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La sposa di Mènecle

Note 201 — ATTO SECONDO

Reading edition

«E l'adultero perirà con un bel rafano nel di dietro.» Alcifr., Lett., III, 62.

Varie e severe ab antico in Atene le pene che colpian l'adulterio (μοιχεία) consumato e tentato, adultero e adultera in una. Mi limito a qui raccogliere, coordinandole, le disposizioni principali del diritto penale ateniese su la materia — i limiti di queste note non assentendomi più lungo discorso.

Tralascio parlar delle pene circa i mariti adulteri. Dacchè le leggi permettevano ai mariti il commercio con le meretrici e il tener concubine per averne prole, anco legittimabile (Dem., C. Neera, C. Aristocr.): e la domanda di divorzio, fatta dalla moglie in persona davanti all'arconte promovendo azione per maltrattamenti (κακώσεως δίκη), era la sola risorsa e sanzione penale che alle mogli restava contro il marito infedele.

Passo alle donne adultere e ai loro drudi.

UOMINI ADULTERI.

§ 1. Solone con legge «permise uccidere l'adultero a chi lo cogliesse sul fatto» Plut., Sol.

«Fu colto (Agorato) in flagrante adulterio (ἐλήφθη μοιχός) pel qual delitto la legge scrive la morte in pena». Lisia, C. Agor., 66.

Eufileto all'adultero Eratostene da lui sorpreso nella stanza conjugale: «Non io sto per ucciderti, ma la legge della città che tu per lascivia dispregiasti». Lisia, Uccis. Eratost., 26.

§ 2. Adulterio, e come tale punito, non era quello solo commesso colla moglie. «Se alcuno ucciderà un altro cogliendolo presso la moglie, o la sorella, o la concubina mantenuta per averne figliuoli, non sarà reo d'omicidio». (Dem., C. Aristocr., 637).

«All'Areopago è prescritto non condannar per uccisione chi colse l'adultero presso la moglie sua. E questo il legislatore stimò giusto tanto per le mogli legittime quanto per le concubine (παλλακαῖς): certo, se avesse avuto pene più gravi per la violazione delle mogli, le avrebbe poste: maggiori dell'uccidere non avendone, irrogò la stessa per adulterio con moglie o concubina del pari». Lisia, Ucc. Eratost., 30, 31.

§ 3. Adulterio, e come tale passibile di morte, intendevasi quello preceduto da seduzione. Stuprare una moglie, violentandola, era reato minore e punito di sola multa. «La legge comanda che se uno avrà stuprato a forza uom libero o fanciullo paghi multa doppia che se stuprasse un servo: se poi avrà stuprato a forza una donna maritata, sopra le quali è permesso uccidere l'adultero colto in fatto, incorra la multa medesima. Tanto, o giudici, quei che aggrediscono colla forza, il legislatore stimò degni di minor pena di quei che ricorrono alle blandizie persuasive: poichè quelli dannò nel capo, questi con multa sola». Lisia, Uccis. Eratost., 32.

§ 4. Se non ucciso sul fatto, poteva l'adultero essere punito con altre pene e tradotto in giudizio. Esigevasi però sempre per le stesse e per la traduzione in giudizio la flagranza. «έλήφθη μοιχὸς», Lisia, C. Agor., 26. «ἐφ ῇ ἂν μοιχὸς ἄλω». Demost., C. Neera, 1374. — «μοιχὸς ἑάλω... ἄνθρα ἐν ἄνθροις (membra in membris) ἒχων» Luc., Eunuc. — «Et hoc est quod Solon et Draco dicunt: ἐν ἒργῳ». Ulpiano.

§ 5. La flagranza riguardava l'adulterio non solo consumato, ma anche tentato, e non compiuto per circostanza indipendente dalla volontà dell'adultero. «Punisce la legge come adultero non solo chi commise in fatto l'adulterio ma anche chi lo volle o tentò (βουληδέντα)» — Massimo Tir., Diss. II.

§ 6. Il marito che non uccide l'adultero, e intende punirlo d'altra pena, si impossessa della persona dell'adultero legandolo: o rilasciandolo libero, solo dietro malleveria. Su la legittimità della cattura, e quindi sul merito dell'accusa d'adulterio, decide il tribunale. «Se alcuno avrà messo ingiustamente i lacci ad un altro come adultero, questi lo accusi ai Tesmoteti: e se vincerà e apparirà legato ingiustamente, sia libero, e sciolti i mallevadori da obbligo; se invece è chiarito adultero, i mallevadori riconsegninlo all'accusatore». — Dem., C. Neera, 1367.

§ 7. Le pene sussidiarie, in luogo e vece dell'uccisione, sono a piacer del marito o pecuniarie o corporali. Può il marito accontentarsi di una multa. «È legge l'adultero multarsi in danaro». Ermogen., De invent., II, 1. — «È legge l'adultero pagare o morire». — Auct. Probl. Rhet. «E quegli (l'adultero Eratostene) mi prega, mi supplica di non ucciderlo, ma di ricever denaro in componimento». Lisia, Ucc. Erat., 25. «Stefano sorprende Epeneto come adultero e gli estorce trenta mine: delle quali avuti mallevadori, lasciò andar libero Epeneto, tenendosi certo del danaro». Dem., C. Neera, 1367.

§ 8. Le pene corporali, in luogo dell'uccisione, potean essere di vario genere a piacer del marito: e inflitte nello stesso recinto del tribunale giudicante sulla legittimità della cattura. «Se è chiarito adultero, i mallevadori riconsegninlo all'accusatore, il quale, lì nello stesso tribunale può far su di lui, purchè senza spada, ciò che vuole, secondo conviensi ad adultero». (ἄνευ ἐγχειριδιου χρῆσθαι ὄ τι ἄν βουληθῆ ως μοιχῳ). Demost., C. Neera, 1367.

§ 9. Nella antecedente designazione sono comprese le pene:

α. dell'accecamento. «Stabiliva la legge potersi impunemente accecare (τυφλοῦσθαι) l'adultero colto in fatto». Auct., Probl. Reth., c. 58. «Adulteros deprehensos licet excœcare». Cur. Fortunatianus, Rhet. Scol.

β. del marchio rovente. «ἔξεστι στιξειν τοὺς μοιχούς». Hermog., Part. Stat. — νόμος τὸν μοιχὸν στιξειν. Marcellinus.

γ. del rafano (ῥαφανιδωσις). Faceasi star carponi l'adultero e pelategli le natiche con cenere calda, gli si ficcava nel podice un rafano de' più grandi. Suida, alle voci ραφανιδωθὴναι e μοιχὸς. — Alcifr., Lett., III, 62. — In luogo di un rafano si usava anche un pesce detto mugile. Catullo, carm. XV.

§ 10. Il marito che uccide con pene corporali l'adultero non ucciso sul fatto, risponde di omicidio. — ἄνευ ἐγχειριδίου, Demost., C. Neer., loc. cit. «Chi bollando l'adultero, lo uccide, è reo di omicidio». Hermog. e Marcell., loc. cit.

§ 11. È condannato il medico che cura gli adulteri, castigati col marchio o col rafano. «’Ιατρὸς, τὰ τῶν μοιχῶν ίώμενος στίγματα, κρίνεται» Sopater.

§ 12. Vietato è all'adultero l'ingresso ne' templi. Sop., in Hermog.

DONNE ADULTERE.

§ 13. Lecito è uccidere l'adultero (colto sul fatto) e l'adultera insieme. Hermog., Part. St. — Marcellinus, in Cicer., Rhetor., II.

§ 14. Il marito che non uccide l'adultera (colta in fatto) è però obbligato a ripudiarla. «Quando abbia sorpreso in fatto l'adultera, chi la sorprende non potrà più dimorare con la moglie: e se dimorerà con essa, sia punito d'infamia». Demost., C. Neer., 1374.

§ 15. La donna adultera ripudiata non ha dritto alla restituzione della dote. «È legge che la dote dell'adultera resti al marito». Sopater. Divis. Quæst. Cfr. Libanius, Declam., 35. — «Trovando la moglie non costumata e reputandosi ingannato, la scacciò, gravida, di casa e non le restituì la dote». Demost., C. Neera.

§ 16. «Legge dell'adulterio. Nè alla moglie (per adulterio ripudiata) sia lecito entrar nei pubblici templi, se è stata trovata col drudo: e se vi entri, ognuno possa maltrattarla a piacere, tranne che ucciderla». Demostene, C. Neer., 1374. «Perciocchè, se una donna è stata colta con l'adultero, non può più entrare nei templi per vedere e supplicare, come può fare una straniera e un'ancella, a cui lo consentono le leggi. E se le adultere vi entrano in onta alle leggi, ognuno può maltrattarle a suo talento, purchè non le uccida. E se la legge eccettuò la morte, mentre volle impune ogni altro maltrattamento, questo fece perchè non volle contaminati i templi». Demost., C. Neer., ibid. «Solone, dei legislatori il più glorioso, scrisse all'uso antico decreti solenni sul buon costume delle donne. Imperocchè alla moglie presso la quale sia stato sorpreso l'adultero non consente adornarsi, nè entrare nei pubblici templi, affinchè con la sua presenza non corrompa le donne oneste. Che se vi entri e se si abbigli, ordina al primo capitato di lacerarle le vesti e di strapparle gli ornamenti e di batterla, purchè non la uccida nè la ferisca. Così il legislatore vitupera questa donna e le crea una vita peggior della morte». Eschine, C. Timarco, § 183.

§ 17. La moglie accusata d'adulterio può discolparsi dando il giuramento d'innocenza al pozzo di Callicoro. «A Mnesiloco Peanese scopersi le impudicizie di sua moglie: ed egli che aveva ogni modo di appurar la cosa (o uom proprio di zucchero!) ripose tutto nell'affar del giuramento. Pertanto la donna condussero al pozzo di Eleusi detto Callicoro: ivi spergiurò e del delitto purgossi». Alcifr., Lett., III, 69.

SUI LENONI.

§ 18. Ai lenoni era inflitta la morte. «Solone comanda accusarsi i lenoni, e convinti dannarsi nel capo: perchè alle persone desiderose di peccare ma vergognose e dubbiose di trovarsi insieme, danno sfacciatamente e per prezzo occasione ed agio al delinquere». Eschine, C. Timarco.

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