Note 167 — ATTO SECONDO
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Poteva la moglie, promovendo l'azione per maltrattamento (κακώσεως δίκη) innanzi l'arconte, chiedere essa il divorzio dal marito; come vedi nella legge addotta da Eudemonippo nel Prologo, pag. 27. E s'intende che in questo caso (il solo in cui pel divorzio occorreva l'intervento dell'arconte che lo pronunziasse), esso lasciava immune la riputazione e l'onor della donna. Si comprendevano poi sotto quel titolo di maltrattamento (κακώσεως) in genere le accuse di infedeltà o trascuranza. Come vedi nello scoliaste di Aristofane, al v. 399 dei Cavalieri: «Cratino si suppone maritato alla Commedia: questa vuol divorziare di lui e promovergli un'azione per maltrattamento (κ. δ.). Gli amici di Cratino la supplicano di non agir alla leggiera e le domandano la cagione della sua collera; essa si lamenta amaramente di Cratino perchè la trascurava e si dava all'ubbriachezza». — E Plutarco nella Vita d'Alcibiade: «Ipparete essendo virtuosa e amante del marito, contristata in vedere ch'egli usava con cittadine e forestiere, partitasi da casa, andò dal fratello: di che non curandosi Alcibiade, anzi seguendo il suo costume, bisognò si deponesse la scrittura del divorzio presso l'arconte, non da altri ma da lei stessa. Presentatasi pertanto ella stessa, secondo la legge, sopravvenne Alcibiade, e presala la menò a casa, senza che alcuno osasse di opporsi». Alc., 8. Cfr. Alcifrone, Lett., I, 6.