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Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08

Note 386 — CAPITOLO XLIV. (continued 2)

Davide Bertolotti translation

Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle degli uomini.

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