Note 284 — LIBRO TERZO. (continued 3)
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Una Provvisione de’ 31 maggio 1359 annulla le fedi o attestazioni che taluni si avevano procacciate di buoni guelfi: una somigliante, scrive Gio. Morelli, averne avuta i maggiori suoi. Altra Riforma del 1361, 24 aprile, ordina: che agli scrutini dei maggiori uffici assistano quelli tra’ Capitani di Parte che siano di popolo, ed i Capitani che siano dei grandi agli scrutini per gli uffici dai quali non siano esclusi i magnati e gli uomini del contado (comitatini): che i Capitani grandi intervengano al Consiglio del Potestà cioè del Comune, ed i popolani intervengano al Consiglio del Capitano cioè del Popolo. Da un altro documento della Parte guelfa (12 dicembre 1366) apparirebbe che gli scrutini pe’ maggiori uffici della Repubblica fossero tenuti almeno per qualche tempo nel Palagio della Parte; ivi registrandosi le spese fatte «occasione scruptinei fiendi de Prioribus Artium et Vexilliferi iustitiæ, Gonfaloneriorum sotietatum et XV bonorum virorum in Palactio dictæ Partis de præsenti anno.»