Note 309 — QUADRO QUARTO
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Ecco il testo preciso dell’accusa contro Alcibiade assente in Sicilia, quale ci fu conservato da Plutarco: «Tessalo, figliuol di Cimone Laciade, accusò Alcibiade figliuolo di Clinia Scambonide di aver commessa iniquità contro le due Dee Proserpina e Cerere, avendone contraffatti e mostrati i misteri in sua propria casa a’ compagni suoi, abbigliato con una veste simile a quella che indossa il Gerofante quando appunto mostra le cose sacre, ed avendo nominato Gerofante sè stesso, e Polizione Fiaccolifero, e Teodoro Banditore, e creati gli altri compagni Iniziati ed Ispettori, contro le leggi e gli statuti degli Eumolpidi, dei banditori e dei sacerdoti di Eleusi. — Per il qual delitto il popolo lo ha condannato a morte in contumacia, ha confiscato tutti i suoi beni, e determinato di più che tutti i sacerdoti e le sacerdotesse lo abbiano a maledire» (Plut., Alcib., 22. — Cfr. Tucid., 61).
Il Dacier unisce erroneamente nella sua versione il testo dell’accusa coll’esposizione della condanna, che di quel testo non fa parte. Comunque sta che Alcibiade fu doppiamente condannato, nel capo e nei beni (Cfr. anche Isocr., De Big., 17; Giustino, V, 1; Diod. Sic., XIII, 5; Corn. Nep., Alcib.; Senof., St. Ell., I, 4).
La pena di morte era difatti la pena inflitta tanto ai traditori o rei di lesa repubblica quanto ai sacrileghi (Licurgo in Leocr.; Hermog., Partit. Sect., V); pure il rigore di quella duplice condanna parrebbe eccedere la stessa legge ateniese, che vietava impor doppia pena: «In qualunque giudizio una sola pena si dia: o corporale o pecuniaria: entrambe no» (Demost. ad Leptin.); «l’Etica condanni il convinto a pena corporale o pecunaria» (Demost., C. Timocr.): conseguenza della qual legge era la facoltà di optare fra le pene, data ai rei convinti (Plat., Apol.; Eugraphius, in Andriam, Act. III; Meurs., Them. Att., II, 22). Così Socrate e Focione furono puniti di morte e non colla confisca dei beni. Vuolsi però notare che Alcibiade era stato condannato a morte dopo la sua evasione a Turio, cioè in contumacia, la morte essendo la pena irrogata di diritto al titolo del crimine: l’opzione poi era concessa solo agli accusati presenti al giudicio; la sola parte efficace della condanna di Alcibiade era l’esilio perpetuo, il divieto di esser seppellito nell’Attica, e la confisca dei beni — le quali appunto erano le pene stabilite pei colpevoli di sacrilegio o di tradimento, quando questi non si trovavano in mano della giustizia (Senof., St. Ell., I; Meurs., Them. Att., II, 2).