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I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2

Capitolo VII[1] LA FAMIGLIA E LO STATO NEI COMUNI ITALIANI[2] (continued 2)

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A Verona[30] le donne potevano, per testamento, aver parte uguale ai fratelli; ma ab intestato avevano solamente la dote. I fratelli e i loro figli non dividevano coi figli delle sorelle; i discendenti della donna non dotata avevano però diritto d'avere la dote dai fratelli della madre. A Pisa la successione era per testamento regolata secondo il diritto romano: de ultimis voluntatibus per legem romanam iudicetur. La legittima però s'avvicinava alla legge longobarda, e si poteva anche, secondo le prescrizioni di questa, vantaggiare un figlio a preferenza degli altri. Quanto poi alla successione intestata, i maschi erano, come sempre, di gran lunga preferiti. In difetto di discendenti maschili, ereditavano le donne; ma la preferenza dei primi era ammessa anche per la eredità materna, quando mancassero le figlie.[31] E ciò lo troviamo in tutti quanti gli Statuti, non escluse le Consuetudini di Napoli, di Amalfi e di Sorrento, città nelle quali si poté assai meno sentire l'azione del diritto longobardo.[32] Sulla ragione vera di tali disposizioni, gli Statuti stessi si spiegano chiaro. In quelli di Mantova è scritto: «ut familiarum dignitas, nomen et ordo serventur, et bona morientium in eorum agnatos et posteros transmittantur, per quos nomina generis conservantur, statuimus et ordinamus quod existentibus masculis et descendentibus per lineam transversalem et lineam mascolinam, coniunctis usque ad quartum gradum inclusive, secundum iuris canonici ordinem, computato (sic) qui ad successionem defunctae personae admitti vellint et possint, matres et ascendentes per lineam maternam, et femminae ascendentes etiam per lineam paternam, suis descendentibus non succedant, sed habeant et habere debeant, dumtaxat in bonis predictorum suorum descendentium debitum bonorum subsidium, videlicet tertiam partem portionis quae eisdem ab intestato obveniret».[33] A Ravenna sembra che il lungo dominio dei Greci riuscisse a sopprimere questa preferenza degli agnati, e la Novella di Giustiniano fu adottata. Lo stesso seguí pure ad Osimo.

L'adozione era assai poco frequente, ed i figli legittimati venivano posposti ai legittimi; i naturali, che per diritto longobardo erano favoriti nei primi Statuti, vennero piú tardi negletti, per l'azione crescente del diritto canonico e del romano. Tutta la successione statutaria è talmente dominata dal concetto politico, il quale invece di perdere va guadagnando terreno, che la volontà del testatore, sempre limitatissima, può arrivar solo ad un resultato alquanto piú equo e naturale, ma non giunge mai ad un vero e proprio arbitrio nel senso romano della parola. Lo Statuto fiorentino, al pari di tutti gli altri, in questa come in ogni parte del diritto civile, non ci presenta mai un trattato compiuto, ma solo frammenti; giacché gli Statuti si riferiscono continuamente al diritto romano.

Nessuna donna succede ab intestato ai figli o figlie, quando vi sieno discendenti o ascendenti diretti fino al terzo grado: zio, fratello, sorella o nipote di fratello sono a lei preferiti. Esclusa dalla successione, essa può chiedere però gli alimenti a coloro che per legge la escludono. Quando tali parenti non esistano, eredita ab intestato la quarta parte dei beni del figlio, purché non si tratti d'una somma maggiore di lire 500. In ogni modo, non avrà immobili, ma solo danaro. Se danari non vi sono, avrà diritto al prezzo dei fondi che le spetterebbero. Le medesime disposizioni hanno luogo per l'ava, proava, e discendenti in linea materna.

La donna non succedeva ab intestato al fratello, che avesse figli o nepoti o fratelli; ma anche in questo caso, esclusa dall'eredità, poteva chiedere gli alimenti. Non succedeva neppure al padre; aveva però diritto di ricevere dagli agnati la dote, e intanto le spettavano gli alimenti, anche se vedova.[34] Come si vede in tutte queste disposizioni, i diritti della donna alla successione erano assai limitati; ma le era assicurato un modo di vivere. Anzi negli Statuti fiorentini noi vediamo, che da un lato cresce col tempo la preferenza degli agnati, e dall'altro crescono i diritti della donna agli alimenti. Lo Statuto del 1355, le concede l'usufrutto della eredità paterna, in mancanza di figli maschi, e nel medesimo caso gli Statuti posteriori le negano un tal diritto, per sostituirvi gli alimenti.[35] Lo Statuto del 1324,[36] parlando di essi e di chi ha l'obbligo di concederli, dice: si filius, nepos vel pronepos facultatis abundarent, in modo che possano commode subvenire, etc.; lo stesso obbligo con le medesime condizioni impone lo Statuto del 1355. Invece quello a stampa, del 1415,[37] è assai piú esplicito: il padre, la madre, l'avo, proavo, ava, proava hanno diritto agli alimenti, e il Podestà è tenuto a fare eseguire la legge. La donna succede ab intestato alla madre o ad altri ascendenti femminili, se però non vi sono figli maschi. I fratelli uterini, come nati di linea femminile, non succedono fra loro, se vi sono parenti maschili del defunto, fino al quarto grado, i quali sono preferiti alla madre ed ai parenti femminili.[38] Lo Statuto fiorentino poi dice, che la moglie è preferita al fisco, uxor mariti defuncti praeferatur fisco, nelle quali parole si vede quanto poco conto si facesse de' diritti della donna, essendovi bisogno d'una espressa disposizione di legge, per impedire che il fisco le togliesse i beni del marito. Anche i figli naturali erano preferiti al fisco, il quale succedeva solo quando non v'erano parenti fino al quarto grado. Ai bastardi succedevano poi i loro parenti, come se i primi fossero legittimi.[39] E bisogna aggiungere, che l'uso fiorentino non permetteva di lasciare i figli naturali senza un qualche aiuto, e senza provvedere alla loro educazione, come si vede dai molti testamenti che ci restano. Soleva il padre cercar loro un ufficio, se maschi, o marito, se donne, e li raccomandava ai suoi legittimi eredi.

Il marito ereditava la dote, quando non v'erano figli o altri discendenti prossimi. Dei beni extra-dotali gli spettava un terzo; e la moglie non poteva, per testamento o donazione, disporre della dote a danno di lui o dei figli.[40]

XIII

Ma oltre la successione, v'è anche un'altra parte degli Statuti italiani, nella quale l'azione della politica sul diritto civile, si manifesta del pari, ed è quella che tratta dei diritti fra i vicini, dell'obbligo che hanno in solido fra di loro, non solamente i membri delle famiglie, ma quelli anche delle consorterie. Noi già notammo che essi arrivano fino a dover l'uno rispondere pei debiti o anche pei delitti dell'altro; e questa è una legge su cui dovremo tornare a fermarci piú di una volta. Nelle vendite dei fondi immobili, troviamo sempre che agnati e cognati hanno la preferenza. Nella Marca d'Ancona i consanguinei del condannato a morte possono essere obbligati a comperarne i beni.[41] A Bologna i parenti sono spesso tenuti a rispondere in giudizio l'uno per l'altro, e nella corporazione dei mercanti, i fratelli carnali che, un mese prima del fallimento, vivevano in comune, son tenuti a rispondere pel fallito, anche se poi s'erano divisi.[42]

Secondo lo Statuto fiorentino, il creditore d'un Comune o d'una Universitas poteva procedere contro di essi sicut procedi potest contra alias singulares personas debitrices, in persona. E la cosa andava tanto oltre, che si poteva agire contro ogni singolo individuo dell'associazione, e farlo anche arrestare: liceat ipsi creditori capi et detinere omnes et singulares personas dicti Communis vel Universitatis, quousque fuerit integre satisfactum.[43] Quando una terra, una casa era devastata o bruciata, il proprietario aveva diritto al risarcimento contro l'autore del misfatto; contro i consorti di esso, se si trattava di nobili, e contro i parenti sino al quarto grado, se di popolani. Ma ciò non basta: esso poteva procedere ancora contro il Comune, l'Università o il Plebato, in cui il danno aveva avuto luogo: era in suo arbitrio prendere l'una via o l'altra, e non riuscendo nella prima, pigliar la seconda, o viceversa.[44] Lo Statuto determinava la forma della procedura e i termini della condanna.[45] Il Comune, l'Università o il Plebato erano tenuti a star sempre pronti a levare il rumore, quando simili fatti succedevano; ad inseguire ed a prendere i colpevoli, perché,[46] non riuscendo, erano essi responsabili.

Una grande importanza si dava in tutto, anche nelle compre e vendite, alla qualità delle persone. In alcuni casi la legge obbligava, volendosi disfare d'una terra, a venderla al vicino; ma questa disposizione non era obbligatoria per il popolano verso il magnate.[47] E cosí non si poteva comperare, vendere, né acquistare usufrutto sopra terre possedute in comune, o fondo o casa che fosse appoggiata al muro di un altro, senza aver prima dato preferenza al comproprietario, al consorte o al vicino.[48]

Se nasceva controversia fra parenti o consorti, qui consortes sint de eadem stirpe, per lineam masculinam usque ad infinitum,[49] il giudice, a richiesta d'una delle parti, era tenuto a rimetter la cosa in arbitri eletti dalle parti stesse. La donna non doveva accettar compromessi in cose attinenti alla sua dote, né essere obbligato ad accettarli chi era padre di sei figli: un popolano non poteva essere arbitro fra nobili.[50] Lo Statuto del 1355, riproducendo una legge assai piú antica,[51] ci fa sapere che in questa si discorreva degli arbitri, come consanguinei. E da ciò si può indurre che siffatti compromessi erano cominciati da tempi assai remoti, per consuetudine, fra parenti e consorti, i quali volontariamente sceglievano fra di loro gli arbitri. Prima del 1324 la consuetudine era stata sanzionata per legge; piú tardi andò perdendo il suo primitivo carattere d'accordo volontario e domestico, per pigliar la forma di regolare e legale giudizio.

XIV

Se ora paragoniamo lo Statuto fiorentino cogli altri italiani, troveremo vari caratteri che lo distinguono, e che in gran parte dipendono dal fatto, che in esso le libertà democratiche raggiunsero l'estremo limite cui era possibile arrivare nel Medio Evo. Non solo ogni privilegio feudale, a poco a poco, scomparve in esso del tutto; ma i magnati finirono col trovarsi in una condizione inferiore a quella dei popolani. Firenze fu, come vedemmo, una delle prime città italiane che abolirono affatto la servitú nel contado, con la legge del 1289.[52] E sebbene trattasse gli abitanti della campagna peggio assai dei cittadini, pure è certo che essi si trovavano in condizioni di gran lunga migliori che in moltissimi altri Comuni. Prova ne è quel contratto di mezzeria, che fa del lavoratore della terra un vero socio del proprietario, e resta sempre un grande monumento di civiltà, ammirato dai moderni economisti, i quali non seppero mai escogitare nulla di meglio.[53] La libertà e la forza delle associazioni, la straordinaria facilità con cui si saliva al governo del Comune, tutto contribuiva al trionfo della piú larga democrazia. Ma un altro carattere generale dobbiamo pur notare in questo, come in quasi tutti gli Statuti italiani, ed è la mira costante a liberarsi dalla ingerenza dell'autorità ecclesiastica, la quale s'adopera, con una ostinazione incredibile, a mantenere intatti i suoi privilegi, e vuole aumentarli; ma li vede, invece, poco a poco ridotti quasi a nulla. Lo Statuto del 1415 dice: «nessuna persona. Università, Chiesa, luogo religioso o clericale, osi ricusare il fòro del Comune, sotto scusa di beneficio o privilegio, e quando operi in contrario, si proceda all'arresto, fino a che non rinunzia a tale privilegio.[54] Nessuna scomunica o interdizione potrà impedire, né diminuire l'azione dei magistrati, o l'effetto delle loro sentenze.[55] Ognuno può esercitare liberamente i suoi diritti su tutti i beni della Chiesa, che le vengano da laici».[56]

XV

Tornando ora a dare uno sguardo generale agli Statuti italiani, dobbiamo osservare, che se la storia del diritto statutario presenta molte difficoltà, pel numero infinito di disposizioni diverse che troviamo in essi, la diversità di siffatte disposizioni deriva principalmente da cagioni accidentali e temporanee, estranee allo svolgimento naturale e spontaneo del diritto, il quale, esaminato in sé stesso e nei suoi caratteri fondamentali, presenta invece una grandissima uniformità. Si può però notare che nelle repubbliche del nord predomina assai piú il diritto longobardo; in quelle del centro e del sud piglia pronto e rapido ascendente il romano, che finisce col dominare in tutto, con le alterazioni che abbiamo già notate. Questo progresso è d'anno in anno piú visibile, e cosí noi assistiamo, anche nell'esaminare gli Statuti, a quel medesimo contrasto di opposti elementi, che abbiamo notato in tutta quanta la storia dei Comuni e della cultura italiana: nelle guerre civili, nelle sanguinose lotte fra Guelfi e Ghibellini, nell'arte, nella letteratura, in ogni cosa. Negli Statuti si tratta, è vero, solamente d'idee e di disposizioni giuridiche; ma queste sembrano combattersi con uguale ardore, mirare al medesimo fine, che gli uomini governati da esse.

Verso il declinare del secolo XIV, il commercio incominciò a prendere un grandissimo slancio in Italia, il che portò un nuovo progresso nella legislazione. Abbiamo infatti una serie di disposizioni con le quali si raggiunge un'assai maggiore speditezza negli affari commerciali, si evitano i cavilli legali, si tolgono le ipoteche sui crediti del mercante, si puniscono severissimamente la frode e i fallimenti dolosi. In una parola, troviamo chiaramente le origini del moderno codice di commercio, con cui tali disposizioni assai spesso consuonano.

Ma in tutte queste leggi vediamo sempre le conseguenze d'un Comune diviso e frazionato in particolari associazioni, che hanno propri Statuti, propri giudici, vita rigogliosa, e troviamo un potere centrale che, sebbene veda da ogni lato minacciati, usurpati i suoi naturali diritti, esercita la sua azione, con poco ordine e senza uniformità, ma pure non senza forza, spesso anche con violenza. Ora par sopraffatto, ora invece riesce a sopraffare. Tutta la storia del Comune dimostra una tendenza continua a porre in armonia questi elementi politici, sociali, e legislativi, diversi e spesso fra loro cozzanti, problema che esso non riesce mai a risolvere pienamente, e finisce quindi col cadere nel dispotismo. Mancava un vero concetto della unità sociale, mancava nel fatto e nella mente degli uomini ogni idea della distinzione dei poteri; laonde chiunque assumeva una parte del potere esecutivo, assumeva ancora non solo una parte del giudiziario, ma dell'amministrativo e del legislativo, che vi erano necessariamente connessi. E però, a salvare la libertà pareva che unico mezzo fosse dividere il governo fra mille mani, facendo in modo che i partiti, le associazioni, le famiglie, i quartieri della città, le consorterie servissero le une di freno alle altre. In questa divisione e suddivisione tutti gli elementi che costituirono piú tardi la società moderna, furono apparecchiati; ma lo Stato vero e proprio non fu mai trovato. Ondeggiando in una continua tempesta, scossa da ogni lato, la nave della repubblica sembrava non aver mai posa né direzione determinata; non poter mai solcare le acque con fermezza, per mancanza di zavorra. Non s'arrivò giammai ad un chiaro e sicuro concetto del diritto, il quale, limitando e determinando la libertà garantita a ciascuno, assicura quella di tutti.

La vita politica dei Comuni inoltre fu sempre circoscritta nella cerchia delle città dominanti, restandone esclusi non solo il contado, ma anche le città vinte o annesse. Ogni forma di governo rappresentativo era allora ignota. Tutti quelli che godevano dei diritti politici, alternandosi fra di loro, entravano direttamente nei Consigli della repubblica, e la piú parte di essi, prima o poi, salivano al potere. Ciò rendeva necessario avere Stati con confini assai circoscritti, per non rendere impossibile addirittura il governarli in un modo qualunque. Solo la Rivoluzione francese, facendo per la nazione interna, quello che il Comune italiano aveva fatto per le città, poté proclamare l'uguaglianza civile e politica di tutti coloro che facevano parte della nazione, i quali finalmente furono perciò tutti cittadini. La democrazia divenne allora il carattere predominante delle società moderne, che col sistema rappresentativo, poterono assicurare la libertà anche nei grandi Stati, conciliando l'unità e la vigorosa azione del governo centrale con la indipendenza personale, con l'attività e le libertà locali. Ma il Comune restò sempre incerto fra gli opposti elementi di cui era composto, e che non seppe mai comporre in un vero organismo politico.

La storia delle nostre repubbliche si potrebbe infatti ridurre tutta al diverso predominio che ebbero in esse ora l'una, ora l'altra delle grandi associazioni che le costituivano. A Firenze dapprima lottarono fra loro, con varia fortuna, nobili e popolani. Quando le consorterie dei magnati presero tale ascendente da minacciare le libertà popolari, e distruggere ogni equilibrio sociale, allora ebbe luogo una grande riforma degli Statuti, una vera trasformazione del Comune, e con gli Ordinamenti di Giustizia, di cui ora dobbiamo parlare, furono abbattuti i nobili e disfatte le loro consorterie. Ma esse erano parte integrante dello Stato, e però quando vennero sgominate, vi fu un momento di rapida corruzione e decadenza. Alle passioni, agl'interessi della casta, succedettero le passioni, gli odi, le ambizioni personali, anche piú pericolose. Le famiglie cominciarono a combattersi fra loro, sorsero i potenti ambiziosi, e Corso Donati o qualche altro simile a lui, sarebbe divenuto subito padrone e tiranno della Repubblica, se non vi fosse stato un popolo potente, arricchito dai rapidi guadagni del cresciuto commercio, amico della libertà, nemico dei Grandi. Al dominio delle consorterie successe perciò il dominio delle Arti Maggiori, e cominciò la loro lotta con le Minori, che finalmente arrivarono anch'esse al potere. Piú tardi s'avanzò la gran massa dei Ciompi, i quali minacciarono di decomporre del tutto la vecchia forma sociale della Repubblica; e vennero sulla scena nuove ambizioni personali, anche piú funeste alla libertà, perché piú fortunate. Lottarono fra loro Albizzi, Pitti e Medici, i quali ultimi trionfarono con Cosimo il Vecchio, che uccise la Repubblica. Ma tutto questo non ci deve gran fatto maravigliare, perché una volta che si tengano presenti le origini del Comune, e gli elementi che lo composero, si vede assai chiaro, che in sostanza avvenne quello che doveva inevitabilmente avvenire.

Notes in this chapter

Note 1 · Liber iuris civilis urbis Veronae, cap. 44: Veronae, 1728.Note 2 · Vedi Gans, nell'opera citata. Questo autore esaminò assai minutamente il diritto pisano negli Statuti, allora non anche pubblicati, che si tNote 3 · Vedi le Consuetudini della città d'Amalfi, pubblicate con note di Scipione Volpicella, pag. 22; e le Consuetudini della città di Napoli, titNote 4 · Statuta Comunis Mantuae, Rub. LI, De successionibus ab intestato. Cod. MS. F, T, 1, nell'Archivio di Mantova, del sec. XIV. Uno stesso linguNote 5 · Statuta Florentiae, II. 130.Note 6 · Gli Statuti 4 (anno 1324), II, 70, e 9 (anno 1355) II, 73, nell'Archivio di Stato, dicono, infatti, che se non esistono figli, ma solo frateNote 7 · Archivio di Stato, Statuti, 4, lib. II, 50, e 9 lib. II, 51.Note 8 · Statuta Florentiae, II, 32.Note 9 · Ibidem, II, 130.Note 10 · Ibidem, II, 126.Note 11 · Statuta Florentiae, II, 129.Note 12 · Constitutiones Marchiae Anconitanae: Forolivii, 1507.Note 13 · Statuti della honoranda Universitate deli Mercatanti de la Citade di Bologna: 1530, f. 98 e seguenti.Note 14 · Statuta Florentiae, II, 51.Note 15 · Ibidem, II, 76.Note 16 · Ibidem, II, 75.Note 17 · Ibidem, II, 77.Note 18 · Ibidem, II, 108.Note 19 · Ibidem, II, 109.Note 20 · È notevole questa frase spesso ripetuta, perché fa capire come solevano essere formate le consorterie.Note 21 · Statuta Florentiae, II, 66.Note 22 · Archivio di Stato, Statuti 9, II, 30. La medesima disposizione trovasi nello Statuto del 1324 (II, 87), ed era già in quello di Pistoia del Note 23 · Vedi il cap. V di quest'opera.Note 24 · La mezzeria, è ben vero, si estende in tutta la Toscana, nel Lucchese, in gran parte della Romagna. Ma i patti e la forma dei contratti piú Note 25 · Statuta Florentiae, II, 18.Note 26 · Ibidem, II. 21.Note 27 · Ibidem, II, 23. Vedi, a questo proposito, Salvetti, Antiquitates florentinae.
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