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La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, volume 1 (of 2)

Note 258 — LIBRO SECONDO. [1494-1495.]

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Lex Parlamenti anni Domini 1494, die vero 11 decembris. Parlando degli Accoppiatori, dice così: «E’ quali Venti così electi s’intendino essere et siano Accoppiatori per un anno proximo futuro. E’ quali per decto anno habbino auctorità d’imborsare la Signoria et Gonfaloniere di giustizia et loro notaio.... Et che per da hora, per la presente provvisione, pel numero de’ cinque Accoppiatori ne tocca al quartiere di S. M. Novella, s’intenda essere et sia electo, et etiam per Accoppiatore et secretario a qualunque squittinio s’ha affare, come di socto si dirà, lo spectabile huomo Francesco di Martino dello Scarfa al presente Magnifico Gonfaloniere di Giustizia; et che etiamdio de 20 Accoppiatori così electi per essere Accoppiatori, non habbino divieto a essere Gonfaloniere di giustizia...» Questa provvisione, cavata da un volume miscellaneo è incompiuta. Vedi nell’Archivio delle riformagioni Registro di Parlamento, o sieno leggi del Consiglio Maggiore (sic), 1452-97 (nell’antico ordinamento era segnato cl. II, 27.) Il Rinuccini, nei suoi Ricordi Storici, dice: «I Signori vennono in sulla ringhiera, e quivi feciono leggere una petizione, che conteneva fra l’altre cose il fare li Otto di balía a mano, per una volta; e che le borse dei tre maggiori uffici si tenessino a mano e aperte, per un anno, per Venti Accoppiatori; e facessino Dieci di libertà e pace per sei mesi; e privorono di ufficio li Otto di guardia e balía che allora erano in uficio.» Ed il Nardi: «Venti cittadini riformatori, i quali per vigore della legge fatta del parlamento, erano stati creati con pienissima autorità e balía quanto avesse tutto il popolo fiorentino. Per la deliberazione e l’autorità dei quali, durante il tempo d’uno anno, si dovevano creare i principali magistrati; cioè i Signori, i Gonfalonieri delle compagnie del popolo, e i dodici Buoni Uomini; i quali magistrati, dal volgo particolarmente, si chiamano i tre maggiori uffici, e tutti insieme il Collegio; e così il magistrato dei Dieci della guerra, chiamati poi con migliore augurio i Dieci di libertà e pace, e parimenti il magistrato degli Otto di guardia e balía.» (Vol. I, p. 60).» — Stimiamo bene di spiegare in questo luogo le parole: imborsare, tenere le borse serrate, tenere le borse aperte e simili, che si trovano spesso nelle provvisioni e negli storici. Nella elezione dei magistrati tenevansi generalmente due borse; una per l’arte maggiore, l’altra per la minore: in esse mettevansi i nomi di coloro che dovevano sedere in quei magistrati, secondo lo squittinio fattone, e si chiamavano perciò imborsati o squittinati. Lo squittinio poteva farsi per sei mesi, per un anno, o anche per più. Ogni volta, poi, che dovevano essere eletti i magistrati, si tiravano, generalmente, a sorte i nomi dalle borse, e questo si diceva tenere le borse serrate; ma se, dopo fatto lo squittinio, davasi balía di scegliere i magistrati ad arbitrio, o sia tenere le borse aperte, le borse a mano, ciò voleva dire, che si potevano scegliere dalle borsa i nomi che meglio piacessero, senza ricorrere alla sorte.

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