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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Volume 1 — LIBRO PRIMO

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Quest'ampia e possente parte d'Italia, che Regno di Napoli oggi s'appella, il qual circondato dall'uno e dall'altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo, che lo Stato della chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del Popolo romano fu avventurosamente aggiunta al suo Imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella, che sortì da poi ne' tempi degli stessi romani Imperadori. Nuova politia sperimentò quando sotto la dominazione de' Re d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl'Imperadori d'oriente. E vie più strane alterazioni sofferse, quando per varj casi trapassata di gente in gente, finalmente sotto l'Augustissima Famiglia Austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi dalla libera Repubblica divisa in province, come ebbe da poi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le romane. I varj Popoli che in lei abitarono presero insieme, o diedero il nome alle tante regioni, ond'ella fu divisa; e le città di ciascuna regione, secondo che serbarono amicizia, e fedeltà al P. R. quelle condizioni o dure, o piacevoli ricevettero, che s'aveano meritate. Nè bisogna cercare miglior forma di governo di quella, che in cotai primi tempi v'introdussero i providi Romani, appo i quali l'arte del governare fu così lor propria, che per quella sopra tutte l'altre Nazioni del Mondo si distinsero. Testimonio è a noi l'incomparabile Virgilio[15], il quale dopo aver date a ciascuna Nazione le lodi per quelle arti, onde sopra tutt'altre preson grido, del solo Popolo romano cantò, esser stata di lui propria l'arte del governare, e del ben reggere i Popoli. Per questa, non già per quella del conquistare si rendè quest'inclita gente sopra tutt'altre sublime; imperocchè se si vuole por mente alla grandezza del suo Imperio, posson ancora gli Assiri in alcun modo vantarsi del loro per Nino acquistato; i Medi, ed i Persi di quello per Ciro; ed i Greci dell'altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e sotto i famosi Imperadori Maometto II. e Solimano, il loro imperio non fu a quello minore[16]; ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quello de' Serenissimi Re di Spagna; maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' confini, di quanti ne vide il Mondo giammai[17]. E quantunque la prudenza de' consigli, l'intrepidezza de' loro animi, la felicità, e le molte virtù, onde tutte le loro imprese erano ricolme, fossero state eccellenti, ed incomparabili; nulla di manco il giudizio del Mondo, e de' più gravi Scrittori[18], che riputarono quasi tutte le loro spedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse e sostenute, venne a' medesimi, e alla lor gloria non picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo, e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del Mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt'altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l'essersi veduto, che rovinato ed estinto già il loro impero, non per questo mancò ne' nuovi dominj in Europa fondati, la maestà e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturità e sapienza dettate, si diffusero e propagarono per tutte le parti del Mondo; non tanto per la potenza del loro imperio, nè perchè secondo la ragion delle genti fu sempremai inalterabil legge di vittoria, che i vinti passassero ne' costumi, e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità, che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile e giusto governo. Quindi avvenne che le Nazioni più remote e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' popoli volenti. Nè vi bisognava meno, che la sapienza del lor governo, e la giustizia di queste leggi per produrre fra tante nazioni diverse e lontane quella docilità ed umanità di costumi, che Libanio[19] esagerava a coloro, che viveano secondo gl'istituti e leggi romane; e quella concordia, e quel nodo d'una perfetta società civile, che ci descrive Prudenzio[20] fra coloro, che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati Scrittori[21] gravissimi, fra' quali non è da tacere l'incomparabile Agostino[22], che credettero per divina previdenza essersi fatto, che i Romani signoreggiassero il Mondo, affinchè per lo loro governo ricolmo di sapienza e di giustizia, i costumi e la fierezza di tante Nazioni si rendessero più trattabili e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ricevere quella religione, la qual finalmente dovea abbattere il gentilesimo, e stabilita in più saldi fondamenti dovesse illuminar la terra, e ridurla ad una vera credenza, laonde in premio della loro giustizia fosse stato a loro conceduto l'imperio del Mondo. Gl'Impp. Diocleziano e Massimiano in un loro Editto, che si legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi romane questo gravissimo encomio: Nihil nisi sanctum, ac venerabile nostra Jura custodiunt: et ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit: quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit[23]. Per questa cagione avvenne che le Nazioni d'Europa, non come leggi d'un sol Popolo, ma come le leggi universali e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i Principi e le Repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guisa che oggi pare, che l'orbe cristiano si regga e si governi alla lor norma, ond'è che nell'Accademie ben istituite pubblicamente s'insegnino, e s'apparino a questo fine.

Ben egli è vero, che a chiunque riguarda la felicità dell'armi del P. R. parrà cosa stupenda, come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio sopra tante province, e sì lontane. Nè potrà senza sorprendersi, sentire, come nella sua infanzia, quasi lottando co' vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi. Prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s'inoltrasse poi nell'ampie regioni della Spagna; e renduto già virile e possente, soggiogasse da poi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Asia, l'Africa, la Bretagna, l'Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia, e l'ultime province dell'oriente; tanto che alla perfine oppresso dal grave peso di tanta, e sì sterminata mole, bisognò che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'istituto e la moderazione, che praticò colle genti vinte e debellate. E non seguendo l'esempio degli Ateniesi, e de' Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate prendendo di loro troppo aspro governo: quelle condizioni, o dure o piacevoli lor concedeva, che s'avesse meritato, o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l'ostinazione e protervia. Alcuni Popoli, dice Flacco[24], pertinacemente contra i Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro serbaron a' medesimi una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà e giustizia, spontaneamente a color si rendettono ed unirono, e frequentemente portaron le armi contra loro nemici; onde era di dovere, che secondo il merito di ciascuna Nazione ricevessero le leggi e le condizioni; imperciocchè non sarebbe stata cosa giusta, che con eguali condizioni s'avessero avuto a trattare i Popoli fedeli, e coloro che tante volte violando la fede ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione fu da essi con diverse condizioni governata l'Italia dall'altre province dell'Imperio. Quindi avvenne, che nelle città istesse d'Italia fossero stati introdotti que' varj gradi, e quelle varie ragioni di cittadinanza Romana, di Municipj, di Colonie, di Latinità, di Prefetture, e di Cittadi Federate; e quindi avvenne ancora, che rendutisi Signori di tante, e sì remote province, con prudente consiglio si fosse istituito, che altre fossero Vettigali, altre Stipendiarie, o Tributarie: altre Proconsolari, ed altre Presidiali.

CAPITOLO I. Delle Condizioni delle città d'Italia.

I Romani avendo cacciati i loro Re, si vollero esentare affatto dalla signoria pubblica, per godere di una perfetta ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dipendevano da alcun Re, o Monarca: siccome non vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi, ch'è quel, che chiamavano Jus libertatis, il qual era uno de' diritti e privilegi de' cittadini romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condannare a morte, e di far battere alcun cittadino romano. Ed egli è da credere, che sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro Re, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' cittadini romani l'esser annoverati nelle Tribù, e nelle Centurie da' Censori: dare i suffragi: poter esser assunti a' primi onori e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' beneficj militari, e del pubblico erario: goder soli della potestà patria verso i figliuoli[25], delle ragioni della gentilità, dell'adozioni, della toga, del commercio, de' connubj, e degli altri privilegi spiegati dottamente dal Sigonio[26].

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i loro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica signoria, e che appartenessero ai proprietari di quelli Optimo Jure, ovvero, com'essi dicevano, Jure quiritium. Ciò che spinse Bodino[27] a dire, che la signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' cittadini romani, e di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d'Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano cittadini romani, e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch'era lor proprio: e sopra i retaggi situati fuori d'Italia, ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' provinciali per le loro robe conceduto quel Jus Quiritium, che si conosceva per quell'antica loro divisione rerum mancipi et nec mancipi.

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' cittadini romani, cioè di coloro che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di nascere: e secondo, che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia, e favore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di Municipj, di Colonie, di Città federate e di Prefetture.

La condizione de' Municipj era la più piacevole ed onorata, che potesse alcuna città d'Italia avere, particolarmente quando era a' medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragi; nel qual caso, toltone l'ascrizione alle Curie romane, ch'era propria de' cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipj poco differivano da' cittadini romani stessi; ed eran chiamati Municipes cum suffragio per distinguergli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò Municipes sine suffragio. Era ancora lor permesso creare i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni, che non potevan aver altre leggi, che quelle de' Romani. E quindi deriva, che infino a' nostri tempi, le leggi particolari d'un luogo o d'una città, le appelliamo leggi municipali; la quale prerogativa, o permettendo o dissimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte città di queste nostre province la ritengono[28].

A' Municipj seguivano nell'onore le Colonie. Non possono gli Scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, così frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle regioni vinte o vote, nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' cittadini per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' cittadini medesimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle regioni i campi, venivano ad aver conforto e comodità di vivere: agli stessi Popoli soggiogati, perchè erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora costumi più politici e civili: e per ultimo, allo stesso romano Imperio; poichè oltre all'esser cotal ordinamento cagione, che nuove terre, e città s'edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor più sicuro, e riempieva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle regioni gli uomini ben distribuiti: di che nasceva, che abitandosi in una regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all'offese più pronti, e nelle difese più sicuri, perchè quella Colonia, la qual è posta da un Principe in paese nuovamente occupato, è come una rocca, ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le Colonie, come quelle, che in tutto derivavano dalla città di Roma, a differenza de' Municipj, (che per se soli si sostenevano, appoggiati a' propri Magistrati, ed alle proprie leggi) niente di proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi e gl'instituti del P. R. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile ed eccellente per la maestà e grandezza della città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del P. R. per la loro eccellenza ed utilità, era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le leggi particolari e proprie de' Municipj, come rapporta Agellio[29], eran così oscure e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime, non potevano nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione ed il governo delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo ed il Senato, così nelle Colonie la Plebe ed i Decurioni: costor l'immagine rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn'anno eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della Colonia, appellati Duumviri o Quatuorviri, che avevan somiglianza co' Consoli romani. Vi si creava l'Edile, il qual dell'annona, de' pubblici edificj, delle strade, e delle simiglianti cose teneva cura: il Questore, cui davasi in guardia il pubblico Erario, ed altri Magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve vivevasi in tutto co' costumi, colle leggi e cogli istituti de' Romani stessi: ed ai nuovi abitatori pareva, come se vivessero nella città stessa di Roma. Augusto fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre Colonie, stabilì che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro corpo i Magistrati, ma lor concedette solamente, che i Decurioni dassero essi i suffragi di que' Magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi[30].

Oltre a Municipj e alle Colonie furon ancora, prima della guerra italica, altre cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più onorate e libere. Queste erano le città federate, le quali toltone qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lega e confederazione con essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di Senato e di Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua ne' primi tempi, quando era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato e Popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini[31], di que' di Tivoli, e d'altri Popoli, essere il medesimo accaduto, ben ce n'accerta Polibio[32], le città de' quali eran così libere, ch'era permesso a' condennati in esilio, di farvi dimora, e soddisfar così all'imposta pena.

Sieguono nell'ultimo luogo le Prefetture. Non v'ha dubbio alcuno, che fra tutte le città d'Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura, sortissero una condizione durissima; poichè quelle città che ingrate e sconoscenti al P. R. la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde siccome alle province ogni anno da Roma solean mandarsi i Pretori, così in queste città mandavansi i Prefetti, all'amministrazione e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro, che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere come i Municipj, nè dal loro corpo creare i Magistrati, come i Coloni: ma da' Magistrati di Roma venuti, eran essi retti, e con quelle leggi vivevano che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione fu già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture ancora eran di due sorti. Dieci città, tutte poste in questo Reame, eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo romano si creavano e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma, Casilino[33], Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula[34], Atella e Calatia[35]. All'altre soleva il Pretor Urbano ogni anno mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia[36], Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia ed Arpino.

Fu tempo, che il numero delle città federate in Italia era maggiore delle Colonie, de' Municipj e delle Prefetture: ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da Città Federata passò in Prefettura, indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formia, Piperno ed Anagni prima Municipj, indi Colonie, e talora anche Prefetture. Fondi, Ceri ed Arpino in alcun tempo furono Municipj: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli e Saturnia, Colonie: e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti e Nursia, mentre durò la libertà del P. R. furono sempre Prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi varj gradi, e varie condizioni delle città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre durò la libertà del P. R. poichè dopo, tralasciando che Augusto privò della libertà molte Città Federate, le quali licenziosamente troppo di quella abusavano[37]: essendosi per la legge Giulia adeguati i suffragi di tutti, e conceduta parimente la cittadinanza a tutta l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle province: le ragioni de' Municipj, delle Colonie e delle Prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le città d'Italia, alle quali fu conceduto il Jus de' suffragi, potevan Municipj nomarsi; e da poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro, che al suo imperio eran soggetti[38].

Queste furon le varie condizioni delle città d'Italia. Non dissimil avrem ora da narrar quelle, che il Popolo romano concedette alle province fuori di quella.

CAPITOLO II. Delle Condizioni delle Province dell'Imperio.

Le terre delle province non lasciarono d'esser nella signoria pubblica dell'Imperio romano, e d'essere tributarie, come prima. I Romani, avendo nel corso di cinquecento anni soggiogata l'Italia, portando le vittoriose loro armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti vasti ed immensi paesi, che divisero non in regioni, ma in forma di province. Le prime furon la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le due province della Spagna, l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l'Isole Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro e la Gallia transalpina. Alle quali da poi da' Cesari s'aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Egitto, la Cappadocia, la Bretagna, la Dacia, l'Armenia, la Mesopotamia, l'Assiria e l'Arabia.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste province del romano Imperio furono: I. che dovessero ubbidire al Magistrato romano, ond'è che da' varj nomi de' Magistrati fossero altre appellate Proconsolari, altre Presidiali; II. che ricevessero le leggi del vincitore; III. che fossero al medesimo tributarie. Ma nell'imporre i tributi, fuvvi infra loro varietà considerabile: poichè i Romani, de' campi[39] occupati a' nemici, alcuni ne vendevano, altri venivan assegnati a' veterani, altri ancora si lasciavano agli antichi possessori, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione, che movesse il Capitano. Quelli, a' quali i campi non erano in tutto o in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiarj, ovvero tributarj; per la qual cosa alcune province si dissero da poi vettigali, altre stipendiarie, e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano certe gabelle, o dazj di cose particolari, e determinate, come del porto, delle cose venali, de' metalli, delle saline, della pece, e di cose simili, le quali solevano affittarsi a' Pubblicani. Le stipendiarie ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo stipendio o tributo pagavano al P. R., ed ancorchè da Ulpiano[40] si confondessero questi due nomi di stipendio e di tributo, in realtà però erano diversi; poichè lo stipendio era un peso certo ed ordinario: il tributo era incerto e straordinario, che secondo la varietà, o necessità de' tempi e delle cose s'imponeva[41].

In questa guisa adunque alcune province dell'Imperio romano furono vettigali, come l'Asia, la Gallia Narbonense e l'Aquitania: alcune altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle città d'Italia non furono sempre le medesime, nè costanti, e furon poscia da' Cesari mutate: così lo stato delle province, cominciando ad introdursi il Principato, e l'autorità degl'Imperadori sempre più crescendo, mutarono anch'esse le condizioni, secondo il volere de' Principi. Così l'Asia fu vettigale infino, che Cesare, debellato Pompeo, non la trasformasse in tributaria[42]. La Gallia fu mutata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dappoichè intera fu manomessa[43]. Ed all'incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano concedè il Jus Latii alle Spagne[44]. Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tutta; ma Vespasiano glie la tolse ben tosto, facendola di nuovo vettigale, e la sottopose a' Magistrati romani, come quella, che, siccome scrive Pausania[45], s'era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che nient'altro badavano, che di ridurre a poco a poco l'Imperio alla Monarchia, per togliere a' Romani tutti i lor privilegi (siccome erasi fatto delle città d'Italia, che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma) fecero anch'essi delle province; laonde l'Imperador Antonino[46], non osando alla scoverta togliere questi privilegi al Popolo romano, gli comunicò per un fino tratto di stato a tutti i sudditi dell'Imperio, donando a' provinciali la cittadinanza romana[47], con fargli tutti Romani; il che altro non fu che togliere con effetto, ed abolire i privilegi de' cittadini romani, riducendogli in diritto comune; e come ben a proposito disse S. Agostino[48], ac si esset omnium, quod erat ante paucorum. Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi versi[49].

E lungo tempo appresso, Giustiniano tolse scovertamente questa differenza di terre d'Italia, e di province; e per abolire tutti i vestigi e l'orme della libertà popolare, disse finalmente, che questo Jus Quiritum era un nome vano e senza soggetto[50]. Ed in verità se gli tolse tutto il suo effetto, allorchè abolita la differenza rerum mancipi, et nec mancipi[51], fu stabilito, che ciascuno fosse arbitro e moderatore delle sue robe. Così da una parte i Romani rimasero senza privilegi; e dall'altra i Provinciali, a' quali fu conceduta la cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cosa alcuna; imperocchè pian piano si ridusse l'esser riputati cittadini romani, ad un nudo e vano nome d'onore; poichè non per questo non erano costretti a pagare i dazj ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo[52]: Nunquid enim illorum agri tributa non solvunt? Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro Imperio, la condizione de' Provinciali si ridusse a tanta bassezza e servitù, che impazienti di soffrire il giogo e la tirannide degli Uffiziali romani, passavan volentieri alla parte de' Goti, e dell'altre Nazioni straniere. Salviano[53], Scrittore di questi ultimi tempi, che fiorì nell'imperio d'Anastasio Imperadore, rapporta, che i Provinciali passavano frequentemente sotto i Goti, nè di tal passaggio si pentivano, eleggendo più tosto, sotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà, essere in realità servi; in maniera, che e' soggiunge, nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Ed Orosio[54], ed Isidoro parimente rendono testimonianza, che i medesimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti fra Romani, e sopportare il giogo gravissimo de' tributi: di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

Tali, e così varie furono le condizioni delle città d'Italia, e delle province dell'Imperio romano; ma qual forma di politia, e quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a' tempi di Costantino il Grande, uopo è qui, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

CAPITOLO III. Della disposizione dell'Imperio sotto Augusto.

Quattro divisioni, per comun consentimento degli Scrittori, le quali altrettanti Autori riconoscono, e quattro aspetti e forme di Repubbliche ebbe l'Imperio Romano fino alla sua decadenza. Della prima, di cui Romolo fu l'autore, troppo a noi remota, e che niente conduce all'istoria presente, non farem parola: ma della seconda stabilita da Augusto, e della terza, che riconosce per suo autore Adriano, egli è di mestieri, che qui ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s'intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino M. fu poi da Teodosio il Giovane ristabilita, della quale nel secondo libro, come in suo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle regioni, che nel corso di 500. anni furono soggiogate dal P. R. non con altro general nome, che sotto quello d'Italia furon appellate. Ma questa ebbe varj distendimenti, e varj confini; poichè prima i suoi termini erano il fiume Eso dal mar superiore, e il fiume Macro dal mar inferiore; ma dopo vinti, e debellati i Galli Senoni si distese infin al Rubicone; e finalmente essendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi confini infin alle radici dell'Alpi; onde furono i di lei termini, verso il mare superiore, l'Istria, il Castello di Pola, ed il fiume Arsia; nel mar inferiore, il fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonense; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell'Alpi.

Fu l'Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici Regioni[55], delle quali la I. abbracciava il vecchio, e 'l nuovo Lazio e la Campania: la II. i Picentini: la III. i Lucani, i Bruzj, i Salentini ed i Pugliesi: la IV. i Ferentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti ed i Sabini: la V. il Piceno: la VI. l'Umbria: la VII. l'Etruria: l'VIII. la Gallia Cispadana: la IX. la Liguria: la X. Venezia, Carni, Japigia ed Istria: e la XI. la Gallia Traspadana. Queste regioni, com'abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro città, eran governate da' Romani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè furon divise in province giammai.

In province furon divisi que' luoghi e quegli ampi paesi, che soggiogata l'Italia, coll'ajuto di lei conquistò da poi il P. R. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna e la Corsica: quindi avvenne che la Sicilia, secondo questa descrizione dell'Imperio, fosse riputata provincia fuori d'Italia; onde Dione lasciò scritto, che avendo Augusto fatto un Editto, che i Senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d'Italia, eccettochè nella Sicilia, e nella provincia Narbonense, bisognò che espressamente eccettuasse dall'Editto queste due province, perchè altrimente vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne e l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, l'Assiria, Cipro, e la Gallia Transalpina.

Nel tempo della libera Repubblica, il governo di queste province era regolarmente a' Presidi commesso, che da Roma in esse mandavansi. V'erano ancora delle province Consolari, a' Consoli, o vero Proconsoli, date in governo; queste sotto Pompeo e Cesare, furon le Spagne, le Gallie, l'Illirico e la Dalmazia: e la Cilicia e la Siria sotto Cicerone e Bibulo Proconsoli. Altre Pretorie, le quali furono I. Sicilia, II. Sardegna e Corsica, III. Affrica e Numidia, IV. Macedonia, Acaja e Grecia, V. Asia, Lidia, Caria, Jonia e Misia, VI. Ponto e Bitinia, VII. Creta, ed VIII. Cipro.

Furon da poi da' Cesari aggiunte altre province all'Imperio romano, ciò sono, la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Affrica, le province orientali, la Cappadocia, Britania, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia ed altre; le quali province da Augusto, altre in Proconsolari partite furon, altre in Presidiali. Le province più pacifiche e quiete, le quali senz'arme, ma col solo comandamento potevan governarsi, le diede egli in guardia e le commise alla cura del Senato, il quale vi mandava i Proconsoli. Le più feroci e le più torbide, che senza militar presidio non potevan reggersi, riserbò a se, ed in queste mandava egli il Preside. Ecco in brieve qual fosse la disposizion dell'Imperio romano sotto Augusto.

CAPITOLO IV. Della disposizione e politia di queste regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli: e della condizione delle loro città.

Questa parte d'Italia adunque, che ora appelliamo Regno di Napoli, non era partita in Province; come fu fatto da poi ne' tempi d'Adriano.

Ella fu divisa in Regioni e da varj popoli, che in esse abitarono presero insieme, o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Peligni, i Vestini, i Precuzj, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzj, i Salentini, gli Japigi, ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste regioni ebbe città per loro medesime chiare ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi furon di quelle, che sortirono la condizione di Municipj, le quali, oltre alle leggi romane, potevan anche ritener le proprie e municipali. Di questa condizione nella Campania furono Fondi e Formia, la quale da poi fu da' Triumviri fatta Colonia; Cuma, ed Acerra, altresì da Augusto renduta Colonia; Sessa, ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in Colonie da poi mutò: Bari in Puglia, e molte altre città poste in altre regioni.

Ma più numerose furon in queste nostre regioni le Colonie, che da tempo in tempo, e nella libera Repubblica, e sotto gl'Imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella Campania furon Calvi, Sessa, Sinvessa[56], Pozzuoli, Vulturno, Linterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Acquaviva, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da Città Federata fu trasformata in Colonia.

Colonie parimente furono nella Lucania Pesto[57], Buxento[58], Conza ed altre città. Nel Sannio, Saticula[59], Casino, Isernia, Bojano, Telese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre.

Nella Puglia, Siponto, Venosa, Lucera, che da città federata passò ancor ella in Colonia; e, per tralasciar l'altre, Benevento che ne' tempi d'Augusto, come rapporta Plinio[60], non già alla Campania, come fu fatto da poi, ma alla Puglia appartenevasi[61].

Colonie anche furono Brindisi, Lupia, ed Otranto, ne' Salentini. Valenzia, Tempsa, Besidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Cassano, Locri, Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia, e Turio, ne' Bruzj[62]; alcune delle quali avvegna che prima godessero il favor di Città Federate, furon quindi in Colonie mutate; siccome Salerno, Nocera, ed altre città, ne' Picentini; ed alcune altre poste nell'altre regioni, che non fa mestieri qui tesser di loro un più lungo catalogo.

In tutte queste città si viveva conforme al costume, alle leggi ed agl'istituti dell'istessa Roma. A somiglianza del Senato, del Popolo, e de' Consoli, aveano ancor'esse i Decurioni, la Plebe, e i Duumviri. Avean similmente gli Edili, i Questori, e gli altri Magistrati minori in tutto uniformi a quelli di Roma, di cui erano piccioli simulacri ed immagini: quindi è che si valevan de' nomi di Ordo, ovvero di Senatus Populusque[63]. E per questa ragione in alcuni marmi, che sottratti dal tempo edace son ancora a noi rimasi, veggiamo, che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda e laboriosa opera di Grutero[64], ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. Nolanorum. Anche i Segnini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così[65].

L . VOLVMNIO L . F . POMP JULIANO . SEVERO IIII . VIRO . COL . SIGN PATRONO . COLONIAE . SUAE S . P . Q . SIGNINUS

E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell'altro[66].

M . FLAVIO . POSTU C . V . PATR . COL ORDO . ET POPV MINTVRNEN

Furonvi in queste nostre regioni eziandio le Prefetture. Erano in Italia, secondo il novero di Pompeo Festo ventidue Prefetture. A dieci città, che tutte eran in questo Reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Volturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, Atella, e Calazia, si mandavan da Roma dieci Prefetti dal Popolo romano creati, a' quali il governo e l'amministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre, i Prefetti mandavansi dal Pretor Urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste città eran Fondi, Formia, Cerri, Venafro, Alife ed Arpino, tutte nel Regno; Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia e Nurcia, nell'altre regioni d'Italia.

La condizione di queste Prefetture, come s'è detto, era la più dura; non potevano aver proprie leggi, come i Municipj: non potevan dal Corpo delle loro città creare i Magistrati, come le Colonie: ma si mandavan da Roma per reggerle. Sotto le leggi de' Romani vivevano, e sotto quelle condizioni, che a' Magistrati romani loro piaceva d'imporre.

Non mancaron ancora in queste regioni, che oggi formano il nostro Reame, le Città Federate. Queste toltone il tributo, che per la lega e confederazion pattuita co' Romani pagavan a' medesimi, erano reputate nell'altre cose affatto libere: avevano la loro propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi proprie: creavan esse i Magistrati, e spesso ancora valevansi de' nomi di Senato e di Popolo. Di tal condizione ne fu per molto tempo la nostra città di Napoli, furon i Tarentini, i Locresi, i Reggioni[67], alcun tempo i Lucerini[68], i Capuani, ed alcun altre delle città greche, le quali eran in Italia, che tali furono, e Napoli, e Taranto, e Locri, e Reggio, le quali per molto tempo non solo nelle leggi e ne' costumi e negli abiti non s'allontanarono da' Greci, onde ebbero la lor origine, ma nè tampoco nella lingua. Queste città da' Romani furon sempre trattate con tutta piacevolezza e riputate più tosto per amiche e federate, che per soggette, e toltone il tributo, che in segno della confederazione esigevan da esse, lasciavanle nella loro libertà; tanto che, come se queste città fossero fuori dell'Imperio, era permesso a gli esuli Romani in quelle dimorare[69].

I. DI NAPOLI, Oggi capo e metropoli del Regno.

Napoli, ancorchè piccola città, ritenne tutte queste nobili prerogative: ebbe propria politia, proprj Magistrati, e proprie leggi. Ma quali queste si fossero, siccome dell'altre Città Federate, ben dice il Sigonio[70], esser impresa molto malagevole in tanta antichità, e fra tante tenebre andarle ricercando. Pure per essere stat'ella città greca non sarà fuor di ragione il credere, essersi ne' suoi principj governata colla medesima forma di Repubblica e di leggi, che gli Ateniesi. Ella ebbe i suoi Arconti, ed i Demarchi, Magistrati in tutto conformi a que' d'Atene. L'autorità degli Arconti prima non durava più, che un anno, come quella de' Consoli in Roma: da poi fu prorogata infino al decim'anno. Essi erano dell'ordine Senatorio, ed equestre: siccome i Demarchi, a somiglianza dei Tribuni romani, appartenevano al Popolo. Quindi non senza ragione i nostri più accurati Scrittori[71], la divisione, che oggi ravvisiamo in questa città tra i Nobili, ed il Popolo, la riportano fin'a questi antichissimi tempi. Altra congettura ancora ci somministra di ciò credere, dal veder, ch'essendo stata questa città greca, anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi Scrittori, siccome dimostra[72] Giano Dousa per quel luogo di Tacito[73], dove di Nerone scrisse, Neapolim quasi Graecam urbem delegit, avea altresì, come Atene, le sue Curie, che i Napolitani con greco vocabolo chiamavano Fratrie.

Fu solenne istituto de' Greci distribuire i cittadini in più corpi, ch'essi appellavano File; e quelli sottodividere in altri corpi minori, che chiamavano Fratrie. Così in Atene il popolo era diviso in File, e le File in Fratrie; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in Tribù, e le Tribù in Curie. Ma non in tutte le città greche eravi questa doppia distribuzione: alcune aveano solamente le File; altre le Fratrie; ond'è che i Grammatici spiegano l'un per l'altro, e danno l'istessa potestà così all'uno, che all'altro vocabolo. Napoli certamente ebbe distribuiti i cittadini in Fratrie, nè vi furon File.

Queste Fratrie, o sian Curie non eran altro che confratanze, o vero corpi, ne' quali si scrivevano e univano non già soli i congiunti o fratelli d'un'istessa famiglia, ma molt'insieme della medesima contrada; e per lo più la Fratria si componeva di trenta famiglie. Il luogo ove univansi era un edificio, nel quale oltre a' portici ed alle loro stanze, v'ergevano un privato tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o Eroe; e da quel Nume, a cui essi dedicavan la Confratanza, si distingueva l'una dall'altra Fratria. In questo luogo celebravano i loro privati sacrificj, i conviti, l'epule, e l'altre cose sacre, secondo i loro riti e cerimonie distinte e particolari e convenienti a quel Dio, o Eroe, a cui era il tempio dedicato. Eranvi i Sacerdoti, i quali a sorte dovean eleggersi da questa, o da quella famiglia; e poichè regolarmente le Fratrie si componevano di trenta famiglie, da ciascheduna s'eleggevano a sorte i Sacerdoti. Convenivano quivi costoro, ed i primi della contrada; e non solamente univansi per trattar le cose sacre, i sacrificj e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche della città, onde presero anche nome di Collegj.

In Napoli vi furon molte di queste Confratanze dedicate a loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati e grandi furono Eumelo, ed Ebone: onde quella Fratria, che adorava il Dio Eumelo, fu detta Phratria Eumelidarum. Così l'altra, ch'era dedicata al Dio Ebone, era nominata Phratria Heboniontorum. Fra gli Dii Patrii che novera Stazio, ebbe ancor Napoli Castore e Polluce, e Cerere; onde varj tempj a costoro furon da Napoletani eretti, de' quali serba qualche vestigio ancora. Quindi la Fratria dedicata a questi Numi fu detta Phratria Castorum: intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, siccome l'appellavan gli Spartani, onde i loro giuramenti, per Castores; e quella dedicata a Cerere chiamossi perciò Phratria Cerealensium. N'ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, della Phratria Artemisiorum, poichè presso a' Greci Artemisia era chiamata la Dea Diana[74]. Non pur agli Dii, ma anche agli Eroi solevan i Greci dedicar le Fratrie; così parimente Napoli oltre a quelle, che consecrò a' suoi patrii Dii, n'ebbe anche di quelle dedicate agli Eroi; ed una funne dedicata ad Aristeo, onde fu detta Phratria Aristeorum. Fu Aristeo figliuolo d'Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per essere stato egli il primo inventore dell'uso del mele, dell'olio, e del coagulo: non fu però avuto per Dio, ma per Eroe. Delle Fratrie de' Napoletani Pietro Lasena avea promesso darcene un compiuto trattato, ma la sua immatura morte, siccome ci privò di molt'altre sue insigni fatiche, le quali non potè egli ridurre a perfezione, così anche ci tolse questa. Da tali Fratrie, siccome fu anche avvertito dal Tutini[75], nelle quali s'univano i primi e i più nobili della contrada, non pur per le funzioni sacre, ma anche per consultare de' pubblici affari, hanno avuto origine in Napoli i Sedili de' Nobili, i quali ne' monumenti antichi di questa città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo θῶκος, che i latini dicono Sedile, ed oggi noi appelliamo Seggi, de' quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci instituti si mantennero lungamente in Napoli; e Strabone, che fiorì sotto Augusto, ci rende testimonianza, che fino a' suoi tempi eran quivi rimasi molti vestigi de' riti, costumi ed instituti de' Greci, il Ginnasio, di cui ben a lungo ed accuratamente scrisse P. Lasena[76]; l'Assemblee de' giovanetti, e queste Confratanze, ch'essi chiamavano Fratrie, e cent'altre usanze: Plurima, e' dice[77], Graecorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut gymnasia, epheborum Coetus, Curiae (ipsi Phratrias vocant) et graeca nomina Romanis imposita; e Varrone[78] che fu coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: Phratria est graecum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc.

Egli è però vero, che tratto tratto questa città andava dismettendo questi usi proprj de' Greci, ed essendo stata lungamente Città Federata de' Romani, e da poi ridotta in forma di Colonia, divenendo sempre più soggetta a Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi Magistrati, come degli Arconti e dei Demarchi, de' quali par che si valesse infino a' tempi d'Adriano, giacchè Sparziano[79] rapporta, parlando di questo Imperadore, che fu Demarco in Napoli; poichè era costume d'alcuni Imperadori romani volendo favorire qualche città amica, d'accettare, quando si trovavan in quella, i titoli e gli onori de' Magistrati municipali[80]. Ma da poi divvezzandosi col correr degli anni dagl'istituti greci, e divenuta Colonia de' Romani, seguì in tutto l'orme di Roma, con valersi de' nomi di Senato, di Popolo, e di Repubblica, e de' Magistrati minori a somiglianza degli Edili, Questori, ed altri Ufficiali di quella città, non altrimenti che usavan tutte l'altre Colonie romane, come di qui a poco diremo.

Sono alcuni[81], che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti, ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medesime durino fra noi, e sian quelle, che furon registrate nel libro delle consuetudini di questa città, che sotto Carlo II. d'Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime) origine da queste leggi, le quali se bene dalla voracità del tempo furon a noi tolte, lasciarono però ne' cittadini, come per tradizione, quegl'instituti e costumanze, che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose, poteron affatto cancellare. Ma questo punto sarà meglio esaminato quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa città, come federata a' Romani, non può negarsi, che innanzi e dopo Augusto toltone il tributo, che pagava a' Romani, fu da essi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di Repubblica, e riputata più tosto amica, che soggetta. Chiarissimo argomento della sua libertà è quello, che ci somministra Cicerone[82]; poich'e' narra, ch'essendo stata per la legge Giulia conceduta la cittadinanza romana all'Italia, fuvvi fra que' d'Eraclea, e nostri Napoletani gran contrasto e grandissimi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine esser loro più profittevole rimanere nella lor antica libertà, che soggettarsi, per quest'onore della cittadinanza, a' Romani, anteposero la libertà propria alla romana cittadinanza. In brieve, toltone il tributo, che in segno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta libera, siccome eran ancora tutte l'altre Città Federate, e si reputavano come fuori dell'Imperio romano; tantochè come s'è veduto, gli esuli de' Romani potevan in quelle soddisfar la pena dell'imposto esilio[83].

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli non men che Taranto, Locri e Reggio città anch'esse Federate, ben ce lo dimostran due gravissimi Scrittori, Polibio, e Livio. La lor obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle loro guerre. Queste città come marittime abbondavan di vascelli, e gli studj de' Napoletani furon più, che in altro, nelle cose di mare, come ben a proposito notò Pietro Lasena[84]; onde a quello gli obbligarono, che potevan esse somministrare; come in fatti nella lor prima guerra navale, ch'ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi ed i Tarentini mandaron loro cinquanta navi. E Livio[85] introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali eran venuti a dissuadergli la guerra che in nome d'Antioco intendeva fare ad alcune città greche, le quali stavan alla loro divozione, in cotal guisa lo fa parlare: Specioso titulo uti vos, Romani, Graecorum Civitatum liberandarum, video; sed facta vestra orationi non conveniunt, et aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnaei, Lampsacenique Graeci sunt, quam Neapolitani, et Rhegini, et Tarentini, a quibus stipendium, a quibus naves ex foedere exigitis?

I Capuani, secondo che suspica l'accuratissimo Pellegrino[86], quando la loro città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, ma d'eserciti terrestri; perciocchè dominando eglino una fecondissima regione, dovevan i loro eserciti militari esser di fanteria, e di cavalleria; ed è ben noto, che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l'infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro città, poichè ridotta in Prefettura, rimase senza Senato, senza Popolo, senza Magistrati, ed in più dura condizione, e servitù[87]; così all'incontro Napoli perseverando con molta costanza nella medesima amicizia co' Romani in ogni loro prospera e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della seconda guerra Cartaginese, quando le frequenti vittorie, che di coloro ottenne Annibale, avean riempiuta tutta l'Italia e la medesima Roma di confusione e di terrore, fu loro sempre fedele, e costante. Fu ancora questa città gratissima a' Romani per gli piacevoli costumi ed esercizj dei suoi Greci, e per l'amenità del suo clima, ond'i Romani d'ogni grado e d'ogni età, non che i men robusti ed i consumati dalle fatiche e dagli anni quivi solevansi condurre a diporto. Meritarono perciò i Napoletani, che nella lor città non si mandasse alcun presidio, siccome all'incontro per la loro infedeltà meritaron i Capuani, che nella loro Città continuamente dimorasse presidio di soldati Romani, eziandio cessato il timore delle guerre co' prossimi Sanniti, giacchè la sua incostanza così richiedeva[88]. Ma in Napoli non fu mandato tal presidio, nè men in quel pericoloso tempo della sudetta guerra Cartaginese, fuorchè a richiesta de' medesimi Napoletani[89].

Così ancora per la loro intera fede meritarono, che niente si fosse scemato dell'altra condizione della loro confederazione, per la quale agli esuli Romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove condurre volevasi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via fu fatto prigione da Q. Metello[90]. Nè è leggiero argomento, ch'una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli salvato Tiberio Nerone[91] allorchè nell'Imperio romano per le lunghe guerre civili e per le fazioni, nè le pubbliche leggi, nè altra cosa eran più rimase salve. In questa guisa adunque fu da' Romani premiata la fedeltà napoletana; e finchè si mantennero nella medesima città i suoi antichi usi, e costumi greci; ella quasi sola di tutte l'altre città di queste regioni non provò mutazione; avendo solamente avute per compagne, Reggio, Taranto e Locri[92].

II. Napoli non fu Repubblica affatto libera, ed indipendente da' Romani.

Ma tutte queste prerogative furon de' Romani in premio della sua fedeltà, e per la vita gioconda, che in questa città solevan essi menare[93]; non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente independente Repubblica, anche a dispetto e contra i sforzi de' Romani, come alcuni dall'amor della patria pur troppo presi, non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai, che i vittoriosi e trionfanti Romani, avidissimi d'imperio, dopo aver fatto acquisto, non solamente di tutta l'Italia, ma quasi dell'intera terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati Re potentissimi e bellicosissime Nazioni, con lunghissimi terrestri e marittimi viaggi, e con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli; non avessero avute forze bastanti a conquistare una città sola, che pur era su gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere nè pur piccola contezza delle romane istorie, e molto meno della generosità Romana. È egli cosa nuova avere i Romani in varj modi fatto dono della libertà a molti popoli, ed a molte città, e singolarmente alle greche dopo averne fatto acquisto, e talora d'avernele private in pena d'alcun lor fallo? Ne sono pieni d'esempj i libri d'Appiano Alessandrino[94], di Livio, di Svetonio, di Strabone, di Tacito, di Dione di Vellejo, de' due Plinj, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco, e d'altri assai; e per non andar raccogliendo ogni detto di sì gravi Autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender da quello, che della romana Monarchia, come in un epilogo, raccolse un solo Strabone[95] nel fine de' suoi libri della Geografia, cioè che fra le varie condizioni de' Regi, e delle province, le quali ubbidivano a quell'Imperio, eran ancora alcune città libere, o rimase in libertà per aver durato nell'antica loro confederazione; o fatte nuovamente libere in premio della lor fede: le sue parole in latino sono queste: Eorum, quae Romanis obediunt, partem Reges tenent, aliam ipsi habent, provinciae nomine, et Praefectos, et Quaestores in eam mittunt. Sunt et nonnullae Civitates liberae conditionis: aliae ab initio per amicitiam Romanis adjunctae: aliae ab ipsis honoris gratia libertate donatae. Sunt et principes quidam sub eis, et Reguli, et Sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.

Erano adunque tutte queste prerogative loro doni; e dalla forma del dire del romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato, quae ex foedere debent, exigimus[96] ben si dinota aversi i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù: tanto è lontano, ch'essi all'incontro ne' bisogni de' Napoletani dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone[97] ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, città parimente confederata coll'obbligo di dare una nave, declamando contra Verre, che per doni l'avesse fatta franca di quel tributo nel tempo della sua siciliana Pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l'ajuto del Popolo romano, e tolto il jus dell'imperio. Pretio, atque mercede minuisti majestatem Reipublicae; minuisti auxilia P. R. minuisti copias, majorum virtute, ac sapientia comparatas. Sustulisti jus imperii, conditionem Sociorum, memoriam foederis; soggiungendo appresso: inerat nescio quomodo in illa foedere societatis, quasi quaedam nota servitutis. Oltre che i romani anche sopra i Napoletani sovente s'assumevan certa potestà di comporre i loro litigi co' popoli vicini, onde si legge appresso Valerio Massimo[98], che il Senato mandò Q. Fabio Labeone come arbitro a stabilire i confini fra' Nolani e Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve, queste città quanto ritenevan della loro franchigia e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione e dalla generosità romana: e sovente molte città, che di questo lor dono abusavansi, n'eran esse private: all'incontro alcune, le quali sapevan adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi furono liberati anche dal tributo; e Strabone[99] oltre all'esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumasio. Cicerone[100] ancor rapporta, che per decreto del Senato fu conceduta, oltre a Massilia, e a Neumasio, anche ad alcune altre cittadi, l'immunità dalla giurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni potestà di qualunque lor Magistrato.

Essendo tale il costume e tanta la generosità dei Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino[101] che i Romani in decorso di tempo avesser anche fatti liberi i Napoletani non solamente dall'obbligo delle navi, ma anche d'ubbidire a qualunque lor Magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedeltà, come per gli piacevoli diporti, che in Napoli prender solevano: onde, ei dice, che non sarebbe da riputarsi cosa strana, che questa città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del Mondo, imperando Augusto, e che l'avesser anche sottratta da ogni potestà di qualunque lor Magistrato. Cesare ben alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone[102]; forse perch'essendosi in Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrificj, e col lor esempio mossero l'altre città d'Italia, e grandi e piccole a far perciò molti giorni feriati[103]. Ma Augusto all'incontro gli ebbe molto cari; e che d'alcun segnalato privilegio avesse lor fatto nobil dono, può esserne manifesto argomento, ch'essi in onor suo dedicaron e celebrarono un nobil giuoco d'Atleti, in cui egli stesso bramò d'esser presente[104]. La sua Livia, la quale condottavi dal suo primo marito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi si era ricoverata[105]; il suo Virgilio, cui piacquer tanto gli ozj napoletani[106]; tutte queste cose dovettero essere stati soavi mantici d'un tant'amore; ond'è che non senza ragione s'attribuisca ad Augusto d'aver accresciuta questa città d'altre nuove prerogative, e d'averla prosciolta dall'obbligo delle navi, e sottratta dalla potestà di qualunque romano Magistrato. E per questa ragione alcuni[107], su la falsa credenza, che Napoli fosse interamente divenuta cristiana, sin dal primo giorno della predicazione, che si narra essersi quivi fatta da S. Pietro Apostolo, allorchè da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo Vescovo Aspreno: tennero fermamente, che in Napoli non vi fossero stati martirj di Cristiani; siccome quella, che non soggetta a' Principi gentili, nè ad alcun altro lor Magistrato, non permise quel macello in sua casa. Ma quanto ciò sia dal ver lontano, ben fu avvertito da Pietro Lasena[108] e ben a lungo fu dimostrato dal P. Caracciolo[109], e da noi sarà esaminato, quando della politia ecclesiastica di queste regioni farem parola.

Duraron in Napoli lungo tempo sotto i successori d'Augusto queste belle prerogative e queste piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciaron pian piano a svezzarsi da' costumi natii, e dagli usi de' Greci, e a quelli de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti: prese la lor città nuovo aspetto e nuova forma di Repubblica. Fulvio[110] Ursino credette, che Napoli da Augusto fosse stata renduta Colonia insieme coll'altre, che dedusse in Italia; ma da quanto si è finora detto e da ciò che ne scrive il P. Caracciolo[111], riprovando l'opinione di quest'Autore, si conosce chiaro, che non da Augusto, ma in tempi posteriori o di Tito, o di Vespasiano Napoli fu renduta Colonia. Che che ne sia, nè perchè passasse nella condizione di Colonia, perdè quella libertà e quella politia intorno a' Magistrati, che prima avea: non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da Città Federata passò in Prefettura. Ella come Colonia latina ritenne quel medesimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i magistrati[112]: non si mandavan da Roma i Prefetti per governarla: ritenne ancora il Senato, il Popolo: ebbe i Censori, gli Edili, ed altri Magistrati a somiglianza di Roma. Se le permise valersi de' nomi di Senato e di Popolo e di Repubblica: e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N. e fra gli altri quei trascritti da Grutero[113], che i Napoletani ad un tal Galba Bebio Censore della Repubblica dirizzarono.

S . P . Q . NEAPOLITANVS D . D . L . ABRVNTIO . L . F . GAL · BAEB · CENSORI · REIPV . NEAP .

e quell'altro,

S . P . Q . NEAPOLITANVS L . BAEBIO . L . F . GAL . COMINIO PATRONO COLONIAE .

Il qual nome di Senato mutaron poscia in quello d'Ordine, onde in molti marmi si legge O. P. Q. N. scambiandosi regolarmente questi nomi, come osserviamo indifferentemente in altri marmi d'altre Colonie.

Nè fu detta Colonia, perchè da Roma, o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettono le ragioni del Lazio, siccome a tutte l'altre Colonie latine, le quali e della Cittadinanza e di molte altre prerogative erano fregiate[114]; e per questa cagione potè ritenere, a differenza dall'altre Colonie, le leggi patrie e municipali, senza avere in tutto a dipendere e a reggersi colle sole leggi romane, siccome in fatti molte patrie leggi e molti riti grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d'alcuni d'essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l'error di coloro, che riputaron Napoli Repubblica totalmente libera ed indipendente dall'Imperio romano, solamente perchè si legge il nome della napoletana Repubblica in più d'una antica inscrizione, ed in più d'un antico Autore. Non avendo avvertito, che ne' tempi d'Adriano, e molto più di Costantino M. e degli altri Imperadori suoi successori fu città, come tutte l'altre, al Consolare di Campagna sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fu l'error di coloro, i quali dieronsi a credere, che infin a' tempi di Rugiero I. Re Normanno, non fu ella in alcun modo soggetta a gl'Imperadori romani, nè da poi a' Goti Re d'Italia, e molto meno agi Imperadori d'oriente, tanto che Alessandro Abate Telesino[115] nell'istoria sua Normanna, parlando di Napoli soggiogata da Rugiero, preso da quest'errore, non potè contenersi di dire, che questa città, la quale vix unquam a quoquam subdita fuit. nunc vero Rogerio, solo verbo praemisso, submittitur; imperciocchè non perchè Napoli, come Città d'origine greca fosse da' Romani così benignamente trattata coll'onore di Città Federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta Colonia latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di Repubblica di poter dal suo corpo creare i Magistrati, e le propie leggi servare, delle dure condizioni dell'altre Prefetture non aggravata, dovrà dirsi, che fosse stata esente dal roman Imperio; e molto meno, che non fosse da poi sottoposta a' Goti, ed agl'Imperadori greci. Conciosiacchè ella certamente in potestà di costoro, non solamente per forza d'armi, ma per antichissima soggezione coll'Italia passò, ed a' medesimi ubbidì; come nel proseguimento di quest'istoria si farà manifesto; e se dagli Scrittori vien nominata Repubblica, fu perchè ritenne quella forma di governo, che nè da Romani, nè da' Goti le fu vietata.

Nè veramente dovrà muovere tanto cotali Autori quella parola Repubblica; poichè nella latina favella quel vocabolo denota la comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d'amministrazione, o di governo pubblico; anzi nelle Prefetture ancora, le quali eran prive d'ogni pubblico consiglio, erat, come disse Festo[116], quaedam earum Resp. neque tamen Magistratus suos habebant; a questo lor modo sarebbero state Repubbliche, nel tempo di Seneca[117], Capua ancora, e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirsi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre Colonie, che pur si chiamaron Repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi più bassi ancora ve ne sono ben mille esempj appresso buoni Autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio[118].

Molto meno dovean cadere in quest'errore, traendo argomento dal dominio ch'ebbe Napoli dell'isola di Capri, e poi dell'isola d'Ischia, con cui quella permutò, per piacere a Tiberio[119]; poichè, come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino[120], senza che fossero andati molto lontano, avrebbon potut'osservare, che Capua altresì, mentr'era Colonia, possedeva nell'isola di Creta la regione Gnosia. E se questo lor argomento, aver Napoli avuta signoria di quell'isola, fosse bastante a riputarla libera Repubblica, nè men sarebbe da dubitarsi, che questa prerogativa non l'avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl'Imperadori d'Oriente, e sotto altri Principi; perciocchè ritenne delle sue vicine isole il dominio, anche nel tempo di S. Gregorio M.[121], e più innanzi nel tempo ancora del Pontefice Giovanni XII. e similmente nel Pontificato di Benedetto VIII, ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne' quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest'istoria, sarebbe follia il credere, che fosse stata libera Repubblica ed indipendente da qualsivoglia altra dominazione.

III. Delle altre città illustri poste in queste regioni.

Ecco in brieve l'aspetto e la politia che avevan nell'età, di cui si tratta, quelle regioni, che oggi compongon il Regno. Non era allora diviso in province, come fu fatto da poi, ma in regioni: ciascheduna delle quali aveva città, che secondo le loro condizioni, o di Municipio, o di Colonia, o di Prefettura, o di Città Federata, si governavano. Si viveva generalmente colle leggi de' Romani, siccome quelle, che per la loro eccellenza eran venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più sagge, e le più utili all'umana società. Solamente si permise, che i Municipj, e le Città Federate potessero ritener le proprie e le municipali, ma queste mancando, si ricorreva a quelle, come a' fonti d'ogni divina ed umana ragione. Eran i governi secondo le condizioni di ciascheduna città: molte venivan rette da Prefetti mandati da Roma, moltissime da' Magistrati, che dal proprio seno era lor permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze e le ricchezze, stavan congiunte in una città sola, che fosse capo e metropoli sopra l'altre: ciascuna regione avea molte città magnifiche ed illustri per se medesime, Capua solamente un tempo innalzò il suo capo sopra tutte le altre: già così chiara ed illustre, Lucio Floro[122] attesta essere stata anticamente paragonata a Roma ed a Cartagine, le più famose e stupende del Mondo: città così numerosa di gente e di traffico, ch'era riputata l'emporio d'Italia; in guisa, che i nostri Giurisconsulti[123] l'agguagliavan sempre ad Efeso, e quasi tutti gli esempj, che recano, o di casi seguiti per contrattazioni, o di rimesse di pagamenti promessi farsi in Capua da luoghi remotissimi, o di traffichi tra famosi mercadanti, non altronde sono tolti, che da Capua, e da Efeso.

Ebbe la Puglia quella famosa e per gli scritti di Livio, e d'Orazio cotanto celebrata Luceria: ebbe Siponto che per antichità non cedette a qualsivoglia altra città del Mondo: ebbe Venosa cotanto chiara ed illustre per gli natali d'Orazio: ebbe Benevento la più famosa e celebre Colonia de' Romani: ebbe Bari, ed altre Città per se medesime rinomate ed illustri.

Ebbero i Salentini Lupia, Otranto, e la vaghissima e deliziosa Brindisi, città anche celebre per lo famoso suo porto, e sovente da' nostri Giurisconsulti[124] rinomata a cagion delle spesse navigazioni, che regolarmente quindi s'intraprendevano per oriente. Ebbero i Bruzj tante altre chiare ed illustri città, Taranto, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace: città feconde e produttrici di tanti chiari ed insigni Matematici e Filosofi, onde ne sorse una delle più nobili Sette della filosofia, detta perciò italica, ch'ebbe per Capo e Gonfaloniere Pitagora, il qual in esse visse ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe tal volta fino a secento discepoli, che l'ascoltarono.

Ebbero i Lucani Pesto, e Bussento: i Picentini Salerno, e Nocera: i Sanniti Isernia, Venafro, Telese, e Sannio cotanto chiara, che diede il nome alla regione. Ove lascio Sulmona ancor famosa per gli natali d'Ovidio, Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell'altre amene ed antiche città, Cuma, Baja, Miseno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre, che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine?

IV. Scrittori illustri.

E chi potrebbe annoverare i tanti chiari e nobili spiriti, che in sì illustri città ebbero i natali, i Filosofi, i Matematici, gli Oratori, e sopra tutto i tanti illustri e rinomati Poeti? In breve. Quanto degli antichi oggi abbiamo di più rado e di più nobile nella filosofia e nelle matematiche, nell'arte oratoria, e sopra tutto nella poesia, tutto lo debbiamo a quegl'ingegni, che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altrove in esso vissero, e quivi coltivaron i loro studj.

Così fra tanti potessi anch'io annoverarvi per la nostra giurisprudenza l'incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni, che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri 'l farei: ma la necessità di dire il vero, e di non dover ingannare alcuno, mi detta il contrario; poichè della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane congetture si mossero coloro, dall'amor della Nazione pur troppo presi, a scrivere che fosse beneventano. Peggiore, e da non condonarsi fu la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre Pandette, e da quella legge di Papiniano[125] che sotto il titolo Ad S. C. Treb. abbiamo; imperciocchè ivi dal Giurisconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato Coloniae Beneventanorum patriae meae; e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero che la patria di questo Giurisconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiam voluto avvertire, perchè quest'errore avendo per suo partigiano uno Scrittor grave fra noi qual'è Marino Freccia[126], ritrovasi ora sparso e disseminato in molti libri de' nostri Professori, ed anche appresso un moderno Scrittore del Sannio[127], a' quali, siccome Autori non tanto ignari e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

CAPITOLO V. Della disposizione d'Italia, e di queste nostre province sotto Adriano insin'a' tempi di Costantino il Grande.

Durò questa forma e disposizione delle regioni d'Italia e delle province dell'Imperio infin'a' tempi d'Adriano. Questo Principe fu che, siccome diede nuovo sistema alla giurisprudenza romana, così, dopo Augusto, descrisse in altra maniera l'Italia; poichè la divise non in regioni ma in province[128]. Siccome prima le sue regioni non eran più che undici, così egli poi distinsela in XVII. province. L'Isole, come la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna che Augusto divise e separò dall'Italia, annoverandole con l'altre province dell'Imperio romano, Adriano alle province d'Italia unille. Dilatò i confini della Campagna, poichè quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazj, la Campania, e i Picentini, Adriano vi aggiunse da poi gl'Irpini, tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata città della Campagna[129]

Mutò anche la politia ed i Magistrati, poichè instituì quattro consolari[130], a' quali fu commesso il governo delle maggiori province d'Italia, e l'altre secondo la lor varia condizione si commisero poi a' Correttori, ed altre a' presidi che furon nomi di magistrati di dignità disuguale.

Sotto la disposizione de' Consolari furon commesse otto province, le quali furono I. Venezia, ed Istria, II. la Emilia, III. la Liguria, IV. la Flaminia, e 'l Piceno, V. la Toscana, e l'Umbria. VI. il Piceno suburbicario, VII. la Campania, VIII. la Sicilia.

Sotto la disposizione de' Correttori due province I. la Puglia, e la Calabria, II. la Lucania, ed i Bruzj.

Sotto i Presidi sette, I. l'Alpi Cozzie, II. la Rezia prima, III. la Rezia seconda, IV. il Sannio, V. la Valeria, VI. la Sardegna, VII. la Corsica.

Diede alle province fuori d'Italia altra forma e disposizione.

La Spagna la divise in sei province, delle quali altre sortirono la condizione di presidiali, altre di consolari. Divise la Gallia, e la Britannia in diciotto province. L'Illirico in diciassette. La Tracia in sei. L'Affrica similmente in sei: e così parimente fece dell'Asia, e dell'altre province, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero per tanto nuova forma di governo queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il nome di Province; e secondo questa nuova disposizione d'Adriano quel che ora è regno, fu diviso in quattro sole province, I. parte della Campagna. II. la Puglia, e la Calabria, III. la Lucania, e li Bruzj, IV. il Sannio.

Nuovo apparve il governo e più assoluto togliendosi alle città molte di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, di Città Federata loro arrecava: molto perdette Napoli della sua antica libertà: molto l'altre Città Federate, e le Colonie. L'autorità e giurisdizione de' Consolari, de' Correttori, e de' Presidi era pur grande e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino M. traslatando l'Imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre province che fu dar l'ultima mano alla rovina d'Italia, introducendosi in quella nuova forma e disposizione, che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest'Istoria.

CAPITOLO VI. Delle leggi.

Non bastava aver sì bene distribuite le province e le regioni se di buone leggi ed instituti insieme non si fosse a quelle proveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza e prudenza de' Romani, poichè se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana, o maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro proprj Re[131], nulladimanco, quelli poi discacciati cancellaron eziandio le leggi loro[132], alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate[133]. Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie ed incerte eran cagione di gravissime contese e disordini. Per la qual cosa considerando, che quelle non eran bastanti per lo stabilimento d'una perfetta e ben composta Repubblica; e che le peregrinazioni, e 'l conoscere le leggi e gl'instituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele[134], procurarono che le leggi ed i costumi non pur d'una città, ma di molte si conoscessero ed esaminassero; affinchè ciò che in esse si rinveniva di specioso e d'illustre si ricevesse, ed a loro si trasportasse. E considerando altresì, che le leggi ottime dovevan esser quelle, che dal seno d'una vera e solida filosofia derivano, e che fra tutte le Nazioni la Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza superiore a tutte l'altre: mandaron perciò in Atene, e nell'altre città della Grecia; eziandio nella città greche ch'erano in Italia, ed in quella parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due celebri Legislatori Zeleuco, e Caronda[135], de' quali quegli diede le leggi a Locri, questi, a Turio[136]. Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell'Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' Portici, e nell'Accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i cittadini; e come le massime ed assiomi di quella maneggiati non da semplici Filosofi, ma da Giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa, sì che nel genere umano ne ritraesse insieme, ed utilità e giustizia; fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed instituti di tante chiare, ed illustri città, e da quelle che Roma stessa ritenne, fu da' Decemviri nella maniera che ci vien largamente rapportata da Rittershusio[137], compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII. Tavole che furono i primi e perpetui fondamenti della romana giurisprudenza, ed i fonti come dice Livio[138], d'ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone[139]: Fremant omnes licet, dicam quod sentio, Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes, et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi che da poi dal Popolo romano furono promulgate; poichè discacciati i Re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al popolo, era della sua potestà far le leggi[140]. Siccome non fu minore ne' Plebisciti, a' quali per la legge Ortenzia fu data forza ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime[141]; ne' Senatusconsulti, che non avevan inferiore autorità[142]; e finalmente negli Editti de' Magistrati i quali d'annuali ch'erano fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti che chiamarono Editto perpetuo[143]; donde forse quella bella parte della giurisprudenza[144], la quale fu poi cotanto illustrata da G. C. romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella, ch'oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano[145].

CAPITOLO VII. De' Giureconsulti, e loro libri.

Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose e varietà degli affari, non potesse al Popolo giovare. Perciò vollero, che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più chiari lumi della città, i Claudj, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzj, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizj[146], ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore, che lo studio della giurisprudenza, e la cognizione della ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina, essendo molto semplice e volgare non fu mai avuta in molta riputazione[147]. Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e nelle cauzioni, in guisa che i Professori come quelli che erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone[148] soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre Nazioni a fronte di quelle de' Romani, gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le private cose si ricorreva per consiglio: a costoro o passeggiando nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone[149], che la casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le parti ch'era l'unica funzione degli antichi pratici: il consultare i Giudici su i punti del diritto ne' processi che si dovean giudicare: e finalmente l'esser assessori de' Magistrati per istruire e qualche volta per giudicare i processi o con loro, o senza loro[150]: Avevan ancora un'altra autorità cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e questa conferenza appellavasi disputatio fori, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo ad Q. F. e nelle Topiche; e quel ch'essi risolvevano in tali assemblee era chiamato Decretum, ovvero recepta sententia, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo[151].

Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza ne' tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente sotto gl'Imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni G. C. e per vizio del secolo tratto tratto introdottosi, che ciascuno fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpretava a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva, acciocchè per la moltitudine de' Professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s'avvilisse: ovvero come dice Pomponio[152] (o qual altro si fosse l'Autore di quel libro) affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà come erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza interpretassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per suo beneficio; e per premio delle insigni loro virtù, della singolar erudizione e per le perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i G. C. fossero riputati come ufficiali dell'Imperio; di che l'Imperadore Adriano s'offese a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond'è che Pomponio[153] saggiamente scrisse: Hoc non peti, sed praestari solere. Di maniera che d'allora innanzi i Giureconsulti, consigliando per l'autorità dell'Imperadore, erano come ufficiali pubblici[154], ed in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto: Perpetuus populi privato in limine Praetor.

Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' Principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello delle leggi: nè altri che i Giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità, che poi diede, dice il nostro Giustiniano[155] che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl'Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo di Salvio Giuliano, e d'altri insigni Giureconsulti[156]. Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino Filosofo, nelle deliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile Papiniano: Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui stabilivasi costituzione senza il parere di venti Giureconsulti[157]: Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi Imperadori nelle loro constituzioni medesime, vollero fraudare quei grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si valevano della coloro autorità come fecero Caro, Carino, e Numeriano di Papiniano[158], e come fece Diocleziano, che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconsulti[159].

E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso dell'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fiorirono ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle questioni e de' responsi, de' decreti, delle costituzioni, dell'epistole e de' digesti. A coloro che ne' Magistrati, ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, erano ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli ufficj de' vari Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti, onde il loro desiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo romano i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l'Orazioni, le Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti; e chi compilasse speciali trattati di quasi tutte le materie, che alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle varie lezioni: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come oltre di quel che di se lasciò scritto Cicerone[160], lo ci dimostran l'iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli enchiridj, le pandette, le regole, le sentenze, le definizioni, i brevi, ed i libri delle instituzioni. In guisa che se il corso di tanti secoli e le funeste vicende del Mondo, siccome n'ha involati molti altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione, che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi che niente si possa aggiungere o desiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da notarsi, ciocchè Lorenzo Valla[161] e Guglielmo Budeo[162] di questa ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciaron scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti, ma da un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz'alcun dubbio era quella, che dall'opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano; siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando da Augusto infin a' tempi di Costantino M. sotto di cui pur furon in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso gl'Istorici Oratori e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità e forza le sentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti, che dice Giustiniano[163] essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da' loro Responsi.

Ma poichè questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell'Imperadore, avessero i loro Responsi tanta forza ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest'autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato decretum, ovvero recepta sententia, ch'era una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella che nel foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e sotto gli altr'Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che, senza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d'Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le Sette de' Sabiniani, e de' Cassiani da una parte; e de' Proculejani, e Pegasiani dall'altra[164]. Nè giammai queste contese si videro più ostinate, che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio; e per altra da Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio e Nerone, da Cassio Longino, onde preser nome i Cassiani; e da Proculo, onde i Proculejani: sotto i Vespasiani, da Relio Sabino, onde sorsero i Sabiniani; e da Nerva figliuolo, e Pegaso, onde i Pegasiani. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furon dalla parte de' Sabiniani e Cassiani, Prisco, Javoleno, Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano: e da quella de' Proculejani e Pegasiani, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero i Giureconsulti Mediani[165], i quali non volendo soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle Pandette; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi Peliam lavare; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro[166].

In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altri Imperadori infino a Costantino M., ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi e nell'interpretarle; ma conoscendo, come dice Pomponio[167], che non si sarebbe a bastanza provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole leggi, e colle interpretazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno degli altr'Imperadori di quei tempi, ne' quali la giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della costituzione[168] di Valentiniano III. quando caduta già la giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi Giureconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' Responsi di quei lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali Giureconsulti dovessero vedersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli autori e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti infin al Gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di giurisprudenza; poichè alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpretazioni e de' Responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio[169], quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio[170] e singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio[171], Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacomo Gottifredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varj marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio[172], di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle Pandette, che ne' seguenti secoli infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra giurisprudenza.

CAPITOLO VIII. Delle costituzioni de' Principi.

Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle costituzioni de' Principi: tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni, e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette: ed alle costituzioni de' Principi, onde ne sorsero le compilazioni di più Codici, e le molte collazioni per le costituzioni Novelle; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù, vaga dello studio legale, furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora, che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'Istoria.

Approvato che fu dal Popolo romano il Principato, come alla Repubblica più salubre ed espediente (neque enim, dice Dione[173], fieri poterat, ut sub populi Imperio ea diutius esset incolumis) tutta quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere, che il Popolo romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl'Imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore. Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi nomi al Popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato[174]: ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accertano[175] Alessandrino, e Dione[176] il qual dice: Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit. E molto meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragj, o quella precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, vestigia morientis libertatis; onde con verità, del Popolo romano parlando, disse Giovenale[177], che colui, il quale innanzi dava l'Imperio, i fasci, le legioni, e tutto, nei suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, Panem et Circenses.

Egli è però vero che procurando gl'Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si renderono da poi veri Monarchi; poichè il Senato romano dopo le guerre civili, avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare d'un General d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici, della Repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavan assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione speciem principatus[178].

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà: essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto svanita, non si può dubitare che gl'Imperadori seguenti, di veri Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere e l'assoluta potestà independentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que' loro ordinamenti, editti o costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi[179]. Queste costituzioni de' Principi non erano d'una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine e dall'occasione, che aveva il Principe quando le stabiliva. Alcun eran chiamate Editti; ed era allorchè il Principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al Popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del Pretorio. Altr'eran nomate Rescritti, i quali dagl'Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere dei privati s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle, che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronsi Orazioni, indirizzate al Senato, colle quali gl'Imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato e del Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i Decreti, che si profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del Principe; ed era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le parti, profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl'Imperadori non abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Istoria Augusta, e molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio[180], siccome altresì uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano[181]. E questi decreti, ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di legge[182].

Si leggono ancora nel codice Teodosiano[183] alcune costituzioni appellate Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche provincia, città, o collegio; ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi Jussiones, quando si proibiva, e vietava di farsi, eran dette Sanctiones. Ve n'eran in fine dell'altre, che si dissero Mandati de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' Rettori delle province, a' Censitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo intero[184].

Notes in this chapter

Note 1 · Tu regere Imperio Populos, Romane, memento: Hae tibi erunt artes etc. Virg. Aeneid. lib. 6. v. 851. ..... victorque volentes Per populosNote 2 · Bodin. de Republ. lib. I. c. 2. Scipion. Ammirat. ne' suoi Opusc. Disc. 8.Note 3 · Bodin. de Republ. lib. 2. c. 2. Lipsius, Admiranda Urbis Romae lib. 1. c. 3. in fine.Note 4 · Cyprian. lib. de Idolor. vanit. Minutius Felix in Dialog. Octavius. Arnobius Adver. Gentes tib. 7. Hieronym. in Com. ad c. 2. Dan. Lact. libNote 5 · In Panegyr. Julian. Cos.Note 6 · Lib. 2. contra Symmach.Note 7 · Zonaras ad Canon. et Constitut. Apostol. lib. 7. c. 27.Note 8 · August. lib. 5. cap. 12. et 15. de Civit. Dei.Note 9 · Lib. 5. Cod. Greg. tit. de Nupt.Note 10 · Siculus Flaccus de condit. agror. in princ.Note 11 · Justin. lib. 1. Instit. de pat. pot. §. jus autem lib. r.Note 12 · Sigon. de Antiq. Jure Civium Rom. cap. 6.Note 13 · Bodin. de Rep. lib. 2. cap. 2.Note 14 · Afflict. in prooem. Constit. Regni, Vin. lib. 1. Instit. tit. 1.Note 15 · Agell. lib. 16. noct. att. cap. 13. in fin.Note 16 · Suet. cap. 46. in August. P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 6. sect. 1.Note 17 · Palestrina.Note 18 · Exulibus impune degere licet Neapoli, Praeneste, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus hoc Jure foedus intercedit cum Romanis. Polyb. Lib. 6Note 19 · Castelluccio.Note 20 · Sessula.Note 21 · Cajazzo.Note 22 · Mola di Gaeta.Note 23 · Tranquil. in Aug. cap. 47.Note 24 · L. Roma, D. Ad Municipalem, L. 6. D. de Excusat. tut.Note 25 · Flac. de condit. agr. Alteserra Rerum Aquit. lib. 3 cap. 1.Note 26 · Ulpian in l. ager. D. de verb. oblig.Note 27 · Alteserra rer. Aquit. lib. 3. cap. 1.Note 28 · Dio. lib. 41.Note 29 · Alteser. loc. cit.Note 30 · Plin. lib. 3. c. 3.Note 31 · Pausanias in Achaicis.Note 32 · L. Roma, D. Ad Mun.Note 33 · L. in orbe 17. D. de statu hom.Note 34 · August. l. 5. de Civit. Dei c. 17. et in Ps. 58.Note 35 · Fecisti patriam diversis gentibus unam. Profuit injustis, te dominante, capi. Dumque offers victis proprii consortia Juris, Urbem fecistNote 36 · Justinian, in l. unic. C. de jure. Quirit. tol.Note 37 · L. unic. C. de usucap. et sublata differentia rer. mancipi, et nec mancipi.Note 38 · August. loc. cit.Note 39 · Salvian. l. 5. de gubernat.Note 40 · Orosius l. 7. c. 28. Isidor. in Chron. Aera 447.Note 41 · Plin. l. 3. c. 5. Camil. Pellegr. in Campania disc. I. n. 7.Note 42 · Rocca di Mondragone.Note 43 · Buxento, nella Lucania, è l'istesso, che Petelia; e l'Holstenio dice che sia Policastro. Vedasi Binghamo Orig. eccl. Vol. 3 pag. 528. FuronoNote 44 · Policastro.Note 45 · Saticula, Colonia del Sannio, della quale non vi è ora vestigio.Note 46 · Plin. lib. 3 e. 5.Note 47 · Camil Pelleg. Camp. disc. 1 n. 7.Note 48 · Lupia, la Rocca, Valentia, Binona, Tempsa, Malvito, Besidia, Bisignano, Namerto, Martorano, Locri, Girace, Petelia, Policastro, Ruscia, RossNote 49 · Sigon. de antiq. jur. Ital. l. 2 c. 4.Note 50 · Gruter. Inscriptiones antiquae totius orbis romani, pag. 463.Note 51 · Gruter. p. 490.Note 52 · Gruter. pag. 411.Note 53 · Cic. pro Corn. Balbo.Note 54 · Livio chiama i Lucerini bonos, ac fideles sosios.Note 55 · Polyb. lib. 6.Note 56 · Sigon. de antiq. jure Italiae.Note 57 · Tutino dell'orig. de' seggi, c. 7.Note 58 · Lib. 1. praccidan. in Petron. Arbitr. cap. 2.Note 59 · Tacit. 15. Annal. 33.Note 60 · Ant. Aug. dial. 6 p. 156.Note 61 · Tutino, dell'orig. de' seggi, cap. 7.Note 62 · P. Lasena del Ginnasio napoletano.Note 63 · Strabo Geogr. lib 5.Note 64 · Varro l. 4. de ling. lat. c. 15. Jos. Scalig. in Var. de ling. lat. eod. loc. num. 23.Note 65 · Spart. in vita Adrian. Apud Neapolim Demarchus.Note 66 · Pietro Lasena del Ginnasio Neap. c. 4. p. 74.Note 67 · Summonte lib. 1. c. 6.Note 68 · Cicer. pro Corn. Balbo.Note 69 · Polyb. lib. 6.Note 70 · Pietro Lasena, c. 3. dell'ant. Gin. Nap.Note 71 · Liv. lib. 35. c. 14.Note 72 · Camill. Pell. in Camp. disc. 4 n. 15.Note 73 · Liv. lib. 36.Note 74 · Camill. Pell. loc. cit.Note 75 · Liv. lib. 23. P. Carac de Sacr. Eccl. Neapol. monum. c. 6. sect. 1.Note 76 · Liv. lib. 29.Note 77 · Suet. lib. 3. c. 4.Note 78 · P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. c. 6. sect. 1.Note 79 · Vellejo lib. 1. hist. parlando di Napoli e di Cuma; utriusque urbis eximia semper in Romanos fides facit eas nobilitate, atque amoenitate suNote 80 · Appian. Alessandr. delle guer. di Mitrid. Livio lib. 33. c. 45. Sueton. lib. 3. cap. 37. Strab. lib. 12. Tacit. An. lib. 4. et lib. 12. Dio.Note 81 · Strab. in fin. libror. Geogr.Note 82 · Livio lib. 35.Note 83 · Cicero lib. 5. in Verrem.Note 84 · Valer. Max. lib. 7. c. 3. Cicero lib. 1. de offic.Note 85 · Strabo Geogr. lib. 4.Note 86 · Cicer. in Orat. de Prov. Consular.Note 87 · Camil. Pellegr. in Camp. dis. 4. n. 15.Note 88 · Cicer. ad Atticum lib. 10. epist. 11.Note 89 · Plutarc. in Pomp.Note 90 · Vellejus lib. 2.Note 91 · Suet. in Tiberio c. 4.Note 92 · Virg. 4. Georg. in fine. Silv. Italic. lib. 12.Note 93 · Franc. de Pietri lib. 1. c. 5 istor. Napol.Note 94 · P. Lasena Giu. Nap. c. 6. p. 104.Note 95 · Carac. de Sacr. Eccl. Neap. mon. cap. 10.Note 96 · Fulv. Ursin. de Nummis.Note 97 · Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 6. sect. 1.Note 98 · Camil. Peregr. Castig. in Falc. Benev. A. 1140.Note 99 · Gruter. inscript. tot. orbis, fol. 366 et fol. 374.Note 100 · Camil. Per. in Castig. ad Falc. Benev. Ad an. 1140.Note 101 · Alex. Teles. l. 2. c. 12. et 6.Note 102 · Fest. V. Praefecturae.Note 103 · Seneca de Benef. L. 7. c. 4.Note 104 · Cod. Th. tit. de Rep. et de Locat. Fund. juris emph. et Reip.Note 105 · Suet. l. 2. c. 92. Strab. l. 5. Dio. l. 52.Note 106 · Camill. Pelleg. in Cam. disc. 4. nu. 15.Note 107 · Gregor. l. 8. ep. 53. indit. 3.Note 108 · Fior. l. 1. c. 16.Note 109 · Scevola, et Africano nella l. 3. e l. 9. tit. 4. D. lib. 13. Ulpiano l. 9. tit. 2. D. 45. Giuliano, e Papin. nella l. 17. et l. 50. tit. 1. Note 110 · Scevola in l. qui Romae D. de verb. oblig. §. Callimachus.Note 111 · L. haeredes mei D. Ad S. C. Trebell.Note 112 · Freccia de subfeud.Note 113 · Ciatlant. del Sannio, lib. 3. c. 5.Note 114 · Spartian. in vita Adrian. Appian. Alessand. nel lib. 1. delle guerre civili.Note 115 · Camil. Pell. in Camp. disc. 1. num. 8.Note 116 · Spartian. loc. cit. Quatuor. Consulares per omnem Italiam Judices constituit.Note 117 · Leges Regiae in ordinem ex eorum fragmentis redactae, notisque ex parte illustratae sunt a Paulo Manutio, A. Aug. Francisco Modio, Fulvio UrNote 118 · L. 2. D. de orig. jur. princ.Note 119 · Dionis. Alicarnas. l. 5. Plutar. in Valer. Liv. l. 3. et 10.Note 120 · Aristot. lib. 1. Rethoric. ad Theodoct. cap. 4. Legum ferendarum scientiae, terrarum peregrinationes sunt utiles, exinde enim gentium institNote 121 · Di questi due grandi Legislatori diffusamente trattò Diodoro Siciliano nella sua Biblioteca Istorica, l. 12.Note 122 · Gunrad. Rittershus. in Com. ad 11. LL. tab. c. I.Note 123 · Ritter. l. c.Note 124 · Liv. l. 3.Note 125 · Cic. l. 1. de OratoreNote 126 · §. lex. Inst. de jur. nat. gent. et. civ. Bodin. l. 1. de Repub. c. 10.Note 127 · L. 2. §. iisdem temporibus, D. de orig. jur.Note 128 · §. Senatusconsultum Instit. cit. tit.Note 129 · §. Praetorum instit. tit. perpet. et temp. act. Budeus. in lib. 2. D. de statu hom. Rosin. l. 8. antiq. c. 5.Note 130 · L. si quis 10. C de condit. in deb.Note 131 · Jac. Gotofr. in prolog. ad Cod. Theod. cap. I.Note 132 · L. 2. D. de orig. jur.Note 133 · Georg. Pasq. de nov. inventis.Note 134 · Cic. lib. de orat. Viglius in Praefat.Note 135 · Cicer. loc. cit.Note 136 · Loiseau Des Ordres, cap 8. num. 24.Note 137 · Revard. de auth. Prud. cap. 14. et 15.Note 138 · L. 2. D. de orig. jur.Note 139 · L. 2. D. de orig. jur. in fin.Note 140 · Loyseau des Ordres c. 8. n. 27.Note 141 · Justin. in Instit. lib. 2. tit. 25.Note 142 · Spartian. in vita Adrian.Note 143 · Lamprid. in Alexand. Sever.Note 144 · L. cum virum 16. C. de fideicomm.Note 145 · L. casus majoris, C. de testam. l. 3. C. cod. tit.Note 146 · Agell. l. 1. noct. attic. c. 22. Bud. Annot. in Pand. l. 1 de just.Note 147 · Valla Eleg. l. 3.Note 148 · Bud. Annot. in PP. l. 1 de just. et jur.Note 149 · Justin. in Instit. lib. 1. tit. 1: §. Responsa.Note 150 · Cont. 1. success. 12. Doujat Hist. jur. civ.Note 151 · Emud. Merill. lib. 1. obs. cap. 5. et 6.Note 152 · L. singularia D. de reb. credit. l. qui negotia, D. mandat. et ibi Cujac. Vinc. qu. illustr. lib. 1. cap. 40.Note 153 · L. 2. D. de orig. jur.Note 154 · L. un. Cod. Th. de Resp. prud. Jacob. Got. loc. cit.Note 155 · Rittershus. Comm. in 12. Tab. cap. 5.Note 156 · Agell. lib. 20. cap. 1.Note 157 · Rivall. lib. 2. hist. jur. civ. Oldendorp. lib. var. lect. ad jur. civ. interp. Forsterus lib. 1. histor. J. C. Rom. cap. 22. Balduin, Comm.Note 158 · Bris. de Formul. A. Aug. de Legib.Note 159 · Dio. lib. 53.Note 160 · Suet. in Tiber. c. 30.Note 161 · Appian. Alex, in proëm hist.Note 162 · Dio. lib. 53.Note 163 · Juven. Satyr. 10.Note 164 · Loyseau des Seigneuries, cap. 2 num. 6. Vedi Bodin. lib. I de Rep. c. 8.Note 165 · Loyseau loc. cit.Note 166 · L. ult. C. Th. Qui boni cedere, etc. L. ult. de off. Judic. lib. 1 de his qui ad min. lib. 5. et 8. de fide test.Note 167 · L. 3. D. de hist. qui in test. Del.Note 168 · L. 1. §. 1. D. de Const. Princ. lib. ult. C. de Leg.Note 169 · L. 3. C. Th. de decur. et silent. lib 36. de ann. et trib. lib 52. de haereticis.Note 170 · C. Th. de Mandatis Principum.
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