Note 77 — CAPITOLO VI. L'INSTITUZIONE PRINCIPALE DEI MISSI DOMINICI.
Luigi Toccagni translation
Questa necessità di muovere alla guerra, lasciando la moglie o la figlia in custodia di due vassalli, fu cagione che venisse nel codice penale contemplato il caso che il vassallo facesse ingiuria alla donna del suo signore. In Inghilterra, dove si è conservata la legge feudale, v'è pena di morte per l'adulterio con la regina. (V. Statutes of Treasons, 96, Edouard. III.)