Note 90 — ATTO PRIMO
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Nel diritto attico «la donna è maritata legittimamente dal padre, dal fratello consanguineo, dall'avo paterno» (Demost., C. Stef., II, 1134) che, succedentisi in ordine di diritto, ponno dar la ragazza a chi loro talenta (cfr. Petit, Leges att., VI, 1). Il padre può dar la figlia in isposa lui vivente (Dem., C. Spud., 1024; C. Neera, 1345) o legarla per testamento. «Demostene mio padre lasciò la sua sostanza di 14 talenti, me di 7 anni, la sorella di cinque, e la madre nostra. In punto di morte, tra sè consigliandosi sul come disporre di noi, affidò tutte queste cose a questo Afobo e a Demofonte nipoti suoi.... A Demofonte poi sposò la mia sorella e diede subito due talenti». Dem., C. Afob., I, 814. Questo diritto del padre, o di quelli che in sua mancanza lo rappresentavano, è subordinatamente esercitato anche dal primo marito, il quale può pur esso morendo designare per testamento il proprio successore nel talamo. Così, nel passo testè citato, Demostene soggiunge che il padre suo legò sua mamma in moglie ad Afobo (C. Afob., I, 814); e così Pasione lega morendo la propria moglie a Formione (Dem., per Form., 946, 953; C. Stef., I, 1110; C. Stef., II, 1133), sempre per disposizione testamentaria. — Cfr. Desjardins, Condition de la femme dans le droit civil athén., mémoires lus à la Sorbonne. — Lallier, La femme dans la famille athénienne.