Note 331 — CAPITOLO XLIV.
Davide Bertolotti translation
I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit. 10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (ad legem Juliam et Papiam Poppeam, l. IV p. 164, 175; Opere postume, p. 108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.