Note 241 — CAPITOLO XLIV.
Davide Bertolotti translation
Costantino aveva per massima che Contra jus rescripta non valeant. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto, qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per essi il farne uso.