Note 715 — CAPITOLO XLI. (continued 2)
Davide Bertolotti translation
A rigor filosofico sembra, che una limitazione de' diritti di guerra nel nuocere al nemico implichi non senso e contraddizione. Grozio medesimo si perde in una distinzione fra il Gius di natura e quello delle Genti, fra il veleno e l'infezione. Ei pondera da una parte della bilancia i passi d'Omero (Odyss. A. 259 ec.) e di Floro (L. II c. 10 n. 7 ult.), e dall'altra gli esempi di Solone (Pausan. L. X c. 37) e di Belisario. Vedi la sua grand'Opera de Jure Belli et Pacis L. III c. 4 §. 15, 16, 17, e nella Traduzione di Barbeyrac Tom. II p. 257 ec. Io capisco però il vantaggio e la validità d'una convenzione, tacita o espressa, di vicendevolmente astenersi da certe specie di ostilità: Vedi il giuramento Anfizionico presso Eschine, da falsa Legatione.