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Garibaldi, Vol. 2 (of 2)

Note 188 — Capitolo Decimo. DA CAPRERA AD ASPROMONTE. [1861-1862.]

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Ed ecco i principali articoli del suo progetto:

«Art. 1º La Guardia nazionale sarà ordinata in tutto il Regno giusta le prescrizioni delle leggi vigenti nelle antiche provincie colle modificazioni portate dagli articoli seguenti.

»Art. 2º I corpi destinati per far servizio di guerra prenderanno il nome di Guardia mobile. Essa sarà formata in divisioni, in conformità dei regolamenti dell’armata di terra.

»Art. 3º Sono chiamati a far parte della Guardia mobile tutti i regnicoli che hanno compiuto il 18º e non oltrepassano il 35º anno di età.

»Art. 4º Le armi, il vestito, il corredo, i cavalli e tutto il materiale da guerra necessario alla Guardia mobile sarà fornito interamente a carico dello Stato.

»Art. 5º Il contingente della Guardia mobile è ripartito per provincie, per circondari, per mandamenti, a proporzione della popolazione. I militi sono chiamati al servizio in base della legge sul reclutamento dell’esercito e delle altre leggi vigenti. La durata del servizio è regolata dall’art. 8 della legge 27 febbraio 1859.»

Con altri articoli erano dichiarati esenti i facenti parte dell’esercito e dell’armata, gl’inabili, gli unici, i primogeniti orfani, ec., e coll’ultimo aprivasi un credito di trenta milioni per l’armamento della Guardia stessa.

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