Note 94 — CAPITOLO II.
Reading edition
Rotharis, leges in cod. Longob. § 45 et 74, p. 21. 22. Per altro Carlo Magno erasi arrogato il diritto di obbligare a dare e ricevere il prezzo della faida, ma spesse volte i nobili vi si rifiutavano. Capitul. anni 779 apud Balut. § 22 t. I, p. 198.