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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Volume 1 — LIBRO SECONDO

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Il principio del quarto secolo dell'umana redenzione, ed il decorso de' seguenti anni, vien a recare nel romano Imperio sì strane revoluzioni, che mostruosamente deformato nel suo capo e nelle membra, prendendo altri aspetti e nuove forme, più non si riconosce per quello che già fu. Ecco, che mancato ogni generoso costume, i Romani dati in preda agli agi ed alle morbidezze, da forti e magnanimi, renduti effeminati e deboli: da gravi, severi ed incorrotti, pieni d'ambizione e di dissolutezza. Vedesi perciò snervata e scaduta la militar disciplina; e quell'armi, che prima avean portato il terrore e le vittoriose insegne fin a gl'ultimi confini del Mondo, divenire cotanto vili ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime Nazioni, delle quali esse tante e tante volte avevan gloriosamente trionfato; ma con eterna lor ignominia cedendo, e lasciandosi vergognosamente vincere, ne vien in brieve l'Imperio tutto fracassato e miseramente trafitto. Vedasi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia e l'Illiria soggiogate dagli Unni; le Gallie perdute; le Spagne da' Vandali, e da' Goti manomesse; l'Affrica già occupata da' Vandali; la Brettagna da' Sassoni; e l'Italia, Regina delle province, dai Goti già debellata e vinta; e Roma stessa saccheggiata e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta, e l'Armenia occupate da' Saracini. Ecco perduta l'Asia minore. Ecco finalmente tutte debellate e vinte le province dell'Imperio romano.

Vedesi nel cader dell'Imperio declinare ancor le lettere e le discipline tutte: comincia la giurisprudenza a perder quel suo lustro e quella dignità, in cui per sì lungo corso d'anni l'avevan mantenuta e conservata tanti preclarissimi Giureconsulti, il favor de' Principi, la sapienza delle loro costituzioni, la prudenza de' Magistrati, la dottrina de' Professori, l'eccellenza dell'Accademie. Più non s'udiranno i nomi di Papiniano, di Paolo, o d'Africano: tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l'avvenire ci saran dati da' loro successori; i quali, d'oscura fama essendo, maggior peso non s'addossarono, che d'insegnare nelle Accademie ciò, che que' maravigliosi spiriti avean lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono) appena una rada ed oscura notizia a' posteri n'era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III. non fosse opportunamente con le sue costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi che prima era solamente professata da' maggiori lumi della città di Roma, vilmente maneggiata, e ridutta ad esser mestiere de' più vili uomini del Mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione e stupore quelle prudenti e savie costituzioni de' Principi con tanta eleganza e brevità composte; ma da ora avanti prolisse e tumide, e più convenienti ad un Declamatore, che ad un Principe, da non paragonarsi di gran lunga colle prime, nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I Magistrati, perduta quella severità e dottrina, prenderanno altri nomi e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali: da sapienti e gravi, ignoranti e leggieri: da moderati, ambiziosi: ed alla fine ripieni di tanta rapacità e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano, e d'alcuni altri Principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità ed ambizione per mezzo di molti editti[321], che pubblicarono a questo fine, più gravi ed enormi disordini avrebbon infallibilmente partorito.

L'Accademie già per l'ignoranza de' Professori, e per li pravi costumi de' giovani rendute inutili e piene di sconcerti. I giovani dati già in braccio a' lussi, agl'intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre scelleratezze, di rado le frequentavano; tanto che sarebbon affatto mancate, se la providenza di Valentiniano il vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue XI. leggi Accademiche, che in Roma ad Olibrio Prefetto di quella città dirizzò nell'anno 370.

Tante e sì strane mutazioni, non solamente alla corrotta disciplina ed a' depravati costumi deon attribuirsi, ma ancora a quella nuova divisione e nuova forma, che a Costantino piacque di dare all'Imperio romano. Egli fu il primo, che volle recare ad effetto, ciò che Diocleziano avea primo tentato, di divider l'orbe romano in due principali parti, e di uno far due Imperi[322]. Imperocchè quantunque fossero stat'innanzi più Imperadori talora a regnare insieme; nientedimeno non feron fra di loro giammai divisione alcuna, nè l'Imperio, o le province, nè le legioni furon a guisa d'eredità mai partite. Costantino fu il primo, che, come dice Eusebio[323], divise tutto l'Imperio romano in due parti, quod quidem nunquam antea factum esse memoratur. Perciò pose tutto 'l suo studio a fondar nell'Oriente Costantinopoli, ed impiegò per quest'opera tutta la sua magnificenza e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma fosse, come questa Capo nell'Occidente, così quella nell'Oriente[324]. Divise per tanto l'Imperio in Orientale ed Occidentale, assegnando a ciascuno le sue province. Tutte quelle province Orientali oltramarine, che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, Epiro, Acaja, la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre province di quel tratto, all'Imperio Orientale, ed alla città di Costantinopoli suo Capo le sottopose, e sotto più Diocesi comprese. All'Imperio Occidentale ed alla città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le province della Germania, la Dalmazia, tutta l'Affrica, e l'Italia; disponendole in guisa, che due Imperadori potessero regger l'Imperio, l'uno nell'Occidente, l'altro nell'Oriente. Divise parimente il Senato, e que' Senatori, ch'eran eletti dalle province dell'Imperio occidentale, volle, che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente in Costantinopoli: e lo stesso stabilì de' Consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il Prefetto con uguali preminenze e privilegi; e tutte le parti dell'Imperio in altra guisa distinse. La qual nuova divisione è di mestiere qui distintamente rapportare; poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial politia e stato temporale di queste nostre province; ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la politia ecclesiastica, e come siasi in quella maniera, che oggi si vede, introdotta nell'Imperio ed in questo nostro Reame.

CAPITOLO I. Disposizione dell'Imperio sotto Costantino Magno.

Costantino adunque dubitando, per l'esempio dei suoi predecessori, del troppo potere del Prefetto Pretorio, che sovente s'avea usurpato l'Imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo fu per moltiplicazione, facendo quattro Prefetti: e con ciò venne a dividersi tutto l'orbe romano in quattro climi, o vero tratti. Questi abbracciavano un immenso spazio di Cielo e di terra, e dentro i loro confini più diocesi si comprendevano[325]; e furono, l'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l'Italia, a' quali diede quattro Rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò Prefetti al Pretorio: e noi abbiam collocata in ultimo luogo l'Italia perchè in essa dovremo fermarci.

ORIENTE.

Sotto la disposizione del Prefetto Pretorio dell'Oriente pose cinque diocesi, ed erano, l'Oriente, l'Egitto, l'Asiana, la Pontica, e la Tracia; le quali diocesi, secondo è manifesto dal Codice Teodosiano, e dagli atti d'alcuni antichi Concilj, in questi tempi componevansi di più province[326].

I. Nella diocesi d'Oriente, capo della quale era la città d'Antiochia, erano XV. province, I. Palestina prima. II. Palestina seconda. III. Fenicia prima. IV. Siria. V. Cilicia. VI. Cipro. VII. Arabia. VIII. Isauria. IX. Palestina salutare. X. Fenicia del Libano. XI. Eufratense. XII. Siria salutare. XIII. Osdroena. XIV. Mesopotamia. XV. Cilicia seconda.

II. Nella diocesi dell'Egitto, il cui capo era Alessandria, eran sei province. I. la Libia superiore. II. la Libia inferiore. III. la Tebaïde. IV. l'Egitto. V. l'Arcadia. VI. l'Augustanica.

III. Nella diocesi Asiana, capo essendo Efeso, erano dieci province. I. Panfilia. II Ellesponto. III. Lidia. IV. Pisidia. V. Licaonia. VI. Frigia Pacaziana. VII. Frigia salutare. VIII. Licia. IX. Caria. X. L'isole di Rodi, Lesbo, e le Cicladi.

IV. Undici province ebbe la Pontica, cui capo era Cesarea, e queste furono. I. Paflagonia. II. la Galazia. III. Bitinia. IV. Onoriade. V. Cappadocia prima. VI. Cappadocia seconda. VII. Ponto Polemoniaco. VIII. Elenoponto. IX. Armenia prima. X. Armenia seconda. XI. la Galazia salutare.

V. La Tracia, della quale prima ne fu capo Eraclea, da poi Costantinopoli, si componeva di sei province. I. Europa. II. Tracia. III. Emimonto. IV. Rodope. V. Mesia seconda. VI. Scizia.

ILLIRICO.

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio dell'Illirico erano due diocesi, la Macedonia, e la Dacia.

I. La Macedonia, di cui fa capo Tessalonica, si componeva di sei province. I. Acaja. II. Macedonia. III. Creta. IV. Tessaglia. V. Epiro vecchio, ed Epiro nuovo. VI. parte della Macedonia salutare.

II. La Dacia di cinque. I. la Dacia Mediterranea. II. la Dacia Ripense. III. Mesia prima. IV. Dardania Prevalitana. V. parte della Macedonia salutare.

GALLIE.

Sotto l'amministrazione del Prefetto Pretorio delle Gallie erano tre diocesi, le Gallie, le Spagne, e la Brettagna.

I. La diocesi delle Gallie era composta da diciassette province, e fu I. Viennense. II. Lugdunense prima. III. Germania prima. IV. Germania seconda. V. Belgio primo. VI. Belgio secondo. VII. l'Alpi Marittime. VIII. l'Alpi Pennine. IX. Maxima Sequana. X. Aquitania prima. XI. Aquitania seconda. XII. Novempopulana. XIII. Narbonense prima. XIV. Narbonense seconda. XV. Lugdunense seconda. XVI. Lugdunense Turonia. XVII. Lugdunense Senonica.

II. Quella delle Spagne era composta di sette province. I. Betica. II. Lusitania. III. Galizia. IV. Tarraconense. V. Cartaginense. VI. Tingitania VII. le Baleari.

III. L'altra della Brettagna, di cinque. I. Maxima Cesariense. II. Valentia. III. Britannia prima. IV. Britannia seconda. V. Flavia Cesariense.

ITALIA.

Finalmente sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia erano tre diocesi: l'Italia, l'Illirico, e l'Affrica. La diocesi dell'Illirico, della quale Sirmio fu la principal città, era composta di sei Province. I. Pannonia seconda. II. Savia. III. Dalmazia. IV. Pannonia prima. V. il Norico Mediterraneo. VI. il Norico. L'Affrica di cinque. I. Affrica, ove era Cartagine. II Bisacena. III. Mauritania Sitifense IV. Mauritania Cesariense. V. Tripolitana.

L'Italia fu divisa in diciassette province, siccome furon distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell'età più bassa infino a' tempi di Longino: l'ordine delle quali, secondo si legge nel libro della Notizia dell'Imperio (che per comun parere non può dubitarsi, che sia antichissimo e composto a' tempi di Teodosio il Giovane) è questo, che siegue. I. Venezia. II. Emilia. III. Liguria. IV. Flaminia, e Piceno Annonario. V. Tuscia, ed Umbria. VI. Piceno Suburbicario. VII. Campania. VIII. Sicilia. IX. Puglia, e Calabria. X. Lucania, e Bruzj. XI. Alpi Cozzie. XII. Rezia prima. XIII. Rezia seconda. XIV. Sannio. XV. Valeria. XVI. Sardegna. XVII. Corsica.

Paolo Warnefrido[327] Diacono d'Aquileja dà a quelle divers'ordine, perciocchè, per cagion d'esempio, la Liguria, che qui è posta nel terzo luogo, e l'Emilia nel secondo, le colloca nel secondo, e nel decimo. Ma vi è fra loro una più notabile varietà, poichè Paolo dividendo la provincia dell'Alpi in due province, chiamando l'altra Alpi Appennine, accrebbe il numero con una di più di quelle, che nella Notizia sono descritte, nella quale solamente il nome dell'Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli, come ben dice Camillo Pellegrino[328], par che abbia ciò fatto di suo proprio arbitrio, poichè cita a favor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro, che non le stimavan due, e non più tosto alcun imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio e fermo autore, in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l'ordine suddetto, che molto meno importava.

Tutte queste province non sortiron una medesima condizione, imperocchè, avvegnachè tutte ubbidissero e stassero sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Italia, avevan però altri più immediati Amministratori, a' quali era particolarmente commesso il loro governo. Erano prima divise in due Vicariati, uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel Vicariato di Roma erano dieci province: la Campagna: l'Etruria e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Puglia e Calabria: la Lucania e Bruzj: il Sannio: la Sardegna: la Corsica e la Valeria. Nel Vicariato d'Italia, il cui capo era Milano[329], furono sette province: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia e Piceno Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie: e l'una e l'altra Rezia. Le prime erano sotto la disposizione del Vicario di Roma, onde perciò si dissero anche province Suburbicarie. Le seconde tenevansi sotto la disposizione del Vicario d'Italia, e perciò da alcuni Scrittori vengono semplicemente chiamate province d'Italia, distinguendole dall'altre, le quali ancorchè racchiuse tra l'Alpi, e l'uno e l'altro mare, e perciò comprese nell'Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione) nulla di meno ristrettamente province d'Italia eran nomate quelle, che al Vicario d'Italia ubbidivano, la cui sede era Milano. Così osserviamo negli atti del Concilio di Sardica celebrato nell'anno 347 che correndo allor il costume di sottoscriversi i Vescovi, che intervenivano ne' Concilj non solamente col nome della propria città, ma anche della provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileja. Stercorius ab Apulia de Canusio. Securus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Portasius ab Italia de Mediolano, ec. E questo era, perchè Verona, Aquileja, Ravenna, Brescia, e Milano erano nelle province, che al Vicario d'Italia ubbidivano: ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca, e di Canosa, le quali erano nelle province del Vicariato di Roma, non già del Vicariato d'Italia[330].

Ebbero ancora queste province altri più immediati Ufficiali, a ciascuno de' quali era particolarmente il governo d'una provincia commesso; ma non erano d'un medesimo grado e condizione. Alcune eran dette Consolari; perchè per loro moderatore sortirono un Consolare come furono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia, e Piceno Annonario, la Toscana e l'Umbria, il Piceno Suburbicario e la nostra Campania. Altre si dissero Correttoriali, perchè da' Correttori, non già da' Consolari eran amministrate; le quali furono la Sicilia: la Puglia, e Calabria; la Lucania, e Bruzj. E per ultimo alcune si nomarono Presidiali, perchè ai Presidi sottoposte; e queste furono l'Alpi Cozzie, la Rezia prima e seconda, il nostro Sannio, Valeria, Sardegna, e Corsica. Così i primi Moderatori di queste province erano i Prefetti Pretorj, i secondi li Vicarj, gli ultimi e' più immediati eran i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, dell'ufficio ed impiego de' quali è di mestiere, che qui brevemente si ragioni.

CAPITOLO II. Degli Ufficiali dell'Imperio.

I Prefetti al Pretorio eran quelli, ne' quali dopo i Cesari, s'univano i primi onori e le prime dignità dell'Imperio[331]: a costoro si dava la spada dall'Imperadore per insegna della loro grandissima autorità[332]: sotto la cui amministrazione e governo erano più diocesi, e colle diocesi, le tante province, che le componevano: avevan sotto di loro i Vicarj, i Rettori delle province, i Consolari, i Correttori, i Presidi, e tutti i Magistrati di quelle diocesi, alla cui amministrazione soprastavano. Essi dovevano con vigilanza attendere e provvedere a' difetti di questi Magistrati[333], ammonirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tutte le loro azioni: i quali Magistrati all'incontro ai Prefetti dovevan ricorrere, riferire e consigliarsi di ciò che di dubbio e scabroso loro veniva per le mani. Potevasi, oltre a ciò, da tutti i Tribunali suddetti appellare a' Prefetti Pretorj, da' quali riconoscevansi le cause dell'appellazioni, e le coloro sentenze discusse, o le rifiutavan, o l'ammettevan, senza che delle deliberazioni de' Prefetti Pretorj ad altra appellazione alcuna si dasse luogo, ma solamente alla retrattazione, che noi ora diciamo Reclamazione[334].

A' Prefetti per lo più gl'Imperadori solevan dirizzare le loro costituzioni, affinch'essi le promulgassero per le province di lor disposizione: avevano sotto la lor censura anche i Proconsoli, e d'infinite altre prerogative eran adorni, delle quali dottamente scrissero Codino, Gotifredo, e Giacomo Gutero[335]. Furon, oltre a costoro, due altri Prefetti destinati al governo delle due città principali del Mondo, cioè Roma, e Costantinopoli, sotto la disposizione de' quali eran i Prefetti dell'Annona, e molt'altri Magistrati, che alla cura e governo di quelle città sotto varj impieghi venivan destinati: de' quali non accade qui far parola.

Dopo i Prefetti seguivan i Proconsoli; dignità pur illustre, ed ornata dell'alte insegne, delle scuri e dei fasci. Nell'Oriente ve ne furon due, cioè nell'Acaja, e nell'Asia, ed alcune volte fuvvi il terzo in Palestina. Nell'Occidente solamente uno, e questi nell'Affrica.

Tenevan il terzo luogo i Vicarj, inferiori a' Proconsoli, ma di gran lunga superiori, ed eminenti sopra tutt'altri Magistrati. Questi, che tali si dissero, perchè le veci e la persona de' Prefetti rappresentavano, onde nell'antiche iscrizioni si chiamano Propraefecti, erano preposti al reggimento dell'intere diocesi, e delle province, delle quali si componevano. Soprastavano ai Rettori, ed agli altri Magistrati inferiori. La loro principal cura era d'invigilare a' tributi, ed all'annona, gastigar i desertori ed i vagabondi, e custodirgli infino che al Principe se ne desse notizia[336]. Non solamente giudicavano ex ordine, ma sovente ex appellatione, ed alcune volte anche ex delegato[337]. Ebbero i Vicarj l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Affrica, la Spagna, la Gallia, e la Brettagna. Fuvvi ancora il Vicario della città di Roma, sotto la cui disposizione erano, come s'è detto, alcune province d'Italia, che si dissero perciò province Suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo Vicario, e del di lui governo furon alcun'altre province, onde province d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto ed eminente grado, eran chiamati Judices majores[338].

Sieguono in appresso gli Ufficiali di minor grado, detti perciò Judices minores; e fra questi il primo luogo era de' Rettori delle province, a' quali il governo e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa: questi erano sotto la disposizione del P. P. al quale degli atti di coloro potevasi appellare. Tenevan il Jus gladii; e la lor principal cura era di spedir le liti tanto civili, quanto criminali, ove della roba e della vita degli uomini si trattava, e d'invigilare, che a' provinciali non si facesse ingiuria e danno dagli Ufficiali minori, e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la provincia, e non pur nelle città, ma in tutti i villaggi, per ricevere le querele de' provinciali, e con diligenza ricercar l'insolenze e disordini ivi accaduti, per darvi riparo. A costoro fu diretto da Costantino M. quell'aureo editto, con cui si puniscono così severamente le venalità e rapacità dei Giudici, che si legge nel Codice di Teodosio[339].

Sieguono in secondo luogo i Consolari, a' quali il governo e l'amministrazione d'una sola provincia si commetteva. Questi eran in maggior dignità, che i Correttori, ed i Presidi: e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col nome di Clarissimi. Solevano anche a' Consolari gl'Imperadori dirizzare le loro costituzioni e perciò le province Consolari erano di maggior dignità, che le Correttoriali, e le Presidiali. Fra l'altre, la Fenicia ebbe il Consolare che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da' Cesari molte leggi furon dirizzate. Sotto il governo de' Consolari furono quasi tutte le province più riguardevoli d'Italia, l'Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia, e la nostra Campania.

Dopo i Consolari erano i Correttori a' quali parimente si commettevano i governi delle province, che sotto la disposizione del P. P. amministravano, ed erano parimente ornati col nome di Clarissimi. Questi quasi in niente eran inferiori a' Consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i Presidi: ed anche ad essi i Principi dirizzavano le loro costituzioni. Alcune province d'Italia furon governate da' Correttori, come la Toscana, la cui sede fu Firenze[340]: la Puglia, e Calabria; e la Lucania, e' Bruzj, delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell'ultimo luogo i Presidi, a quali i governi delle province erano parimente commessi; questi altresì venivan nomati Clarissimi, aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del P. P. eran collocati. L'altre province d'Italia furono all'amministrazione de' Presidi assegnate, come il Sannio, Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna, e la Corsica: e rade volte gl'Imperadori dirizzavano a costoro le loro costituzioni. Giacomo Gutero[341] tiene altro ordine, collocando in primo luogo i Presidi, indi i Consolari, i Correttori, e nell'ultimo i Rettori delle province, seguendo l'ordine tenuto da Zenone[342] in una sua costituzione, che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova con Gotofredo[343] seguir meglio l'ordine tenuto dall'Imperadore Graziano nel Codice Teodosiano, ove i Presidi tengono l'ultimo luogo.

CAPITOLO III. Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre province.

Ciò che dunque ora noi appelliamo Regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d'Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole province: anzi la Campania non è ora tutta intera dentro a' suoi confini; ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese ch'ora è dello Stato della Chiesa romana. Queste Province erano: I. la Campagna: II. la Puglia, e la Calabria: III. la Lucania, ed i Bruzj: IV. il Sannio. Una Consolare: due Correttoriali: e l'altra Presidiale. Tutte del Vicariato della città di Roma, e perciò tutte Suburbicarie appellate.

Richiede per tanto l'ordine di quest'opera, che partitamente di ciascheduna di queste province si ragioni, de' Magistrati a' quali ne fu commesso il governo, delle leggi e de' loro ordinamenti; perchè si vegga qual forma di politia avessero ne' tempi di Costantino fin agli ultimi Imperadori d'Occidente.

§. I. Della Campagna, e suoi Consolari.

Quella regione, che al dir di Paolo[344] Warnefrido, per gli ubertosi e piani campi, che intorno a Capua sono, Campania fu detta, ebbe già in varj tempi ora più ristretti, ora più spaziosi confini di quel, ch'oggi non sono. Si distese in alcun tempo dal territorio romano insino a Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad Equo Tutico oggi appellato Ariano. Fu perciò riputata una delle più celebri ed illustri province d'Italia, e per l'ampiezza e vastità de' suoi confini, e per le molte e preclare città, che l'adornavano, ma soprattutto per Capua, suo capo e metropoli, cotanto chiara, ed illustre; perciò al governo ed amministrazione di questa provincia non furon mandati Correttori, o Presidi, ma Consolari: Magistrato, come s'è detto, se bene inferior al P. P. ed al Vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle dei Correttori, e de' Presidi. La loro sede era Capua: e fu tanta la stima ed il lor grado appresso gl'Imperadori, che sovente venivan loro indirizzate molte costituzioni, e mandati imperiali.

Costantino il Grande, dopo avere sconfitto e morto Massenzio (che fattosi acclamar in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l'Italia) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l'Italia, e tutte l'altre province dell'Occidente, come prima avean fatto le Gallie, la Spagna, e la Brettagna, mentre nell'anno 313 risedeva in quella città, cominciò a ristorar l'Italia dei passati danni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili e salutari costituzioni, che dirizzò al Popolo romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio[345]; ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri editti, che pubblicò in quella città, ristabilì, come potè il meglio, le cose d'Italia. Passossene da poi nella Gallia, e nella Pannonia; e quindi fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restituì, e nell'anno 315, in Aquileja fermatosi, passò poi in Roma, ed a Milano: e dopo altri viaggi ne' seguenti anni fatti nella Dacia, e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319 ove per li seguenti quattro anni si trattenne, nè ad altro intese, se non per mezzo di varj editti a restituire quanto più fosse possibile nell'antica forma le cose di Roma, e d'Italia.

Ma passato da poi in Oriente, e vinto nell'anno 325, e spento Licinio, fattosi già Monarca di tutto l'Imperio, cominciò (secondo che contro la comun credenza prova Pagi[346]) a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel seguente anno 326 tornando in Italia, da Aquileja passasse a Milano, e quindi a Roma, partissi nondimeno da poi da questa città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell'Oriente trasferì per sempre la sua sede, dove nell'anno 338 volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d'ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma, e la dissoluzion dell'Imperio. Quindi le tante querele de' Romani: onde Porfirio nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice:

Et reparata jugans moesti divortia mundi Orbes junge pares: det leges Roma volentes Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono più tosto distruttore dell'antica Roma, che facitor della nuova: poichè avendo egli commesso il governo d'Italia ai suoi Ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina: e stando egli lontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si videro in breve declinar le forze ed il vigore di queste nostre province. Lasciò l'amministrazione al Prefetto P., a' Vicarj, e nell'ultimo luogo a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna provincia.

Ebbe l'Italia per Prefetto P. sotto questo Principe nell'anno 321, Menandro. Negli anni seguenti 334, 335 e 336, ebbe Felice, quegli, che da Preside, che fu di Corsica nell'anno 319 fu poi in quest'anni inalzato da Costantino a cotal sublime dignità. Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336 Gregorio, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano nei suoi libri. De' Vicarj di Roma, che ressero sotto Costantino, non s'ha altra notizia, se non che d'un tal Gennaro, ovvero Gennarino[347], nell'anno 320.

Ma de' Consolari di questa nostra provincia di Campagna, è di mestiere che dal lungo obblio, ove fin'ora sono stati sepolti, qui se ne sottragga la memoria.

Il primo Consolare, del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avesse immediatamente governata e retta la nostra Campagna, fu Barbario Pompejano. Tenne questi, siccome tutti gli altri Consolari di questa provincia, la sua residenza in Capua, la quale n'era capo e metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino M. nell'anno 333, mentre risedeva nella Tracia e propriamente in Apri: luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre e famosa costituzione[348], per la quale s'impone a' Magistrati, che debbiano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal Principe, in guisa che non possano eseguirgli, se l'esposto dalle parti non sia conforme al vero: della quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice[349]. Ciò che poi vollero eziandio imitare i romani Pontefici, inserendola nelle loro decretali[350].

L'altro Consolare della nostra Campagna, che governò sotto questo stesso Principe, fu Mavorzio Lolliano, per la testimonianza che ce ne dà Giulio Firmico[351]. A costui dedicò Firmico, sotto l'imperio di Costantino, i suoi libri astronomici, celebrando nella prefazione dell'opera[352] gli alti meriti d'un tal sublime spirito, il quale dopo aver deposte l'insegne di Consolare di Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dandogl'il governo di tutto l'Oriente e finalmente l'insegne d'ordinario Console; e morto Costantino, fu poi nell'anno 342, sotto Costante, rifatto Prefetto della città di Roma, e sotto Costanzio suo fratello fu anche Prefetto P. d'Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual Autore ne' gesti dell'anno 356, si legge anche il di lui elogio[353].

Nè d'altri Consolari di questa provincia, del tempo di Costantino abbiam noi notizia, se non che in un marmo trovato nell'anno 1712, nel tenimento della terra di Atripalda, ov'era l'antica città d'Avellino, si legge la seguente iscrizione, nella quale fassi memoria di un tal Taziano, che fu Consolare della Campagna.

TATIANI C. JULIO RUFINIANO ABLAVIO TATIANO C. V. RUFI NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA TRONO RATIONUM SUMMARUM ADLECTO INTER CONSULARES JUDI CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO VINCIAE ASIAE CORRECTORI TUSCIAE ET UMBRIAE CONSULARI AE MILIAE ET LIGURIAE PONTIFICI VESTAE MATRIS ET IN COLLE GIO PONTIFICUM PROMA GISTRO SACERDOTI HER CULIS CONSULARI CAM PANIAE HUIC ORDO SPLEN DIDISSIMUS ET POPULUS ABELLINATIUM OB INSIGNEM ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI GIONEM ET INTEGRITATEM EJUS STATUAM CONLOCANDAM CENSUIT.

Questa iscrizione maggiormente conferma ciò, che fu da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non fu presso noi affatto abolita l'antica religione pagana, leggendosi quivi, che questo Consolare era del Collegio de' Pontefici, e Sacerdote d'Ercole: dei quali pregi gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una sì pubblica iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furon quelli di Correttore della Toscana, di Consolare dell'Emilia, e della nostra Campagna. La Toscana fu pure provincia Correttoriale, e la sede de' Correttori era Fiorenza, siccom'è manifesto da più leggi del Codice Teodosiano: di che è da vedersi Giacomo Gotifredo; onde ben si legge nel marmo Correctori Tusciae.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre costituzioni dirizzate ad altri Consolari della nostra Campagna. Non mancan però in quello altri suoi editti indirizzati al Prefetto Pretorio d'Italia, o al Vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle diocesi a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per questa provincia in più sue leggi altri particolari provvedimenti si danno.

Tolto intanto a' mortali nel mese di Maggio dell'anno 337 questo Principe, le cui alte e magnanime imprese gli portaron il soprannome di Grande, succedè all'Imperio d'Occidente Costante suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Affrica, e l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, e l'Italia, ed in conseguenza queste nostre province. Per tal cagione molte costituzioni si leggono di questo Principe nel Codice di Teodosio, che riguardan il governo di quelle, e particolarmente della Campagna; e se non sappiamo quali Consolari avesse questa provincia sotto Costante, si veggon però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura e pensiero. Di questo Principe è quella legge registrata nel suddetto Codice sotto il titolo de Salgamo, letta ed accettata in Capua, metropoli di questa provincia, promulgata da Costante nell'anno 340 per reprimere l'insolenza de' soldati, che coll'occasione della guerra, che allora faceva in Italia con Costantino suo fratello (il quale in questo stess'anno presso Aquileja fu vinto e morto) inquietavano la Campagna, e per li fastidiosi lor tratti e licenza militare l'onore e le sostanze de' provinciali malmenavano; e forte argomento di credere, che Costante in quest'anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne dà Atanasio per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo[354].

Ma, morto in appresso Costante nell'anno 350, dieci anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo Imperadore l'altro suo fratello Costanzo; onde queste nostre province coll'Italia caddero sotto il di lui Imperio. Regnando dunque Costanzo, furono Prefetti al P. d'Italia negli anni 352 e 353 Merilio Ilariano; a cui succedè Mavorzio Lolliano nell'istesso anno 353 quegli, che fu Consolare della nostra Campagna, e negli anni seguenti, Tauro; a' quali da Costanzo furono indirizzate molte sue costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per Vicario di Roma Volusiano, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi[355]. E quantunque sotto questo Principe sian ignoti i Consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono editti indirizzati a coloro da Costanzo, vi sono però molte di lui costituzioni dirette a' P. P. d'Italia per le quali si prende cura di questa provincia. In fatti nell'anno 355 dirizzò una sua costituzione a Mavorzio Lolliano allora P. P. d'Italia, la quale perchè toccava i bisogni di questa provincia fu letta e pubblicata in Capua, come porta la sua soscrizione[356]. E questo Principe fu colui, che per torre le contese giurisdizionali, che sovente sorgevano fra i Prefetti P. d'Italia, ed i Prefetti di Roma, intorno all'appellazioni, separò le province; e mentre egli risedeva a Sirmio, città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell'anno 357 a Tauro P. P. d'Italia quella celebre costituzione[357] ove stabilì, che tutte l'appellazioni, che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra Campagna, dalla Puglia e Calabria, dalla Lucania e Bruzj, Piceno, Emilia, Venezia, e dall'altre province d'Italia, si riportavan in Roma, non già dal Prefetto di Roma, ma da quello d'Italia, si dovessero conoscere e giudicare.

Resse Costanzo l'Imperio undici anni, avendo finito suoi giorni nell'anno 361, e gli succedè Giuliano, al quale perciò ricaddero queste nostre province. Fu sotto lui Prefetto Pretorio d'Italia Mamertino, e Vicario di Roma Imerio; a costoro Giuliano, e particolarmente al primo, dirizzò molte leggi. Quali fossero stati i Consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco[358] chiaramente ce l'addita nel libro decimo delle sue epistole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione, che in questi tempi era fra i Pozzolani e' Terracinesi, poichè stendendosi allora i confini della Campagna infino a Terracina, erano gli uni, e gli altri sotto un sol Moderatore, ch'era il Consolare, dice Simmaco che Lupo, essendo sotto Giuliano Consolare della Campania, ben s'avvide e considerò l'angustie, nelle quali vivevano i Terracinesi. Di questo Lupo Consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serban le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla chiesa de' Frati del Carmelo, dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole[359]:

. . RIUS LUPUS . . . . V. C . . ONS. CAMP . . URAVIT

Da quest'istessa epistola di Simmaco si raccoglie eziandio, che a Lupo in quella carica fosse succeduto Campano. In Napoli, come città al Consolare di Campagna pur sottoposta, serbasi ancora la memoria d'un altro Consolare chiamato Postumio Lampadio: il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la chiesa della Rotonda, dove si legge

POSTUMIUS LAMPADIUS V. C. CONS. CAMP CURAVIT

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio, che da Giuliano, o dal suo successore, fosse stato a costoro indirizzato editto, o mandato alcuno imperiale.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell'anno 373, ed indi a poco anco Gioviano, non durando più l'Imperio di questo religiosissimo Principe[360], che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo[361] e Sozomeno, ovvero dieci, secondo Filostorgio[362], fu assunto all'Imperio Valentiniano, il quale creò Augusto Valente suo fratello, e fra di loro fu in cotal guisa diviso l'Imperio[363].

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Affrica, le Gallie, le Spagne, la Brettagna, e l'Italia. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente[364].

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu sottoposta, dopo avere scorse l'altre regioni del suo Imperio, e date a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileja, ove in due soli mesi, settembre ed ottobre di quest'anno 364, dieci costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia ed al governo della medesima attese, e varj editti e per la Campagna diretti al Consolare, e per la Lucania e Bruzj e Toscana a' Correttori, ed a Mamertino allora Prefetto d'Italia, furon da questo savissimo Principe promulgati[365].

Governarono nel suo Imperio come Prefetti Pretorj d'Italia Mamertino cotanto rinomato nell'opere d'Ammiano Marcellino, Rufino, Probo, ed ultimamente Massimino. Vicarj di Roma furono nell'anno 364 Severo, nell'anno 367 Magno, nell'anno 372. Probo, e nell'anno 373 Simplicio[366]. Si leggono ancora più Consolari della nostra Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest'anno 364 Consolare della Campagna Buleforo, al quale, risedendo Valentiniano in Altino città di Venezia, furono dirizzate due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo, Quibus equorum usus, l'altra sotto il titolo, usus interd. per le quali, affinchè da questa provincia s'estirpassero i ladronecci e molt'altri disordini, fu proibita severamente l'asportazione de' cavalli e dell'armi, comandando, che niuno senza sua licenza potesse quelle movere. A quest'istesso Buleforo, mentr'era Consolare della Campagna, dirizzò nell'anno seguente 365 quell'altra costituzione[367], che si legge sotto il titolo de Cursu publico, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo Principe opportuni provvedimenti, perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace e tranquillità a questa provincia. Sue parimente furono la l. 1. de Pascuis, ed alcune altre costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e precisamente di queste regioni, ch'oggi forman il Regno, con somma applicazione e studio intese. Egli ancora in quest'istess'anno 365 mentre era in Verona, provvide a' bisogni del comune d'Avellino, città posta dentro a' confini di questa provincia, comandando con sua particolar costituzione[368], ch'ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che s'abolisse tutto ciò, che dall'ordinario Giudice erasi fatto in pregiudicio di quel comune, contra l'antica lor consuetudine.

Succedè a Buleforo in quest'anno 365 per Consolare Felice, a cui parimente in quest'anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella costituzione[369], che si legge nel C. Teod. sotto il tit. ad S. C. Claudianum, della quale fece anche menzione l'Autore di quell'antica consultazione inserita da Cujacio tra le sue nel cap. 10. E se bene quell'Autore in vece di Campaniae legga Macedoniae: nondimeno, siccome notò il diligentissimo Gotifredo[370], si convince d'errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiniano Imperadore d'Occidente, mentr'era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all'Occidente, non già all'Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succedè nella carica di Consolare della Campagna Anfilochio. A costui nell'anno 370, stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge, che sotto il tit. de Decurionibus ancor si vede nel Codice di Teodosio[371].

Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l'Italia, e queste nostre province, che niente era da desiderare: ristabilì l'Accademia di Roma, e molto riparò la giurisprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro e splendore: represse per varj editti la rapacità e venalità de' Giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Magno molto dee la cristiana religione, e maggiori utilità certamente n'avrebbe l'Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d'Imperio non fosse stato tolto dal Mondo.

Morì Valentiniano nell'anno 364, e fu dopo sei giorni nella Pannonia fatto Imperadore il figliuol Valentiniano, il quale con Graziano suo fratello in questa guisa si divise l'Imperio d'Occidente (poichè l'Oriente era retto da Valente lor zio): a Graziano toccarono le Gallie, le Spagne e la Brettagna: a Valentiniano l'Illirico, l'Affrica e l'Italia[372].

Sotto Valentiniano II. e Graziano furono Prefetti Pretorj d'Italia, Massimino, Antonio, Esperio, Probo, Siagrio, Ipazio, Flaviano, Principio, Eusignio, e Pretestato. Sotto Valentiniano solo, Trifolio, Polemio, Taziano, Apodemio, Destro, ed Eusebio. I Vicarj di Roma furono, Potito, Antidio, Ellenio, ed Orienzio[373].

Ma quali fossero sotto questo Imperadore i Consolari della Campagna non se ne trova alcun vestigio. Non mancan però di Valentiniano II. moltissime costituzioni, come quegli, che resse l'Imperio diciotto anni, colle quali al governo ed amministrazione di queste province, e dell'Italia generalmente provvide. Quella legge[374], che sotto il tit. de Extraord. leggiamo nel Cod. Teod. è di questo Principe, che l'anno 382 dirizzò a Siagrio Prefetto Pretorio d'Italia, per la quale si prende cura della Campania, Puglia e Calabria, Lucania e Bruzj; in questi tempi molto turbate ed afflitte.

Morì Valentiniano II. presso a Vienna l'anno 392 dopo aver regnato diciotto anni; e tennero dopo lui l'Imperio Teodosio M. ed Arcadio, ed Onorio suoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente, onde l'Italia, e queste nostre province a lui si sottoposero. E morto Teodosio nell'anno 395 pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio suo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i Prefetti Pretorj d'Italia sotto Onorio, come colui, che lungamente visse, tenendo l'Imperio d'Occidente trentun'anno: e quelli furono Messala, Teodoro, Adriano, Longiniano, Senatore, Curzio, Teodoro II, Ceciliano, Giovio, Giovanni, Faustino, Palladio, Melizio, Liberio, Felice, Faustino, Giovanni, Selevio, Adriano, Palladio, Giovanni, e Proculo. I Vicarj di Roma, che ressero in tempo d'Onorio, furon Varo, e Benigno[375]. E de' Consolari della Campagna, pur sotto di lui si legge Gracco. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano dirizzò nell'anno 396 quella costituzione, che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il tit. de Collegiatis[376]. A questa provincia ancor provvide Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com'è manifesto da quella sua Costituzione[377], che dirizzò a Destro Prefetto Pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governò queste nostre province, nel medesimo tempo, che in Oriente imperava Teodosio il Giovane figliuolo d'Arcadio.

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423, ancorchè Teodosio il Giovane per un anno reggesse solo l'uno e l'altro Imperio, nulladimeno nell'anno seguente 424 creò in Occidente per Augusto Valentiniano III. al quale coll'Italia furono sottoposte queste nostre province. Furon sotto di lui Prefetti Pretorj d'Italia Volusiano, e Teodosio. E quantunque non si leggano di questo Valentiniano costituzioni dirizzate a' Consolari della Campagna, fu non però egli un Principe, a cui molto dee non solamente l'Italia, e queste nostre province per la particolar cura e provvido governo, che ne prese, ma anche la nostra giurisprudenza, che già vacillante fu da lui ristabilita in Occidente, nell'istesso tempo, che Teodosio suo collega avea posto tutto il suo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli Ufficiali per li quali da' tempi di Costantino M. infino a quest'ultimi di Valentiniano III. fu amministrata e retta la nostra Campagna. Per questa cagione osserviamo noi alcuni marmi d'antichi edifici, che nelle città di questa provincia, per opera de' Consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri, che possono vedersi in quella laboriosa opera di Grutero dell'iscrizioni dell'orbe antico romano; ed in Capua, ed in Napoli ancor oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella, che in questi tempi era capo e metropoli della Campagna, come la chiamò anche Atanasio[378], il quale favellando nell'Epistola ad Solitarios del Concilio di Sardica, e de' Legati da lui spediti, fra i quali Vincenzo Vescovo di Capua, acciocchè l'Imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' Vescovi, che avea discacciati, dice; Missis a Sancto Concilio in legationem Episcopis Vincentio Capuae, quae Metropolis est Campaniae etc. E per questa cagione ancora s'osservano molte costituzioni del Codice di Teodosio lette, ed accettate in Capua, perchè il Consolare, che faceva sua residenza in questa città, doveva pubblicarle ed aver cura, che si spargessero per l'altre città di questa provincia, acciocchè fossero note a tutti i provinciali.

§. II. Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori.

Alla Campagna siegue la Puglia accompagnata con la Calabria, nella quale è la regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della Notizia dell'uno, e dell'altro Imperio, formavano la nona provincia d'Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono[379], la decima quinta. Si distendeva quest'ampia provincia da Oriente fino al mar Adriatico, ch'ebbe per confine, e verso Occidente e Mezzo dì; i suoi termini furono il Sannio, i Bruzj e la Lucania. Le sue più celebri ed abbondanti città furono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi, e Taranto, e nel sinistro corno d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, città assai comoda ed adatta a qualunque traffico, e che suo emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque ed i Calabresi eran governati e retti da un solo Moderatore. L'ampiezza ed estensione di questa provincia meritò, che non fosse Presidiale, ma Correttoriale; cioè, che l'amministrazione di essa si commettesse a' Correttori, non a' Presidi, Ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i Correttori di questa provincia, ed ove avessero fermata la lor sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcun imperial editto, che a questi Correttori fosse stato indirizzato: in Venosa solamente città della Puglia, fra gli antichi monumenti, che serba, si legge un'iscrizione, nella quale d'un tal Emilio Restituziano, Correttore della Puglia e della Calabria, fassi memoria con queste parole[380]:

LUCULLANORUM. PROLE. ROMANA AEMILIUS. RESTITUTIANUS V. C. CORRECTOR. APULIAE. ET. CALABRIAE IN HONOREM SPLENDIDAE. CIVITATIS. VENUSINORUM CONSECRAVIT

Simmaco[381] fa anche menzione de'Correttori della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche Rettori. Soleasi ancora in luogo di Correttore mandarsi talora alle province Magistrato d'ugual potere, che appellavasi Juridicus. E di questo nella nostra Puglia ne serbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero[382]; in una si legge:

HERCULI. CONSERVATORI PRO SALUTE. L. RAGONI JURIDIC. PER. APULIAM PRAEF. J. D.

in un'altra ch'è in Roma:

C. SALIO. ARISTAENETO. C. V. JURIDICO. PER. PICENUM. ET APULIAM

S'incontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, per le quali a' bisogni di questa provincia si diede particolar provvedimento. Era quella posta (oltre del Correttore, dal quale immediatamente veniva governata) sotto la disposizione del Prefetto P. d'Italia, al quale, per via d'appellazione, potevasi aver ricorso; e se mancano costituzioni dirette a' Correttori, non mancan però di quelle, che al Prefetto P. d'Italia per lo governo della medesima si mandavano. Sotto l'Imperio di Valentiniano il Vecchio fu travagliata ed infestata da' ladroni; in guisa che a quel prudentissimo Principe fu uopo con severe leggi darvi riparo e proccurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella sua costituzione a Rufino allora P. P. d'Italia in luogo di Mamertino, a cui apparteneva ancora tener cura di questa provincia, come dell'altre d'Italia, per la quale costituzione[383] a' mali sì gravi di questa provincia fu dato opportuno rimedio.

Osservasi parimente in questo Codice un'altra legge dello stesso Valentiniano data in Lucera nell'anno 365 che porta questa soscrizione: VIII. Kal. Octobris. Dat. Luceriae ad Rufinum (in locum Mamertini) PF. P. Italiae. Giacomo Gotofredo[384] suspica, che questa Lucera non fosse quella di Puglia, ma l'altra che nella Gallia Circumpadana, fra Milano, Verona, ed Aquileja è posta, oggi detta Luzara: ma dall'argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo creder'esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi e piani campi, che altra regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti e delle gregge assai celebri e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i Scrittori delle cose rusticane e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le regioni d'Europa. Ma ciò che sia di questo, egli è certissimo, che non minore dell'altre, fu la cura di questa provincia appo gli altri Imperadori occidentali, a' quali il governo dell'Italia s'apparteneva.

Era la Puglia e la Calabria ne' tempi d'Onorio molto infestata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione eran cagione, e non piccol detrimento da essi si recava alla religione cristiana: ritrovavasi in questo medesimo tempo Prefetto P. d'Italia Teodoro, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l'amore ardentissimo verso la religione cristiana; tanto che meritò quella stima, che della di lui persona ebbe S. Agostino, dedicandogli quel suo libro intitolato de vita beata, com'egli stesso testifica[385]. Per dare a tanti mali qualche compenso proccurò Teodoro, che si reprimesse in questa provincia tanta insolenza e licenziosa vita de' Giudei; onde nell'anno 398 ottenne da Onorio quella cotanto laudevole, e non mai a bastanza celebrata costituzione[386], colla quale fu repressa la lor insolenza ed a ben dure condizioni gli sottopose.

Da Onorio eziandio fu a questa provincia nell'anno 413 conceduta l'immunità e qualche indulgenza de' tributi, come si legge in una sua costituzione[387], di cui a più opportuno luogo ragioneremo: e non mancan ancora altre costituzioni riguardanti il governo e retta amministrazione che gli altri Principi presero di sì vasta e considerabile provincia, a' Prefetti d'Italia indirizzate, delle quali secondo l'opportunità farem parola.

§. III. Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori.

La Lucania stese i suoi ampj confini molto più, che oggi non si mirano: incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch'ora appellasi Basilicata, ma dall'altra parte si dilungava infin a Salerno, anzi questa stessa città era dentro a' suoi confini, poichè i Correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all'amministrazione furon congiunti i Bruzj, che s'estendevano oltre a Reggio fino allo stretto siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani, e' Bruzj sotto un solo Moderatore. Il Correttore, che dagl'Imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste province. La sua dignità ancorchè non tanta quanto quella de' Consolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente eran dipendenti e sottoposti a' Prefetti d'Italia, ed a' Vicarj di Roma, a' quali potea aversi ritorso.

La loro sede era collocata nella città di Reggio, capo e metropoli di questa provincia, avvegnachè talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, secondo richiedeva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati: in Reggio nella chiesa della Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rosa, questa iscrizione.

CORRECTORI. LUCANIAE ET. BRITTIORUM. INTE GRITATIS. CONSTANTIAE MODERATIONIS. ANTI- STI. ORDO. POPULUSQUE RHEGINUS

E nella città di Salerno in un arco, che prima era, ove oggi è il sedile di Portaretese, vi s'osservavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole[388].

ANNIO. VITTORINO, V. C CORRECTORI. LUCANIAE ET. BRUTIORUM. OB INSIGNEM. BENEVOLEN TIAM. EJUS. ORDO. POPU- LUSQUE. SALERNITANUS

Solevano gl'Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare le loro costituzioni, che per utilità delle province, e per dar compenso a' disordini, che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi questa provincia sopra l'altre, che le prime leggi, che Costantino M. dopo sconfitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania, e de' Bruzj si mandarono: tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di questa provincia, che de' Consolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell'Imperio d'Italia di Costantino reggesse questa provincia, fu Claudio Plotiano, al quale fin dall'anno 313 poco dopo la sconfitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio[389], per le quali diede nuova forma e modo alle consulte, che solevan i Giudici dubbiosi fare all'Imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316 Mechilio Ilariano, a cui da Costantino in quest'istesso anno fu mandata quella legge, che nel Codice di Teodosio[390] vedesi sotto il tit. de Decur., e che dal nostro Giustiniano portando l'istessa iscrizione d'Ilariano Correttore della Lucania e de' Bruzj, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo[391]. Ed a quest'istesso Correttore s'indirizzò l'altra costituzione di Costantino, che si legge sotto il tit. ad l. Corn. de Falso nel Teodosiano[392].

Ad Ilariano succedè nel 319 alla dignità di Correttore di Lucania, Ottaviano, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la l. 1. de Filiis Milit. apparit. che fu letta ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' Correttori[393].

Ma niun'altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza fossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa e celebre costituzione di Costantino, che si legge nel Codice di Teodosio[394] sotto il tit. de Episcopis, che a questo Ottaviano Correttore nella Lucania in quest'anno 319, dirizzò; per la quale rendè i Cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequj delle cose sacre e divine. Costantino una consimile legge dettata coll'istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole dell'Affrica; e come accuratamente notò Gotofredo, quella costituzione era simile, non però la stessa, che poi mandossi ad Ottaviano: quella fu proferita molti anni prima, cioè nell'anno 315 ovvero nel fine dell'anno 312; questa nell'anno 319; quella fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino: questa ad Ottaviano; quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all'Affrica, della quale allora Anulino era Proconsole; questa alla Lucania, ed a' Bruzj, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili lessi s'inserirono: ma ben dal Cardinal Baronio[395] vien riferita, e nell'istesso anno 319 fu puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori di Lucania sotto l'Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indirizzato: ma non mancan però loro costituzioni spedite a' Prefetti d'Italia, le quali mostrano quanta cura e sollecitudine avessero delle cose d'Italia, e di questa provincia in particolare.

Ma de' Correttori della Lucania, che sotto Valentiniano ebbero il governo e l'amministrazione di questa provincia, ben possiamo dal lungo e profondo obblio trar fuori i loro nomi. Artemio fu il primo, quegli, di cui sovente s'incontrano memorie nell'istoria d'Ammiano Marcellino[396]: a costui, risedendo Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364 quella costituzione che sotto il tit. de privil. Apparit. Magistr. leggiamo. E dall'iscrizione di questa legge si vede, che quest'Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta ed accettata. A quest'Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la l. 6. de privileg. eor. qui in sacr. palat., e la l. 21. de Cursu publico.

Ma da niun'altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl'Imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella costituzione[397] non abbastanza celebrata di Valentiniano I. che sotto il tit. de officio Rectoris Provinciae si vede. Fu quella, quando ancora questo Principe risedeva in Aquileja, nell'anno 364 indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chiari titoli, che dalla generosità e magnanimità d'alcun Principe possono sperarsi, eran profusamente a questo Correttor della Lucania conceduti: Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua, ed altri consimili, eran i più frequentati. A costui indirizzò quella costituzione, nella quale inculcava ai Giudici l'integrità e la diligenza nella spedizione delle liti: che dovessero conoscere e deliberar nelle cause, o si trattasse della vita, o delle sostanze degli uomini, pubblicamente e nel cospetto e sotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a' negoziati ed a' traffichi: che le sentenze una volta proferite, dovessero pubblicarsi e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ogn'uno si ponesse ciò che i Giudici faceano, e se secondo le leggi e l'ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente e per gratificare l'una delle parti; ond'è che ne' Tribunali di questo Regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibì a cotali Giudici i pubblici spettacoli ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero e trascurassero la cura dalla pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serj e gravi.

Sotto Valentiniano I. ancora resse la Lucania e' Bruzj Simmaco, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella costituzione[398] che sotto il tit. de Cursu publico, si legge nel C. Teod. fu, mentre questo Principe era in Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di questa provincia. Nè d'altri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che seguirono: poichè, se bene sotto il tit. de contr. empt. si legga una costituzione[399] di Teodosio M. che porta anche il nome di Valentiniano II. accettata e pubblicata in Reggio nell'anno 384, ed un'altra[400] pur accettata in Reggio sotto il tit. de operib. publicis, non dee però intendersi di Reggio città posta ne' Bruzj, ma, come nota il diligentissimo Gotofredo, d'un altro Reggio posto nell'Oriente dodici miglia lontano da Costantinopoli. Il che si rende manifesto, non solamente perchè all'Imperio di Teodosio M. non fu assegnata l'Italia, ma quella, essendo toccata coll'Occidente a Valentiniano II. veniva da costui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cesario amendue Prefetti P. dell'Oriente, di cui Teodosio fu Imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl'Imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè diviso fra loro l'orbe romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi, che da essi ne' loro dominj si promulgavano, portavan il nome di tutti que' Imperadori, che allora reggevano l'Imperio, avvegnachè da uno solamente fosse stata ordinata[401]: siccome ne' pubblici monumenti s'osserva, che quantunque l'opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl'Imperadori regnanti. L'ignoranza del qual costume fu cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un altro; di che secondo l'opportunità se ne vedranno gli esempj.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre costituzioni de' Principi, le quali (se bene non dirette a' Correttori di questa provincia, ma o a' Prefetti d'Italia, ovvero ad altri Magistrati) mostrano de' Lucani, e de' Bruzj aver somma cura e providenza tenuta. Dovevano questi Popoli, come tutti gli altri di queste province, portare il vino in Roma per provvedere all'annona di quella città: ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò ch'essi eran tenuti in vino[402].

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua costituzione[403], che sotto il tit. de indulg. debit. leggesi nel Codice di Teodosio. E fin qui sia detto abbastanza della Lucania e de' Bruzj, e suoi Correttori.

§. IV. Del Sannio, e suoi Presidi.

Tiene l'ultimo luogo il Sannio, provincia ancorchè assai nota ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia e valore de' suoi Popoli, e per la felicità delle lor armi, che spesso ebbero il vanto d'abbatter quelle de' Romani stessi, non fu però decorata ne' tempi più bassi d'altri Magistrati, che de' Presidi, inferiori in dignità a tutti gli altri Moderatori di province. Sortì per tanto la condizione di provincia Presidiale, e perchè rade volte solevan gli Imperadori indirizzar le loro costituzioni a' Presidi, perciò di essi, e de' loro nomi è a noi affatto incerta ed oscura la memoria. Varj furono i suoi confini, secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico, e la Puglia; e fuvvi tempo, nel quale abbracciava molto più di ciò ch'ora comprendon l'Abbruzzi, il Contado di Molise, e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate città furon Isernia, Sepino, Theate, oggi Chieti, Venafro, Telesia, Bojano, Afidena, e Sannio, che diede il nome all'intera provincia.

Era questa provincia, oltre del Preside, da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione e governo del Prefetto P. d'Italia, e del Vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il Vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia, che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per quest'effetto al Prefetto suddetto d'Italia quella costituzione[404], che oggi ancor si legge nel C. Teodosiano.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell'anno 413 concedè a questa provincia non mediocremente aggravata, alcun rilascio di tributi, come dalla costituzione[405] di quest'Imperadore che dirizzata al Prefetto suddetto d'Italia leggiamo nel Codice di Teodosio. Nè mancan altre leggi, per le quali diedesi dagli altri Imperadori providenza a gli affari di questa provincia, dirette a' Prefetti d'Italia, a' quali era sottoposta.

CAPITOLO IV. Prima invasione de' Vestrogoti a' tempi d'Onorio.

Non sentirono queste province nel Regno di Costantino, nè degli altri suoi sucessori, infin ad Onorio, que' mali e quelle calamità ch'avevan già cominciato a portare i Goti nell'altre province dell'Imperio. Questi Popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino M. e prima ancora, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol Capo militassero, fino a Ermanarico, che si fece loro Re, ma morto costui, fra di loro si divisero, e ne' tempi di Valente Imperadore, quelli, che chiamavansi Vestrogoti s'elessero per lor Capitano Fridigerno, e poi per loro Re Atanarico. Teodosio il Grande, amator della pace, seppe sì ben contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro Re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero al romano Imperio, e fecero della milizia un sol corpo, militando sotto l'insegne di Teodosio, che gli ebbe per suoi confederati ed ausiliarj. Ma estinto questo Principe nell'anno 395 e succeduto all'Imperio d'Oriente Arcadio suo figliuol maggiore, e reggendosi l'Occidente dall'altro suo figliuolo Onorio, cominciaron questi Principi, lussuriosamente vivendo, a turbar la Repubblica, ed a togliere a' Vestrogoti lor ausiliarj que' doni e quelli stipendj, che Teodosio lor padre, per contenergli sotto l'Imperio romano e sotto le sue insegne, largamente avea loro assegnati. Del che malcontenti i Vestrogoti, e dubitando, che per sì lunga pace potesse nell'ozio snervarsi il lor valore e fortezza, deliberarono far di presente, ciò che avean trascurato ne' tempi di Teodosio, creandosi un Re, che fu Alarico, uomo che per la sua bizzaria aveasi appo i suoi acquistato soprannome d'audace; e come quegli, che traeva sua origine dall'illustre stirpe de' Balti, lo riputaron abilissimo a poter con decoro e magnificenza sostenere la regal dignità. Questi considerando, che di sua maggior gloria e della sua nazione sarebbe stato acquistar con proprj sudori i Regni, che viver oziosi e lenti in quelli degli altri, persuase a' suoi di cercar nuovi paesi per conquistargli; onde raccolto, come potè il meglio, un competente esercito, avendo superata la Pannonia, il Norico e la Rezia, entrò in Italia, che trovatala vota di truppe ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e presso a Ravenna fermossi, sede allora dell'Imperio d'Occidente[406].

Avea già Onorio, lasciato Milano, in quest'anno 402 trasferita la sua residenza in Ravenna, da lui destinata sede dell'Imperio, acciocchè potesse con più facilità opporsi all'irruzione, che per questa parte solevan tentare le straniere Nazioni. Ma gli venne cotanto improviso ed inaspettato quest'insulto degli Vestrogoti, che trovandosi sorpreso, nè potendo con quella celerità, che sarebbe stata necessaria, ragunar eserciti per reprimergli, fu obbligato a prestar subitamente orecchio a' trattati di pace da Alarico offertigli, il quale se bene proccurasse co' suoi fermarsi in Italia, nulladimeno fu accordato, che dovessero i Goti abbandonarla, dandosi loro in iscambio l'Aquitania e le Spagne, province quasi che perdute da Onorio; poichè da Gizerico Re de' Vandali erano state in gran parte occupate. Consentirono i Goti, e lasciata l'Italia, alla conquista di quelle regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per questo lor primo passaggio patì l'Italia cos'alcuna di male. Ma furon irritati da poi per gl'ingannevoli tratti di Stilicone, il quale presso a Polenzia, città della Liguria, mentr'essi a tutto altro pensavano, gli attaccò improvisamente; e quantunque dissipati e vinti[407], nulladimeno ripreso da poi tantosto animo e raccolti insieme, dall'inganno e dall'ingiuria stimolati, furiosamente si rivolsero, e lasciando la destinata impresa, posero in fuga Stilicone col suo esercito, e nella Liguria ritornati, proseguirono a devastar con quello l'Emilia, la Flaminia, la Toscana, e tutto ciò che altro lor veniva tra' piedi, fin a Roma trascorrendo, ove tutto il circostante paese similmente depredarono e saccheggiarono: alla fine entrati in Roma, la spogliarono solamente, non permettendo Alarico che s'incendiasse, nè ch'alcuna ingiuria a' tempj si facesse.

Non pur Roma più volte, e le province sopraddette patirono questi travagli e questi mali, ma non molto da poi l'istesse calamità sostennero l'altre ancora, che oggi compongon il nostro regno. La Campagna, la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzj, ed il Sannio soffersero lo stesso destino. Scorrevano i Goti portando in ogni parte flagelli, e ruine, nè si fermarono se non arrivati nell'ultima punta d'Italia, ove trattenuti dallo stretto Siciliano, ne' Bruzj posero la lor sede: e quivi mentre a nuove imprese della Sicilia, e dell'Affrica si dispone Alarico, essendosi in quello stretto naufragate le navi, che per ciò aveva disposte, dall'avversità di sì funesto accidente toccato amaramente nell'animo, finì suoi giorni con morte immatura presso a Cosenza, e non mai abbastanza pianto da' suoi, fu nel fondo del fiume Busento con molte ricchezze depredate in Roma seppellito[408].

La morte d'Alarico fu cagione, che le cose d'Italia, e di queste nostre province, ripigliando sotto l'imperio dello stesso Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero: poichè se bene Ataulfo[409], che ad Alarico suo parente succedè, ritornato in Roma, avesse a guisa delle locuste raso ciò che in quella città dopo le tante prede e saccheggiamenti era restato ed avesse da capo miseramente spogliata l'Italia, ed Onorio esausto di forze non potesse contrastargli; nientedimeno, essendosi da poi Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia sorella d'Onorio, potè tanto l'amor, che portava a questa Principessa, ed il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che racchetatosi con Onorio, tutta libera lasciogli l'Italia, ed egli co' suoi nelle Gallie fece ritorno, contro a' Franchi ed a' Borgognoni, che quelle infestavano, portando le sue armi; donde si gittarono in quelle regioni i primi semi del loro Reame, imperocchè dopo la morte d'Ataulfo ed indi a poco di Rigerico, essendo succeduto Vallia, gli fu da Onorio stabilmente assegnata l'Aquitania con molt'altre città della provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero Re de' Vestrogoti, cioè de' Goti Occidentali, a differenza degli Ostrogoti, che le parti orientali, e l'Italia da poi signoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico e purgata di Goti l'Italia, per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorar de' passati danni queste province, nell'anno 413 promulgò quella costituzione[410], ch'oggi ancor leggiamo nel C. di Teodosio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania e' Bruzj, in istato pur troppo lagrimevole ridotte, e perciò risedendo egli in Ravenna, sede allora dell'Imperio d'Occidente, dirizzò a Giovanni Prefetto P. d'Italia quella legge, nella quale a tutte queste province concedè indulgenza di non potere i suoi provinciali esser astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi, che pagando solamente la quinta parte di ciò, ch'essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni fu la cura, che prese Onorio di queste province; poichè risedendo, come si disse, in Ravenna, molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Ravenna[411]; per cui passato il decennio si tolse a' testamenti ogni vigore, la qual oggi pur abbiamo nel Codice di Giustiniano. E nell'anno 418 nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna, al Piceno, ed alla Toscana; e sinchè visse al riparo delle cose d'Italia fu tutto inteso e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna, nell'anno 423 finì i giorni suoi; onde Teodosio il Giovane, che nell'Imperio d'Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre[412], quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l'Imperio, fece tantosto dichiarar Augusto, ed Imperador d'Occidente Valentiniano III. figliuolo di Costanzo, e di Placidia, la quale dopo la morte d'Ataulfo, restituita ad Onorio, a Costanzo fu sposata. Valentiniano portatosi in Ravenna, ed indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella città, e a dar riparo alla giurisprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall'antico splendore, pose ogni cura; mentre nello stesso tempo Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell'Accademia di Costantinopoli; ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i suoi pensieri.

Questo fu dunque lo stato delle province ch'oggi forman il nostro Regno, da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III., ne' quali tempi furon dominate da quelli Cesari, a' quali, secondo le varie divisioni dell'Imperio, l'Italia appartenne: questi sono Costantino M., Costante e Costanzo suoi figliuoli, Giuliano, Gioviniano, Valentiniano I., Valentiniano II., Onorio e Valentiniano III. Furono parimente sotto la disposizione e governo de' Prefetti d'Italia, e de' Vicarj di Roma. Ed ebbero in oltre altri più immediati Moderatori: un Consolare, due Correttori, ed un Preside, da' quali, risedendo nelle province a loro commesse, eran più da presso rette e governate.

Secondo le leggi romane, e le costituzioni di questi Principi venivan amministrate; nè il nome d'altre leggi s'udiva. Toltone alcune città, nelle quali essendo ancor rimaso qualche vestigio dell'antiche ragioni di Municipio e di Città Confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea; in ogni provincia non si riconobbero altre leggi, che quelle de' Romani, alle quali solevan quest'istesse città in mancanza delle loro municipali, aver ricorso, siccome a' fonti d'ogni umana e divina ragione. Nè quel primo turbamento, che sotto Alarico portarono i Vestrogoti a queste nostre province, recò verun oltraggio alla politia ed alle leggi de' Romani; poichè questo Principe in mezzo all'armi non potè pensare alle leggi; non fece, che scorrere queste regioni; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzj, nuove leggi da lui non furon introdotte. Nè tampoco dopo lui, dal suo successore Ataulfo, il quale pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera lasciò a costui l'Italia, la quale egli poscia, e Valentiniano III. resse ed amministrò, come avean fatto gli altr'Imperadori d'Occidente loro predecessori.

§. I. Non furono queste province ad altri cedute, o donate.

Nella considerazione delle quali cose se si fossero pur un poco fermati i Scrittori di questo Regno, e massimamente i nostri Giureconsulti, non sarebbon certamente incorsi in quelli così gravi e sconci errori de' quali han riempiuti i lor volumi: nè cotanto leggiermente sarebbonsi lasciati persuadere a creder quella favolosa donazione di tutt'Italia, che voglion supponere fatta da Costantino nell'anno 324 a Silvestro romano Pontefice, quattro giorni da poi, che fu da costui in Roma battezzato. Errore, che sparso negli Scrittori italiani, e più ne' libri de' nostri Professori, toltone un solo Bartolo, fu cagione d'infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniziose conseguenze: imperciocchè alcuni di essi si son avanzati fino a porre in istampa, che dopo questa donazione gli altr'Imperadori succeduti a Costantino non ebbero ragione, o diritto alcuno sopra queste nostre province, come quelle che s'appartenevano a' Pontefici romani ed erano del patrimonio di San Pietro: e quindi esser nata la ragione dell'investiture date poi da essi ad altri diversi Principi: aggiugnendo che fin da tali tempi il nostro Regno fosse stato distaccato dall'Imperio, e perciò non mai più sottoposto a gl'Imperatori d'Occidente, e molto meno a quelli d'Oriente. Il nostro Consigliere Matteo degli Afflitti[413] arrivò a tal estremità, che non si sgomentò di dire, che dopo questa donazione, tutte l'altre costituzioni promulgate dagli altr'Imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà, non ebbero in queste nostre province forza, nè vigor alcuno di legge scritta. I Reggenti[414] stessi del nostro C. Collaterale non arrossiron eziandio di scrivere, che dopo questa donazione, i successori di Costantino non ebbero giurisdizione alcuna di far leggi sopra queste province, e che perciò dovea ricorrersi alla ragion canonica, e non alla civile. Merita pertanto che qui non si defraudi della meritata lode Marino Freccia[415] nostro Giureconsulto; egli, fra' nostri fu il primo, che per avere avuto buon gusto dell'istoria, rimproverò a' nostri Scrittori error sì grave: nè 'l perdonò tampoco al Consigliero Afflitto, di cui professava esser congiunto per affinità: nè con altra difesa seppe di tal errore scusarlo, se non col dire, affinis meus historicus non est.

Ma se questi Scrittori per l'ignoranza de' tempi, ne' quali vissero, meritan qualche scusa, e a loro non già, ma al vizio del secolo si volessero questi difetti imputare: non meritano però compatimento veruno i nostri moderni, i quali dopo tante riprove, dilettansi per impegno tener chiusi gli occhi, acciocchè non ricevan un poco di lume, che tanto basterebbe per isgombrare le lor tenebre, nelle quali si compiaccion di vivere. È oggi mai stato dimostrato abbastanza per tanti chiari e valent'uomini[416], che quel finto istromento di donazione fu opera, che non sorse prima dell'ottavo, o nono secolo, come che da poi siasi proccurato di farlo anche inserire ne' decreti di Graziano[417], quando negli antichi, secondo attestano S. Antonino[418], ed il Cardinal Cusano[419], non si leggeva: nè prima di quel tempo s'ebbe di lui notizia alcuna: ora disputasi solamente fra' Scrittori, qual abbia potuto essere l'Autore, che da prima diede corpo e moto a questa larva. Alcuni contendono, che fosse stata opera di qualche greco Scismatico, il quale, o per rifondere tutta la grandezza della Chiesa in Roma agl'Imperadori d'Oriente, ovvero per aver campo da declamare e burlarsi della Chiesa latina e de' romani Pontefici, secondo il costume della nazione a quelli avversissima, avesse proccurato, coll'iscovrimento poi di cotal falsa invenzione, di discreditargli e rendergli odiosi al Mondo; siccome imputavan ad essi parimente molt'altri fatti strani e portentosi, eccedenti la lor potestà. E conforme nel progresso di quest'Istoria vedremo, i Greci di Gregorio II. scrissero, ch'avesse scomunicato l'Imperador Lione, depostolo dall'Imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò assolutigli dal giuramento, e mille altri eccessi narrati nelle loro storie, non per altro, che per rendergli esosi e per mostrargli al Mondo usurpatori dell'altrui ragioni; ancorchè poi i più impegnati per la Corte di Roma, di ciò che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca[420], scrissero, che quell'istrumento fosse stato finto e supposto non già da alcun Greco, o Scismatico, ma da Latino e Fedele: tutti però concordano esser favoloso; e tanto più se ne persuasero, quanto che molti esemplari veggonsene tutti infra loro varj e difformi. D'una maniera si legge questa donazione nel decreto di Graziano[421]: di un'altra è quella trasferita dal greco in latino, rapportata da Teodoro Balsamone[422], e trovata nella libreria Vaticana: di diverso tenore la riferiscono l'istessi R. Pontefici, Nicolò III. e Lione IX.[423]; d'altro modo Pier Damiano[424], Matteo Blastare, Ivone di Chartres, e Francesco Burfatto[425]: ed altrimente la rapporta Alberico[426]: in brieve sin a dodici, e più esemplari se ne leggon tutti infra loro varj e differenti.

Ma se a cotali rapportatori furon ignoti i fatti di Costantino, e niente curaron d'Eusebio e degli altri Scrittori contemporanei, appo i quali d'un fatto sì strepitoso e grande evvi un profondissimo silenzio; almeno avrebbon dovuto disingannarsi dal solo Codice Teodosiano, e dalle costituzioni dello stesso Costantino, che in quello si leggono. Voglion comunemente costoro, che Costantino mentr'era in Roma nella primavera di quest'anno 324 avesse usata questa cotanta prodigalità con Silvestro, quattro giorni dopo il suo battesimo: ma certa ed indubitata cosa è, che Costantino in questi stessi supposti mesi del 324 mai in Roma non fu siccome colui, che di quel tempo trovavasi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Licinio; la quale terminata con averlo sconfitto, e riportatane piena vittoria, è noto altresì, che passato in Tessalonica quivi si fermasse, ed in questi stessi mesi appunto di quest'istess'anno 324 non partissi da quella città[427]: il che manifestamente si prova per due sue costituzioni, che nel suddetto Codice Teodosiano ancor si leggono: ciò sono per la l. 4. sotto il tit. de Naviculariis, la quale fu promulgata da Costantino in quest'istesso tempo mentre era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio, sotto il Consolato di Costantino III. e Crispo III. che porta questa data: Dat. VIII. Id. Mart. Thessalonicae. Crispo III. et Constantino III. Coss. e per quell'altra sua famosa costituzione[428] ove si prescrive la norma delle dispense dall'età così a maschi, come a femmine, che alquanto guasta e tronca fu inserita anche da Triboniano nel Codice di Giustiniano[429]. Questa legge Costantino la fece quando in quest'istesso anno 324 era in Tessalonica, come narra Zosimo[430] e porta la sua data: Dat. VI. Id. Aprilis Thessalonicae, Crispo III. et Constantino III. Coss. come emenda Gotofredo: e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in quest'anno era Prefetto della città di Roma, com'è manifesto dalle parole della Notizia de Prefetti di Roma, ove si legge Crispo III. et Constantino III. Coss. Lucr. Verinus Praefectus Urbi: ond'è che scorrettamente si legga l'iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: ad Verinum P. Praetorio.

Queste leggi convincono per favolosa non meno questa donazione, che il battesimo di Costantino per mano del Pontefice Silvestro[431]. Nè dovean altri moversi per gli atti di questo Pontefice, i quali dallo stesso Baronio non sono ricevuti, ma riputati per favolosi: e favola certamente è ciò, che in essi si narra, che in quest'anno 324 fosse stato Prefetto di Roma Calfurnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto, che fu Prefetto di quella città Lucrio Verino. Dovea più tosto movergli l'istoria d'Eusebio di Cesarea[432] uom grave ed ingenuo, che fiorì ne' medesimi tempi e che i gesti di questo Principe minutamente descrisse: e dove fatti sì grandi e memorabili, se fossero veramente accaduti, egli non è credibile, che dalla diligenza ed accuratezza di sì fatt'uomo si fossero potuti tralasciare e trascurargli in un'istoria, che pochi anni dopo la morte di Costantino fu pubblicata alla luce del Mondo, e girava fra le mani di tutti, i quali con molto scorno e biasimo d'Eusebio avrebbon allora potuto rinfacciargli tant'ignoranza, e smentirlo ancora di ciò, ch'avea narrato d'essersi Costantino battezzato in Nicomedia negli ultimi giorni di sua vita, non già in Roma.

Ma di ciò, ch'ora alcuni dubitano, non ne dubitaron certamente gli antichi Scrittori così greci, come latini. Teodoreto, Sozomeno, Socrate, Fozio, ed altri greci Autori scrissero[433], Costantino aver ricevuto il battesimo non già per le mani di Papa Silvestro in Roma, ma in Nicomedia, essendo per morire: e fra' Latini, S. Ambrogio, S. Girolamo, il Concilio d'Arimini pur tennero la medesima credenza[434]. Quindi è che i nostri più gravi e dotti Teologi, ed i più diligenti Scrittori ecclesiastici, quali furon il Cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino, e l'incomparabile Arnaldo[435] contra il sentimento del Baronio, come favoloso riputarono ciò, che volgarmente si crede del battesimo di Costantino finto in Roma per mano di Silvestro romano Pontefice in quest'anno 324 quattro giorni prima della favolosa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Schelstrate[436], e non ricorrere, come fece, a quella strana ed infelice difesa, che Costantino battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicomedia; poichè anche se si volesse concedere, che Costantino nell'ultimo di sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio, e de' suoi seguaci; non avevano però gli Arriani, in questi primi tempi del lor errore, usato mai di ribattezzare i Cattolici, che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo: nè se non molto da poi S. Agostino[437] intese tal novità, che alcuni Arriani pretendevan di fare, di che egli, come di cosa assai stravagante e nuova, cotanto si maravigliava e biasimava.

Nè dovrà sembrar cosa strana (quantunque questo sia uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della cristiana religione, e che nell'anno seguente 325 volle esser presente al gran Concilio di Nicea, ove diede l'ultime prove della sua pietà, operasse, essendo ancor Catecumeno, tanti pietosi e generosi atti verso questa sua novella religione. Niuna stranezza apparirà se si distingueranno i tempi, ne' quali Costantino abbracciò questa religione, da quelli del suo battesimo; e se si considererà il costume, che correva allora tra' Grandi di differire il battesimo fin al tempo della lor morte.

Costantino non molto dopo la sconfitta di Mazenzio, assai prima dell'anno 324 in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la religion nostra, dando segni manifestissimi di se, e del suo amore e beneficenza inverso di quella. Prima di quest'anno 324 molte costituzioni aveva promulgate attinenti o all'immunità de' Cherici da' pesi civili, o alla costruttura de' suoi tempj, o alla destruzione ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua costituzione[438], per la quale fu conceduta licenza alle Chiesa di potere acquistare robe stabili, ed a tutti data libertà di poter lasciare a quelle nei loro testamenti ciò che volevano, onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della Chiesa di Roma sopra ogn'altra, non fu altrimente promulgata da poi, ma tre anni innanzi, che seguisse in Roma questo favoloso battesimo. Non dee adunque sembrar cosa strana, se negli anni seguenti ancor Catecumeno, proseguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative e pregi adornarla.

Era ancor in questi tempi costume, come s'è accennato, che i maggiori e più illustri personaggi dell'Imperio, ancorchè abbracciassero questa religione solevan però per pessima usanza differire il battesimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando s'esponevan a qualche dubbia e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense ne' tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli, ma durò molto da poi anche nel regno degli altri suoi successori, quantunque vi fossero dei Principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il Grande, il qual ancorchè abbracciasse la religione cristiana e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre Catecumeno, e non prima volle battezzarsi, se non quando gravemente infermato in Tessalonica l'anno 380, vedendosi in pericolo, fece chiamare a se il Santo Vescovo Acolio, da cui fu battezzato, e non meno la salute dell'anima, che quella del corpo recuperò[439].

Valentiniano II. Principe, di cui soleva dirsi, che siccome tutto il male nel suo Regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi, così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la costei morte; essendo ancor Catecumeno, non prima, che quando fu nel procinto d'andare a combatter co' Barbari, sollecitò S. Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel santo Vescovo traversava l'Alpi per rendersi a Vienna, ove questo Principe dimorava, intese la sua funesta morte: poichè Arbogasto mal contento d'essergli da lui stato tolto il comando dell'esercito, guadagnatosi alcuni suoi Ufficiali, e gli eunuchi del palazzo, lo fece strangolar nel proprio letto mentre dormiva la notte del Sabato a' 15 Maggio dell'anno 392, vigilia di Pentecoste. Il qual funesto accidente meritò esser compianto per una dotta e molto elegante orazion funebre di quel Vescovo[440], che recitò nelle di lui magnifiche e pompose esequie: nella quale mostrò, che il battesimo desiderato da questo Principe, e domandato con tant'ardore, avealo purificato di tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento delle delizie d'una vita eterna.

È nota parimente l'istoria di S. Ambrogio stesso, a cui non prima, che fosse promosso al Vescovato di Milano, fu dato il battesimo. E narrasi ancora di quel famoso e celebre Benevolo primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, che per non istromentar quell'editto, per cui davasi licenza agli Arriani di professar liberamente il lor errore, fece quel sì generoso e nobil rifiuto, e ritiratosi dalla Corte, volle allora ricevere il battesimo, ch'avea, secondo il costume dei grandi, agli ultimi tempi differito: e molti altri esempj potrebbon qui recarsi, tratti dalle profane e sacre storie. E di questo costume è da credersi, che intendesse il nostro Torquato[441], e che fosse ancor in Etiopia nel Regno di Senapo, allorchè favoleggiando di Clorinda e del suo differito battesimo cantò:

A me, che le fui servo, e con sincera Mente l'amai, ti diè non battezata; Nè già poteva allor battesmo darti, Che l'uso nol sostien di quelle parti.

Credevasi, che differendosi il battesimo fin agli ultimi momenti di vita, venivan perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pubbliche penitenze, che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiani penitenti: e che fosse di maggior accertamento per la lor salute eterna prolungarlo, poichè potendo ciascuno esser ministro di questo Sacramento, eziandio l'Infedele, il Neofito, ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presta, qual è l'acqua, e la sua forma molto spedita e facile, consistendo in poche e semplici parole: rado, o non mai al più disgraziato e sfortunato uomo del Mondo potrebbe accader morte così improvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter esser tocco da sì salutifere acque, le quali in un istante per gl'infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavan con certezza nella felicità d'un'altra immortale ed eterna.

Ma avvedutisi da poi, che per un sì reo costume si dava occasione a gli uomini di menare una vita licenziosa e prona ad ogni enormità e scelleratezza: e fatti ancora dall'esperienza accorti, che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea esser così improviso, che mancassero questi ajuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funesto accidente di Valentiniano; cominciaron per tanto i Padri della Chiesa a declamare contro a questa perniziosa usanza: onde Basilio, col suo fratello Gregorio[442] di Nizza, fecero tutti i loro sforzi in questo medesimo secolo, per abolire cotal pericoloso costume; e S. Ambrogio, che l'avea seguito, dopo aver compianto il suo infortunio, si diede a combatterlo, e fece quanto potè per isradicarlo, declamando spesse volte e fortissimamente contra questo abuso[443]; tanto che alla fine fu dalla Chiesa affatto discacciato, nè giammai più tollerato, onde oggi il suo contrario lodevolmente si pratica.

Ma ritornando là, onde siam partiti, queste nostre province nel Regno di Costantino, ad altri non furon sottoposte, nè donate. Da questo medesimo Principe dopo l'anno 324 come prima, e finchè visse furon dominate e rette, egli n'ebbe la cura ed il pensiero, commettendo a' Prefetti d'Italia, a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi il governo ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabilì, per le quali furon molti provedimenti dati intorno alla retta lor amministrazione. Così spedito che fu Costantino dal Concilio Niceno, e dagli affari d'Oriente, tornò nell'anno seguente 326 per la Pannonia in Italia, ed in Aquileja fermossi; ove nel mese d'Aprile di quest'anno promulgò alcune costituzioni[444]; indi passato in Milano, ne promulgò dell'altre[445] nel mese di Luglio; e finalmente nello stesso mese venuto per l'ultima volta a Roma, lungo tempo vi si trattenne con Elena sua madre, la quale in questo medesimo anno 326 del mese d'Agosto tra gli abbracciamenti del figliuolo, e de' nipoti quivi trapassò e fu sepolta[446]. In questo anno stesso molte leggi[447] in Roma furon da Costantino promulgate intorno all'annona della medesima città; e per altre bisogne di queste province d'Italia molte cose furon da questo Principe stabilite, infino che tornato in Oriente, al ristabilimento del nuovo Imperio, e di Costantinopoli volse ogni suo pensiero.

Ma non per questo si trascurarono le cose d'Occidente, e di queste nostre province, le quali commesse a' Prefetti d'Italia, e più immediatamente a' Consolari, Correttori e Presidi, furon così da Costantino, come dagli altri Principi suoi successori fino a Valentiniano III. come si è veduto, rette e dominate: tanto è lontano, che altri avessero avuto sopra di quelle diritto, o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò, che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi tempi dentro a' confini della Campagna, ed al Consolare d'essa provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per se ritenerla, per quella graziosa cagione, che dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti orientali oltramarine volesse serbarsi una città, nella quale potesse tra via fermars'un poco, e dagli incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo Principe con Papa Silvestro in Napoli: e quel che più degno si fa di riso è, ch'entrambi si fossero imbarcati nel porto di questa città, ed andati insieme in Nicea metropoli della Bittinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran Concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326 si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla Repubblica napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante chiese edificate, e cento altre seccaggini, delle quali hanno sin al vomito ripieni i lor volumi: tanto che coloro, che considerano sì favolosi racconti, e che questo Principe nel passare in Italia, non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia; e che se pur voleva di Roma portarsi nelle parti orientali per viaggi marittimi, avea pronta e spedita la via Appia, che fu continuata fin a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo[448], il quale ci vuol render verisimile lo sbarco di S. Pietro a Brindisi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da coloro, i quali per viaggi marittimi volean o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma, per queste cagioni ragionevolmente dubitano, se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è lontano, che quivi fosse dimorato, e tante chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione, che per fondarvi tempj sacri egli vi si conducesse[449]; quando al contrario, qualche vestigio di greca struttura, che vediamo ancor rimaso in alcune chiese di questa città, non all'età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini Imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il Ducato napoletano era a gl'Imperadori Greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo[450] stesso non potè negare, che molte Chiese, le quali s'attribuiscono a Costantino M. fossero state erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè persuaso egli, che questo Imperadore fosse stato con Elena sua madre in Napoli, abbia creduto, che quella di S. Restituta, e l'altra de SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d'Autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed a gli altri Scrittori dei tempi più bassi[451].

CAPITOLO V. Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori.

La nuova disposizione dell'Imperio di Costantino, siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue province, così ancora all'antica giurisprudenza de' Romani fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò quella a prender nuova forma e nuovi aspetti, dappoichè cominciaron da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio: quindi è, che Giuliano soleva chiamarlo Novatore e perturbatore dell'antiche leggi e costumi[452]: ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instruirgli introdotti. I Magistrati prendon altro nome, e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e vario l'impiego; s'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli Ufficiali del palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio[453].

Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda religione cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutto inchinato e desideroso di stabilir nuove leggi, le quali secondo le massime di questa nuova religione dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani e la lor antica religione: a questo fine promulgò molti editti al Popolo romano indirizzati, ed a' Prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni, che dimorò in Roma, cioè dall'anno 319 fin all'anno 322 non ad altro attese: proibì in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell'antica religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni non potessero valersi della potestà, ch'aveano sopra i servi, se non moderatamente e con sommo ritegno[454]; e ciò secondo le massime della nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi, come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di manumissioni introdusse nelle Chiese; perchè a costoro fosse più agevole, e pronto l'acquisto della libertà[455]. Diede nuovo sistema a' repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj[456]; represse la leggerezza de' divorzj e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze. Abolì le pene del celibato[457], e scosse altri pesanti gioghi, che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto[458].

Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro che disprezzando la santità delle nozze si dilettavano di Venere vaga[459]; pose freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio[460]. Vietò qualsivoglia opera nel dì di Domenica, e secondo il nuovo rito della Chiesa, rendè feriati altri giorni, che prima non erano[461]. Volle che per qualunque formole o parole, che nelle chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà[462]. Concedè a tutti licenza, che liberamente potessero lasciare alle chiese per testamento ciò, ch'essi volessero[463]: ed oltre di prender lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa, e de' suoi canoni, volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa: onde rendè perciò le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie e contenzioni, che non si sarebbe fatto, se quelle dispute a coloro si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella schiettezza e simplicità, colla quale si mantenne in que' tre primi secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo, e la politia esteriore della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui promulgate, vietando ai benestanti, ed a coloro ch'erano idonei per l'amministrazione de' pubblici Ufficj, di poter assumere il Chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di bassa condizione[464]; e diede inoltre altri provvedimenti intorn'alle persone e beni delle chiese. Quindi avvenne, che gli altr'Imperadori a lui succeduti nell'Imperio e nella medesima religione, seguitando le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti alla politia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de' Cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque di Valentiniano I. scriva Sozomeno[465], che poco s'impacciò di queste cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio, o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti alla sua politia, e particolarmente intorno all'elezion de' Cherici, e degli altri Ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II, Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri: tantocchè nei tempi di Teodosio il Giovane, di queste leggi ne fu compilato un intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la giurisprudenza romana per quella parte, che s'apparteneva alla ragion divina, e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova, e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa in tale stato, che all'arbitrio del Principe sottomisero interamente la religione: per la qual cosa fu da valentuomini[466] saviamente avvertito, esser error grave di coloro, che dalle costituzioni novelle di questi ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini fra il Sacerdozio e l'Imperio, e fra l'una e l'altra potestà: ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare, quando della politia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a quell'antica de Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui ubbidiva l'uno e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e gl'instituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi tempj, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò, che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue costituzioni, che a questo fine furon da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio[467]. E Costanzo suo figliuolo, che alL'Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi instituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte sue costituzioni, che si leggon in quel Codice[468].

Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di se varia e diversa fama appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario[469] nell'Orazion panegirica, che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le sue lodi, con dire: Novae leges, regendis moribus, et frangendis vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, captandae simplicitatis laqueos perdiderunt. Isidoro[470] nel libro dell'Origini pur disse, che da Costantino cominciarono le nuove leggi: e Prospero Aquitanico[471] chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi, perchè da' Principi Cristiani furono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente biasimati e mal voluti. Perciò Gregorio, ed Ermogeniano Giureconsulti ambedue Gentili che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli, dubitando, che per queste nuove costituzioni di Principi cristiani la giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme; perchè quanto più fosse possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne, che assunto all'Imperio Giuliano nipote del G. Costantino, come quegli che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà, come avean fatti gli altri Imperadori Gentili suoi predecessori) di ristabilire il culto dell'antica religione, e l'antiche leggi, per abbattere il Cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò, che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino[472], Novatore e perturbatore dell'antiche leggi, e degli antichi costumi: Julianum, memoriam Constantini, ut Novatoris, turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse; molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolir le leggi di Costantino, e restituir l'antiche: ecco quali fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: Amputata Constitutione Constantini patrui mei, etc. antiquum Jus, cum omni firmitate servetur[473]; ed altrove:[474] Patrui mei Constantini Constitutionem jubemus aboleri, etc. Vetus igitur Jus revocamus. Ed avendo questo Principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle liti, avendo anche in gran parte recise l'imposizioni, che tiravan i suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d'un Principe saggio e prudente, come Libanio[475] per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre, che gli fece; ma che ancor da Zonara riportasse questi encomj; e ciò che sembrerà strano, eziandio dai Scrittori di questi ultimi nostri tempi; fra quali tiene il primo luogo Michele di Montagna[476], il quale oltre a prender la di lui difesa dell'Apostasia, e d'altri misfatti, che comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin'al cielo l'estolle.

Notes in this chapter

Note 1 · Si leggono sotto il tit. de offic. Rect. Provin. nel Cod. Teodos.Note 2 · Pagi dissert. de Consulib. pag. 79.Note 3 · Euseb. lib. 8. cap. 17. Vales. ibidem.Note 4 · Jacob. Guther. de off. domus Aug. lib. 1. cap. 45.Note 5 · Jacob. Guther. de off. domus. August. c. 6.Note 6 · Petr. de Marca de Patriar. Constant. inst. Dupin de antiq. eccl. disc. disser. 2. §. 8. l. 9. C. Th. 9. de Legatis, lib. 3. C. Th. de equor.Note 7 · Paol. Diac Ist. Long. lib. 2. cap. 11.Note 8 · Pellegr. nella Campania.Note 9 · P. de Marca De Concor. l. 1. cap. 3. n. 12.Note 10 · Cam. Peregr. diss. 2. de Finib. Duc. Benev.Note 11 · Jacob. Guther. de Off. domus Aug. lib. 2. cap. 1.Note 12 · Plin. in Paneg.Note 13 · Guther. loc. cit. cap. 2. de Off. dom. Aug.Note 14 · Guth. loc. cit. c. 3.Note 15 · Codin. de Off. aul. Const. Got. in Notit. PP. t. 6. C. Th. Guth. de Off. dom. Aug. lib. 2. cap. 1, 2, 3, 4.Note 16 · Petr. de Marca de Patriar. Const. instit.Note 17 · Jacob. Got. in Notitia, tom. 6. C. Theod.Note 18 · L. 5. C. de off. Rect. Provinc. Revard. Collect. 3, 10 Got. l. unic. C. Th. de om. act. impetr.Note 19 · Cod. Th. tit. de Off. Rect. Prov.Note 20 · L. 8. G. Th. de accus.Note 21 · Guther. de Off. domus Aug. lib. 1, cap. 5, 6, 7, 8.Note 22 · Zeno in l. 1. C. ut omn. Jud. tam. civil.Note 23 · L. 13. C. Th. de accusation.Note 24 · Paolo Diac. lib. 5. cap. 11.Note 25 · Lib. 1. de Cens. l. 1. de petit. et delat.Note 26 · Pagi in disser. de Consulib. pag. 145.Note 27 · Got. in Notitia Dign. tom. 6. C. Theod.Note 28 · L. 4 C. Th. de divers. rescript.Note 29 · L. et si 4. C. contr. ius. ec.Note 30 · Cap. de caetero 5. extr. de sentent.Note 31 · Got. in Prosopogr. verb. Lollianus, tom. 6 C. Th.Note 32 · Firmic. in praefat. operis l. 8, c. 15.Note 33 · Ammian. Marcellin. l. 16, pag. 72. in gest. An. 356.Note 34 · Ath. in Apol. ad Costant. pag. 526.Note 35 · Gotofr. in Prosopogr. tom. 6. C. Theod.Note 36 · L. 25. C. Th. de Appellat.Note 37 · L. 7. C. Th. de appell.Note 38 · Symmac. Ep. 53. l. 10. Divo Juliano moderante Remp. cum Lupus Consulari jure Campaniae praesidens, Terracinensium contemplaretur angustias.Note 39 · Cam. Pell. in Camp.Note 40 · Idatius in Fastis.Note 41 · Zosim. lib. 3. p. 733. Sozomeno l. 6. c. 6.Note 42 · Filostorg. l. 8.Note 43 · Gothofr. prolog. C. Th. c. 8.Note 44 · Pagi dissert. de Consulib. pag. 259.Note 45 · Am. Marcell. lib. 27. pag. 370.Note 46 · Gothofr. in Prosopograph. C. Th. tom. 6.Note 47 · L. 24. C. Th. de Curs. pub.Note 48 · L. 68. C. Th. de Decurionib.Note 49 · L. 5. C. Th. ad S. C. Claudian.Note 50 · Got. in d. l. 5.Note 51 · L. 71. C. Th. de Decurionib.Note 52 · Got. prolegom. C. Th. c. 8.Note 53 · Got. in Prosop. C. Th. t. 6.Note 54 · L. 14. C. Th. de Extraord.Note 55 · Got. in Prosopogr.Note 56 · L. 1. C. Th. de Colleg.Note 57 · L. 1. C. Th. de Indulg. debit.Note 58 · Athanas. Epist. ad Solitarios.Note 59 · Paul. Diac. l. 2. c. 11.Note 60 · Si legge presso l'Ughelli Ital. Sacr. de Episc. Venus.Note 61 · Sym. lib. 10. ep. 5. etc. 53.Note 62 · Gut. de offic. dom. Aug. lib. 1. c. 8.Note 63 · L. 1. C. Th. Quibus equor. us.Note 64 · Got. in Chronol. C. Th. pag. 76.Note 65 · Aug. lib. 18. de Civit. Dei. cap. ult.Note 66 · L. 158. C. Th. de Decurion.Note 67 · L. 7. C. Theod. de indulg. debit.Note 68 · Vengono rapportate da Mazza de Reb. Saler.Note 69 · L. 1. C. Th. de Relat. l. 1. C Th. de Appel.Note 70 · L. 3. C. Th. de Decur.Note 71 · L. 15. de Decur. lib. 10.Note 72 · L. 1. C. Th. ad l. Corn. de Falso.Note 73 · L. 1. C. Th. de Filiis milit. appar.Note 74 · L. 2. C. Th. de Epis.Note 75 · Baron. ad A. 319. num. 10.Note 76 · Ammian. Marcell. lib. 27. pag. 360.Note 77 · L. 2. C. Theod. de officio Rector. Prov.Note 78 · L. 25. C. Theod. de Cursu publico.Note 79 · L. 5. C. Th. de contr. empt.Note 80 · L. 35. C. Th. de oper. public.Note 81 · Got. in Proleg. Cod. Theod. cap. 8.Note 82 · C. Theod. tit. de Usuris.Note 83 · L. 27. C. Theod. de indulg. debit.Note 84 · L. 1. C. Theod. Quib. equ. usus.Note 85 · L. 7. C. Th. de Indulg. debit.Note 86 · Prudent. l. 2. adv. Simmac. Claud. de Bello Getico.Note 87 · Claud. l. de vict. Stilic.Note 88 · Jornand. cap. 30.Note 89 · Paul Aemil. de reb. Franc. l. 1.Note 90 · L. 7. C. Th. de Indul. debit.Note 91 · L. 6. C. Th. de testam.Note 92 · Pagi Dissert. de Consulib. pag. 282.Note 93 · Afflict. in Constit. in praelud. q. 2. num. 2. et qu. 20. num. 1.Note 94 · Tappia de jur. Regni lib. 1. de legib. lib. 2. num 6. Ponte de potest. proreg. tit. 11. n. 25.Note 95 · Frec. de Subfeud. lib. 1. pag. 53.Note 96 · Marca lib. 3. c. 18 et lib. 6 c. 6 §. 5. Schelstrat. antiq. illust. part. 2 diss. 3 c. 8.Note 97 · Grat. distint. 96 cap. Constantinus 14.Note 98 · D. Antonin. Archiep. Florent. 1. part. hist. 8 cap. 1.Note 99 · Nicol. de Cusa. Concord. Cathol. 3.Note 100 · Marca l. 3 c. 12 n. 3 de Concor. Sacer. et Imp.Note 101 · Gratian. dist. 96. c. Constantinus 14.Note 102 · Balsam. in Photii Nomocan. tit. 9 cap. 8.Note 103 · Cap. futuram 12. qu. 1 c. fundamenta, de elect. in 6. Leo IX. Epist. 1 ad Michael.Note 104 · P. Damian. discep. Sinod. Blastar. Synop. Jur. Can. C. de Bulgar. Cypr. et Iber.Note 105 · Burfat. in fin. 1. volum. cons.Note 106 · Alberic. in l. 1. C de off. Praefect. urb.Note 107 · V. Zosimum. l. 2 et Anonymum Sirmondi.Note 108 · L. un C. Th. de his, qui veniam aetat.Note 109 · L. 2 C. eod. tit.Note 110 · Zosim. l. 2.Note 111 · Got. in Chronol. C. Th. A. 324.Note 112 · Euseb. lib. 4. de vita Constant. c. 61 et 62.Note 113 · Teodoret. lib. 1. Hist. cap. 32. Sozom. lib. 2. cap. 34. Socrat. lib. 1. cap. 39. Fozio Cod. 127.Note 114 · Ambros. Serm. de obitu Theodos. Hieron. in Chronic. Conc. Arimin. apud. Sozom. lib. 4. cap. 18.Note 115 · Arnal. Ars cogitand. part. cap.Note 116 · Emanuel Schelstrat. Antiq. illustr. part. 2. dissert. 3. c. 6.Note 117 · August. lib. de haeresib. c. 48.Note 118 · L. 4. C. Th. de Episc.Note 119 · Socrat. l. 5. c. Sozom. l. 7. c. 4Note 120 · Ambr. in Orat. fun. Valent.Note 121 · Torq. Tasso canto 12. ott. 75. G. L.Note 122 · Gregor. in Orat. in baptis.Note 123 · Ambros. in Serm. de Sanct. et alibi.Note 124 · L. unic. C. Th. si quis eam cujus tut.Note 125 · C. Th. de falsa moneta.Note 126 · Auct. vitae Costant. l. 3. cap. 46 e 17.Note 127 · L. 5. C. Th. de Navicul. L. 1. de praed Navicul. L. 4. de infirm. his, quae sub Tyran.Note 128 · P. Carac. de Sacr. Neap. Eccl. mon. cap. 3. sect. 4.Note 129 · Tutin. dell'Orig. de' Seggi, c. 2.Note 130 · P. Carac. de Sacr. Neap. Eccl. monum. c. 21. sect. 5. et 6.Note 131 · Idem Aut. l. c. sect. 2. et 3.Note 132 · Am. Marcel. l. 16 c. 21. p. 205.Note 133 · Got. in Prolegom. C. Th. c. 12.Note 134 · L. 1. C. Th. de emendat. serv.Note 135 · L. ult. C. Th. de his, qui a non Domino.Note 136 · L. 7. C. Th. de Sponsalib.Note 137 · L. un. C. Th. de infir. poen. coelib.Note 138 · L. 3. ad S. C. Claudian. L. un. de commis. rescin.Note 139 · L. 1. C. Th. de rapt. virg.Note 140 · Nazar. in Panegir. Porfir. carm. 6.Note 141 · L. 1. C. Th. de Feriis.Note 142 · L. un. C. Th. de manum. in. Eccles.Note 143 · L. 4. C. Th. de Episc.Note 144 · L. 3. C. de Episc. et Cler.Note 145 · Sozomen. l. 6. c. 7 et 21.Note 146 · Tomasin. dissert. in Conc. praefat. 1. nu. 5. Gio. Filesaco tract. de sacr. epis. auth. c. 7 §. 7 et tract. de idolatr. politic. c. 9.Note 147 · L. un. C. Th. de domin. rei, quae poscit. L. 3. C. Th. de contr. empt. Toto tit. C. Th. ad S. C. Claudian. et de longa consuet.Note 148 · L. 10, C. Th. de operib. publ. l. 5. C. Th. de sepulch. viol.Note 149 · Nazar. in Orat. paneg.Note 150 · Isidor. lib. Origin. 5. cap. 1Note 151 · Prosp. Aquit. l. prior. Chron.Note 152 · Am. Marcell. l. 16. c. 2. pag. 205.Note 153 · L. un. C. Th. de dominio rei quae.Note 154 · L. 3. C. Theod. contr. empt.Note 155 · Liban. orat. 10 p. 267. in fun. Jul.Note 156 · Michel di Mont. ne' suoi Saggi, l. 2. c. 18.
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