Note 151 — CAPITOLO III.
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Debbono dunque essere istruiti i laici, affinchè nelle case loro debbano con fervore celebrarsi i divini misteri, il che è assai lodevole; siano però i misteri trattati da coloro che dai vescovi siano stati esaminati, e si approvano allorchè sono dagli ordinatori loro accompagnati con lettere commendatizie, mentre per avventura debbono recarsi in terre straniere. Se adunque si trovano sprezzatori dei canoni, che straordinariamente cd illecitamente esercitino il ministero e che ardiscano violare sacramentalmente le cose divine, siano da prima gli uni e gli altri dal vescovo rimossi, tanto cioè il cherico o il sacerdote errante, quanto quello che con usurpazione si appropria il di lui ufficio; e qualora non vogliano da questa temerità trattenersi, siano scomunicati.