Note 16 — CAPITOLO XI. Di Matteo I, di Galeazzo I e d'Azzone Visconti, signori di Milano.
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Tanto perchè il giudizio o la punizione del reato di sacrilegio spettano al foro ecclesiastico, quanto ancora perchè, nella vacanza dell'Imperio, come ancora al presente si riconosce vacante, a noi ed alla apostolica sede appartiene il reprimere l'ardire di questi facinorosi che nell'Imperio si trovano, il togliere di mezzo l'oppressione, e l'amministrare la giustizia agli offesi ed agli oppressi.