Note 26 — CAPITOLO XXIX.
Davide Bertolotti translation
La legge Romana distingue due sorte di minorità, una che spirava all'età di quattordici e l'altra di venticinque anni. La prima era sottoposta al tutore, o guardiano della persona; la seconda al curatore, o custode de' beni (Heinec. Ant. Rom. Ad Jurispr. pertin. lib. I. Tit. XXII XXIII. p. 218, 232). Ma queste idee legali non furono mai esattamente applicate alla costituzione d'una Monarchia elettiva.