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Delle guerre del Peloponneso, libri VIII, vol. 1/2

Note 60 — DELLA STORIA DI TUCIDIDE (continued 2)

F. P. (Francesco Pasquale) Boni translation

Pag. 49. Gli efori, cioè esaminatori, formavano un corpo di magistrati spartani i quali godevano di grandi privilegi. Comunemente si attribuisce l’istituzione di quest’uffizio a Teopompo, nipote di Carilao il Proclide: ma dall’esistenza d’un’eforeria negli altri Stati dorici prima che vivesse Teopompo, e dall’essere apparentemente posta fra le istituzioni di Licurgo da Erodoto e Senofonte, si conchiuse che fosse un antico magistrato dorico. Il dottore Arnold suppone (nel suo Tucidide, vol. I, p. 646), che gli efori, i quali erano in numero di cinque, fossero coevi col primo stabilimento de’ Dorii in Isparta, e non fossero che magistrati municipali di cinque villaggi che componevano la città (Vedi i Dorii di Muller, II): ma che di poi, quando gli Eraclidi incominciarono trarre a sè i privilegi degli altri Dorii, e, a quanto pare, sotto il regno di Teopompo che cercò di scemare il potere dell’assemblea generale dell’aristocrazia spartana, i Dorii, nella lotta che ne seguì, guadagnarono per gli efori un’estensione di autorità che li pose virtualmente alla testa dello Stato, quantunque si lasciasse ancora la sovranità nominale nelle mani degli Eraclidi. Così gli efori furono magistrati popolari per quanto concerneva gli stessi Dorii, e furono infatti i custodi de’ loro dritti contro le usurpazioni de’ re e del senato, quantunque fossero in relazione coi Perieci (Περιωικοι), stromenti oppressivi di una soverchiante aristocrazia (Platone, Legg., IV, p. 712D.). Gli efori venivano scelti nell’autunno d’ogni anno; il primo dava il suo nome all’anno, e ciascuno spartano era eleggibile senza riguardo ad età o ricchezza. Avevano facoltà di multare chi loro piaceva, e farsi pagare immediatamente la multa; potevano sospendere le funzioni di qualunque altro magistrato; e arrestare e processare fin anco i re (Senofonte, Degli Spartani, VIII, p. 4). Presiedevano e votavano nelle pubbliche assemblee (come mostra Tucidide nel seguente § 87) e facevano tutte le funzioni del principato, ricevendo e congedando ambascerie, trattando cogli Stati forestieri, e facendo spedizioni militari. Il re, quando comandava, era sempre accompagnato da due efori che lo facevano stare a segno ne’ suoi andamenti. Gli efori vennero trucidati nelle loro sedi di giustizia da Cleomene III, e allora se ne abolì l’uffizio. Volendosi prestar fede a quanto Plutarco fece dire da questo re a giustificazione di questa uccisione, gli efori non erano dapprima più che delegati de’ re, de’ quali fungevano le veci in Isparta, mentre erano occupati nelle guerre contro i Messeni. Gli efori furono rimessi in vigore da Antigono Dosone e dagli Achei nell’anno 222 A. C., e il loro uffizio sussisteva ancora sotto il dominio dei Romani.

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