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Storia della Repubblica di Firenze v. 1/3

Note 177 — LIBRO TERZO.

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Era proibito contrarre parentela con tali Signori (vedi Statut. Flor., lib. III, rubr. 179, tom. I, pag. 380). Ed altra rubrica, lib. III, rubr. 46, tom. I, pag. 262, vieta egualmente che sieno fatti vescovi di Firenze o di Fiesole uomini di famiglie le quali avessero castelli nel contado o nel distretto; così almeno si vuol intendere: e se accettassero uno di quei vescovadi, i loro parenti divenivano ipso facto grandi qualora fossero popolani, e i grandi passavano nella categoria dei sopraggrandi. Nessuno poteva acquistare dall’Imperatore possessioni nella Toscana o diritti, vel quæ ad Imperium spectare dicuntur, sotto pena della testa o della confisca; e divieto d’abitare nel territorio della Repubblica, essi e in perpetuo i discendenti loro. (Lib. III, rubr. 86, pag. 302.) È da vedere pure la rubr. 90 del lib. III dello stesso Statuto Fiorentino, tom. I, pag. 304, la quale dichiara nullo e soggetto a gravi pene qualunque contratto pel quale sieno trasferiti diritti reali o personali di servitù, di fedeltà o di omaggio o di qualsiasi giurisdizione, eccetto però al Comune di Firenze. I secolari potevano dalla Chiesa fare acquisto di tali diritti, purchè aboliscano immediatamente ogni obbligazione di vassallaggio. Qualunque persona, università o popolo si obbligasse nell’avvenire a servitù o che ad altri la prestasse, s’intenda che abbia perduto la guardia e protezione del Comune di Firenze, nè a lui si mantenga diritto e giustizia, e possa da ognuno essere offeso impunemente nella persona e negli averi, come i ribelli e gli sbanditi. — Vedi anche i Capitoli del Comune di Firenze, loc. cit.

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