Magistrato ritenga oggi il nome di Capitanata una provincia del Regno. Ebbero ancora i Greci altri Ufficiali, come i Maestri de' Cavalieri, per li quali lungamente ressero il Ducato di Napoli. Ebbero i Patrizj, i Protospata, ed altri moltissimi; nè mai usarono i soprannomati. Solamente è chi dice, che l'Ufficio di Protonotario fosse d'origine greco, ma di ciò ne parleremo al suo luogo.

I Longobardi certamente non gli conobbero; essi prima divisero i Governi in Castaldati, a ciascuno preponendo un Castaldo per reggerlo, al quale s'appartenevan così le cose della guerra, come della giustizia. Da poi crearono i Conti, che nella loro origine non erano più che Ufficiali, e non Signori; ciascuno avendo il governo del Contado a se commesso sin tanto che poi col correre degli anni cominciassero a mutargli, e da Ufficj, ridurgli in Feudi e Signorie, come altre volte abbiamo osservato.

Furono adunque i Normanni, e sopra tutti il famoso Ruggiero, che avendo ridotti i suoi dominj in un ampio e potente Reame, era di dovere che vi introducesse questi Ufficj, che in altri Regni, e particolarmente in quello di Francia, erano riputati proprj della Corona regale, e come tanti lumi, che facessero maggiormente risplendere il suo regal diadema.

§. I. Del Gran Contestabile.

Quello che meritamente, e secondo il comun sentimento degli Scrittori s'innalza sopra tutti gli altri, e tiene il primo luogo, è il Gran Contestabile. Nella sua origine, appresso i Franzesi era chiamato il Gran Scudiero del Re, e perciò da Aimone[581] viene appellato Regalium Praepositus Equorum, come parimente l'attesta il suo nome latino Comes stabuli, molto frequente negli antichi libri, di cui Caronda[582] riferisce molti be' passi, e sostiene Loyseau[583] contro l'opinion d'alcuni moderni, e spezialmente di Cujacio[584], ch'è di contrario sentimento.

Ha due grandi prerogative: l'una, egli è custode della spada del Re, poichè quando vien promosso a sì sublime dignità, il Re gli dà tutta nuda la sua spada nelle mani, per la quale egli all'incontro in quell'istante gli dà la fede ed omaggio, come appunto si narra dell'Imperador Trajano, il quale dando la sua spada nuda a Sura Licinio Prefetto Pretorio, gli disse queste memorabili parole: Accipe hunc ensem, ut si quidem recte Reip. imperavero, pro me, sin autem secus, in me utaris. Perciò l'insegna di questa dignità è la spada nuda; siccome il nostro Torquato seppe ben esprimere nella persona del Gran Contestabile d'Egitto, collocandolo perciò in quella rassegna alla destra del Re, appartenendo a lui il primo luogo sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona, e dandogli la spada nuda per sua insegna.

.... alza il più degno La nuda spada del rigor ministra.

L'altra prerogativa è, che negli eserciti egli ha il comando sopra tutte le persone, anche sopra i Principi del sangue: dispone gli alloggiamenti, istruisce le squadre, distribuisce le sentinelle: sono a lui subordinati i Marescialli, e tutti gli altri Ufficiali minori: in breve ha il supremo comando negli eserciti mentre sono in campagna, onde di quest'altra prerogativa parlando il Tasso cantò:

Ma Prence degl'eserciti, e con piena Possanza è l'altro ordinator di pena.

Ma tutta questa sua autorità ed alto imperio potea esercitarlo negli eserciti in campagna, non già nelle Piazze, nè sopra i Governadori delle province; onde mal fanno coloro, che vogliono far paragone de' Gran Contestabili co' presenti nostri Vicerè, li quali non solo hanno il comando degli eserciti in campagna, ma anche in tutte le Piazze, sopra tutti i Governadori delle province, così in terra, come in mare, e sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona. Egli è però vero che presso i Vicerè risiedono le prerogative del Gran Contestabile; poichè le cose di guerra a lui s'appartengono, ed egli dispone gli eserciti in campagna, a cui ubbidiscono tutti gli altri Generali e Marescialli; ma quando il Vicerè sia assente dal Regno, nè fosser altri dal Re deputati a quest'impiego, potrebbe ne' casi repentini e quando la necessità lo portasse, il Gran Contestabile servirsi della sua giurisdizione, e riassumere ciò, che prima era della sua incumbenza, come dice Marino Freccia[585].

Il primo Contestabile, che tra le memorie antiche abbiamo nel Regno di Ruggiero, fu Roberto di Bassavilla Conte di Conversano[586]. Questi fu figliuolo di un altro Roberto parimente Conte di Conversano, e di Giuditta sorella di Ruggiero: fu adoperato da Ruggiero nelle imprese più ardue, e meritò per la disciplina militare, nella quale era molto versato, da questo Principe esser innalzato a sì sublime dignità. Nel Regno di Guglielmo I si rese più rinomato, e da questo Principe fu investito del Contado di Loritello; ma da poi essendosi da lui ribellato, gli pose sottosopra il Regno insieme con altri Baroni, onde Guglielmo toltagli questa dignità, la diede a Simone Conte di Policastro suo cugino, che fu il secondo Contestabile, di cui ci sarà data occasione di più lungamente ragionare nel Regno di Guglielmo; e ne' tempi di Guglielmo II fu Contestabile Roberto Conte di Caserta[587].

Merita riflessione che questi Contestabili, siccome tutti gli altri supremi Ufficiali, che prima si dissero Maestri Contestabili, e poi Magni Contestabili, erano comuni così a queste nostre Province, come alla Sicilia, insino che questa isola fosse stata dagli Aragonesi tolta agli Angioini; e se bene solevano a questa dignità innalzare i nostri Baroni, come quelli che per ampiezza di dominj e Contadi, e per le parentele che aveano co' Principi stessi, i quali non si sdegnavano allora imparentarsi con loro, facevano la principal figura sopra tutti gli altri Baroni di quell'isola; e spesso solevano risedere ne' loro Stati; nulladimeno avendo i Re normanni fermata la loro sede regia in Palermo, solevano regolarmente in questa Corte appresso la persona del Re risiedere, dal quale erano impiegati ne' più rilevanti affari della Corona. Perciò non bisogna confondergli co' minori Contestabili, i quali erano mandati ad una particolar provincia, ed a' quali o era commesso il governo di qualche città, o gli era dato il comando d'alcuni reggimenti o di fanteria o di cavalleria; poichè se bene questi erano pure chiamati Contestabili, il loro posto però era molto diverso, e di gran lunga inferiore a' grandi e primi Contestabili, i quali perciò erano chiamati Regni Comestabuli. Così nella Cronaca di Not. Riccardo di S. Germano scritta ne' tempi di Federico II leggiamo, che Filippo di Citero, erat Comestabulus Capuae. E ne' tempi posteriori si leggono molte carte rapportate dal Tutini[588], nelle quali la Contestabilia era ristretta al governo d'una città sola, e ad una particolare incumbenza: così spesso s'incontra nelle scritture del regio Archivio della Zecca: Henricus Comestabulus Foggiae: ed in alcuni istromenti del medesimo Archivio, pur si legge Franciscus Garis Comestabulus vigintiquatuor Balestrarum; ed altrove: Franciscus de Diano Comestabulus Peditum.

Così ancora venivano chiamati Comestabuli Regii Hospitii i Mastri di stalla della Casa reale. E parimente li Capitani delle milizie, ch'erano in ciascheduna Provincia del Regno, che oggi si dicono Capitani del Battaglione, erano ancora Contestabili nomati. Osserviamo perciò Pietro della Marra Contestabile di Terra di Lavoro; Guglielmo Ponciaco Contestabile in Basilicata; Mattia Gesualdo Contestabile nel Principato, Gualtiedi del Ponte Contestabile in Capitanata, Adamo Morerio Contestabile in Terra d'Otranto, e Gentile di Sangro Contestabile nell'Apruzzi.

Nel Regno degli Angioini quest'Ufficio non perdè niente del suo antico splendore; anzi, come scrisse Marino Freccia, Carlo I d'Angiò soleva concederlo colle medesime prerogative, ed all'istesso modo del Regno di Francia, ordinando che in quella guisa appunto dovesse esercitarsi nel suo Regno di Sicilia. E Carlo II suo successore stabilì molti Capitoli attenenti a' Gran Contestabili, rapportati dal Tutino, a' quali sottopose tutti i Marescialli del suo Regno. Ma ora quest'Ufficio, per le cagioni, che si diranno nel progresso di quest'Istoria, è a noi rimaso sol a titolo d'onore e senza funzione, essendo la sua autorità passata in gran parte nella persona del Vicerè; e solo i Gran Contestabili ritengono la precedenza nel sedere in occasion di Parlamenti, e nell'altre pubbliche celebrità, con molte altre preminenze, come il vestirsi di porpora e d'armellini con berrettino; ed ultimamente ancorchè gli fossero stati lasciati questi onori, se gli è pure levato il soldo, che prima godevano.

§. II. Del Grand'Ammiraglio.

Dovrebbe occupar il secondo luogo tra' Ufficj della Corona quello del Gran Cancelliere, siccome s'usa presso i Franzesi; ovvero quello di Gran Giustiziero siccome ora si osserva presso di noi; ma due ragioni mi spingono dopo il Gran Contestabile a favellare del Grand'Ammiraglio: l'una per la grande uniformità che egli tiene col Gran Contestabile; poichè avendo ambedue la soprantendenza della guerra, il primo sopra gli eserciti in campagna, e questo secondo sopra l'armate di mare, mi muove, innanzi che si faccia passaggio agli Ufficiali di pace ed a quelli di giustizia, a dover del Grand'Ammiraglio ragionare: l'altra più potente si è il vedere, che a' tempi di questi Re normanni, ne' quali siamo, fu la dignità del Grande Ammiraglio riputata assai più di quella del Gran Cancelliere, e di qualunque altro Ufficiale di giustizia; perchè essendo questi Re potenti in mare cotanto che per le loro armate si resero gloriosi e tremendi per tutto Oriente, portando le loro vittoriose insegne insino alle porte di Costantinopoli, e nell'Affrica fecero maravigliosi acquisti; il loro imperio sopra il mare era più ampio e considerabile, che quello di terra; onde avvenne, che ne' tempi di Ruggiero, e dei due Guglielmi suoi successori, l'esser Grand'Ammiraglio del Regno di Sicilia, era il più alto grado, nel quale alcuno potesse mai essere innalzato. In fatti vediamo che il famoso Majone di Bari, che a' tempi di Ruggiero era Gran Cancelliere, entrato da poi in somma grazia del Re Guglielmo, fu da costui, per dargli un saggio della grande stima, che faceva della sua persona, innalzato ad esser Grand'Ammiraglio; ed Ugone Falcando, narrando lo stato della Corte nei principj del Regno di Guglielmo II, nel qual tempo reggeva l'ufficio di Gran Cancelliere l'Eletto di Siracusa, e quello di Gran Camerario del palazzo Riccardo Mandra, dice che Matthaeus Notarius cum sciret Admiratum se non posse fieri, ob multam ejus nominis invidiam, Cancellariatum totis nisibus appetebat.

Se riguardiamo l'impiego e le funzioni di questo Ufficio, non è da porsi in dubbio, che non fosse antichissimo, conosciuto da' Romani, e più dalle regioni d'Oriente bagnate dal mare; poichè presso Livio abbiamo i Prefetti delle classi marittime, e nell'antica Gallia presso Cesare spesso s'incontrano i Prefetti marittimi, fra quali sopra tutti si distinse Bibulo. Ma il suo nome certamente non lo ritroveremo presso i Romani; ed io acconsento all'opinione di coloro, che stimano questa voce essere non già provenzale, come credette l'Alunno[589], ma saracena; come ben pruovano da molti passi dell'Istoria del Fazzello[590], Pietro Vincenti[591] ed il Tutini[592]. Ed in vero i Saraceni furono molto potenti in mare, ond'è che nell'istorie loro spesso s'incontrano questi nomi d'Ammiragli, poich'ingombrando essi l'Oriente, e gran parte dell'Occidente, come la Spagna, l'Affrica e la Sicilia, luoghi nella maggior loro estensione bagnati dal mare, ebbero perciò molti Generali di mare, da essi Ammiragli chiamati.

Gli conobbero ancora i Greci e gli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali per opporsi agli sforzi dei Saraceni bisognò, che si provedessero d'armate marittime essi ancora, e non è fuor di ragione il credere che in queste nostre province gli avessero i Greci prima introdotti, poichè non essendogli negli ultimi tempi rimaso altro, che molte città nella riviera del mare, come quelle della Calabria, e parte della Lucania, Amalfi, Napoli e Gaeta, tutti luoghi marittimi bisognò provedersi d'armate per conservargli da' Saraceni, i quali siccome avevan loro tolta la Sicilia, così passavano pericolo quest'altre città ancora di qua del Faro di correre la stessa fortuna. In fatti osserviamo, che gli Amalfitani si resero potenti in mare, e nell'arte nautica espertissimi, tanto che i Greci gli ebbero per valido presidio, ed in essi per le cose marittime fondavano le maggiori speranze; e come altrove fu avvertito, s'avanzarono tanto in questo mestiere, che oltre alle frequenti navigazioni per tutte le parti orientali, furono riputati arbitri delle controversie marittime; e siccome a' tempi de' Romani, i Rodiani si lasciarono in dietro tutte le altre Nazioni, tanto che le leggi Rodie erano la norma di tutti i Popoli dell'Imperio, per le quali le liti insorte su la nautica venivan decise; così presso di noi, tutte le liti, e tutte le controversie surte intorno alla navigazione, si decidevano secondo le leggi, ed instituti degli Amalfitani; e Marino Freccia[593] attesta, che insino a' suoi tempi questi litigi venivan terminati secondo le leggi amalfitane. Quindi avvenne, che per essere gli Amalfitani tutti dediti alla navigazione, ed esperti nella nautica, riuscì finalmente a Flavio Gisia Amalfitano, ne' tempi di Carlo II d'Angiò, uomo sagacissimo, di rinvenire la Bussola tanto necessaria per le navigazioni.

Ma avendo ora i Normanni discacciati dalla Sicilia i Saraceni, e da questi nostri luoghi i Greci, per potergli difendere dall'invasione così degli uni, come degli altri, bisognò che parimente si fortificassero in mare. E quanto in ciò i Normanni s'avanzassero, e precisamente a tempo del famoso Ruggiero, e de' due Guglielmi, ben è chiaro dall'istoria de' Regni loro. Per questa ragione l'Ufficio di Grand'Ammiraglio a questi tempi fu reputato il più rinomato ed illustre; onde avvenne, ch'essendo il numero delle loro armate ben grande, e perciò convenendo tener più Ammiragli, il primo, e capo sopra di tutti, si fosse appellato Ammiraglio degli Ammiragli.

Avea egli perciò le più insigni prerogative, che mai possono immaginarsi intorno all'Imperio del mare: egli comandava sopra mare in pace ed in guerra: era sua incumbenza la costruzione de' vascelli e delle navi del Re, reparargli e disporgli per mantener il commercio: tener li Porti in sicurezza in tutta l'estensione del Reame, e conservare i lati marittimi sotto l'ubbidienza del Re; ed erano a lui subordinati tutti gli altri Ammiragli delle province e de' porti, i Protontini, i Calefati, i Comiti, i Carpentieri, e tutti gli altri minori Ufficiali marittimi[594].

Presentemente il nostro Grand'Ammiraglio ritiene la giurisdizione così civile, come criminale sopra tutti gli Ufficiali a lui subordinati, e sopra tutti coloro, che vivono dell'arte marinaresca[595]: tiene perciò un particolar Tribunale, ove i Giudici creati dal Grande Ammiraglio amministrano giustizia a tutti coloro che sono ad essi subordinati, ed ha leggi particolari stabilite sulla nautica, onde le liti si decidono: tanto che siccome per li Feudi è surto un nuovo corpo di leggi feudali, così ancora per la nautica, un nuovo corpo di leggi nautiche abbiamo, del quale qui a poco farem parola. Ritiene ancora presso di noi per sua insegna il fanale, siccome anticamente avea il Grande Ammiraglio di Francia, il quale ora non più il fanale, ma l'Ancora ha per insegna[596]. Ha purpurea veste, e ne' Parlamenti siede alla parte destra del Re, dopo, ed al lato del Gran Contestabile.

Il primo, che s'incontra nel Regno di Ruggiero, fu Giorgio antiocheno: fu costui da Ruggiero per la sua eminente virtù, ed esperienza nelle cose marittime chiamato fin da Antiochia, e fu da questo Principe creato Grand'Ammiraglio, del cui consiglio e prudenza valevasi Ruggiero, così nell'imprese di mare, come di terra[597], avendo avuto per costume questo glorioso Principe di chiamare a se da diverse regioni del Mondo uomini esperti, non meno nell'armi, che nelle lettere. Riportò Ruggiero per quest'invitto Capitano molte vittorie in Grecia, portando le sue vittoriose insegne insino alla porta di Costantinopoli. Liberò Lodovico Re di Francia, che mentre ritornava dalla Palestina fu da' Greci preso per presentarlo all'Imperador di Costantinopoli, poichè incontrandosi colle navi de' Greci le combattè e vinse, e liberò tosto il Re franzese, il quale da Ruggiero fu con molto onor ricevuto in Sicilia, donde poscia in Francia fece ritorno. Egli fu il primo che nelle scritture pubbliche si sottoscrivesse: Georgius Admiratorum Admiratus, come dalla carta, che porta il Tutini; perciocchè secondo il numero delle armate, convenendo tener più Ammiragli in diverse parti del Regno, il primo meritamente s'appellava Ammiraglio degli Ammiragli.

Il secondo, che abbiamo pure nel Regno di questo Principe, fu l'Eunuco Filippo, il quale non altrimenti di ciò che Claudiano narra d'Eutropio, che da Eunuco fu innalzato ad esser Console, così egli da Ruggiero fu creato Grand'Ammiraglio. Costui, come narra Romualdo Arcivescovo di Salerno[598], fu dalla sua giovanezza allevato nella casa reale di Ruggiero; era di costumi non dissimili da quelli d'Eutropio, e covrendo il vizio sotto il manto di virtù, s'avanzò tanto nella benevolenza del Re, che fu riputato degno di esser innalzato all'onore di Maestro del Palazzo reale; da poi il Re dovendo in Turchia far l'impresa di Bonna, trascelse Filippo al maneggio di quella guerra, e nell'anno 1149 lo creò Grand'Ammiraglio, il quale postosi alla testa d'una grossa armata di vascelli prese la città, e carico di molte prede, se ne ritornò trionfante in Sicilia, ove per lungo tempo fece dimora; ma vedutosi da poi in tanta grandezza, mal potendo coprire la sua occulta religion saracinesca, che fin ora avea celata sotto il manto della cristiana, si scovrì poi, ch'egli odiava in estremo i Cristiani, ed oltremodo amava gli Ebrei ed i Maomettani, mandando sovente messi e doni in Lamecca al sepolcro dell'impostore Maometto. Ruggiero avendo scoperte queste scelleraggini e dubitando, che se con memorando esempio non si correggesse la malvagità di costui era da temere, che non ripullulasse la religion saracinesca in quell'isola, dalla quale con tanto studio e fatiche avea proccurato cacciarne i perfidi Saraceni: fece prender di lui aspro e severo castigo; poichè fatto subito convocare i Sapienti e i Baroni del suo Consiglio, fu da costoro condennato alla pena del fuoco ed avanti il Palazzo regio fu al cospetto di tutti fatto buttare ad ardere nelle fiamme.

Successe da poi nel Regno di Guglielmo a questa carica di Grand'Ammiraglio il famoso Maione di Bari, i cui fatti per ciò che concerne all'istituto di quest'Istoria saranno ben ampio soggetto del libro seguente. Costui innalzato da Guglielmo a' primi onori del Regno esercitava il posto di Grand'Ammiraglio con maggior fasto e con una totale independenza. Ancora egli, per essere eziandio così chiamato dal Re, si firmava: Majo Admiratus Admiratorum; avendo sopra tutti gli altri Ammiragli del Regno la suprema autorità ed il sovrano comando.

Nel che dovrà avvertirsi, siccome altre volte fu detto, che ne' tempi de' Normanni e Svevi, insino che questo Regno fu diviso da quello di Sicilia, quando passò sotto la dominazione degli Aragonesi per quel famoso vespro Siciliano, uno era il Grand'Ammiraglio, che avea la soprantendenza sopra tutti gli altri Ammiragli delle province così dell'uno, come dell'altro Reame; a differenza del Regno di Francia, nel quale da poi che quella Monarchia ebbe acquistata la Provenza, fu diviso in quattro: poich'era uno Ammiraglio in Guienna; l'altro in Brettagna; il terzo in Provenza, il qual sebene non avesse nome d'Ammiraglio, ma di Generale delle Galere, com'è ora quello di Napoli, nulladimeno avea l'istessa potenza degli Ammiragli, dimodochè all'antico Ammiraglio non rimase se non il suo antico lato di Normannia e Piccardia col titolo d'Ammiraglio di Francia indefinitamente[599]. Non così nel Regno di Sicilia, ove uno era il Grand'Ammiraglio e teneva sotto di se tutti gli altri Ammiragli, detto perciò Admiratus Admiratorum, poichè nelle altre parti del Regno di qua e di là del Faro, non solamente le province, ma anche le città aveano i loro particolari Ammiragli, subordinati tutti al primo e Grande Ammiraglio. In fatti in queste nostre province erano molti Ammiragli in un tempo istesso, siccome ce ne accerta la Cronaca Cassinense[600], ove di alcuni di essi sovente accade farsi memoria; e quasi in tutte le città marittime vi risiedeva un Ammiraglio per ciascheduna e questi per lo passato eran creati dal Re, ed aveano cura de' legni e de' vascelli regi. E ne' tempi posteriori de' Re angioini, venivano chiamati Protontini, i quali amministravan giustizia a tutti coloro che viveano dell'arte marinaresca, che risiedevano in quelle città e riviere. Così il Tutino rapporta molte carte, nelle quali molti vengono nomati Ammiragli di diverse città di mare, come Landulfo Calenda Ammiraglio di Salerno, Lisolo Sersale Ammiraglio, ed altri moltissimi. In questa maniera avendo i nostri Re normanni, non meno per terra, che per mare proccurato stabilire il loro Imperio, ed avendo perciò istituito vari Ufficiali, a' quali il governo e la sicurezza del mare, de' porti, del commercio, delle navigazioni, e de' traffichi era commesso proccurarono perciò stabilire ancora molte leggi, dalle quali in decorso di tempo, surse, non altrimenti che si fece de' Feudi, un nuovo corpo di leggi Nautiche appellate; e che col correr degli anni, siccome abbiam veduto, dopo il Jus comune feudale, sorgere una nuova ragione feudale non comune, ma speziale per questo nostro Reame: così ancora per la nautica, oltre il Jus comune, una nuova ragion particolare per queste nostre province.

Delle leggi navali.

Le leggi appartenenti alla Nautica presso i Romani non erano altre, se non quelle, che da' Rodiani appresero: perciò la legge Rodia fu cotanto rinomata, e n'andò cotanto chiara e luminosa in tutto quel vasto Imperio, che gl'Imperadori Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace e Lucio Settimio Severo stabilirono molte leggi approvandole, e dando loro forza e vigore per tutto l'Imperio; onde ne surse il Jus Navale Rodiano, tratto dall'undecimo libro de' Digesti[601], il quale dalla Biblioteca di Francesco Piteo, dove lungo tempo giacque sepolto, fu finalmente pubblicato al Mondo. Ma da poi avendo gl'Imperadori d'Oriente, in Costantinopoli, città per tre suoi lati bagnata dal mare, fermata la loro sede, e le maggiori loro forze collocate nelle armate navali, attesero molto più per mezzo di queste, che d'eserciti terrestri a conservare i loro dominj e le ragioni di quel cadente Imperio, le quali circondate nella maggior loro estensione dal mare, più dall'armate, che dagli eserciti potevano tenersi in sicurezza; perciò di questi ultimi Imperadori d'Oriente abbiamo più leggi attinenti alla nautica ed al commercio del mare, ed alla sicurezza de' porti, e delle navigazioni, le quali furono raccolte parte da Leunclavio, e da Pietro Peckio, e parte ultimamente dall'incomparabile Arnoldo Vinnio, il quale ebbe la cura d'impiegare gli alti suol talenti anche intorno a queste leggi, e sopra l'opera del Peckio aggiungere le sue osservazioni.

Ma queste leggi degl'Imperadori d'Oriente patirono in queste nostre regioni quel medesimo infortunio, che tutte l'altre loro compilazioni. Presso di noi la Tavola Amalfitana, come dice Marino Freccia[602] era quella donde s'apprendevano le leggi attinenti alla nautica; nè è inverisimile, che gli Amalfitani per le spesse navigazioni e continuo traffico, che aveano cogli Orientali, dalle leggi di quegl'Imperadori, e più dalla lunga esperienza, e da' pericoli sofferti in mare, l'apprendessero. E poichè ne' medesimi tempi i Catalani, gli Aragonesi, i Pisani, i Genovesi ed i Veneziani parimente s'erano renduti potenti in mare e celebri, non altrimenti che gli Amalfitani, per le navigazioni nelle parti orientali ed altrove, ne nacque perciò un nuovo corpo di statuti e costumanze, che ora ristretto in un picciol volume, va attorno sotto nome di Consolato del Mare, donde i Naviganti prendon la norma per terminare le lor contese, il che producendo buon effetto ne' sudditi, da ciascun Principe vien approvato; ed i regolamenti in quello stabiliti, come loro particolari statuti e costumanze vengono inviolabilmente osservati.

Questi Capitoli, onde si compone il Consolato del Mare, furono approvati da' Romani, da' Pisani, dal Re Luigi di Francia, dal Conte di Tolosa, e da molti altri Principi e Signori; ed i Re d'Aragona, ed i Conti di Barzellona ve ne aggiunsero degli altri; ed Arnoldo Vinnio non s'allontana dall'opinione di coloro, che narrano questa compilazione essersi fatta a' tempi di S. Lodovico Re di Francia. Fu data poi alle stampe in Venezia da Giovambatista Pedrezano, il quale intitolò questa Raccolta: Il libro del Consolato de' Marinari, e lo dedicò a M. Tomaso Zarmora Console allora in Venezia per l'Imperadore Carlo V; fu da poi nell'anno 1567 ristampato in Venezia stessa, ed è quello, che ora va attorno per le mani d'ognuno; e che nel Tribunale del Grand'Ammiraglio del nostro Regno ha tutta l'autorità e 'l vigore.

Ma i nostri Principi di ciò non soddisfatti, vollero per questo Regno stabilire sopra gli affari marittimi, particolari leggi. L'Imperador Federico II, oltre di quelle che furono inserite nel Codice[603], stabilì molti Capitoli attinenti all'Ufficio dell'Ammiraglio, ne' quali si prescrive al medesimo ciò che deve esser della sua incumbenza, quello che se gli appartiene, e sin dove s'estende l'autorità sua. Ne' tempi de' Re angioini furono aggiunti a' medesimi molti altri Capitoli, per li quali fu in nuovo modo prescritta la sua autorità, come si osserva in quelli stabiliti da Carlo II d'Angiò a Filippo Principe d'Acaja e di Taranto, suo figliuolo quartogenito, quando lo creò Grand'Ammiraglio, che vengon trascritti dal Tutini. Da poi i Re aragonesi accrebbero molte altre cose a' Capitoli de' loro predecessori, che dovea osservar l'Ammiraglio, e molti ne aggiunse Ferdinando I a Roberto S. Severino Conte di Marsico, quando nell'anno 1460 lo creò Ammiraglio, pur rapportati dal Tutino. Ed in tempo degli Austriaci molte prammatiche si promulgarono attinenti a quest'Ufficio, delle quali, quando ci tornerà occasione, non si tralascerà farne memoria.

Tanta e tale era la dignità del Grand'Ammiraglio ne' secoli andati, e cotanto era grande la sua incumbenza, che per regolarla vi fu uopo di tanti provvedimenti finchè ne surse una nuova ragione, nautica appellata. Ma sì sublime Ufficio nel nostro Regno sin da' tempi di Marino Freccia cominciò a decadere dal suo splendore, e molto più ne' tempi men a noi lontani, ed oggi appena serba qualche vestigia della sua grandezza, ritenendo, oltre gli onori e preminenze, un Tribunale a parte da se dipendente, e la giurisdizione sopra coloro che vivono dell'arte marinaresca. Le cagioni di tal declinazione ben s'intenderanno nel corso di questa Istoria, ove si conoscerà, che sin a tanto, che i nostri Re furono potenti in mare, ed insino che i Normanni, gli Svevi, e sopra tutti gli Angioni mantennero molte armate navali, crebbe nel suo maggior splendore; ma da poi diminuite l'armate, e passato il Regno sotto la dominazione degli Austriaci, essendosi introdotta nuova forma e nuovo regolamento dipendente da quello di Spagna, mancò tanta autorità, e passò in parte a' Generali delle galee, sebbene non coll'istessa potenza e prerogative del Grand'Ammiraglio.

§. III. Del Gran Cancelliero.

Non dovrà sembrar confuso e perturbato l'ordine che io tengo in noverando gli Ufficj della Corona, e se, non serbando quello tenuto dagli altri Scrittori, vengo a parlare, dopo il Grand'Ammiraglio, del Gran Cancelliero. So che Marino Freccia diede a quest'Ufficio l'ultimo luogo, se bene non si sappia per qual ragione il facesse, giacch'egli medesimo ne' Parlamenti, e nell'altre funzioni pubbliche, gli dà il sesto luogo, e lo fa precedere al Gran Siniscalco, il quale non siede a lato, ma a' piedi del Re. Altri perciò lo collocano nel sesto luogo dopo il Gran Protonotario; e così questi, come Freccia, danno il secondo luogo al Gran Giustiziero dopo il Gran Contestabile.

Li Franzesi però dopo il Gran Contestabile, collocano il Gran Cancelliero; ed io dico, che gli uni, e gli altri assai bene han fatto di disporgli con questo ordine. Altro è il Gran Cancelliere di Francia, altro fu il Gran Cancelliero di Sicilia a' tempi de' Normanni, ed altro è, e pur troppo diverso il Gran Cancelliero del Regno di Napoli, precisamente se si riguardano i tempi, ne' quali scrissero il Freccia, e gli altri Autori, e più se avrem mira a' tempi nostri.

Hanno le dignità secondo il volere de' Principi, le loro declinazioni, ed i loro innalzamenti: il Principe siccome è l'Oceano di tutte le dignità, così è anche la lor regola e la lor norma; e siccome ben a proposito disse Giorgio Codino[604] degli Ufficiali del Palazzo, egli è lecito a' Principi innovare così le cose, come i nomi a lor modo, ed innalzare ed abbassare secondo loro aggrada.

Il Cancelliero presso i Franzesi era l'istesso, che il Questore presso i Romani nella maniera, che Simmaco[605], e Cassiodoro ce lo descrissero: Quaestor es, legum conditor, regalis consilii particeps, justitiae arbiter. Era per ciò il Capo della giustizia, come il Contestabile Capo delle armi: Principe di tutti gli Ufficiali di pace; Magistrato de' Magistrati, e fonte di tutte le dignità.

Perchè fosse chiamato Cancelliero, non è di tutti conforme il sentimento. Il Vecchio Glossario dice, che fosse così detto, perchè appartenendo a lui l'esaminare tutti i memoriali, che si danno al Principe, avea potestà di segnare ciò che pareva a lui, che potesse aver cammino, e di cancellare le importune dimande, dando di penna su i memoriali con tirar linee sopra di quelli per lungo, e per traverso a guisa di cancelli. Ma questa è una molto strana etimologia, che dovesse prendere il Cancelliere il suo nome più tosto da ciò, ch'egli disfà, che da quello, che fa. Meglio interpretarono Cassiodoro[606] e Agatia[607], che lo derivarono a Cancellis; poichè dovendo questo Ufficiale soprantendere alla spedizione di tutti i rescritti del Principe, sentire tutti coloro, che gli presentavano i memoriali, acciocchè non fosse premuto dal Popolo, ed all'incontro da tutti fosse veduto, soleva stare fra Cancelli, siccome si praticava in Roma ed in Francia; ond'è che Tertulliano soleva dire: Cancellos non adoro, subsellia non contundo.

Tiene egli perciò per sua insegna il suggello del Re, onde appresso i Franzesi è anche nomato Guardasigillo, poichè per le sue mani passano tutti i privilegi, e tutte le spedizioni del Re ch'egli suggella; dando titolo, ovvero lettere di provisione a tutti gli Ufficiali, le quali può egli rifiutare, o differire come gli piace non suggellandole. Quindi il nostro Torquato al Gran Cancelliere d'Egitto gli dà per sua insegna il suggello:

L'altro ha il sigillo del suo Ufficio in segno.

Gode perciò molte insigni prerogative; ha la presidenza al Consiglio di Stato negli affari civili del Regno, onde il Tasso soggiunge:

Custode un de' secreti, al Re ministra Opra civil ne' grandi affar del Regno.

Ha l'espedizion degli editti, e ogni altro comandamento del Re. Ha la soprantendenza della giustizia, ed egli è il Giudice delle differenze, che accadono sopra gli Ufficj ed Ufficiali, regolando le lor precedenze, e distribuendo a ciascun Magistrato ciò ch'è della sua incumbenza, perchè l'uno non attenti sopra l'altro.

Queste erano le grandi prerogative de' Cancellieri di Francia, donde l'apprese Ruggiero, e del Regno di Sicilia a tempo de' Normanni. Dignità pur troppo eminente, e che gareggiava quasi con quella de' Principi stessi: onde meritamente era a costoro, dopo il Contestabile, dato il secondo luogo.

Il primo Cancelliere, che s'incontra nel Regno di Ruggiero fu Guarino Canzolino molto celebre presso Pietro Diacono nella Giunta alla Cronaca Cassinense[608]: di costui Ruggiero valevasi ne' più gravi affari della Corona, e gli diede la soprantendenza, ed il supremo comando di queste nostre province. Narrasi, che Guarino per lo sospetto, che avea de' Monaci Cassinensi che non s'unissero al partito di Lotario, erasi finalmente risoluto, fattisi venire da Benevento, dalla Puglia, dalla Calabria e da Basilicata molti soldati, ed alcune macchine di guerra, di espugnare Monte Cassino; ma che non guari da poi infermatosi in Salerno, giunto all'estremo di sua vita, mentr'era per uscirgli l'anima dal corpo, gli fossero uscite di bocca gridando queste parole: Ahi Benedetto e Mauro perchè m'uccidete? onde narra Pietro Diacono[609], che nel medesimo tempo Crescenzio Romano Monaco di quel monastero per non esser riputato meno degli altri, tutto sbigottito e tremante dicesse a' suoi Monaci, ch'avea avuta visione, nella quale gli apparve uno spaventevole lago tutto di fuoco, le cui orribili onde s'innalzavano sino al Cielo; e per esse vedea ravvolgersi l'anima del Gran Cancelliere: che eragli sembrato parimente di vedere due Frati alla riva del lago, e dal più vecchio di loro esser dimandato se sapea chi fosse colui, che vedea così dall'onde travagliato, e rispondendo egli del no, gli fu dal medesimo manifestato esser l'anima di Guarino, ch'era condennata a sì fatta pena per aver travagliato i Monaci di Monte Cassino, il quale richiesto chi egli si fosse, rispose ch'era Frate Benedetto; ed in questo destossi Crescenzio, e la vision disparve.

L'altro Cancelliere, che ne' tempi di Ruggiero esercitò quest'Ufficio, fu Roberto, di legnaggio inglese[610]. Ruggiero, come altre volte fu notato, nel governo de' suoi Reami si servì sempre di Ministri di molta dottrina e prudenza, facendogli venire anche da remote parti; e siccome innalzò ad esser Grand'Ammiraglio Giorgio d'Antiochia, così anche sin da Inghilterra chiamò questo famoso Roberto, che oltre averlo impiegato agli affari più rilevanti della sua Corona, e di commettere a lui la difesa di Salerno, quando da Lotario, dal Principe di Capua e da' Pisani fu assediata, gli commise ancora il governo della Puglia e della Calabria; e fu cotanto luminosa la fama della sua saviezza ed integrità, che Giovanni Saresberiense Vescovo dei Carnuti[611], narra di lui un avvenimento da non tralasciarsi in quest'Istoria. Governando questo Gran Cancelliero la Puglia e la Calabria, avvenne che per morte del suo Prelato vacasse la Chiesa di Avellino. Nell'elezione del successore, era di mestieri ricercarsi la volontà e l'assenso del Re, siccome costumavasi in tutte le Chiese cattedrali: Roberto che in nome del Re dovea darlo, ne fu ricercato istantemente da molti; infra gli altri ebbe tre forti pretensori, un Abate, un Arcidiacono, e un secolare della Casa del Re, che teneva un fratello Cherico, i quali fecero con Roberto grandi impegni, e ciascun di essi gli promise grossa somma di moneta se avesse fatto crear il Vescovo secondo il suo intendimento: il Cancelliero volendo schernire la loro malvagità, pattuì con tutti tre separatamente, dando loro ad intendere, che fatto avrebbe quello che ciascun d'essi chiedea; ed avuti pegni e sicurtà de' promessi pagamenti, venne il giorno stabilito alla elezion del Vescovo, nel qual ragunato il Clero d'Avellino con molti Arcivescovi, Vescovi, ed altri Prelati e persone di stima, raccontò Roberto la frode, che coloro commetter voleano; ed avendogli come simoniaci fatti escludere dalla prelatura per sentenza di tutti coloro che colà erano, e riscosso in pena del lor fallo il danaro convenuto, si adoperò poscia, che fosse eletto Vescovo un povero Frate di buona e santa vita, ma che punto a ciò non badava, a cui diede l'assenso.

Il terzo Gran Cancelliero, che incontriamo nel Regno di Ruggiero si fu il cotanto rinomato Giorgio Majone. Nacque costui in Bari d'assai umile condizione, ma dotato dalla natura d'una maravigliosa facondia ed accortezza, fece tanto, ch'essendo figliuolo d'un povero venditor d'olio[612], ebbe modo d'esser posto in Corte nella real Cancelleria, ove dal Re Ruggiero fu prima creato suo Notajo: da poi avendo occupati altri minori ufficj della Cancelleria, fu fatto Vicecancelliero, e finalmente innalzato ad esser suo Gran Cancelliero, e fu cotanto caro a questo Principe, che finchè visse l'adoperò negli affari più rilevanti del suo Regno; e morto Ruggiero, con raro esempio, per le sue arti fu così caro a Guglielmo suo figliuolo, che oltre ad averlo creato Grand'Ammiraglio, pose anche in sua mano tutto il governo del Regno. Sotto i due Guglielmi tennero quest'Ufficio i primi personaggi di que' tempi: tennelo l'Eletto di Siracusa, e da poi Stefano di Parzio Arcivescovo di Palermo.

Cotanta in questi tempi era la grandezza e dignità di questo supremo Ufficio così in Francia, come in Sicilia appresso i Normanni; nè minori eran le sue preminenze nelle Corti d'altri Principi. Ma da poi fu riputato savio consiglio de' Principi di togliergli tante e così eminenti prerogative, con riunirle ad essi donde procederono; del che n'abbiamo un ben chiaro ed illustre esempio nel Cancelliere della Santa Sede di Roma. Ne' tempi antichi ebbe questa Sede un Cancelliere, l'autorità del quale era sì grande, che gareggiava col Papa istesso: veniva perciò occupato da' primi personaggi; e da questo posto regolarmente si faceva passaggio al Ponteficato. Così Papa Gelasio II porta l'epitafio composto da Pietro Pittaviense, avanti d'essere Papa, Archilevita fuit, et Cancellarius Urbis; e narrasi ancora, che Alessandro II quando fu eletto Papa era Cancelliere della Sede Romana.

Ma da poi Bonifacio VIII vedendo l'autorità del Cancelliere in Roma in tanta grandezza, sì che, come dicono molti Scrittori[613], quasi de pari cum Papa certabat, abolì questo Ufficio di Cancelliere in Roma, ed attribuendo la Cancelleria a se medesimo, vi stabilì solamente un Vicecancelliere; onde è che in Roma questo Ufficio di Vicecancelliere non riconosce altro per suo maggiore nella medesima sfera, poichè il Cancellierato al Papa è attribuito; ed essendosi perciò prima quest'Ufficio dato a coloro, che non erano Cardinali, si dissero sempre Vicecancellieri; ma da poi essendosi tornato a darlo a' Cardinali, ritenne ancora questo medesimo nome di Vicecancelliere, ancorchè fosse estinto quello del Cancelliere; non altrimenti che chiamano Prodatario e Vicedatario quel Cardinale che è Prefetto alla Datarìa del Papa, quantunque non esercitasse le veci d'altro Ministro a se superiore; poichè la Cancelleria e Datarìa fu al Papa attribuita.

Per questa medesima ragione solo nel Sesto Decretale si fa menzione del Vicecancelliere, come notò la Glossa[614], e Gomesio sopra le regole della Cancelleria; se bene Onofrio Panvinio al libro de' Pontefici dice, che dal tempo d'Onorio III non vi furono più Cancellieri in Roma, ma solamente un Vicecancelliere.

Non altrimenti accadde nel nostro reame a questo supremo Ufficio di Gran Cancelliere; poichè a tempo del Re Cattolico, e dell'Imperador Carlo V la Cancelleria fu attribuita al Re[615], e fu eretto perciò un nuovo Tribunale amministrato da' Reggenti detti perciò di Cancelleria, i quali esercitano tutto ciò, che prima era dell'incumbenza del Gran Cancelliere, perchè essi sottoscrivono i memoriali, che si danno al Principe, essi pongono mano ai privilegi, essi hanno l'espedizione degli editti, e de' comandamenti del Re. Essi sono li Giudici delle differenze, che accadono tra gli Ufficiali, decidendo le precedenze, e distribuendo a ciascun Magistrato ciò, ch'è della loro incumbenza; presso di essi risiede la Cancelleria, e con essa i scrigni, i registri, e tutto ciò che prima era presso il Gran Cancelliere: hanno perciò un Secretario, e molti altri Ufficiali minori, che si dicono perciò di Cancelleria, di che altrove, quando ci toccherà di trattare di questo Tribunale, ragioneremo.

Notes in this chapter

Note 1 · Constit. Occupatis, lib. I.Note 2 · Fazzel. de reb. Sicul. dec. 1 lib. 1 cap. 2.Note 3 · Arnis. tom. 1 pag. 519 et 566 num. 6.Note 4 · Anonym. Cassin. an. 1208. Constitutis Magistris Justitiariis Apuliae, et Terrae Laboris Comite Petro Celano, et Richardo Fundano, etc.Note 5 · Camill. Pellegr. in Castig. ad Anonym Cassin. ann. 1208.Note 6 · Sicil. Sacr. tom. 3 fol. 275.Note 7 · Tutin dell'Uffic. del Gran Ammir.Note 8 · Beatill. Hist. di Bari, lib. 2 p. 108.Note 9 · Freccia de Subfeud. lib. 1 pag. 43 num. 6.Note 10 · Tasso Gerus. conquist. cant. 1.Note 11 · Alberto Bononiens. in descript. Ital. Regione X fol. 224 Beatill. Hist. di Bari, l. 1 e nella Vita di S. Niccolò di Bari.Note 12 · Inveges Hist. di Paler. tom. 3.Note 13 · Freccia loc. cit. num. 4.Note 14 · Inveges hist. Palerm. tom. 3.Note 15 · Cap. veritatis, de jurejur.Note 16 · V. Pellegr. ad Lup. Prot. ann. 1042.Note 17 · Ughell. tom. 9 Ital. Sacr. pag. 671.Note 18 · V. Pell. ad Lup. ann. 966.Note 19 · Otho Fris. lib. 7 c. 4.Note 20 · V. Pellegr. ad Cast. Fal. ann. 1117.Note 21 · Freccia de Subfeud. lib. 1 pag. 44.Note 22 · Pellegr. pag. 251.Note 23 · Ugo Fal. parlandosi di Guglielmo I. Ut his, aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat Consuetudines, quas avus ejus Rogerius CoNote 24 · Inveg. hist. Palerm. tom. 3.Note 25 · Ramond. l. 2 c. 6.Note 26 · Falc. Benev. Monetam suam introduxit, unam cui Ducatus nomen imposuit, octo Romasinas valentem, quae magis aerea, quam argentea probata teneNote 27 · L. Raptus, C. de Raptu Vir.Note 28 · Ugo Falc. fol. 69 et 70.Note 29 · Constit. Regn. lib. 3 tit. 5.Note 30 · Afflict. decis. 265 2 col Loffr. in paraph. cap. 8 col. 3 in princ. et in cons. 39 num. 30.Note 31 · Constit. lib. 3 cap. 1.Note 32 · Laun. 3 par. art. 2 c. 8.Note 33 · C. inhibitio de Clan. despens.Note 34 · V. Andreas disput. Feud. cap. 3 §. 8 num. 46.Note 35 · Ramos ad L. Jul. et Pap. l. 3 cap. 49, 50 et 51.Note 36 · Ugo Falcand hist. Sic Filias suas innuptas domi toto vitae tempore permanere; nec enim inter eas absque permissione Curiae matrimonia posse Note 37 · Cap. Regn. Sicil. cap. 22 in matrimoniis.Note 38 · Cap. item statuimus, de matrim. contrah.Note 39 · V. D. Juan Chumacero, y Carrillo, Memorial. cap. 8 e 9 num. 61.Note 40 · Diploma Corradi apud Math. Paris in hist. Anglic.Note 41 · Chioc. t. 17.Note 42 · Andrea d'Iser. Non erat compilatum volumen decretalium. Et quamvis utiliter statuat pro Ecclesiis tamen Canonistae non recipiunt leges PrincNote 43 · Ulp. l. 1 D. de decr. ab. ord. facient.Note 44 · Tutin. Orig. de' Seg. cap. 14.Note 45 · Ugo Falcand.Note 46 · Ugo Falcand.Note 47 · Cujac. lib. 1 de Feud. tit. 9 in fin.Note 48 · Andr. Iser. in Const. prosequentes.Note 49 · Marin. Frecc. de Subfeud. pag. 21 a ter.Note 50 · Aimon. lib. 3 cap. 7.Note 51 · Carond. al 1 delle sue Pandette, c. pen.Note 52 · Loys. lib. 4 degli Ufficj della Corona, cap. 2, numer. 15.Note 53 · Cujac. l. nu. C. de Comitib. et Tribun. Scolar.Note 54 · Freccia de Subfeud. de Offic. M. Comest. n. 23.Note 55 · Ug. Falc. istor. Sicil. fol. 21.Note 56 · Notitia Judicati apud Pellegr. p. 256.Note 57 · Tutin. dell'Uffic. de' Contest. nel princ.Note 58 · Alun. Fabr. del Mon. numer. 542.Note 59 · Fazz. lib. 6 post. Decad.Note 60 · Vinc. Tear. de Gran Ammir. nel princ.Note 61 · Tutin. dell'Uffic. dell'Ammir. nel princ.Note 62 · Frecc. de Subfeud. lib. 1 de Offic. Admir. n. 8.Note 63 · Freccia lib. 1 loc. cit. n. 1.Note 64 · V. Tapp. de Jur. Regn. de Offic. M. Adm. numer. 2. Tass. de Antef. ver. 3 obs. 3 Tribun. 3 numer. 221.Note 65 · Loyseau Des Off. de la Cour, c. 1.Note 66 · Chr. Romual. Guarna M. S.Note 67 · Chron, Romuald. M. S.Note 68 · Loyseau loc. cit.Note 69 · Lib. 3 c. 44.Note 70 · Digest. tit. 9. Nautae, Caup. stab. Tit. 1 de Exercitoria act. Ad l. Rhodiam de Jactu. Tit. 9 de Incend. ruin. naufrag.Note 71 · Freccia de Subfeud. de Offic. Admirat. n. 7. Hinc in Regno non lege Rhodia maritima decernuntur, sub tabula, quam Amalfitanam vocant, omnes Note 72 · Cod. de Furtis Collat. X. l. navigia quoque.Note 73 · Codin. cap. 2 nu. 5 Langleo 7 Seniest. 7.Note 74 · Simm. Epit. 17 lib. 1.Note 75 · Cassiod. lib. 11 Ep 6.Note 76 · Agat. lib. 5.Note 77 · Petr. Diac. lib. 4 c. 98 et 101 Capecelatr. lib. 1 pag 22.Note 78 · Petr. Diac. lib. 4 c. 102.Note 79 · Capecelatr. lib. 1 pag. 60.Note 80 · Jo. Saresb. lib. de Nugis Curialium. Capecelatr. loc. cit.Note 81 · Ugo Falcon.Note 82 · Zabarell. in Clem. Romana de Electionib. Freccia lib. 1 de Offic. M. Cancel. num. 4.Note 83 · Gl. Pram. Sanctio, §. Romanae, verb. Vice-Cancellarius.Note 84 · Freccia lib. 1 de M. Cancell. num. 29.
Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings