Note 237 — CAPITOLO XX.
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Il ceremoniale cui i magistrati veneziani e genovesi dovevano attenersi in Costantinopoli nelle loro comunicazioni coll'imperatore ci fu conservato da Codino Curopalata de Officiis Const. c. 14. § 8-14. Byz. t. XVIII. p. 91, 92. — È cosa notabile che i Veneziani vi sono meglio trattati dei Genovesi. G. Pachymeris hist. l. II, c. 32, p. 89, 90. c. 35. p. 92. — Niceph. Gregora l. IV, c. 5. § 4. p. 92.