Note (123) — Cap. XVI.
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Questo era un abuso presso che generale fra gli ebrei di molte parti dell'Italia, dove non si avea forse tutta via opinato a costituire delle ottime Leggi affine di reprimerlo, e di annientarlo. Vi si teneva, per l'ordinario, la regola che coloro i quali avevano vissuto lungo tempo in conjugo legame (termine fissato per lo più ad un completo decennio) senza procreare nuovo lignaggio, prendevano ad arbitrio un altra moglie unitamente alla prima, la di cui dote era messa tosto al sicuro, onde restasse bene garantita da ogni sinistro inopinato avvenimento. Io stesso vidi ocularmente due individui ebrei in Toscana mia patria, ed un altro simile in Roma dupplicare pubblicamente il Legame conjugale nella precisa forma di cui parliamo.
V'ha inoltre per sino chi pretende, che non solo gli ebrei di qualche paese dell'Italia fossero attaccati da simile abuso, ma che anche il Pontefice Romano stesso accordava allora le dispense della Legge evangelica, autorizzando colle medesime questi secondi matrimoni pure fra i Cristiani: Leon di Modena, per quanto narra Basnage, lo avea di proposito assicurato nella prima edizione del suo trattato delle Cerimonie degli ebrei (ved. Leon di Modena, IV. C. 2. pag. 112. E veter Disp. select. T. II.)