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Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 11

Note 100 — CAPITOLO LV.

Davide Bertolotti translation

Dalle osservazioni di Leone apparisce che il governo dei Turchi era monarchico; e che presso queste genti si usava di rigorose punizioni (Tattica p. 86; απεινεις και βαρειας). Reginone (in Chron., A. D. 889) mette il furto fra i delitti capitali, il che è confermato dal codice originale di S. Stefano (A. D. 1016). Se uno schiavo commettea un delitto, per la prima volta gli venia tagliato il naso obbligandolo a pagar cinque vacche; la seconda volta perdea le orecchie ed era costretto ad un'ammenda simile alla prima; la terza volta veniva punito di morte; quanto all'uomo libero non soggiaceva al supplizio capitale che dopo il quarto delitto, giacchè in pena del primo perdea soltanto la libertà (Katona, Hist. regum hungar., t. I, p. 231, 232).

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