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L'eresia nel Medio Evo

Note 770 — LIBRO SECONDO DALLO SCISMA ALL'ERESIA (continued 3)

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I giudici del 1282 condannano la sentenza dell'Olivi (D'Arg., I, pag. 231): quod usus pauper rerum, prout in se includit necessitatem, quae dicit indigentiam manifeste existentem, vel de proximo imminentem et talem quod debitus status corporis, vel personae Deo servientis, nisi sibi succurratur, stare non potest, includitur in voto evangelicae paupertatis. Cfr. Cronaca delle Tribolazioni, carte 224 tergo: «provava e affermava che la renunziazione d'ogni giurisdizione e l'uso povero era della sostanza della vita apostolica, e della professione della regola di S. Francesco, e chiamava l'uso povero tale uso, il quale, pensate tutte le circostanzie, vistamente si può chiamare più povero che ricco, non quello il quale induce estrema necessità delle cose da vivere, per il quale lo stato della nostra religione diventa pericoloso, nè quello il quale esclude le cose necessarie alla vita, e l'uso delle cose, cioè massaritie, ad usare per esecutione delli uffizii dello stato loro; perocchè li frati non debbono avere l'uso di tutte le cose, nè a nessuna superfluità ricchezze o pompe o abbundantia, che diminuisce la povertà, o veramente a tesaurizare, o per animo di vendere o dare ad altri o alienare, nè sotto spetie di provvedersi per il tempo futuro nè per altra cagione. Anzi debba apparire ed essere in loro quanto al dominio la espropriazione per ogni modo e nell'uso la necessità».

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