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Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, v. 04 (of 16)

Note 303 — CAPITOLO XXVIII.

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Questa possibilità di rifiutare il suo suffragio al consiglio dei dieci e di abolirne con questo solo fatto la continuazione è tanto antica quanto l'istituzione dello stesso consiglio. Colla parte del maggior consiglio del 3 gennajo 1311, che rafferma per cinque anni il consiglio dei dieci, viene ordinato che tutti i suoi membri debbano essere individualmente approvati ogni quattro mesi dal maggior consiglio. In tale epoca i dieci non erano ancora obbligati dopo un determinato tempo di cedere il loro luogo a nuovi eletti, e non erano sottoposti alla contumacia, per valermi de' vocaboli delle leggi venete; ma potevano essere riconfermati per un tempo indefinito. Navag. Hist. Ven. t. XXIII. p. 1020.

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