Note 191 — ATTO SECONDO
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Tutti gli anni, nelle feste Apaturie, uno o più giorni eran consacrati alla iscrizione delle nascite avvenute nel corso dell'anno. I figli nati di giuste nozze (da padre e madre cittadini) venivano introdotti nella fratria o curia del padre, e previo rito sacro, e dato dal padre giuramento della legittimità della nascita, venivano dal capo della fratria iscritti nel registro della stessa; la quale iscrizione era il documento della legittimità ed equivaleva alle nostre dichiarazioni di nascita all'ufficio di stato civile. (Schömann, Ant. Jur. Pub., 193). — Cfr. Demost., C. Eubulide, 1313, 1315. Iseo, per Eufileto, § 3. Questa iscrizione usavasi anche a legittimare gli adottati. (Demost., C. Macartato): e non è da confondere con l'altra iscrizione, sui registri lessiarchici, dei giovani ateniesi pervenuti all'età di 18 anni: che conferiva l'esercizio dei diritti civili e di una parte dei politici.