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Le monete di Venezia descritte ed illustrate da Nicolò Papadopoli Aldobrandini, v. 1

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Alla data del 18 luglio 1442 (16), e cioè pochi mesi dopo i provvedimenti relativi alla moneta minuta per le provincie della parte di terra, troviamo inscritto, nel libro risguardante le faccende del mare, un decreto del Senato, che ordina la coniazione di quattrini e mezzi quattrini per Ravenna, secondo la lega ed il modello presentato dai massari dell'argento, e prescrive al provveditore di Ravenna di adoperare, in tutti, i pagamenti fatti in quei territori, tali monete nella misura di un cinque per cento.

Il Lazari nella piccola moneta col nome di Ravenna e coll'immagine di Sant'Apollinare credette vedere il quattrino coniato in quest'epoca. Però nelle sue memorie, che conservo manoscritte, egli giustamente si ricrede, osservando che la fattura di questo pezzo, perfettamente uguale a quello coniato per Rovigo, li mostra entrambi incisi dalla stessa mano e battuti nella stessa epoca, che per Rovigo non si può antecipare dal 1484, seconda occupazione veneziana di quella città. Aggiungerò che non sarebbe naturale che la zecca di Venezia, soltanto in questo caso per Ravenna, avesse messo il santo protettore ed il nome della città, uso introdotto più tardi, e che il volume ed il peso di tale monetina non permettono di supporre un mezzo quattrino, che sarebbe riuscito troppo piccolo e troppo leggero. D'altronde la lira ed il quattrino di Ravenna erano uguali a quelli adoperati nelle città di Rimini, Pesaro ed altre vicine, ma i quattrini di quel tempo e di quei luoghi sono più pesanti e stanno fra i 14 ed i 16 grani. Crederei piuttosto riconoscere il quattrino decretato sotto Francesco Foscari in quel rarissimo nummo, che ha da un lato la croce ornata e dall'altro il leone rampante senza ali, colla banderuola fra le zampe anteriori, il cui peso si avvicina assai a quello dei quattrini battuti nelle città della Romagna, ed è tale da permettere la coniazione di un mezzo quattrino di sufficiente volume.

Il quattrino a Ravenna e nelle Romagne valeva due denari piccioli della lira usata in quelle provincie come dimostra G. A. Zanetti, per cui il mezzo quattrino era uguale alla duecentoquarantesima parte della lira. Credo poterlo identificare in quella moneta esistente nel Museo di San Marco, che Lazari credette un tornese. Siccome più tardi si sono ritrovati degli esemplari del vero tornese di Francesco Foscari e di Cristoforo Moro, con la solita croce, non si può ammettere che la zecca abbia lasciato un tipo antico e popolare, come quello del tornese, per riprenderlo più tardi. Un esemplare meglio conservato, che da poco è stato acquistato dalla raccolta Bottacin, mi fa credere, tanto per l'aspetto quanto per il peso di circa 7 grani, ch'esso sia il mezzo quattrino desiderato.

Resta ancora da interpretare una singolare monetina assai comune, avente sul diritto una croce patente col nome del doge e sul rovescio un leoncino rampante e le sole lettere "S punto M". Essa è tanto tenue, tanto leggera, che riesce difficile a comprendersi come abbia potuto essere praticamente adoperata. Ne troviamo la spiegazione in un decreto dei Pregadi del 21 giugno 1446 (17), che abolisce l'antico modello dei piccoli ed ordina una nuova stampa, la cui scelta affida al Collegio, ma colla stessa lega e colla stessa bontà. Lo scopo di questo cambiamento era quello di liberarsi da molte falsificazioni che infestavano il paese, e, sebbene non sia espresso, è facile intendere che si tratta di quei piccoli scodellati, che si coniavano per Venezia e che avevano corso nel dogado e nei territori vicini di Padova e di Treviso. Infatti questi denaretti hanno lo stesso intrinseco e lo stesso peso dei precedenti denari scodellati, sebbene seguano la tendenza comune delle monete di quest'epoca, e cioè vadano insensibilmente scapitando nel peso, dacché si cercava di aumentare quant'era possibile il largo guadagno, che la fabbricazione recava al pubblico erario, essendo lo stato travagliato da bisogni sempre crescenti. Così finisce e scompare una delle più antiche monete veneziane, che era stata la prima base della nostra monetazione; ma il piccolo nummo chiamato a sostituirla era destinato a breve vita, perché la sua esiguità conduceva naturalmente ad adoprare il puro rame, come avvenne più tardi.

Nel 18 dicembre 1453 (18) il Senato ordina alla zecca di coniare colla massima sollecitudine, per la somma di 20.000 ducati, quattrini da 4 piccoli l'uno, i quali sieno spesi in tutto lo Stato, ad eccezione della città di Venezia, proibendo però di eccedere quella somma senza autorizzazione dello stesso Consiglio. Tali quattrini si trovano assai facilmente anche oggi, ed hanno sul diritto la croce col nome del doge e sul rovescio un leone rampante senza ali, che tiene nelle zampe anteriori la spada. Servivano utilmente per avere una comune moneta nei conteggi delle varie lire adoperate nella terra ferma veneziana, giacché a Padova ed a Treviso valevano quattro piccoli e con tre pezzi si aveva il soldo veneziano; a Verona ed a Vicenza il quattrino valeva tre denari di quella lira e quattro quattrini formavano un soldo veronese. La comodità di tali monete era tanto apprezzata che la Comunità di Verona nel 1493 (19), e quella di Vicenza nel 1498 (20) chiesero al Consiglio dei Dieci di far coniare in zecca quattrini da tre al marchetto ed oboli da nove al marchetto, per servire alle minute contrattazioni. A Brescia gli stessi quattrini avevano un valore doppio del bagattino o denaro locale, per cui si dicevano quattrini-duini, nome che viene adoperato in un decreto del 29 agosto 1458, di cui parleremo più tardi, ed in un contratto conchiuso in Collegio (19 ottobre 1474) (21) per la vendita di monete fuori d'uso a certo Antonio Agostini, a cui restava vietato di spenderle, contratto ove sono specificati i quattrini duini da Brescia ed i pizzoli vecchi dal lion, le qual monede non se possino in alchuna parte del mondo spender.

Data così soddisfacente spiegazione di pressoché tutte le monete di bassa lega, che portano il nome di Francesco Foscari, una sola ci resta da chiarire, ed è quella lavorata accuratamente, che da un lato reca la testa del Santo Evangelista e dall'altro una croce accantonata da quattro punti triangolari, la quale esiste anche col nome di Tomaso Mocenigo, per cui ne ho già parlato nel capitolo che riguarda quel doge. Sia per l'epoca in cui fu introdotto questo tipo, sia per non poterlo ad altra regione attribuire, sospettai che questo denaro sia stato coniato per la provincia del Friuli, conquistata dai veneziani precisamente ai tempi di Tomaso Mocenigo. Il decreto 24 maggio 1442, riferito più sopra, ordina che i Masseri nostri della moneda de largento mandar debiano a padoa, trevixo e ale altre tere nostre da parte de tera et in la patria del friul di bagatini, i qual vien spesi in li diti luogi. Tale dizione sembra confermare che si coniassero anche pel Friuli bagattini di una stampa speciale, avendo quella provincia una monetazione differente da quella usata a Padova ed a Treviso: altrimenti il decreto avrebbe semplicemente ordinata la coniazione e la spedizione di un solo tipo di denari, sapendosi che la stessa lira era adoperata a Venezia, Padova e Treviso, e che alle monete speciali di Verona e Vicenza, di Brescia e Bergamo, erasi provveduto coll'altro decreto 22 febbraio 1441 (1442).

Così abbondanti e ripetute emissioni di monete scadenti, il cui pregio era di gran lunga inferiore al valore ed al ragguaglio colle principali d'oro e d'argento, recavano non pochi danni al commercio ed a tutti i cittadini, producendo, fra gli altri inconvenienti, anche quello di incoraggiare le imitazioni e le falsificazioni. In tale epoca ai volgari falsificatori, che sono e furono sempre, si aggiungevano alcuni principi e governi, i quali non avevano scrupolo di copiare i tipi più conosciuti e più pregiati e di riprodurli con lievi modificazioni in metallo scadente, ricavando non iscarso guadagno da tale disonesta operazione. Il ducato ed il grosso veneziano erano stati copiati in Italia ed in Levante, ma era ben più facile imitare piccole monetine di fabbricazione molto trascurata, approfittando della negligenza che si osserva nel pubblico di tutti i tempi, nelle cose di poco valore. Infatti il Senato si preoccupa dei piccoli falsi che infestano il paese, ordinando nel 7 maggio 1446 (22) a tutti i cittadini di presentarli alle autorità, per essere indennizzati del solo valore del rame, e chi avesse piccoli falsi e non li denunciasse deve perderli. Visto che gli altri rimedi non sono sufficienti ad estirpare il male, si decide di cambiare il tipo dei denari veneziani, come abbiamo raccontato più sopra, prescrivendo a tutti di portare agli ufficiali della zecca i piccoli della vecchia forma, per avere in cambio quelli nuovamente coniati (23). Pochi mesi dopo, 9 settembre 1446, si minacciano pene e multe a chi introduce monete false nello stato, con proibizione di far grazia, ed il decreto (24) parla principalmente di soldi e di piccoli. Finalmente nel 15 dicembre 1454 il Senato (25), trovando troppo miti e non adequate alla colpa le punizioni sino allora comminate, estende anche a quelli, che portano o fanno portare dall'estero monete false, le pene stabilite per i falsificatori, che non erano certamente leggere, giacché si trattava della perdita della mano destra e di tutti due gli occhi, oltre a multe gravissime, delle quali una parte era devoluta ai denunciatori.

Collo stesso scopo il Senato (28 agosto 1447) sancisce una legge (26) secondo la quale gli intagliatori della zecca devono essere cittadini originari di Venezia, per isfuggire il pericolo che i conî possano cadere nelle mani dei Signori forestieri, che imitano le monete veneziane, e poco tempo dopo (29 novembre 1447), essendo vacante il posto dell'intagliatore delle stampe delle monete d'argento, per la morte di Gerolamo Sesto, il Collegio prescrive (27) che la elezione debba farsi assieme dagli ufficiali della moneta dell'argento con quelli della moneta d'oro, tanto in questo caso, quanto in quello che mancasse il maestro delle stampe dell'oro.

Indipendentemente dalle falsificazioni, i danni causati da sì grande copia di moneta inferiore erano tanti e così manifesti, che il Senato più volte ne fu compreso e sospese la coniazione dell'uno o dell'altro genere di monetine, quando troppo si era abusato di questo ripiego finanziario. Ma si tornava a ricorrervi sotto la pressione delle necessità di una guerra lunga e dispendiosa, sostenuta da truppe di ventura, che smungeva le finanze dello Stato e le risorse del paese. Per esempio nel 23 novembre 1443, dopo segnata la pace, sperandosi tempi più tranquilli, si proibisce la coniazione di piccoli per Brescia, Padova ed altre terre (28) ma nel 13 marzo 1447, quando più urgente era il bisogno di denaro, si ordina ai massari dell'argento di fabbricare tremila marche di piccoli per Brescia, per ricavare 3500 ducati di utilità, che sono destinate agli armamenti (29). Nel 25 settembre 1451 si sospende nuovamente la fabbricazione di piccoli per Brescia (30), e nel 12 novembre successivo (31) si ordina alla zecca di far uscire in qualsiasi modo i piccoli di Brescia già pronti e che non si possono spedire costà per la proibizione fatta, consegnando il ricavato all'arsenale per provviste di guerra, ma nel 29 dicembre dello stesso anno si delibera la coniazione di 7000 ducati di piccoli da Brescia, non ostante tutti gli ordini contrari (32). Nel 18 settembre 1453 il Senato proibisce agli ufficiali della zecca di coniare piccoli da Venezia (33) sotto pena di 200 ducati di multa da infliggersi dagli Avogadori del Comune: tre giorni dopo, questo provvedimento viene sospeso per ordine della Signoria (34) finché sia completata la somma di 18,000 lire di tali denari decretata nel 22 agosto precedente (35), il cui ricavato doveva essere consegnato all'arsenale per l'armamento di cinquanta galere.

Giunte le cose a questo punto, vi si ingerisce il Maggior Consiglio, il quale in una legge del 16 marzo 1456 (36) osserva che nel tempo della guerra, e per le necessità delle terre e per le molte spese, furono ordinati e coniati nella zecca quattrini e piccoli di varia sorte, e si sono continuati a coniare anche dopo la pace, ed ora sono talmente moltiplicati che nella terraferma sembra che non vi sia altra moneta se non di rame, e comincia ad esserne infestata anche la città, ciò che è causa di questioni, di confusioni e di altri gravi inconvenienti. Per cui proibisce agli ufficiali della zecca di coniare quattrini o piccoli senza il permesso dello stesso Maggior Consiglio, minacciando la privazione dell'ufficio, pene pecuniarie e personali, agli ufficiali ed agli stampatori che contravvenissero a questi ordini.

Nel 20 febbraio successivo 1456 (1457) (37), essendovi circa 2500 marche di rame legato coll'argento giacente in zecca con danno del Comune, il Maggior Consiglio ordina di fabbricare quattrini con quella pasta e di adoperare in preparativi di guerra la utilità risultante, calcolata in 1500 ducati, e ciò solo per la materia esistente e non più, rimanendo ferme le disposizioni e le pene stabilite dal precedente decreto.

Con sifatti provvedimenti si chiude questo periodo importante della storia numismatica veneziana. Per lungo tempo non si coniarono più dalla nostra zecca monete di bassa lega, se non nella quantità strettamente necessaria ai bisogni.

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MONETE DI FRANCESCO FOSCARI.

Ducato. Oro, titolo 1,000. Peso, grani veneti 68 e 52 sessantasettesimi (grammi 3,559).

1. Dritto. San Marco porge il vessillo al doge "F R A C punto F O S C A R I", lungo l'asta "D V X", dietro il Santo "punto S punto M punto V E N E T I".

Rovescio. Il Redentore benedicente in un'aureola elittica cosparsa di stelle, quattro a sinistra, cinque a destra "punto S I T punto T punto X P E punto D A, T SEGNO, punto Q apostrofo punto T V spazio R E G I S punto I S T E punto D V C A, T SEGNO, punto".

Tavola XV, numero 1.

2. Varietà nel Dritto. "F R A C apostrofo punto F V S C A R I".

Grossone da 8 soldi. Argento, titolo 0,949 (peggio 60). Peso, grani veneti 59 e 45 centesimi (grammi 3,076).

3. Dritto. Il doge in piedi, volto a sinistra, tiene con ambe le mani l'asta di un'orifiamma ed è chiuso in un cerchio di perline, oltre il quale sporge la banderuola volta a destra "punto F R A N C I S C V S punto F O S C A R I spazio D V X".

Rovescio. San Marco di fronte, mezza figura, cinto il capo d'aureola, tiene il vangelo colla mano sinistra e colla destra benedice: un cerchio di perline divide dall'iscrizione "croce punto S A N C T V S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Tavola XV, numero 2.

4. Varietà. Dritto. Il doge in ginocchio, volto a sinistra, tiene con ambe le mani l'asta di un'orifiamma, la cui banderuola, volta a destra, divide l'iscrizione. Il diametro della moneta è minore e manca il cerchio di perline. "F R A N C I S C V S punto F O S C A R I punto punto punto V X punto".

Rovescio. San Marco di fronte, come sopra, manca il cerchio di perline.

Tavola XV, numero 3.

L'esemplare del Museo Correr, solo conosciuto, è bucato e consumato dall'uso, per cui non pesa che grani veneti 55 (grammi 2,846).

Grosso, o grossetto. Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 30 e 92 centesimi (grammi 1,600), grani veneti 29 e 72 centesimi (grammi 1,538), legge 9 luglio 1429 e grani veneti 27 e 10 centesimi (grammi 1,402) legge 22 gennaio 1443-44.

5. Dritto. San Marco porge il vessillo al doge "F R A punto F O S C A R I", lungo l'asta "D V X", a destra "punto S punto M punto V E N E T I punto", nel campo, tra le figure e l'iscrizione, le iniziali del massaro.

Rovescio. Il Redentore in trono "croce T I B I spazio L A V S spazio 7 punto G L O R I A".

Tavola XV, numero 4.

Iniziali dei massari. "A P, B S, D I, D EZH CODA, F L, L G, L L, M corsivo B, OI L, M M, OI M, M P, N B, N C, N F, N f corsivo, P P, EZH capovolta B, EZH CODA EZH CODA".

6. Varietà nel Dritto. "F R A C punto F O S C A R I".

Mezzo Grosso (2 soldi). Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 14 e 86 centesimi (grammi 0,769).

7. Dritto. Il doge in piedi, volto a sinistra, tiene con ambe le mani un vessillo, la cui banderuola svolazza a destra "punto F R A punto F O S C spazio A R I punto D V X".

Rovescio. Marco di fronte, mezza figura con aureola, tiene il vangelo con la mano sinistra e colla destra benedice "punto S punto M A R C apostrofo spazio V E N E T I punto".

Tavola XV, numero 5.

Soldino. Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 7 e 73 centesimi (grammi 0,400) e grani veneti 7 e 43 centesimi (grammi 0,384), legge 9 luglio 1429 e grani veneti 6 e 77 centesimi (grammi 0,350) legge 23 gennaio 1443-44.

8. Dritto. Il doge in piedi tiene con ambe le mani il vessillo "F R A punto F O S C A spazio R I punto D V X punto", nel campo, dietro alla figura del doge, le iniziali del massaro una sopra l'altra.

Rovescio. Leone accosciato sulle zampe posteriori, tiene colle anteriori il Vangelo: la iscrizione è qualche volta divisa da un leggero cerchietto, che manca completamente in altri esemplari "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Tavola XV, numero 6.

Iniziali dei massari. "B sopra S, D sopra I, E sopra P, F sopra L, F sopra OI, G sopra OI, K sopra Q, M sopra B, M corsivo sopra B, M cosrivo sopra B simmetrica, OI sopra L, M sopra M, M sopra P, OI sopra P, N sopra B, N corsivo sopra B, N sopra C, N sopra D, N sopra F, N corsivo sopra V, R sopra B, EZH capovolta sopra B, EZH capovolta sopra L, EZH CODA simmetrica sopra B, EZH CODA sopra EZH CODA".

Piccolo, o denaro. Mistura, titolo 0,111 e 0,055 (peggio 1088). Peso, grani veneti 4 e 80 centesimi (grammi 0,248): scodellato.

9. Dritto. Croce in un cerchio "croce F R A C punto F O spazio D V X".

Rovescio. Croce in un cerchio "croce, S ruotata, spazio M A R C V, S ruotata".

Tavola XV, numero 7.

10. Varietà Dritto. "croce F R A punto F O punto D V X".

Rovescio. "croce punto, S ruotata, spazio M A R C V, S ruotata, punto".

Per la negligenza degli stampatori della zecca, i piccoli di questo doge, come quelli di Michele Steno e Tomaso Mocenigo, sono talvolta incusi da un lato, tal altra mancano di ogni impressione sul rovescio.

Piccolo, o denaro, nuovo tipo. Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 4 e mezzo (grammi 0,232) circa.

11. Dritto. Croce patente in un cerchio "croce punto F R A punto F O punto D V X punto".

Rovescio. Leone nimbato, senza ali, rampante a sinistra, nel campo "S punto spazio punto M".

Tavola XV, numero 8.

Quattrino per la terraferma (4 denari). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 18 (grammi 0,931) circa.

12. Dritto. Croce patente, colle braccia divise longitudinalmente in tre comparti, quello di mezzo di perline, il tutto chiuso in un circolo, attorno "croce punto F R A punto F O S C A R I punto D V X punto".

Rovescio. Leone rampante, nimbato, senz'ali, che tiene la spada nella zampa destra anteriore, volgendosi a sinistra, chiuso in un circolo "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Tavola XV, numero 9.

13. Varietà nel Dritto. Croce colle estremità ornate di ricci, che somiglia a quella del numero 13.

Tavola XV, numero 10.

Quattrino per Ravenna (due piccioli). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 12 (grammi 0,621).

14. Dritto. Croce colle estremità ornate di ricci, chiusa in un circolo "croce punto F R A punto F O S C A R I punto D V X punto".

Rovescio. Leone rampante, nimbato, senz'ali, volto a sinistra, che nelle zampe anteriori tiene un'orifiamma, la cui banderuola esce dal circolo che separa l'iscrizione "S punto M A R C V S punto V E N E T I".

Gabinetto di Sua Maestà. Torino.

Tavola XV. numero 11.

Regio Museo Britannico.

Conte Antonio de Lazzara. Padova.

I tre esemplari conosciuti sono consumati e quindi deficienti di peso.

Mezzo Quattrino per Ravenna (picciolo). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 7 e mezzo (grammi 0,388).

15. Dritto. Croce colle estremità ornate di ricci, in un cerchio "croce punto F R A punto F O S C A R I punto D V X punto".

Rovescio. Leone accosciato, col vangelo tra le zampe anteriori, in un cerchio "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Regia Biblioteca e Museo di San Marco.

Tavola XV, numero 12.

Museo Bottacin.

Raccolta Papadopoli.

Piccolo, o Bagattino per Brescia. Mistura, titolo 0,111 e 0,055. Peso, grani veneti 9 (grammi 1,465) circa.

16. Dritto. Croce a braccia uguali, accantonata dalle quattro lettere "F F D V".

Rovescio. Leone accosciato, che tiene il vangelo tra le zampe anteriori, senza iscrizione.

Tavola XV, numero 13.

Piccolo, o Bagattino per Verona e Vicenza. Mistura, titolo 0,111 e 0,055. Peso, grani veneti 5 e 98 centesimi (grammi 0,309).

17. Dritto. Croce a braccia uguali, accantonata da quattro anellini "F R spazio A punto F spazio O punto D spazio V X".

Rovescio. Testa di San Marco in un cerchio "croce punto S punto M punto V E N E T I punto".

Tavola XV, numero 14.

18. Varietà nel Dritto. "F A spazio F O spazio S punto D spazio V X".

Piccolo, o Bagattino pel Friuli (?). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 11 (grammi 0,569).

19. Dritto. Croce accantonata da quattro punti triangolari in forma di raggi, entro un cerchio, attorno "croce punto F R A C punto F O S punto D V X punto".

Rovescio. Busto di San Marco, con aureola di perline in un cerchio, attorno "croce punto S punto M A R C V S punto".

Museo Correr.

Tavola XV, numero 15.

Tornesello. Mistura, titolo 0,111 e 0,055. Peso, grani veneti 14 (grammi 0,724).

20. Dritto. Croce patente "croce F R A, C SEGNO, spazio F O S C A R I, due punti in verticale, D V X".

Rovescio. Leone accosciato, col vangelo tra le zampe anteriori "croce V E X I L I F E R punto V E N E C I A, RUM TONDA".

Tavola XV, numero 16.

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OPERE CHE TRATTANO DELLE MONETE DI FRANCESCO FOSCARI.

MURATORI L. A. — Opera citata, Dissertazione XXVII, colonne 650-652, numero XVI; ed in ARGELATI, Parte I, pagina 48 e 49, tavola XXXVIII, numero XVI.

SCHIAVINI F. — Opera citata, in ARGELATI, Parte I, pagina 283 e 287, numero II.

CARLI RUBBI G. R. — Delle monete etc. Opera citata, Tomo I, pagina 420, Tavola VI, numero VI e X.

BELLINI V. — Dell'antica lira ferrarese, etc. Opera citata, pagina 6, nota 1.

BELLINI V. — De monetis Italiæ etc. Opera citata, Dissertazione I, pagina 104, 105 e 109, numero XXVII, XXVIII, XXIX, XXX; ed in ARGELATI, Parte V, pagina 30 t., 31 e 32 t., numero XXVII, XXVIII, XXIX e XXX. — Dissertazione II, pagina 133-135, numero IV, V e VI.

(DUVAL e FRÖLICH). — Monnoies en or, etc. Opera citata, pagina 276.

GRADENIGO G. A. — Indice citato, in ZANETTI G. A., Tomo II, pagina 176-178, numeri LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI e XCVII.

TERZI B. — Opera citata, pagina 26-30, tavola II, numero 12.

APPEL J. — Opera citata, Volume III, pagina 1127-1128, numeri 3943, 3944, 3945, 3946, 3947 e 3948.

MANIN L. — Esame ragionato etc. Opera citata, pagina 180, numero 11 della tavola.

GEGERFELT (VON) H. G. — Opera citata, pagina 9.

ZON A. — Opera citata, pagina 25, 31, 34-36, tavola I, numero 14.

SCHWEITZER F. — Opera citata, Volume II, pagina 29 e 30 (numeri 322 a 373) e tavola.

LAZARI V. — Opera citata, pagina 72, 136-137 e 144-147, tavola VI, numero 30 e tavola XIV, numero 70.

KUNZ C. — Catalogo citato, pagina 9 e 10.

ORLANDINI G. — Catalogo citato, pagina 7.

Biografia dei Dogi. Opera citata, Doge LXV.

Numismatica Veneta. Opera citata, Doge LXV.

PADOVAN e CECCHETTI. — Opera citata, pagina 20-21, 85 e 96.

WACHTER (VON) C. — Opera citata. — Numismatische Zeitschrift, Volume III, 1871, pagina 228-233, 254-255. Volume V, 1873, pagina 207-210. Volume XI, 1879, pagina 130 e 158.

SCHLUMBERGER G. — Opera citata, pagina 474, tavola XVIII, numero 10.

PADOVAN V. — Opera citata, edizione 1879, pagina 23-25, e 124. — Archivio Veneto, Tomo XII, pagina 103-104, Tomo XIII, pagina 147, Tomo XXI, pagina 136 e Tomo XXII, pagina 292, — terza edizione, 1881, pagina 19-20, 89, 335 e 356.

Bolla in piombo di Francesco Foscari.

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NOTE A "FRANCESCO FOSCARI".

(1) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro III, carte 79.

(2) Regio Archivio di Stato. Maggior Consiglio, registro Ursa, carte 191.

(3) Documento XXIII.

(4) Regio Archivio di Stato. Senato, Misti, registro LVII, carte 126 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 25. — Capitolare dei Massari all'argento, carte 65 tergo.

(5) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 67 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 29 tergo.

(6) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 113 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 29 tergo. — Capitolare dei Massari all'argento, carte 67.

(7) Documento XXIV.

(8) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 115. — Capitolare delle Brocche, carte 30 tergo.

(9) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 116 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 30 tergo.

(10) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 134. — Capitolare delle Brocche, carte 30 tergo.

(11) Documento XXV.

(12) Documento XXVI.

(13) Documento XXVI.

(14) Verci G. B. — Delle monete di Padova, in Zanetti G. A. Nuova Raccolta etc. Tomo III, pagina 374. — Brunacci J. De re nummaria Patavinorum. Opera citata, pagina 46.

(15) Azzoni Avogaro R. Delle monete di Trevigi. Opera citata in Zanetti G. A. Nuova Raccolta, etc. Tomo IV, pagina 181.

(16) Documento XXVII.

(17) Documento XXVIII.

(18) Documento XXIX.

(19) Regio Archivio di Stato. Consiglio dei Dieci, Misti, registro XXVI, carte 3.

(20) Regio Archivio di Stato. Consiglio dei Dieci, Misti, registro XXVII, carte 183 tergo.

(21) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 44.

(22) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 190. — Capitolare delle Brocche, carte 30 tergo.

(23) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 195. — Capitolare delle Brocche, carte 31 (21 giugno 1446).

(24) Archivio di Stato. Senato, Terra, registro II, carte 2. — Capitolare delle Brocche, carte 31 tergo.

(25) Regio Archivio di Stato. Avogaria dei Comune, Deliberazioni del Maggior Consiglio, registro C. 11, carte 61 tergo. — Capitolare dei Massari all'argento, carte 68.

(26) Documento XXX.

(27) Regio Archivio di Stato. Collegio, Notatorio, registro XVI, carte 66. — Capitolare delle Brocche, carte 31 tergo,

(28) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro I, carte 111 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 29 tergo

(29) Archivio di Stato. Senato, Terra, registro II, carte 24 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 31.

(30) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro III, carte 2. — Capitolare delle Brocche, carte 33.

(31) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 33.

(32) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro 111, carte 13. — Capitolare delle Brocche, carte 33 tergo.

(33) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro III, carte 79. — Capitolare delle Brocche, carte 33 tergo.

(34) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 34.

(35) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 33 tergo.

(36) Documento XXXI.

(37) Regio Archivio di Stato. Maggior Consiglio, registro Regina, carte 10 tergo.

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PASQUALE MALIPIERO.

DOGE DI VENEZIA.

1457-1462.

Il principato di Pasquale Malipiero fu un breve periodo di pace, e se in esso la storia non trova da registrare fatti d'armi, o conquiste gloriose, il paese potè riaversi dai danni patiti e migliorare le sue condizioni economiche. Si riordinarono alcune magistrature, si concluse un trattato commerciale vantaggioso col Soldano d'Egitto, prosperarono le industrie ed il commercio, cominciarono a fiorire gli studi e le arti.

Anche sotto il punto di vista numismatico abbiamo poche notizie e nessun fatto importante da registrare. La maggior parte dei provvedimenti adottati sono di semplice amministrazione, come quello che le utilità provenienti dall'esercizio della zecca debbano servire a pagare le ciurme delle galere sottili (1), altro per mettere ordine alle paghe degli impiegati e degli operaj, e per tutelare la esattezza degli assaggi fatti alle pezze di metallo che si portavano in zecca dai mercanti per la affinazione. È da notarsi la tendenza ad escludere i non veneziani dai lavori di zecca, prescrivendosi nel 10 marzo 1460 che anche i quattro fanti sieno veneziani, fioli de persone da ben (2) e che tutti gli uomini da prendersi nella zecca dell'oro, tanto quelli che battono la moneta, che gli altri, siano veneziani, salvo gli affinatori, che devono essere scelti dai massari assieme ai due pesatori riuniti in consiglio (3).

Si continuarono quindi a coniare zecchini, grossi e soldini coi tipi usati. Quanto alla moneta di bassa lega fu rispettato il decreto del Maggior Consiglio, che ne sospendeva la coniazione, anzi nel 29 luglio 1458 (4), troviamo una deliberazione del Senato, che, per provvedere agli inconvenienti occorsi a Brescia e nel territorio bresciano, proibisce i piccoli falsi e ne decreta la distruzione: ordina poi ai cittadini di portare alla Camera di Brescia tutti i piccoli buoni di nostro conio, dei quali si debba conservare un valore di quattromila ducati e gli altri sieno fusi e ridotti in quattrini sive duine. Prescrive poi che i piccoli conservati non possano essere ricevuti dalle Camere, ma debbano correre a Brescia e nel territorio bresciano, per comodità di tutti e specialmente dei poveri, senza però che alcuno sia obbligato a riceverne in pagamento per un valore maggiore di un soldo. Le Camere poi devono pagare e riscuotere in monete d'oro e d'argento ed in quattrini ossia duini, e cioè metà in oro ed argento e metà in duini, ma questi devono contarsi e non essere pagati in scartocciis. Infatti esistono nelle raccolte delle monete veneziane i quattrini di Pasquale Malipiero col leone rampante che tiene fra le zampe anteriori la spada, uguali a quelli ordinati negli ultimi anni di Francesco Foscari. Questo provvedimento, che cambia la forma, ma non la quantità della moneta inferiore, destinata alle minute contrattazioni nel territorio bresciano, dimostra che non si voleva continuare in tempo di pace un sistema dannoso agli interessi dei cittadini, al quale si era ricorso solo in causa delle strettezze finanziarie cagionate dalle lunghe guerre. Difatti col nome di questo doge non si trovano nemmeno tornesi ed esistono due soli esemplari del bagattino colla testa di San Marco.

Erano ancora in circolazione nei territori veneti, eccettuata Venezia, i quattrini di bassa lega, emessi in quantità superiore ai bisogni nei tempi difficili di Francesco Foscari, ed aumentava il disordine l'invasione di monete estere e false della stessa apparenza, per cui movevano lamento i rettori di Verona, e la Comunità di Padova mandava oratori alla dominante, per chiedere provvedimenti. Su tale argomento due parti furono prese dal Senato; colla prima del 26 luglio 1459 (5) ordinava ai rettori delle città venete della parte di terra d'invitare tutti i cittadini a portare i quattrini innanzi ad un consesso di persone esperte e fidate, che dovevano scegliere i buoni dai falsi e forestieri, restituendo i primi ai proprietarî e tagliando gli altri per mezzo; ferme sempre le pene comminate a coloro che fabbricassero od introducessero nello stato moneta falsa o proibita. Col secondo decreto del 28 dello stesso mese (6) si delegano tre maestri di zecca, i quali debbano recarsi a spese dello stato nelle varie città per fare coscienziosamente la scelta, affinché nessuno possa addurre ignoranza a sua discolpa.

Del 13 marzo 1461 (7) troviamo un ordine della Signoria all'incisore Antonello di fare i conî pegli aspri della Tana. Nulla possiamo dire di queste monete, perché il decreto prescrive soltanto che si facciano secondo quanto riferirà ser Nicolò Contarini, che va Console alla Tana. Probabilmente non si trattava d'una moneta che avesse nomi ed emblemi veneziani, ma bensì di una imitazione degli aspri, che si usavano in quei lontani paesi, con cui Venezia aveva importanti traffici. Però manca ogni indizio, ogni traccia, per sapere se tale moneta sia stata effettivamente coniata, abbia avuto corso ed a quali segni possa essere riconosciuta.

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MONETE DI PASQUALE MALIPIERO.

Ducato. Oro, titolo 1,000. Peso, grani veneti 68 e 52 sessantasettesimi (grammi 3,559).

1. Dritto. San Marco porge il vessillo al doge "P A punto M A R I P E T apostrofo", lungo l'asta "D V X", dietro il Santo "S punto M punto V E N E T I".

Rovescio. Il Redentore benedicente in un'aureola elittica cosparsa di stelle, quattro a sinistra, cinque a destra "S I T punto T punto X P E punto D A T punto Q spazio T V punto spazio R E G I S spazio I S T E punto D V C A T".

Tavola XVI, numero 1.

Grosso, o grossetto. Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 27 e dieci centesimi (grammi 1,402).

2. Dritto. San Marco porge il vessillo al doge "P A punto M A R I P E T R O", lungo l'asta "D V X", a destra "S punto M punto V E N E T I", nel campo, tra le figure e l'iscrizione, le lettere iniziali del Massaro.

Rovescio. Il Redentore in trono "croce punto T I B I punto L A V S punto spazio E T punto G L O R I A punto".

Tavola XVI, numero 2.

Iniziali dei massari. "A T, D L, F M, P EZH CODA, S T, EZH CODA P".

I grossi di questo principe sono quasi tutti stronzati, e quindi inferiori al peso legale.

Soldino. Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 6 e 77 centesimi (grammi 0,350).

3. Dritto. Il doge in piedi tiene con ambe le mani il vessillo "punto croce P A punto M A R I P E spazio T R O punto D V X", nel campo, dietro la figura del principe, le iniziali del massaro una sopra l'altra.

Rovescio. Leone accosciato sulle zampe posteriori, che tiene il vangelo nelle anteriori: senza traccia di circolo attorno "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Museo Bottacin.

Tavola XVI, numero 3.

Iniziali del massaro. "d sopra d".

Quattrino, o Duino (4 denari di Venezia, 2 denari di Brescia). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 18 (grammi 0,931) circa.

4. Dritto. Croce patente, colle braccia divise longitudinalmente in tre comparti, quello di mezzo perlato, attorno "croce punto P A punto M A R I P E T R O punto D V X punto".

Rovescio. Leone rampante, nimbato, senz'ali, colla spada nella zampa destra anteriore, volto a sinistra, attorno "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Tavola XVI, numero 4

Piccolo, o Bagattino per il Friuli (?). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani 11 (grammi 0,569).

5. Dritto. Croce accantonata da quattro punti triangolari in forma di raggi entro un cerchio, attorno "croce punto P A punto M A R I P E T R O punto".

Rovescio. Il Busto di San Marco con aureola di perline in un cerchio, attorno "croce punto S spazio M A R C V S punto".

Tavola XVI, numero 5.

Museo Bottacin.

Regio Museo Britannico.

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OPERE CHE TRATTANO DELLE MONETE DI PASQUALE MALIPIERO.

BELLINI V. — De monetis Italiæ etc. Opera citata, Dissertazione II, pagina 134-135, numero VII.

(DUVAL e FRÖLICH). — Monnoies en or, etc. Opera citata, Supplément, 1769, pagina 79.

GRADENIGO G. A. — Indice citato, in ZANETTI G. A., Tomo II, pagina 178, numero XCVIII.

APPEL J. — Opera citata, Volume III, pagina 1128, numero 3949.

ZON A. — Opera citata, pagina 22, 23, 36 e 79.

SCHWEITZER F. — Opera citata, Volume II, pagina 32 (274 a 381) e tavola.

Biografia dei Dogi. Opera citata, Doge LXVI.

Numismatica Veneta. Opera citata, Doge LXVI.

PADOVAN e CECCHETTI. — Opera citata, pagina 21.

KUNZ C. — Il Museo Bottacin etc. — Periodico di Numismatica e Sfragistica etc., Firenze, 1868-1874, Volume II, pagina 76, tavola III, numero 6, — tiratura a parte, pagina 59.

WACHTER (VON) C. — Opera citata. — Numismatische Zeitschrift, Volume III, 1871, pagina 228-232, Volume V, 1873, pagine 210-211.

PADOVAN V. — Opera citata, edizione 1879, pagine 25-26, — Archivio Veneto, Tomo. XII, pagina 104-105, Tomo XXI, pagina 137, — terza edizione, 1881, pagina 20-21 e 335.

Impronta del sigillo di Pasquale Malipiero esistente nel Museo Correr.

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NOTE A "PASQUALE MALIPIERO".

(1) Regio Archivio di Stato. Senato, Mare, registro VI, carte 44 tergo. — Capitolare delle Brocche, carte 34 tergo. (1 dicembre 1457).

(2) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 34 tergo.

(3) Biblioteca Papadopoli. Capitolare dei Massari all'oro, carte 45, rubrica 111.

(4) Documento XXXII.

(5) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro IV, carte 115.

(6) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro IV, carte 110.

(7) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 35.

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CRISTOFORO MORO.

DOGE DI VENEZIA.

1462-1471.

Successe al Malipiero il doge Cristoforo Moro, che aveva già onorevolmente servito la patria in molti importanti uffici. Nei primi anni del suo principato per lievi cagioni scoppiò la guerra contro i Turchi, la cui forza d'espansione minacciava tutta l'Europa. Venezia per la sua naturale posizione geografica, per i suoi estesi possessi in Oriente, era la prima a sopportarne l'urto, e sebbene lungamente e valorosamente tenesse testa all'invasione musulmana, finì coll'esaurire il meglio delle sue forze in questa lotta secolare ed ineguale.

Bandita la crociata, Pio II era riuscito a concentrare in Ancona una flotta poderosa, nella quale altri principi cristiani avevano unito le loro galere a quelle della Chiesa e di Venezia, ma la morte improvvisa del Pontefice disperse quel grandioso apparato di guerra. I veneziani furono costretti a combattere da soli con varia fortuna, ma mentre si possono raccontare non pochi esempi gloriosi di energia e di valore, pur troppo si cominciano a vedere i primi sintomi di una decadenza, che non dipendeva solo dalle vicende e dai fatti esterni, ma aveva la sua causa nell'abbassamento del vigore e dello spirito di sacrificio, che era nel cuore degli antichi veneziani.

Questo primo periodo della lotta coi Turchi non ebbe fine se non dopo che Cristoforo Moro era già disceso nel sepolcro, ma durante il suo regno la Repubblica subì la perdita di Negroponte, dolorosissima anche per le circostanze tristissime che l'accompagnarono.

Tranne il ducato, che pur non è comune, le monete tutte di questo doge sono rare e pregiate, e facilmente s'indovina il perché; nei nove anni del suo regno si stava studiando e maturando quella riforma, che fu messa in atto subito dopo l'elezione di Nicolò Tron. Ad essere esatti convien dire che da molto tempo il governo era preoccupato dalle gravissime perturbazioni e dai danni che alla circolazione monetaria recavano le falsificazioni, sopra tutto delle monete di poco valore e il deterioramento delle monete di maggior pregio per la tosatura. I magistrati competenti studiavano i modi di combattere sì grave danno; gli ufficiali della zecca avevano fatto preparare delle prove di nuove monete e le avevano lasciate vedere ad alcuni nobili e cittadini. Tale novità non incontrava l'approvazione di molti, che desiderosi di conservare i vecchi costumi, non volevano alcun cambiamento, nemmeno nella moneta, per cui nel 18 giugno 1459 il Senato (1) adottava a grande maggioranza che non si facessero altre stampe per le monete, e che si distruggessero le nuove già preparate.

Coerentemente a tali idee, subito dopo l'elezione del doge Cristoforo Moro, e cioè il 14 maggio 1462, la Signoria (2) approva il conio del grosso, fato per man de Maistro Antonello, sì da la banda del Christo, chome da la banda de san Marcho e del doxe. . . purché el no ce entri più Arzento ne mancho del consueto, e prescrive che nel nome del principe si debbano mettere tante lettere, quante sono state deliberate per il ducato.

Per altro non erano abbandonati gli studî ed i progetti, cosicché nel Capitolare delle Brocche, sotto la data del 21 giugno 1462 (3) trovasi l'ordine ai massari di consegnare 12 fiaoni (4) a ser Piero Salomon, capo dei quaranta, il quale desiderava battere alcuni grossi colle nuove stampe, che egli aveva fatto incidere da Antonello. Nei mesi di giugno e luglio 1462, sono registrati altri ordini della Signoria di consegnare allo stesso incisore fiaoni da grossi e da grossoni per stampe nuove (5). Finalmente nello stesso prezioso libro, che raccoglie oltre ai decreti anche gli ordini, verbali e le annotazioni degli ufficiali di zecca, troviamo (6):

"Adj 7 lugio 1462. Noto io, Jachomo de Antonio d'Alvise, schrivan, chomo vene qui alla, zecha Miser Triadan Griti Savio grando, disse da parte de la Signoria se dovesse far far certi pizoli grandi, per mostra, di rame puro, e chussì fo fato: e fato che i fono, fono dati al dito mis Triadan, i quali pizoli haveva da una banda la testa del dose, e da l'altra san Marcho".

Nonostante tutti questi studi e queste prove, che riguardavano tanto le monete d'argento che quelle di poco valore, si esitava a prendere un partito, ed il Maggior Consiglio, il 10 agosto 1463 (7), delegava i suoi poteri al Senato, incaricandolo di provvedere affinché cessassero le falsificazioni dei piccoli, che si moltiplicavano con grave danno dei sudditi. Il Senato se ne occupa subito e nel 14 agosto (8) prescrive che non si possano coi piccoli fare pagamenti, se non di cose minute, che i banchieri non possano tenerli al banco od altrove, in scarnutiis (9) od in altro modo, darli a prestito o farne mercato: i cittadini siano tenuti a portare tutti i piccoli nei luoghi che saranno indicati per ogni città, ove persone intelligenti sceglieranno quelli buoni, di conio veneziano, e faranno distruggere col fuoco i bagattini falsi, restituendo al proprietario il metallo fuso.

Il 26 dello stesso mese, respingono i Pregadi (10) il progetto di coniare monetine d'argento da do e tre per soldo, ossia da sei e quattro denari; e finalmente il 3 settembre (11) prendono una definitiva determinazione sull'argomento dei piccoli, ponendo ai voti due proposte, colla prima delle quali si ordina di fondere in tavole 3000 marchi di quattrini di conio veneziano, che esistono in zecca e che hanno la solita lega ai rame con poco argento, e da queste tavole fare pizoli copoludi i quali non devono essere spesi né cambiati con moneta fina, ma custoditi in una cassa forte per darli in luogo di piccoli buoni, che devono essere portati al cambio dai cittadini a Venezia, a Padova ed a Treviso, fino al 15 di questo mese, dopo il quale termine non possono spendersi se non piccoli copoludi. Si ripetono oltre a ciò le disposizioni del precedente decreto 14 agosto, che proibiscono di adoperare i piccoli se non al minuto e per un valore non maggiore di 5 soldi. Colla seconda parte messa ai voti contemporaneamente (12), si respinge la proposta di coniare una moneta di rame a forma di medaglia, secondo il progetto studiato ed ordinato, la quale sarà spesa a 12 per marchetto come i piccoli. Né l'una né l'altra di queste deliberazioni è riportata nel Capitolare delle Brocche, dove si legge soltanto l'ordine della Signoria di coniare i piccoli di lega colle seguenti parole:

"+ adi 6 settembre. Referì miser Piero Dandollo de miser Marco, e miser Bernardo Bondomier massari alla zecha chel cholegio li chomando i fesse far i pizolli chopoludi, zoe marche 3000 di quatrini consignadi per quelli da le Chamere dela liga che i se trova, la qual e K.ti 54 per marca. — 1463 die VI Septembris. — De commandamento de la Serenissima Signoria referì Jo Domenego Stella ducal secretario a questi Magnifici Signori de la zecha che i debiano supplir al bater dei bagatini fino a la summa de LX carati a zo tuti i pizoli se farà sia de LX carati per marcha" (13).

In tal modo sappiamo che l'intrinseco della lega dovea essere migliorato fino a 60 carati di fino per marca, ma la qualifica che ci resta da spiegare è quella dei copoludi data a tali bagattini, la quale indica evidentemente una caratteristica essenziale che li differenzia da quelli coniati precedentemente, esprimendo il decreto 3 settembre chiaramente che, passato il termine accordato al cambio delle antiche monete, non si possono spendere se non piccoli copoludi. Ora questa caratteristica, che distingue a colpo d'occhio i piccoli di Cristoforo Moro dai precedenti, senza pericolo di errare, è una sola, e cioè la forma leggermente scodellata che ricorda quella degli antichi denari d'argento. Infatti nei migliori dizionari italiani si trova coppoluto nel senso di alto, rotondo e fatto a forma di cupola; in molti paesi d'Italia ed anche nel nostro estuario si chiama coppola quella beretta sferica, che portano i pescatori; e finalmente il Pegolotti (14) l'adopera precisamente nel significato di moneta scodellata, quando annovera fra le monete d'oro i bixanti copoluti di Cipri.

Essendosi presentate al cambio più di 7000 marche di piccoli, il Senato ordina nel 2 dicembre 1463 (15) la coniazione di altre 3000 marche di bagattini del nuovo tipo, accordando a coloro che avessero piccoli falsi, il pagamento del solo valore del rame in ragione di otto soldi per marca.

Sembra però che tutti non fossero contenti delle decisioni prese, giacché nel 24 novembre 1464 (16) si propone nuovamente di ritirare i piccoli esistenti e di sostituirli con monete di puro rame del peso di 18 carati, le quali dovevano essere spese in ragione di 12 pezzi per marca. Anche questa volta il partito fu rigettato ed il Senato (17) incaricò il Collegio di ritirare dalle persone più bisognose i piccoli buoni al prezzo di 12 per soldo, assegnando a tale scopo prima 500 ducati, poi altri 500, ed autorizzando con altro decreto del 1 dicembre (18) dello stesso anno a coprire la deficienza cogli utili della zecca dell'oro e dell'argento.

Così fu respinta per la seconda volta la riforma che tendeva ad abolire la moneta di mistura, facile ad essere falsificata con metallo cattivo; ma resta il sospetto che la ragione della poca fortuna di un tale progetto fosse, più che altro, il ritratto del doge che vi era scolpito, il quale sembrava a molti una grave infrazione ai costumi dei padri ed ai tipi tradizionali delle monete veneziane.

Però nelle raccolte numismatiche si conservano piccoli di puro rame, colla testa del principe, che corrispondono esattamente ai campioni ordinati alla zecca da Triadan Gritti colla nota già citata, dove sono chiamati col nome espressivo di Piccoli grandi. Essi portano le traccie di essere stati in circolazione, e, sebbene sieno assai rari, se ne conoscono di due varietà affatto distinte, con differenze di conio, che autorizzano a supporre una emissione sufficientemente abbondante. Non potendosi credere che un'altra votazione abbia approvato quello che prima era stato ripetutamente rigettato, sarei disposto a ritenere che la prova delle monete di rame sia stata fatta in una misura più larga del consueto, e che, prima di domandare l'approvazione del Senato, il Collegio, da cui dipendeva direttamente la zecca, e che forse era convinto della opportunità della proposta, abbia messo in circolazione una certa quantità di piccoli colla testa del doge. Ne abbiamo un indizio nelle ripetute proibizioni di coniare bagattini senza il permesso del Senato, ovvero di eccedere la quantità fissata per legge, e nella intimazione conservata nel Capitolare delle Brocche (19) in data 5 ottobre 1464, colla quale la Signoria vieta ai massari di battere o far battere bagattini senza suo ordine.

Non ostante le votazioni contrarie del Senato, mi pare che non si possa negare ai reggitori della zecca di Venezia il vanto di una iniziativa, che fu poscia seguìta da tutta l'Europa. Questa priorità, che Fusco (20) aveva attribuita ai cavalli di Ferdinando di Aragona, coniati a Napoli nel 1472 per consiglio del duca d'Ascoli (21), fu rivendicata da Lazari a Venezia (22), dove fu pensata e posta in esecuzione dieci anni prima.

Per completare le notizie relative alle monete di poco valore, ricorderò che nel 17 maggio 1464 (23) il Senato ordinava la coniazione di tornesi per i bisogni della flotta e dei possessi del Levante, assegnando 300 ducati per comperare l'argento necessario per comporli.

Gli inconvenienti che avevano fatto pensare ad una riforma della moneta d'argento non erano cessati e se ne risentivano il commercio e la zecca, che vedeva diminuire i suoi lavori e quindi i suoi redditi. La questione fu portata in Senato il 27 settembre 1468 (24), ma la discussione riuscì tanto agitata ed i pareri così divisi, che non fu possibile prendere un partito, per cui il nobile consesso fu costretto a deliberare che per un anno non si parlasse di fare monete nuove né di abolire le vecchie, sotto pena di cento ducati. Intanto fu ordinato alla zecca di non coniare grossi, né grossoni, ma soltanto soldini, provvedimento che nel 21 ottobre 1468 (25) fu sospeso per quei mercanti che avevano già depositato l'argento in zecca.

Passato l'anno, non havvi memoria che la questione sia stata ripresa, solo nei manoscritti di V. Lazari trovo il seguente cenno:

"1471 22 marzo. C. X. Provision de monede, grossi, grossoni, borri",

tratto forse da qualche cronaca che non seppi rinvenire. In ogni caso fu una semplice discussione che non ebbe risultato, perché la riforma monetaria fu decretata nel 20 maggio 1472, quando Nicolò Tron si trovava già da sei mesi sul trono ducale.

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MONETE DI CRISTOFORO MORO.

Ducato. Oro, titolo 1,000. Peso, grani veneti 68 e 52 sessantasettesimi (grammi 3,559).

1. Dritto. San Marco porge il vessillo al doge "C R I S T O F apostrofo punto M A V R O", lungo l'asta "D V X", dietro il santo "S punto M punto V E N E T I".

Rovescio. Il Redentore benedicente in un'aureola elittica cosparsa di stelle, quattro a sinistra, cinque a destra, "S I T punto T punto X P E punto D A, T SEGNO, punto Q apostrofo punto T V spazio R E G I S punto I S T E punto D V C A, T SEGNO, punto".

Tavola XVI, numero 6

Grosso, o grossetto. Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 27 e 10 centesimi (grammi 1,402).

2. Dritto. San Marco porge il vessillo al doge "C R I S T O F apostrofo M A V R O", lungo l'asta "D V X", a destra "punto S punto M punto V E N E T I", nel campo tra le figure e l'iscrizione le lettere iniziali del massaro.

Rovescio. Il Redentore in trono, "punto croce punto T I B I punto L A V S punto spazio E T punto G L O R I A punto".

Tavola XVI, numero 7.

Iniziali dei massari. "d B, d d, M tre punti, P D".

I grossi di questo tempo sono quasi tutti stronzati e deficienti di peso.

Soldino. Argento, titolo 0,949. Peso, grani veneti 6 e 77 cnetesimi (grammi 0,350).

3. Dritto. Il doge in piedi, tiene con ambe le mani il vessillo "C R I tre punti M A V spazio R O spazio D V X", nel campo dietro la figura del principe le iniziali del massaro una sopra l'altra.

Rovescio. Leone accosciato sulle zampe posteriori che tiene il vangelo nelle anteriori, attorno senza traccia di circolo "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I punto".

Museo Correr, Legato Molin.

Tavola XVI, numero 8.

Iniziali dei massari. "C sopra 7".

Piccolo, o bagattino. Rame. Peso, grani veneti 35 (grammi 1,811).

4. Dritto. Busto del doge di profilo a sinistra, con manto e corno ducale; un circoletto, interrotto, dalla figura, separa l'iscrizione " C R I S T O F O R V S punto M A V R O punto D V X".

Rovescio. Leone accosciato nimbato col libro dei vangeli nelle zampe anteriori, in un circolo, attorno "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I, tre punti a destra".

Regia Biblioteca e Museo di San Marco.

Tavola XVI, numero 9.

5. Varietà nel Rovescio. "croce punto S punto M A R C V S spazio V E N E T I punto".

Regio Gabinetto numismatico di Sua Maestà. Torino (grani veneti 69 e mezzo).

I. R. Gabinetto Numismatico, Vienna (grani veneti 37).

Conti Morosini San Giovanni Laterano, Venezia (grani veneti 31).

6. Varietà Dritto. manca il circolo attorno la testa del doge "C R I S T O F O R V S punto M A V R O punto D V X".

Rovescio. Il leone prende tutto lo spazio e manca l'iscrizione.

Museo Correr (grani veneti 38).

Raccolta Papadopoli (grani veneti 39).

Tavola XVI, numero 10.

7. Varietà nel diametro che è di soli millimetri 13, mentre i numeri 4, 5 e 6 hanno oltre 15 millimetri di diametro.

Museo Correr, legato Molin (grani veneti 46).

Tavola XVI, numero 11.

Piccolo copoluto. Mistura, titolo 0,052 (peggio 1092). Peso, grani veneti 5 e mezzo (grammi 0,284) circa: scodellato.

8. Dritto. Croce patente, accantonata da quattro bisanti, alle estremità delle braccia altri quattro bisanti; le lettere "C M D V" fra le braccia della croce.

Rovescio. Leone accosciato nimbato, col vangelo fra le zampe anteriori entro un circoletto, attorno "croce punto S punto M punto V E N E T I punto".

Tavola XVI, numero 12.

Piccolo, o bagattino per il Friuli (?). Mistura, titolo 0,055. Peso, grani veneti 15 e mezzo (grammi 0,802).

9. Dritto. Croce accantonata da quattro bisanti, entro un cerchio di perline, attorno "croce punto C R I S T O F O R V S punto M A V R O punto".

Rovescio. Busto di San Marco con aureola in un cerchio di perline, attorno "croce punto S punto M A R C V S punto".

Museo Correr.

Tavola XVI, numero 13.

Tornesello. Mistura, titolo 0,111 e 0,055. Peso, grani veneti 12 (grammi 0,621) circa.

10. Dritto. Croce patente "croce C R I S T O F punto M A V R O punto D V X".

Rovescio. Leone accosciato col Vangelo fra le zampe anteriori "croce punto S punto M A R C V S punto V E N E T I".

Raccolta Papadopoli.

Tavola XVI, numero 14.

Museo Bottacin.

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OPERE CHE TRATTANO DELLE MONETE DI CRISTOFORO MORO.

CARLI RUBBI G. R. — Delle monete etc. Opera citata, Tomo I, pagina 420.

(DUVAL e FRÖLICH). — Monnoies en or, etc. Opera citata, pagina 276.

GRADENIGO G. A. — Indice citato, in ZANETTI G. A., Tomo II, pagina 178-179, numero IC.

ZON A. — Opera citata, pagina 22, 36 e 80, e tavola I, numero 16.

SCHWEITZER F. — Opera citata, Volume II, pagina 34 (382 a 391) e tavola.

KUNZ C. — Catalogo citato, pagina 10, numero 1 della tavola.

ORLANDINI G. — Catalogo citato, pagina 8.

Biografia dei Dogi. Opera citata, Doge LXVII.

Numismatica Veneta. Opera citata, Doge LXVII.

LAZARI V. — Notizia sulle medaglie e monete del doge Cristoforo Moro. — CICOGNA E. — Delle iscrizioni veneziane etc. Opera citata, Tomo IV, pagina 733-736.

PADOVAN e CECCHETTI. — Opera citata, pagina 21-22 e 105.

WACHTER (VON) C. — Opera citata. — Numismatische Zeitschrift, Volume III, 1871, pagina 229-233 e 255 e Volume V, 1875, pagina 210-213.

PADOVAN V. — Opera citata, edizione 1879, pagina 26-27, 110 e 124. — Archivio Veneto, Tomo XII, pagina 105-106; Tomo XIII, pagina 137 e 147; Tomo XXI, pagina 137; e Tomo XXII, pagina 292; — terza edizione, 1881, pagina 21-22, 79, 89, 335 e 356.

Bolla in piombo di Cristoforo Moro conservata nel Museo Correr.

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NOTE A "CRISTOFORO MORO".

(1) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro IV, carte 110.

(2) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 35.

(3) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 35 tergo.

(4) Fiaoni, o fiadoni (flaones) si dicevano quei dischi di metallo a cui, subìte già le operazioni dette zustar, pesar e mendar (emendare, ossia correggere i difetti di forma e di peso), non mancava che l'impronta del conio per diventare monete.

(5) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 35 tergo. e 36.

(6) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 37 tergo.

(7) Regio Archivio di Stato. Maggior Consiglio, registro Regina, carte 45 tergo.

(8) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 49 tergo.

(9) Nei tempi in cui il territorio veneto era invaso da una grande quantità di monete minute, erasi introdotta l'abitudine di chiuderle in borse, o cartocci per evitare l'incomodo di contarle. In seguito ad abusi, questo sistema fu proibito e la forma adoperata nel presente decreto che vieta tenere i piccoli in scarnutiis, mi sembra equivalente a quella che altra volta ordinava di contarli e non di darli in scartociis.

(10) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 49.

(11) Documento XXXIII.

(12) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 70 tergo.

(13) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 37 tergo.

(14) Pegolotti F. B. Opera citata, Capitolo X, pagina 291.

(15) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 62.

(16) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 100.

(17) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 100 tergo.

(18) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 103.

(19) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 38.

(20) Fusco G. V. — Sulla introduzione delle monete di rame nel Regno di Napoli. — Memoria detta alla sezione di archeologia e geografia del VII Congresso degli scienziati.

(21) Sambon A. — I cavalli di Ferdinando I. d'Aragona re di Napoli. — Rivista italiana di Numismatica. Anno IV, 1891, pagina 326-327.

(22) Lazari V. — Zecche e monete degli Abruzzi nei bassi tempi. Venezia, 1858, pagina 14.

(23) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro V, carte 78 tergo e 79.

(24) Regio Archivio di Stato. Senato, Terra, registro VI, carte 36. — Capitolare delle Brocche, carte 40.

(25) Regio Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 40.

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MONETE ANONIME.

Questo capitolo è destinato a raccogliere le notizie intorno quelle monete che non portano scritto il nome del doge e che per ciò sono dette anonime. Nel primo periodo della zecca veneziana, di cui si occupa il presente volume e che si chiude col principato di Cristoforo Moro, s'incontra soltanto una moneta di questo genere, della quale si può determinare con tutta sicurezza l'epoca di emissione e che quindi potrebbe essere collocata con quelle coniate contemporaneamente. Ciò però non si può fare per altre monete anonime di epoca posteriore, le quali stanno meglio aggruppate fra loro che poste insieme con quelle che hanno il nome del doge. Allo scopo quindi di conservare una certa armonia fra le diverse parti del mio lavoro, ho pensato di cominciare la serie delle anonime colla moneta che porta, in caratteri semigotici, la iscrizione "M O N E T A spazio D A L M A T I E". Ignorata dai primi cultori della numismatica veneziana e accennata vagamente dallo Zon, fu per la prima volta illustrata da V. Lazari nella sua opera: Le monete dei possedimenti veneziani d'oltremare e di terraferma, che può servire di modello a tutte le pubblicazioni di questo genere. Sgraziatamente la fretta con cui fu scritto il libro, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'autore, e la cattiva conservazione dell'esemplare della moneta esistente nel Museo di San Marco, che solo si conosceva allora, misero l'illustre scienziato sovra una cattiva strada, ed egli credette ravvisare in tale moneta un tornese (1) battuto per quella provincia che aveva costato tanti sacrifici alla Repubblica. Lazari combatte argutamente la prima obbiezione che si poteva fare ad una simile denominazione, e cioè che non vi ha memoria di tornesi coniati per la Dalmazia, ma non riesce a persuadere; perché i crociati avevano reso popolare il tornese in Oriente, ove era diventato una moneta nazionale, ma di esso invece non si trova traccia in Dalmazia, né nei documenti contemporanei, né nelle monete che si conservano nelle raccolte. In epoche diverse fu ordinata alla zecca di Venezia la coniazione di tornesi, indicando quasi sempre le località dove dovevano essere spediti, e troviamo che erano destinati sempre ai possedimenti veneziani del Levante, ma non alle coste dell'Adriatico.

Più tardi altri esemplari di questo interessante nummolo furono rinvenuti presso i raccoglitori triestini e dalmati, e finalmente un tesoretto, abbandonato presso il Monte di Pietà di Treviso, mise alla luce quattro altri pezzi, tutti di migliore conservazione di quello esistente nella Raccolta Marciana. Ne parla Carlo Kunz nella sua "Miscellanea Numismatica" (2), dimostrando che l'argento in essi contenuto è di una lega più fina assai di quella dei tornesi e di poco inferiore a quella usata nei soldini, per cui lo ritiene un mezzanino di grosso del valore di due soldi veneziani. Pure esso non è né un tornese né un mezzanino, come risulta da una deliberazione del Senato in data 31 maggio 1410 (3), nella quale, lamentando, che nella città di Zara e nel suo territorio corrano monete forestiere, e cioè Grossi di Crevoja (4) ed altri di buon argento del valore di tre soldi e meno che si spendono per quattro, soldini ungheresi che non valgono se non otto denari e si spendono per un soldo, e frignacchi (5) che non tengono tre once d'argento per marca e si spendono pure per un soldo, allo scopo di impedire questo danno, delibera di coniare una moneta contenente tre once di argento per marca, che vada a 42 pezzi per oncia, avente da un lato l'immagine di San Marco e dall'altro uno scudo alto in quo sit nihil.

È curioso il modo con cui questo decreto esprime quel concetto, che oggi è quasi un assioma della pubblica economia, e cioè che la cattiva moneta caccia da un paese la buona, con queste pratiche parole:

"Et hoc modo moneta nostra, videlizet, grossi nostri, qui valent quatuor soldos, et soldus noster exeunt de bursis nostris et dantur venientibus Jadram et ad partes illas, qui ipsam monetam nostram imbursant et dimittunt monetas suas, quae sunt multo minoris valoris, cum tanto damno nostro".

Nel 27 aprile 1414 (6) un altro decreto del Senato fa conoscere che la esecuzione del precedente era stata sospesa, ed assunte informazioni da chi veniva da Zara, ordina nuovamente la coniazione della moneta per la Dalmazia col fino di tre once e un quarto per marca, tagliandone da ogni oncia 44 pezzi, descrivendola nello stesso modo, col San Marco da un lato e lo scudo vuoto dall'altro.

Il tenore di questi due documenti mostra esattamente il valore della moneta emessa per i bisogni della circolazione in Dalmazia, giacché, secondo il decreto 31 maggio 1410, essa avrebbe dovuto pesare grani veneti 13,714; secondo quello del 27 aprile 1414, avrebbe dovuto pesarne 13,09, ma siccome in quest'ultimo si migliorava la lega, poca ra la differenza dell'intrinseco, che sarebbe stato di grani veneti 5,142 nel primo caso, e grani veneti 5,317 nel secondo, per ogni pezzo, e quindi due terzi circa del fino contenuto nel soldo veneziano, che in quel tempo pesava grani veneti 8,47 e conteneva grani veneti 8,063 d'argento puro.

Da ciò si scorge il pensiero del Senato, che intendeva creare una moneta, la quale sostituisse i soldi ungheresi che valevano otto piccoli ed i denari frisacensi ossia di Aquileja che avevano molto favore in quei paesi e si spendevano per un uguale valore. A me sembra di riconoscere in questo pezzo il soldo di una lira speciale, probabilmente adoperata nel Regno di Servia e comune a tutti i vicini paesi slavi, la quale fu conservata dagli ungheresi e dai veneziani e restò per molto tempo ancora come lira di conto col nome di lira dalmata. Anche il Lazari parla di questa lira (7), che si usava anche nel secolo XVIII; a proposito delle monete di Cattaro (8) egli osserva che il grossetto di quella terra corrispondeva a due terzi del grosso veneziano, e da varie circostanze accessorie arriva alla supposizione, che questo grossetto si dividesse in quattro soldi minori, equivalenti a due terzi dei veneziani, che erano quindi soldi di una lira particolare a quei paesi ed inferiore di altrettanto alla lira veneziana.

Tanto nel primo decreto 31 maggio 1410, quanto in una successiva deliberazione della Quarantìa 13 agosto 1410 (9), in cui si stabiliscono le competenze ed i cali a proposito delle monete che si fanno per Zara, non è mai adoperata la parola soldo, ma quella più generica di moneta, che è pure incisa sul nummo. Invece nel decreto 27 aprile 1414 si ordina il taglio di 44 soldi per oncia: il che mi sembra sufficiente per mutare il dubbio in certezza, visto che il secondo partito era votato dopo aver conferito col notajo Giovanni de Bonisio che conosceva la Dalmazia, essendo appena ritornato da una missione in quei luoghi.

Anche lo scudo raffigurato sopra uno dei lati nella moneta fu argomento di discussione. Zon lo disse ignoto, Lazari non seppe trovare una soddisfacente spiegazione, e si smarrì in ipotesi credendo vedervi l'arma Contarini, ma un'opera intitolata "Storia dei Dogi di Venezia" (10) a cui è unita una parte "numismatica" rilevò essere questo lo stemma della famiglia Surian. Infatti lo scudo d'oro con una banda a tre ordini di scacchi d'argento e di negro appartiene ad una delle due case patrizie Surian (11), e si vede anche oggi scolpito in un marmo del quattrocento sopra un fabbricato al Malcanton, che dà accesso ad un sottoportico e ad una calle Surian. Ma non bastava avere rilevato lo stemma, era anche necessario sapere chi fosse l'illustre uomo di stato o di guerra, cui venne concesso l'onore singolare di porre le insegne sopra una moneta coniata nella zecca di Venezia. Le storie sono mute a questo proposito e non ricordano alcun personaggio della famiglia Surian che abbia avuto in quell'epoca una parte importante in Dalmazia. Qualche anno fa il cavalier V. Padovan (12) pubblicò un documento, dal quale risulta che un Jacopo Surian era capitano a Zara nel 16 luglio 1416, essendogli in tal giorno assegnata una piccola somma dal Senato per alcuni lavori da farsi nella casa di sua abitazione. Sebbene fra questa data e quella del decreto, che ordina la coniazione della moneta per la Dalmazia corressero oltre due anni, epoca più lunga di quella che ordinariamente era la durata di simili cariche, e malgrado che a tutti sia nota la cura gelosa, colla quale il governo repubblicano vigilava perché nessun personaggio, per quanto eminente, eccedesse nei poteri e negli onori, pure mi sembra assai probabile che a questo oscuro capitano delle armi a Zara sia toccato il vanto di porre il suo stemma sulla moneta in questione. Non conviene confondere questo caso eccezionale colle iniziali e cogli stemmi di alcuni Conti e Rettori veneziani a Cattaro ed a Scutari, perché queste erano zecche secondarie, governate da propri statuti e lontane dalla sorveglianza dei principali corpi dello Stato, e meno ancora si deve confondere con le monete coniate da alcuni Provveditori generali o da altri comandanti delle armate in epoca di necessità. Per la moneta della Dalmazia si tratta di un'epoca più antica, nella quale non vi erano precedenti, e di un fatto che non può essere ad altri paragonato; lo stemma Surian è disegnato chiaramente, ed in modo da non poter essere confuso con altri, in quello scudo che il Senato aveva decretato dovesse rimanere vuoto. Cercando pertanto quale abbia potuto essere la ragione che fece cambiare tale proposito, io credo indovinarla nel timore che la nuova moneta non fosse gradita ai paesi dove era destinata, timore che trasparisce dalle parole dei decreti e dall'indugio frapposto all'esecuzione della prima deliberazione. Allo scopo quindi di rendere più facile a quei popoli rozzi ed ignoranti l'accettazione di una nuova moneta, bisognava farla, quanto più fosse possibile, simile a quella che essi adoperavano e ciò si ebbe di mira nello scegliere il tipo, che ricordava in parte il denaro di Aquileja, favorevolmente conosciuto in quelle regioni, il cui intrinseco corrispondeva a quello della nuova moneta, e cioè a due terzi del soldo veneziano. Anche lo scudo era stato posto sul rovescio della moneta per la Dalmazia, per ricordare quello che portava le insegne degli ultimi patriarchi, e probabilmente lo stemma Surian fu preferito ad ogni altro, perché poteva facilmente essere confuso con quello del Patriarca Antonio II Panciera, che pure aveva una banda scaccata, con differenze le quali facilmente sfuggivano alla maggior parte del pubblico.

Altre due monete anonime sono attribuite da alcuni numismatici ai tempi che precedono il 1472: e cioè al regno di Francesco Foscari il bagattino colla testa di San Marco e nel rovescio l'iscrizione "V E N E T I" sopra un cippo od ara, e a quello di Cristoforo Moro il piccolo scodellato, che da un lato mostra la croce e dall'altro un leone in molecca senza alcuna iscrizione. A me invece sembra che queste due monete appartengano ad un'epoca posteriore e mi riservo di parlarne nel secondo volume, quando tratterò delle monete di quel tempo.

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MONETA PER LA DALMAZIA.

1410-1414.

Soldo della lira dalmata. Argento, titolo 0,406 (peggio 684). Peso, grani veneti 13 e nove centesimi (grammi 0,677).

1. Dritto. San Marco in piedi di prospetto colle braccia aperte; il santo veste abiti sacerdotali ed ha il nimbo di perline "punto S A N T V S punto spazio punto M A R C V S punto".

Rovescio. Scudo con banda scaccata in un cerchio di perline; fra lo scudo ed il cerchio tre gruppi, ciascuno di tre anellini accompagnati da sei punti "croce punto M O N E T A punto D A L M A T I E punto".

Tavola XVI, numero 15.

2. Varietà nel Rovescio. ove l'arma è disposta a rovescio e quindi la banda diventa una sbarra.

Tavola XVI, numero 16.

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OPERE CHE TRATTANO DELLA MONETA ANONIMA PER LA DALMAZIA.

ZON A. — Opera citata, pagina 69.

LAZARI V. — Opera citata, pagine 11-13, Tavola I, numero 1.

KUNZ C. — Miscellanea Numismatica, Venezia, 1867. — III di un piccolo ripostiglio di monete, pagine 20, 23-25.

Biografia dei Dogi. Opera citata, Doge CX.

Numismatica Veneta. Opera citata, Doge CX.

PADOVAN e CECCHETTI. — Opera citata, pagine 77 e 108.

WACHTER (VON) C. — Opera citata. — Numismatische Zeitschrift, Volume III, 1871, pagina 254; Volume XI, 1879, pagina 119.

PADOVAN V. — Opera citata, edizione 1879, pagina 111. — Archivio Veneto, Tomo XIII, pagina 138, e Tomo XXII, pagina 290; — terza edizione, 1881, pagine 80 e 354.

PAPADOPOLI N. — Moneta Dalmatiæ. — Rivista italiana di Numismatica, Anno II, fascicolo III.

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NOTE A "MONETE ANONIME".

(1) Lazari V. Monete dei possedimenti etc. Opera citata, pagine 12 e 13.

(2) Kunz C. Miscellanea Numismatica. Venezia, 1867. — III di un piccolo ripostiglio di monete, pagine 20, 23-25.

(3) Documento XXXIV.

(4) Grossi coniati a Spalato, dal Duca Hervoja tra il 1403 ed il 1412.

(5) Denari di Aquileja chiamati frisacensi, frisacchi, e frignacchi.

(6) Documento XXXV.

(7) Lazari V. Monete dei possedimenti etc. Opera citata, pagina 16.

(8) Lazari V. Monete dei possedimenti etc. Opera citata, pagine 48 e 49.

(9) Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 16 tergo.

(10) Biografie dei Dogi di Venezia, etc. (Numismatica Veneta). Opera citata. Doge CX.

(11) Freschot. La nobiltà veneta. Venezia, 1707, pagina 409.

(12) Padovan. Le monete dei veneziani. Opera citata, pagina 80.

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DOCUMENTI.

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DOCUMENTO I.

(Origini della zecca e prime monete di Venezia, nota 65).

Privilegium confirmationis Rodulfi imperatoris factum domino Ursio duci Veneciarum.

In nomine domini nostri Yesu Christi Dei eterni. Rodulfus rex. Dignum est ut celsitudo regalis quantum ceteros honores ac potestatis fastigium antecellit, tantum erga omnes fideles pietatis sue munus impendere satagat. Igitur omnium fidelium sancte Dei ecclesie, silicet nostrorumque, presentium videlicet ac futurorum, comperiat solercia, quia Ursus Veneticorum dux per legatos suos, Dominicum silicet venerabilem madamaucensis episcopum atque stephanum Coloprinum, nostram deprecatus est clementiam, ut cum ex rebus sui ducatus quamque et ex sua proprietate, quam in Venetia obtinere videtur, vel quo infra dictione regni nostri scita esse noscuntur, ei confirmationis nostre preceptum fieri iuberemus, per quod ipse suique heredes ac patriarcha, pontifices quoque et abbates, atque populus sibi subiectus, proprietates suas sibi debitas res absque cuiuspiam contrarietatem seu refragationem retinere securiter queant, quemadmodum temporibus domini Karoli, per decretum cum grecis sanccitum, possiderunt. Petiit etiam Celsitudinem nostram ut in quibuscumque patriis ac provintiis regni nostri quispiam veneticus esset, sue potestati maneret subiectus atque omni fide vel obedientia summissus. Cuius petitionibus, ut nobis celestis suffragatio copiosior adsit, libenter adquiescentes, hos Excelentie nostre apices decrevimus fieri, per quos statuentes decrevimus: ut nemo ex nostro regno in finibus Civitatis Nove vel Millidisse, sive in villa que dicitur Caput Argelles, vel in finibus atque possessionibus eius, vel etiam vineis, terris, pratis pascuis, silvis atque piscationibus ipsius, aut in ceteris locis in quibus in pacto eorum relegitur, vel ubi infra dictionem regni nostri proprietates habere videntur, vel habere potuerint, aliquam venationem aut pabulationem exerceant, unde homines eius qui in eo amitu (ambitu) circuminhabitant, aliquam sustineant molestationem vel contrarietatem, et securiter atque in pace vivere queant. Imo per loca et flumina cuncto nostro in regno libere sua peragant negocia. Ita tamen ut nullum gravamen sentiant populus eius vel eius negociatores, nisi quod equum est tantummodo telonaria et ripatica solvant. Nam vero predictus dux suique heredes suique negociatores nullo in loco persolvant de quacumque re, sed ex nostra largitate quieto more ubique sua persolvant. Statuimus etiam ut nullus in territoriis, locis peculiaribus aut ecclesiis, domibus seu rebus, et reliquis possessionibus presignati ducatus a sua proprietate quam in Venetia obtinere videtur, vel que in potestate regni nostri sita esse noscuntur, unquam ingerere presumat inquietitudinem, vel diminorationem seu calumniosam contradictionem aut subtractionem nephandam. Silicet at eas prefato duci ac patriarche, episcopis, abbatibus vel populo sibi subiecto, seu successoribus eorum, ac heredibus, quiete absque cuiusquam insultantis machinationem aut sinistram quippiam terga versationem regubernare et gubernando, pro ut liquidius in presignato decreto continetur, legaliter continere. Itemque precipimus de proprietatibus sive possessionibus predicti ducis, quas in territoriis regni nostri habere videtur, ut si de eas aliqua contentio orta fuerit et ad iuramentum causam pervenerint, secundum seriem pacti diffiniantur per electos duodecim iuratores, et cuiuscumque gentis sit homo ille cum quo predictus dux contentiones habuerit, iuratores de illo comitato tamen eligantur ubi causa requiritur. Concessimus quoque sancte metropolitane eius Ecclesie, vel episcopatibus subiectis atque monasteriorum zenobiis iustitiam requirendam de suis rebus in annos legales secundum quod sanctam romanam habet Ecclesiam. Sed et hoc constituimus, atque per hoc nostrum perceptum inviolabiliter mansurum confirmamus, ut in quacumque patria regni nostri quislibet Veneticorum fuerit, eius sit potestate constringendus eiusque per omnia debeat obedire preceptis, adeo ut nulla maior vel minor persona contra eum quempiam veneticum deffendere presumat. Insuper etiam et concedimus per hoc regie auctoritatis preceptum, ut tam nos quam nostri decessores nichil amplius eos cogamus pacti causa persolvere, nisi tantum annualiter denariorum libras XXII; simul que eis numis monetam concedimus secundum quod eorum provintie duces a priscis temporibus consueto more habuerunt. Ita ut nullo umquam tempore repetantur aut exigantur per aliquem, neque ab ipso Urse duce neque a successoribus eius, sed in ea qua in presenti concedimus perpetualiter donacione consistant. Si quis autem contra hoc, quod in presenti per huius dicti tenorem Veneciarum duci ac populoque ipsius concessimus, agere presumpserit, ut instituta nostra violet aut infringat, ne quod temptavit perficere possit, sciat se compositurum auri obrizi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem duci Venetiarum qui per tempore fuerit. Et ut hoc cercius credatur et ab omnibus inviolabiliter conservetur, manu propria roboravimus et annuli nostri impressione subter iussimus insigniri.

Signum (monogramma) domini Rodulfi serenissimi regis.

Data II. kalendas marcii, anno dominice incarnationis DCCCC. XXIIII, domini Rodulfi invictissimi regis hic in Italia IIII, indictione tercia decima.

Actum Papie, in Christi nomine feliciter, amen.

(Archivio di Stato in Venezia, Liber Blancus, carte 14 tergo).

DOCUMENTO II.

(Origini della zecca e prime monete di Venezia, nota 66).

Simile privilegium confirmationis Ugonis imperatoris factum predicto domino Ursio duci.

In nomine domini nostri Yesu Christi Dei eterni. Hugo Dei gratia rei. Dignum est ut celsitudo regalis quantum ceteros honores ac potestatis fastigio antecellit, tantum erga omnes sospitatis sue munus impendere satagat. Igitur omnium fidelium sancte Dei ecclesie, nostrorum presentium silicet ac futurorum comperiat solertia, quia Ursus Veneticorum dux per legatos suos Johanem Fabianicum et Stephanum Coloprinum nostram deprecatus est clementiam, ut cum ex rebus sui ducatus proprietates obtinere videntur et infra dictione regni nostri sita esse noscuntur, ei confirmationis nostre preceptum fieri iuberemus, per quod ipse suique heredes, ac patriarca, pontifices quoque et abbates, atque populus sibi subiectus, proprietates suas, sibi debitasque res, absque cuiuspiam contrarietate seu refragatione retinere securiter queant, quemadmodum a temporibus domini Karoli, per decretum cum grecis sanccitum, possiderunt. Peciit etiam Celsitudinem nostram, ut in quibuscumque patriis ac provintiis regni nostri quispiam veneticus sue potestati maneret subiectus, atque omni fide vel obedentia submissus. Cuius petitionibus, ut nobis celestis suffragatio copiosior adsit, libenter adquiescentes, hos Excelentie nostre apices decrevimus fieri, per quos statuentes decrevimus: ut nemo ex nostro regno in finibus Civitatis Nove vel Milidisse, sive in villa que dicitur Caput Argelles, vel in finibus atque possessionibus eius, vel etiam vineis, terris, pratis, pascuis, silvis atque piscationibus ipsius, aut in ceteris terris in quibus eorum pacto relegitur, vel ubi infra dictione imperii nostri proprietates ipse aut sui videntur habere, vel invenire potuerint, aliquam venationem aut pabulationem exerceat, unde homines eius vel negociatores qui in eo ambitu circumhabitant aliquam sustineant molestationem vel contrarietatem, sed securiter atque in pace vivere queant. Imo per loca et flumina cuncto nostro regno libere sua peragant negocia. Ita tamen ut nullum gravamen sentiat populus eius vel eius negociatores, nisi quod equum est tantummodo celonaria et ripatica solvant. Predictus vero dux et heredes illius, et proprii negociatores eorum, in omnibus habeant libertatem suam propria peragendi absque ulla publica functione. Statuimus etiam, ut nullus in territoriis, locis aliquibus peculiaribus aut ecclesiis, domibus seu rebus, et reliquis possessionibus presignati ducatus a sua proprietate, que in potestate regni nostri sita esse noscuntur, vel in Venetia optinere videtur, unquam ingerere presumat inquietudinem, vel diminorationem, seu calumniosam contradictionem, aut nephandam subtractionem. Sed liceat eos, prefato duci ac patriarche, episcopis, abbatibus vel populo sibi subiecto, et heredibus ac successoribus eorum, quiete, absque cuiusquam insultantis machinatione aut sinistre quippiam tergaversatione, regubernare, et gubernando, pro ut liquidius in presignato decreto continetur, legaliter continere. Itemque precipimus de proprietatibus sive possessionibus predicti ducis quas in territoriis regni nostri habere videtur, ut si de eis aliqua contentio orta fuerit, et ad iuramentum causa pervenerit, secundum seriem pacti diffiniatur per electos duodecim iuratores, et cuiuscumque gentis sit homo ille cum quo predictus dux contentiones habuerit, de illo comitatu eligantur ubi causa requiritur. Concessimus quoque sancte metropolitane eus Ecclesie suisque episcopatibus subiectis, atque et monasteriorum zenobiis, iustitiam requirendam de suis rebus in annos legales secundum quod sancta romana habet Ecclesia. Sed et hoc constituimus, atque per hoc nostrum preceptum inviolabilliter mansurum confirmamus, ut in quacumque patria regni nostri quislibet Veneticorum fuerit, eius sit potestate distringendus eiusque per omnia debeat obedire preceptis, adeo ut nulla maior vel minor persona contra eum quempiam veneticum defendere presumat. Insuper et concedimus per hoc regie auctoritatis preceptum, tam nos quam nostri decessores, nichil amplius eos cogam pacti causa persolvere nisi tantum annualiter denariorum libras XXV. Simulque eis numorum monetam concedimus secundum quod eorum provintie duces a priscis temporibus consueto more habuerunt. Ita ut nullo unquam tempore repetantur aut exigantur per aliquem, neque ab ipso ut se duce, neque a successoribus eius, sed in ea, quam in presenti concessimus perpetualiter, donatione consistant. Si quis autem contra hos quod in presenti, per huius dicti tenore, Veneticorum duci populoque ipsius concessimus, agere presumpserit, ut instituta nostra violet aut infringat, ne quod temptavit perficere possit, sciat se compositurum auri obrizi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem duci Veneticorum qui per tempera fuerit; et ut hoc cercium credatur et ab omnibus inviolabilliter observetur, manu propria roboravimus et annuli nostri impressione subter iussimus sigillari.

Signum (monogramma) Hugonis gloriosissimi regis.

Data anno Domini incarnacionis DCCCC XXVII. IIII Kalendas marcii, indictione quintadecima. Anno domini Hugonis gloriosissimi regis primo. Actum Papia in Christi nomine feliciter. Amen.

(Archivio di Stato in Venezia, Liber Blancus, carte 16).

DOCUMENTO III.

(Sebastiano Ziani, nota 3).

In nomine domini dei et salvatoris nostri iesu christi. Anno domini millesimo centesimo septuagesimo tercio mense Novembris Inditione Septima rivoalto. Honore et privatis commodis quamvis quislibet gaudeat in providendo comuni et utilitati totjus provincje saluti. si minus providus extiterit; sua nullatenus bona sibi reputantur ad gloriam. si ex ipsius negligentia patrie secuntur incommoda. Igitur Nos Sebastianus ziani dei gratia venecie dalmacie atque chroatie dux. profectum et honorem patrie nostre de bono in melius augere volentes; cum iudicibus et sapientibus nostris collaudatione atque confirmatione populi venecie per huius nostri decreti promissionem. stabilientes stabilimus. et sub gravi comminatione et pena mandantes iniungimus, quod ab hac die in antea nullus tabernarius massculus neque femina neque aliquis per eos. libram Vini ultra duos veronenses vendere presummat. preter vinum deromania. et neque aliquod vinum quod vendendum sit fraudare. neque cum illo aquam vel aliud vinum misscere audeat. sed cum iusta libra. cum ea videlicet quam vicedominus vel gastaldio illi dederit. vinum vendere debeat. et neque timore vel fraude vitare debeat vinum recipere ad vendendum ab aliquo homine. Furtum etiam nullum scienter suscipere debeat. nec faciat suscipi. Nullus autem iactans vinum in tabernas, aliquod vinum iactandum in tabernas fraudare neque cum illo aquam vel aliud vinum misscere presumat. nec misscere neque illud fraudare faciat. sed sicut purum illud comparaverit. sic in tabernam illud iactare debeat sine aliqua fraude. Nullus autem venditor blave. aliquam de cetero blavam in toto districtu venecie comparare aliquo ingenio presumat ad revendum (sic) illam et neque eam fraudare audeat. neque faciat illam fraudare. Cum iusto quoque stario vendat illam et vendere faciat. Et cum iusta rosoria et rotunda radat et radere faciat. Foris vero veneciam nullus aliquam blavam que in navi sit posita ad veniendum in veneciam aliquo modo comparare audeat. ad revendendum illam. Nec liceat deinceps alicui incanovare aliquam blavam pro incarire illa. neque sit ausus aliquis portare blavam foris veneciam in aliquam partem sine nostra et aliorum ducum qui post nos futuri sunt licencia. Ad hec quoque precipimus ut nullus pistor non massculus neque femina de cetero in sua potestate tenere audeat. neque tenere faciat inter frumentum et farinam ultra unum modium. Et panem ad illam pensam facere et vendere debeat quam vicedominus aut gastaldio illi dederit. Nullus preterea biccarius; bone carnis vacine seu bovine libram ultra duos veronenses. et minus bone, duas libras ultra tres veronenses. et porcine carnis recentis libram ultra tres veronenses aliquo ingenio vendere sit ausus. nec vendere faciat. Junctam quoque de eisdem carnibus ipse det vel dare faciat. Sicce vero carnis de romania et de sclavinia libram ultra tres veronenses. et de lombardia carnis sicce libram. ultra quattuor veronenses nullus vendere presumat. nec aliquo ingenio vendere faciat. Et iuste atque cum iusta statera predictas omnes carnes pensare debeat et pensare faciat. Nulli quoque licitum sit iniustas stateras. nec pensas. nec Bellacias a modo secum tenere. nec cum eis quocumque modo pensare. Nec etiam presummat aliquis. ultra quadraginta solidos veronenses anphoram alicuius vini emere neque vendere. preter vinum de romania. Pissces autem nullus ultra hunc ordinem aliqua ratione vendere presummat. videlicet libram sturionis. et trote. et rumbi; non plus de tribus veronensibus. libram Vairoli. et aurate. et megle. et Barbonum. et scorpenum. et de lusernis. et de grandis passeris. atque de grandis sfolliis. seu de grandis anguillis. non plus de duobus veronensibus. libram de gradis (sic) luciis cavedagnis friskis et salavadis non plus de duobus veronensibus. duas libras de grandis tenkis non pus (sic) de tribus veronensibus. reliquorum autem omnium pisscium aque salse et dulcis libram; non plus de uno veronense vendere presumat. Stabilientes ad hec publica auctoritate sanccimus. ut ab hac die in antea. nulli sit licitum. ultra viginti quinque libras veronenses miliarium olei aliquo ingenio comparare pro incanovare illud. et hoc volumus perpetuis temporibus firmiter observari. ut omni tempore sicut a nobis et a ducibus venecie qui per tempora erunt. mandatum fuerit per bannum. sic ternarii et hii qui oleum incanovatum habuerint. sine omni conditione illud vendere debeant. Nullus quoque aucas. nec aucellas. nec pullos in venecia ad revendendum emere audeat. Poma insuper ad revendendum; nullus in venecia in venecia (sic) emere presummat. Et quia suprascripta omnia sine aliqua diminucione integra et illibata perpetuis temporibus volumus observari. per presentis nostri publici instrumenti promissionem sancimus. ut nullus de cetero neque massculus neque femina. aliquem de suprascriptis ordinibus sibi assummere presummat. nisi prius notum fecerit nobis et eis qui nobis sunt ducibus successuri et curie. Si quis igitur temerarius neglecta suprascripta publica nostra costitucione. que dicta sunt non ohservaverit. vel alicui cause de supra memoratis causis obvius extiterit; liceat iusticiariis quos nunc ordinavimus. et qui per tempora ordinati a ducibus erunt. bannum et res vendendas quas illi invenerint. semper cum offenderit auferre. et insuper offensor pro tanta culpa et presumcione; omnia que in hoc mundo habuerit amittat. que omnia in domnicalem nostrum deveniant. et presentis publici decreti promissio; inconcusso robore. perpetuis temporibus in sua permaneat firmitate. Libram vero de luciis sicis non plus de tribus veronensibus nullus vendere presummat et si quis fecerit subiacebit suprascripte pene.

+ Ego sebastianus Ziani dei gratia dux manu mea subscripsi.

+ Ego aurio mastro petro iudex m. m. s. s.

+ Ego petrus fuscareno iudex m. m. s. s.

+ Ego andreas dandulo iudex m. m. s. s.

+ Ego Jacobus contarenus iudex m. m. s. s.

+ Ego vitalis faletro avocatori comuni m. m. s. s.

+ Ego michael citinus avocator comuni m. m. s. s.

+ Ego Phylippus faletro camararius comuni m. m. s. s.

+ Ego philipus greco camararius comuni m. m. s. s.

+ Ego Rainero batiauro vicedomino m. m. s. s.

+ Ego matheo tarvisianus vicedomino m. m. s. s.

+ Ego dominicus maureceny comes Jadre m. m. s. s.

+ Ego stefanus baroci m. m. s. s.

+ Ego aureus dauro m. m. s. s.

+ Ego marcus martinacius m. m. s. s.

+ Ego petrus quirinus m. m. s. s.

+ Ego petrus vilioni m. m. s. s.

+ Ego Henrico gradonico m. m. s. s.

+ Ego petrus teupulo m. m. s. s.

Fuit in diebus Illis. aurio mastro petro. Judex. petro baroci m. m. s. s.

+ Ego annanias quirinns m. m. s. s.

+ Ego henricus civrano m. m. s. s.

+ Ego marcus fuscareni m. m. s. s.

+ Ego Johannes Viloni m. m. s. s.

+ Ego leonardus benacci m. m. s. s.

+ Ego dominicus faletro m. m. s. s.

+ Ego Johannes maureceno m. m. s. s.

+ Ego dominicus maurecenus testis subscripsi.

+ EgoVido de equilo t. t. s. s.

+ Ego dominicus mengulo t. t. s. s.

+ Ego henricus fuscari m. m. s. s.

+ Ego marcus istrigo m. m. s. s.

(Fra la I.a e la II.a colonna).

+ Ego Stefanus ruibulo m. m. s. s.

(Nella II.a colonna).

+ Ego petrus belli m. m. s. s.

+ Ego Johannes regini m. m. s. s.

+ Ego stefanus de equilo m. m. s. s.

+ Ego Giberto dandulo m. m. s. s.

+ Ego andrea capellexi m. m. s. s.

+ Ego leonardus navigaioso m. m. s. s.

+ Ego marcus dequilo m. m. s. s.

+ Ego Johannes dacanale m. m. s. s.

+ Ego Jacobus badovario m. m. s. s.

+ Ego Johannes tanoligo m. m. s. s.

+ Ego gracianus gradonicus m. m. s. s.

+ Ego vitalis citinus t. t. s. s.

+ Ego Johannes faletro m. m. s. s.

+ Ego petrus badovario m. m. s. s.

+ Ego Johannes contarenus m. m. s. s.

+ Ego jacobus badovario m. m. s. s.

+ Ego leo truno s. s.

+ Ego barbadicus m. m. s. s.

+ Ego . p. venancio m. m. s. s.

+ Ego marcus longo m. m. s. s.

+ Ego bonabile dondulo m. m. s. s.

+ Ego petrus bozzo (o bello?) m. m. s. s.

+ Ego dominicus rainnaudo m. m. s. s.

+ Ego dominicus caravello m. m. s. s.

+ Ego stefanus calbo m. m. s. s.

(Segno tabellionare). Ego Johannes Navigaiosus subdiaconus et Notarius complevi et Roboravi.

(Pergamena originale nell'Archivio di Stato in Venezia. — Ducali e atti diplomatici, busta VI, a. 2).

DOCUMENTO IV.

(Enrico Dandolo, nota 5; Jacopo Contarini, nota 2; Andrea Contarini, nota 7).

Capitulare Massariarum monete.

(1). Juro ad evangelia sancta Dei profficuum et honorem Veneciarurm, et quod a die qua intravero in hoc officio ad unum annum studiosus ero super facto et laborerio monete, et ad faciendum fieri simul cum sociis meis, vel uno eorum, monetam grossam bonam bona fide. Et quod somparabo simul cum eisdem sociis meis, vel uno eorum, argentum et bulzonos seu monetam, que utilia videbuntur pro communi ad faciendum fieri dictam monetam; et faciam fieri monetam istam grossam de tam bono argento, quod non callet ultra medium quarterium pro marcha vel indei inferius, ad racionem boni argenti. Et argentum istius monete non alegabo nisi ambo socii mei huius officii presentes fuerint, vel ad minus unus eorum, si forte tercius meus socius tale impedimentum habuerit quod interesse non possit. Similiter, ad hoc, ut dicta moneta recte et legaliter efficiatur sine aliquo defectu, sicuti esse debet, quando argentum proiectum erit in virgas, faciam quod de ipsis virgis, antequam dentur ad laborandum magistris, quod ipsi debeant extrahere sazum vel sazios de ipsis virgis, et examinare diligenter virgas illas cum pondoratoribus, vel ad minus unus eorum; et ipsas virgas cum pondere dare ante sazatorem, et ipso argento affinato recipere ab eo cum pondere, si ille virge fuerint de tam bono argento ut debent esse ad faciendum dictam monetam; et si non forent de sic bono argento ut debent esse pro facere dictam monetam, quod debeant facere reverti dictas virgas ad ignem tantum quod veniant ad rectam ligam ut esse debent, et ad hoc ut ipsa moneta fieri debeat ita finis et bona sicut esse debet. Item faciam fieri istam monetam taliter quod erit a soldis novem et uno denario et tercia usque ad medium denarium pro marcha.

(2). Et massarius cuius erit quindena nec aliquis alius de massariis non debeat trahi sazum nec sazos de virgis communis nec de virgis mercatorum, sine uno de pesatoribus vel ambobus; et qualibet vice qua pesator vel pesatores voluerit trahere sazum vel sazos denariorum de peso et de conto, aut de virgis, teneantur masanius vel massarii illud argentum, vel illos denarios qui erunt eis requisitum per pesatores pro trahere illos sazos, dare eis; et si massarius vel massarii non concordaret cum ponderatore qui faciet quindenam de sazis, teneantur mittere pro alio ponderatore, et de ipsis duobus ponderatoribus cum massario qui associat illum qui facit quindenam, vel cum illo qui non associat, ubi maior pars fuerit concordes, ita debeat observari per massarium cuius erit quindenam.

(3). Et sexto mense primo venturo faciam et reddam racionem simul cum sociis meis illis qui prefuerint racionibus communis Veneciarum, et predictis ponderatoribus, vel uni ipsorum, de toto argento quod batutum fuerit in moneta; et de lucro quod inde factum fuerit similiter eis raciones reddam et faciam simul cum dictis meis sociis infra quindecim dies post complementum mei officii. Et infra alios quindecim dies, sub pena librarum XXV pro quolibet; et si per defectum ponderatorum remanserit, debeant ponderatores perdere libras X pro quolibet; et si transierit terminus quindecim dierum ultra ut dictum est, et infra unum mensem postmodum non fecerint raciones et non assignabunt, et non dabunt bona communis, perdere debeant libras C pro quolibet supra pena dictarum librarum XXV; et ponderatores, si per eos remanserint, amittere debeant alias libras X pro quolibet.

(4). Et teneantur dicti massarii ostendere racionem de argento non rendente soldos duos pro marcha qualibet, et plus si plus lucrabitur; et si accideret quod deficeret eis ad soldos duos pro marcha, teneantur refundere communi de suis denariis; et raciones eorum non recipiantur quousque satisfecerint communi ad terminum sopradictum, et sub pena superius ordinata de complere suas raciones.

De racionibus faciendis et clavibus redendis sociis infra complementum quindene.

(5). Et die penultimo infra complementum quindene mee, faciam et reddam racionem sociis meis de omnibus que habuero, tam de avere communis quam aliarum personarum; et die sequenti ipsis meis sociis dabo et assignabo claves dicte monete; et totum avere et bona communis huius monete que superfuerint, dabo integre et consignabo simul cum sociis camerariis monete qui constituti erunt, vel aliis personis, sicut preciperit dominus dux cum maiori parte sui consilii.

De bono et statu monete trattando, et retinere magistros ad laborandum.

(6). Preterea tractabo et operabor bonum et statum monete, et illos magistros monete retinebo ad laborandum monetam qui mihi et sociis meis et ponderatoribus vel maiori parti nostrun boni et utiles atque legales videbunt pro opere monete.

De argento seu moneta non comprando.

(7). Et nullum argentum, bulzonos seu monetam, que videbuntur mihi esse pro moneta, ad meam utilitatem nec ad utilitatem alicuius persone comparabo nec faciam comparari; nec consulam alicui persone, nec consuli faciam quod comparet per totum tempus mei officii; et nullam fraudem comitam in comparando argentum pro moneta.

(8). Et si mercator aliquis habebit argentum vel aurum, ipsum argentun vel aurum non comparabo. Salvo si dictus mercator aut mercatores vendidisset illud aurum vel argentum quod aduxisset Veneciis aliis personis de extra moneta, tunc sit licitum mihi vel sociis meis emere dictum aurum vel argentum.

De signo faciendo in moneta.

(9). Item cum sociis meis vel altero eorum faciam fieri signum in moneta quam fieri faciemus, ad hoc ut cognoscatur quod facta sit tempore nostri officii de moneta.

De argento rendente scribendo.

(10). Et totum argentum rendens communi, quod cum sociis meis vel altero eorum, sicut est ordinatum, comparavero pro moneta, scribam pro se ad hoc ut possim reddere racionem de ipso argento per se.

(11). Et si sciero aliquem in domo mone (sic, monete) vel extra, in Veneciis, falsos denarios vel monetas facere vel stronzare, ipsum manifestabo domino duci et maiori parti sui consilii infra tercium diem.

(12). Et constituam simul cum sociis meis vel altero eorum in moneta unum inquisitorem qui inquirere debeat omnes magistros artis si bene fecerint suum officium vel suum magisterium monete, secundum quod mihi et sociis meis vel duobus nostrum bonum videbitur; et ipse inquisitor debeat mihi et socii meis vel altero eorum manifestare, ad hoc ut inde dampnum debeat astinere, sic (sicut) mee et sociorum meorum vel unius eorum discrecioni videbitur.

(13). Item quod omnes massarii, vel ad minus duo eorum, cum scribano teneantur facere suas raciones in capite cuiuslibet quindene; et massarius cuius fuerit quindena debeat facere notum de racione sue quindene sociis suis, ad hoc ut quilibet eorum possit scire racionem cuiuscumque sociorum.

(14). Hec omnia que superius dicta sunt, et alia que dominus dux cum maiori parte sui consilii addere vel minuere voluerit, attendam, et faciam et observabo bona fide sine fraude.

(15). Et si pro communi Veneciarum extra Venecias in regimine electus fuero, et ad ipsum regiminem ire voluero, vel si ad mercatum per mare, videlicet usque Traynum vel Ragusium ab inde in antea ire voluero, XXX dies ante, vel post dies XXX postquam disposuero exire de Veneciis, hoc meum officium domino duci et suo consilio resignabo ad hoc ut alius eligatur loco mei.

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