Note 7 — CAPITOLO XX.
Davide Bertolotti translation
Il Questore, o segretario, che compose la leg. 1. del lib. XVI. Tit. II. del Cod. Teodos. fa dire con indifferenza al suo Signore, hominibus supradictae religionis; al Ministro poi degli affari Ecclesiastici era permesso uno stile più devoto e rispettoso, τηϛ ενθεσμου και αγιωτατηϛ καθολικηϛ θρησκειαϛ legittimo, e santissimo catolico culto. Vedi Eusebio Hist. Eccles. (l. X. c. 6).