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L'eresia nel Medio Evo

Note 763 — LIBRO SECONDO DALLO SCISMA ALL'ERESIA (continued 3)

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Cronaca, carte 214 «(fra Pier Giovanni) tolse un compagno, e non chiamato nè licenziato se ne andò a frate Bonagratia generale ministro .... E volendosi el generale spacciare di lui, e punirlo aspramente con penitentia confusibile per la inobbedentia, la quale avea commessa, fece radunare il capitolo spacciatamente, e frate Giovanni propose per tema del suo parlare: spiritu oris interficient ineptum. E poi seguitò il suo sermone con tanta efficacia e tanto fervore di spirito, che tutti si stupirono nella virtù delle sue parole. E tutti confusi nel cuore e nella mente, e non avendo ardire di rispondere alle sue parole, tacettono. Ma agghiadato nel cuore il generale non lo riprese della sua venuta, e non li dette alcuna penitentia, e dissimulò il dispiacere il quale lui avea conceputo contro a quello. Ma dipoi a pochi giorni, il generale infracidandosi e consumandosi d'amaritudine si cadde in infermità e morì, e insieme con lui morirono due principali adversari di fra Pier Giovanni». La Cronaca non conosce nè l'accusa del capitolo nè la sentenza della Commissione, nè la ritrattazione. Ma la condanna c'è nota dalla risposta dello stesso Olivi ai suoi giudici pubblicata dal Duplessis (D'Argentré, Collectio judiciorum I, 226). Il principio di questo documento è il seguente: Reverendis in Christo fratribus fratri Arloto de Prato, fratri Richardo de Mediavilla, fratri Drocho, fratri Joanni Valensii, fratri Symoni sacrae theologiae doctoribus; fratri Aegidio de Baysi, fratri Joanni de Murro, Bachalariis domus Parisiensis, homuncius peccator vilissimus dictus frater Petrus Joannes Olivi, eam reverentiae plenitudinem, quam decet Magistros et Patres tantos ac tales etc. Quello di cui si duole principalmente l'Olivi è che sieno state condannate le sue opinioni quaedam vero haeretica, quaedam in fide dubia, quaedam nostro ordini periculosa, quaedam nescia, quaedam praesumptuosa; nel mentre l'autore non fu ammesso a discolparsi, e neanco venne interrogato. Miror satis quomodo tum rigidus processus contra me actus, et quomodo tam solemnis tamque inusitata sententia, tamque diffamatoria per viros tam solemne est data, me super his omnino irrequisito. La formola di ritrattazione è riportata dal Wadding, V, 122. Ego frater Petrus Joannes consentio in verba magistrorum nostrorum, quae continentur in litteris sigillorum septem, qui Patres ad praeceptum venerabilis Patris fratris Bonagratiae, tunc generalis ministri, requisiti per obedientiam responderunt. Quel tunc mostra che la sottomissione ebbe luogo dopo la morte del generale, avvenuta nel 1283.

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