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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5

Volume 5 — LIBRO VENTESIMOPRIMO

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La morte del Re Carlo I accaduta in Foggia nel cominciar del nuovo anno 1285 siccome fu opportuna al Re Pietro d'Aragona, non solo per averlo stabilito nel Regno di Sicilia, ma anche per avergli tolto il pericolo dì perdere i suoi paterni Regni, invasi da Filippo Re di Francia, così fu acerba e lagrimevole al Regno di Puglia, ed al Principe Carlo suo figliuolo: poichè rimase il Regno non solo esposto all'invasione di Ruggiero di Loria, il quale avendo preso Cotrone e Catanzaro, ed alcuni altri luoghi di quella provincia, minacciava le altre vicine regioni: ma anche perchè si vide senza Re e senza governo, per la cattività del Principe di Salerno, che dovea succedere al Regno, il quale era ritenuto prigione in Spagna. Essendovi per tanto sol rimasa l'infelice Principessa Maria sua moglie, con Carlo Martello primogenito del Principe, che allora non avea più che tredici anni: il Pontefice Martino per profittare dell'occasione, vi rimandò subito Gerardo Cardinal di Parma Legato appostolico, perchè insieme colla Principessa lo governasse. Ma Filippo Re di Francia dolorosissimo della morte del Re suo zio, dubitando che la compagnia del Legato con una donna, ed un fanciullo, non recasse pregiudizio alle supreme regalie del Principe, vi spedì tosto Roberto Conte di Artois suo figliuolo[453], perchè avesse cura della Casa regale, e prendesse egli il governo del Regno. Contuttociò per lo bisogno, che s'avea allora del Pontefice, e per l'accuratezza del Legato, non ne fu questi escluso; anzi seppe far valer tanto la sua autorità, che fatto convocare in quest'istesso anno un Parlamento in Melfi di molti Prelati e Baroni, stabilì alcuni Capitoli[454] per lo buon governo del medesimo, per dovergli conferire col Pontefice Martino, affinchè confermati da costui, si fossero poi pubblicati, e fatti osservare nel Regno come sue leggi, come diremo.

Intanto Re Pietro, vedendosi per la morte di Carlo, sicuro del Regno di Sicilia andò subito colle forze siciliane ad opporsi in Aragona al vittorioso Re di Francia, il quale avea già preso Perpignano, Girona e molte altre terre di quel Regno, per acquistarlo a Carlo di Valois suo figliuolo secondogenito, che n'avea avuto il titolo e l'investitura dalla Chiesa romana; e benchè si trovasse con forze assai dispari, per lo grandissimo ardir suo naturale, accresciuto dal favor della fortuna sino a quel dì, volle attaccar la battaglia; ma rotto il suo esercito, ed egli rimasto ferito, a gran pena ritirandosi, si salvò a Villafranca, dove di là a pochi giorni, a' 6 ottobre di quest'anno 1285, trapassò. Re certo dignissimo di lode e di memoria eterna: poichè con pochissime forze, coll'arte e con l'industria, solo difese da due Re potentissimi, e da un Papa acerbissimo nemico, due Regni tanto distanti l'uno dall'altro, trovandosi sempre pronto colla persona ove il bisogno richiedeva che fosse. Di lui rimasero quattro figliuoli maschi, Alfonso, Giacomo, Federico e Pietro, e due femmine, Isabella e Violante. Ad Alfonso lasciò il Regno d'Aragona, ed a Giacomo quel di Sicilia, con condizione, che se Alfonso moriva senza figliuoli, Giacomo gli succedesse in quel Regno e nella Sicilia.

Certamente il Regno d'Aragona, per la morte di Re Pietro, sarebbe venuto in mano de' Franzesi se non l'avesse salvato da una parte una gravissima pestilenzia, che venne all'esercito del Re di Francia; e dall'altra, la gran virtù di Ruggiero di Loria, il quale, fin dentro il Porto di Roses, andò a bruciare l'armata franzese, dopo l'incendio della quale fu costretto Re Filippo di ritirarsi a Perpignano, per aver perduta la comodità delle vettovaglie, che gli somministrava l'armata; ed infermato in Perpignano, passò di questa vita quest'anno a' 23 di settembre, e gli succedè Filippo il Bello suo figliuolo.

Fu quest'anno anche lugubre, per la morte di Papa Martino, il quale a' 28 di marzo 1285[455] morì in Perugia, e tosto in suo luogo fu rifatto Onorio IV romano, della nobilissima famiglia Savelli.

Papa Onorio calcando l'orme del suo predecessore, ancorchè italiano, fu tutto inteso a favorire la Casa d'Angiò, e nell'istesso tempo, per mezzo del Legato Girardo fece provvedere a' bisogni del vedovo Regno; e perchè il Conte d'Artois, il quale avendo intesa la morte del Re Pietro, e che per testamento avea lasciati divisi i Regni, era entrato in isperanza di ricovrar la Sicilia di mano del Re Giacomo, onde avea tutti i suoi pensieri a quell'impresa rivolti; volle ancor Onorio profittando dell'occasione intrigarsi nel governo civile del Regno, ed a provvederlo di nuove leggi conformi alli desiderj de' Baroni, ed universalmente di tutti i Regnicoli; ma più d'ogni altro a ristabilire i privilegi ed immunità delle persone ecclesiastiche di quello. A questo fine con una sua particolar Bolla spedita a' 17 settembre di quest'anno 1285 confermò que' Capitoli, che Carlo Principe di Salerno mentr'era Vicario del Regno statuì nel Piano di S. Martino; ma que' soli che riguardavano l'immunità e privilegi degli Ecclesiastici, la qual Bolla, esemplata dal suo originale, che si conserva nell'Archivio della Trinità della Cava, si trova anche inserita da Ferdinando I d'Aragona nelle nostre prammatiche, ed è tutto altra, come si disse, di quella, della quale saremo ora a ragionare.

CAPITOLO I. De' Capitoli di Papa Onorio IV, e qual uso ed autorità ebbero nel Regno.

Chiunque considererà lo stato lagrimevole, nel quale per le avversità del Re Carlo I, e per la prigionia del Principe suo figliuolo, erasi ridotto questo Reame, non si maraviglierà come il Pontefice Onorio abbia potuto innalzar tanto la sua autorità sopra il medesimo, sicchè a suo arbitrio si vegga impor leggi non pure ai nostri Baroni e ad altri Regnicoli, ma a' Regi stessi, trattandogli come suoi sudditi e veri vassalli. Il bisogno che s'avea in questi tempi cotanto a loro avversi, de' Pontefici romani, fece, che il Principe Carlo mentr'era Vicario del Regno si ponesse sotto la protezione del Pontefice Martino, allora vivente, al quale diede ampio potere di regolare il governo di quello, e di rimettere a lui lo stabilimento, ed il modo intorno all'esazion delle collette, e di ridurle conforme a' tempi del buon Re Guglielmo, e di dar sesto alle gravezze de' suoi sudditi. Il Cardinal di Parma fece dal canto suo quanto potè, ma non finì di perfezionare l'opera con Martino, come fece poi col Pontefice Onorio, il quale pose mano non solo a stabilir il modo di quest'esazione, ma diede molti regolamenti intorno ad altre più gravi e rilevanti cose, alla succession feudale, e sopra altri punti non appartenenti, che al supremo imperio del Principe.

L'origine però di tali intraprese deve riportarsi più indietro, cioè a quelle gravi e pesanti condizioni apposte nell'investitura, che Papa Clemente IV fece del Regno a Carlo I. Questo Principe mentre durò la sua prospera fortuna, non si curò molto d'osservarle, ed intorno alle esazioni delle collette e delle altre sovvenzioni continuò, siccome le ritrovò in tempo del Re Manfredi; anzi per essere un Principe assai diligente in conservare le sue ragioni fiscali, mostrò maggior acerbità, che gli altri suoi predecessori. Ma sopravvenute da poi le disgrazie di Sicilia, allora il Principe di Salerno suo figliuolo per acquistar benevolenza da' sudditi, in que' Capitoli stabiliti nel Piano di S. Martino, ordinò che tal esazione dovesse ridursi conforme a' tempi del buon Guglielmo; ma poichè non vi era chi di tal uso e modo potesse render testimonianza, fu rimesso, come si disse, al Pontefice Martino allora vivente, che dovesse stabilirlo con sentire i Sindici delle città e delle terre, che l'informassero dello stato delle loro Comunità.

Il Pontefice Martino per la morte accaduta del Re Carlo, e per la prigionia del Principe di Salerno, rimandò subito il Cardinal di Parma suo Legato in Napoli. Questi appena giunto, pensò prima d'ogni altra cosa vantaggiare l'ordine ecclesiastico; onde fece convocare in Melfi i Prelati del Regno, e nel dì 28 marzo dell'anno 1285 nel quarto anno del Ponteficato di Martino stabilì alcuni Capitoli riguardanti il favore della giurisdizione ed immunità ecclesiastica, che procurò ampliare quanto più potesse[456]. E questi Capitoli nè da Onorio, nè da Martino furono confermati, perchè fatti dal Cardinal Gerardo nel tempo istesso, che morì Martino; ond'è, che allegandosi alle volte da Matteo d'Afflitto[457] si nominano Capitoli di Gerardo, come si vede nella costituzione praesente, ove n'allega uno ex Capitulis Gerardi, che comincia: Capientes Ecclesiarum et locorum, etc.[458]. Questi Capitoli di Gerardo è da credere, che nell'età d'Afflitto si leggessero M. S. poichè non vi è notizia, che si fossero mai impressi, e che poi di loro si fosse perduto ogni vestigio, come inutili: o tanto più fecer quelli sparire i Capitoli di Onorio, per li quali fur dati più accurati e numerosi regolamenti.

Ma essendo da poi sopraggiunto in Napoli il Conte d'Artois mandato dal Re di Francia, perchè come Balio governasse egli la Casa ed il Regno del Principe suo cugino: il Legato seppe far tanto, che non fu escluso affatto dal governo, anzi la sua accortezza e più il bisogno, che s'avea allora del Pontefice, fecero, che insieme colla Principessa Maria ed il Conte lo governasse. Ma questi distratto dalle cose militari, per la guerra che ardea allora per la ricuperazione della Sicilia, non potè badar molto al governo civile e politico; onde morto il Pontefice Martino, e rifatto Onorio in suo luogo, si pose costui colle istruzioni del Legato Gerardo a stabilire nuovi Capitoli, che sono i veri Capitoli di Papa Onorio.

Nel che son da notare i vari errori, che presero i nostri Dottori intorno all'Istoria di questi Capitoli, de' quali non fu nemmeno esente l'istesso Reggente Moles[459], che con più accuratezza di tutti gli altri ne scrisse; poichè e' credette, che il Conte d'Artois fosse stato costituito Balio del Regno da Onorio, affinchè insieme col Cardinal di Parma lo governasse, e che perciò questi Capitoli fossero stati drizzati da Onorio così all'uno, come all'altro. Più gravi furono gli errori del Reggente Gio. Francesco Marciano[460], il quale scrisse, che il Principe di Salerno, mentr'era Vicario, mandasse a supplicare il Pontefice Martino, che gli inviasse un Legato appostolico, perchè riformasse lo stato del Regno, e lo riducesse, siccome era nel tempo del Re Guglielmo, e che perciò gli mandasse il Cardinal di Parma; quando tal riforma dovea farsi dove risedeva il Papa, ove perciò avea il Principe comandato, che si mandassero i Sindici delle terre. Questo Cardinale fu mandato prima in Sicilia per accorrere a quella rivoluzione, e da poi portossi in Napoli. Ma dopo la prigionia del Principe, ed il ritorno di Carlo I da Francia, il Cardinale erasi portato dal Papa; e fu mandato dal Pontefice Martino di nuovo quando intese la morte del Re Carlo, affinchè assumesse il governo del Regno; ed allora avendo intese le querele de' Regnicoli intorno all'esazione delle collette ed i desideri de' Baroni, perchè s'allargassero i gradi della successione feudale; di tutto ciò ne fece con varie istruzioni ed informazioni partecipe il Pontefice Martino, acciocchè vi dasse rimedio, e gli mandò ancora que' Capitoli, che il Principe di Salerno avea stabiliti nel Piano di S. Martino. Ma il Papa sopraggiunto dalla morte, non potè far niente; onde rifatto in suo luogo Onorio, questi trovandosi allora a Tivoli a' 17 di settembre di quest'anno 1285 con una particolar sua Bolla confermò que' Capitoli fatti da Carlo nel Piano di S. Martino, attenenti al favore dell'immunità ecclesiastica, che, come si è detto, sta inserita nelle nostre prammatiche, e nel medesimo dì stabilì questi nuovi Capitoli, li quali mandò al Cardinal di Parma suo Legato, che sono i veri Capitoli di Papa Onorio; perchè quelli confermati da lui nella Bolla, che si legge nelle nostre prammatiche, non sono suoi, ma di Carlo Principe di Salerno.

I Capitoli, che dal Pontefice Onorio furono con tal occasione stabiliti, furono molti, parte riguardanti il modo per l'esazione delle collette, parte in favor dei Baroni, e parte in beneficio universale del Regno; poichè intorno alla libertà e favore dell'Ordine ecclesiastico avea egli provveduto a bastanza colla conferma, che fece de' Capitoli del Principe di Salerno.

Intorno all'esazione delle collette, stabilì, che in quattro soli casi fosse lecito al Re d'imporle a' suoi sudditi: ciò ch'eccedeva il potere, che gli fu dato dal Principe di Salerno, il quale solamente gli commise, che dovesse riformare, non stabilire i casi ove potesse imporgli: i casi erano questi: I. Per difesa del Regno, se accadesse esser quello invaso, ovvero se accaderà ribellione, o guerra civile permanente, e non simulata. II. Se accaderà doversi riscattare la persona del Re da mano de' nemici, ne' quali due casi stabilisce la somma di 50 mila once d'oro. III. Quando accaderà, che il Re voglia armarsi col cingolo militare, ovvero suo fratello, o alcuno de' suoi figliuoli, nel che vuole, che l'esazione non trapassi la somma di 12 mila once. IV. Per maritar sua figliuola, o sorella, o alcuna delle sue nipoti descendenti per linea retta: stabilendo la somma di 15 mila once. Ed in tutti questi casi, che una sola volta l'anno, e non più potessero imporsi, se non quando il bisogno, o altre circostanze da conoscersi da lui, non ricercassero altrimenti.

Stabilì ancora molti altri Capitoli riguardanti la mutazione delle monete, omicidi e furti, che debba il Re astenersi dall'alienazione de' demaniali del Regno. Tolsegli ancora la facoltà contro i feudatarii, che tengono feudi piani: che i matrimonj debbano esser liberi, togliendo l'assenso del Re, che prima si ricercava in quegli de' Baroni. Diede ancora molti altri provvedimenti intorno a' rilevi, adoe, ed altri adiutorii da prestarsi da' Baroni al Re: ampliò la successione feudale a beneficio de' Baroni: che il jus Francorum abbia luogo non meno nella successione de' figliuoli, che de' fratelli. Provvide intorno all'elezione degli Ufficiali, e diede altri regolamenti sopra diversi capi, che oltre di leggersi nella sua Bolla, possono vedersi presso il Vescovo Liparulo[461], e Gio. Francesco Marciano[462].

Questi Capitoli, testifica il Reggente Moles[463], che furono lungamente conservati nell'Archivio regio, ed allegati come leggi da' nostri Professori. Il Reggente Marciano[464] anche attesta, che un autentico transunto de' medesimi si conserva nell'Archivio della Trinità della Cava insieme coll'original Bolla di Papa Onorio fatta in confermazione de' Capitoli del Principe di Salerno nel Piano di S. Martino; ed il Reggente Moles[465] dice da quell'Archivio averne egli avuta una copia estratta da quella original Bolla[466]. E narra Giovanni Francesco Marciano, che il Reggente Moles ed il Consigliere Orazio Marchese, per aver copia così di detta Bolla, come de' suddetti Capitoli, mandarono Marcello Marciano suo padre, allora Avvocato, in quel monastero per estrarla, come fece; e che que' due celebri Giureconsulti a' suddetti Capitoli v'aveano fatto un pieno Commentario per darlo alle stampe. Ma che essendosi mandato il libro in Casa del Consigliere Gizzarello destinato alla revisione de' libri, essendo una notte accaduto un incendio nella libreria di quel Consigliere, restò quello bruciato con tutti gli altri libri. E così ciò, che in tanti giorni, con tanti sudori e vigilie erasi fatto, una sola notte tolse ed estinse.

Noi abbiamo avuta la sorte d'aver in mano un antico Camerario, che fu di Marcello Marciano, dove evvi questa copia MS. ch'egli estrasse dall'Archivio della Cava, la quale avendola noi riscontrata coll'originale, che ivi si conserva, abbiam reputato farla qui imprimere, essendo conforme a quella, che Rainaldo[467] impresse ne' suoi Annali, ch'e' dice aver estratta dall'Archivio del Vaticano.

Capitula Papae Honorii.

Honorius Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Justitia et pax complexae sunt se, ita societate indissolubili societae tuentur, sic se comitatu individuo comitantur, ut una sine altera plane non possit haberi, et qui laedit alterutram, pariter offendant utramque. Hinc complexus earum graviter impeditur injuriis, per eas etenim laesa Justitia, Pax turbatur, ipsaque turbata, facile in guerrarum discrimina labitur. Quibus invalescentibus justitia inefficax redditur, dum et debitum sortiri nequit effectum: sicque ipsa sublata, nimirum pax, tollitur opus ejus, et ipsius fructus subducitur seminandus in pace, ac proinde complexis deficientibus, necessario deficit et complexus, in horum vero defectu licentia laxata dissidiis multiplicantur bella, pericula subeunt, animarum, et corporum crimina frequentantur. Nec rerum vastitas praeteritur. Haec in praesidentium injuriosis processibus, et inductarum in subditos oppressionum excessibus patent apertius, et evidentius ostenduntur. In quorum multiplicatione sauciantur corda laesorum; et quantominus datur opportunitas licite propulsandi, quae illicite inseruntur, tanto rancor altius radicatur interius, et periculosius prorumpit exterius opportunitate concessa. Fiunt enim plerumque hostes ex subditis, transeunt auxilia securitatis in metum, munitiones in formidinem convertuntur, nutant Regnantium Solia, redundant Regna periculis intestinis, quatiuntur insidiis, extrinsecis insultibus impetuntur audacius, et regnantes in eis, qui operantes justitiam exaltationis gloriam merentur, humiliati propter injustitias frequenter in opprobrium dejectionis incurrunt. In praemissis etsi scripturae nos instruant, efficacius tamen notis docemur exemplis. Quantis enim tempore, quo Friderici olim Romanorum Imperatoris propter illatas Regnicolis afflictiones illicitas, et oppressiones indebitas in Regno Siciliae non absque immensitate gravaminum inductas ab ipso, Regnum ipsum tempestatibus fluctuarit; quot, et quantis rebellionibus concussum extiterit, quot invasionibus attentatum, quantum per ipsum, et posteros suos depauperatum opibus; quot incolarum exiliis, et stragibus diminutum, nullum fere angulum Orbis latet; quam praecipiti Fridericus idem, et genus ipsius ruina corruerunt probat notorius casus ejus, et manifestum eorumdem exterminium posterorum. Verum adeo Friderici ejusdem in dictis continuata, et aucta posteris, ac in alios exemplari derivatione transfusa processit iniquitas, quod per eum inventa gravamina usque ad haec tempora duravisse, nec non et augumentata dicuntur aliqua eorundem, et adjecta nihilominus alia non minora; propter quod nonnullorum supponit opinio, quod clarae memoriae C. Regem Siciliae, quem prosecutionis dictorum gravaminum eorumdem Friderici, et posterorum perniciosa exempla fecerunt saltem permissione participem, dum opinaretur forsitan licita, quae ab illis audiverat tam longis temporibus usurpata: reddiderunt etiam praedictorum consequentium ad illa discriminum non prorsus expertem, prout Siculorum rebellio multis onusta periculis, aliorumque ipsam foventium persecutio manifestant non solum in ejusdem Regis, ac haeredum suorum grave adeo excitatae discrimine, quod ipsis haeredibus, nisi per nos celerius occurratur, praetactorum subductione gravaminum instans perditionis totius dicti Regni periculum comminantur; sed et in grande nostrorum, et Ecclesiae Romanae dispendium prorogatae: cum sit per eas in Siciliae Insula, et in nonnullis aliis ejusdem Regni partibus ipsarum incolis, nec nobis, nec Ecclesiae ipsi parentibus, sed adhaerentibus potius inimicis, nostra, et ipsius Ecclesiae civilis interversa possessio, et in caeterarum aliquibus turbata frequentius, et turbetur. Ex quo datur patenter intelligi quantum in iis nostrum, et Ecclesiae praefatae interesse versetur, quantumque ad nostrum spectet officium, et haeredum ipsorum praecipue necessitas exigat, non tantum praemissis obortis in eodem Regno, quod est ipsius Ecclesiae speciale, tanquam ad jus, et proprietatem, ejus pertinens, dictisque Regi, et haeredibus in feudum ab ipsa concessum obviare periculis. Sed etiam ne similia oriantur in posterum, diligentem curam, et curiosam diligentiam adhibere, praetacta gravamina eorundem periculorum, ut veritati concurrat expressio manifestas occasiones et causas congruae provisionis beneficio abrogando. Cum proprietatis Domino praedium, in quo est jus alii constitutum pro eo, quod sua interest tueri fines ipsius, custodire liceat, eo etiam cui jus debetur invito, custodiae autem nomen id habeat, quod qui tenetur ad eam, non solum id debeat, ut si casu viderit in re custodienda fieri quid adversum prohibeat facientem, verum etiam ut curet dare operam, ne id fiat. Multiplex itaque nos ratio interpellat, et exigit, illud in hujusmodi gravaminibus, super quibus fama publica, et variae inquisitiones per Venerabilem fratrem nostrum Gerardum Sabinensem Episcopum Apostolicae Sedis Legatum factae de speciali mandato Sedis ipsius, et indagationes alias habitae nos informant, nostrae provisionis edicto remedium adhiberi, per quod injustis submotis oneribus circa ea in Regno praefato solidi stabilita justitia, Regium Solium firmet, pacis tranquilla producat, sitque inibi publice tranquillitatis silentium cultus ejus, et ipsa vinculum societatis humanae. Sic superiorem populo sibi subjecto domesticet, eique ipsius populi corda consolidet, qui superior insidiarum sollicitudine absolutus securitatis jucunditate laetetur, populos pressuris indebitis liberatus in pacis pulcritudine sedeat, et in requie opulenta quiescat, et in unanimitate ipsorum, ac mutuo sinceritatis affectu ejusdem Regni statu roborato pacifico, non sic, profligatis hostibus, qui foris exterreat, aut qui pacatis incolarum ejusdem animis intus turbet; instantiae quoque praemissae interpellationis non modicum adjicit, quod memorati Regis, dum viveret, et dilecti filii nobilis viri C. sui primogeniti ex eo manifeste percepimus ad id, quo vota concurrere, quod idem Rex super directione, ordinatione, reformatione, seu quacumque alia dispositione collectarum, exactionum, matrimoniorum, aut aliorum quorumlibet, quae gravamina dicerentur, vel dici possent, tam circa Ecclesias, Monasteria, et alias Ecclesiasticas personas, quam circa Communitates, et Universitates Civitatem, Castrorum, et aliorum locorum, et etiam circa singulares personas totius Regni praedicti, aut cujuslibet partis ejus, foelicis recordationis Martini Papae Quarti praedecessoris nostri directioni, reformationi, dispositioni, et ordinationi se piene, ac libere, alte, ac basse submisit, dans, et concedens eidem super iis plenam, et liberam potestatem, ac promittens quicquid per eundem praedecessorem ipso Rege, dictove primogenito tunc ejus Vicario in Regno eodem, et aliis suis Officialibus requisitis, vel irrequisitis etiam actum foret, se, ac haeredes suos ad hoc specialiter obligando inviolabiliter observare suis super hoc patentibus literis praedecessori concessis eidem, praemissa quoque in mortis articulo per alias suas similiter patentes literas plenius repetens, et confirmans eidem praedecessori per eas humiliter supplicavit; ut omnia onera fidelium Regni sui, et quae gravamina dici possent, removere, tollere, et cassare, dictumque Regnum prospere reformare, omniaque statuere, quae ad bonum statum haeredum suorum, et fidelium eorundem expedire videret sua provisione curaret, non obstante, si Regem ipsum tunc infirmitate graviter laborantem naturalis debiti solutione contingeret praeveniri, sicut praemissae ipsius Regis literae, quae per nos aliquos ex fratribus nostris diligenter inspectae in Archivio ejusdem servantur Ecclesiae, manifestius attestantur. Et tam idem Rex, quam dictus primogenitus super tollendis aliquibus eorundem gravaminum constitutiones varias edidisse dicuntur, et illae plenioris exequutione observationis indigeant, non plene (ut intelleximus) hactenus observatae. Volentes igitur, et illis robur Apostolicae confirmationis adjicere (ut inferius exprimetur) et praetactum nostrum exequi, ac commode provisionis adjectione propositum, infrascripta omnia prout substituta eorum senes indicat, de Fratrum nostrorum consilio et assensu, ac potestatis plenitudine providendo, a gravamine illo deliberavimus inchoandum, qui majorem scandali materiam, et generalius ministrabat.

Ideoque ut omnino cesset in Regno eodem onerosa exactio collectarum, praesenti edictali provisione, ac constitutione valitura perpetuo prohibemus per Reges, qui pro tempore fuerint, seu pro eis Dominantes in Regno praedicto, vel Ministros ipsorum collectas fieri, nisi tantum in quatuor casibus infrascriptis.

Primus est, pro defensione terrae, si contingat invadi Regnum invasione notabili, sive gravi, non procurata, non momentanea, seu transitura facile, sed manente, aut si contingat in eodem Regno notabilis rebellio, sive gravis, similiter non simulata, non procurata, non momentanea, sive facile transitura, sed manens.

Secundus est, pro Regis persona redimenda de suis redditibus, et collecta, si eam ab inimicis captivari contingat.

Tertius est, pro Militia sua, seu fratris sui consanguinei, et uterini, vel saltem consanguinei, sive alicujus ex liberis suis, cum se hujusmodi fratrem suum, vel aliquem ex eisdem liberis militari cingulo decorabit.

Quartus est, pro maritanda sorore simili conjunctione sibi conjuncta, vel aliqua ex filiabus, aut neptibus suis, seu qualibet alia de genere suo ab eo per rectam lineum descendente, quam, et quando eam ipse dotabit. In praedictis enim casibus (prout qualitas tunc imminentis casus exigeret) licebit Regi collectam imponere, ac exigere a subjectis, dum tamen pro defensione, invasione, seu rebellione praedictis, aut ipsius Domini redemptione, quinquaginta millium, pro militia duodecim millium, pro maritaggio vero quindecim millium unciarum auri summam collectae universalis totius Regni ejusdem, tam ultra Farum, quam citra, quantitas non excedat. Nec concurrentibus etiam aliquibus ex praedictis casibus, collecta in uno, et eodem anno, nisi una tantummodo imponatur.

Sicut autem collectae quantitatum praedictas summas in suis casibus limitatas excedere, ut praemittitur prohibemus, sic nec permittimus indistincte ad ipsas extendi, sed tunc tamen, cum casus instantis qualitas id exposcit, et ut in praedictis etiam casibus possit Rex, qui pro tempore fuerit eo vitare commodius gravamina subditorum, quo uberiores fuerint redditus, et obventiones ipsius, eum a demaniorum donatione volumus abstinere, id sibi consultius suadentes.

Simili quoque prohibitione subjicimus mutationem monetae frequentem, apertius providentes, quod cuilibet Regi Siciliae liceat semel tantum in vita sua novam facere cudi monetam, legalem tamen, et tenutae, secundum consilium Peritorum in talis competentis, sicut in Regnis illis obsevatur, in quibus est usus legalium monetarum, quodque usualis moneta sit valoris exigui, et talis quod in eodem valore sit apta manere toto tempore vitae Regis, cujus mandato cudetur, nec pro ea, vel aliqua magna moneta, quam idem Rex semel tantum in vita sua fecerit expendenda, fiat collecta, vel distributio, sed campsoribus, et aliis mercatoribus volentibus eam sponte recipere tribuatur; et hoc ita praecipimus temporibus observari.

In homicidiis clandestinis providendo praecipimus, nihil ultra poenam inferius annotatam ab Universitatibus exigendum, videlicet, ut pro Christiano, quem clandestine occisum inveniri continget, ultra centum augustales. Pro Judaco vero, vel Saraceno, ultra quinquaginta nil penitus exigatur. Augumento, qui circa eandem poenam idem Rex dicitur induxisse omnino sublato: praesertim cum memorati Rex, et Primogenitus dicantur idem per suas constitutiones noviter statuisse, quas quoad hoc decernimus inviolabiliter observandas, et haec intelligi tantum pro homicidiis vere clandestinis, in quibus ignoratur maleficus, nec aliquis accusator apparet. Adjicientes, quod nonnisi tantum in locis magnis, et populosis exigi possit quantitas supradicta, in aliis vero infra quantitatem eandem pro qualitate locorum exactio temperetur.

Eidem provisioni adjiciendo praecipimus, Universitates ad emendationem furtorum, quae per singulares personas contingit fieri, nullatenus compellendas.

Nec ad mutuandum Regi aut Curiae suae, aut Officialibus, vel Ministris ipsorum, aut recipiendum aliquatenus Regiae massariae custodiam, sive onus, seu possessionum regalium procurationem, aut gabellae, vel navium, seu quorumcumque vassellorum fabricandorum curam, quicumque cogendum invitum: usurpationibus, quae contrarium inducebant penitus abrogatis, maxime cum dicti Rex, et Primogenitus ad relevanda, non tamen plene gravamina in praemissis inducta, Constitutiones varias promulgasse dicantur.

Concedimus autem, ut si casus emergat, in quo sit necessarium, naves, vel alia vassella pro utilitate publica fabricari, liceat tunc Regnanti committere eorum fabricationis hujusmodi expensis Regis faciendae personis idoneis, videlicet hujus rei peritiam habentibus, et quos officium tale decet, et ipsis satisfiat pro susceptione curae praedictae de competenti mercede, et idem servari praecipimus in faciendo biscotto.

Ad Captivorum custodiam, Universitates, vel singulares earum personae nullatenus compellantur, praesertim cum hoc ipsum dicatur ejusdem Regis constitutione provisum, quod praecipimus inviolabiliter observari.

Gravamen, quod in pecunia destinando Regi, vel Regali Camerae, seu ad loca quaecumque alia Universitatis alicujus expensis per aliquas personas ejusdem Universitatis periculo eligendas inferri dicti Regni Universitatibus dicebatur, provisione simili prohibemus ipsis Universitatibus, vel singularibus personis earum de caetero irrogari, maxime cum dicatur idem quoad Universitates dicti primogeniti prohibitoria constitutione provisum, quam in hac parte decernimus inviolabiliter observandam.

Illud, quod in eodem Regno dicitur usurpatum, videlicet, quod Incolae ipsius Regni ad reparanda Castra, et construenda in eis, expensis propriis nova aedificia cogebantur, emendatione congrua corrigentes providendo praecipimus, ut nil ultra expensas necessarias ad reparationem illorum antiquorum Castrorum, quae consueverunt hactenus incolarum sumptibus reparati, et aedificiorum, quae in hujusmodi Castris fuerant ab antiquo, ab eisdem incolis peti possit, et constitutio, quam circa hoc idem Primogenitus edidisse dicitur, in hujusmodi antiquis Castris, et Aedificiis solummodo intelligenda servetur. Antiqua vero Castra intelligi decernimus in hoc casu, quorum constructio annorum quinquaginta jam tempus excessit.

Circa personas accusatas, quae in eodem Regno injuste capi dicebantur, si etiam idoneos fidejussores offerrent, licet dictus Rex aliquid statuisse dicatur ad gravamen hujusmodi temperandum: Nos tamen, ut nulla super hoc querela supersit, providendo praecipimus jura civilia observanda, et eadem observari jubemus.

Circa destitutionem possessorum Comitum, Baronum, et quorumlibet aliorum, qui per Regalem Curiam, et Officiales ipsius, ac alios alienigenas feuda tenentes in Regno suis possessionibus, si quando Curia, Officiales, vel alienigenae praedicti jus habere praetendebant, in illis spoliari, sive destitui dicebantur, et de possessoribus effici petitores, nullo Juris ordine observato, nec non et cum aliquis dicitur invenisse thesaurum, et etiam cum quis apud eandem Curiam pro alio fidejussit, ita quod nec aliquis suae destituatur possessionis commodo, vel spolietur, aut destituatur eadem, nec quod illum, qui defertur, aut convincitur de intentione thesauri, nec quoad fidejussores Curiae datos, aliter quam eadem jura statuunt, procedatur.

Regibus futuris pro tempore in Regno praedicto, et memoratis incolis, qui de inordinata passuum ejusdem Regni custodia querebantur se immoderate gravari, similiter de passu providentes eidem custodiae moderamen competens adhimebus, videlicet, quod tempore impacato, seu imminente turbatione aut verisimili turbationis suspicione, et contra ipsum Regem, aut dictum Regnum, seu in Regno eodem Rex facere possit, passus eosdem ad evitandum pericula custodire. Tempore vero pacifico incolis Regni habitantibus in eodem ac aliis non suspectis liber sit ex eo exitus, et ingressus in illud, ita tamen, quod equi ad arma nullo tempore sine Regis licentia extrahantur exinde ad vendendum.

Victualia vero quaelibet de suis possessionibus, vel massariis, seu oves, boves, et alia animalia humano competentia usui, de gregiis propriis, armentis, vel redditibus habita extra Regnum, dum tamen non ad inimicos eorundem Regis, aut Regni, unusquisque libere mittat, etiam ad vendendum, nisi sterilitas, aut praetactae turbationis instantia, seu verisimilis suspicio suadeat, circa missionem hujusmodi per Regem ejus temporis aliud ordinandum. Si vero praedicta victualia, vel animalia ex negotiationis commercio habeantur etiam fertilitatis tempore absque Regnantis licentia extra Regnum mittere vel ex ipso extrahere non liceat sic habenti. In omnibus praemissis missionis, seu extractionis casibus, jure, quodcumque Regi competit, per omnia semper salvo. Infra Regnum vero etiam per mare liceat cuilibet.

Ecclesiasticae, saecularive personae frumentum, et alia blada, nec non et legumina de propriis terris, massariis, atque redditibus habita, sine jure exiturae, Fundici, seu Dohanae in loco, in quo victualia recipiantur, vel deponantur praestando, de uno loco deferre, seu facere deferri ad alium, a Rege, seu ipsius Officialibus licentia non petita. Emptitia vero jure exiturae, ac Fundici non soluto, sed alio si quod Regi debetur, dummodo emptitiorum delatio de Portu licita, ad similem Portum, et cum barcis parvis centum solummodo salmarum, vel infra capacium tantum fiat et deferentes, seu deferri facientes praemissa emptitia, dent particulari Portulano loci, in quo fiet oneratio eorundem, fidejussoriam cautionem, quod literas testimoniales de ipsorum victualium, et leguminum extractione a simili Portulano loci, in quo exoneratio ipsa fiet habeant infra certum terminum pro locorum distantia praefigendum, et haec omnia perpetuo praecipimus observari.

Abusum contra naufragos, ut fertur, inductum in eo, quod bona, quae naufragium evadebant, capiebantur per Curiam, nec ipsis naufragis reddebantur, ejusdem provisionis oraculo penitus abolemus, praecipientes bona hujusmodi illis restitui, ad quos spectant.

Querelam gravem hominum Regni ejusdem super eo nobis exhibitam per Curiales stipendiarii Regii, et alii regalem Curiam sequentes in civitatibus, et locis, ad quae cum dicta Curia, vel sine ipsos declinare contigit domos Civitatis, seu locorum eorundem pro suo arbitrio Dominis intrabant invitis, et interdum ejectis eisque in altilibus animalibus, et aliis bonis eorum, et quandoque horum occasione in personis ipsorum graves injurias inferebant, sopire competentis provisionis remedio cupientes, prohibemus, ne aliquis Curialis stipendiarius, vel alius sequens Curiam memoratam, domum, vel hospitium aliquod capere, sive intrare propria authoritate praesumat, sed per duos, aut tres, aut plures, prout Civitatis, aut loci magnitudo poposcerit per eandem Curiam, et totidem a locorum incolis electos, authoritate tamen Regia deputandos, hospitia memoratis Curialibus, stipendiariis, et aliis assignentur. Iidem autem Curiales, stipendiarii et alii nulla bona suorum hospitum capiant, nec in illis, aut in personis eorum ipsis aliquam injuriam inserant, nec ipsorum aliquis pro eo, quod sibi hospitium fuerit aliquando taliter assignatum, si cum aliis ad eundem locum cum Curia, vel sine Curia venire contingat, si jus hospitandi vendicet in eodem, aut ipsum intrare audeat, nisi fuerit sibi simili modo iterum assignatum. Hujusmodi autem hospitia taliter assignata, praefati Rex, et illi de domo, et familia sua gratis semper obtineant; Reliqui vero, sive stipendiarii, sive quicumque alii per unum mensem solum, si tanto tempore in eodem loco contingat Curiam residere, si vero ultra resederit, vel ipsos stipendiarios, aut alios ad aliqua loca sine Curia venire contingeret, satisfaciant Dominis hospitiorum, seu ipsorum actoribus de salario competenti per deputatos, ut praemittitur, moderando.

Similiter prohibemus, ne in locis, in quibus vina, et victualia possunt venalia reperiri, quisque ea per Regalem Curiam, aut Curiales, seu per quoscumque Ministros ipsorum, vel quoscumque alios invitus vendere compellatur nec aliqua bona nolentibus vendere, auferantur, nec eorum vegetes consignentur, etsi de facto fuerint consignatae, signa eis imposita liceat Dominis authoritate propria removere, praesertim cum praefatus Rex hoc ipsum de remotione hujusmodi statuisse dicatur; si vero in loco, ad quem Curiam, Curiales, et alios praedictos declinare contingit, talia venalia non habentur, abundantes in illis per aliquem, vel aliquos ad hoc a Regali Curia, et totidem a locorum incolis electos, authoritate tamen Regia deputandos omnia hujusmodi, quae habent ultra necessaria suis, et familiarum suarum usibus, non solum Curiae, sed Curialibus, et aliis eam sequentibus cogantur vendere pretio competenti per deputatos, ut praemittitur, moderando.

In matrimoniis, in quibus volentibus ea contrahere varia impedimenta contrahendi adimentia libertatem per Regem; et suos ingeri dicebantur, Apostolicae provisionis beneficium deliberavimus adhibendum; ideo provisione irrefragabili prohibentes Regnicolis Regni habitatoribus, matrimonium inter se contrahere volentibus per Regem, vel suos Officiales, aut alios quoslibet inhibitionis, seu cujuslibet alterius obicem impedimenti praestari, declaramus, et declarando praecipimus, libera esse matrimonia inter eos, ita quod bona mobilia, vel immobilia, feudalia, vel non feudalia, libere sibi mutuo dare possunt in dotem, nec iidem Regnicolae Regni ut praemittitur, habitatores ejusdem super matrimonio inter se contrahendo, aut in dotem dando bona quaelibet, licentiam petere teneantur, nec pro eo quod matrimonium esset cum bonis quibuslibet, aut dote quantacumque contractum fuerit a Rege licentia non petita contrahentibus, aut alterutri eorundem, vel Parentibus, Consanguineis, sive amicis ipsorum in personis, aut rebus impedimentum, dispendium, aut gravamen aliquod irrogetur, nulla in praemissis constitutione, vel consuetudine contraria de caetero valitura.

Providendo praecipimus, ut si quando in Regno praedicto contra certam personam fuerit inquisitio facienda, nisi ea praesente, vel se per contumaciam absentante, non fiat, si vero praesens fuerit, exhibeantur sibi capitula, super quibus fuerit inquirendum, ut sit ei defensionis copia, et facultas; simili provisione praecipimus, ut pro generalibus inquisitionibus, nihil, vel sub compositionis colore, vel alias ab Universitatibus exigatur, sed si procedendum fuerit, juste procedatur ex eis, praesertim cum dictus Rex C. hoc idem statuisse dicatur.

Hujusmodi praecepto adjicimus: ut quoties inter Fiscum, et privatum causam moveri contingit, non solum in examinando jura partium, sed ad difinitivam sententiam juste ferendam, sive pro privato, sive pro Fisco, nec non ad ipsius exequutionem nulla in hoc difficultate ingerenda per Fiscum efficaciter procedatur, itaque nec in praedicto examine, nec in prolatione vel exequutione sententiae injustam moram, vel aliam injuriam patiatur per Fisci potentiam justitia privatorum.

Providendo districtius, inhibemus forestas per Regem aut Magnates suae Curiae, vel Officiales, seu quoscumque Ministros in Terris fieri privatorum, vel aliquarum forestarum occasione per Regiam Curiam Magistros, vel Custodes forestarum ipsarum aliquem in cultura Terrarum suarum, seu etiam perceptione fructuum impediri, sive ipsis propter hoc damnum aliquod vel iniuriam irrogari; factas vero de novo forestas hujusmodi omnino praecipimus amoveri.

Omnes Ecclesiasticae, secularesve personae Regni Siciliae libere suis salinis utantur, et praesentis provisionis oraculo prohibemus, ne illis, per Regem, Officiales, aut quoscumque Ministros ipsius usus, aut exercitium interdicatur earum, neve quisque prohibeatur sal de salinis ipsis proveniens emere ab eisdem.

Abusiones Castellanorum, per quos homines dicti Regni ad portandum eis paleas, ligna, et res alias etiam sine pretio cogebantur inviti, et iidem Castellani de rebus quae circa, seu per Castra eadem portabantur pedagia exigebant, praesentis provisionis beneficio prohibemus.

Ejusdem provisionis edicto praecipimus, ut pro literis regiis, et sigillo nihil ultra ipsius Regni antiquam consuetudinem exigatur, videlicet, ut pro literis justitiae nihil omnino, pro literis vero gratiae, in qua non est Feudi, vel Terrae concessio, nihil ultra quatuor tarenos auri ab impetrante solvatur, nulla in praemissis distinctione habita inter clausas literas, et apertas.

Pro literis autem super concessione Feudi, vel Terrae confectis, nec non et pro privilegiis aliis pro concessionis seu privilegii qualitate, aut benevolentia concedentis Curiae satisfiat; dum tamen summam decem unciarum pro quolibet concesso feudo integra satisfactio non excedat, sed nec praetextu sigilli regii justitiae, sive gratiae literis in aliquo casuum praedictorum impressi, vel appensi forsitan impetrans ultra quam praemittitur, solvere compellatur.

Animalia deputata molendinis, quae centimuli vulgariter nuncupantur, per regalem Curiam, vel officiales, aut Ministros ipsius, eamve sequentes, stipendiarios, vel quoscumque alios nullo modo ad aliquod eorum ministerium Dominis capiantur invitis, nec alia etiam, sed pro competenti pretio, de quo conventum fuerit inter partes, a volentibus conducantur, et haec ita de coetero praecipimus observari, maxime cum ipse Rex statuisse dicatur, quod Justitiarii, et subofficiales eorum, ac stipendiarii, et subofficiales non capiant animalia deputata ad Centimulos, sed cum est necesse, inveniantur alia habilia ad vecturam, et loerium conveniens tribuatur, etsi contrafecerint, restitutis animalibus cum toto damno eorum Dominis, poenae nomine, et pro qualibet vice, et quolibet animali solvant Curiae unciam unum auri; praemissam quoque constitutionem dicti Regis, similiter observari praecipimus.

De creatione Officialium praesertim extraneorum, qui propter ignorantiam status Regni et favorem, qui eis a Regali Curia praestabatur subjectos impune gravabant; consulte suggerimus, quod Rex creare studeat Officiales idoneos, qui subjectos injuste non gravent.

Super eo, quod Regnicolae querebantur, videlicet, quoti eis gravatis pro relevationis obtinendo remedio ad Regem aditus non patebat, suademus per Regem taliter provideri, quod querelae subditorum ad eum valeant libere pervenire.

Prohibemus, ne quisque pro animali silvestri extra defensam, vel limites defensae invento sine aliqua invenientis impulsione, arte, vel fraude, aliquatenus puniatur, etiamsi illud capiat, vel occidat.

Nullus Comes, Baro, vel alius in Regno praedicto de caetero compellatur ad terridas, vel alia quaecum que vassella propriis sumptibus facienda. Per hoc autem juri Regio in lignaminibus et marinariis, vel alio servitio vassellorum, quae a quibusdam Universitatibus, et locis aliis, sive personis singularibus dicti Regni deberi dicuntur, nolumus in aliquo derogari.

Si contingeret Baronem aliquem mori, filio, vel filia superstitibus, aetatis, quae debeat cura balii gubernari, providendo praecipimus, quod Rex alicui de consanguineis ejus balium concedat ipsius, et quod ad hoc inter consanguineos proximior, si fuerit idoneus, praeferatur.

Si aliquem feudum a Rege tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre, aut ejus liberis superstitibus, mori contingat, si decedentis feudum ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad Trinepotem, ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti.

Ad successionem feudi omnibus Personis feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eodem ordine admittendis.

In successione vero praemissa inter feudatarios, et subfeudatarios viventes in Regno jure Francorum sexus, et primogeniturae praerogativa servetur, ut inter duos eodem gradu feudatario conjunctos foeminam masculus, et juniorem major natu praecedat, sive sint masculi, sive foeminae concurrentes, nisi forsan duabus concurrentibus esset primogenita maritata, et junior remanserit in capillo, tunc enim junior, quae in capillo remanserit primogenitae maritatae in successione hujusmodi praeferatur. Sed si nulla remanente in capillo, duae, vel plures fuerint maritatae, majori natu jus primogeniturae servetur, ut alias in dicta successione procedatur.

Si vero feudum, de quo agitur, non ab aliquo parentum processerat, sed inceperat a Defuncto, tunc solus defuncti frater in eo succedat, nisi lex concessionis in praemissis aliud induxisset, et haec ita de caetero praecipimus observari, qualibet contraria consuetudine, vel constitutione cessante.

Nullus subfeudatarius pro feudo, quod ab aliquo feudatario Regis tenet, compellatur ipsi Regi servire, sed si aliquod aliud feudum ab ipso Rege tenet in capite, pro eo sibi serviat, ut tenetur.

Si contingat, subfeudatarium crimen committere, propter quod publicanda fuerint bona ejus, aut ipsum sine legitimis haeredibus fati munus implere, si feudum ejus fuerit quaternatum, nihilominus immediatus Dominus illud cum onere servitii consueti personae concedat idoneae Regi postmodum praesentandae, ut ejus super hoc habeatur assensus. Si vero quaternatum non fuerit, sic ad eundem immediatum Dominum revertatur, ut ipsum hujusmodi personae pro sua voluntate concedat, nec eam Regi praesentare, aut ejus super hoc requirere teneatur assensum; iis ita deinceps ex nostro praecepto servandis, constitutione, vel consuetudine contraria non obstante.

Vassalli Baronum per Curiam, vel Officiales ipsius ad aliqua privata officia non cogantur, etsi ea voluntarii subeant ratione debiti ex hujusmodi officii receptione, vel gestione contracti, vel delicti forsan in ea commissi Baronibus eorum Dominis in bonis Vassallorum ipsorum, vel aliis praejudicium nullum fiat.

In Terris Ecclesiarum, Comitum et Baronum Regni praedicti Magistros Juratos poni de caetero prohibemus, et positos exinde praecipimus amoveri.

Ad novas communantias Vassalli Baronum, vel aliorum ire non compellantur inviti, sed nec vuluntarii admittantur si sint adscriptitiae, similisve fortunae, vel ratione personae, non rerum tantum personalibus servitiis obligati. Si vero ratione rerum tantummodo servitiis hujusmodi teneantur, et ad easdem communantias transire voluerint, res ipsas Dominis suis sine contradictione dimittant.

Barones, vel alii extra Regnum, nec servire personaliter, nec addohamenta praestare cogantur. In casibus quoque, in quibus intra Regnum servire, vel addohamenta praestare tenentur, servitia exhibeant, et addohamenta praestant antiquitus consueta, videlicet, ut vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum, vel pro singulis militibus, ad quos tenentur pro quolibet trium mensium praedictorum tres uncias, et dimidiam auri solvant, et haec ita de caetero inconcusse de nostro praecepto observentur.

Caeterum, ut contra pericula, quae sicut praetactum est, propter gravamina illata subditis excitata creduntur, ne (quod absit) recidant in tanto periculosius residuum, quanto recidenti solet esse deterius, qui cadenti eo magis sit regnantibus in Regno praedicto securitas, quominus erit libera eadem gravamina irrogandi facultas, provisioni praemissae subjungimus ad perpetuum sui roboris fulgimentum, quod si ventum fuerit in aliquo contra eam, licitum sit Universitatibus, et gravato cuilibet libere ad Apostolicam Sedem habere pro sua querela exponenda, et obtinenda illati gravaminis emendatione reversum. Adjicientes inter illa, in quibus contra provisionem eandem fieri contingeret congrua distinctione delectum, videlicet, ut si ea fuerint, quae per ipsam prohibitorie, vel praeceptorie sunt provisa, et principaliter factum regnantis respiciunt, nec solet absque ipsius authoritate praesumi, ut est collectarum impositio, monetae mutatio, matrimoniorum prohibitio, vel impedimentum aliud eorundem, nisi Rex ejus temporis illa infra decem dies revocaverit per se ipsum, eo ipso Capella sua Ecclesiastico sit supposita interdicto, duraturo solum, quousque gravamen fuerit revocatum. In reliquis vero prohibitoriis et specialiter, si Universitas, singularisve persona gravata, volens propterea recurrere ad Sedem eandem, per Officiales regios, seu quoscumque Ministros, vel quoslibet alios fuerit impedita, vel ipsos aut alios pro eis exinde damnum passum, nisi satisfactione laesis praestita, impedimentum infra mensem postquam ipse Rex sciverit, revocetur, ex tunc sit Capello eadem similiter interdicta. In quolibet autem casuum praedictorum, si Regnans interdictum hujusmodi per duos menses substinuerit animo contumaci, ab inde loca omnia, ad quae ipsum, uxorem, et filios suos declinare continget, donec ipsi praesentes fuerint, simili interdicto subjaceant, etsi deinde per sex menses interdicta hujusmodi substinuerit animo indurato, exinde sit excommunicationis sententia innodatus, quam si per alios menses sex contumacia obstinata substineat, ex tunc subditi ad mandatum Sedis ejusdem ipsis propterea faciendum in nullo sibi obediant, quamdiu in hujusmodi obstinatione persistet. Ad majorem quoque provisionis hujusmodi firmitatem eidem specialiter adjicimus, quod quilibet Rex Siciliae, quando juramentum fidelitatis, et homagii praestabit Summo Pontifici, solemniter eidem, et Ecclesiae Romanae pro se, ac suis haeredibus in Regno sibi successuris eodem, promittere teneantur, qui provisionem praesentem in omnibus, et per omnia, quantum in eis erit, observabunt inviolabiliter, et facient ab aliis observari, nec contra eam, vel aliquam partem ipsius per se, vel per alium quoquomodo aliquid attentabunt, et super hoc tam ipse, quam quilibet eorundem successorum dent ipsi Pontifici, et Ecclesiae suas patentes literas sui pendentis sigilli munimine roboratas, licet autem praemissae provisionis verba gravamina certa respiciunt, de quibus ad nos querela pervenit, Reges tamen, qui continuanda temporum, et successionum perpetuitate regnabunt in Regno praedicto, non propterea existiment gravandi alios subditos arbitrium sibi fore concessum; sed sciant potius se debere ipsos in bono statu tenere ab omnibus illicitis exactionibus, et indebitis eorum oneribus per se, ac alios abstinendo. Sane, si quod in eadem provisione, vel aliquo ejus articulo dubium non tam sollicitatur, quam rationabilem dubitationem continens oriri contingat, interpretationem dubii hujusmodi nobis, quamquam etiam de jure competat, reservamus expresse. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostram provisionis, constitutionis, inhibitionis, praecepti, declarationis, abolitionis, et abrogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Ego Honorius Cath. Eccles. Episcopus.
Ego Honorius Cath. Eccles. Episcopus.

✠ Ego Ordonius Tusculanus Episcopus subscripsi.

✠ Ego Fr. Benevenga Albanensis Episcopus subscripsi.

✠ Ego Fr. Latinus Ostiensis et Velletrensis Episcopus subscripsi.

✠ Ego Fr. Hieronymus Prenestinensis Episcopus subscripsi.

✠ Ego Bernardus Portuensis et S. Ruffinae Episcopus subscripsi.

✠ Ego Ancherus tit. S. Praxedis Praesbyter Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Hugo tit. S. Laurentii in Lucina Praesbyter Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Gervasius tit. S. Martini Praesbyter Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Gaufridus tit. S. Susannae Praesbyter Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Gomes tit. SS. Marcellini et Petri Praesbyter Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Gottifredus S. Georgii ad Velum aureum Diaconus Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Jordanus S. Eustachii Diaconus Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Jacobus S. Mariae in via lata Diaconus Cardinalis subscripsi.

✠ Ego Benedictus S. Nicolai in Carcere Tulliano Diaconus Cardinalis subscripsi.

Datum Tibure per manum Magistri Petri de Mediolano S. R. E. Vicecancellarii, quintodecimo Kalendas Octobris, Indictione 14 Incarnationis Dominicae anno millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, Pontificatus vero D. Honorii Papae IV. Anno I.

Praesens copia Capitulorum Papae Honorii sumpta est a transumpto existente in Archivio Monasterii Sanctissimae Trinitatis Cavae, me procurante, cum ad Monasterium praedictum ad hoc accessissem ordine Regentis Annibalis Moles, et Consiliarii Horatii Marchesii. Et in eodem Archivio similiter adest transumptum Confirmationis factae ab eodem Pontifice eodem die Capitulorum editorum per Carolum II tunc Vicarium Caroli I in hoc Regno, quorum copiam similiter habeo ad pennam; sed haec Capitula Caroli II cum Confirmatione Pontificis sunt impressa cum Pragmaticis in tit. De Clericis, Pragm. 2 sine die; et eadem originalia Capitula Caroli II pariter impressa sunt cum aliis Capitulis Regni in tit. de Privileg. et Immunit. Eccl.

Marcellus Marcianus.

Evvi gran contrasto fra' nostri scrittori, se mai questa Bolla fosse stata ricevuta nel Regno, ed avesse avuta in quello forza o autorità alcuna di legge. Furon mossi alcuni a dubitarne dal vedere, che i nostri Professori, come Andrea d'Isernia, Angelo, Baldo, Luca di Penna, Paris de Puteo, Aretino, Soccino, Afflitto, Capece, Loffredo, Camerario e tanti altri, sovente nelle loro opere allegano i Capitoli in quella contenuti. Ma niuno quanto Rainaldo[468] ne' suoi Annali ecclesiastici si sforza in grazia de' Romani Pontefici di mostrare, ch'ella nel Regno avesse avuto tutto il vigore ed osservanza. E certamente mentre durò la prigionia del Principe Carlo, non meno il Cardinal di Parma, che il Conte d'Artois la fecero valere nel Regno, leggendosi, che il Pontefice Onorio inviandola al Cardinale, con suo particolar Breve, l'incaricò, che l'avesse fatta osservare; e presso questo medesimo Scrittore si leggono due lettere del Conte d'Artois, una dirizzata da Foggia al Giustiziero di Basilicata, e l'altra spedita da Barletta a' 22 ottobre dell'anno 1288 e dirizzata a' Prefetti della Puglia, per le quali loro s'impone, che avessero fatti osservare i Capitoli del Pontefice stabiliti super statu et regime Regni; tanto che poi per non irritare i Pontefici con mostrarne disprezzo, s'introdusse nelle lettere, che si spedivano agli Ufficiali, come per formola, di soggiungervi anche, che osservassero e facessero osservare le Costituzioni e Capitoli del Regno, ed anche quelli per la Sede Appostolica stabiliti.

Ma sprigionato che fu il Principe Carlo, ed incoronato Re da Niccolò IV successor d'Onorio, essendo egli ritornato in Napoli nel 1289 conoscendo di quanto pregiudizio fosse la Bolla d'Onorio alle sue ragioni e preminenze Regali, ancorchè per non disgustar quel Pontefice cotanto suo benefattore, non gli paresse di espressamente rivocarla, non permise però, che avesse nel suo Regno vigore alcuno. E scrive Pietro Piccolo[469] da Monteforte, antico e famoso Dottore de' suoi tempi, che Carlo II per riverenza, che bisognava allora avere di quel Pontefice, l'avesse richiesto, che si contentasse di sospenderla, e che Papa Niccolò l'avesse già sospesa; ed ancorchè Rainaldo restringa la sospensione solamente in quanto alle pene in quella minacciate, non già in tutto il resto; con tutto ciò si vede dalle cose seguite, che non ebbe esecuzione alcuna; poichè non solo per le pene, ma per molti altri capi non fu osservata, nè ricevuta. In fatti Carlo II stesso volendo con nuove leggi (tornato che fu in Napoli) riformar lo stato del Regno, ne stabilì molte, e confermò solo quelli Capitoli, ch'egli avea stabiliti nel Piano di S. Martino[470]; ma di questi di Papa Onorio, come pregiudizialissimi alle supreme regalie della sua Corona, non ne fece motto; anzi si videro nel suo Regno medesimo contrarii effetti di ciò, che quel Pontefice avea stabilito. Non ostante la proibizione d'alienare i beni demaniali, fu sempre in balìa del Re di donargli; anzi Andrea d'Isernia non potè non confessare, che Papa Onorio non poteva ciò proibire a' nostri Re. L'istesso Andrea Compilatore dei Riti della regia Camera ci testifica, che ancorchè Onorio in questa sua Bolla[471] avesse stabilito, che ciascuno potesse liberamente valersi delle sue saline, e vendere ad altri il sale procedente da quelle; con tutto ciò si osservava quel che Federico II avea disposto, e non quel che Onorio volle. Parimente niente fu osservato intorno all'esazione delle Collette in quelli quattro casi da Onorio permessi; e tutti i nostri Autori attestano, che tanto prima, quanto dopo il Re Alfonso I fu sempre in arbitrio e balìa del Re d'imporle in ogni caso, quando conosceva il bisogno dello Stato.

Nè la succession feudale fu alterata, ma intorno a ciò furono osservati i Capitoli del Regno e le grazie concedute poi da' nostri Baroni. Nè furon ricevuti quelli d'Onorio, se non in alcuni casi, dove l'equità e la ragione v'avea luogo, e quando si stimavano ragionevoli. Quindi l'istesso Andrea d'Isernia disse: Quod illa non servantur, nisi quatenus sunt rationabilia; onde chiamò questi Capitoli Oratoriali, perchè non aveano presso di noi forza alcuna di legge; ma alcuni erano osservati più per forza d'equità e di ragione, che di legge.

Sebastiano Napodano credette, che questi Capitoli perderon tutta la forza nel tempo del Re Roberto, nella quale opinione par che inclini Rainaldo, dicendo che per non esser stati poi osservati accaddero quelle miserie e calamità, delle quali si duole il Summonte[472]; ma dalle cose di sopra dette, ben si conosce, che molto tempo prima di Roberto, nel Regno stesso di Carlo II non furono osservati.

Per questa cagione avvenne ancora, che i Compilatori de' Capitoli del Regno gli esclusero da quella compilazione, e solo quelli fatti dal Principe Carlo nel Piano di S. Martino vi posero, insieme con gli altri Capitoli di tutti i Re angioini. Così ancora quando il Re Giacomo di Sicilia ordinò per quel Regno i suoi Capitoli, volendo concedere a' Siciliani ciò, che avea conceduto a' nostri Regnicoli si valse d'alcuni di questi; e perchè avessero in quell'isola forza di legge, bisognò, che tra' suoi Capitoli gl'inserisse, come fece del Cap. si aliquem, del Cap. de Collectis, De frequenti mutatione monetarum, cap. 10. De matrim. libere contr. cap. 32 e simili: ond'è, che Cumia, che commentò que' Capitoli, disse parlando del Cap. si aliquem, che quello non s'osservava nel Regno di Napoli, ma sì bene in Sicilia per ordinamento di quel Re. E quindi prudentemente fece il Reggente Tappia, che nella compilazione delle leggi del Regno, ne escluse affatto questi Capitoli, come quelli, che non ebbero in esso forza alcuna di legge.

Si vide perciò ancora, che a tempo degli Aragonesi, eretto che fu il Tribunal Supremo del S. C. quando erano allegati dagli Avvocati, testifica il Reggente Moles, che non si decise mai causa in vigor di questi Capitoli; per la qual cosa non possiamo non maravigliarci del Reggente di Ponte, che a torto vien reputato per uno de' maggiori sostenitori della regal giurisdizione, il quale nel suo trattato, De potestate Proregis[473], non s'arrossì di dire, che più tosto per desuetudine, che perchè non avessero avuta forza di legge, questi Capitoli non fossero osservati: soggiungendo in oltre, che Papa Onorio, come diretto padrone del Regno, con volontà di Carlo II utile Signore di quello, avesse potuto stabilir leggi nel Regno.

Termina in fine Rainaldo[474] il suo discorso, con un ricordo, che dà a' Principi, insinuando loro di essere ubbidienti alle leggi de' Sommi Pontefici, qualora si pongono a riformar i loro Stati, ponendo loro avanti gli occhi quest'esempio, che siccome per essere stati violati questi Capitoli, accaddero, al suo credere, nel nostro Regno tante calamità e miserie; così devono essi essere ossequiosi e riverenti alle leggi de' Pontefici, se non vorranno vedere i loro Regni dissoluti, ed andare in desolazione e ruina. Terminiamo perciò ancor noi questo discorso con un altro consimil ricordo a' Principi, di guardarsi molto bene a commettere la cura ed il governo de' loro Stati ad altri, che a se stessi ed ai loro più fedeli Ministri; poichè se o per riverenza, o per bisogno vorranno farci intrigare i Pontefici, ancorchè si cominci per poco, essi poi per la propria esquisita diligenza, quel che prima era consiglio o divozione, lo mutano in autorità e dominio, e fanno sì, che da Padri divengono Signori, ed essi da figliuoli divengono servi; e chiarissimo documento sarà loro, quel che a' tempi de' Normanni, e molto più nel Regno degli Angioini è accaduto al Regno nostro, nel quale i Pontefici Romani vi pretesero esercitare assai più ampio ed indipendente imperio, che non osarono i nostri medesimi Principi; e non pur sopra i nostri Baroni e Regnicoli, ma sopra i Regi stessi osarono stendere la loro alta ed imperiosa mano.

CAPITOLO II. Negoziati fatti in Inghilterra, e ad Oleron in Bearn, per la scarcerazione del Principe Carlo; sua incoronazione e tregua fatta col Re Giacomo di Sicilia.

Mentre ardea la guerra in Sicilia ed in Calabria, tra il Conte d'Artois ed il Re Giacomo, che s'avea già fatto incoronar Re in Palermo: il Principe di Salerno, considerando, che per mezzo della guerra le cose doveano andar in lungo, desideroso della libertà, e di ritornare al Regno paterno, mandò a sollecitare la Principessa sua moglie, che mandasse Ambasciadori a Papa Onorio e ad Odoardo Re d'Inghilterra, pregandogli, che volessero trattare la libertà sua col Re Alfonso. Odoardo con molta amorevolezza e diligenza cominciò a trattarla, prima per mezzo d'Ambasciadori, e poi con la sua propria persona, essendo andato fino ad Oleron in Bearn a trovare Alfonso, dove il Papa vi mandò ancora un Legato appostolico. Negli Atti d'Inghilterra fatti a' tempi nostri stampare dalla Regina Anna, si leggono molti atti e lettere riguardanti le negoziazioni d'Odoardo per la libertà di questo Principe, ed i principali sono gli articoli, sui quali Odoardo convenne ad Oleron col Re di Aragona. Gli articoli e condizioni, dopo molte discussioni accordati, furono questi.

Che prima, che il Principe uscisse da' confini del Regno d'Aragona, facesse consegnare per ostaggi tre suoi figliuoli, Luigi secondogenito, che fu poi Vescovo di Tolosa, e dapoi santificato: Roberto terzogenito Duca di Calabria, che fu poi Re: e Giovanni ottavogenito, che fu poi Principe della Morea; e sessanta altri Cavalieri provenzali ad elezione del Re di Aragona.

Che pagasse trentamila marche d'argento.

Che proccurasse, che il Re di Francia facesse tregua per tre anni, e che Carlo di Valois fratello del Re, ch'era stato da Papa Martino IV investito del Regno d'Aragona e di Valenza, cedesse ad Alfonso tutte le ragioni, e restituisse tutte quelle Terre, che Filippo suo padre prese nel Contado di Rosciglione e di Ceritania, ch'ancora si tenevano per lui.

Che quando il Principe mancasse d'eseguire tutte le convenzioni suddette, fosse obbligato fra il termine d'un anno di tornare in carcere.

Che lasciasse il Regno di Sicilia al Re Giacomo, con dargli per moglie Bianca sua figliuola.

Giovanni Villani e molti altri Autori italiani non fanno menzione alcuna di questi articoli di pace convenuti in Oleron; ma, oltre Costanzo, gli Atti d'Inghilterra[475] ove sono impressi, chiariscono questo passo d'Istoria.

Mentre queste cose si trattavano ad Oleron, accadde nel mese di aprile dell'anno 1287 la morte del Papa Onorio, e dopo un anno, fu in suo luogo rifatto un Frate Francescano, che si fece chiamare Niccolò IV. Questi benchè fosse nativo d'Ascoli della Marca, non si lasciò vincere da niuno de' Pontefici franzesi nelle dimostrazioni d'amorevolezza ed affezione verso il Principe Carlo e della sua Casa: poichè avendo saputo, che con tanto vantaggio del Re Alfonso e del Re Giacomo s'erano accordati questi articoli, per li quali si vedea che Alfonso troppo cara volesse vender la libertà a quel Principe, disapprovò tutto il trattato, e diede fuori una sua Bolla, che si legge negli suddetti Atti d'Inghilterra[476], colla quale biasima questi articoli: e mandò in Aragona gli Arcivescovi di Ravenna e di Monreale con un Breve, in virtù del quale, come Legali Appostolici, richiesero il Re Alfonso, che sotto pena di censura dovesse liberare il Principe, e desistere d'aiutare Re Giacomo occupatore di quell'isola e ribello di S. Chiesa[477].

Il Re d'Inghilterra, che per la bontà sua amava il Principe, che gli era cugino, e desiderava estremamente liberarlo, s'impegnò assai più, vedendo che il Papa non avea approvato il fatto, ed andò di nuovo a trovare il Re d'Aragona, col quale travagliò molto per ridurre quelle condizioni a patti più tollerabili. Alfonso per non escludere il Re d'Inghilterra, ch'era venuto infino a casa a ritrovarlo, e dar qualche soddisfazione al Papa, confermò i medesimi primi articoli, ad esclusione dell'ultimo, non facendosi menzione alcuna nè di Re Giacomo, nè del regno di Sicilia.

Restò pertanto contento di pigliarsi gli ostaggi suddetti, le trentamila marche d'argento e la promessa, ch'il Principe condurrebbe ad effetto la pace con il Re di Francia, e la cessione di Carlo di Valois, con la condizione di tornar nella sua prigione, se non eseguisse il trattato. Il Re d'Inghilterra ne assicurò anche il Re d'Aragona; e con queste condizioni fu il Principe liberato.

Carlo vedutosi libero con tali condizioni, sì per l'amore che portava a' figliuoli, ch'erano rimasti per ostaggi, come per essere di sua natura Principe lealissimo, andò subito alla Corte dei Re di Francia, dove benchè fosse ricevuto con tutte le dimostrazioni d'amorevolezza e d'onore, nel trattar poi, che s'adempissero le condizioni della pace, trovò difficoltà grandissima; poichè il Re riservava ogni cosa alla volontà del fratello, il quale trovandosi senza Signoria, non potea contentarsi di lasciare la speranza di due Regni, e la possessione di quelle terre, che 'l padre avea acquistate nella guerra di Perpignano: tal che vedendo travagliarsi in vano, si parti, e venne a Provenza, dove ricevè grandissimi onori, e passò da poi in Italia, e fu molto ben ricevuto dalle città Guelfe, e massimamente da' Fiorentini, e venne poi a Rieti[478], ove trovò il Papa Niccolò, dal quale nella maggior Chiesa di questa città con approvazione di tutto il Collegio fu nel giorno di Pentecoste a' 29 maggio di quest'anno 1289 coronato, ed unto per mano dell'istesso Pontefice Re dell'una e l'altra Sicilia: in memoria della qual celebrità, a' 22 giugno del suddetto anno, donò Re Carlo alla Chiesa suddetta 20 once d'oro l'anno in perpetuo sopra l'entrate Regie della città di Sulmona[479].

Passò poi in Napoli dopo essere stato ricevuto da tutti i luoghi del Regno con plauso e letizia incredibile, per la liberalità e benignità, che avea mostrata in vita del padre, il quale nelle cose di pace avea fatto sempre governar il Regno da lui, e fattolo suo Vicario, quando era egli assente. E quivi fermato, cominciò in questo medesimo anno, con nuove sue leggi a riformare lo stato di quello, che durante la sua prigionia, per quella mistura di nuovo governo, avea sofferto alquanto d'alterazione, stabilendo que' Capitoli, de' quali nel precedente libro si fece parola.

Il Re Giacomo, vedendo il Re d'Aragona suo fratello involto in tante guerre, avea mandato a dirgli, che attendesse all'utilità sua, conchiudendo nel miglior modo che potesse la pace, senza parlar delle cose di Sicilia, la quale egli si fidava di mantenere col proprio valore; quando poi vide, che il nuovo Pontefice con troppo affetto tenea le parti del Re Carlo, e che l'investitura datagli conteneva non meno l'una, che l'altra Sicilia, fu pentito di non aver proccurato d'esser compreso nella pace: onde pensò, per prevenire e non aspettare la guerra in Sicilia, di moverne egli una in Calabria, ove fu con pari ardire e valore combattuto; ma non essendo riuscita con molta felicità al Re Giacomo questa spedizione, volse altrove la sua armata, e giunto alle marine di Gaeta, assediò quella città, la quale soccorsa immantenente dal Re Carlo, restò egli molto più strettamente assediato, che non stava Gaeta; ma la sua buona fortuna volle, che in que' dì giungessero nel Campo del Re Carlo Ambasciadori del Re d'Inghilterra e del Re d'Aragona a trattare la pace; e benchè tutti quelli del Consiglio del Re Carlo l'abborrissero, nulladimanco fu tanta la diligenza dell'Ambasciador aragonese, e tanto calde le persuasioni dell'Inglese, che 'l Re Carlo, contra il voto di tutti i suoi, gli concedette tregua per due anni, non ostante, che il Conte d'Artois ad alta voce gli avesse detto, che quella tregua l'avrebbe cacciata in tutto la speranza di ricovrare mai più il Regno di Sicilia. Re Carlo con lui e con gli altri del suo Consiglio si scusava, che non potea fare altrimenti per l'obbligo ch'avea al Re d'Inghilterra, il quale tanto amorevolmente avea proccurata la sua liberazione, e pigliata fatica d'andar fino in Ispagna, e che all'incontro egli non avea potuto attendere quel, che avea promesso di fare, che il Re di Francia si pacificasse co 'l Re d'Aragona, e di far cedere le ragioni da Carlo di Valois, il qual teneva dal Papa l'investitura di que' Regni. Così conchiusa, che fu la pace, il Conte d'Artois e gli altri Signori franzesi, ch'erano stati cinque anni alla tutela del Regno e de' Figliuoli del Re Carlo, si partirono da lui sdegnati, giudicandolo inabile a fare alcuna opera gloriosa. Dall'altra parte lieto Re Giacomo d'aver passato il pericolo, fece vela per Sicilia. E Carlo dopo aver fatti franchi per dieci anni d'ogni gravezza i Gaetani, i quali s'erano portati in quell'assedio con grandissimo valore, a Napoli fece ritorno.

CAPITOLO III. Coronazione di Carlo Martello in Re d'Ungheria. Pace conchiusa tra il Re Carlo, ed il Re d'Aragona; ed incoronazione di Federico in Re di Sicilia.

Tornato che fu a Napoli Carlo, trovò quivi gli Ambasciadori del Regno d'Ungheria, che vennero a richiederlo, che mandasse a pigliar la possessione di quel Regno, che per legittima successione toccava alla Regina Maria sua moglie, essendo morto il Re Ladislao di lei fratello senza aver lasciati figliuoli, che fossero più prossimi in grado. Re Carlo ricevuti gli Ambasciadori con dimostrazione di onore, rispose loro, che vi avrebbe egli tosto mandato Carlo Martello suo figliuolo primogenito, al quale la Regina Maria sua madre avrebbe cedute le ragioni di quel Regno; di che rimasi ben contenti, Carlo mandò a chieder il Papa, che volesse mandar un Prelato per suo Legato a Napoli a coronarlo. Egli ciò fece non per altro, che per aver occasione con tale celebrità di rallegrar Napoli, e 'l Regno con una festa notabile dopo tanti travagli, non perchè credesse, che la coronazione fosse necessaria per mantenersi le ragioni ch'avea, o d'acquistarne di nuovo, perocchè sapeva molto bene che secondo il costume di quel Regno bisognava coronarsi un'altra volta in Visgrado, con la corona antica di quel Regno, che ivi si conserva, per essere tenuto Re legittimo da que' Popoli[480]. Papa Niccolò imitando l'esempio de' suoi predecessori, che niente curando, se hanno potestà di fare, o di non fare, ricercati si mettevano ad ogni cosa, per l'opinione, che tengono ancora di poter tutto, mandò tosto in Napoli un Legato, il quale coll'intervento di più Arcivescovi e Vescovi lo incoronò Re d'Ungheria. Fu celebrata quest'incoronazione in Napoli a' 8 settembre di quest'anno 1290 nella quale anche v'intervennero gli Ambasciadori del Re di Francia, e di tutti i Principi d'Italia, tra' quali i Fiorentini comparvero con maggior pompa di tutti gli altri. Le feste, le giostre e gli altri spettacoli furono grandissimi; ma rilusse sopra d'ogni altra cosa la beneficenza e liberalità del Re; il quale prima che si coronasse Carlo Martello suo figliuolo, volle armarlo Cavaliere; ed appresso a lui, diede il cingolo militare a più di 300 altri Cavalieri di Napoli, e di tutte le province del Regno. Donò alla città di Napoli le immunità di tutti i pagamenti, e lasciò anche parte de' medesimi a tutte quelle terre, ch'aveano sofferto qualche danno dall'armata siciliana. Poi si voltò ad ordinar al Re suo figliuolo una regal Corte, ponendogli appresso Consiglieri savii, e per la persona sua servidori amorevoli, e gran numero di Galuppi, e di Paggi nobilissimi.

Ma mentre in Napoli si facevano queste feste, alcuni Baroni del Regno d'Ungheria aveano chiamato per Re un Andrea parente per linea trasversale del Re morto, e l'aveano fatto dare ubbidienza da molte terre di quel Regno. Per la qual cosa Re Carlo differì mandare il figliuolo in Ungheria, e si trattenne in Napoli per alcuni anni appresso, avendolo lasciato il padre suo Vicario, mentr'egli tornò di nuovo in Francia; ed intanto per mandarlo con qualche favore, in virtù del quale potesse contrastare e vincere l'occupator di quel Regno, ed emolo suo, mandò Giacomo Galeota Arcivescovo di Bari Ambasciadore a Ridolfo I d'Austria Imperadore, per trattar il matrimonio d'una figliuola di costui col Re Carlo Martello; ed essendosi quello felicemente conchiuso, partì poi da Napoli con grandissima compagnia di Baroni e di Cavalieri, e andò in Germania a celebrare le nozze, e di là passò poi in Ungheria; e benchè conducesse seco molte forze, non però ebbe tutto il Regno, perchè mentre Andrea suo avversario visse, sempre ne tenne occupata una parte; pur da' suoi partigiani fu accolto con pompa regale e con grandissima amorevolezza; e que' Napoletani, che l'accompagnarono, riferirono gran cose a Carlo dell'opulenza di quel Regno.

Ma intanto questa felicità del Re Carlo di veder la sucessione di un tanto Regno in persona di suo figliuolo, era turbata da' continui messi, che per parte d'Odoardo Re d'Inghilterra si mandavano a lui per sollecitarlo all'adempimento della pace fatta col Re d'Aragona, il quale nell'istesso tempo si doleva con Odoardo, che avendo posto in libertà il Principe di Salerno colla sicurezza che egli aveagli data, di far rimovere il Re di Francia dall'impresa de' suoi Regni, ora più che mai era premuto da quel Re. E negli Atti d'Inghilterra[481] ultimamente dati alla luce, si leggono due lettere del Re Alfonso scritte ad Odoardo, dove si lagna del Re Carlo per la soverchieria in ciò usatagli.

Carlo come Re lealissimo e di somma bontà, vedutosi in cotal guisa stretto non meno dal Re d'Inghilterra, che dal medesimo Alfonso, determinò d'andar egli di persona in Francia, e quivi far ogni sforzo d'ottenere dal Re e dal Fratello, che lasciassero l'impresa d'Aragona, come aveva promesso ne' capitoli della pace: con ferma intenzione di ritornare nella prigione, quando non avesse potuto ottenerlo. E lasciato, come si disse, Vicario del Regno Carlo Martello suo figliuolo, partì conducendo seco, fra gli altri, il celebre Bartolommeo di Capua G. Protonotario del Regno, ed ivi giunto, trovò che il Re di Francia e quello di Majorica facevano grandi apparati per entrare l'uno per la via di Navarra, e l'altro per lo Contado del Rosciglione ad assaltar il Regno d'Aragona; e trattenutosi molti dì inutilmente, era quasi uscito di speranza, non pur di far lasciare l'impresa, ma di differirla, perchè que' Re, che aveano fatta la spesa, non volevano perderla. E ne' riferiti Atti di Inghilterra si legge una certificatoria del Re Carlo, come egli era venuto ad un certo luogo per rimettersi in prigione[482].

In tanta costernazione d'animo essendo questo Re, sopravvennero opportunamente in Francia il Cardinal Gaetano, ed il Cardinal Vescovo di Sabina Legati appostolici, i quali con l'autorità del nome del Papa, che a que' tempi era in gran riverenza presso al Re, ed alla nazion franzese, sforzaron il Re di Francia ad aspettare l'esito della pace, che si tratterebbe da loro. E ritiratisi in Mompelieri, avendo convocati gli Ambasciadori d'Inghilterra, d'Aragona, del Re Carlo, del Re di Majorica, del Re Giacomo di Sicilia, ed ancora quelli del Re di Francia, cominciarono a trattar la pace. Ma quanto con più attenzione quella era trattata, tanto più incontravano malagevolezze per ridurla a fine; poichè da una parte gli Ambasciadori di Sicilia dichiararono l'animo del loro Re di non voler lasciare la Sicilia; dall'altra gli Ambasciadori di Francia diceano, che 'l Re loro non volea perdere la spesa, nè che Carlo di Valois cedesse le sue ragioni, giacchè Re Giacomo voleva ritenersi quell'isola occupata a torto e con tanta ingiuria e tanto spargimento di sangue franzese. Il Papa ancora avea comandato a' suoi Legati, che in niun modo conchiudessero pace, se 'l Regno di Sicilia non restava al Re Carlo, allegando il pregiudizio, che ne nascerebbe alla Sede Appostolica, quando restassero impuniti i violenti occupatori delle cose di quella. In tanta malagevolezza, e difficultà trovandosi lo stato delle cose, Bartolommeo di Capua, che si trovava Ambasciadore per Re Carlo, Dottore in quel tempo eccellentissimo ed uomo di grandissimo giudizio, e di sagacissimo ingegno nel trattar i negozi, dimostrò a' Cardinali Legati, che una sola via restava di conchiuder la pace, ed era d'escluderne da quella il Re Giacomo, e proccurare, che Carlo di Valois in cambio della speranza, ch'avea di acquistar i Regni d'Aragona e di Valenza, pigliasse per moglie Clemenzia figliuola del Re Carlo, la quale gli portasse per dote il Ducato d'Angiò. I Cardinali cominciarono a trattar la cosa con gli Ambasciadori d'Aragona, e trovarono grandissima inclinazione di non far conto, che il Re Giacomo restasse escluso, perchè la pace era necessaria al Re d'Aragona, il quale in niun modo poteva resistere a tante guerre; poichè oltre di quella, che gli minacciava il Re di Francia, e 'l Re di Majorica, si trovava dall'altra parte essere stato assalito dal Re Sancio di Castiglia: e, quel ch'era peggio, i suoi Popoli stavano sollevati, siccome dicevano, per l'interdetto dagli Ufficj sacri, ma molto più per le spese, che occorrevano per la guerra; e facevano istanza, che pur che la guerra di Francia fosse cessata, e placato il Papa, non si doveano ritenere i figliuoli del Re Carlo, per compiacere a Re Giacomo, ma si doveano liberar subito, e far la pace. Non restava da far altro che contentare Carlo di Valois; onde i Legati si mossero da Mompelieri con tutti gli Ambasciadori, ed andarono a trovare il Re di Francia, e dopo molte discussioni si conchiuse la pace con queste condizioni.

Che Carlo di Valois avesse per moglie la primogenita del Re Carlo col Ducato d'Angiò per dote, e rinunziasse all'investitura de' Regni d'Aragona e di Valenza.

(L'Istromento dotale di questo matrimonio stipulato nel 1290 si rapporta da Lunig. pag. 1042 nel quale Clemenzia viene chiamata Margherita; e nella pag. 1043 rapporta la conferma di Celestino V fatta nel primo anno del suo Pontificato, che fu nel 1294, colla quale corrobora la transazione passata tra Carlo II e Giacomo II Re d'Aragona).

Che il Re d'Aragona liberasse i tre figliuoli del Re Carlo con gli altri ostaggi, e pagasse il censo tanti anni tralasciato del Regno d'Aragona alla Chiesa Romana.

Che non solo non dasse ajuto al Re Giacomo, ma che avesse da comandar a tutti i suoi sudditi, che si trovavano in Calabria, ovvero in Sicilia al servizio di quel Re, che dovessero abbandonarlo, e partirsi.

Che dall'altra parte il Papa ricevesse il Re d'Aragona come buon figliuolo nel grembo di Santa Chiesa, e togliesse l'interdetto a que' Popoli.

Stabilita in cotal guisa la pace, furono gli articoli di quella mandati subito in esecuzione; poichè il Re Carlo, riavuti ch'ebbe i figliuoli e gli altri ostaggi, venne per mare in Italia, e fu ricevuto con grandissimo onore in Genova, e contrasse amicizia, e lega con quella Repubblica, la quale promise d'aiutarlo alla ricuperazione di Sicilia con 60 Galee; e Carlo di Valois mandò in Napoli per Clemenzia, la quale condotta in Francia fu da lui sposata.

Ma la morte accaduta poco da poi del Re Alfonso senza lasciar di se figliuoli, turbò un'altra volta la pace cotanto desiderata; poichè essendo stato chiamato al soglio di que' Regni il Re Giacomo da Sicilia come legittimo erede: questi senza dimora alcuna navigò in Ispagna, lasciando in quell'isola per suo Luogotenente D. Federico suo Fratello; e pigliata la possessione di que' Regni, il Re di Francia e 'l Re d'Inghilterra ad istanza del Re Carlo mandarono Ambasciadori a richiederlo, che poichè avea avuti que' Regni per eredità del Re Alfonso suo fratello, volesse ancora adempire le condizioni della pace poco innanzi fatta, e restituire il Regno di Sicilia, ovvero non dar aiuto alcuno a' Siciliani, e chiamar in Ispagna tutti i suoi sudditi, che militavano in Sicilia; perchè altrimenti la pace si terrebbe per rotta, e la rinunzia di Carlo di Valois per non fatta, ed il Papa ritornerebbe ad interdire que' Regni. Re Giacomo rispose, ch'egli era succeduto a que' Regni, come fratello di Alfonso, e che però non era tenuto ad adempire quelle condizioni, alle quali avea consentito il fratello con tanto pregiudizio della Corona d'Aragona. Così d'ogni parte s'ebbe la pace per rotta, e tra il Re Carlo e Re Giacomo fu ripresa di bel nuovo ostinata guerra in Calabria.

Intanto il Re di Francia e 'l Papa molestavano Re Giacomo, che avesse da lasciar il Regno di Sicilia, e gli Aragonesi ed i Valenziani ancora il confortavano a farlo; ma la morte accaduta in quest'anno 1292 del Pontefice Nicolò fu cagione ch'egli nol facesse, e che aspettasse quel che potea far il tempo. E poichè i Cardinali venuti in discordia tra loro, lasciarono la sede vacante per lo spazio di due anni ed alcuni mesi, il Re di Francia non si mosse, e si visse quasi due anni in pace. Ma venuto l'anno di Cristo 1294 presero risoluzione di far Papa un povero Eremita, chiamato Fr. Pietro di Morrone, che stava in un picciolo Eremitaggio due miglia lontano da Solmona, nella falda del monte della Majella, e già era opinione, che per la santità della vita e più per la sua inespertezza non accetterebbe il Papato. Il Re Carlo udita l'elezione, andò subito a trovarlo ed a persuaderlo, che l'accettasse, e tanto fece, finchè l'indusse a mandare a chiamar il Collegio de' Cardinali all'Aquila; e fu agevol cosa a persuaderlo, non già per avidità ch'egli avesse di regnare, ma solo per la sua umiltà e grandissima semplicità. Vennero i Cardinali all'Aquila a tempo, che 'l Re con Carlo Martello suo figliuolo, insieme col nuovo Papa ivi era giunto, ed essendo stato con molta solennità ed infinito concorso incoronato a' 29 agosto, prese il nome di Celestino V. Carlo rendette grazie e diè lodi a tutti ch'aveano fatta sì buona elezione, e con grandissima liberalità e magnificenza somministrò a tutti le cose necessarie per lo viver loro, e per quanto si spese. Tutti stupirono per la gran novità della cosa, vedendo in un punto una persona di sì basso ed umile stato esaltata nel più sublime grado delle dignità umane.

Questo Pontefice, non ostante la nuova dignità, dimostrò quanto fosse più amante della vita contemplativa, poichè ben tosto cominciò a manifestare il suo desiderio di ritornare all'eremo: del che Re Carlo sentiva dispiacere grandissimo, perchè quando fu creato se 'l tenne a grandissima ventura, essendo suo vassallo e di così santa vita, dal quale sperava ottenere quanto voleva: e vedendo che i Cardinali desideravano, che Celestino se ne ritornasse al suo eremo, gli persuase, che venisse a Napoli per mantenerlo col fiato e col favor suo. Venne Celestino in Napoli; ma la dimora in questa città, e le tante carezze e persuasioni di Carlo niente valsero a mutare il di lui proponimento, onde tra pochi dì in mezzo decembre nella gran sala del Castel Nuovo rinunziò il Papato in man de' Cardinali, e se ne ritornò all'eremo. Nel regale Archivio[483] si legge una carta di donazione fatta dal Re Carlo ad un fratello e due nipoti di Celestino di venti once d'oro l'anno in perpetuo, sopra la Bagliva di Foggia, che poi furon loro assignate sopra quella di Sulmona.

Era allora Cardinale assai stimato Benedetto Gaetano, così per nobiltà, come per dottrina e per molto uso delle cose del Mondo, il quale vedendo, che Re Carlo con la magnificenza e con la liberalità sua si avea acquistati gli animi di tutti li Cardinali, andò a trovarlo, e lo pregò che volesse aiutarlo a salire al Pontificato, facendogli con vive ragioni quasi toccar con mano, che da niuno degli altri Cardinali ch'erano in Collegio, potea sperare così pronti aiuti, come da lui, tanto nel ricoverare il Regno di Sicilia, quanto in ogni altra cosa: e perchè il Re conobbe che era vero, poichè oltre l'altre qualità sue era capitalissimo nemico de' Ghibellini, promise di farlo, come già fece, e con andar pregando uno per uno li Cardinali, ottenne da loro, che la vigilia di Natale a viva voce l'elessero, e chiamarono Bonifacio VIII.

Bonifacio, essendo di vita in tutto diversa dal suo antecessore, confidando nel parentado, che avea con molti Principi romani, andò subito a coronarsi in Roma, molto ben soddisfatto di Carlo, perchè oltre di averlo fatto Papa, non lasciò spezie alcuna di liberalità e di onore, che non usasse con lui; e però celebrata la coronazione, cominciò a mostrarsi grato di tanti obblighi, e mandò a comandare per un Legato appostolico al Re Giacomo, che lasciasse subito il Regno di Sicilia, minacciando ancora di privarlo per sentenza degli Regni d'Aragona e di Valenza, quando egli volesse persistere nell'interdetto, e non ubbidire.

Dall'altra parte Re Carlo mandò Bartolommeo di Capua in Francia a sollecitare Carlo di Valois, che rompesse la guerra per virtù dell'investitura de' Regni di Aragona e di Valenza; poichè la cessione che avea fatta nella pace con Alfonso, non dovea valere in beneficio di Giacomo, il quale non volea stare agli altri patti; ma Bartolommeo, poichè fu giunto in Francia, non ebbe tanta fatica a persuadere a Carlo, che rompesse la guerra, quanta n'ebbe a persuadere a quel Re, che facesse la spesa: ma in fine, passando per la Francia il Legato appostolico, che tornava da Valenza, e dicendo, che Re Giacomo, ancorchè avesse dato parole all'ordine del Papa, mostrava di stare pure sbigottito, per conoscere l'animo di que' Popoli, che mal volentieri sofferivano di stare interdetti, inanimò il Re a condiscendere a' prieghi di Bartolommeo, ed a bandire la guerra al Re Giacomo e ad apparecchiare l'esercito per assaltarlo.

Allora Re Giacomo cominciò a mutar pensiero ed a conoscere, che esso non era abile a sostenere insieme tante guerre; e per accattar benevolenza da' Baroni di quelli Regni, convocò un Parlamento generale, nel quale dichiarò, che l'animo suo non era di vivere e far vivere essi interdetti, e che desiderava d'ubbidire al Sommo Pontefice; ma che dall'altra parte temeva, per vederlo tanto strettamente legato con Re Carlo, e che però voleva, che si mandassero quattro Ambasciadori supplicando la Santità Sua, in di lui nome e di quelli Regni, che volesse trattare la pace con giuste ed oneste condizioni, ch'egli l'avrebbe accettata volentieri, e nel medesimo Parlamento furono eletti gli Ambasciadori, con piena potestà d'intervenire nel trattato della pace. Come questi Ambasciadori furono giunti in Roma, ed ebbero esposta al Concistorio la buona volontà del Re Giacomo, fu loro risposto dal Papa molto benignamente, e promesso, ch'egli spogliandosi d'ogni affezione, tratterebbe la pace così onorata per l'una, come per l'altra parte.

Re Carlo, che per Breve del Papa fu avvisato di questo, ordinò a Bartolommeo di Capua, il qual tornava da Francia, che si fermasse in Roma, ed intervenisse come Ambasciadore al trattato della pace, la quale fu maneggiata dal Papa con tanta destrezza, che quell'articolo ch'era stato più malagevole a trattare, cioè la restituzione del Regno di Sicilia, fu con poca fatica accettato dagli Ambasciadori d'Aragona: e si crede che fosse perchè Re Giacomo non avea modo alcuno di trovar denari da provvedere e da opponersi agli apparati del Re di Francia, poichè li popoli, tutti inclinati alla pace, non volevano contribuire; e così a' 5 di giugno dell'anno 1295 fu conchiusa la pace con queste condizioni: che Re Giacomo consegnasse l'isola di Sicilia a Re Carlo, così intera, come l'avea posseduta Carlo I avanti la revoluzione. Che restituisse tutte le terre, fortezze e castella, che li suoi Capitani tenevano in Calabria, Basilicata e Principato; e dall'altra parte Re Carlo gli dasse per moglie Bianca sua figliuola secondogenita con dote di 100 m. marche d'argento, e che si facesse amplissima restituzione ed indulto de' beni e delle persone di coloro, che avevano servita l'una parte e l'altra; ed il Papa ribenedicesse e ricevesse in grazia Re Giacomo e tutti li suoi sudditi e aderenti, togliendo l'interdetto ecclesiastico, ed assolvendogli d'ogni censura. Gli Ambasciadori del Re di Francia entrarono nella pace per lo Re loro, con obbligarlo ancora a farvi entrare il Re di Castiglia.

Questa pace diede gran maraviglia per tutto il Mondo, perchè parea cosa impossibile che Re Giacomo, il quale mantenuto tanti anni quel Regno con le sole forze di Sicilia, accresciuto poi da due altri Regni e di tante altre Signorie che avea in Ispagna, fosse avvilito e fatta una pace; ma li Savii giudicarono che egli avesse fatto prudentemente, perchè con quelli Regni gli era ancora venuta l'impossibilità di potergli difendere tutti, e gli era stata un'eredità di molto più peso che frutto, avendo da guerreggiare ne' Regni di Spagna col Re di Castiglia e col Re di Francia, ed in Sicilia con Carlo: onde gli sarebbe bisognato mantenere tre eserciti ed essere in tre luoghi, il che era parimente impossibile oltre l'inimicizia del Papa, la quale gli facea non minor guerra dell'altre: narrasi ancora, che vi s'inchinò per una promessa che gli fece il Papa d'investirlo del Regno di Sardegna, e di farlo aiutare da Re Carlo suo suocero all'acquisto di quell'isola ed ancora dell'isola di Corsica.

Alla fama di questa pace, che subito giunse in Sicilia, D. Federico che si trovava Luogotenente del fratello, com'era giovane di gran cuore, cominciò ad aspirare al dominio di quel Regno e simulando il suo disegno, mandò prima Ambasciadori al Papa a notificargli, che per quanto toccava a se, era stato sempre pronto e desideroso di vivere sotto le ali e sotto l'ubbidienza della S. Chiesa ed a supplicarlo che volesse riceverlo per tale: il Papa udita l'ambasciata ed accolti benignamente gli Ambasciadori, rispose che avessero detto a D. Federico che gli era stato gratissimo quell'ufficio, e che desiderava molto di vederlo e di adoperarsi per lui. D. Federico andò subito in Roma, e menò seco Ruggiero di Loria e Giovanni di Procida. Il Papa dappoichè l'ebbe accolto con onore grandissimo, avendo vista la disposizione, e la bellezza del corpo, e l'ingegno che mostrava nel trattare, restò quasi fuor di speranza di poterlo persuadere, perchè pareva attissimo a regnare, e sapersi mantenere il Regno: pur non lasciò con ogni arte di manifestargli la pace e di confortarlo, che volesse conformarsi con la volontà del Re Giacomo suo fratello, e lo pregò che quando tornasse in Sicilia, avesse fatta opera che senza ripugnanza si fosse resa quell'isola, perchè egli all'incontro avrebbe tenuta special cura della persona di lui, conoscendolo degnissimo d'ogni gran Signoria, promettendogli di far opera che Filippo figliuolo di Balduino, Imperador di Costantinopoli, gli avesse data per moglie la figlia unica, con la promessa della successione d'alcune terre che possedeva in Grecia, e delle ragioni di ricovrare l'Imperio di Costantinopoli; e promise ancora di farlo aiutare dal Re Carlo e d'aiutarlo ancora egli con tutte le forze della Chiesa. D. Federico per allora non seppe far altro che accettare le offerte, e promettere di far quanto per lui si potea che l'isola fosse resa, e partì.

Ma i Siciliani, com'ebbero inteso da lui la certezza della pace fatta, disperati e malcontenti, non altrimenti che se aspettassero l'ultimo esterminio nel venire in mano de' Franzesi, loro mortalissimi nemici, s'unirono insieme a parlamento, e con quell'audacia che suole nascere dalla disperazione, determinarono di passare per ogni estremo pericolo più tosto che venire a tanta estrema miseria: onde elessero quattro Ambasciadori che andassero al Re Giacomo, e 'l supplicassero che fosser date in guardia agli oriondi del Regno tutte le castella e fortezze di quello, e che ritrovando il Re determinato di restituire l'isola a Re Carlo, gli rendessero l'omaggio, sciogliendosi dal giuramento di fedeltà e di soggezione, con fargli intendere apertamente che in tal caso non erano per ubbidirlo.

Questi Ambasciadori arrivarono nel medesimo tempo, che giunse la Sposa al Re Giacomo, il quale udita l'ambasciata, rispose loro, che per ben della pace e sicurtà di quelli Regni, ove egli era nato, era stato costretto di restituire a Re Carlo suo suocero l'isola; onde imponeva loro che senz'altra ripugnanza quella si restituisse.

Gli Ambasciadori di questa risposta rimasero afflittissimi, ed avendo replicato al Re, che non avea potestà di vendergli, gli restituirono l'omaggio, e protestarono che quel Regno si teneva da quell'ora avanti per libero e sciolto da ogni giuramento, e che avrebbe proccurato altro Re, che con gratitudine ed affezione l'avesse difeso, e con questo si partirono e ritornarono con ogni celerità in Sicilia.

Intanto Giovanni di Procida e Manfredi di Chiaramonte aspettando il loro ritorno, si erano fortificati in alcune piazze, e tenendo per fermo che D. Federico avrebbe assai volentieri abbracciata sì opportuna occasione, gli persuasero che non la lasciasse, e che convocasse un Parlamento generale in Palermo. D. Federico si lasciò cadere dalla mente tutte le promesse del Papa, parendogli che se per mantenere Sicilia bisognava stare con l'armi in mano a casa sua, per acquistare Costantinopoli gli sarebbe stato necessario andare armato con assai maggior disagio e spesa per lo paese altrui; onde fece convocare a Parlamento non solo li Baroni, ma li Sindici tutti delle città e terre, innanzi a' quali gli Ambasciadori riferirono la risposta di Re Giacomo, e fecero leggere la copia che aveano portata della Capitolazione della pace. Il fremito di tutti fu grandissimo, ed allora Ruggiero di Loria insieme con Vinciguerra di Palizzi pronunciarono il voto loro, che D. Federico fosse gridato Re di Sicilia, e s'offersero i primi a dargli il giuramento; la moltitudine non aspettò che seguissero gli altri Baroni secondo l'ordine, ma ad altissime voci gridarono: Viva D. Federico Re di Sicilia. Così l'anno di nostra salute 1296 a' 25 di marzo fu solennemente coronato Re Federico, il quale non meno prudente che coraggioso, diede ordine a far danari e nuove genti, e non solamente s'apparecchiò a difendere Sicilia, ma a continuare ancora l'impresa di Calabria.

(Federico salutato Re di Sicilia spedì sue Lettere a Palermo ed a tutte le comunità di quel Regno, invitandole ad intervenire nella solenne sua coronazione, le quali si leggono presso Lunig, tom. 2, pag. 1049; rapporta ancora pag. 1051 la Bolla di Bonifacio VIII, per la quale annullasi la Coronazione di Federico, ordina che si rivochi, e minaccia censure ai Siciliani, se non faranno ogni sforzo di cacciarlo di Sicilia).

Intanto Re Carlo arrivato ad Anagni, dove era il Papa, lo supplicò che avesse mandato un Legato appostolico, insieme coll'Ambasciadori del Re Giacomo, ad ordinare a' Siciliani che restituissero l'isola in mano di Carlo come fece; ma giunti che furono in Messina, si fece loro intendere che quella città, e tutta l'isola era del Re Federico d'Aragona, e che essi non passassero più oltre, perchè avrebbero trovato quel che non volevano. Gli Ambasciadori insieme col Legato sbigottiti se ne tornarono prima a Napoli a trovare il Re, e poi ad Anagni al Papa, ed all'uno ed all'altro diedero relazione di quel ch'era passato. Parve a Carlo, che era lealissimo di natura, cosa molto inaspettata; ma non parve così al Papa che, da che aveva veduto D. Federico, e considerati gli andamenti suoi, sempre l'avea avuto sospetto. Si risolsero perciò mandare un Legato ed Ambasciadori al Re Giacomo, perchè con tutte le sue forze s'adoperasse che con effetto fosse resa quell'isola.

Mentre il Legato, e gli Ambasciadori andarono in Ispagna, Re Carlo con consiglio del Papa, e de' suoi più savi Baroni, per non aspettare che Re Federico pigliasse più forza, e per non stare in tutto appoggiato nella speranza di Re Giacomo, deliberò movergli guerra. Fu perciò con ugual ferocia ed ardire guerreggiato lungamente in Calabria, ove Carlo ora vincente, ora perdente faticò invano a ricuperare quelle Piazze, che Federico teneva occupate in quella provincia; anzi l'ardir di costui s'estese tanto, che invase la Provincia d'Otranto, prese e saccheggiò Lecce, fortificò Otranto, e disceso a Brindisi accampossi alle mura di quella città[484]. Sol questo danno ricevè Federico da questa guerra, che essendosi disgustato con Ruggiero di Loria, fe' che questi poi passasse al partito di Carlo.

Il Papa avendo avviso di questi felici successi del Re Federico, e che Carlo con le forze che avea allora, appena basterebbe a difendere il Regno di Puglia, e che la ricovrazione di Sicilia anderebbe a lungo, se non gli fossero aggiunte altre forze, parte per mantenere l'autorità della Sede Appostolica, la quale egli era deliberato innalzare quanto potea; parte per l'amore che portava al Re Carlo, lasciò la cura di tutte l'altre cose, e si voltò solo a questa impresa; e per obbligarsi Re Giacomo perchè pigliasse impegno di far restituire in ogni modo la Sicilia, gli mandò l'investitura del Regno di Sardegna, e lo creò Confaloniere di S. Chiesa e Capitan Generale di tutti li Cristiani, che guerreggiavano contro gl'Infedeli, e mandò a pregarlo che con ogni studio avesse atteso a compire quanto avea promesso.

(Questa investitura del Regno di Sardegna, data al Re Giacomo, si legge presso Lunig tom. 2 sect. 3 de Sardiniae Regno, pag. 1415).

Re Giacomo vedendosi, oltre l'obbligo della Capitolazione, obbligato al Papa, ordinò ne' Regni suoi, che si facesse grand'apparato d'armata, e venne in Roma ad iscolparsi e giurare innanzi al Papa, che non era nè consapevole, nè partecipe in modo alcuno della contumacia e della colpa del fratello, e che l'avrebbe mostrato con l'armi in mano a tutto il Mondo; e per allora mandò in Sicilia Pietro Comaglies Frate dell'Ordine de' Predicatori per trattare col fratello, e persuaderlo che ubbidisse al Papa. Frate Pietro non potendo ottenere la restituzione di Sicilia, come Religioso consigliava al Re D. Federico che almeno lasciasse le terre di Calabria, sopra le quali non avea titolo niuno, nè giusto, nè colorato; perchè se bene egli si voleva ritenere il Regno di Sicilia per l'elezione, che aveano fatta di lui li Siciliani, o per lo testamento di Re Alfonso suo fratello primogenito; nel Regno di Puglia, del quale sebbene era stato di Re Pietro il titolo sotto la medesima ragione, che era Sicilia per l'eredità di Re Manfredi, nientedimeno per la cessione fatta da Re Giacomo nella pace, era stata trasferita ogni ragione nella persona di Re Carlo, quando eziandio non gli avessero da valere l'investiture e confermazioni di tanti Papi. Ottenne con questo, che avantichè partisse di Sicilia, il Re Federico mandò a richiamare Ruggiero di Loria, e promise di richiamare tutti li presidii delle terre. Il Frate tornato al Papa ed al Re Giacomo, disse quanto avea fatto, e non restando contenti nè l'uno, nè l'altro, Giacomo mandò appresso il Vescovo di Valenza a pregare Re Federico, che avesse voluto venire a parlamento con lui nell'isola di Procida, o d'Ischia, ove si sarebbe preso alcun buon ordine alle cose loro: Re Federico rispose a questo, che non poteva moversi senza consiglio de' suoi Baroni; ed avendo dimandato ad alcuni quel che era da farsi, Ruggiero di Loria il consigliò, che s'umiliasse al fratello, e che andasse a parlargli; ma entrato il Re, per insinuazione degli emoli di Ruggiero, in diffidenza del medesimo, questi di ciò accortosi, parlò con tanta ira, che il Re gli comandò che non uscisse di Palazzo; ma supplicato il Re, che lo lasciasse andare, egli subito si partì: onde si trattò poi il modo per farlo entrare a' servigi del Re Carlo.

A questo tempo vennero nuovi Ambasciadori del Re Giacomo in Sicilia, con ordine, che se il Vescovo di Valenza non avesse ottenuto, che Re Federico fosse venuto a parlamento con lui, gli conducessero la Regina Costanza e l'infante Donna Violante a Roma, dove il Re Giacomo l'aspettava. Federico non volle sopra ciò mostrare di dispiacere al fratello, e disse alla madre, ch'era in potestà sua l'andare, come il fermarsi in Sicilia, e così ancora il menarne la sorella: quella Regina come savia ed amatrice dell'uno e l'altro figlio, elesse d'andare, ancorchè sapesse d'incontrarsi col Re Carlo, figliuolo di colui, che avea ucciso il fratello, e fatta morire la Regina Sibilla sua madre ed un fratello unico in carcere, perchè dall'altra parte sperava di mitigare l'animo del Re Giacomo verso Federico; e così postasi in mare con la figlia, navigò verso Roma. Fu certo raro esempio della varietà delle cose umane vedere quella Regina accompagnata da Giovanni di Procida e da Ruggiero di Loria, che con le sue galee l'avea aspettata in mare, che s'imbarcasse ed andassero tutti insieme in cospetto di Re Carlo, al quale aveano fatti tanti notabilissimi danni. Re Giacomo accolse la madre e la sorella con grandissima reverenza, e le disse, come per mezzo del Papa avea promessa la sorella per moglie a Roberto Duca di Calabria, il quale s'aspettava il dì seguente. La madre ne restò quieta, sperando che, quanto più si legassero in parentado, più fosse col tempo agevole a conchiuder pace tra loro. Venne fra due dì Re Carlo col Duca di Calabria, e con tre altri figli con tanta pompa che fu a Roma cosa mirabile e nuova, perchè oltre il numero de' Conti, di tanti Ufficiali e Consiglieri del Re, era cosa molto bella a vedere presso ciascuno de' figli un numero quasi infinito di Cavalieri benissimo in ordine, di Paggi e di Scudieri, vestiti di ricchissime divise, ed il Papa, che ancora avea animo regale, per quel che toccava a lui con grandissima magnificenza e liberalità volle, che innanzi a lui si facesse lo sponsalizio, e che i Nepoti suoi celebrassero sontuosissimi conviti all'uno ed all'altro Re, ed a' figliuoli; ma finite le feste volle, che si trattasse delle spedizioni, che s'aveano da fare contro Re Federico per la ricovrazione di Sicilia; e per lo primo e più importante apparato, trattò che Ruggiero di Loria entrasse a servire Re Carlo con titolo d'Ammiraglio dell'uno e dell'altro Regno, e Re Giacomo ritornasse in Catalogna, e Re Carlo in Napoli, a ponere in ordine le loro armate; ma avanti che Carlo partisse, per mostrarsi grato verso il Papa, essendo rimasta Giovanna dell'Aquila erede del padre nel Contado di Fondi ed in sei altri castelli in Campagna di Roma, la diede per moglie a Giordano Gaetano figlio del fratello del Pontefice; ed in questi dì medesimi morì in Roma Giovanni di Procida, uomo di quel valore e di quell'ingegno, che tutto il Mondo sa.

Ma tornando al Re Carlo, subito che e' giunse a Napoli fece grandissimi privilegi ed onori a Ruggiero di Loria, al quale restituì non solo tutte le terre antiche sue in Calabria, in Basilicata ed in Principato; ma glie ne donò molte altre, ed ordinò ancora a tutti i Governadori di province ed altri Ufficiali, che ubbidissero agli ordini di Ruggiero per l'apparecchio dell'armata.

Dall'altra parte il Re Federico, ch'era avvisato di quanto si trattava ed apparecchiava contro di lui, s'accinse anch'egli a sostener l'impeto di tanta procella, che se gli minacciava. Fece citar Ruggiero di Loria, e lo condannò per ribelle, e mandò subito a togliergli le terre che avea in Sicilia. Re Giacomo dopo aver richiamati tutti gli Aragonesi e Catalani, che erano in Sicilia ed in Calabria, avea già posto in ordine una buona armata, con intenzione di venire ad unirsi con quella di Re Carlo; non solo per costringere il fratello a lasciare la Sicilia, ma anche per acquistare il Regno di Sardegna, del quale n'avea ricevuta l'investitura da Papa Bonifacio. Partito da Barcellona, venne a Civitavecchia, e poi a Roma, ove trovò il Papa, che l'accolse con molti segni di stima e di allegrezza.

Non fu Pontefice al Mondo, che tenesse sì alti e fantastici concetti del Papato quanto Bonifacio VIII. Era egli persuaso, che non meno dello spirituale, che del temporale fosse assoluto Monarca dell'Universo. Per maggiormente ciò dimostrare, avendo nell'anno 1300 pubblicato il Giubileo, con ordinare che lo stesso fosse rinovato ogni cento anni, traendo con ciò gran concorso di gente in Roma, egli per far maggior pompa di se, comparve nelle Cerimonie colle duplicate Corone sopra il Camauro, e vestito del Manto Imperiale, prendendo per divisa: Ecce duo gladii hic. Egli perciò credea di poter togliere e dare i Regni a sua posta; investì perciò il Re d'Aragona del Regno di Sardegna, al Re Federico avea promesso l'Imperio di Costantinopoli, ed a Ruggiero di Loria, che col suo valore si trovava nelle coste dell'Affrica aver acquistate in que' mari alcune isole, che furono Gerba e Karkim, non appartenenti all'Isola di Sicilia, ma al Regno di Tunisi, egli fattosi promettere per censo ogni anno cinquanta once d'oro al peso di Sicilia, ne gli diede investitura per lui e suoi eredi, commettendo a Fr. Bonifacio Calamendrano G. Maestro de' Cavalieri Gerosolimitani, che ne ricevesse il solito giuramento di fedeltà e d'omaggio. L'investitura fatta a Ruggiero di quelle isole a' 11 agosto del 1285 primo anno del suo Pontificato, si legge presso il Tutini[485], che la cavò dall'Archivio Vaticano. Così ora giunto il Re Giacomo in Roma, con grandissima solennità lo fa Gonfaloniere e Capitan Generale per tutto l'Universo contra gl'infedeli, e gli consignò lo stendardo.

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Note 1 · Collen. lib. 5. Costanzo lib. 3 in princ.Note 2 · Moles decis. 6 § 1. Jo. Fran. Marcian. disp. 3.Note 3 · Ciacon. dice a' 27 di Marzo.Note 4 · Reg. Moles decis. 1 § 1 num. 12.Note 5 · Reg. Moles. loc. cit. num. 13 et 14. Haec ergo Capitula non ab Honorio, sed a Martino ejus praedecessore fuerunt facta, et de eis meminit AfNote 6 · Afflict. ad Costit. Reg. tit. de administr. rer. Eccles. post mortem Prael. in rubr.Note 7 · Reg. Moles loc. cit. nu. 16.Note 8 · Jo. Franc. Marc. disp. 3 num. 1.Note 9 · Lipar. ad Andr. in cap. 1 de nat. success. feud. sub num. 1 aute addit vers. capitulum, lit. B.Note 10 · Marcian. disp. 3 n. 5.Note 11 · Moles decis. 1 § 1 numer. 19.Note 12 · Marc. loc. cit. nu. 3.Note 13 · Moles loc. cit. n. 34.Note 14 · V. de Ros. in prael. feud. nu. 48.Note 15 · Raynald. Annal. Eccles. ann. 1285. (Furono anche impressi questi Capitoli di Papa Onorio da Lunig, e si leggono nel 2. Tom. Cod. Diplomat. INote 16 · Rainald. ad ann. 1285 a num. 53 ad nu. 62.Note 17 · Petr. de Montefor. in addit. ad Constit. Reg. lib. 3 tit. 25. Constit. Post mortem. V. Marcian. loc. cit. nu. 17 et 10. V. Andreys disp. feuNote 18 · Cap. Confirmatio Cap. edit. in Plan. S. Martini.Note 19 · Cap. Omnes Ecclesiastic.Note 20 · Summont. histor. tom. 2 lib. 3.Note 21 · De Ponte de potest. Proreg. tit. de assens. regalibus super dotib. a num. 6 cum seqq.Note 22 · Rainald. ann. 1265 num. 61.Note 23 · Foedera, conventiones, etc. inter Reges Angliae, et alios, pag. 342.Note 24 · Foedera, etc. fol. 358.Note 25 · Costanzo lib. 3r.Note 26 · Costanzo lib. 3 dice in Perugia; ed il Summonte in Roma.Note 27 · Chioccar. tom. 1. M. S. giurisd.Note 28 · Costanzo lib. 3.Note 29 · Foedera, convent. etc. pag. 450 et 456.Note 30 · Foedera, conventiones, etc. to. 1 pag. 3. (Presso Lunig tom. 2 si legge alla pag. 1350 l'istromento della cauzione data dal Re Carlo II di rNote 31 · Registr. ann. 1298 et 1299. B. fol. 161 rapportato dal Ciarlant. fol. 368.Note 32 · Costanzo lib. 2.Note 33 · Tutin. degl'Amm. fol. 70. Reg. in Vatic. lib. 1. Bonifacii epist. 115.
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