Note 336 — CAPITOLO XLIX. (continued 2)
Davide Bertolotti translation
Firmiter jurantes, numquam se papam electuros aut ordinaturos, praeter consensum et electionem Othonis et filii sui. (Luitprando, l. VI, c. 6. p. 472). Questa rilevante concessione può valere per supplimento o per conferma al decreto del clero e del popolo romano con tanta alterezza rigettato dal Baronio, dal Pagi e dal Muratori (A. D. 964), e sì bene propugnato e spiegato dal Saint Marc (Abrégé, t. II. p. 808-816, t. IV, p. 1167-1185). Convien consultare questo storico critico e gli Annali del Muratori sulla elezione o conferma d'ogni Papa.