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Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, v. 15 (of 16)

Note 409 — CAPITOLO CXX.

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La legge permetteva al senato d'ammettere ogni anno sette abitanti della città, e tre delle riviere nel corpo della nobiltà; purchè la di lui scelta cadesse sopra coloro che per natali, per costumi e per servigj renduti allo stato potevano di già essere riputati eguali ai nobili. Fil. Casoni Ann. di Genova, t. II, l. III, p. 46.

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