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Storia di Carlomagno vol. 2/2

Note 122 — CAPITOLO X. LA CITTÀ E IL DIRITTO PRIVATO CARLINGO.

Luigi Toccagni translation

Si trovano esempi di duello giudiziario sotto i primi re merovingi (Greg. Turon. lib. VII, c. 19, lib. X, c. 10), e sembra che fosse usato frequentemente, più che altrove in Borgogna. Lo crediamo altresì stabilito dalla legge alemannica o sveva (Baluze, lib. I, pag. 80). In Lombardia poi fu sempre popolare, e Luitprando, re del Longobardi, dice in una delle sue leggi: «Incerti sumus de judicio Dei, al quosdam audivimus per pugnam sine juxta causa suam causam perdere. Sed propter consuetudinem gentis nostræ Longobardorum legem impiam vetare non possumus.» — Muratori, Script. rerum Italicarum, t. II, p. 65.

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