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Storia di Carlomagno vol. 2/2

Note 77 — CAPITOLO VI. L'INSTITUZIONE PRINCIPALE DEI MISSI DOMINICI.

Luigi Toccagni translation

Questa necessità di muovere alla guerra, lasciando la moglie o la figlia in custodia di due vassalli, fu cagione che venisse nel codice penale contemplato il caso che il vassallo facesse ingiuria alla donna del suo signore. In Inghilterra, dove si è conservata la legge feudale, v'è pena di morte per l'adulterio con la regina. (V. Statutes of Treasons, 96, Edouard. III.)

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