Note 430 — CAPITOLO XVIII.
Davide Bertolotti translation
Coniugia sobrinarum diu ignorata tempore addito percrebuisse. Tacit. Annal. XII. 6. e Lips. Ib. La rivocazione dell'antica legge, e la pratica di cinquecent'anni non furono bastanti a sradicare i pregiudizi de' Romani, che sempre risguardarono i matrimonj de' cugini germani come una specie d'imperfetto incesto (Augustin. De civ. Dei XV. 6.); e Giuliano, il cui spirito era stravolto dalla superstizione e dall'ira, diffama queste non naturali parentele fra' propri di lui cugini coll'obbrobrioso epiteto di γαμὼν τε ου γαμον nozze non nuziali (Orat. VII p. 228). La giurisprudenza de' canoni ha di poi restituita, e rinvigorita questa proibizione, senza però averla potuta introdurre nelle civili, o comuni leggi di Europa. Vedi a proposito di questi matrimonj Taylor Leg. Civ. p. 331. Brorer. de Jur. Connub. l. II. c. 12. Hericourt Loix Eccles. P. III. c. 4. Fleury Inst. du Droit Can. Tom. I. p. 331. Paris 1767 e Fra Paolo Istor. del Conc. Trid. l. VIII.