Note 311 — CAPITOLO V.
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Stabiliamo ancora a norma delle istituzioni dei santi Padri, e della forma della Chiesa primitiva, che ad alcuno dei cherici non è lecito il possedere benefizi delle chiese, se, dopo di avere rinunziato tutto il proprio, non vuole farsi discepolo di quello alla di cui sorte sembra essere eletto. Se però alcuno vuole rimanere di fuori, non gli togliamo il chericato, solamente gli vietiamo il godere benefizi ecclesiastici.