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Attraverso il Cinquecento

Note 392 — UNA CORTIGIANA FRA MILLE: VERONICA FRANCO

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Dice la Nanna alla figliuola Pippa: «accaderà che andrai al Popolo (Santa Maria del Popolo), alla Consolazione, a San Pietro, a Santo Janni, e per l’altre chiese principali ne’ dì solenni; onde tutti i galanti signori, cortigiani, gentiluomini, saranno in ischiera in quel luogo che gli sarà più comodo a veder le belle, dando la sua a tutte quelle che passano, o pigliano de l’acqua benedetta con la punta del dito, non senza qualche pizzicotto che cuoca. Usa in passare oltre gentilezza, non rispondendo con arroganza puttanissima; ma o taci, o di’ riverenza, o bella, o brutta: Eccomivi servitrice; che ciò dicendo ti vendicherai con la modestia. Onde al ritornare indirieto ti faranno largo, e ti si inchineranno fino in terra; ma volendo tu dargli risposte brusche, gli spetezzamenti ti accompagnerieno per tutta la chiesa, e non ne seria altro». Ragionamenti, parte II, giornata I, p. 231. Dice Ludovico in altro Ragionamento già citato (p. 428), che le cortigiane si traevano dietro le turbe nelle chiese, e che la gente lasciava la messa per veder la Lorenzina. Con quale sfoggio poi di vesti e di giojelli si recassero, in Roma stessa, alle chiese, si può vedere da un passo del Diarium parmense (ap. Muratori, Scriptores , t. XXII, coll. 342-3). Se lo sconcio era, come abbiam veduto, assai grande in Roma, non doveva esser punto minore in Venezia, dove si cercò ripetute volte, ma, sembra, con poco frutto, di toglierlo. Con parte del 12 settembre 1539 ci si vietava alle meretrice publice di frequentare le chiese nell’ore stesse in cui le frequentavano le donne oneste. Un’altra parte, mandata fuori quattro giorni dopo, recava un altro divieto, e lo stendeva alle cortigiane: «... niuna meretrice, over cortesana, sia de che condizione esser si voglia, non possi..... andar in Chiesia alcuna il giorno della festa e solennità principal di quella, acciò non siano causa de mal esempio con molti atti, parole ed opere lascive a quelli, over a quelle, che vano a bon fine in ditte Chiesie....». A far prova della sua inefficacia il divieto si rinnova poi di tanto in tanto e sino nel secolo seguente. (Vedi Leggi e Memorie venete già citate, pp. 100, 101, 102, 119, 122, 125, 136). E poi c’era sempre modo di deluder la legge, o di sottrarsi alla pena, la quale era, del resto, assai mite. Nel maggio del 1543 è condannata a lire tre di multa Giulia Ferro per essere stata in chiesa in giorni proibiti; ma in quello stesso anno, in quel medesimo mese, una Lucietta Padovana, rea dello stesso mancamento, si difende con dire d’essere, non meretrice, ma cortigiana, e maritata, e i Provveditori alla Sanità, vista la legge, visis videndis, et consideratis considerandis, non volendo tuor la fama a dita Lucieta Padovana, ne la mandano assolta (Op. cit., pp. 273-5).

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