Note 224 — CAPITOLO XXXVIII.
Davide Bertolotti translation
Montesquieu (Espr. des Loix XXVIII c. 14) che intende perchè fu ammesso il combattimento giudiciale da' Borgognoni, da' Ripuari, dagli Alemanni, da' Bavari, da' Lombardi, da' Turingi, da' Frisoni, e da' Sassoni, è persuaso (ed Agobardo sembra, che sostenga tal asserzione), che il medesimo non era permesso dalla Legge Salica. Pure si fa menzione dell'istesso uso, almeno ne' casi di delitti di Stato, da Ermoldo Nigello (l. III 543 in Tom. VI p. 48), e dall'anonimo Biografo di Ludovico Pio (c. 46 in Tom. VI p. 112); come mos antiquus Francorum, more Francis solito ec.: espressioni troppo generali per escludere la più nobile delle loro Tribù.