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Virgilio nel Medio Evo, vol. I

Note 233 — CAPITOLO VI.

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Come autorità canonica non si possono considerare le Costituzioni degli apostoli, apocrife, quantunque assai antiche. In queste norme nelle quali spira l'aura semplice del primitivo cristianesimo, la lettura dei libri de' gentili viene sconsigliata, rimandando alla Bibbia come ad una specie di enciclopedia nella quale tutto quanto in quelli è di buono si ritrova. (Constitut. apostolor. I, c. 4).

Nel IV Concilio Cartaginese (V sec.) trovasi (cap. XVI): «Ut episcopi libros gentilium non legant, haereticorum autem pro necessitate et tempore» e Isidoro nel Liber sententiarum (III, cap. 13) dice: «prohibetur christianis figmenta legere poetarum» e ne dichiara a lungo le ragioni. È chiaro però che tutto questo non va inteso alla lettera, ed ha valore piuttosto di consiglio o di avvertimento diretto a moderare, che di una legge diretta a proibire affatto lo studio degli autori antichi. Sanzione non ne viene stabilita alcuna, e tutto è rimesso alle coscienze. Isidoro stesso prova coll'esempio de' suoi lavori com'egli intendesse quel ch'ei scriveva in quel capitolo del Lib. sent.

Il luogo d'Isidoro e il canone del Concilio cartaginese trovansi ripetuti nella raccolta dei canoni di Graziano, dist. 37. Veggasi la nota del Berardi, I, 193 sgg. Numerosi luoghi di padri greci e latini che lodano questi studi, d'altri che li disapprovano, d'altri che li ammettono con certe cautele, trovansi nella nota alle Costituzioni degli apostoli in Patr. temp. apostolic. ed. Cotelerius, I, p. 204. Cfr. anche Loaise ed Arevalo ad Isid. lib. sent. III, e. 13; Gazarus ad Cassian. Coll. XIV, c. 12.

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