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La sposa di Mènecle

Note 147 — ATTO PRIMO

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«E così la maritammo ad Elèo del borgo di Sfetto, e Mènecle le restituì la dote». Iseo, Ered. di Mènecle, § 9. Il divorzio infatti portava seco la restituzione della sostanza dotale alla moglie o alla famiglia di lei. «La legge vuole che se uno ripudia la moglie, restituisca la dote ovvero paghi l'interesse di nove oboli; a chi ha la donna in cura concede facoltà di muover lite nell'Odeone per gli alimenti». Demost., C. Neera, 52. «È obbligato dalla legge a restituir la dote con l'interesse a ragion di nove oboli». Demost., C. Afobo, 17. Questa restituzione era però esclusa (e l'egregio Mariotti omise nel suo Codice ateniese di notarlo) nel caso di colpa della moglie, come si vede dalla stessa arringa contro Neera: «In vederla Frastore nè costumata, nè a lui obbediente, e informato ch'ella non era figlia di Stefano, ma di Neera, e perciò reputandosi ingannato, entrò in ira contro tutti costoro, e mal soffrendo l'ingiuria e l'inganno, scacciò di casa la donna sua gravida, che aveva tenuta circa un anno, e non le restituì la dote». C. Neera, 1362, cfr. 1363. Ma questo di Frastore con la cortigiana Neera non era evidentemente il caso del buon Mènecle mio.

Del resto quest'obbligo della restituzione della dote era in Atene non disprezzabile freno alla estrema facilità e moltiplicazione de' divorzi. Più di un marito bramoso di sbarazzarsi della moglie, e al quale la legge ne apriva cento vie, s'arrestava solo dinanzi al pensiero di ritornar povero o all'impossibilità di fare la restituzione impostagli. Indi la prudente riflessione di un personaggio di Euripide: «Delle ricchezze che la moglie porta in casa non si gode: non servono che a rendere il divorzio più difficile». Euripide, Melanippe, fr. 31.

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