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Gli eretici d'Italia, vol. III

NOTE: (continued 3)

Reading edition

Dice che «l'Italie s'est sauvée de pareille illusion», cioè dalle sètte arcane, e solo «Naples conserve encore quelques adeptes nés du sang des martyrs; on n'aperçoit leur influence ni sur l'administration, ni sur les sciences». È curioso come Napoli fosse considerato per la terra maledetta dagli Illuminati, perocchè nella loro iniziazione diceasi: «Voi siete prosciolto da ogni giuramento fatto alla patria e alle leggi... Onorate l'acqua toffana come mezzo sicuro, pronto, necessario di purgare il mondo... Fuggite la Spagna e Napoli, fuggite ogni terra maledetta».

L'autore per combattere gli Illuminati propone di meglio sostenere la massoneria. Saint-René Taillandier nella Revue des Deux mondes del febbrajo 1866, crede ancora all'ingerenza de' Gesuiti nella massoneria.

1. «Non vi sarà nella città capitale che una o due loggie, al più tre. Nelle città dove siede un governo si permetterà pure una o due o tre loggie. Son proibite nelle città di provincia: e chi permettesse assemblee in sua casa, sarà punito come chi tiene giuochi proibiti.

2. «Le liste di tutte le loggie coi loro membri saranno mandate al governo, e i giorni delle adunanze, e ogni tre mesi si manderà la distinta de' membri entrati o usciti, senza annunziare i titoli o gradi che hanno nella loggia.

3. «Ogni anno si notificherà il direttore delle loggie.

«In compenso il governo accorda ai Franchimuratori recezione, protezione, libertà: lascia affatto alla loro direzione l'interno delle loggie e la loro costituzione, e non farà mai indagini curiose. Così l'ordine della massoneria, composto di molte persone oneste a me conosciute, può divenir utile allo Stato. Giuseppe».

Nell'Archivio generale di Milano esiste parte del processo che Gabriele Verri, avvocato fiscale, avea fatto al conte Alari e ad altri per framassoneria.

Anche la letteratura s'insegnò contro questa invasione.

I Liberi Muratori, commedia di Fersing Isac Crens fratello operajo della loggia di Danzica, dedicata al celebre ed illustre Aldinoro Clog, autore comico prestantissimo. Libertinopoli, l'anno dell'era volgare 1754 e della restaurazione della loggia 152 (Intendi Francesco Grisellini, Carlo Goldoni, Roveredo).

I Liberi Muratori schiacciati. Origine, dottrina ed avanzamento della sètta. Assisi 1791. È traduzione da M.r Peton, fatta da Pietro Mogas ex-gesuita, e con note di Pietro Saverio Casseda.

Pretendesi che Cagliostro avesse inventato la cifra L. P. D., adottata allora dai massoni, e significasse Lilia Pedibus Destrue, cioè la ruina dei re di Francia.

«Dopo le dimande consuete, li sette angeli con le loro cifre stanno davanti al pupillo:

D. Di loro che un amico del maestro N. essendo passato di qui, e dovendo rivenire domani, ha attestato al nostro compagno venerabile Alessandro II, il desiderio di vedere le nostre operazioni di loggia: che abbiamo ricevuto a quell'oggetto gli ordini del nostro maestro, li quali non essendo abbastanza chiari, noi gli domandiamo se esso possa chiarirceli, e se a quest'effetto dobbiamo pregare il G. C. (Gran Cofto) istesso di favorirci della sua presenza.

R. Io vedo venire la morte del G. C.; egli ne scende: viene accanto a me, io gli ho baciato la mano; ho ancora la sua cifra sul petto.

D. Che la maestra scenda dal trono e lo saluti in suo nome, e di tutta la L=L ringraziandolo della grazia che si compiace farci.

R. Saluta ancora colla sua spada, fa un circolo nell'aria, pronuncia la parola Eloim, e mette la punta della sua spada in terra.

D. Digli rispettosamente che il suo amico ecc. Lo preghiamo volerci prescrivere quello abbiamo da fare.

R. Potete farlo entrare nella L=L, tenergli un discorso, poi far lavorare Alessandro. Ecco tutto...

D. Se dobbiamo farlo operare nella caraffa o entrare nel tabernacolo...

R. Meglio farlo operare come sin ora; altrimenti potrebbe andar male...

D. Tutta la L=L desidera che tutto sia riuscito a sua intera soddisfazione.

R. Saluta con la spada...

D. Se vi sono ancora ordini o consigli da darci...

R. No.

D. Andiamo pregarlo di darci la sua benedizione.

R. Stende la mano e la dà di tutto cuore.

D. Ringraziatelo. E voi, fratelli e sorelle, ricevetela. Gli angeli sono ancora con te?

R. Sì.

D. Mettiti a ginocchio, e di' loro di far l'adorazione con noi, e raccomanda loro la L=L.

Mémoires authentiques pour servir à l'histoire du comte de Cagliostro. Strasburgo 1786.

Compendio della vita e delle gesta di G. Balsamo denominato il conte Cagliostro, che si è estratto dal processo contro di lui formato in Roma l'anno 1790, e che può servire di scorta per conoscere l'indole della sètta de' Liberi Muratori. Roma 1791.

N'è quasi traduzione la Vie de J. Balsamo, extraite de la procédure instruite contre lui à Rome. Parigi 1791.

Saint-Felix, Aventures de Cagliostro. Parigi 1856.

Figuier, Histoire du merveilleux, tomo V. Parigi 1860.

L'abate Fiard nella Francia ingannata dai maghi e dai demonolatri fa del Cagliostro un vero spirito infernale, come Mesmer, Comus, Pinotti.

Il famoso Mirabeau ha una Lettre sur mm. Cagliostro et Lavater, ove li tratta da ciarlatani; mostra i pericoli a cui si espone la società coll'esaltare le immaginazioni: e poichè si ciancia di tolleranza, conchiude: «Tollerate Cagliostro, tollerate Lavater, ma tollerate pure quelli che li denunziano come insensati perchè ripugna il dichiararli birbi».

436.

Vedrò, vedrò dalle malnate fonti Che di solfo e d'impura Fiamma, e di nebbia oscura Scendon l'Italia ad infettar dai monti, Vedrò la gioventude I labbri torcer disdegnosi e schivi ecc.

Ricerche sulle ricchezze del clero. Ferrara 1776.

Emilio disingannato. Siena 1783.

Del buon uso della logica in materia di religione. Foligno 1787. Son 3 volumi che contengono 37 dissertazioni.

G. G. Rousseau accusatore de' nuovi filosofi. Asisi 1798.

Dell'autorità del pontefice ne' Concilj generali. Gand 1815.

Vedasi Pier Carlo Boggio, La Chiesa e lo Stato in Piemonte, sposizione storico-critica dei rapporti fra la Santa Sede e la corte di Sardegna dal 1000 al 1851, compilata su documenti inediti. Torino 1854. È a vedervi come possa snaturarsi la storia quando si guardi solo a quella d'un paese: e paese di cui vuolsi ad ogni costo lodare il governo. Giuseppe La Farina, in un articolo critico, gli appone che «a forza di voler essere imparziale, divien parziale della Chiesa». Sarebbe la più bella lode: e soggiunge che «non ci furono principi al di qua o al di là dei monti, che più si lasciarono dominare e soggiogare dalla Corte romana de' principi di Savoja». Così italianamente scrivono e pensano questi italianissimi.

Quel ribaldo fece legar con funi il padre e il figlio, e la mattina seguente li condusse in calesse a Ciamberì. «Fu veramente cosa non men degna di compassione che di riso (prosegue il Giannone) il vedere il Guastaldi alla testa delle sue truppe a cavallo col mio ritratto in mano, secondo si entrava in un villaggio mostrandolo a quei contadini, i quali uomini e donne correvano a truppe allo spettacolo; e come se conducesse preso un re Marcone di Calabria o Rocco Guinart di Barzellona, l'uno famoso bandito del regno di Napoli, l'altro di Catalogna, vantava a quella rozza e credula gente sue prodezze; e mossi alcuni da curiosità dimandandogli ch'io fossi, e qual delitto avea commesso, egli non rispondea altro se non che avea preso un grand'uomo».

È vergognosissimo il carteggio, allora corso fra l'Ormea e il cardinale Albani. Quegli scriveva subito dopo l'arresto: «Alla notizia che con l'altra mia porsi a vostra eminenza circa il seguito arresto del famoso Giannone, aggiungo queste linee confidenziali per dirle che, sebbene io non posso credere che cotesta Corte sia mai per farle istanza perchè gli sia rimesso il suddetto prigioniero, tanto più dopo le sicurezze che se le danno che sarà perpetuamente custodito con cautela nel forte di Miolans in guisa di prigioniero di Stato; tuttavia, ove mai la sbagliassi, ed ella fosse nel caso di scriverne, la prego di non spiegarsi ch'io le abbia già da principio significato che, in caso del suddetto arresto, si sarebbe spedito una compagnia di dragoni a condurlo costì, poichè, a dirle il vero, io ciò le scrissi senza averne presentito le regie intenzioni, e fu un estro mio che ebbi anche in vista della facilità in cui allora si stava, di poter far passare le truppe di sua maestà senza alcun contrasto sino sulli confini dello Stato pontificio. Vostra eminenza ben sa che a nessuno mancano gli emuli, ed a me meno d'ogni altro; onde mi darebbe qualche fastidio una tale circostanza, e col tacerla la cosa sarà finita. Tutto mi comprometto della solita conosciuta generosità di vostra eminenza ecc.».

L'Albani di rimando: «Quando si è qui saputo pubblicamente l'arresto, non potrebbe credere vostra eccellenza quale strepito abbia fatto, vantaggioso alla gloria di sua maestà, e quali e quante lodi ed applausi abbiano tutti i buoni retribuito al zelo eroico della medesima. E per dirle anzi tutto su tale materia, ho qualche lume che qui si discorre di volermi richiedere di scrivere costà se s'inclinasse a far processare da cotesta Inquisizione il detto Giannone, restando però sempre il medesimo in potere di sua maestà, o di far anche modestamente una prova se si volesse consegnare a questa Corte, in quel modo e con quelle condizioni che fossero di maggior piacimento di sua maestà. Ciò solo sia detto a vostra eccellenza per notizia di quanto qui ho inteso vociferare su tal proposito, giacchè sinora non mi è stata fatta istanza di sorte alcuna, e so di certo che non me la faranno quando pensino che possa dispiacere alla sua maestà».

E l'Ormea: «Per quello che vostra eminenza dice del desiderio che ha scoperto costì che il Giannone fosse processato dall'Inquisizione, restando però sempre nelle mani di sua maestà, o eziandio che gli venisse rimesso con le condizioni che piacerebbe alla sua maestà, prendo intanto a far riflettere a vostra eminenza che se la mira di sua santità è di assicurarsi della persona del Giannone, in modo che non abbia più a temersi ch'egli possa nuocere, non ha sua maestà un minor impegno per il bene della religione, di non permettere che quest'uomo ricuperi mai più la libertà. Se poi desiderasse di averlo costà per farne giustizia, appunto non potrebbe a meno la maestà sua che desiderare per condizione che non sia castigato corporalmente. Se finalmente si vuole, per farlo ravvedere de' suoi errori, e procurare di farlo ritrattare, sua maestà già ha pensato anche a questo punto, e pensa di spedire appresso di esso un religioso di probità e dottrina, da cui s'impiegherà ogni diligenza per ottenere il suo ravvedimento, e, se sarà possibile, una ritrattazione de' suoi scritti».

La sua ritrattazione leggesi nella Storia letteraria dello Zaccaria, vol. VIII, e nella Vita di Pietro Giannone giureconsulto e avvocato napoletano, con la giunta di alcune opere postume finora inedite del medesimo autore. Napoli, Gravie 1770. Quest'ultima opera è un continuo elogio, prolisso e avvocatesco, appoggiato alle lettere scritte all'autore. Ne attribuisce tutte le disgrazie a persecuzione del clero, e principalmente l'impopolarità, per la quale in patria era fin per le strade vilipeso e minacciato. «La vista di lui non gli potea trattenere ed in privato ed in pubblico dallo accendersi d'ira e di mal talento. E fu più d'una volta in gran pericolo di provare i tristi effetti della rabbia popolare... Un dì che traversava in carrozza la piazza della Carità, la calca... sarebbegli corsa addosso per farne scempio, s'egli non si fosse sottratto ecc.».

Questo storico parla a lungo del Triregno, e ne dà l'analisi, e confessa che «il Giannone manifesta in questo libro una totale avversione ai dogmi della Chiesa cattolica romana, ed intorno a quelli specialmente dell'eucaristia, della penitenza, del purgatorio, del culto delle immagini ecc. Circa alla risurrezione dei morti si appiglia al sistema che il dottore Burnet pubblicò nel suo trattato De statu mortuorum et resurgentium... Intorno alla immaterialità dell'anima, all'eternità delle pene ecc. poco disconviene dagli Arminiani, de' quali pare che per tutto egli approvi l'indifferenza in fatto di dogmi e di disciplina».

Al Triregno avea lavorato ne' dodici anni che stette a Vienna, e al principe Trivulzi scrivea da Ginevra nel 1736: «Forse per divina previdenza sarà disposto che que' miei scritti, sopra i quali ho travagliato pei dodici anni che sono dimorato ozioso in Vienna... ne' quali sono dimostrate verità di gran momento ed importanti non meno a' principi cattolici perchè si accorgano delle tante usurpazioni e sorprese fattegli sopra i loro principati, togliendosi loro più della metà dell'impero che Dio sopra i medesimi ha loro conceduto; che a' loro sudditi prosciogliendosi da tante e sì dure catene... le quali mie fatiche aveva io già destinate a' tarli e alle tignuole, poichè sotto cielo ed in terreno italico non avrebbero potuto certamente allignare: forse (dico) avverrà che in altro clima potranno vedere la chiara luce del sole, nascere, farsi grandi e volare dapertutto...»

Ecco l'indice dei Capitoli del Regno Celeste:

Introduzione del Regno Celeste.

Parte I. Della natura del luogo di questo regno celeste; che debba adoprarsi per farne acquisto e del tempo del suo avvento.

Capo 1. Qual si fosse, ed in qual parte fra gli orbi celesti fosse collocato questo regno.

Capo 2. Dell'errore nel quale furono i Gentili e gli Ebrei perchè ignoravano la natura di questo regno.

Capo 3. Che cosa debba farsi per meritare questo nuovo regno ed esser ammesso nella possessione di quello. I. Dei riti di questa nuova legge. II. Del battesimo. III. Dell'eucaristia.

Capo 4. Del tempo nel quale dovrà arrivare questo regno. I. Ricorso al regno millenario per prolungare il celeste.

Capo 5. De' segni che dovranno precedere all'arrivo di questo regno.

Parte II. Della resurrezione de' morti.

Capo 1. La risurrezione de' morti fu predetta veramente reale e fisica. I. Cagioni onde cominciossi a dubitare della risurrezione fisica e reale.

Capo 2. Non vi è repugnanza alcuna in fisica di poter ripigliare i medesimi corpi che si lasciarono in morte. I. Intorno alla prima cagione dell'oscurità de' libri. II. Intorno alla seconda cagione del mescolamento della filosofia de' Gentili con la nostra religione. III. Non esservi alcuna ripugnanza in fisica di poter ripigliare i medesimi corpi.

Capo 3. La resurrezione della carne è assolutamente necessaria per poter essere introdotti nel regno celeste, ed essere partecipi della vita eterna. I. Qual sentimento avessero Cristo e gli Ebrei de' suoi tempi intorno alla natura ed immortalità delle anime umane e dello stato delle medesime fuori dei loro corpi. II. Di coloro che risuscitarono alla morte di Cristo s. n. III. Di ciò che si credea in tempo degli apostoli riguardo alla resurrezione. IV. Si risponde agli argomenti avuti dal nuovo Testamento, de' quali alcuni pretesero mostrare il contrario. V. Esservi fra lo stato degli Angeli e delle anime umane notabilissima differenza.

Capo 4. La resurrezione de' corpi è assolutamente necessaria per essere introdotti nel regno celeste, poichè le nude anime non sono capaci senza quelli di azione o passione alcuna.

Capo 5. San Paolo inculcava il punto della resurrezione de' morti, poichè senza risorgere non potevano gli uomini entrare nella possessione del regno celeste. I. Del battesimo a pro de' morti. II. Si risponde ad alcuni passi di san Paolo stesso che si allegano in contrario.

Capo 6. San Giovanni Battista e Simone vescovo di Gerusalemme, che scrissero alla fine del 1º secolo, tennero le medesime credenze.

Capo 7. I padri più insigni del 2º e 3º secolo tennero la stessa dottrina, e reputarono eretici i sostenitori della contraria.

Capo 8. I simboli, ovvero professioni di fede di tutte le chiese, la vita eterna non davano se non dopo la resurrezione della carne.

Par. III. In cui si dimostrano le cagioni per le quali si anticipò il regno celeste, e variossi la dottrina del suo avvento.

Capo 1. Come e per quali cagioni presso i Cristiani cominciossi nel 4º secolo a contaminarsi la vera dottrina, e ad anticiparsi per le sole anime l'avvento del regno celeste, senza assumersi più la generale resurrezione de' corpi.

Capo 2. Qual parte in questa mutazione vi avesse avuto l'usanza introdotta di pregare per i morti: e come anticipandosi il regno celeste e l'infernale, si fosse poi inventata la distinzione di non doversi pregare per tutti, ma per quelli soltanto che si finsero essere nel purgatorio.

Capo 3. Come tratto tratto a lungo andare si variasse questo rito, onde si venne a maggiori disordini ed a fantasticare anche sopra l'anima stessa de' Pagani. I. Maniera che si tenne da savj teologi per toglier via dalla Chiesa tali e simili errori, che aveano in quella poste sì profonde radici. II. Qual parte in questo cangiamento avesse avuto l'onorare le tombe de' martiri.

Capo 4. Come il costume d'introdurre nelle chiese le immagini de' santi, e poi anche le statue, maggiormente stabilisse nelle menti de' Cristiani la credenza di avere le loro anime visione beatifica in cielo, sicchè promettendosene favori e grazie, l'invocassero ed adorassero.

Capo 5. Qual parte ad un sì strano cangiamento avesse avuto l'introduzione delle feste in onore de' martiri e degli altri santi. I. Feste istituite in onore della Vergine Maria. II. Delle feste istituite in onore degli altri santi che non soffrirono martirio.

Capo 6. Come finalmente, dopo essersi fra' Cristiani introdotti tanti riti, celebrità e feste, si venne nel Concilio di Fiorenza, nel XV secolo, a stabilir canoni intorno alla visione beatifica delle anime dei santi, senza aspettar resurrezione. I. Istoria del Concilio di Fiorenza.

Capo 7. Come si fosse introdotto in Roma il rito delle beatificazioni, canonizzazioni ed istituiti varj gradi di venerabili, beati, santi. I. Altra maniera di crear santi.

Capo 8. Delle capricciose gerarchie de' santi fintesi in cielo, e regolate anche da Roma in terra per mezzo della Congregazione de' Riti.

Capo 9. Per quali cagioni avvenisse che la nuova dottrina del purgatorio e delle indulgenze si fosse con tanto studio inculcata, sicchè agevolmente si facesse poi passare per punto di fede, e per tali vie si agevolasse alle anime l'entrata nel regno celeste. I. Donde il tesoro delle indulgenze, ristretto, in Roma si rendesse inesausto, sicchè dipoi fosse chiamato mare magnum.

Par. IV. Dell'Inferno, e quanto fossevi sopra favoleggiato da' nostri teologi e casisti, i quali anche si arrogarono il potere di librar le colpe umane, e di qualificarle alcune mortali, altre veniali: sicchè, secondo che essi avran definito, si credono le anime o di esser discese quivi a penare, ovvero essere detenute nel purgatorio.

Capo 1. Quando vi sarà inferno per gli uomini, ed in qual luogo. Della sua natura e gradi. I. Del luogo di questo inferno. II. Della natura del fuoco infernale. III. De' varj gradi e generi di tormenti che si fingono in questo inferno.

Capo 2. Della durata di questo inferno, e se mai vi sia speranza alcuna di potersene i dannati liberare.

Capo 3. Della presunzione de' teologi e casisti in librar le colpe umane, qualificandole a loro talento ora mortali ora veniali; sicchè dalla loro decisione dovesse dipendere la quiete o il rimorso della coscienza degli uomini.

Capo 4. Come da tante e sì nuove dottrine e riti e costumi finalmente la religione cristiana si fosse trasformata in pagana. I. Apoteosi. II. Le dedicazioni e consacrazioni de' tempj ed altari. III. Amuleti, filatterj, ligature ed altre vane superstizioni. IV. I baccanali, i teatri, i lupanari, i bagni, le danze, e simili usi e rilasciatezze.

Il citato biografo dice che «il cotidiano assegnamento che gli fece il re di Sardegna fu sempre lo stesso. Per questo conto e per altri ancora egli fu liberamente trattato dalla munificenza di quel sovrano, il quale ebbe special cura a farlo restare ben servito e per lo suo vitto e per lo suo vestire in tutti i luoghi ove tenuto fu in arresto»!

Quel bizzarro uomo che fu il conte Ferdinando Del Pozzo, ebbe coraggio di scrivere che il Giannone, in carcere, godeva, per quanto i tempi permettevano, la protezione della Corte di Savoja. Forse intende la protezione che il governo e i prefetti d'oggi esercitano verso tanti vescovi e buoni cittadini, tenendoli in carcere o mandandoli in esiglio per salvarli dall'indignazione del popolo.

Storia dell'Inquisizione, per Francesco Beccatini. Milano 1797.

Storia dell'Inquisizione di Toscana, di Antonio Francesco Pagani. Firenze 1783, e l'altra di F. Restelli.

Confessò che, vedendo l'immenso danno che verrebbe dal togliersi ai Gesuiti le missioni, avea pregato caldamente Iddio, ed ebbe ispirazione d'avvertire il re d'un grave pericolo che gli sovrastava; pericolo ch'egli cercò sviare, facendo anche penitenze e orazioni, per le quali crede che nostro Signore moderasse il castigo. Aver invocato dal tribunale d'esser udito subito, perchè intendeva manifestare il pericolo del re, ch'egli sapeva per rivelazione. E di questa e d'altre sosteneva la verità, e come la Madonna lo avesse assolto dalla colpa e dalla pena; e si lagnava di ottener meno credenza che non tant'altri simili.

Pel processo io mi valsi d'una traduzione italiana, stampata colla falsa data di Lisbona 1761. Gli atti originali conservansi nel tribunale de Correiçao da Corte e casa. Non ho veduto nessun processo del sant'Uffizio, che fosse così brutalmente assurdo come codesto.

Frà Norberto avea scritto contro i Gesuiti, poi col nome di abate Platel servì Pombal, e inveì contro il Malacrida.

Tra le altre gofferie e crudeltà pubblicate all'occasione del supplizio di questo, ho veduto una relazione portoghese, che conchiude «credersi non abbia confessata, morendo, la sua colpa, e preferito morire del supplizio cui era stato condannato dall'Inquisizione, perchè con questo spediente volle togliere al re la soddisfazione di farlo morire come capo della cospirazione contro di lui».

Nella Deduzione cronologica e analitica... data in luce dal dottore Giuseppe de Teabra da Silva, procuratore della Corona di Portogallo, per servire d'istruzione sopra l'indispensabile necessità, ecc. al § 908 e seg., è detto che nel processo per l'assassinio del re vien denunziato che la marchesa de Tavora fondava i suoi progetti di regicidio «nella mistica e ne' consigli di Gabriele Malagrida; che altri della sua famiglia erano ispirati, o piuttosto pervertiti dalle dottrine e massime di lui; e che tutto era diretto dallo spirito e dai consigli del Malagrida». Anche il duca d'Aveiro assicura «del credito e reputazione di santità e di buoni consigli del Malagrida in casa Tavora».

In essa Deduzione si aggiunge che, avendo il re di Portogallo proscritti, snaturalizzati e cacciati dai suoi dominj i Gesuiti, la Provvidenza volle mostrar visibilmente di averli abbandonati. Poichè, mentre essi, fuor di Portogallo, spacciavano per santo il Malagrida, questo mostro per ismentirli scriveva i due abominevoli libri che lo fecero trasportare al Sant'Offizio dell'Inquisizione, che sopra sua confessione lo condannò, e rilasciò alla giustizia di sua maestà.

«Avendo il reo, col mezzo dell'ipocrisia e della più raffinata malizia, conseguìto di esser tenuto per santo e vero profeta da quella gente che, per divina permissione, non considerava i fondamenti sui quali sostentavasi la gran macchina di quella finta santità, si ridusse a divenire un mostro della maggiore iniquità. Mentre, non contento di aver ingannato i popoli ne' dominj di questi regni, da' quali aveva estorto un capitale ben grande con pretesto di devozioni e di opere pie, e con altre finzioni ed inganni, passò a spargere il più atro veleno che aveva in cuore col fomentare discordie e sedizioni, e col profetizzare funesti avvenimenti, ch'egli già sapeva che si stavano ideando e trattando in questa Corte».

Famoso fu nel milanese il prete Carlo Sala, che, credendosi leso da un suo tutore, lo derubò, fuggì in Isvizzera, si fe calvinista, prese moglie, servì a Voltaire da scrivano: poi tornato in Lombardia, girovagava vendendo libri proibiti; e buttatosi al ladro, attentava principalmente alla chiese, delle quali ben trentanove spogliò; presentossi alla sacra Penitenzieria a Roma, e ne ottenne assoluzione; pure continuò i furti, sinchè la giustizia lo colse e condannò alla morte, ch'egli subì con cinica fermezza nel 1775.

N'è una traduzione fatta a Lucca il 1760, e una del 75 fatta a Lugano.

Il più fiero nemico de' Gesuiti, frà Paolo Sarpi il 14 febbrajo 1612 scrive al Leschasserio, non veder come quel capo del Direttorio degli Inquisitori, dove si ordinano i processi secreti, e le condanne da secretamente eseguirsi dai crociati, possono imputarsi ai Gesuiti, cum illi, neque in Hispania, neque in Italia, inquisitioni se immisceant: rogo te perscribas quonam modo in eos accomodaveritis. Pare che il Leschasserio gli avesse detto che l'Inquisizione avea fatto un processo segreto contro esso frà Paolo, e demandata l'esecuzione ai Crociati. Ma il Sarpi dice che essi Crociati sono ben pochi in Italia, nel napoletano non essendovi inquisizione, e nel veneto non può far nulla senza intervento del magistrato secolare, nè aver famiglia armata, nè arrestare. Non ha mai letto la parabola del giuramento di questi Crociali, nè le preci che dicono prima d'andar in guerra, nè mai gli era venuto in mente che di tali formole o preci si facesse uso.

Questo sostituire la ragione individuale alla sociale, accreditato sotto l'impero romano, e che non tolse vi fossero pessimi principi, rivisse al tempo della rivoluzione francese, e non parlavasi, non effigiavansi che pugnali: cento giovani giurarono spargersi per assassinar i sovrani che la convenzione lor designasse: lo stesso Chénier Andrea cantava:

O vertu! le poignard, seul espoir de la terre Est ton arme sacrée alors que le tonnerre Laisse régner le crime et te vend à ses lois.

Il Monti minacciava al re di Napoli, che

il pugnale di Bruto già nudo Gli è sul petto, già chiede ferir:

e lo Zajotti

Cacciagli in seno il punitor coltello, Chè il tiranno fratel non è fratello:

poi si divinizzò l'Orsini, e il dottor Renzi e l'Imbriani fecero l'apologia del Milano.

Vedasi in fatto la magnifica risposta del Manning, della quale ci siamo qui valsi.

De justitia Christiana et de sacramentis. Pavia 1783 e 84.

De ultimo hominis fine, deque virtutibus theologicis et cardinalibus. Pavia 1785.

De Ethica cristiana. Pavia 1785.

De verbo Dei scripto ac tradito. Pavia 1789.

Introduzioni e lezioni di filosofia morale, volumi VII, dal 1802 al 1812.

Saggio di poesie composte oltre l'ottantesimo anno.

S'ha una lettera del Gioberti del 1830, diretta all'avvocato Saleri di Brescia, ove applaude ad un costui Elogio del Tamburrini, effondendosi nelle lodi di questo, siccome grand'osteggiatore di «quella setta potente che, dopo corrotta la morale, corrotti i dogmi e la disciplina, vuol mescere il cielo colla terra, la società civile colla ecclesiastica, il regno spirituale col temporale, perpetuare gli abusi presenti, far rivivere quelli della bassa età, e spenta ogni civiltà moderna, richiamare nella religione e nel mondo l'antica babarie». Esorta il Saleri a raccogliere tutte le lettere del Tamburini; e a procurare un'edizione compiuta delle sue opere a Firenze, dove la censura è più benigna.

Arnaldus Brixiensis nec proprie schismaticus fuit, nec seditiosus, nec turbulentus.

Nullus episcopus, nec romano excepto, potest aliquem excommunicare, nisi de consensu, saltem præsumpto, totius corporis Ecclesiæ.

Hæresis janseniana est inane spectrum, calide confictum ad hostibus veritatis ad suos adversarios opprimendos.

Ecclesia subesse potest errori in definiendo sensu librorum qui canonici non sunt.

Quælibet gratia Christi efficax est.

Romanus pontifex pastorale munus exercere nequit in alterius diœcesi, absque proprii ordinarii facultate.

Episcopi suam a Christo immediate jurisdictionem habent, non a romano pontifice.

Concilia generalia esse supra pontificem propugnamus.

Ecclesia nullam habet potestatem conferendi indulgentias pro mortuis.

Approbationes confessariorum nec ad loca nec ad tempus limitari possunt.

Romanus pontifex in rebus fidei ac morum, etiam cum Ecclesia sua particulari, judicium pronuncians, subesse potest errori.

Irrefragabilis conciliorum auctoritas minime pendet a confirmatione romani pontificis.

Index librorum prohibitorum congregationis romanæ nequit esse regula pro discernendis bonis libris a malis.

Vindiciæ augustinianæ ab imputatione regni millenarii. Cremona 1747.

Dialoghi tre in difesa di quelle (1753). Sostiene che il sermone 259 di sant'Agostino è un centone di passi di quel santo, mal connessi da chi volle farlo autore dell'errore de' millenarj.

D. Aurelii Augustini quæ videtur sententia de beatitate s. patriarcarum, prophetarum etc. ante Christi descensum ad inferos (1762). Gli fu vivamente combattuta dal Mamacchi, contro cui egli diresse una Lettera prima nel 1767. L'anno dopo pubblicò la Dissertazione epistolare se l'anima delle bestie possa dirsi spirituale: poi una spiegazione del testo di sant'Agostino Ecclesiam Christi servituram fuisse sub regibus hujus sæculi; e Delle giornaliere pubbliche preci da ristabilirsi nel rito romano per la salute e prosperità de' sovrani (Pavia 1784).

Lo contraddissero molti discepoli di san Tommaso, e principalmente i padri Mingarelli, Patuzzi, Migliori, e monsignor Giustiniani vescovo di Cerigo.

Il critico corretto. 1786.

Fatti dommatici, ossia della infallibilità della Chiesa nel decidere sulla dottrina buona o cattiva de' libri. Brescia 1788.

Della Carità o amor di Dio. Roma 1788.

Il vescovado, ossia della podestà di governare la Chiesa, 1789.

Economia della fede cristiana. Brescia 1790.

Se i Giansenisti sieno Giacobini, 1794.

Il possesso, principio fondamentale per decidere i casi morali. Brescia 1796 e Cremona 1816.

Eguali sevizie partorirono eguali disturbi di coscienza nella rivoluzione odierna.

Avendo il Mamachi tacciato d'irreligioso il filosofo Genovesi, questi fu difeso violentemente da un amico.

Memorie istorico-ecclesiastiche per servire d'apologia a quanto viene presentemente praticato in differenti corti d'Europa per condurre la disciplina ecclesiastica, e specialmente regolare (per quanto sia possibile) nel primiero suo istituto, opera d'un italiano; colla falsa data di Conisberga 1782, e l'avviso che si vende dal librajo Bindi a Siena.

La Monaca ammaestrata del diritto che ha il principe sopra la clausura, e della libertà che le rimane di tornarsene al secolo, soppresso il monistero e l'istituto, 1783.

Della monarchia universale de' papi, 1789.

Necessità e utilità del matrimonio degli ecclesiastici, in cui si dimostra che il papa può dispensare quelli che chieggono, 1770.

Piano ecclesiastico per un regolamento da tentare nelle circostanze dei tempi presenti. Venezia 1767.

Raccolta di opuscoli interessanti la religione. Pistoja, stamperia Bracali 1786, e avanti: 17 vol.

Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da tutti quelli che si dicono Manimorte. Venezia 1766.

Rendete a Cesare ciò ch'è di Cesare.

Sonetti contro le opinioni di Michele Bajo, di Giansenio iprense, del Belelli, del padre Berti agostiniano, del Viatore, del Rotigni, del Migliavacca (proibiti nel 1762).

Gesù Cristo sotto l'anatema e sotto la scomunica, ovvero Riflessioni sul mistero di Gesù Cristo rigettato, condannato e scomunicato dal gran sacerdote e dal corpo dei pastori del popolo di Dio; per istruzione e consolazione di quelli che, nel seno della Chiesa provano un simile trattamento. Pistoja 1786.

Nel 1769 viaggiò in Italia Agostino Gian Carlo Clement di Auxerre, uno de' più ferventi missionarj delle opinioni giansenistiche, e vi incalorì i suoi partigiani; tra i quali Foggini, Bottari, Del Mare, Palmieri, Tamburini, Zola, Alpruni, Pujati, Nanneroni, Simioli conservaronsi seco in carteggio, e se ne hanno lettere nei 24 volumi che ne restano. Descrisse questo suo Viaggio in Italia e in Ispagna (1802, 3 vol.) in modo goffo e vanitoso.

Nell'archivio ricciano esiste tutto il carteggio del 1783 fra il Ricci e il granduca.

Al rimbombo d'on tamburo Che la terra e il cielo assorda E il sereno aere puro D'atre nubi infesta e lorda Si svegliò Giansenio a sorte Dal fatal sonno di morte..... E spiegando il guardo fuore, Vide un certo Tamburino Che faceva gran rumore Ora in tosco, ora in latino, Ed aveva intorno a sè Il Quesnello e il Petit-pied. Con Arnaldo e San Cirano E de' preti in mal arnese Che menavano per mano Il prelato pistojese Eran questi i suoi cotali Santi padri sinodali. Il buon vescovo Giansenio Al veder tutto quel coro Si sentì nascer il genio Di saper chi sien coloro E i motivi tanto forti D'un rumor che sveglia i morti... Disse allor d'Ipri il pastore: Io godea riposo e quiete, Ma svegliommi il gran rumore Del Tambur di questo prete. E così successe a mè, Disse tosto il Petit-pied. Pure anch'io, disse Quesnello, Me ne stava là sdrajato Nel mio cupo e chiuso avello, E costui m'ha qui chiamato Col Tamburo suo sì forte, Risvegliandomi da morte. Ma se è ver che tanta possa Ha un Tambur sì riverito Di chiamar dalla lor fossa Anche ogni uom che è già sbasito, Deh! richiami a questo sole Il Pascal ed il Nicole. Tamburin senza dir altro, Sul Tamburo onnipossente Diè un gran colpo, e l'un e l'altro Lì comparver prontamente, E alternando i loro abbracci Caricavansi di bacci. Il prelato fiorentino Che mirò poter sì strano Nel suo caro Tamburino, Gnaffe, disse in buon toscano, Questo prete, in senso mio, È il Tambur proprio di Dio... Ma Giansenio in grave aspetto A quel prete si rivolse, E, Qual è, disse, l'oggetto Che qui tutti ci raccolse? Tamburino allor sputò Quattro volte, e poi parlò: Monsignor, se vi ho chiamati Tutti in crocchio, o cari amici, È che certi scapestrati Nostri acerrimi nemici Voglion metter a ruina La più pura alma dottrina. Questa gente traviata, Questo ceto nero e tristo Che ha del tutto travisata La moral di Gesù Cristo, Fur Gesuiti un dì chiamati, Che non fur preti nè frati. Dal momento in cui comparve L'Agostin vostro stampato, Quest'inferne orride larve L'hanno tosto criticato, Che la vostra teologia Fu spacciata un'eresia... E spacciandovi issofatto Di Calvino frate vero, Tanto han detto, tanto han fatto, Che la cattedra di Piero Contro voi sentenza disse, E col libro vi proscrisse... Ma per quante proscrizioni Abbia fatte ognor la Chiesa Contro i nobili campioni Che di voi preser difesa, Sempre intrepidi fur visti Contro il papa i Giansenisti... Ma a dir tutto insomma in poco Ci facciam noi giansenisti Delle bolle e papi giuoco, E siam molto ben previsti Di coraggio e di difesa Contro il capo della Chiesa. A tai voci il buon prelato Interruppe il Tamburino, E con volto un po' adirato Disse: Ah corpo d'Appollino! Il parlar vostro è sì strano. Che non sembra da cristiano. Ma, di grazia, rispondete alle mie interrogazioni. Prima ditemi chi siete, E quai dritti, e quai ragioni Voi avete onde in conscienza Fare ai papi resistenza? — Chi son io? son dottore Nella sacra teologia, E son pubblico lettore Nel liceo di Pavia. Chi son io? cospettón, Son bressan, taja cantón... — Caro il mio signor dottore Laureato in teologia, Lei dimostra aver col core Guasta ancor la fantasia, E col papa un gran mal genio Mostra aver, disse Giansenio. Vo' saper da ussignoria Chi di Cristo fa la Chiesa? I dottori in teologia? Questa cosa io non l'ho intesa, Ma ella certo mi dirà Che la forma l'unità. Cioè a dire il corpo intero De' fedeli, regolati Dal legittimo di Piero Successor e da prelati A cui diede Iddio signore Della fe l'almo splendore... Perchè mai disse Gesù Prima a Pier quelle parole Tu le chiavi avrai, sì, tu Del mio ciel ch'è sopra il sole, Cioè il poter che in tutti è uguale Lo dà a Pietro universale... Or perchè, dite o mio prete, Ve la date tanto calda Contro i papi, e ognor tenete Contro lor l'alma sì balda Di difender come fate Mie dottrine condannate? Io ho errato in buona fede Che credea di dir il vero; Ma dacchè la santa sede Fulminò il mio libro intero, Voi col farven difensore Vi addossate ogni mio errore... — Ah! pur troppo, o gran pastore, Disser quelli, abbiam mancato Pur di viver un tenore Abbiam sempre conservato Di virtù, di penitenza Che sperar ci fa indulgenza.. — Siam cristiani e tanto basti, Disse irato il Tamburino, Se i costumi poi son guasti È perchè l'amor divino Non abbiam per gran disgrazia, Ma aspettiamo un dì la grazia... Oh che sinodo è mai quello! Se il leggeste, almo pastore, Voi direste che è assai bello, Io ci ho posto ingegno e core, E qualor vi penso sopra Dico, ho fatto un capo d'opra. Qui del papa non si parla Nè si nomina per niente, Che di lui anzi si sparla, Ma però indirettamente, E si dice alla distesa Ch'ei può nulla nella Chiesa. Questo sinodo è un po' strano Di politica e di fede, Concertato col sovrano, Nulla con la santa sede, Lavorato come va Sulla sacra antichità. Qui si mostra ad evidenza Che la Chiesa in questa età Tutta è piena di licenza, Che perdè la libertà, Perchè i papi ed i pastori D'un tal mal sono fautori. Tutti ciechi che conducono Per sentier di sterpi e dumi, Gli altri ciechi in cui non lucono Della fede i veri lumi, Si è del ver spento il fanale Fin nel ceto episcopale... Certi santi Ildebrandisti Più romani che fedeli, Varj altari e certi Cristi, Certi quadri e certi veli, Imposture mal intese, Si son tolte dalle Chiese. Non si vuol tanta indulgenza Nell'assolver peccatori Se non han per eccellenza D'amor santo accesi i cori: Si detesta l'attrizione, Si vuol sol la contrizione. Non si vogliono più frati, Pochi preti e scarsa messa: Sono i primi scellerati Che nel cuore han Roma impressa; Sol si vogliono romiti D'ordin sacro non muniti... Noi siam soli que' che abbiamo Il deposito di fede, Noi siam quelli che vogliamo Riformar la santa sede, Noi siam dotti, noi siam santi, Tutti gli altri empj, ignoranti. — Ho capito. Io non vo' altro, Disse allor d'Ispri il pastore, Siete un uom maligno e scaltro, Fariseo avete il core: E voi vescovo di Prato Siete un vescovo ingannato. Ahimè, Italia, se tu vanti Tai lettor nelle tue scuole, Manda pur dal ciglio i pianti Che di fe si oscura il sole: Già in te serpe il magistero Di Calvino e di Lutero... Infelice! or che farò? Disse il Ricci al Tamburini, Che sdegnato, — Oh che cojò! Hai nel sen cor sì meschino? Gli rispose, in tua difesa Basto io solo a tanta impresa. Non temer, vattene a Prato Nel tuo vago carrozzino, Ma sta sempre rinserrato E di sera e di mattino, Tal spediente è troppo onesto Lascia a me cura del resto.

§ I. — Riforma degli Studj.

1. Il male che teme maggiormente la verità è il non essere conosciuta. Quando il popolo non è abbastanza istruito e non ne conosce lo spirito, è troppo facile che venga sedotto dalle apparenze e trasportato alla superstizione. Ma il popolo non sarà istruito giammai come conviene, se gli ecclesiastici non sono essi stessi illuminati. Un pastore che non ha della religione se non che un'idea superficiale e confusa, fomenterà nel suo gregge le frivolezze, e trascurerà i doveri essenziali e i rapporti che dee avere il fedele colla società e colla Chiesa; ed un pastore che sarà imbevuto di false massime e di dottrine poco sicure condurrà seco nell'errore il suo gregge con tanta maggiore facilità, quanto sarà più semplice e meno avvertito.

Importa ancora moltissimo che si mantenga nell'insegnamento la massima uniformità. I partiti e le gare teologiche fanno nelle scuole un danno grandissimo, perchè avvezzano i teologi a quel genio litigioso e sofistico che fa trascurate le massime più importanti e più serie, e producono un male anche maggiore nel popolo. Stancato dalle gare continue che si fomentano sopra alcuni punti che interessano la religione, corre pericolo di dubitare di tutti, oppure adotta per tutti una fredda indifferenza...

Egli è dunque indispensabile arrestare una volta questi disordini. Gli ecclesiastici sappiano la religione, e parlino tutti lo stesso linguaggio.

2. Sarà quindi fissato per massima che in tutte le scuole del Granducato s'insegni costantemente la dottrina cattolica sulla distinzione delle due potestà, non avendo dato Gesù Cristo alla Chiesa che una potestà puramente spirituale [Non avea letto il vangelo, ove a Cristo è data ogni podestà], ed essendo la temporale data da Dio ai sovrani indipendente da essa.

3. Sarà parimente fissata per massima in tutte le scuole teologiche del Granducato la dottrina di sant'Agostino, specialmente in ciò che riguarda la Predestinazione, la Grazia e il Peccato originale [La libertà d'insegnare ciò solo che il governo vuole è predicata dai liberalisti d'oggi. Ecco portata l'autorità del governo fin a decidere tra sant'Agostino e san Tommaso!]. Questa dottrina fu sempre considerata come la dottrina della Chiesa, e fu inoltre fissata concordemente dai nostri arcivescovi e vescovi.

4. Non potrà quindi alcun privato o pubblico professore insegnare altra sentenza, se non per modo d'istoria.

5. Non si ammetterà ai concorsi alle parrocchie o a qualunque altro benefizio che abbia annessa la cura delle anime chiunque non la professi; e sarà impegno dei vescovi esaminare sopra di essa i concorrenti o i presentati in qualunque maniera [Non potrebbe spingersi più là l'intolleranza].

6. Perchè si ottenga la bramata uniformità e si promuova lo studio promovendo una lodevole emulazione, si terranno indispensabilmente nella città e nella diocesi, in tutti i vicariati o pivieri, le solite conferenze dei parrochi, e si stamperanno le decisioni.

7. Non saranno esenti dall'intervenirvi i Regolari, giacchè sopra li studi loro i vescovi avranno tutta l'autorità.

8. I Regolari dovranno essi medesimi seguire la dottrina di sant'Agostino, rinunziando a tutti gl'impegni e a tutte le sentenze private dei loro Ordini rispettivi; ed i vescovi avranno tutta l'attenzione perchè nelle scuole domestiche, finchè sarà creduto espediente il conservarle, si mantenga la uniformità cogli studj della diocesi.

9. Quando sarà sistemato il piano di studj che progettò l'Assemblea degli arcivescovi e vescovi, ed avrà ottenuto la reale nostra approvazione, non sarà lecito ad alcuno dipartirsi da quello, e dovrà essere abbracciato e seguito in tutte le scuole del nostro dominio [Idem].

§ II. — Ordinazioni, vita ed onestà dei chierici.

10. Lo stato ecclesiastico è uno stato di perfezione e di magistero. Nessuno adunque deve essere promosso se non porta seco la raccomandazione di una soda virtù e di una conveniente dottrina. Un ecclesiastico vizioso farebbe troppo disonore alla religione, e l'ordinare un ignorante sarebbe forse un togliere allo Stato un buon padre di famiglia per aggravare la Chiesa di un ministro incapace ed inutile.

La soverchia moltiplicazione degli ecclesiastici ne lascia ancora una gran parte oziosa. Chi non ha zelo sufficiente per applicarsi alla santificazione dei prossimi, dee fissarsi nello stato di laico.

Sarà impegno dei vescovi di avere riguardo a queste massime generali prima di procedere alle ordinazioni.

11. Per cooperare dal canto nostro a quest'oggetto così importante, Noi prescriviamo la esatta osservanza del canone Calcedonese, che proibisce le ordinazioni vaghe e senza titolo. Quindi niuno potrà da qui avanti essere ordinato senza essere addetto a qualche chiesa, al cui attuale servizio sia necessario o utile.

12. E per la più esatta osservanza di questo, nell'adunarsi il sinodo in ciascuna diocesi dovrà farsi la nota degli ecclesiastici necessarj al servizio delle respettive chiese, e sarà questa rimessa a Noi cogli atti del sinodo.

13. Tolte le vaghe ordinazioni, vien tolta egualmente la necessità di fissare il così detto patrimonio per gli ordinandi. Quando la chiesa ne abbia un reale bisogno, dovranno a carico dei respettivi patrimonj ecclesiastici provvedersi della conveniente sussistenza, e questa sarà fissata dal giorno della incardinazione alla chiesa.

14. Prima degli anni quattordici compiti non potrà essere conferita ad alcuno la tonsura.

15. E a nessuno sarà permesso l'abito clericale se non ha la tonsura, fuori che nei seminarj di educazione.

16. Niuno sarà promosso al suddiaconato se prima non avrà dato saggi di sufficiente capacità, e non avrà almeno atteso per il corso di tre anni allo studio della teologia dommatica in qualche università o altra scuola approvata.

17. E niuno potrà essere ordinato sacerdote senza aver perfettamente compiti tutti gli studj necessari ad esercitare con frutto il sacro ministero, e senza aver passato in un'accademia ecclesiastica quel tempo che il vescovo stimerà a proposito.

18. A quest'effetto, oltre il seminario, dovrà essere eretta in ogni diocesi un'accademia ecclesiastica...

19. Non si ammetterà su tutti questi punti dispensa di età senza una precisa necessità.

20. È ancora nostra sovrana intenzione che in ogni diocesi si stabilisca una casa di ritiro, in cui possano raccogliersi tutti i parrochi ed altri ecclesiastici che volessero profittarne...

21. Siccome poi gli ecclesiastici sono chiamati ad un ministero tutto spirituale, che esige una somma attività e diligenza, così è necessario che siano liberi da ogni cura temporale. Niun di essi potrà assumere impieghi secolareschi come di agente, amministratore, esattore, procuratore, sollecitatore ed altri simili esercizj indecenti al loro carattere; intendendosi comprese ancora le amministrazioni o agenzie per gli spedali o altri luoghi pii laicali.

22. Sarà solamente ad essi permesso l'esercizio degl'impieghi principali negli istituti interessanti la pubblica pietà, l'istruzione della gioventù, purchè questo impiego non pregiudichi al servizio che debbono alla Chiesa...

23. Tra i traffici il più vergognoso egli è certamente quello delle messe. I Padri, i pontefici, i Concilj non hanno cessato mai di declamare contro un abuso sì grande che tanto avvilisce la maestà del più augusto sacrificio che possa avere la religione. Ma l'abuso sussisterà sempre finchè sussisterà il così detto onorario della messa. Sarebbe nostra intenzione che questa prestazione, o sia onorario, fosse interamente abolita, e incarichiamo i vescovi di pensare seriamente alla maniera di toglierlo.

24. Per ottenerlo più sollecitamente... vogliamo che nessuno possa più esser promosso a titolo di uffiziature o semplici cappellanie.

25. Ed abroghiamo ancora qualunque privilegio, come l'Eugeniano in Firenze, e in tutte le diocesi dove avesse luogo o questo o altro simile, siccome tendenti a moltiplicare le ordinazioni vaghe ed inutili.

26. Vogliamo altresì che, eccettuati quei pochi chierici che fossero precisamente necessarj alla Chiesa, sia tolto affatto il minuto clero dalle cattedrali o altre chiese.

27. Nè alcuno assolutamente potrà essere ammesso giammai al servizio della Chiesa sullo qualunque pretesto, se non avrà compiuti gli anni diciotto.

28. La vita dell'ecclesiastico dee essere di edificazione al popolo, e perciò non dee avere alcuna cosa che spiri vanità e dissipamento. Sarà perciò premura dei vescovi l'invigilare che sieno osservati i canoni del concilio di Trento sulla vita ed onestà dei chierici.

29. Sopra a tutto sarà ad essi proibito il teatro, feste di ballo, ridotti di pubblico gioco, la caccia viziosa e di strepito e il trattenersi nei caffè o nelle osterie senza una precisa necessità.

30. E nel vestire conserveranno la gravità, la decenza e la modestia, e sfuggiranno tutto ciò che sa di vanità secolaresca, usando sempre in tutte le funzioni di chiesa l'abito talare.

§ III. — Parrochi e loro congrue; Compagnie di Carità in tutte le parrocchie.

31. Il parroco è l'uomo del popolo. Un buon parroco contribuisce moltissimo all'avanzamento della religione e alla felicità dello Stato. Ma per conseguire questi due fini è necessario che goda la stima e la confidenza dei suoi popolani. Un parroco imprudente o ignorante non arriverà giammai ad acquistarne l'affetto. Per esser utile dee sapersi far rispettare, stimare ed amare. Lontano dalle brighe e parzialità deve applicarsi a studiare e conoscere il suo popolo, e deve esser sollecito a prevenirne i bisogni e i disordini e sommamente geloso d'istruirlo nella vera e soda morale cristiana.

32. A quest'effetto mostreranno sempre pronti ad insegnare ai ragazzi leggere e scrivere e la dottrina cristiana in una maniera bensì conveniente al loro stato, ma non così materiale o digiuna, come si è praticato spesso in addietro. Le sode massime della Scrittura e del Vangelo e i grandi principj della morale sono cognizioni necessarie a tutti gli stati, e non può mai essere troppo sollecito un vero pastore... ad istillarle negli anni più teneri, onde servano di scorta in tutte le vicende della vita. La carità sa trovar tempo e luogo, e sa adattarsi alla capacità dei contadini anche più rozzi...

33. Una delle cause principali della freddezza che regna talvolta fra il popolo e il parroco è la necessità di vivere sulle decime o sopra i così detti diritti di stola. Un parroco, il quale dee ricavare il proprio sostentamento da queste ed altre esazioni è spesso in pericolo di essere o di comparire indiscreto e interessato. Un popolano, che mantiene a stento e col proprio sudore la numerosa famiglia, dimentica facilmente il dovere di soddisfare a questi diritti, o almeno li considera come un aggravio.

Riflettendo a questi disordini noi siamo venuti nella disposizione di abolire affatto tutti i diritti di stola, di decime o di altra qualsivoglia prestazione, o incerti parrocchiali...

36. Sarebbe nostra intenzione che tutti i parrochi avessero almeno dugento scudi di annua rendita, comprese però le necessarie spese di chiesa. Un parroco che sente gli stimoli della carità pastorale versa di buon animo nel seno dei poveri quello che può risparmiare al necessario suo mantenimento. Ma ove siano troppo scarse l'entrate, manca di un mezzo per sollevare i suoi popolani, e prevenire spesse volte gravi disordini, ed è all'opposto in una grande tentazione di abusare del suo ministero per vivere...

38. Non intendiamo però di proibire ai popolani comodi l'offerire alla Chiesa quello che stimassero secondo la loro pietà; anzi ve li esortiamo, salve le leggi di ammortizzazione; ma queste oblazioni saranno immediatamente passate alla cassetta dei poveri e distribuite fra i bisognosi della parrochia, a forma delle costituzioni delle compagnie di carità.

39. Perchè il parroco possa con maggiore facilità esser pronto a tutti i bisogni dei suoi popolani, e perchè i popolani non siano per la soverchia distanza troppo spesso impediti dal portarsi alla chiesa, sarà cura dei vescovi di ridurre le parrocchie ad una giusta estensione, riformando i circondari dove fossero troppo vasti e procurando, per quanto è possibile, che la chiesa sia nel centro di tutta la parrochia; e a tenore delle loro proposizioni ci riserbiamo a darne la sovrana nostra approvazione.

42. Finalmente ordiniamo che sieno soppresse immediatamente o trasportate altrove tutte le cure esistenti attualmente nelle chiese di monache o di conservatorj, e incarichiamo i vescovi a provvedervi colla maggiore sollecitudine.

43. Quanto alle compagnie di Carità prescritte da Noi in tutte le cure, avendone coll'esperienza sempre più conosciuto il vantaggio, Noi ne confermiamo le costituzioni e i privilegi esortando i nostri amatissimi sudditi a farsi un dovere di concorrere ad un'opera tanto esemplare.

Vogliamo però che tutte sieno abolite le altre compagnie o confraternite, che ancora sussistessero in qualunque luogo del nostro dominio anche per nostro espresso privilegio, cui intendiamo che sia derogato con questa nostra sovrana determinazione. E le rendite e fondi loro saranno passati nei patrimoni ecclesiastici a vantaggio delle respettive compagnie di Carità, acciocchè con queste sia tolto ai fratelli di esse qualunque obbligo e tassa che avessero per l'avanti pagata per vantaggio dei poveri e a nome della compagnia.

44. La sola compagnia di Misericordia sussisterà provvisionalmente in Firenze, finchè non sieno sistemate le compagnie di Carità...

§ IV. — Vescovi e loro diritti e doveri.

45. Quando il Divin Redentore mandò gli apostoli e negli apostoli i vescovi, dette loro tutta la potestà che era necessaria al grande oggetto di stabilire e governare la Chiesa. Questa potestà, parlando esattamente, non accordava privilegi, ma imponeva obbligazioni. Lo spirito di Dio gli avea destinati a pascere e a governare i fedeli, e le facoltà loro accordate in questa missione non erano che i mezzi necessarj a soddisfare ai doveri di un tal ministero. Nulla dunque s'accordava ad essi in suo vantaggio, ma tutto si accordava ai fedeli, i quali perciò entravano in diritto di profittare di queste facoltà.

Quando si fissarono le diocesi per togliere la confusione non si potè pregiudicare a questi diritti: solo si volle stabilire un ordine per evitare la confusione. Ma i popoli, al governo dei quali furono particolarmente incardinati i vescovi, mantennero sempre i diritti medesimi, come ai vescovi restarono sempre gli stessi doveri.

L'obbligazione rigorosa che hanno tutti i sovrani d'invigilare perchè si custodiscano i canoni della Chiesa, e la essenziale incombenza di conservare ai sudditi i respettivi diritti, non ci permettono di trascurare un punto così importante e tanto strettamente legato col buon ordine e colla tranquillità degli Stati.

Senza fermarci a cercare i gradi o le ragioni per le quali si disimpegnarono nei secoli a noi più vicini dall'esercizio di una parte del loro ministero, egli è certo che questa trascuratezza non poteva dare un diritto stabile a chi suppliva in lor nome. I diritti originari e per costituzione annessi ad una dignità non possono mai alienarsi, specialmente allorquando l'alienazione pregiudica al terzo. I popoli che aveano diritto ad esser governati e diretti dall'immediato e vicino loro pastore, non potevano senza ingiuria esser rimandati ad un pastore lontano, che non poteva conoscere colla esattezza medesima i loro bisogni: anzi eglino stessi non poteano cedervi in pregiudizio de' loro discendenti. Se la infelicità dei secoli rese meno sensibile questo inconveniente, deve allora assolutamente arrestarsi, quando i mali che quindi ne nascono, divengono eccessivi.

Ella è dunque assoluta nostra volontà che venga ristabilita la disciplina sempre venerabile dei primi secoli, e che i vescovi rientrino nell'esercizio degli originarj ed inalienabili loro diritti, che per le circostanze dei tempi furono ad essi usurpati, e che per connivenza dei vescovi trapassarono nella Corte di Roma [È difficile combinar in poche linee tanti errori di fatto e tante falsità di diritto come in queste dell'austriaco].

46. Spetteranno quindi ai vescovi esclusivamente tutte le dispense che si sogliono accordare già da qualche tempo dalla Curia romana...

47. I vescovi permuteranno o trasferiranno gli obblighi che riguardano legati pii, derogando Noi nei casi, ove bisogno sia, alle ultime volontà.

48. Dispenseranno gli ordinandi dai difetti dei natali e vizj corporali, quanto lo richieda il vantaggio della Chiesa ecc.

49. Tutte queste dispense e le altre che potessero occorrere (escluse le matrimoniali, delle quali si parlerà in appresso) saranno dai vescovi, secondo la loro prudenza, date liberamente, in nome proprio, e senza far menzione di avere ottenuta facoltà da chicchessia, avendola essi immediatamente da Cristo e dai canoni.

50. Quindi dichiariamo che non sarà mai accordato il regio exequatur a qualunque siasi bolla o dispensa che non sia fatta dal vescovo in nome proprio e per propria originaria autorità...

52. Una delle canoniche ordinazioni, che l'esperienza mostrò sempre vantaggiosa alla Chiesa, si è la frequenza dei sinodi. Noi vogliamo che anche questa sì lodevole costumanza sia ristabilita in tutto il Granducato; ed ogni vescovo dovrà assolutamente tenere il suo sinodo diocesano almeno ogni due anni, per discutere quivi col suo clero e stabilire concordemente, sull'esempio degli apostoli, quello che sarà creduto espediente per la purità della Fede, per la riforma della disciplina, per la correzione degli abusi.

53. Uniformandoci a quello che hanno stabilito nell'assemblea gli arcivescovi e vescovi, ordiniamo che i parrochi, siccome quelli che più di tutti gli altri ecclesiastici vi hanno diritto, debbano tutti esservi chiamati: ma quando la necessaria assistenza alle cure non permetterà a tutti singolarmente l'intervenirvi, possano sostituire altro sacerdote che intervenga per essi.

54. Tutti gli ecclesiastici che volessero intervenirvi saranno ammessi, essendo troppo conveniente, secondo la massima canonica, che da tutti si tratti in comune quello che tutti interessa [Egli intanto disponeva dispoticamente delle cose ecclesiastiche, senza sentire tutto il clero, e tanto meno tutti i fedeli].

55. Nei sinodi dovrà sempre intervenire un nostro regio commissario; nè saranno pubblicati gli atti, se prima non ne sia accordato il regio exequatur.

56. Nel modo e nelle materie che si tratteranno nel sinodo, avranno più riguardo alle circostanze attuali e ai bisogni delle loro diocesi, che a seguire materialmente le ordinanze e il metodo dei sinodi procedenti.

57. Nè si dipartiranno in quello che interessa la ecclesiastica disciplina da ciò che, come capo sovrano della società e come protettore dei canoni, abbiamo stabilito in questa nostra Normale, che sarà sempre inviolabilmente osservata.

§ V. — Chiese, Funzioni ecclesiastiche ed Oratorj.

61. Il cristiano deve mostrarsi tale in ogni tempo, in ogni luogo, in tutte le sue operazioni, ma in special modo nella chiesa, che propriamente si chiama la casa di Dio. La riflessione, che in essa abita stabilmente il Figliuolo di Dio come in suo trono, dee tutti riempire di un santo orrore e rispetto. Quando la pietà era più fervorosa ed illuminata, quando i fedeli erano più vivamente penetrati dalla filiale apprensione della divina Maestà, non avevano bisogno di alcuno eccitamento sensibile. Le caverne, le prigioni, le solitudini, i cimiteri, tutto egualmente inspirava ad essi sentimenti di religione perchè a tutto suppliva la fermezza della loro fede. Nella tiepidezza dei nostri secoli non si può mai essere abbastanza solleciti intorno a questo gravissimo oggetto.

Importa dunque moltissimo che i vescovi e i parrochi si diano tutta la premura di far concepire ai loro popoli una sincera venerazione alla casa di Dio, ed inspirino in essi una giusta idea della santità degli uffizj che in essa si praticano. Ad ottenere questo fine contribuirà grandemente il mantenere nelle chiese l'ordine, la gravità, la decenza, la semplicità. La confusione distrae; la sordidezza ributta ed il lusso soverchio non fa che richiamare la curiosità, la dissipazione e le idee profane del mondo. Lasciando ai vescovi il pensare alle più minute provvidenze, che possono esigere le particolari circostanze, Noi fisseremo alcune massime generali che dovranno essere esattamente osservate in tutto il Granducato.

62. In conformità della risoluzione degli arcivescovi e vescovi, nella chiesa gli uomini saranno sempre separati dalle donne.

63. Nè sarà a queste permesso l'intervenire alle sacre funzioni con abito e abbigliamenti indecenti, e presentandosi in maniera non conveniente alla santità del luogo, dovranno esser mandate fuori dai sagrestani, senza riguardo alla condizione di persone.

64. E ad effetto che i fedeli non siano importunamente disturbati nei loro atti di religione, sarà proibito assolutamente ai poveri di questuare dentro le chiese; ma solo sarà permesso fuori della porta.

65. La incongrua celebrazione simultanea di molte messe, singolarmente nelle chiese piccole, genera disturbo e confusione e forma una idea poco analoga alla gravità di quel terribile ed augusto mistero e all'unità di quel divino sacrifizio. Quindi non sarà celebrata che una messa per volta, e i parrochi ed i sagrestani avranno tutta l'attenzione perchè le messe sieno distribuite in maniera che possano servire al maggior comodo del popolo, e ve ne siano a tutte l'ore.

66. Attesa la separazione degli uomini dalle donne, sarà necessario che l'altare a cui si celebra sia nel mezzo della chiesa, quando qualche grave ragione non esigesse diversamente. Avranno però i vescovi tutta la premura di togliere dalle chiese gli altari indecenti o superflui...

67. Le immagini sono il libro degl'ignoranti che serve ad eccitare in essi la memoria delle azioni virtuose dei santi che rappresentano. Egli è adunque assolutamente necessario che tutte, niuna eccettuata, si tengano scoperte, fuori del tempo della Passione.

68. Non sarà parimenti lecito tenere nella stessa chiesa più d'un'immagine dell'istesso santo e particolarmente della Vergine Santissima. Le diverse immagini e i diversi titoli hanno suscitato e nudrito mille inconvenienti e mille strane idee nel popolo, come se fosse una diversa persona Maria Santissima, perchè è invocata sotto diversi titoli.

69. Saranno tolti tutti i piccoli quadri, che una interessata e male intesa pietà avea introdotto di tenere esposti sotto la tavola o quadro dell'altare.

70. Tutte le immagini o reliquie che sono sotto la custodia di magistrature o di altri corpi o di qualunque persona privata o costituita in dignità dovranno consegnarsi, unitamente alle chiavi delle medesime, ai vescovi...

71. E dovendo alcuna di esse esporsi solennemente alla venerazione dei fedeli, si farà con tutta la decenza, ma senza apparato straordinario di rogito, contratto ecc.

72. Le reliquie che non hanno una morale certezza di loro autenticità, o sono fondate soltanto sopra vaghe tradizioni popolari, o che per una mal'intesa pietà servono di occasione alla superstizione del popolo, saranno assolutamente tolte via. Non può piacere a Dio un culto che non è fondato sulla verità e non mantiene i giusti confini di una regolata devozione.

73. Sarà nelle chiese proibita assolutamente ogni musica strepitosa, come atta soltanto a fomentare la curiosità e non conveniente alla gravità dei divini misteri. Non sarà permesso che il canto gregoriano, o al più una musica semplicissima, o come si dice comunemente, a cappella.

74. Saranno parimente proibiti nelle chiese sia dei secolari sia dei regolari tutti i panegirici che l'abuso moderno ha ridotto a una profana gara di eloquenza inintelligibile, priva d'alcun vero vantaggio spirituale dei fedeli. Sarà solo permessa una sugosa istruzione morale sopra quelle cristiane virtù, nelle quali più risplendette il santo di cui si abbia la festa da farsi secondo il consueto dal parroco o da chi fa le sue veci essendo esso impedito.

75. Nelle solennità o feste di qualunque santo protettore o titolare ec., si osserverà il decoro e la dignità; ma sarà assolutamente vietato il lusso e la pompa superflua, fuochi artificiali, spettacoli, fiere, corse, le quali cose saranno sempre proibite in occasione di feste di chiese, ma solo potranno permettersi nei giorni susseguenti alle feste, non mai nel giorno festivo per non distrarre il popolo dalle sacre funzioni che devono unicamente occuparlo.

76. Tutte le sacre funzioni saranno terminate prima dell'Avemaria della sera, dovendo in tal tempo assolutamente esser serrate le chiese.

77. E siccome abbiamo osservato che negli anniversarj solenni spesse volte ha più luogo una certa vanità che un vero spirito di religione, e che dall'altra parte le funzioni ecclesiastiche e singolarmente le messe solenni debbono riguardare tutto il cristianesimo, così siamo venuti nella determinazione di abolire, come aboliamo di fatto, tutti i così detti mortori e gli anniversarj particolari, ferma stante la messa di Requiem e le solite preci prescritte secondo il Rituale per ciaschedun defunto in die obitus, e quelle stabilite nel giorno della commemorazione solenne di tutti i defunti, e nel primo di ciascun mese, a tenore delle costituzioni della compagnia di Carità; lasciando a ciascuno la libertà di procurarsi tutti i suffragi che inspirerà loro una soda pietà, eccitando novamente lo zelo dei vescovi e dei parrochi ad istruire i fedeli sulla comunione dei santi e dei modi per suffragare i defunti.

78. Il divin sacrifizio della messa è il mistero più augusto della nostra religione, ed è un pubblico sacrifizio, a cui tutti i fedeli hanno parte. Quando le persecuzioni dei primi secoli o il furore degli eretici non permetteva che si celebrasse pubblicamente nelle chiese, furono permesse le cappelle o sia oratorj privati. Se fuori di queste occasioni si praticò ancora nelle corti dei principi, ciò fu perchè il gran numero dei familiari costituiva quasi un'estesa parrocchia. In tutte le altre circostanze la celebrazione negli oratorj privati fu sempre considerata come un abuso.

I nostri arcivescovi e vescovi credettero di potervi provvedere, se si vietasse la celebrazione in detti oratorj in tutti i giorni festivi. Noi, considerando che questi oratorj, oltre la indecenza della maggior parte, non servono che a distogliere le famiglie dall'intervenire alle funzioni parrocchiali, e che per lo più esistono nelle città e nelle case di persone che hanno tutto il comodo di andare in qualunque tempo o stagione alla chiesa, vogliamo che sia assolutamente vietato il celebrarvi la messa in qualunque giorno, nonostante qualunque breve, privilegio o licenza.

79. Quanto agli oratorj pubblici della campagna, i vescovi, previa la visita dei medesimi, potranno lasciar sussistere quelli solamente che, per essere in qualche lontananza dalla cura, facessero comodo al popolo rendendogli per altro filiali e dipendenti al parroco.

80. Tutti gli altri indecenti o inutili saranno immediatamente tolti e convertiti in altro uso.

81. Gli oratorj delle ville particolari dovran considerarsi come privati, quand'anche avessero il pubblico accesso, e resteranno egualmente compresi nella generale abolizione.

82. Negli altri oratorj che servono unicamente a comodo dei proprietarj ed abitanti delle ville potrà dai vescovi permettersi che vi si celebri la messa, nel tempo che vi stanno i padroni, purchè però non vi si facciano alcune altre funzioni.

83. Finalmente quanto ai sacerdoti di Stati esteri, che non siano impiegati al servizio di qualche chiesa delle diocesi del Granducato, si continuerà l'uso del celebret e di non accordarlo se non colle dovute cautele e per pochi giorni, quando non facessero costare del bisogno di trattenersi in tempo più lungo, nel qual caso assegneranno loro la chiesa, rimettendoli sotto la dipendenza del parroco, acciò debba invigilare sopra la loro condotta.

84. Non intendiamo però che questo abbia luogo per i sudditi conosciuti del Granducato o altri attualmente impiegati nelle diocesi di esso, quando della loro esemplarità non si abbia fondamento di dubitare, essendo la celebrazione della messa un diritto ordinario dei sacerdoti.

§ VI. — Pubbliche preghiere, processioni ecc.

85. Nelle pubbliche preghiere si conserverà, per quanto è possibile, una morale uniformità; ma importa anche più che non vi sia niente di falso, di superstizioso ed erroneo.

86. Abbiamo sentito con particolare soddisfazione il pensiero che si sono dati i nostri arcivescovi e vescovi della riforma del Breviario, appoggiandone l'incombenza ai tre arcivescovi del Granducato. Siamo persuasi che si daranno tutta la premura di corrispondere ad un'impresa così degna e nobile. E perchè colla maggiore celerità ed esattezza possa ridursi al desiderato fine un lavoro sì vasto, sapendo Noi le immense occupazioni dell'episcopato, abbiamo creduto necessario aggiungere ad essi tre teologi che ci riserviamo a nominare, col parere e consiglio dei quali potranno con più facilità corrispondere all'espettazione nostra e di tutta la Chiesa toscana [Fin per la riforma de' breviari volea mettere suoi affidati. E proibiva uffizj ecclesiastici, costui].

87. Fino a tanto però che si aspetta questo lavoro, Noi, sull'esempio di altri governi, proibiamo espressamente in tutto il nostro dominio l'officio di Gregorio VII come contenente massime sediziose ed erronee...

88. Si daranno eguale premura, coll'ajuto degli stessi tre teologi da nominarsi come sopra, di terminare la traduzione del Pontificale e del Rituale in lingua italiana e la compilazione di un manuale, in cui si abbiano gli uffizi tradotti in volgare delle principali feste dell'anno, l'ordinario della messa ecc., onde serva al popolo per farlo entrare nello spirito delle preghiere e dei riti ecclesiastici.

89. Quanto alle pubbliche preghiere da farsi nelle parrocchie, Noi ci rimettiamo fino a nuovo ordine ai Regolamenti già veglianti, raccomandando solo a tutti i vescovi e parrochi di procurare che il popolo entri nello spirito della preghiera e non sia come un tronco arido, proferendo ciò che non può intendere.

90. Mantenendo pertanto quello che riguarda il rito universale della Chiesa nei publici uffizj, procureranno almeno di far sempre recitare al popolo fervorose orazioni, inni o litanie in lingua toscana; e faranno egualmente recitare gli Atti di Fede, Speranza e Carità, il Credo, il Pater noster, e l'Ave Maria in lingua volgare.

91. Le funzioni parrocchiali del dopo pranzo saranno terminate dalla benedizione del Venerabile colla pisside, incaricando i vescovi d'invigilare perchè sia tolto l'abuso dell'eccessiva frequenza nell'esporre solennemente il divin sacramento, specialmente nelle novene o tridui de' Santi o per private ragioni, come di malattie, di particolari ecc.

92. Le funzioni parrocchiali non saranno mai tralasciate e interrotte per qualunque solennità o festa di santo che possa occorrere; e perciò i parrochi non si assenteranno mai nei giorni festivi dalla cura, specialmente in campagna sotto qualsivoglia pretesto senza una vera necessità e molto meno per andare ad altre feste, ville e altrove.

93. Gli sconcerti e i disordini che nascono dagli straordinari concorsi a chiese o santuari lontani e gli altri che nascono dalle processioni e pellegrinaggi sono grandissimi. Per toglierne adunque ogni occasione, Noi proibiamo assolutamente tutti i pellegrinaggi pubblici e in corpo, e specialmente tutte le processioni, escluse quelle di rito universale della Chiesa, come della Purificazione, delle Palme, del Giovedì e Venerdì santo, delle Rogazioni e del Corpus Domini.

94. Nelle processioni interverranno i fratelli della compagnia di Carità della parrocchia; e sarà proibito assolutamente qualunque invito o ammissione dei fratelli delle altre cure anche nella processione del Corpus Domini, eccettuatane quella solenne che si fa nella mattina alle respettive cattedrali. Sarà però sempre vietato l'intervento di persone colla cappa, minori della età prescritta dalle costituzioni.

§ VII. — Feste, digiuni ecc.

95. La soverchia ed incomoda moltiplicazione delle feste ha prima d'ora determinato l'augusto nostro genitore a stabilirne una moderata riduzione, contentandosi di togliere la proibizione delle opere servili, restando in alcune il solo obbligo della messa.

L'esperienza ha fatto conoscere che questo rimedio non è stato bastante. Essendo rimasta una idea di festività a questi giorni, che diconsi di non intiero precetto, si considerano ancora da molti come giorni festivi; e col togliere al popolo l'obbligo della intera santificazione non si è conseguito, quanto bisognava, l'intento di renderlo applicato al lavoro. Spesse volte la necessità di aspettare o di andare in cerca della messa in specie nella campagna somministra il pretesto di passare nell'oziosità tutto il rimanente del giorno. Quindi è che vari sovrani han creduto necessario che fosse tolto affatto questo obbligo della messa, per ottenere così la troppo necessaria applicazione al lavoro.

Entrando Noi nei medesimi sentimenti, e persuasi delle troppo giuste ragioni che vi sono, determiniamo che dai vescovi sia tolta affatto l'obbligazione della messa dai giorni di non intero precetto, restando in piedi le altre feste come sono attualmente [Determina, egli granduca, l'obbligo o no di sentir la messa e di digiunare!].

96. E siccome, tolta la solennità, sembrerebbe fuor di luogo il digiuno che alcune di esse aveano annesso alla vigilia, così seguendo l'esempio di altri sovrani, incarichiamo i vescovi di trasferire all'Avvento questi digiuni, fissandoli cioè stabilmente nella quarta e sesta feria di ciascuna settimana dell'Avvento.

97. Ma se noi abbiamo creduto vantaggiosa al bene dei nostri popoli questa determinazione riguardo alle feste, vogliamo però che i vescovi ed i parrochi si diano tutta la premura perchè quelle che restano siano santificate con maggiore esattezza ed impegno. Seguono norme per l'osservanza delle feste.

§. VIII. Patrimonj ecclesiastici, Benefizj.

104. È troppo importante che i beni dati alle chiese siano distribuiti secondo lo spirito dei donatori, e servano a mantenere utili ministri, non a fomentare l'ozio e la vanità di cherici indisciplinati. È un abuso troppo frequentemente osservato, che, mentre un buono e zelante ecclesiastico, che si confina nelle solitudini e nell'orrore d'un bosco per servizio di una cura, appena ha con che vivere meschinamente, privo talvolta della necessaria abitazione, un benefiziato inutile alla Chiesa e gravoso alla società vive agiatamente e con lusso, senza darsi alcun pensiero degli obblighi che ha radicalmente contratti nell'investitura del benefizio. I beni che si danno agli ecclesiastici debbono servire a mantenere i ministri operosi, e non sono un temporale stabilimento per chi non ha nè capacità nè zelo nè vocazione.

Fissata dunque la massima che sieno tolti affatto i così detti benefizj semplici che non prestano alcun servizio alla Chiesa, e fissata parimente la massima che tutti coloro che saranno promossi all'ordinazione debbano essere incardinati al servizio di qualche chiesa, i vescovi, a misura che anderanno vacando detti benefizj, faranno a Noi le opportune proposizioni, in conformità di quello che vogliamo Noi costantemente osservato.

105. Tutti i benefizj semplici di libera collazione o di padronato ecclesiastico saranno alla prima vacanza aggregati ai respettivi patrimonj ecclesiastici.

106. Saranno parimente abolite tutte le collegiate, dovendo restare le sole cattedrali, e le rendite dei canonicati saranno aggregate ai patrimonj suddetti, a misura che anderanno vacando.

107. Le rendite dei canonicati in tal guisa soppressi resteranno agli attuali possessori, finchè vivono, e sarà premura del vescovo impiegare i predetti canonici in servizio della diocesi.

108. Lo stesso dovrà farsi di tutte le uffiziature o cappellanie, pii legati di messe ecc., che non potessero per mancanza di ministri essere adempite, o per giuste ragioni dovessero essere abolite.

109. Tutti i beni dei conventi dei Regolari soppressi, o che sarà creduto espediente sopprimere in avvenire, saranno aggregati ai patrimonj rispettivi come sopra.

110. Siccome non è conveniente che il parroco debba fare l'esattore, specialmente sopra i suoi popolani, così vogliamo che i canoni, i censi o simili altri diritti di appartenenza delle cure siano uniti ai patrimonj, i quali passeranno al parroco simili frutti e canoni.

111. La distribuzione delle rendite ecclesiastiche, secondo l'antica disciplina e gli esempj apostolici, fu riservata ai vescovi; nell'istessa guisa colle rendite dei patrimonj stabiliti, si penserà dai vescovi, colla reale nostra approvazione, a provvedere all'onesto mantenimento dei parrochi, accrescendone la congrua dove sia necessario, fissando un assegnamento a quei cappellani, curati o ecclesiastici inferiori e cherici, che saranno creduti necessarj al servizio delle chiese, dovendo togliersi l'abuso che fa credere necessaria la celebrazione della messa per vivere coi beni delle chiese, ai quali si serve attualmente. I diaconi ed i ministri inferiori partecipavano egualmente nei primi secoli delle distribuzioni ecclesiastiche come i preti, perchè come i preti essendo addetti al servizio della Chiesa hanno l'istesso diritto di essere mantenuti. L'avere alterato questa disciplina ha moltiplicato eccessivamente i sacerdoti, e non ha fatto considerare gli ordini inferiori se non come gradi per giungere al sacerdozio, che solo dava la sussistenza.

112. Quanto ai soccorsi straordinarj che in casi particolari potessero occorrere nelle respettive diocesi, i vescovi, di concerto coi regj amministratori, ne faranno l'assegnazione compatibilmente alle forze del patrimonio, con obbligo agli stessi amministratori di darcene ogni anno uno speciale ragguaglio.

113. L'erezione di nuove cure, dove saranno credute necessarie, e la restaurazione delle chiese già esistenti o delle abitazioni dei parrochi saranno parimente a carico dei patrimonj, quando non siano di padronato privato.

114. Sistemate in tal guisa le cose, tutti i benefizj si avranno come risedenziali, e tutti i benefiziati dovranno servire alla chiesa a cui saranno aggregati.

115. I canonici saranno soggetti alla stessa legge, siano di libera collazione, siano di padronato anche laico; eccettuato soltanto quegli individui che fossero impiegati attualmente in servizio di qualche parrocchia per commissione del vescovo o nel servizio generale della diocesi, o nelle pubbliche lezioni nei seminari, o accademie ecclesiastiche o nelle università del Granducato.

116. Ridotti così i benefizj a risedenziali, nessuno potrà avere più d'un benefizio; sarà però a carico dei patrimonj ecclesiastici aumentare la prebenda, quando non fosse sufficiente ad un onesto e respettivo mantenimento.

117. Non sarà ammessa alcuna sostituzione o coadjutoria colla speranza della successione, dovendo sempre essere nella scelta dei ministri ecclesiastici una pienissima libertà.

118. Se alcuno per malattia o per l'età o per qualunque altra giusta cagione non potrà più servire alla chiesa, quando la cagione sia permanente, sarà sostituito un altro da chi spetta, lasciando all'impotente benefiziato il titolo e il congruo sostentamento: se la cagione sarà passeggera, quando sia necessario, sarà supplito in qualche maniera, di commissione del vescovo.

119. Quanto ai benefizj di padronato laico, Noi vogliamo che sieno soggetti alle istesse leggi, escluso ciò che interessa il diritto dei patroni.

120. Gradiremmo per altro che i patroni si prestassero a qualche conveniente concordato, per cui, rintegrati in quei temporali diritti ed interessi che potessero avere sul patronato, restasse poi il rimanente al servizio libero della chiesa. Quando qualche patrono si presterà a quell'accomodamento, i vescovi unitamente al patrono ne fisseranno la condizioni per farne in seguito a Noi la proposizione.

121. Questo concordato dovrà però farsi assolutamente quando il benefizio di padronato non darà al benefiziato la congrua sussistenza.

122. Attesi gli sconcerti, i partiti, le simonie che troppo spesso nascono nella collazione di benefizj di data di popolo, e corrispondendo ai desiderj concordi dei nostri arcivescovi e vescovi, aboliamo tutte affatto simili date o nomine, volendo che tutte le parrocchie o cure siano conferite liberamente dai vescovi secondo le forme canoniche e secondo gli ordini veglianti in Toscana, derogando a quest'effetto a tutti gli usi e consuetudini in contrario, e lusingandoci che la prudenza e la vigilanza de vescovi potrà meglio provvedere allo spirituale e temporale vantaggio dei popoli alla loro cura affidati, giacchè i popoli stessi, oltre al non potere avere le necessarie cognizioni, possono troppo facilmente lasciarsi prevenire da mire o interessi particolari.

§ IX. — Sponsali e Matrimonj.

123. Niuna cosa interessa maggiormente la società e lo Stato che il contratto del matrimonio. La pace e la prosperità delle famiglie, la educazione dei figli costituiscono il vero fondamento della pubblica felicità perchè formano i sudditi tranquilli, i cittadini fedeli, gli uomini onesti. Ma d'ordinario non si ottiene nè l'uno nè l'altro fino quando nel matrimonio non si ascolta che la passione, il trasporto, il capriccio. Il divino nostro Redentore, nell'aggiungere la grazia del sacramento al contratto, non solo volle darci una pruova della immensa sua carità, ma volle ancora ammonirci dell'importanza di questo contratto e della difficoltà di bene adempirne i doveri.

Nel conferire però agli sposi la celeste sua grazia, non mutò il sistema della società, nè la natura del contratto, nè arrestò l'influenza che egli ha sulla felicità dello Stato. Il civile contratto restò sempre subordinato alle leggi della società, e il sacramento sempre soggetto all'autorità della Chiesa. Tutti i sovrani si credettero sempre in diritto di regolare e dirigere quello che riguarda il primo, come debitori del buon ordine e della tranquillità dei principati.

124. L'assemblea degli arcivescovi e vescovi del nostro dominio volendo animarci a provvedere ad alcuni inconvenienti, ci rammentò i sovrani nostri diritti sul contratto del matrimonio, che noi non distinguiamo dai precisi nostri doveri. Noi dunque, lasciando alla spirituale autorità della Chiesa quello che riguarda il sacramento, intorno a cui incarichiamo i vescovi d'invigilare attentamente perchè siano esattamente osservate le leggi canoniche, daremo alcune necessarie provvidenze per quello che è di competenza della nostra dignità.

125. Attesi gl'inconvenienti che nascono dalla frequenza delle promesse di matrimonio, alle quali s'induce facilmente la gioventù più per un effetto di passione passeggera che per una ponderata determinazione, vogliamo che in tutti i tribunali del Granducato, ai quali appartiene la cognizione di simili cause, sia negata ogni azione a dette promesse, o sia sponsali per verba de futuro, ma sia soltanto ammessa per il rifacimento di danni e spese.

126. I matrimonj segreti, resi troppo frequenti, non servono che a fomentare il vizio e lo scandalo e a far nascere delle dissensioni nelle famiglie. Restano perciò da qui avanti assolutamente proibiti, dovendosi celebrare tutti pubblicamente colle solite denunzie e formalità. Il matrimonio è un contratto e un sacramento solenne e grande, a cui nessuno dee essere ammesso se non con piena cognizione di causa e di sua spontanea volontà, e di cui nessuno dee arrossire se è fatto come conviene; e che non deve permettersi quando si faccia in maniera da doverne arrossire.

127. Volendo ancora mettere riparo ai matrimonj fatti tumultuariamente e per sorpresa, i quali dovrebbero piuttosto considerarsi come attentati contro il buon ordine pubblico che come contratti legittimi, ordiniamo che in questa parte siano di cognizione dei tribunali criminali, e soggetti a quelle pene, che, secondo le circostanze dei casi, le leggi prescrivono contro le violenze.

128. Quanto ai vaghi, approviamo la determinazione dell'Assemblea, che i parrochi non procedano mai alle denunzie senza la licenza del respettivo nostro regio giusdicente, che si darà tutta la premura di prendere le dovute informazioni intorno allo stato e alla condizione di coloro che si presenteranno per celebrare il matrimonio.

129. Quello però che esige un più efficace rimedio sembra essere la soverchia estensione di alcuni impedimenti, che senza alcun vero vantaggio alla Chiesa, non fanno che arrecare grave inquietudine allo Stato.

La necessità e l'uso di dispensare come per regola da alcuni impedimenti è una dimostrazione che la proibizione divenne inutile. Una legge da cui è dispensato chi vuole, e tutte le volte che vuole, in sostanza non opera alcuno effetto reale. La supplica e lo sborso della somma richiesta formano da molti anni tutta la ragione della dispensa. Interessa troppo lo Stato che la dispensa non si accordi se non vi è giusto motivo; e se vi è giusto motivo interessa parimente lo Stato che siano sgravati i sudditi da questo peso, pagato ad una Corte straniera.

Considerando Noi dunque questi inconvenienti, ed esaminato maturamente quello che poteva convenire al vantaggio dei nostri amatissimi sudditi, abbiamo risoluto di fissare nel contratto del matrimonio un sistema più spedito e più giusto, che favorisca quanto è possibile la libertà dei matrimonj senza favorire una irragionevole licenza.

Quindi facendo uso della incontrastabile nostra sovrana autorità [Son notevoli queste ripetute asserzioni della propria sovranità, quando appunto vien usata in materie incompetenti], vogliamo che gl'impedimenti di pubblica onestà e della cognazione spirituale non ostino in alcuna maniera alla validità del contratto matrimoniale, che da qui avanti non saranno più considerati come irritanti detto contratto, nè potranno pregiudicarvi per qualunque riguardo.

130. Vogliamo egualmente che l'impedimento non meno dell'affinità che della cognazione proveniente da qualunque lecita o illecita congiunzione, sia ristretto al quarto grado a forma della computazione civile, o sia al secondo a forma della computazione canonica.

131. I contratti di matrimonio celebrati secondo questa nostra ordinazione saranno riconosciuti per validi in tutto il Granducato, e ci lusinghiamo che i vescovi si faranno un dovere di secondare le sovrane nostre determinazioni per quello che riguarda il sacramento, intorno a cui ne lasciamo ad essi il pensiero.

132. Reso in tal maniera valido il contratto senza ulteriore bisogno di dispensa nei casi accennati, quando concorrano le altre condizioni necessarie, non potranno i parrochi negare a simili contraenti la benedizione o sia il sacramento.

133. Non trascureranno poi in queste occasioni, secondo l'avvertimento lodevole del Rituale romano, di dare brevi e giudiziose istruzioni intorno alla santità di questo sacramento, ai doveri dello stato matrimoniale e alle disposizioni colle quali deve abbracciarsi.

134. Quando i contraenti mancassero di tali cognizioni, e singolarmente quando ignorassero gli elementi della dottrina cristiana che sono a tutti i fedeli necessari, non si ammetteranno in alcuna maniera al sacramento.

§ X. — Giuramenti.

135. Il giuramento è un atto dei più grandi e solenni dell'augusta nostra religione, e non dee usarsi giammai senza un sommo riguardo e timore. Non abbiamo mai potuto considerare senza un gravissimo rincrescimento l'abuso introdotto da lungo tempo, per cui è divenuto insensibilmente come una formalità forense, che si esige senza necessità e si presta senza riflessione, e quindi espone un gran numero di fedeli o poco religiosi o ignoranti allo spergiuro e alla profanazione del nome venerabile dell'Altissimo.

Volendo dunque rimediare ad un male sì detestabile che porta seco le conseguenze più pericolose allo Stato e alla Chiesa, ordiniamo che siano aboliti tutti affatto i giuramenti che si esigono nei tribunali e nelle curie tanto ecclesiastiche quanto secolari; siccome quelli ancora che si prestano nell'atto dell'ammissione alle cariche, uffizi, università, benefizi e in qualunque atto curiale, compresi ancora i giuramenti suppletorj nelle cause matrimoniali, nelle fedi dello stato libero ecc.

136. S'intendano parimente vietati tutti i giuramenti che si prestavano nei privati o pubblici contratti, nelle promesse ed in qualunque altra sponsione o trattato, in cui fosse introdotto l'uso del giuramento o potesse introdursi in avvenire.

137. Per le istesse ragioni e per altre gravissime sarà assolutamente proibito a tutti gli eletti vescovi del nostro dominio, prima o dopo della loro consacrazione, prestare alcun giuramento a chicchessia, anche al sommo pontefice, e singolarmente quello che si è introdotto negli ultimi tempi dalla curia romana, non solo come contenente espressioni poco decorose al loro grado, e pregiudiciali all'originaria autorità dei vescovi, ma eziandio come lesive dei sovrani nostri diritti e capaci di seminare dissensioni, discordie sospetti.

138. Potranno quindi i vescovi del nostro dominio eletti o da eleggersi in avvenire, promettere al papa, come successore nel primato di san Pietro, la obbedienza canonica, a cui sono egualmente tenuti anche senza promessa; ma verrà considerata come una trasgressione di questa nostra sovrana determinazione qualunque altra promessa o giuramento introdotto per il passato, o che potesse novamente introdursi.

139. Nel caso di trasgressione saranno considerati come incapaci di alcun benefizio in Toscana, e si passerà immediatamente alla elezione di un altro soggetto, considerandosi come decaduto dal diritto di qualunque preventiva nomina ed elezione.

§ XI. — Regolari e Monache.

140. I Regolari non furono ammessi nel clero se non in quanto si credettero utili a cooperare alla santificazione dei prossimi, dipendentemente dai parrochi [Potrebbe dimostrarsi che v'erano monaci prima che parroci]. Il sacerdozio di cui furono nei secoli a noi più vicini rivestiti non potè avere altro oggetto. Tutti i privilegi usi ed esenzioni che gli dispensano da questo dovere saranno considerati come nulli ed abusivi.

Perchè però il servizio che prestar dovranno alle cure produca il desiderato vantaggio, Noi ordiniamo quanto in appresso.

141. I vescovi proporranno il più presto che loro sia possibile una nota del numero dei conventi e degl'individui che credono utili alla loro diocesi tra quelli Ordini che da Noi si stabilirà di conservare.

142. Saranno però esclusi da questo numero tutti i forestieri non naturalizzati, i quali non dovranno più tollerarsi in Toscana.

143. Tutti i Regolari che avranno fatto i loro corsi di studio fuori di Toscana o saranno ammessi alla vestizione o agli ordini, o ai concorsi fuori di Toscana, saranno considerati assolutamente come forestieri e quindi parimente esclusi.

144. Nessuno potrà vestire l'abito regolare di qualunque Ordine sia, prima degli anni ventuno, nè potrà professare prima dei trenta.

145. Essi dipenderanno totalmente dai vescovi diocesani negli studj e nelle ordinazioni come i chierici secolari, ferma stante la dottrina di sant'Agostino e il metodo di cui si è parlato di sopra.

146. I vescovi o in persona o per mezzo di delegati visiteranno frequentemente i loro conventi e s'informeranno esattamente dei loro costumi e dei loro studj.

147. Quando saranno chiamati dai parrochi in servizio delle parrocchie non potranno esentarsi per qualunque motivo dalle domestiche loro osservanze, dovendo precedere il servizio generale del popolo alle private loro regole.

148. Nel tempo delle funzioni parrocchiali, i Regolari dovranno sempre tener chiuse le porte delle loro chiese, nè potranno fare alcuna funzione, sia in città, sia in campagna.

149. I Regolari non potranno mai predicare al popolo anche nelle loro chiese, senza mostrare le loro prediche al vescovo o al parroco, nella cui parrocchia volessero predicare; esclusi però i panegirici, quali debbono essere affatto aboliti, giacchè l'abuso gli ha resi una vana pompa di eloquenza ed un ozioso pascolo di vanità.

150. Potranno fare le feste dei santi del loro ordine, ma non mai nei giorni festivi d'intero precetto.

151. Non saranno mai in alcun caso destinati per confessori di monache anche del loro Ordine.

152. Non eserciteranno cura di anime, se non quelle che si credesse opportuno per ora di lasciare annesse al loro convento.

153. Se fossero richiesti per altre cure, potranno accettare, purchè siano prima dai vescovi secolarizzati, previo il nostro assenso.

154. Quanto agli educatori, che sono presso alcuni Ordini regolari, avendo conosciuto per esperienza che sono piuttosto una specie di noviziato che un vero educatorio; e dall'altra parte non esser verosimile che persone ritirate dalla società e dal mondo per professione possano educare utilmente i giovani alla società di cui per istituto debbono ignorarne affatto le usanze, vogliamo che siano tutti affatto aboliti. Le regole per ben vivere al mondo non si possono facilmente apprendere da chi, dovendo essere staccato dal mondo, è nella felice necessità d'ignorarne i pericoli, i mali e i rimedj.

155. Non vogliamo però che restino inutili i loro desiderj di prestarsi al vantaggio comune. Daranno quindi una nota di quello che spendevano in questi educatorj, acciocchè possa detta somma essere impiegata, in quella maniera che sarà da Noi determinato, nella educazione della gioventù, fissando, per quanto sarà possibile, in tutte le comunità abili maestri, che attendano ad istruirla nelle lettere e nella religione.

156. Invigileranno i vescovi che i Regolari siano restituiti alla più esatta osservanza. Non permetteranno loro di andar soli, nè di pernottare fuori del convento per verun titolo. Che se in qualche caso o per assistere ai malati o per viaggio o per villeggiatura o altra necessità dovranno pernottare fuori del convento, debbono ottenere in iscritto la licenza del loro superiore, ed in questa dovrà essere espresso il tempo e il luogo per cui sarà concessa; e i vescovi invigileranno perchè i respettivi superiori non ne abusino.

157. Finalmente non si ammetteranno in Toscana dispense o privilegi di qualunque sorta che ottenessero i Regolari da Roma per esenzioni, ranghi, titoli nell'Ordine loro, ma tutti dovranno seguitare le proprie costituzioni, e nel caso che convenisse per alcuno individuo qualche esenzione o dispensa, potrà il vescovo diocesano esaminarne i motivi ed accordarla.

158. Le monache, quanto alle funzioni ecclesiastiche, osserveranno l'istesse regole.

159. Dipenderanno in tutto dagli ordinarj, nè potranno avere per superiore o confessore alcun regolare anche del loro Ordine.

160. Nelle loro chiese non si farà alcuna predica o istruzione se non a porte chiuse nel tempo delle funzioni parrocchiali.

161. Non potranno vestir l'abito monacale, se non compiti gli anni ventiquattro, nè faranno voti perpetui fino agli anni quaranta, volendo Noi che in ciò sia pienamente rinnovata la disciplina degli antichi canoni. Se vorranno fare alcun voto prima di questo tempo, non potrà essere che d'anno in anno.

162. Nei monasteri non si ammetteranno ragazze in educazione.

163. Finalmente i vescovi avranno tutta la premura di destinare per direttori o confessori di monasteri uomini di provata virtù.

164. Sopratutto però i vescovi saranno discretamente facili ad accordare alle monache la permissione di portarsi nelle case dei loro parenti, o in villa a mutare aria, o di assentarsi dal monastero per qualunque altro ragionevole motivo e per tempo discreto, assicurandosi però della onestà e illibatezza di coloro, ai quali saranno raccomandate nell'assenza.

165. Riguardo alle doti, vestizioni, regali, esame di vocazione, vita comune ecc., vogliamo che restino pienamente in vigore gli ordini finora emanati che non sono contrarj a queste nostre sovrane determinazioni.

§ XII. — Tribunale della Nunziatura.

166. Avendo Noi risoluto che i vescovi rientrino nell'esercizio dei loro originarj diritti, come esige il bene dei nostri amatissimi sudditi e come era di nostro dovere, il tribunale della Nunziatura che in Toscana esercitava quei diritti che l'abuso avea impedito finora ai vescovi di esercitare, viene ad essere affatto inutile.

La religione, il buon ordine, la tranquillità dello Stato, tutti esigono dalla nostra sovrana vigilanza che niente possa disturbare il sistema attuale, che la più seria ponderazione preceduta da una lunga esperienza ci ha determinato a fissare. Se i vescovi esercitano per se stessi tutto il pastorale ministero e la giurisdizione accordata loro da Cristo, ogni altro tribunale o ministro, è gravoso e non può che alterare la semplicità dei giudizj.

Adunque vogliamo resti interamente ed in tutta la sua estensione abolito e soppresso il detto tribunale della Nunziatura in Toscana, e cessi qualunque giurisdizione che vi esercitava il Nunzio sul clero tanto secolare che regolare.

167. Che il Nunzio pontificio venga a tutti gli effetti considerato unicamente come ambasciatore della Corte di Roma e per i soli affari secolari della medesima, e gli si debbano le sole distinzioni e diritti competenti a tal carattere.

168. Gli cesseranno parimente tutti gli altri privilegi, esenzioni, prerogative, e specialmente qualunque giurisdizione spirituale e facoltà di dare dispense e qualunque autorità sopra i vescovi e regolari in Toscana, ai quali tutti resta vietato per conseguenza il ricorrervi.

169. Nè gli competerà facoltà o dritto alcuno anche sopra i nazionali abitanti in Toscana, estraneo alla qualità di ambasciatore della Corte di Roma, come non compete a qualunque altro ministro estero anche sopra i nazionali.

170. Finalmente le cause tutte che si agitavano nel Tribunale della Nunziatura apparterranno e si devolveranno agli ordinarj del Granducato, come debbono appartenere secondo gli antichi canoni e la costituzione della Chiesa.

171. Che se alcuna volta nascerà qualche caso che spetti al primato, di cui è rivestito il romano pontefice, quando si eleggesse trattarlo per mezzo del nunzio o ambasciatore pontificio, sarà considerato in simili affari come un incaricato straordinario unicamente, non come ordinario ministro della Corte di Roma.

172. Essendo nostra assoluta volontà che si restituisca, per quanto si può, la ecclesiastica disciplina che la venerabile antichità ha consacrato, senz'aver riguardo alle politiche innovazioni di tempi oscuri, l'ordine e il sistema da osservarsi in tutte le cause sarà quello che prescrivono i sacri canoni. In prima istanza la cognizione di tutte le cause puramente spirituali spetterà al rispettivo arcivescovo o vescovo diocesano. Dalle sentenze dei vescovi si darà luogo all'appello ai respettivi arcivescovi metropolitani; da questi al Concilio provinciale, la pratica del quale procureremo con tutta la premura che sia restituita. Dalla sentenza di alcuno dei tre arcivescovi del nostro dominio si darà appello agli altri due arcivescovi in prima istanza, da essi al Concilio provinciale.

173. In questa disposizione è nostra volontà che restino comprese tutte quelle cause di qualunque natura come sopra, che si portavano a Roma, o che venivano delegate ai giudici sinodali, e che spetteranno agli ordinari secondo il sistema fissato.

174. Nel modo di procedere gli arcivescovi e vescovi si uniformeranno esattamente agli ordini veglianti. Seguono norme particolari.

§ XIII. — Giunta ecclesiastica.

178. Alla uniformità degli studj e alla purità della dottrina che tanto è necessaria alla stabilità della religione ed alla felicità dello Stato, pare che possa dirsi abbastanza provveduto colle massime e leggi e determinazioni disegnate finora; ma il vantaggio non sarebbe permanente se non vi fosse altresì un tribunale destinato ad invigilare per la esatta osservanza delle medesime. La natura di tutte le umane ordinazioni, e molto più l'esperienza ci ammaestrano, che sempre e quasi insensibilmente si declina dalle più savie provvidenze, se non vi è chi richiami l'uomo di tanto in tanto alla regola e alla legge. Le nostre premure per la uniformità forse dopo breve giro di anni rimarrebbero infruttuose se non vi fosse chi, continuamente costituito come nel centro, vegliasse ad arrestare gli abusi e le trascuratezze che potessero nascere.

Per ovviare a questi inconvenienti, Noi abbiamo risoluto di stabilire in Firenze una Giunta ecclesiastica o sia tribunale regio censorio, composto di tre soggetti da nominarsi da Noi, che si raduneranno regolarmente due volte la settimana per invigilare e provvedere all'esatta osservanza di quanto è stabilito nella presente legge.

179. E perchè in ogni deliberazione si proceda colla maggiore cautela, ai tre soggetti componenti la detta Giunta regio-ecclesiastica saranno uniti, e da Noi nominati, tre teologi, due dei quali almeno dovranno sempre assistere alle sessioni secondo le istruzioni più dettagliate che ci riserviamo di dare ai membri di detto tribunale intorno a tutte le facoltà ed incombenze che saranno ad esso da noi confidate [Bastava ciò per trarre ogni decisione ai magistrati regj].

180. Importa ancora estremamente che non si spargano pel Granducato libri perniciosi che inspirino la irreligione o la sedizione o la diffidenza verso le più utili provvidenze. Non possiamo ricordare senza rincrescimento grandissimo come, da qualche tempo, per opera di persone inquiete ed animate dallo spirito di ambizione, personalità e vendetta, si procura in tutte le maniere di seminare la disunione, lo spirito di partito, l'odio, l'intolleranza, e sotto il manto di falso zelo ed apparente pietà con massime maligne si fa valere il pretesto di religione per illudere gli spiriti deboli ed ignoranti.

Abbiamo già preso qualche provvidenza intorno a ciò col nostro editto del settembre, proibendo in tutto il Granducato alcuni libri e fogli periodici che s'introducono da qualche tempo, che non hanno altro oggetto che turbare la pubblica tranquillità e rovesciare la religione confondendo la disciplina col domma, e spargendo colle più nere calunnie falsi sospetti sopra le persone e le determinazioni più rispettabili.

Ma quel provvisionale rimedio non potrebbe arrestare tutto il male che durerà forse finchè dureranno i privati interessi e le mire segrete di chi cerca nell'illusione del popolo i propri vantaggi.

Se tutti i fedeli potessero essere al caso di conoscere le frodi e la malignità di somiglianti libercoli, non vi sarebbe alcun pericolo. La religione non teme le insidie e le macchine dei suoi nemici; troppo è ferma e sicura contro tutti gli assalti dei male intenzionati. L'esame è la via ordinaria che conduce alla verità, quando siano trattate le materie colla carità, decenza ed onestà cristiana. Ma chi non ha lumi sufficienti corre pericolo di essere ingannato.

Per ovviare pertanto ad un tal pericolo, e per ottenere una stabile pace ed uniformità di sentimenti, che tanto interessa la religione e lo Stato, rinnoviamo tutte le leggi veglianti intorno agli stampatori e libraj, e vogliamo che da qui avanti non si possa introdurre o stampare alcun libro o foglio sotto qualunque titolo e con qualunque data riguardante materie ecclesiastiche, teologiche, morali, ascetiche, giurisdizionali, se prima non sia esaminato, riveduto e sottoscritto almeno da due dei suddetti tre teologi, destinati per consiglieri ed assessori della Giunta ecclesiastica.

181. Senza quest'approvazione, non sarà lecito a qualunque persona di qualsivoglia grado, stato e condizione, di stampare e ristampare qualunque libro o foglio di qualsivoglia titolo o natura che trattasse di simili materie.

Noi ci lusinghiamo che i nostri amatissimi sudditi considerando in questi ordini le nostre cure paterne per rimuovere o toglier di mezzo tutto quello che può turbare ed alterare quella pace e quella tranquillità che è sempre stata lo scopo dei nostri desiderj, e per far fiorire la purità della santissima nostra religione, che tanto deve interessare ogni principe cristiano, procureranno di uniformarsi con quella esatta obbedienza e fedeltà di cui ci han sempre dato le prove più autentiche e consolanti.

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