Note 307 — LIBRO SECONDO. [1494-1495.] (continued 2)
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Bisogna dire che gli scrittori contemporanei si tacciono su questa materia, o esprimono la sentenza contraria al Savonarola, come una voce contraddetta. Nel cinquecento, però, i nemici del frate sostennero quella voce, e la fecero credere anche a molti che erano amici alla sua memoria. Così noi troviamo che il Guicciardini, Reggimento di Firenze, pag. 165, fa dire al del Nero, che va parlando degli Otto di Guardia e Balía: «E vi aggiugnerei quello che io intendo che questo frate propone; cioè, che da ogni condannazione che facessino a alcuno cittadino per conto di Stato, e non per altra causa, vi fussi lo appello; non del Consiglio Grande, come propone lui, ma al Senato (al margine del MS., l’autore aggiunge: parrebbe forse meglio questo appello alla Quarantía), dove avesse a venire il magistrato che lo condannassi, a difendere la sentenza sua.» E senza avvedersene, egli sostiene quella che era appunto l’opinione del Savonarola, come fuor di dubbio apparisce dalle sue prediche. — Il Machiavelli, che è anche più esplicito nell’accusare il frate di questa legge, dice così: «Essendo Firenze, dopo il novantaquattro, stata riordinata nel suo stato con l’aiuto di frate Girolamo Savonarola, gli scritti del quale mostrano la dottrina, la prudenza, la virtù dell’animo suo; ed avendo, tra l’altre costituzioni, per assicurare i cittadini, fatto fare una legge, che si poteva appellare al popolo dalle sentenze che per cose di Stato, gli Otto e la Signoria dessero; la qual legge persuase più tempo, e con difficoltà grandissima ottenne, ec.» (Discorsi, lib. I, cap. 45.) Questa opinione del Machiavelli e degli altri scrittori, mentre non può contrastare all’evidenza stessa dei fatti, prova da un altro lato, che la parte avuta dal Savonarola nella formazione del nuovo governo, dovè essere tanto grande, da farlo credere autore anche di quelle leggi che egli aveva disapprovate.