Note 339 — PARTE SECONDA La città langobarda-franca
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Cfr. Schupfer. Il dir. priv. cit., I, pag. 67 e segg. e II, pag. 91; Pertile loc. cit., III, pag. 35 e segg. Vaccari P. Ricerche di storia giuridica, Pavia 1907, pag. 3-43. Il colonato romano e l'invasione long. Cfr. però per lo stato personale le giuste osservazioni del Leicht. Studi cit., II, pag. 108, oltre a ciò che ne dice nel vol. I, pag. 51 e segg.
Vedi il bel documento del 746. Troya. Cod. Dipl. Lang., n. 594, e le osservazioni del Tamassia. Fidem facere e manum facere in «Arch. giurid.», 1903, pag. 536 e segg.
Noti documenti (Troya. Cod. Dipl. Lang., n. 480 e Reg. farf., n. 16 e 35) mostrano concessioni regie di una terra con facoltà di alienazione e di permuta, senza perdita da parte del sovrano dell'alto diritto sulla terra stessa. Al re, infatti, è dovuto sempre il pagamento del canone stabilito col primo cessionario e, qualche volta, anche la facoltà di sostituire una terra diversa a quella già concessa.
È un'altra prova dei tratti comuni che hanno due civiltà in condizioni opposte.