Note 386 — CAPITOLO XLIV. (continued 2)
Davide Bertolotti translation
Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle degli uomini.